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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. X, sentenza 20/01/2026, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 311/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 10:15 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente
CHIANURA PIETRO VITO, RE
TEORA VINCENZO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2816/2025 depositato il 30/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari N.7 84131 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250010518414000 IRES-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6306/2025 depositato il
19/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con Ricorso notificato con posta elettronica certificata del 02/05/2025 ad Agenzia Entrate D.P. Salerno, depositato nella segreteria di questa Corte di Giustizia Tributaria in data 30/05/2025, la società Ricorrente_1 s.r.l., rappresentata e difesa dal Dott. Difensore_1, ha impugnato la Cartella di Pagamento n. 100 2025 00105184 14 000, notificata in data 03/03/2025, contenente l'iscrizione a ruolo emessa dall'Agenzia delle
Entrate – D.P. Salerno, del complessivo importo di € 48.187,04, a seguito del controllo automatizzato, effettuato ai sensi dell'art. 36 bis D.P.R. 600/73, del Modello REDDITI/2022 relativo all'anno d'imposta 2021, in riferimento all'omesso versamento dell'Ires, delle Sanzioni e degli Interessi.
Per quanto si legge nell'atto impugnato, l'iscrizione a ruolo aveva fatto seguito alla Comunicazione di
Irregolarità n. 44810132215 consegnata in data 02/07/2024.
Precisando che per l'anno 2021 aveva trasmesso all'Agenzia delle Entrate una dichiarazione integrativa con un risultato economico differente rispetto a quello indicato nell'originaria dichiarazione, che non dava luogo ad alcuna imposta, la ricorrente ha impugnato il predetto atto esattivo per evidente sua illegittimità, chiedendone l'annullamento, con vittoria di spese e compensi.
Agenzia Entrate – D.P. Salerno, costituita nel giudizio con proprie Controdeduzioni depositate il giorno
01/07/2025, ha insistito per la legittimità dell'atto impugnato impegnandosi, in ogni caso, a valutare le motivazioni di parte ricorrente.
Ha concluso per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e compensi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione versata in atti da parte ricorrente è evidente che, successivamente alla trasmissione telematica in data 28/02/2023 della dichiarazione dei redditi per l'anno 2021, dalla quale erano emerse le imposte che, non pagate, erano state iscritte a ruolo con l'atto in questa sede impugnato, la società, in data
24/02/2024 e per lo stesso periodo d'imposta, aveva trasmesso una dichiarazione integrativa, evidentemente sostitutiva della precedente, che, a fronte di una perdita dichiarata di € 74.241,00 non indicava alcuna imposta da versare.
Osserva sul punto il Collegio che, per quanto più volte confermato dalla Corte di cassazione “la dichiarazione dei redditi, nei limiti in cui costituisca dichiarazione di scienza, non è un elemento intangibile ma, di fronte alle richieste dell'Erario, è suscettibile di emenda e ritrattazione, così da influire sulla pretesa fiscale.
L'emendabilità degli errori di fatto o di diritto, anche omissivi e pure non meramente materiali o di calcolo, commessi dal contribuente nelle dichiarazioni fiscali (come gli errori di calcolo o liquidazione degli importi dei componenti positivi e negativi del reddito, l'inesatta qualificazione giuridica dei componenti di reddito,
l'errata collocazione delle singole poste nelle voci del modello di dichiarazione ecc.), laddove da essi possano derivare oneri contributivi diversi e più gravosi di quelli imposti dalla legge, rappresenta l'espressione di un principio generale del sistema tributario, ispirato all'art. 53 Cost. (Cass. 3 giugno 2015, n. 11396); (…) ma, altresì, in sede contenziosa, per opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell'amministrazione finanziaria, fatti salvi i limiti temporali derivanti dall'esaurimento della fattispecie per trascorrere del tempo, o dal sopravvenire di decadenze (…)
Tale possibilità per il contribuente è stata pacificamente riconosciuta anche nei casi di diretta iscrizione a ruolo a seguito di mero controllo automatizzato, quando l'opposizione miri a limitare o contrastare la pretesa fiscale che si sia tradotta nell'emissione di una cartella esattoriale o di altro atto impositivo, ma non per introdurre una nuova e contrapposta richiesta di rimborso ovvero per far valere un credito da parte del contribuente (Cass. 20 settembre 2017, n. 21730; Cass. 13 settembre 2017, n. 21242). Infatti, dinanzi alla posizione del contribuente quale titolare di diritti soggettivi perfetti derivanti dalla legge nazionale e dal diritto dell'UE, è il processo tributario il contesto privilegiato nel quale l'esigenza della giusta imposizione trova la sua armonica realizzazione a prescindere da moduli procedimentali diretti a garantire ed agevolare l'azione amministrativa”. Alla luce di quanto precede, avendo la ricorrente provveduto a correggere una precedente dichiarazione dei redditi dalla quale, a differenza di quanto riportato nella prima, non sono scaturite imposte, ed essendo conseguente, l'iscrizione a ruolo, all'erroneo risultato economico ed alle erronee imposte liquidate nell'errata dichiarazione dei redditi, emendata da quella integrativa, la Cartella di Pagamento oggetto del giudizio deve essere annullata in quanto illegittimamente emessa.
Ne consegue l'accoglimento del ricorso con la compensazione delle relative spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Salerno,
ACCOGLIE
il ricorso e compensa le spese di giudizio.
Salerno, 19/12/2025
Il RE Il Presidente
Dr. Pietro Vito Chianura Dott. Antonio D'Alessio
(firma digitale) (firma digitale)
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 10:15 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente
CHIANURA PIETRO VITO, RE
TEORA VINCENZO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2816/2025 depositato il 30/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari N.7 84131 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250010518414000 IRES-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6306/2025 depositato il
19/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con Ricorso notificato con posta elettronica certificata del 02/05/2025 ad Agenzia Entrate D.P. Salerno, depositato nella segreteria di questa Corte di Giustizia Tributaria in data 30/05/2025, la società Ricorrente_1 s.r.l., rappresentata e difesa dal Dott. Difensore_1, ha impugnato la Cartella di Pagamento n. 100 2025 00105184 14 000, notificata in data 03/03/2025, contenente l'iscrizione a ruolo emessa dall'Agenzia delle
Entrate – D.P. Salerno, del complessivo importo di € 48.187,04, a seguito del controllo automatizzato, effettuato ai sensi dell'art. 36 bis D.P.R. 600/73, del Modello REDDITI/2022 relativo all'anno d'imposta 2021, in riferimento all'omesso versamento dell'Ires, delle Sanzioni e degli Interessi.
Per quanto si legge nell'atto impugnato, l'iscrizione a ruolo aveva fatto seguito alla Comunicazione di
Irregolarità n. 44810132215 consegnata in data 02/07/2024.
Precisando che per l'anno 2021 aveva trasmesso all'Agenzia delle Entrate una dichiarazione integrativa con un risultato economico differente rispetto a quello indicato nell'originaria dichiarazione, che non dava luogo ad alcuna imposta, la ricorrente ha impugnato il predetto atto esattivo per evidente sua illegittimità, chiedendone l'annullamento, con vittoria di spese e compensi.
Agenzia Entrate – D.P. Salerno, costituita nel giudizio con proprie Controdeduzioni depositate il giorno
01/07/2025, ha insistito per la legittimità dell'atto impugnato impegnandosi, in ogni caso, a valutare le motivazioni di parte ricorrente.
Ha concluso per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e compensi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione versata in atti da parte ricorrente è evidente che, successivamente alla trasmissione telematica in data 28/02/2023 della dichiarazione dei redditi per l'anno 2021, dalla quale erano emerse le imposte che, non pagate, erano state iscritte a ruolo con l'atto in questa sede impugnato, la società, in data
24/02/2024 e per lo stesso periodo d'imposta, aveva trasmesso una dichiarazione integrativa, evidentemente sostitutiva della precedente, che, a fronte di una perdita dichiarata di € 74.241,00 non indicava alcuna imposta da versare.
Osserva sul punto il Collegio che, per quanto più volte confermato dalla Corte di cassazione “la dichiarazione dei redditi, nei limiti in cui costituisca dichiarazione di scienza, non è un elemento intangibile ma, di fronte alle richieste dell'Erario, è suscettibile di emenda e ritrattazione, così da influire sulla pretesa fiscale.
L'emendabilità degli errori di fatto o di diritto, anche omissivi e pure non meramente materiali o di calcolo, commessi dal contribuente nelle dichiarazioni fiscali (come gli errori di calcolo o liquidazione degli importi dei componenti positivi e negativi del reddito, l'inesatta qualificazione giuridica dei componenti di reddito,
l'errata collocazione delle singole poste nelle voci del modello di dichiarazione ecc.), laddove da essi possano derivare oneri contributivi diversi e più gravosi di quelli imposti dalla legge, rappresenta l'espressione di un principio generale del sistema tributario, ispirato all'art. 53 Cost. (Cass. 3 giugno 2015, n. 11396); (…) ma, altresì, in sede contenziosa, per opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell'amministrazione finanziaria, fatti salvi i limiti temporali derivanti dall'esaurimento della fattispecie per trascorrere del tempo, o dal sopravvenire di decadenze (…)
Tale possibilità per il contribuente è stata pacificamente riconosciuta anche nei casi di diretta iscrizione a ruolo a seguito di mero controllo automatizzato, quando l'opposizione miri a limitare o contrastare la pretesa fiscale che si sia tradotta nell'emissione di una cartella esattoriale o di altro atto impositivo, ma non per introdurre una nuova e contrapposta richiesta di rimborso ovvero per far valere un credito da parte del contribuente (Cass. 20 settembre 2017, n. 21730; Cass. 13 settembre 2017, n. 21242). Infatti, dinanzi alla posizione del contribuente quale titolare di diritti soggettivi perfetti derivanti dalla legge nazionale e dal diritto dell'UE, è il processo tributario il contesto privilegiato nel quale l'esigenza della giusta imposizione trova la sua armonica realizzazione a prescindere da moduli procedimentali diretti a garantire ed agevolare l'azione amministrativa”. Alla luce di quanto precede, avendo la ricorrente provveduto a correggere una precedente dichiarazione dei redditi dalla quale, a differenza di quanto riportato nella prima, non sono scaturite imposte, ed essendo conseguente, l'iscrizione a ruolo, all'erroneo risultato economico ed alle erronee imposte liquidate nell'errata dichiarazione dei redditi, emendata da quella integrativa, la Cartella di Pagamento oggetto del giudizio deve essere annullata in quanto illegittimamente emessa.
Ne consegue l'accoglimento del ricorso con la compensazione delle relative spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Salerno,
ACCOGLIE
il ricorso e compensa le spese di giudizio.
Salerno, 19/12/2025
Il RE Il Presidente
Dr. Pietro Vito Chianura Dott. Antonio D'Alessio
(firma digitale) (firma digitale)