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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 03/11/2025, n. 379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 379 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Ivana Genduso
letti gli atti della controversia iscritta al n. 1744/2023 R.G., la cui udienza è stata fissata per il giorno
31.10.2025 e trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.; visto che il predetto decreto risulta essere stato ritualmente comunicato alle parti costituite;
lette le “note di trattazione scritta” depositate;
dato atto che i difensori delle parti hanno prestato acquiescenza alla modalità di trattazione dell'udienza, non opponendosi nei termini di legge;
P.Q.M.
Decide come da sentenza in calce al presente provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Paola, sezione Lavoro, nella persona della dott.ssa Ivana Genduso, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 1744/2023, avente ad oggetto: ripetizione di indebito assistenziale
TRA
nata a [...] il [...] , Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliata in Cosenza alla Via Medaglie d'oro n. 106, presso lo studio dell'Avv.
AE OT, che la difende come in atti
RICORRENTE
CONTRO
C.F. in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in CP_1 P.IVA_1
Roma in Via Ciro il Grande n.21, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avv.ti
[... LL NO e TO RR come da procura generale alle liti a rogito Notaio in Tivoli/Roma rilasciata in data 21/07/2015 rep. N. 80974, tutti elettivamente domiciliati Per_1 in Cosenza presso la Sede Provinciale dell' sita in Piazza Loreto 22 CP_1 RESISTENTE resa sulla base dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato in data 30.01.2023 parte ricorrente in epigrafe, premesso di essere invalida civile totale (prestazione n.07219652 cat. inv.civ) a decorrere da dicembre 2014, affermava: che CP_ l' con lettera del 30/10/2020 comunicava alla ricorrente la riliquidazione della pensione per effetto del riconoscimento della maggiorazione sociale prevista dall'art.38 della legge 448/2001 a decorrere da luglio 2020 ed il credito maturato sino a novembre 2020, a seguito del ricalcolo, pari ad
€1.559,23; che con lettera del 23.01.2021 l' contestava l'indebita erogazione di euro 2.264,33 CP_1 per il periodo da gennaio 2020 a dicembre 2020 per la “rideterminazione della maggiorazione prevista dall'art.38 L.448/2001”; che nella medesima missiva l'ente precisava le modalità di recupero dell'indebito attraverso 24 rate mensili da trattenere sulla pensione in godimento dalla prima data utile;
che con lettera del 26.01.2021 l' comunicava alla ricorrente il ricalcolo della CP_1 maggiorazione con riferimento all'anno 2021, il credito maturato sino a febbraio 2021 di €709,09 e l'importo mensilmente spettante per detta causale di €354,60 per tredici mensilità; con lettera del
01.10.2021 l' comunicava un credito di €325,29 a favore della ricorrente derivante dal ricalcolo CP_1 della prestazione di invalidità con riferimento alla maggiorazione sociale per gli anni 2020 e 2021: di fatto l'ente confermava il diritto della ricorrente alla maggiorazione sociale per l'anno 2020 seppur per un minor importo complessivo di €1.694,79 ed un indebito di €1.299,50 con riferimento alla maggiorazione sociale erogata sino ad ottobre 2021; con lettera del 25.03.2023, l'istituto previdenziale, provvedeva alla liquidazione dell'indennità di accompagnamento riconosciuta alla ricorrente con decreto di omologa del 15.09.2022 e, contestualmente, effettuava un ricalcolo a debito della maggiorazione sociale di €773,89 per l'anno 2021 e di €528,76 per l'anno 2023 e, disponeva la riderminazione della prestazione a decorrere da maggio 2023 pari ad €243,75 mensili in luogo di
€375,95; per l'anno 2020, considerato che l'incremento spettava dal 20 luglio, avendo la ricorrente esclusivamente un reddito personale derivante dalla pensione di invalidità civile ed il coniuge un reddito da lavoro dipendente (riferito al 2019) di €7.151,25, l'incremento della maggiorazione pari ad €354,37, spettava per intero così come inizialmente riconosciuto con la missiva del 30.10.2020 ovvero, in subordine, nella minor misura risultante dalla riliquidazione successiva del 01.10.2021 pari ad €264,31; che, conseguentemente, l'indebito di € 2.264,33 (pratica n.15925369) contestato con la missiva di gennaio 2021 è assolutamente errato ed illegittimo avendo lo stesso Istituto verificato, con diverse riliquidazioni d'ufficio, il diritto della ricorrente alla prestazione in ragione dei requisiti reddituali personali e coniugali dalla stessa posseduti;
che dunque essa ricorrente ha pertanto diritto all'annullamento della posizione debitoria ed alla restituzione delle somme indebitamente trattenute, per detta causale, dall'istituto di € 395,29 e di €1.869,04; che del pari illegittimi ed infondati sono i ricalcoli a debito della maggiorazione sociale per l'anno 2021 contestati dall'istituto previdenziale con le comunicazioni del 01.10.2021 e del 15.03.2023 di €1.299,50 e di €773,89, interamente recuperati dall'ente attraverso operazioni di conguaglio con somme a credito spettanti alla ricorrente;
che invero, anche per detto anno, il reddito della ricorrente derivante dalla sola pensione di invalidità civile le garantiva il godimento per intero della maggiorazione sociale pari ad €.354,60 (cosi come inizialmente riconosciuto dall'ente con lettera del 26.01.2021 essendo il reddito proprio derivante dalla pensione di invalidità civile non superiore ad €.8.476,26 e quello coniugale non superiore ad
€.14.459,90 avendo il coniuge nell'anno 2020 percepito un reddito complessivo di €.4.139,12; che infine con riferimento all'indebito di €.528,76 (interamente recuperato con il conguaglio effettuato a marzo 2023) e la contestuale riduzione della maggiorazione sociale a decorrere da giugno 2023 (pari ad €.243,75 in luogo di €.375,94, il recupero è illegittimo, possedendo essa tutti i requisiti di legge per il godimento delle maggiori somme, essendo il coniuge titolare di assegno sociale n.04016494 il cui importo (€.116,97 per il 2022 ed €.319,22 per il 2023) le garantisce incontestabilmente il riconoscimento per intero della maggiorazione sociale (all.n.12,13).
Tutto ciò premesso in fatto, chiedeva: 1) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento della maggiorazione sociale ex art 38 L.448/2001 per l'anno 2020 e per l'effetto, previa dichiarazione di irripetibilità dell'indebito n.15925369 di €2.264,33, condannare l'istituto previdenziale convenuto al pagamento delle somme indebitamente trattenute per detta causale oltre accessori di legge dal dovuto al soddisfo;
2) Accertare e dichiarare illegittimi ed irripetibili gli indebiti riferiti all'anno 2021 di €1.299,50 e di
€773,89 e, per l'effetto, condannare l' previdenziale alla restituzione delle somme trattenute a CP_2 conguaglio dei crediti vantati dalla ricorrente per detta causale oltre accessori di legge dal dovuto al soddisfo.
3)Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al godimento della maggiorazione sociale per l'anno
2023 nella misura massima mensile di €375,94 con conseguente annullamento della posizione debitoria di €528,76 e condannare l'istituto previdenziale al pagamento delle somme indebitamente trattenute a conguaglio per detta causale oltre alle differenze maturate da giugno 2023 in ragione delle minori somme percepite a titolo di maggiorazione sociale ed agli accessori di legge dal dovuto al soddisfo;
spese vinte con attribuzione. CP_ Si costituiva l' che contestava con varie argomentazioni il ricorso di cui chiedeva il rigetto, spese vinte.
La causa viene dunque decisa con sentenza resa all'esito della trattazione scritta e di cui è disposta la comunicazione alle parti. § 2. Nel merito il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito esposte.
Preliminare è la ricognizione normativa in tema di ripetizione di indebito di prestazioni assistenziali.
Rientrano nella nozione di prestazioni assistenziali tutte le ipotesi in cui l'erogazione è disancorata dal reddito e dalla contribuzione (es. invalidità civile, pensione sociale, assegno sociale, maggiorazione sociale su pensioni di ogni natura).
La materia è sottratta all'applicazione dell'art. 2033 c.c. (“nel settore assistenziale non si applichi nemmeno il principio generale di ripetizione dell'indebito stabilito dall'art. 2033 c.c.” Cassazione civile sez. VI, 30/06/2020 n.13223). Sulla esistenza di questo principio si è appoggiata anche la giurisprudenza della Corte Cost. in materia di indebito assistenziale allorché pur affermando - ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000 - che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche
"in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile" (ord. n. 264/2004).
Vanno invece applicati in generale i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, ossia le disposizioni sull'indebito assistenziale per mancanza in via generale dei requisiti di legge (D.L. n. 850 del 1976, art. 3 ter, conv. dalla L. n. 29 del 1977; del D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, conv. dalla L. n. 291 del 1988) che, in deroga all'art. 2033 c.c., limitano la restituzione ai soli ratei erogati a decorrere dalla data del provvedimento che ha accertato l'indebito.
Fin dalla sentenza Cass. n. 1446/2008 est. (v. pure n. 11921/2015) si è ritenuto che "nel settore Per_2 della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento".
Non si può dunque procedere alla ripetizione di quanto ricevuto se non dal provvedimento di revoca, stante la funzionalizzazione di tale prestazione alla soddisfazione di esigenze primarie di soggetti in stato di bisogno ex art. 38 Cost. (Corte cost. 10 febbraio 1993 n. 39). Occorre quindi distinguere le diverse ipotesi di mancanza dei requisiti sanitari, o reddituali, o di legge specifici delle singole prestazioni.
Il D.L. n. 269 del 2003, art. 42, ha previsto che in materia di invalidità civile vi fosse anzitutto una sanatoria generalizzata per il periodo precedente il 2003, mentre per il periodo successivo ha stabilito che, a seguito delle verifiche reddituali effettuate dall' , si possano sospendere le CP_1 prestazioni e quindi ripetere le somme erogate per indebiti previdenziali. Questo non significa però, dopo il 2 ottobre 2003, che le stesse prestazioni si possano recuperare indiscriminatamente.
Infatti, come già detto, in materia assistenziale va tutelato l'affidamento del percipiente, il quale consente di norma (anche dopo il 2003) la ripetizione solo a partire dal provvedimento che sospende l'erogazione ed accerta l'indebito (come prevede lo stesso art. 42), salvo il dolo comprovato.
Nella specifica fattispecie dell'indebito per mancanza del requisito reddituale va rilevato sul piano generale che "In materia di indebito assistenziale, la violazione ad opera del titolare della prestazione CP_ dell'obbligo di comunicare all la situazione reddituale rilevante ai fini del diritto alla percezione della predetta prestazione esclude la sussistenza di un affidamento idoneo a giustificare
l'irripetibilità dell'indebito" (Così Cass. n. 10642 del 2019 e Cassazione civile sez. VI, 29/11/2019
n.31259).
Ai fini della ripetizione la giurisprudenza di legittimità (Cfr. Cass. 31372/2019 e Cass. 28771/2018) richiede che sia necessario il "dolo comprovato dell'accipiens" atto a far venir meno l'affidamento dell'accipiens e ricordano che lo stesso D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003 - prima di stabilire per il periodo pregresso e fino al 2 ottobre 2003, la sanatoria degli indebiti per mancanza dei requisiti reddituali - preveda, nello stesso comma 5, che entro trenta giorni attraverso una determinazione interdirigenziale ( , Ministero dell'Economia, Agenzia dell'Entrate) si debba CP_1 procedere a stabilire le modalità tecniche per effettuare, in via telematica, le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle provvidenze economiche allo scopo di sospendere le prestazioni e di ripetere l'indebito. La Corte di Cassazione ha anche affermato (Sez. L -, Sentenza n. 26036 del
15/10/2019) che "L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge,
e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato".
La pronuncia si pone nella scia di Cass. Sez. L., Sentenza n. 28771 del 09/11/2018 (che richiama in motivazione) che pure aveva affermato che "L'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che "l'accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito". La stessa Corte di Cassazione n. 31372/2019 ha affermato che “esso non sussista in un caso in cui il mancato inoltro della dichiarazione reddituale da parte del pensionato poteva ritenersi compatibile con una mera dimenticanza”.
Va inoltre registrata la sentenza della Cassazione civile sez. VI, 28/07/2020 n.16088 che conformemente alla n.13223/2020, ha ritenuto che “i principi fin qui indicati sulla rilevanza dell'affidamento del pensionato nei termini sopra indicati, in relazione a requisiti reddituali rinvenienti da prestazioni erogate dallo stesso devono essere applicati anche nel caso in cui CP_1
l'indebito riguardi l'assegno sociale per superamento del limite di reddito” (conf. Cassazione civile sez. VI, 25/06/2020 n.12608).
§ 3. Nel merito si osserva che, trattandosi di indebito avente natura assistenziale per presunto superamento dei limiti reddituali, in applicazione dei principi innanzi esposti, per accertare la sussistenza del diritto dell' alla ripetizione delle somme indebitamente versate occorre verificare CP_1 un “dolo comprovato” dell'accipiens, tale da elidere il legittimo affidamento di quest'ultimo e consentire la ripetizione dei ratei erogati anteriormente ai provvedimenti di comunicazione dell'indebito oggetto di lite.
Ebbene, dagli atti di causa non emerge che la ricorrente abbia scientemente occultato dei redditi o che l'incremento reddituale fosse “talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio”. Anzi, la circostanza stessa che l' abbia, in un primo momento, CP_2 comunicato alla ricorrente di aver determinato l'importo di una somma a credito in capo ad essa, ha indotto quest'ultima a maturare un affidamento circa la spettanza di tali somme, il che porta ad escludere che vi sia stata una condotta dolosa del beneficiario.
In particolare, il presunto superamento della soglia di legge deriverebbe da circostanze ben note all'Istituto, o comunque non occultate dalla parte ricorrente, ovvero dall'aver riscontrato che il coniuge della ricorrente, , avrebbe percepito redditi da lavoro dipendente (e per Persona_3 anno 2020 anche reddito NASPI – v. certificazioni in atti doc. all. ti nn. 4, 5, 6 e 7 ), nonché che, CP_1
a far data da agosto 2021, lo stesso coniuge è titolare di assegno sociale, percependo, inoltre, da marzo
2024 (come risulta da prospetto allegato doc. n. 8), anche l'incremento della maggiorazione sociale, per un importo mensile netto pari ad € 735,04.
Osserva il Tribunale che, a ben vedere, la circostanza che il sig. sia titolare di maggiorazione Per_3 sociale dal mese di marzo 2024 è totalmente ininfluente ai fini della decisione, posto che il thema decidendum è circoscritto alle comunicazioni di indebito fino al 2023. Inoltre, con riguardo alle annualità precedenti, anche considerando i redditi del coniuge come risultanti dai documenti versati in atti (Cfr. Certificato Agenzia delle Entrate e Distinta degli importi di Assegno sociale Per_3
), non viene meno il requisito reddituale previsto per il riconoscimento del diritto alla
[...] maggiorazione sociale. Infatti, la Legge n. 448/2001 così come modificata dal Decreto-legge n. 104 del 14 agosto 2020, convertito con modificazioni nella Legge n. 126 del 13 ottobre 2020 stabilisce che il beneficiario coniugato (non effettivamente e legalmente separato) deve possedere: redditi propri di importo non superiore a 8.469,63 euro e redditi cumulati con quello del coniuge di importo annuo non superiore a 14.447,42 euro, e nel caso di specie sono rispettate entrambe le soglie di legge.
Alla luce di quanto innanzi esposto, la domanda non può che essere accolta, e per l'effetto vanno dichiarate non dovute le somme richieste dall' , con conseguente condanna alla restituzione CP_2 delle somme medio tempore trattenute mensilmente dall' per riscuotere il preteso indebito. CP_1
§ 4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ai sensi del
D.M. 55/2014, così come aggiornato al D.M. 147/2022, tenuto conto dei valori minimi, in considerazione della natura del procedimento (controversia in materia di previdenza), del valore della causa (scaglione tra euro 1.101,00 ed euro 5.200,00), della complessità (bassa), oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge con attribuzione in favore dell'Avv. AE
OT, dichiaratosene anticipatario, ex art 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara non dovuta la somma di €2.264,33 richiesta per l'anno 2020 e condanna l' al pagamento delle somme indebitamente trattenute per detta CP_1 causale oltre accessori di legge dal dovuto al soddisfo;
2. Accerta e dichiara non dovuti gli indebiti riferiti all'anno 2021 di €1.299,50 e di €773,89 e, per l'effetto, condanna l' alla restituzione delle somme trattenute a conguaglio dei crediti CP_1 vantati dalla ricorrente per detta causale oltre accessori di legge dal dovuto al soddisfo;
3. Accertare e dichiarare non dovuta la somma di €528,76 per l'anno 2023 e condanna l' CP_1 al pagamento delle somme indebitamente trattenute a conguaglio per detta causale oltre accessori di legge dal dovuto al soddisfo;
4. Condanna l' al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in favore di CP_1 Pt_1 delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 1.312,00, a titolo di compensi
[...] professionali, oltre 15% su diritti ed onorari per rimborso spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. AE OT, dichiaratosene anticipatario ex art 93 c.p.c.
Si comunichi. Paola, 03.11.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Ivana Genduso
letti gli atti della controversia iscritta al n. 1744/2023 R.G., la cui udienza è stata fissata per il giorno
31.10.2025 e trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.; visto che il predetto decreto risulta essere stato ritualmente comunicato alle parti costituite;
lette le “note di trattazione scritta” depositate;
dato atto che i difensori delle parti hanno prestato acquiescenza alla modalità di trattazione dell'udienza, non opponendosi nei termini di legge;
P.Q.M.
Decide come da sentenza in calce al presente provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Paola, sezione Lavoro, nella persona della dott.ssa Ivana Genduso, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 1744/2023, avente ad oggetto: ripetizione di indebito assistenziale
TRA
nata a [...] il [...] , Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliata in Cosenza alla Via Medaglie d'oro n. 106, presso lo studio dell'Avv.
AE OT, che la difende come in atti
RICORRENTE
CONTRO
C.F. in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in CP_1 P.IVA_1
Roma in Via Ciro il Grande n.21, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avv.ti
[... LL NO e TO RR come da procura generale alle liti a rogito Notaio in Tivoli/Roma rilasciata in data 21/07/2015 rep. N. 80974, tutti elettivamente domiciliati Per_1 in Cosenza presso la Sede Provinciale dell' sita in Piazza Loreto 22 CP_1 RESISTENTE resa sulla base dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato in data 30.01.2023 parte ricorrente in epigrafe, premesso di essere invalida civile totale (prestazione n.07219652 cat. inv.civ) a decorrere da dicembre 2014, affermava: che CP_ l' con lettera del 30/10/2020 comunicava alla ricorrente la riliquidazione della pensione per effetto del riconoscimento della maggiorazione sociale prevista dall'art.38 della legge 448/2001 a decorrere da luglio 2020 ed il credito maturato sino a novembre 2020, a seguito del ricalcolo, pari ad
€1.559,23; che con lettera del 23.01.2021 l' contestava l'indebita erogazione di euro 2.264,33 CP_1 per il periodo da gennaio 2020 a dicembre 2020 per la “rideterminazione della maggiorazione prevista dall'art.38 L.448/2001”; che nella medesima missiva l'ente precisava le modalità di recupero dell'indebito attraverso 24 rate mensili da trattenere sulla pensione in godimento dalla prima data utile;
che con lettera del 26.01.2021 l' comunicava alla ricorrente il ricalcolo della CP_1 maggiorazione con riferimento all'anno 2021, il credito maturato sino a febbraio 2021 di €709,09 e l'importo mensilmente spettante per detta causale di €354,60 per tredici mensilità; con lettera del
01.10.2021 l' comunicava un credito di €325,29 a favore della ricorrente derivante dal ricalcolo CP_1 della prestazione di invalidità con riferimento alla maggiorazione sociale per gli anni 2020 e 2021: di fatto l'ente confermava il diritto della ricorrente alla maggiorazione sociale per l'anno 2020 seppur per un minor importo complessivo di €1.694,79 ed un indebito di €1.299,50 con riferimento alla maggiorazione sociale erogata sino ad ottobre 2021; con lettera del 25.03.2023, l'istituto previdenziale, provvedeva alla liquidazione dell'indennità di accompagnamento riconosciuta alla ricorrente con decreto di omologa del 15.09.2022 e, contestualmente, effettuava un ricalcolo a debito della maggiorazione sociale di €773,89 per l'anno 2021 e di €528,76 per l'anno 2023 e, disponeva la riderminazione della prestazione a decorrere da maggio 2023 pari ad €243,75 mensili in luogo di
€375,95; per l'anno 2020, considerato che l'incremento spettava dal 20 luglio, avendo la ricorrente esclusivamente un reddito personale derivante dalla pensione di invalidità civile ed il coniuge un reddito da lavoro dipendente (riferito al 2019) di €7.151,25, l'incremento della maggiorazione pari ad €354,37, spettava per intero così come inizialmente riconosciuto con la missiva del 30.10.2020 ovvero, in subordine, nella minor misura risultante dalla riliquidazione successiva del 01.10.2021 pari ad €264,31; che, conseguentemente, l'indebito di € 2.264,33 (pratica n.15925369) contestato con la missiva di gennaio 2021 è assolutamente errato ed illegittimo avendo lo stesso Istituto verificato, con diverse riliquidazioni d'ufficio, il diritto della ricorrente alla prestazione in ragione dei requisiti reddituali personali e coniugali dalla stessa posseduti;
che dunque essa ricorrente ha pertanto diritto all'annullamento della posizione debitoria ed alla restituzione delle somme indebitamente trattenute, per detta causale, dall'istituto di € 395,29 e di €1.869,04; che del pari illegittimi ed infondati sono i ricalcoli a debito della maggiorazione sociale per l'anno 2021 contestati dall'istituto previdenziale con le comunicazioni del 01.10.2021 e del 15.03.2023 di €1.299,50 e di €773,89, interamente recuperati dall'ente attraverso operazioni di conguaglio con somme a credito spettanti alla ricorrente;
che invero, anche per detto anno, il reddito della ricorrente derivante dalla sola pensione di invalidità civile le garantiva il godimento per intero della maggiorazione sociale pari ad €.354,60 (cosi come inizialmente riconosciuto dall'ente con lettera del 26.01.2021 essendo il reddito proprio derivante dalla pensione di invalidità civile non superiore ad €.8.476,26 e quello coniugale non superiore ad
€.14.459,90 avendo il coniuge nell'anno 2020 percepito un reddito complessivo di €.4.139,12; che infine con riferimento all'indebito di €.528,76 (interamente recuperato con il conguaglio effettuato a marzo 2023) e la contestuale riduzione della maggiorazione sociale a decorrere da giugno 2023 (pari ad €.243,75 in luogo di €.375,94, il recupero è illegittimo, possedendo essa tutti i requisiti di legge per il godimento delle maggiori somme, essendo il coniuge titolare di assegno sociale n.04016494 il cui importo (€.116,97 per il 2022 ed €.319,22 per il 2023) le garantisce incontestabilmente il riconoscimento per intero della maggiorazione sociale (all.n.12,13).
Tutto ciò premesso in fatto, chiedeva: 1) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento della maggiorazione sociale ex art 38 L.448/2001 per l'anno 2020 e per l'effetto, previa dichiarazione di irripetibilità dell'indebito n.15925369 di €2.264,33, condannare l'istituto previdenziale convenuto al pagamento delle somme indebitamente trattenute per detta causale oltre accessori di legge dal dovuto al soddisfo;
2) Accertare e dichiarare illegittimi ed irripetibili gli indebiti riferiti all'anno 2021 di €1.299,50 e di
€773,89 e, per l'effetto, condannare l' previdenziale alla restituzione delle somme trattenute a CP_2 conguaglio dei crediti vantati dalla ricorrente per detta causale oltre accessori di legge dal dovuto al soddisfo.
3)Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al godimento della maggiorazione sociale per l'anno
2023 nella misura massima mensile di €375,94 con conseguente annullamento della posizione debitoria di €528,76 e condannare l'istituto previdenziale al pagamento delle somme indebitamente trattenute a conguaglio per detta causale oltre alle differenze maturate da giugno 2023 in ragione delle minori somme percepite a titolo di maggiorazione sociale ed agli accessori di legge dal dovuto al soddisfo;
spese vinte con attribuzione. CP_ Si costituiva l' che contestava con varie argomentazioni il ricorso di cui chiedeva il rigetto, spese vinte.
La causa viene dunque decisa con sentenza resa all'esito della trattazione scritta e di cui è disposta la comunicazione alle parti. § 2. Nel merito il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito esposte.
Preliminare è la ricognizione normativa in tema di ripetizione di indebito di prestazioni assistenziali.
Rientrano nella nozione di prestazioni assistenziali tutte le ipotesi in cui l'erogazione è disancorata dal reddito e dalla contribuzione (es. invalidità civile, pensione sociale, assegno sociale, maggiorazione sociale su pensioni di ogni natura).
La materia è sottratta all'applicazione dell'art. 2033 c.c. (“nel settore assistenziale non si applichi nemmeno il principio generale di ripetizione dell'indebito stabilito dall'art. 2033 c.c.” Cassazione civile sez. VI, 30/06/2020 n.13223). Sulla esistenza di questo principio si è appoggiata anche la giurisprudenza della Corte Cost. in materia di indebito assistenziale allorché pur affermando - ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000 - che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche
"in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile" (ord. n. 264/2004).
Vanno invece applicati in generale i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, ossia le disposizioni sull'indebito assistenziale per mancanza in via generale dei requisiti di legge (D.L. n. 850 del 1976, art. 3 ter, conv. dalla L. n. 29 del 1977; del D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, conv. dalla L. n. 291 del 1988) che, in deroga all'art. 2033 c.c., limitano la restituzione ai soli ratei erogati a decorrere dalla data del provvedimento che ha accertato l'indebito.
Fin dalla sentenza Cass. n. 1446/2008 est. (v. pure n. 11921/2015) si è ritenuto che "nel settore Per_2 della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento".
Non si può dunque procedere alla ripetizione di quanto ricevuto se non dal provvedimento di revoca, stante la funzionalizzazione di tale prestazione alla soddisfazione di esigenze primarie di soggetti in stato di bisogno ex art. 38 Cost. (Corte cost. 10 febbraio 1993 n. 39). Occorre quindi distinguere le diverse ipotesi di mancanza dei requisiti sanitari, o reddituali, o di legge specifici delle singole prestazioni.
Il D.L. n. 269 del 2003, art. 42, ha previsto che in materia di invalidità civile vi fosse anzitutto una sanatoria generalizzata per il periodo precedente il 2003, mentre per il periodo successivo ha stabilito che, a seguito delle verifiche reddituali effettuate dall' , si possano sospendere le CP_1 prestazioni e quindi ripetere le somme erogate per indebiti previdenziali. Questo non significa però, dopo il 2 ottobre 2003, che le stesse prestazioni si possano recuperare indiscriminatamente.
Infatti, come già detto, in materia assistenziale va tutelato l'affidamento del percipiente, il quale consente di norma (anche dopo il 2003) la ripetizione solo a partire dal provvedimento che sospende l'erogazione ed accerta l'indebito (come prevede lo stesso art. 42), salvo il dolo comprovato.
Nella specifica fattispecie dell'indebito per mancanza del requisito reddituale va rilevato sul piano generale che "In materia di indebito assistenziale, la violazione ad opera del titolare della prestazione CP_ dell'obbligo di comunicare all la situazione reddituale rilevante ai fini del diritto alla percezione della predetta prestazione esclude la sussistenza di un affidamento idoneo a giustificare
l'irripetibilità dell'indebito" (Così Cass. n. 10642 del 2019 e Cassazione civile sez. VI, 29/11/2019
n.31259).
Ai fini della ripetizione la giurisprudenza di legittimità (Cfr. Cass. 31372/2019 e Cass. 28771/2018) richiede che sia necessario il "dolo comprovato dell'accipiens" atto a far venir meno l'affidamento dell'accipiens e ricordano che lo stesso D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003 - prima di stabilire per il periodo pregresso e fino al 2 ottobre 2003, la sanatoria degli indebiti per mancanza dei requisiti reddituali - preveda, nello stesso comma 5, che entro trenta giorni attraverso una determinazione interdirigenziale ( , Ministero dell'Economia, Agenzia dell'Entrate) si debba CP_1 procedere a stabilire le modalità tecniche per effettuare, in via telematica, le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle provvidenze economiche allo scopo di sospendere le prestazioni e di ripetere l'indebito. La Corte di Cassazione ha anche affermato (Sez. L -, Sentenza n. 26036 del
15/10/2019) che "L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge,
e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato".
La pronuncia si pone nella scia di Cass. Sez. L., Sentenza n. 28771 del 09/11/2018 (che richiama in motivazione) che pure aveva affermato che "L'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che "l'accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito". La stessa Corte di Cassazione n. 31372/2019 ha affermato che “esso non sussista in un caso in cui il mancato inoltro della dichiarazione reddituale da parte del pensionato poteva ritenersi compatibile con una mera dimenticanza”.
Va inoltre registrata la sentenza della Cassazione civile sez. VI, 28/07/2020 n.16088 che conformemente alla n.13223/2020, ha ritenuto che “i principi fin qui indicati sulla rilevanza dell'affidamento del pensionato nei termini sopra indicati, in relazione a requisiti reddituali rinvenienti da prestazioni erogate dallo stesso devono essere applicati anche nel caso in cui CP_1
l'indebito riguardi l'assegno sociale per superamento del limite di reddito” (conf. Cassazione civile sez. VI, 25/06/2020 n.12608).
§ 3. Nel merito si osserva che, trattandosi di indebito avente natura assistenziale per presunto superamento dei limiti reddituali, in applicazione dei principi innanzi esposti, per accertare la sussistenza del diritto dell' alla ripetizione delle somme indebitamente versate occorre verificare CP_1 un “dolo comprovato” dell'accipiens, tale da elidere il legittimo affidamento di quest'ultimo e consentire la ripetizione dei ratei erogati anteriormente ai provvedimenti di comunicazione dell'indebito oggetto di lite.
Ebbene, dagli atti di causa non emerge che la ricorrente abbia scientemente occultato dei redditi o che l'incremento reddituale fosse “talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio”. Anzi, la circostanza stessa che l' abbia, in un primo momento, CP_2 comunicato alla ricorrente di aver determinato l'importo di una somma a credito in capo ad essa, ha indotto quest'ultima a maturare un affidamento circa la spettanza di tali somme, il che porta ad escludere che vi sia stata una condotta dolosa del beneficiario.
In particolare, il presunto superamento della soglia di legge deriverebbe da circostanze ben note all'Istituto, o comunque non occultate dalla parte ricorrente, ovvero dall'aver riscontrato che il coniuge della ricorrente, , avrebbe percepito redditi da lavoro dipendente (e per Persona_3 anno 2020 anche reddito NASPI – v. certificazioni in atti doc. all. ti nn. 4, 5, 6 e 7 ), nonché che, CP_1
a far data da agosto 2021, lo stesso coniuge è titolare di assegno sociale, percependo, inoltre, da marzo
2024 (come risulta da prospetto allegato doc. n. 8), anche l'incremento della maggiorazione sociale, per un importo mensile netto pari ad € 735,04.
Osserva il Tribunale che, a ben vedere, la circostanza che il sig. sia titolare di maggiorazione Per_3 sociale dal mese di marzo 2024 è totalmente ininfluente ai fini della decisione, posto che il thema decidendum è circoscritto alle comunicazioni di indebito fino al 2023. Inoltre, con riguardo alle annualità precedenti, anche considerando i redditi del coniuge come risultanti dai documenti versati in atti (Cfr. Certificato Agenzia delle Entrate e Distinta degli importi di Assegno sociale Per_3
), non viene meno il requisito reddituale previsto per il riconoscimento del diritto alla
[...] maggiorazione sociale. Infatti, la Legge n. 448/2001 così come modificata dal Decreto-legge n. 104 del 14 agosto 2020, convertito con modificazioni nella Legge n. 126 del 13 ottobre 2020 stabilisce che il beneficiario coniugato (non effettivamente e legalmente separato) deve possedere: redditi propri di importo non superiore a 8.469,63 euro e redditi cumulati con quello del coniuge di importo annuo non superiore a 14.447,42 euro, e nel caso di specie sono rispettate entrambe le soglie di legge.
Alla luce di quanto innanzi esposto, la domanda non può che essere accolta, e per l'effetto vanno dichiarate non dovute le somme richieste dall' , con conseguente condanna alla restituzione CP_2 delle somme medio tempore trattenute mensilmente dall' per riscuotere il preteso indebito. CP_1
§ 4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ai sensi del
D.M. 55/2014, così come aggiornato al D.M. 147/2022, tenuto conto dei valori minimi, in considerazione della natura del procedimento (controversia in materia di previdenza), del valore della causa (scaglione tra euro 1.101,00 ed euro 5.200,00), della complessità (bassa), oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge con attribuzione in favore dell'Avv. AE
OT, dichiaratosene anticipatario, ex art 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara non dovuta la somma di €2.264,33 richiesta per l'anno 2020 e condanna l' al pagamento delle somme indebitamente trattenute per detta CP_1 causale oltre accessori di legge dal dovuto al soddisfo;
2. Accerta e dichiara non dovuti gli indebiti riferiti all'anno 2021 di €1.299,50 e di €773,89 e, per l'effetto, condanna l' alla restituzione delle somme trattenute a conguaglio dei crediti CP_1 vantati dalla ricorrente per detta causale oltre accessori di legge dal dovuto al soddisfo;
3. Accertare e dichiarare non dovuta la somma di €528,76 per l'anno 2023 e condanna l' CP_1 al pagamento delle somme indebitamente trattenute a conguaglio per detta causale oltre accessori di legge dal dovuto al soddisfo;
4. Condanna l' al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in favore di CP_1 Pt_1 delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 1.312,00, a titolo di compensi
[...] professionali, oltre 15% su diritti ed onorari per rimborso spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. AE OT, dichiaratosene anticipatario ex art 93 c.p.c.
Si comunichi. Paola, 03.11.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Ivana Genduso