Art. 2179. Effetti pensionistici delle indennita' di impiego operativo percepite dalle Forze di polizia a ordinamento civile 1. Al personale delle Forze di polizia a ordinamento civile, percettore delle indennita' di impiego operativo previste dalla legge 23 marzo 1983, n. 78 , si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1868, 1869 e 1888.
Nota all' art. 2179:
- La legge 23 marzo 1983, n. 78 (Aggiornamento della L. 5 maggio 1976, n. 187 , relativa alle indennita' operative del personale militare), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 28 marzo 1983, n. 85.
Nota all' art. 2179:
- La legge 23 marzo 1983, n. 78 (Aggiornamento della L. 5 maggio 1976, n. 187 , relativa alle indennita' operative del personale militare), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 28 marzo 1983, n. 85.