Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 20/01/2026, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00265/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04009/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4009 del 2025, proposto da
Kme Group S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Paolo Francica, Carlo Lucioni, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Paolo Francica in Milano, via Principe Amedeo n. 3;
contro
Comune di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Lodovica Bognetti, Antonello Mandarano, Marialisa Angelico, con domicilio eletto presso lo studio Antonello Mandarano in Milano, via della Guastalla 6;
Arpa Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Fiorella Giacomina Battaini, Francesca Trolli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ats Città Metropolitana di Milano, Città Metropolitana di Milano, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del silenzio-inadempimento formatosi sulle diffide notificate alle P.A. resistenti in data 13.06.2024, 28.06.2024, 08-10.10.2024, 11.11.2024, 09.05.2025, per chiedere, oltre al resto, di adottare ordinanza contingibile e urgente ex artt. 50 e 54 TUEL per sospendere la sosta prolungata dei bus in Foro Buonaparte; sopprimere gli stalli esistenti o limitarne l'uso a fermata tecnica di 10-15 minuti; attivare controlli effettivi e sanzioni nei confronti dei trasgressori; disporre verifiche ambientali e sanitarie sull'area (emissioni, inquinamento acustico, igienico-sanitario)
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Milano e di Arpa Lombardia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 il dott. FA AT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In via preliminare il Tribunale evidenzia l’inammissibilità del ricorso, con la precisazione che la relativa questione è stata sottoposta al contraddittorio delle parti ai sensi dell’art. 73, comma 3, cpa.
Ai sensi dell’art. 40, comma 1 lett. g), c.p.a. il difensore che sottoscrive il ricorso deve essere munito di “procura speciale” e la giurisprudenza ha precisato che la procura è speciale se indica l’oggetto del ricorso, le parti contendenti, l’autorità davanti alla quale il ricorso deve essere proposto ed ogni altro elemento utile all’individuazione della controversia (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 5 ottobre 2018 n. 5723).
Le procure alle liti depositate in giudizio non presentano il carattere della specialità, atteso che non attribuiscono ai difensori il potere specifico di impugnare il silenzio dell’amministrazione, non recano alcun riferimento all’oggetto del presente giudizio, né all’autorità giurisdizionale dinanzi al quale esperire la relativa azione.
Si tratta di procure che riguardano una pluralità di attività estranee al giudizio proposto e che non valgono ad integrare il carattere della specialità.
Come recentemente evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. St., Ad Pl., 02.10.2025, n. 11), ai sensi degli artt. 40 e 44 cpa, il ricorso non sottoscritto dal difensore già munito di procura speciale, conferita nei modi di legge, deve ritenersi nullo, perché privo di sottoscrizione ai sensi delle norme citate, con la conseguenza che il giudizio non può ritenersi validamente instaurato e deve, pertanto, essere dichiarato, anche ex officio (cfr. art. 35, comma 1, c.p.a.), inammissibile, in quanto il difetto di sottoscrizione impedisce di collegare giuridicamente l’atto ad un ricorrente, ciò che osta ad una pronuncia sul merito.
L’art. 40 comma 1, lett. g) del cpa ha definito il contenuto giuridico della parola “sottoscrizione” del ricorso e l’art. 44, comma 1, lett. a), ha stabilito che è nullo il ricorso privo di sottoscrizione.
La carenza della sottoscrizione va, dunque, intesa non in senso materiale, ma in senso giuridico, ossia come mancanza o della sottoscrizione del ricorrente capace di stare in giudizio personalmente o della sottoscrizione “del difensore, con indicazione … della procura speciale”.
Né la nullità è superabile mediante l’applicazione al processo amministrativo dell’art. 182, comma 2, cpc, poiché tale norma non è espressione di un principio generale, né è compatibile con la struttura del processo amministrativo, ai sensi dell’art. 39 cpa.
Il processo amministrativo richiede sempre (art. 40, comma 1, lett. g), del c.p.a.) che il ricorso sia sottoscritto dal difensore munito di procura speciale: l’art. 182, secondo comma, del c.p.c. è, dunque, ontologicamente incompatibile con il c.p.a., la cui regola generale è quella per cui la procura – proprio come nel giudizio di cassazione – deve sempre precedere la redazione e la notificazione del ricorso.
L’art. 44, comma 1, del c.p.a. stabilisce che è nullo il ricorso privo di sottoscrizione e, al successivo comma 4-bis, dispone che tale nullità è rilevabile d’ufficio: il ricorso non sottoscritto nelle forme di legge è nullo e ciò è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo (cfr. giur cit.).
Va, pertanto, ribadita l’inammissibilità del ricorso.
La recente consolidazione dell’orientamento giurisprudenziale richiamato conduce a compensare tra le parti le spese della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando:
1) dichiara inammissibile il ricorso;
2) compensa tra le parti le spese della lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI SO, Presidente
FA AT, Consigliere, Estensore
Mauro Gatti, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FA AT | RI SO |
IL SEGRETARIO