Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 01/12/2025, n. 3443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3443 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03443/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02320/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2320 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Eugenio Marano e Gabriele Indelicato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Misterbianco, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Adele Maria Olla', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- dell’ordinanza del Comune di Misterbianco n. 273 del 17 ottobre 2024, notificata il 19 novembre 2024, avente ad oggetto “Provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale delle opere abusivamente realizzate all’interno di un lotto di terreno identificato in catasto terreni al F.-OMISSIS-, giusto verbale di P.M. n. 8960/2012”;
- del verbale di inottemperanza del 17 maggio 2019 della Polizia Giudiziaria-Antiabusivismo edilizio e controllo del Territorio del Comune di Misterbianco;
- e della determinazione del responsabile dell’XI Settore n. 3057 del 17 novembre 2024, notificata il 19 novembre 2024, avente ad oggetto “applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa ai sensi del comma 4- bis dell’art. 31 del D.P.R. 380 del 6 giugno 2001 e ss.mm.ii., nel testo vigente in Sicilia (L.R. n. 16 del 10 agosto 2016) – Inottemperanza alla ordinanza di demolizione n. 70/2017, relativa alla realizzazione di un immobile privo di c.e., all’interno del lotto di terreno censito in catasto terreni al F.-OMISSIS-”;
- nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ancorché non conosciuti;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 19 maggio 2025:
- dell'ordinanza del Comune di Misterbianco n. 34 dell’11 febbraio 2025, notificata il 2 aprile 2025, avente ad oggetto “Provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale delle opere abusivamente realizzate all’interno di un lotto di terreno identificato in catasto terreni al F.-OMISSIS-, giusto verbale di P.M. n. 8960/2012”;
- nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ancorché non conosciuti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Misterbianco;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2025 il dott. VA LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con l’atto introduttivo del giudizio la ricorrente impugnava sia il provvedimento del Comune di Misterbianco n. 273 del 17 ottobre 2024, avente ad oggetto l’acquisizione gratuita dell’immobile “individuato in Catasto Fabbricati al F.-OMISSIS-” - emesso sulla scorta del verbale di accertamento di inottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 70 del 13 luglio 2017 - sia la collegata determinazione del 17 novembre 2024 con cui, in relazione alla medesima vicenda, era stata irrogata una sanzione pecuniaria amministrativa ai sensi dell’art. 31 comma 4- bis del D.P.R. 380 del 6 giugno 2001.
2. A parere della ricorrente tali provvedimenti sarebbero stato illegittimi per i seguenti motivi.
2.1. In primo luogo, veniva messo in evidenza che, mentre l’ordinanza di demolizione avrebbe avuto ad oggetto il bene realizzato sul terreno identificato al catasto terreni al F. -OMISSIS-, l’acquisizione avrebbe riguardato un bene del tutto diverso, addirittura inesistente, individuato, nel provvedimento di acquisizione, al “Catasto Fabbricati al F.-OMISSIS-”.
In relazione a tale discrasia, sottolineava che in base alle previsioni di legge e agli orientamenti giurisprudenziali dominanti, l’omessa o imprecisa indicazione dell’area da acquisire al patrimonio pubblico avrebbe determinato l’illegittimità della stessa acquisizione, trattandosi di inesatta indicazione di un requisito necessario del provvedimento.
2.2. Lamentava, in secondo luogo, il vizio di difetto di motivazione in relazione alla disposta acquisizione di una superficie maggiore rispetto a quella di sedime, non essendo indicato, nel provvedimento, l’interesse pubblico sotteso alla realizzazione di opere analoghe, né le modalità e i criteri di calcolo della suddetta superficie.
L’acquisizione dell’intera area sarebbe stata, pertanto, frutto del mero arbitrio dell’Amministrazione comunale, che, in spregio ai principi di cui al D.P.R. 380/2001, non avrebbe fornito neanche i criteri per quantificare l’area circostante a quella di sedime da acquisire.
2.3. Ancora, il provvedimento sarebbe stato illegittimo in quanto non sarebbe stata fornita una congrua indicazione del pubblico interesse che avrebbe giustificato il sacrificio del contrapposto interesse del privato, tenuto conto, nel caso di specie, del lungo lasso di tempo trascorso tra il momento di esecuzione dei lavori (invero mai accertato dall’Amministrazione) e la data di adozione del provvedimento di acquisizione, circostanza che avrebbe comportato il consolidarsi di una posizione di legittimo affidamento alla conservazione delle opere.
2.3.1. Rilevava, inoltre, che né l’ordinanza acquisitiva, né la determina recante la sanzione pecuniaria sarebbero state precedute dalla comunicazione di avvio del procedimento che, ove recapitata all’odierna ricorrente, avrebbe, invece, consentito alla stessa di presentare memorie scritte a difesa.
2.3.2. Il provvedimento, poi, sarebbe stato affetto da eccesso di potere, in quanto non avrebbe valutato e tenuto in considerazione le esigenze abitative delle famiglie residenti nell’immobile, di cui non sarebbe stato effettuato il bilanciamento con l’interesse pubblico all’acquisizione del medesimo immobile.
2.4. Affermava, infine, che l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria sarebbe stata illegittima in quanto in contrasto con il principio generale del divieto di cumulo delle sanzioni, considerata la derivazione della sanzione pecuniaria e dell’acquisizione dalla medesima condotta.
3. In conclusione, per tutte le predette ragioni chiedeva l’annullamento dei provvedimenti impugnati.
4. Il Comune di Misterbianco si costituiva, in questa fase, con memoria di pura forma con la quale, riservandosi di articolare successive difese, si limitava a chiedere il rigetto del ricorso.
5. Di seguito, la stessa parte ricorrente depositava ricorso per motivi aggiunti, con il quale rendeva, anzitutto, noto che, nelle more, il Comune di Misterbianco, preso atto dell’ “errata individuazione degli estremi catastali dell’immobile”, aveva adottato l’ordinanza n. 34 dell’11 febbraio 2025 - impugnata, per l’appunto, con tale ricorso per motivi aggiunti - con la quale, annullata l’ordinanza n. 273 del 17 ottobre 2024, aveva rinnovato il provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale delle opere realizzate all’interno del lotto, correttamente identificandolo nella particella di cui al F.-OMISSIS-del catasto terreni.
5.1. Rilevava, inoltre, la ricorrente che, poiché, con decreto dell’8 maggio 2023, il Tribunale di Bologna, Sezione Misure di Prevenzione, aveva ordinato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 del d.lgs. 159 del 2011, la confisca (anche) dell’immobile oggetto dei provvedimenti amministrativi impugnati con il ricorso in esame, il bene in questione (già oggetto di sequestro e di successiva confisca), non sarebbe stato acquisibile al patrimonio comunale.
5.1.1. Sotto tale profilo, sarebbe stata illegittima anche l’applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa ai sensi del comma 4- bis dell’art. 31 del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001, considerato che, sulla base di tale norma, i proventi delle sanzioni sarebbero “destinati esclusivamente alla demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive” che, tuttavia, il Comune, data l’intervenuta confisca, non avrebbe potuto più porre in essere.
5.2. Data l’equivalenza del contenuto dell’ordinanza rispetto a quelle già impugnata con il ricorso principale, reiterava, per il resto, i motivi di impugnazione formulati nel ricorso introduttivo, chiedendo, in conclusione, l’annullamento di tutti i provvedimenti impugnati.
6. Il Comune di Misterbianco depositava, a questo punto, una propria memoria, con la quale, alla luce dell’annullamento e della sostituzione del provvedimento n. 273 del 17 ottobre 2024 con la successiva ordinanza di acquisizione n. 34 dell’11 febbraio 2025, chiedeva, anzitutto, di dichiarare l’improcedibilità del ricorso principale per sopravvenuta carenza di interesse.
Sottolineava come, in ogni caso, non sarebbe stata necessaria, nella fattispecie in esame, alcuna comunicazione di avvio del procedimento, né si sarebbe potuto fare riferimento alla carenza di motivazione, trattandosi di rilievi semmai riferibili all’ordinanza di demolizione divenuta, tuttavia, oramai inoppugnabile.
Affermava che, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, la sanzione pecuniaria e l’acquisizione sarebbero state cumulabili.
Riguardo alla confisca ai sensi dell’art. 24 del d. lgs. 159 del 2011 intervenuta con decreto dell’8 maggio 2023, rilevava che, se davvero la ricorrente non avesse potuto più vantare alcuna titolarità sull’immobile, vi sarebbe stata carenza di interesse al ricorso che, dunque, avrebbe dovuto considerarsi inammissibile.
In ogni caso, il ricorso per motivi aggiunti sarebbe stato inammissibile anche per difetto di notificazione nei confronti dello Stato, che, proprio sulla base delle censure in esso formulate, avrebbe dovuto considerarsi un controinteressato.
Riteneva, in realtà, che il provvedimento di confisca, mai trascritto nei registri immobiliari, non sarebbe stato opponibile all’Ente, che non sarebbe stato parte del procedimento penale e non ne avrebbe mai avuto conoscenza.
Rilevava, inoltre, che non si sarebbe, comunque, trattato di una confisca definitiva e che, in ogni caso, l’effetto di acquisizione al patrimonio comunale si sarebbe già perfezionato ex lege , per effetto dell’inottemperanza all'ordinanza di demolizione del 13 luglio 2017, avendo l’ordinanza di acquisizione valore meramente dichiarativo.
Nel merito, l’acquisizione di un’area ulteriore rispetto a quella di sedime del bene sarebbe stata congruamente motivata; riguardo all’acquisizione dell’area di sedime e dell’immobile stesso, l’assenza di ogni rilievo sul punto ne avrebbe comunque comportato il consolidamento.
Infine, considerato che l’acquisizione sarebbe stata un atto dovuto meramente dichiarativo e consequenziale, non sarebbe stata necessaria alcuna comunicazione di avvio del procedimento, né avrebbe potuto configurarsi alcun legittimo affidamento.
In conclusione, chiedeva di dichiarare improcedibile o, in subordine, di rigettare il ricorso principale e di rigettare il ricorso per motivi aggiunti.
7. La ricorrente depositava, a sua volta, una memoria di replica, con la quale rendeva noto che con la sentenza n. 17920 del 10 aprile 2025 la VI Sezione della Cassazione penale avrebbe definitivamente confermato il provvedimento di confisca, circostanza che avrebbe reso del tutto illegittima non solo l’acquisizione, ma anche la sanzione pecuniaria comminata dal Comune di Misterbianco. Aggiungeva, altresì, che sarebbe stata priva di fondamento l’eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata notifica nei confronti dello Stato, sia per la mancata individuazione, nel provvedimento, di alcun controinteressato sia perché, nella fattispecie, tale supposto “controinteressato” non avrebbe potuto, in realtà, considerarsi tale, in quanto non avrebbe avuto alcun interesse al mantenimento degli atti impugnati.
In conclusione, insisteva per l’accoglimento del ricorso introduttivo e di quello per motivi aggiunti.
8. All’udienza del 21 ottobre 2025, udita la discussione delle parti, il ricorso veniva posto in decisione.
DIRITTO
9. Deve preliminarmente dichiararsi l’improcedibilità del ricorso introduttivo del giudizio, in relazione all’impugnazione dell’ordinanza di acquisizione n. 273/2024, trattandosi di provvedimento non più valido ed efficace, in quanto annullato e sostituito dal provvedimento di rettifica n. 34/2025, gravato, a sua volta, con i motivi aggiunti.
10. Lo stesso ricorso introduttivo deve, invece, ritenersi infondato rispetto alle censure riferite al provvedimento di irrogazione della sanzione ex art. 31 bis del D.P.R. 380/01, essendo incontestabile, anche sul piano dell’interpretazione letterale di tale ultima disposizione, la possibilità di applicazione cumulativa di tale tipo di provvedimento in uno con il provvedimento di acquisizione. D’altronde, anche la giurisprudenza ammette espressamente che “ in caso di inadempimento dell'ordine di demolizione, oltre all'acquisizione gratuita, è prevista l'irrogazione di una sanzione pecuniaria significativa, come stabilito dal comma 4-bis dell'art. 31 del D.P.R. n. 380 del 2001 ” (così, da ultimo, Cons. Stato, Sez. VII, sentenza, 9/5/2025, n. 3990).
11. Il ricorso per motivi aggiunti deve ritenersi, invece, integralmente infondato.
11.1. In via preliminare è opportuno evidenziare che la riferita sentenza della Cassazione penale del 10 aprile 2025 (con cui ha assunto carattere definitivo la confisca già disposta, ai sensi dell’art. 24 del d. lgs n.159 del 2011, con decreto dell’8 maggio 2023 dal Tribunale di Bologna), è sopravvenuta non solo rispetto alla data di presentazione del ricorso, ma, soprattutto, rispetto a quella in cui è stato emanato il provvedimento impugnato, la cui legittimità va, dunque, valutata sulla base del principio “ tempus regit actum ”, ovvero alla stregua della situazione di fatto e di diritto sussistente al momento della sua adozione (che rende irrilevante ogni successiva vicenda su di esso astrattamente incidente).
11.1.1. Alla stregua di quest’ultimo principio, deve, dunque, ritenersi priva di fondamento l’eccezione di carenza di legittimazione/interesse in capo all’odierna ricorrente formulata dal Comune di Misterbianco sulla base dell’intervenuta confisca definitiva dell’immobile, rilevando, e dovendo ritenersi sufficiente - al contrario di quanto sostenuto dall’Ente – la circostanza che la ricorrente risulti formale destinataria del provvedimento e, come sopra illustrato, che al momento dell’adozione del provvedimento, non vi era stata, come appena messo in evidenza, alcuna confisca definitiva del bene, sulla cui base potrebbe postularsi il difetto di interesse all’impugnazione del provvedimento.
11.1.2. Inoltre, deve considerarsi che l’effetto acquisitivo opera automaticamente, allo scadere del termine di 90 giorni dall’adozione dell’ordine di demolizione, a seguito dell’accertamento dell’inottemperanza.
In tal senso, anche questo Tribunale ha statuito che “ la sanzione dell'acquisizione consegue, peraltro ope legis, all'accertamento dell'inottemperanza dell'ordine di demolizione e costituisce, quindi, un effetto automatico della mancata ottemperanza all'ordinanza d'ingiunzione della demolizione e riflette, pertanto, natura meramente dichiarativa ” (T.A.R. Sicilia Catania, Sez. II, 20/09/2024, n. 3135). Conseguentemente, “ l’effetto traslativo della proprietà avviene ipso iure e costituisce l'effetto automatico della mancata ottemperanza all'ingiunzione a demolire. Il provvedimento di acquisizione presenta una natura meramente dichiarativa, non implicando alcuna valutazione discrezionale ” (Cons. Stato, Sez. VI, 13/6/2024, n. 5331).
Ne consegue, nel caso di specie, che, considerato che l’ingiunzione ripristinatoria era stata adottata in data 13 luglio 2017 ed il verbale di inottemperanza era stato redatto in data 17 maggio 2019, l’acquisizione gratuita deve ritenersi avvenuta in data di molto precedente a quella dello stesso decreto di confisca provvisoria adottato nel 2023. Ne consegue l’infondatezza del primo motivo del ricorso per motivi aggiunti con cui parte ricorrente contesta che “l’ordinanza di acquisizione al patrimonio comunale contrasta con l’avvenuto trasferimento del medesimo bene al patrimonio indisponibile dello Stato” dato che ai sensi dell’art. 45 del D.lgs, n. 159/2011 soltanto a seguito della “confisca definitiva” i beni sono acquisiti al patrimonio dello Stato, mentre nel caso in esame, come già osservato sub 11.1, l’ordinanza n.273/2024 impugnata con ricorso per motivi aggiunti è stata adottata in epoca anteriore alla sentenza della Corte di Cassazione del 10 aprile 2025.
11. Da tali presupposti, ovvero dal rilievo della piena efficacia, per lo meno al momento della sua emanazione, del provvedimento di acquisizione impugnato con il ricorso per motivi aggiunti, discende, altresì, l’infondatezza delle censure con cui si è affermato che, data l’asserita prevalenza degli effetti della confisca, sarebbe stata illegittima anche la sanzione pecuniaria, in quanto finalizzata a fornire risorse economiche per l’effettuazione della demolizione ad un ente, per l’appunto il Comune, che, in realtà non avrebbe potuto più effettuare la rimessione in pristino delle opere abusive, avendone perso la titolarità a seguito della confisca.
Anche a questo proposito, infatti, va ribadito che in base alla situazione di fatto e di diritto sussistente al momento dell’adozione del provvedimento, l’irrogazione di tale ultima sanzione nei confronti della ricorrente doveva ritenersi pienamente legittima e, pertanto, non rileva che successivamente il medesimo bene sia stato confiscato dallo Stato.
12. Escluso, dunque, sulla base della documentazione in atti, che il bene immobile sia stato acquisito dal Comune successivamente “all’avvenuto trasferimento del medesimo bene al patrimonio indisponibile dello Stato”, anche le ulteriori censure risultano infondate.
12.1. Priva di fondamento è, infatti, quella con cui si è lamentato il presunto difetto di motivazione con riferimento all’acquisizione di area ulteriore rispetto a quelle dell’immobile e del sedime dello stesso, considerato che nel provvedimento si dà sufficientemente conto del fatto che tale superficie aggiuntiva è comunque nettamente inferiore alla misura del decuplo ammessa dalla legge e sarebbe “ strettamente necessaria per eseguire i lavori di demolizione dello stesso o per il suo riutilizzo ” e, comunque, nettamente inferiore a quella “ necessaria per edificare un’opera analoga a quella in oggetto ”.
12.2. Per il resto, anche gli ulteriori profili del presunto difetto di motivazione, relativi alla mancata ponderazione dell’interesse pubblico tra l’interesse pubblico all’acquisizione del bene e l’affidamento riposto dal privato nel mantenimento della proprietà e dell’immobile, anche in ragione del lungo lasso di tempo trascorso dal momento di realizzazione dei manufatti, così come l’asserita mancata considerazione delle esigenze abitative della ricorrente, sono, nella fattispecie in esame, privi di consistenza, dal momento che la tipologia di atto impugnato rappresenta un tipico esempio di atto vincolato, per il quale, come sopra ricordato, a fronte dell’accertamento dell’inottemperanza (entro il termine di 90 giorni previsto per legge) del precedente ordine di demolizione, non residua, in capo all’Amministrazione, alcuna forma di discrezionalità, in quanto l’acquisizione va considerata, a quel punto, atto dovuto.
In tal senso, anche da ultimo questo Tribunale ha affermato che “non può assumere rilevanza l'assenza di motivazione specifica sulle ragioni di interesse pubblico perseguite mediante l'acquisizione, essendo in re ipsa l'interesse all'adozione della misura, stante la natura interamente vincolata del provvedimento, sicché risulta necessario solo che in detto atto siano esattamente individuate ed elencate le opere e le relative pertinenze urbanistiche” (T.A.R. Sicilia Catania, Sez. IV, 21/3/2024, n. 1121) .
12.3. Per la medesima ragione non è configurabile alcuna omissione dell’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di adempimento non dovuto a fronte del carattere vincolato del provvedimento.
13. In conclusione, per tutte le predette ragioni il ricorso per motivi aggiunti deve essere rigettato.
14. La peculiarità delle questioni controverse giustifica la compensazione delle spese di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti:
- dichiara parzialmente improcedibile, per le ragioni indicate in motivazione, e, per il resto, rigetta il ricorso introduttivo del giudizio;
- rigetta il ricorso per motivi aggiunti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della ricorrente.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NE NA ON, Presidente
Giuseppina Alessandra Sidoti, Consigliere
VA LL, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VA LL | NE NA ON |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.