Decreto cautelare 15 novembre 2025
Sentenza breve 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza breve 04/12/2025, n. 1748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 1748 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01748/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02996/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2996 del 2025, proposto da -OMISSIS- e -OMISSIS- in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Katia Travaglini, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito e -OMISSIS-, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino e domiciliati ex lege presso la stessa, in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento
- del verbale di scrutinio finale del Consiglio di Classe del -OMISSIS- e relativo allegato prot. n. -OMISSIS-del -OMISSIS-, riferito all'anno scolastico -OMISSIS- attestante la non ammissione dell'alunno alla frequenza della classe successiva;
- ove occorra, del verbale del Consiglio di classe del -OMISSIS-, in quanto atto presupposto e connesso;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ancorché non conosciuti, laddove lesivi e per ogni ulteriore statuizione in quanto di ragione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e del -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2025 la dott.ssa MA IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti, in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore, hanno impugnato il verbale con cui il Consiglio di Classe della classe 1G del Liceo scientifico del -OMISSIS-, opzione scienze applicate, previa approvazione delle proposte di voto formulate dai singoli docenti, ha deliberato, all’unanimità, la non ammissione dell’alunno -OMISSIS- alla classe successiva, nonché tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ancorché non conosciuti, laddove lesivi.
2. Il figlio dei ricorrenti nell’anno scolastico -OMISSIS- era iscritto alla classe 1 G del Liceo scientifico del -OMISSIS-, prendendo parte anche alle attività extracurriculari, di tipo facoltativo, offerte dalla scuola durante alcuni pomeriggi (come le attività di studio assistito e i laboratori).
Durante tutto l’anno scolastico l’alunno ha conseguito valutazioni non sufficienti nelle materie di matematica e fisica, per le quali, nonostante lo sforzo profuso, anche attraverso la frequenza dei corsi di recupero attivati dall’istituto scolastico nel periodo estivo, non ha conseguito una valutazione finale sufficiente, che ne dimostrasse il recupero.
In particolare, in data -OMISSIS- il minore è stato sottoposto alla prova di recupero scritta e alla prova di recupero orale di matematica, riportando come voto, rispettivamente, 4 e 4 (documento n. 10 depositato in giudizio dai ricorrenti); il giorno successivo si sono svolte le prove di recupero scritta e orale di fisica (2 e 5 il voto riportato dallo studente: documento n. 11 depositato in giudizio).
Il Consiglio di Classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale di valutazione del -OMISSIS-, ha quindi deliberato la non ammissione dello studente alla classe successiva, motivata sull’assunto che: “ l’alunno non ha raggiunto gli obiettivi minimi di apprendimento in diverse discipline nonostante gli interventi di supporto attivati nel corso dell’anno scolastico ”.
3. I motivi di diritto sollevati a sostegno del ricorso sono i seguenti:
1. Violazione di legge; eccesso di potere; travisamento di fatti, assenza della griglia di valutazione con riferimento alla prova scritta di matematica del -OMISSIS-: secondo parte ricorrente la prova scritta di recupero di matematica, essendo sfornita della griglia di valutazione, avrebbe impedito all’alunno di conoscere, in sede di espletamento della prova, i punteggi utili al raggiungimento della sufficienza, in violazione delle procedure e delle linee guida della scuola;
2. Disparità di trattamento; travisamento di fatti, irregolarità nella compilazione del registro elettronico della materia di fisica: il docente di fisica avrebbe compilato il registro elettronico in modo sporadico, non riportando riferimenti in merito ai compiti assegnati e agli argomenti valutati durante le verifiche espletate nell’anno scolastico.
3. Sviamento di potere; disparità di trattamento; insufficiente organizzazione delle attività di recupero da parte dell’istituto scolastico nella materia di fisica: secondo parte ricorrente l’alunno non sarebbe stato inserito in alcun programma di recupero mirato con riferimento alle insufficienze riportate nel primo trimestre dell’anno. Per la materia di fisica, la scuola avrebbe attivato corsi di recupero di sole quattro ore per il primo trimestre e di sole sei e due ore per il secondo trimestre.
4. Sviamento di potere; disparità di trattamento; travisamento di fatti; violazione di legge (art. 8 c. II, O.M. n. 92 del 2007); irregolarità nell’espletamento della prova orale di fisica del -OMISSIS-: secondo parte ricorrente, all’alunno, durante la prova orale di recupero di fisica, in meno di dieci minuti di colloquio (arco temporale decisamente ridotto) sarebbero stati richiesti plurimi argomenti da relazionare al docente.
5. Travisamento di fatti; illogicità e contraddittorietà della motivazione della delibera di non ammissione alla classe successiva: parte ricorrente denuncia la contraddittorietà e l’illogicità della motivazione di non ammissione (secondo cui l’alunno non ha raggiunto gli obiettivi minimi di apprendimento, con insufficienze gravi e diffuse, e la decisione è giustificata dal percorso complessivo dell’alunno e tenendo conto delle possibilità di recupero), mentre invece l’insufficienza riportata alla fine del primo trimestre in scienze è stata recuperata e le insufficienze in matematica e fisica (alla fine del primo trimestre pari a tre e quattro) si sono concluse con le verifiche di recupero, che hanno riportato due valutazioni con insufficienza lieve, a dimostrazione dell’arduo percorso di recupero individuale dello studente.
6. Rischio di dispersione scolastica e impatto psicologico, violazione del PTOF: secondo parte ricorrente una non ammissione non adeguatamente giustificata comporterebbe il rischio di dispersione scolastica dell’alunno che la subisce ed è contraria alla missione educativa della scuola, il cui PTOF ha tra i suoi obiettivi prioritari proprio la prevenzione e il contrasto della dispersione scolastica.
4. Le amministrazioni resistenti si sono costituite in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso stante la sua infondatezza.
5. Alla camera di consiglio del 27 novembre 2025, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, previo avviso alle parti sulla possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, la causa è stata assegnata in decisione.
6. Il ricorso, le cui doglianze possono essere esaminate nel loro complesso, è infondato.
6.1. Dispone l’art. 4 del d.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, al comma 5, che « sono ammessi alla classe successiva gli alunni che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e, ai sensi dell'articolo 193, comma 1, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente. La valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento dell’alunno è riferita a ciascun anno scolastico ».
Dalla lettura della riportata disposizione normativa emerge come una sola insufficienza sia passibile di comportare la non ammissione alla classe successiva dello studente.
Il collegio dei docenti, nell’esercizio della propria discrezionalità tecnica, che non appare censurabile alla stregua delle doglianze sollevate dalla parte ricorrente, ha ritenuto che le due insufficienze riportate dall’alunno rendessero impossibile per lo stesso il proseguimento proficuo del percorso di studi nella classe successiva, mancando le competenze di base necessarie ad affrontare i contenuti futuri. Le materie insufficienti, riferisce ancora la motivazione, sono materie fondamentali del curricolo liceale dell’alunno.
Le verifiche di recupero, espletate proprio al fine di verificare la proficua frequenza della classe successiva, hanno dimostrato le carenze delle competenze necessarie dell’alunno, rendendo opportuna, secondo la valutazione del Collegio docenti, la ripetizione dell’anno scolastico per lo studente.
Tutto ciò depone per l’evidente correttezza dell’operato dall’amministrazione.
6.2. In ragione di quanto sopra, sono infondate sia la censura riguardante la presunta non condivisione della griglia di valutazione in sede di prova di recupero di matematica, sia la non corretta compilazione del registro di classe da parte del professore di fisica, non intaccando i profili in discorso la preparazione insufficiente dimostrata dall’alunno nelle materie in questione durante l’intero anno scolastico, che ha costituito la ragione della non ammissione.
In ogni caso, non sussiste alcun obbligo normativo che imponga ai singoli docenti la condivisione delle griglie di valutazione dagli stessi adottate in sede di somministrazione delle verifiche agli alunni.
Invero le suddette griglie assolvono allo scopo di dare contezza del percorso motivazionale che ha portato alla valutazione della prova svolta dall’alunno.
Né la validità del giudizio finale può essere inficiata dall’incompleta compilazione del registro elettronico di fisica in ordine all’assegnazione dei compiti a casa e agli argomenti oggetto di verifica scritta e orale, in quanto trattasi di irregolarità formale, rilevando, ai fini della verifica finale della preparazione dello studente, il programma di classe e gli argomenti trattati durante l’anno scolastico.
6.3. Infondata è anche la doglianza riferita all’insufficienza dei percorsi di recupero attivati dalla scuola, atteso che tale carenza può al più assumere rilevanza nell’ambito dei rapporti fra le parti ma non è passibile di assurgere a causa legittimante la promozione dell’alunno carente delle competenze necessarie alla frequenza della classe successiva (in questo senso si è già espressa la giurisprudenza amministrativa, secondo cui la mancata o solo parziale attivazione dei corsi di recupero non può elidere la circostanza che lo studente presenti lacune tali da non consentirne l’avanzamento (cfr. Cons. Stato, sez. VII, 14 marzo 2024, n. 2493)).
6.4. Non può poi essere accolto il motivo di ricorso che si duole dell’esiguo arco temporale della prova orale di recupero di fisica rispetto al numero degli argomenti richiesto all’alunno; ciò è piuttosto dimostrativo dell’ampiezza delle lacune dello studente che, tra gli argomenti di particolare rilievo richiesti (cfr doc. 11 di parte ricorrente), non è stato in grado di dimostrare il conseguimento delle competenze necessarie per conseguire la valutazione sufficiente.
6.5. La motivazione espressa dal verbale impugnato non risulta, in relazione alle insufficienze riportate dall’alunno, né contraddittoria né illogica, riferendosi agli obiettivi minimi (non conseguiti) nelle materie matematica e fisica, le quali assumono un primario rilievo per l’indirizzo scientifico che contraddistingue il corso di studi scelto dall’interessato: sono decisive, nel caso in esame, le gravi lacune di preparazione in materie fondamentali per il corso di studi in questione (Liceo Scientifico).
Non è quindi necessaria, ai fini della motivazione della decisione assunta dal Collegio docenti, alcuna comparazione con il voto riportato dallo studente in scienze, così come nelle altre discipline di studio, né una distinzione fra i voti (maggiormente insufficienti) di matematica e fisica del primo trimestre con quelli ottenuti nelle prove di recupero, stante comunque l’esito delle stesse, dimostrante l’inadeguata preparazione del minore e, quindi, l’inidoneità al passaggio alla classe successiva.
6.6. L’ultima censura è del pari infondata laddove, in maniera del tutto generica, paventa il rischio di dispersione scolastica degli alunni che non siano ammessi alla classe successiva, anche in relazione agli obiettivi previsti dal Piano dell’offerta formativa dell’istituto. Al riguardo, il Collegio ribadisce l’indirizzo consolidato nella giurisprudenza amministrativa secondo il quale: “ la non ammissione, sebbene percepibile dall'interessato come provvedimento afflittivo, non ha carattere sanzionatorio, bensì finalità educative e formative, poiché si sostanzia nell'accertamento del mancato raggiungimento di competenze ed abilità proprie della classe di scuola frequentata, che rendono necessaria la ripetizione dell'anno scolastico proprio al fine di consentire di colmare lacune di apprendimento (cfr., ex plurimis , T.a.r. Lombardia, Milano, sez. V, 21.10.2025, n. 3348, T.a.r. Veneto, sez. IV, 27.09.2023, n. 1342; T.a.r. Campania, Salerno, sez. I, 8.09.2022, n. 2340)”.
Del resto, dalla lettura degli atti di causa emerge come il giudizio di non ammissione finale sia fondato sulla valutazione complessiva della preparazione dell’allievo, secondo la prospettiva di conseguimento delle competenze necessarie per il proficuo proseguimento degli studi e non, di certo, in un’ottica punitiva.
7. Conclusivamente, per quanto precede, il ricorso deve essere respinto.
8. Il riparto delle spese di lite, liquidate come da dispositivo, segue il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre agli accessori di legge, in favore dei resistenti, congiuntamente considerati.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN EL, Presidente
MA IN, Referendario, Estensore
Alessandro Fardello, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA IN | AN EL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.