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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 09/10/2025, n. 1871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1871 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
Il GOP dott. Aristide Perrino nello sciogliere la riserva assunta all'udienza del 02 ottobre
2025 pronuncia, pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al N. 2936/2024 sezione Lavoro e Previdenza :
TRA
rappresentata e difesa dall'avv.to Giuseppe Giuliano e dall'avv.to Parte_1
CH AS presso cui domicilia in Terzigno alla via S. Luca n.13
Opponente
CONTRO
CP_ in proprio e quale mandatario di persona del suo l.r.p.t. CP_2
rappresentato e difeso dall'avvocato Diodata Ardolino e domiciliato in Nola alla via
Variante 7bis presso l'Avvocatura dell'ente Previdenziale
Opposto
CONTRO
in persona del suo l.r.p.t. rappresentato e difeso Controparte_3
dall'avvocato Diego Parente presso il quale elettivamente domicilia in Napoli al Centro
Direzionale Isola A/7 Sc B
Altro opposto
CONTRO
in persona del suo l.r.p.t. rappresenta e difesa dall'avv.to Golia Maria domiciliata CP_4
in Napoli alla via Nuova Poggioreale Altro opposto
CONTRO
CP_ in persoma del l.r.p.t. rappresentato e difeso dall'avo. e Controparte_5 domiciliato presso la sede dell' in Nola alla via S.S. 7 bis Controparte_6
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato alla data del 01.05.2024 e regolarmente notificato alle parti resistenti, la ricorrente ha proposto opposizione avverso un fermo amministrativo n.
07180 2024 00013735 000 e notificato dall' alla data del 29.03.2024 Controparte_3
avverso gli avvisi n. 371 2016 0005094219 000; n. 371 2016 0009273353 000; n. 371
2016 0020799790 000; n. 371 2017 0002327044 000; n. 371 2017 0007558803 000; n.
371 2018 00083538331 000; n. 371 2022 0012741840 000; n.071 2016 0063197085 000.
0022227815 000 per il mancato pagamento di crediti di natura previdenziale e assistenziale , CP_ la ricorrente chiedeva la insussistenza del credito vantato dall' per l'intervenuta prescrizione del credito azionato ai sensi dell'art. 3 comma 9 della legge 335/1995,nonchè per una serie di eccezioni processuali attinenti vizi formali.
Si costituiva in giudizio l' con una propria memoria difensiva e nel Controparte_6 riportarsi ai propri scritti difensivi concludeva per il rigetto della domanda.
Si costituiva in giudizio L' impugnando le richieste dalla Controparte_3
ricorrente ritenendole del tutto infondate sia in fatto che in diritto e ne chiedeva il rigetto della domanda con vittoria di spese ed onorari di causa.
Si costituiva anche l'Ente Assicurativo impugnando tutto quanto dedotto dalla parte ricorrente e concludeva per il rigetto della domanda.
La causa veniva trattata da questo Giudicante previa acquisizione della documentazione agli atti e non bisognevole di ulteriore attività istruttoria la causa veniva decisa.
MOTIVI DECISIONE
l ricorso può essere accolto solo in parte CP_ La documentazione prodotta dall' attesta l'avvenuta regolare notifica di tutti gli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento oggetto di impugnazione. Tali atti risultano infatti notificati all'indirizzo di residenza della ricorrente a mani di persona presente sul luogo di residenza come risulta dagli avvisi di ricevimento prodotti, nelle seguenti date: avviso di addebito n. 371 2016 0005094219 000 alla data del 11.05.2016 , avviso di addebito 371 2016 0009273353 000; alla data del 07.07.2016 ; avviso di addebito n. 371 2016 0020799790 000; alla data 16.12.2016 ( a mezzo PEC).;a avviso di addebito n. 371 2017 0002327044 000 alla data del 11.08.2017 ; avviso di addebito n.
371 2017 0007558803 000 alla data del 19.12.2017; avviso di addebito n. 371 2018
008353831 000 alla data del 16.08.2018; avviso di addebito n.371 2022 0012742840 000 alla data del 26.09.2022 ed infine la cartella di pagamento dell n. 071 2016 CP_4
0063197085 000 alla data del 25.08.2016 a mezzo PEC.
In merito alla regolarità di tali notifiche, si vuole precisare che , alla luce della normativa vigente come costantemente interpretata dalla giurisprudenza l'art. 30 de D.L.. n. 78 del
2010, convertito nella legge n. 122 del 2010, nell'àmbito di misure volte al CP_
“Potenziamento dei processi di riscossione dell' dispone che, a decorrere dal primo gennaio 2011, “l'attività di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo
CP_ dovute all' , anche a seguito di accertamenti degli uffici”, sia “effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo” (comma 1).Quanto alle modalità di notifica, il comma 4 puntualizza che l'avviso di addebito “è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e , dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La disciplina consente la notifica “anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento” (art. 30, comma 4, secondo periodo, del
D.L. n. 78 del 2010).Di tale modalità, espressamente prevista dalla legge, si è avvalso a CP_ giusto titolo l' . La parte ricorrente non contesta che l'ente creditore, nella notifica dell'avviso di addebito, abbia ottemperato alle disposizioni in tema di servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati si è limitata solo a contestare che gli avvisi non gli sono stati mai notificati , quando in realtà, dalla documentazione in atti,
CP_ risulta la regolarità della notifica da parte dell' La notificazione appare dunque conforme al paradigma normativo, delineato da una disciplina peculiare, che regolamenta in modo esaustivo la materia e non impone il rispetto delle previsioni della legge n. 890 del 1982. La giurisprudenza, nell'interpretazione della disciplina vigente, ha evidenziato anche le finalità dell'intervento normativo, rilevando che :“Il legislatore nell'introdurre l'avviso di addebito, si prefigge di rendere più efficienti, anche mediante forme più snelle di notifica, le procedure di riscossione dei contributi previdenziali. In questo contesto s'inquadra la disposizione dell'art. 30, comma 4, del D.L. n. 78 del 2010, che concede
CP_ all' di notificare l'avviso di addebito anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento, senza ulteriori aggravi procedurali. La Corte di Cassazione ha precisato anche che l'esibizione della cartolina di ritorno debitamente sottoscritta dall'Ufficiale
Postale certifica la consegna della raccomandata ad uno dei soggetti previsti dalla legge e comporta una presunzione di conoscenza superabile solo con la querela di falso (Cass.
15315/14, confermata, da ultimo, da Cassazione civile sez. trib. 21/06/2024, n.17141). Nel CP_ caso in esame, la documentazione prodotta dall' , in relazione alle notifiche degli avvisi di addebito, appare completa e, in assenza di una querela di falso o di un disconoscimento validamente proposto , le notifiche debbono ritenersi validamente perfezionate. Parimenti devono considerarsi validamente notificate gli atti pervenuti alla parte ricorrente a mezzo PEC.
Occorre , comunque, fare delle precisazioni in merito alla eccepita prescrizione dei crediti contenuti negli avviso di addebiti e nella cartella di pagamento dell' trattandosi di CP_4 contributi previdenziali e assistenziali richiesti per gli anni dal 2015 al 2017.
È pacifico, ed emerge in ogni caso dagli atti del procedimento, che l'opposizione avverso i predetti atti riportati nel fermo amministrativo impugnato fosse stato proposto dalla ricorrente con ricorso depositato il 01.05.2024 molti anni dopo la notifica dei predetti atti
. Per cui l'opposizione sopra indicata era stata, quindi, proposta ben oltre il termine di 40 giorni previsto dall' art. 24 comma 5 del D.Lgs n.46 del 1999, termine che, secondo il consolidato e ormai risalente orientamento della Suprema Corte, è da ritenersi pacificamente perentorio in quanto "diretto a rendere non più contestabile il credito contributivo, in caso di omessa tempestiva impugnazione, ed a consentirne una rapida riscossione" (così Cass 4506/2007in senso analogo, le successive, tutte conformi;
si veda anche Cass S.U. 23397/2016 e nonché, più di recente, Cass 11814/2020).
Nella fattispecie, quindi, nella quale si era, appunto, verificata un'omessa tempestiva impugnazione e nella quale attraverso l'impugnazione tardiva l'attuale ricorrente ha CP_ inteso far valere una causa estintiva del credito ed già interamente CP_4 perfezionatasi alla data della notificazione dell'avviso di addebito e della cartella di pagamento è preclusa ogni eccezione di prescrizione formulata dall'opponente, essendo rimasto ammissibile per quest'ultimo il solo strumento dell'opposizione all'esecuzione avverso gli eventi estinti e modificativi della pretesa medesima verificatisi successivamente al perfezionamento della notificazione degli avvisi di addebito e della cartella di pagamento. Ciò posto bisogna esaminare se sono maturati gli anni di prescrizione tra la notifica degli avvisi di addebito e della cartella di pagamento.
Da una disamina della documentazione in atti della è Controparte_3
possibile constatare il deposito di una ricevuta di raccomandata n. 69512565240-5 del
31.02.2022 riferita al documento n. 070 2022 9009817502 000 , eventualmente di una intimazione di pagamento, ma non viene allegata la copia dell'atto in cui normalmente vengono riportati gli atti da riscuotersi. Pertanto non vi è prova alcuna dell'interruzione della prescrizione. Pertanto l'eccezione di prescrizione deve ritenersi fondata, solo in relazione aglio avvisi di addebito innanzi riportati ed alla luce delle regolari notifiche degli CP_ atti interruttivi prodotti dall' e, in particolare:
a) In data 29.03.2024 è stato notificato il fermo amministrativo n.07180 2024 00013735
000 in relazione all' avviso di addebito n. 371 2016 0005094219 000 alla data del
11.05.2016 , avviso di addebito 371 2016 0009273353 000; alla data del 07.07.2016 ; avviso di addebito n. 371 2016 0020799790 000; alla data 16.12.2016 ( a mezzo PEC).; avviso di addebito n. 371 2017 0002327044 000 alla data del 11.08.2017 ; avviso di addebito n. 371 2017 0007558803 000 alla data del 19.12.2017; ed infine la cartella di pagamento dell n. 071 2016 0063197085 000 alla data del 25.08.2016. Pertanto tali CP_4 atti sono prescritti essendo maturato il termine quinquennale della prescrizione non essendo intervenuto alcun atto idoneo ad interrompere la prescrizione, ciò nonostante nelle more si è tenuto conto anche delle disposizioni di legge che hanno sancito la sospensione del termine di prescrizione anche dei contributi obbligatori in questione. In particolare l'art. 37 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, rubricato
“Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n.
335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
21/2021, ha, poi, introdotto una ulteriore sospensione del corso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 31 dicembre 2020, data di entrata in vigore del citato decreto-legge, al 30 giugno 2021 per la durata di 182 giorni. In totale 311 giorni di sospensione. Nel caso di specie, quindi, il termine quinquennale – da far decorrere per le anzidette ragioni dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi - era in corso al momento dell'entrata in vigore della citata normativa emergenziale che ha pertanto reso inesigibile il credito per un arco temporale di 311 giorni che va ad aggiungersi all'ordinario termine CP_ quinquennale. Ciò posto risultano, comunque, prescritti i crediti ed di cui CP_4
innanzi riportati. Mentre in merito agli altri avvisi di addebito ed in particolare l'avviso di addebito n. 371
2018 008353831 000 notificato alla data del 16.08.2018 ed avviso di addebito n. 371 2022
0062741940 000 notificato alla data del 26.09.2022 non è maturato il termine quinquennale della prescrizione per cui risultano non prescritti .Il ricorso va, pertanto, parzialmente accolto essendo trascorso il termine quinquennale per far maturare la prescrizione a norma del comma 9 art. 3 della legge n. 335/1995 per gli atti sopra indicati.
Ogni altra questione viene assorbita dalla presente motivazione
Le spese di lite vengono interamente compensate tra le parti atteso l'accoglimento parziale della domanda .
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa promossa da avverso il Parte_1
fermo amministrativo in epigrafe indicato, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
1) In accoglimento parziale dell'opposizione, dichiara illegittimi;
l'avviso di addebito N.
371 2016 0005094219 000, l' avviso di addebito N. 371 2016 0009273353 000; L' avviso di addebito n. N.371 2016 0020799790 000; L'avviso di addebito n. 371 2017
0002327044 000; L'avviso di addebito n. 371 2017 0007558803 000; e la cartella di pagamento dell n. 071 2016 0063197085 000. e dichiara prescritto i crediti in essi CP_4
contenuti ;
2) Compensa tra le parti per intero le spese del presente giudizio
Nola lì 09.10.2025
Il Giudice
Dott. Aristide Perrino
Sezione Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
Il GOP dott. Aristide Perrino nello sciogliere la riserva assunta all'udienza del 02 ottobre
2025 pronuncia, pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al N. 2936/2024 sezione Lavoro e Previdenza :
TRA
rappresentata e difesa dall'avv.to Giuseppe Giuliano e dall'avv.to Parte_1
CH AS presso cui domicilia in Terzigno alla via S. Luca n.13
Opponente
CONTRO
CP_ in proprio e quale mandatario di persona del suo l.r.p.t. CP_2
rappresentato e difeso dall'avvocato Diodata Ardolino e domiciliato in Nola alla via
Variante 7bis presso l'Avvocatura dell'ente Previdenziale
Opposto
CONTRO
in persona del suo l.r.p.t. rappresentato e difeso Controparte_3
dall'avvocato Diego Parente presso il quale elettivamente domicilia in Napoli al Centro
Direzionale Isola A/7 Sc B
Altro opposto
CONTRO
in persona del suo l.r.p.t. rappresenta e difesa dall'avv.to Golia Maria domiciliata CP_4
in Napoli alla via Nuova Poggioreale Altro opposto
CONTRO
CP_ in persoma del l.r.p.t. rappresentato e difeso dall'avo. e Controparte_5 domiciliato presso la sede dell' in Nola alla via S.S. 7 bis Controparte_6
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato alla data del 01.05.2024 e regolarmente notificato alle parti resistenti, la ricorrente ha proposto opposizione avverso un fermo amministrativo n.
07180 2024 00013735 000 e notificato dall' alla data del 29.03.2024 Controparte_3
avverso gli avvisi n. 371 2016 0005094219 000; n. 371 2016 0009273353 000; n. 371
2016 0020799790 000; n. 371 2017 0002327044 000; n. 371 2017 0007558803 000; n.
371 2018 00083538331 000; n. 371 2022 0012741840 000; n.071 2016 0063197085 000.
0022227815 000 per il mancato pagamento di crediti di natura previdenziale e assistenziale , CP_ la ricorrente chiedeva la insussistenza del credito vantato dall' per l'intervenuta prescrizione del credito azionato ai sensi dell'art. 3 comma 9 della legge 335/1995,nonchè per una serie di eccezioni processuali attinenti vizi formali.
Si costituiva in giudizio l' con una propria memoria difensiva e nel Controparte_6 riportarsi ai propri scritti difensivi concludeva per il rigetto della domanda.
Si costituiva in giudizio L' impugnando le richieste dalla Controparte_3
ricorrente ritenendole del tutto infondate sia in fatto che in diritto e ne chiedeva il rigetto della domanda con vittoria di spese ed onorari di causa.
Si costituiva anche l'Ente Assicurativo impugnando tutto quanto dedotto dalla parte ricorrente e concludeva per il rigetto della domanda.
La causa veniva trattata da questo Giudicante previa acquisizione della documentazione agli atti e non bisognevole di ulteriore attività istruttoria la causa veniva decisa.
MOTIVI DECISIONE
l ricorso può essere accolto solo in parte CP_ La documentazione prodotta dall' attesta l'avvenuta regolare notifica di tutti gli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento oggetto di impugnazione. Tali atti risultano infatti notificati all'indirizzo di residenza della ricorrente a mani di persona presente sul luogo di residenza come risulta dagli avvisi di ricevimento prodotti, nelle seguenti date: avviso di addebito n. 371 2016 0005094219 000 alla data del 11.05.2016 , avviso di addebito 371 2016 0009273353 000; alla data del 07.07.2016 ; avviso di addebito n. 371 2016 0020799790 000; alla data 16.12.2016 ( a mezzo PEC).;a avviso di addebito n. 371 2017 0002327044 000 alla data del 11.08.2017 ; avviso di addebito n.
371 2017 0007558803 000 alla data del 19.12.2017; avviso di addebito n. 371 2018
008353831 000 alla data del 16.08.2018; avviso di addebito n.371 2022 0012742840 000 alla data del 26.09.2022 ed infine la cartella di pagamento dell n. 071 2016 CP_4
0063197085 000 alla data del 25.08.2016 a mezzo PEC.
In merito alla regolarità di tali notifiche, si vuole precisare che , alla luce della normativa vigente come costantemente interpretata dalla giurisprudenza l'art. 30 de D.L.. n. 78 del
2010, convertito nella legge n. 122 del 2010, nell'àmbito di misure volte al CP_
“Potenziamento dei processi di riscossione dell' dispone che, a decorrere dal primo gennaio 2011, “l'attività di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo
CP_ dovute all' , anche a seguito di accertamenti degli uffici”, sia “effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo” (comma 1).Quanto alle modalità di notifica, il comma 4 puntualizza che l'avviso di addebito “è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e , dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La disciplina consente la notifica “anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento” (art. 30, comma 4, secondo periodo, del
D.L. n. 78 del 2010).Di tale modalità, espressamente prevista dalla legge, si è avvalso a CP_ giusto titolo l' . La parte ricorrente non contesta che l'ente creditore, nella notifica dell'avviso di addebito, abbia ottemperato alle disposizioni in tema di servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati si è limitata solo a contestare che gli avvisi non gli sono stati mai notificati , quando in realtà, dalla documentazione in atti,
CP_ risulta la regolarità della notifica da parte dell' La notificazione appare dunque conforme al paradigma normativo, delineato da una disciplina peculiare, che regolamenta in modo esaustivo la materia e non impone il rispetto delle previsioni della legge n. 890 del 1982. La giurisprudenza, nell'interpretazione della disciplina vigente, ha evidenziato anche le finalità dell'intervento normativo, rilevando che :“Il legislatore nell'introdurre l'avviso di addebito, si prefigge di rendere più efficienti, anche mediante forme più snelle di notifica, le procedure di riscossione dei contributi previdenziali. In questo contesto s'inquadra la disposizione dell'art. 30, comma 4, del D.L. n. 78 del 2010, che concede
CP_ all' di notificare l'avviso di addebito anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento, senza ulteriori aggravi procedurali. La Corte di Cassazione ha precisato anche che l'esibizione della cartolina di ritorno debitamente sottoscritta dall'Ufficiale
Postale certifica la consegna della raccomandata ad uno dei soggetti previsti dalla legge e comporta una presunzione di conoscenza superabile solo con la querela di falso (Cass.
15315/14, confermata, da ultimo, da Cassazione civile sez. trib. 21/06/2024, n.17141). Nel CP_ caso in esame, la documentazione prodotta dall' , in relazione alle notifiche degli avvisi di addebito, appare completa e, in assenza di una querela di falso o di un disconoscimento validamente proposto , le notifiche debbono ritenersi validamente perfezionate. Parimenti devono considerarsi validamente notificate gli atti pervenuti alla parte ricorrente a mezzo PEC.
Occorre , comunque, fare delle precisazioni in merito alla eccepita prescrizione dei crediti contenuti negli avviso di addebiti e nella cartella di pagamento dell' trattandosi di CP_4 contributi previdenziali e assistenziali richiesti per gli anni dal 2015 al 2017.
È pacifico, ed emerge in ogni caso dagli atti del procedimento, che l'opposizione avverso i predetti atti riportati nel fermo amministrativo impugnato fosse stato proposto dalla ricorrente con ricorso depositato il 01.05.2024 molti anni dopo la notifica dei predetti atti
. Per cui l'opposizione sopra indicata era stata, quindi, proposta ben oltre il termine di 40 giorni previsto dall' art. 24 comma 5 del D.Lgs n.46 del 1999, termine che, secondo il consolidato e ormai risalente orientamento della Suprema Corte, è da ritenersi pacificamente perentorio in quanto "diretto a rendere non più contestabile il credito contributivo, in caso di omessa tempestiva impugnazione, ed a consentirne una rapida riscossione" (così Cass 4506/2007in senso analogo, le successive, tutte conformi;
si veda anche Cass S.U. 23397/2016 e nonché, più di recente, Cass 11814/2020).
Nella fattispecie, quindi, nella quale si era, appunto, verificata un'omessa tempestiva impugnazione e nella quale attraverso l'impugnazione tardiva l'attuale ricorrente ha CP_ inteso far valere una causa estintiva del credito ed già interamente CP_4 perfezionatasi alla data della notificazione dell'avviso di addebito e della cartella di pagamento è preclusa ogni eccezione di prescrizione formulata dall'opponente, essendo rimasto ammissibile per quest'ultimo il solo strumento dell'opposizione all'esecuzione avverso gli eventi estinti e modificativi della pretesa medesima verificatisi successivamente al perfezionamento della notificazione degli avvisi di addebito e della cartella di pagamento. Ciò posto bisogna esaminare se sono maturati gli anni di prescrizione tra la notifica degli avvisi di addebito e della cartella di pagamento.
Da una disamina della documentazione in atti della è Controparte_3
possibile constatare il deposito di una ricevuta di raccomandata n. 69512565240-5 del
31.02.2022 riferita al documento n. 070 2022 9009817502 000 , eventualmente di una intimazione di pagamento, ma non viene allegata la copia dell'atto in cui normalmente vengono riportati gli atti da riscuotersi. Pertanto non vi è prova alcuna dell'interruzione della prescrizione. Pertanto l'eccezione di prescrizione deve ritenersi fondata, solo in relazione aglio avvisi di addebito innanzi riportati ed alla luce delle regolari notifiche degli CP_ atti interruttivi prodotti dall' e, in particolare:
a) In data 29.03.2024 è stato notificato il fermo amministrativo n.07180 2024 00013735
000 in relazione all' avviso di addebito n. 371 2016 0005094219 000 alla data del
11.05.2016 , avviso di addebito 371 2016 0009273353 000; alla data del 07.07.2016 ; avviso di addebito n. 371 2016 0020799790 000; alla data 16.12.2016 ( a mezzo PEC).; avviso di addebito n. 371 2017 0002327044 000 alla data del 11.08.2017 ; avviso di addebito n. 371 2017 0007558803 000 alla data del 19.12.2017; ed infine la cartella di pagamento dell n. 071 2016 0063197085 000 alla data del 25.08.2016. Pertanto tali CP_4 atti sono prescritti essendo maturato il termine quinquennale della prescrizione non essendo intervenuto alcun atto idoneo ad interrompere la prescrizione, ciò nonostante nelle more si è tenuto conto anche delle disposizioni di legge che hanno sancito la sospensione del termine di prescrizione anche dei contributi obbligatori in questione. In particolare l'art. 37 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, rubricato
“Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n.
335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
21/2021, ha, poi, introdotto una ulteriore sospensione del corso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 31 dicembre 2020, data di entrata in vigore del citato decreto-legge, al 30 giugno 2021 per la durata di 182 giorni. In totale 311 giorni di sospensione. Nel caso di specie, quindi, il termine quinquennale – da far decorrere per le anzidette ragioni dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi - era in corso al momento dell'entrata in vigore della citata normativa emergenziale che ha pertanto reso inesigibile il credito per un arco temporale di 311 giorni che va ad aggiungersi all'ordinario termine CP_ quinquennale. Ciò posto risultano, comunque, prescritti i crediti ed di cui CP_4
innanzi riportati. Mentre in merito agli altri avvisi di addebito ed in particolare l'avviso di addebito n. 371
2018 008353831 000 notificato alla data del 16.08.2018 ed avviso di addebito n. 371 2022
0062741940 000 notificato alla data del 26.09.2022 non è maturato il termine quinquennale della prescrizione per cui risultano non prescritti .Il ricorso va, pertanto, parzialmente accolto essendo trascorso il termine quinquennale per far maturare la prescrizione a norma del comma 9 art. 3 della legge n. 335/1995 per gli atti sopra indicati.
Ogni altra questione viene assorbita dalla presente motivazione
Le spese di lite vengono interamente compensate tra le parti atteso l'accoglimento parziale della domanda .
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa promossa da avverso il Parte_1
fermo amministrativo in epigrafe indicato, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
1) In accoglimento parziale dell'opposizione, dichiara illegittimi;
l'avviso di addebito N.
371 2016 0005094219 000, l' avviso di addebito N. 371 2016 0009273353 000; L' avviso di addebito n. N.371 2016 0020799790 000; L'avviso di addebito n. 371 2017
0002327044 000; L'avviso di addebito n. 371 2017 0007558803 000; e la cartella di pagamento dell n. 071 2016 0063197085 000. e dichiara prescritto i crediti in essi CP_4
contenuti ;
2) Compensa tra le parti per intero le spese del presente giudizio
Nola lì 09.10.2025
Il Giudice
Dott. Aristide Perrino