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1 gennaio 2001
1 gennaio 2001
Art. 120. (Riduzione degli oneri sociali) 1. Nell'ambito del processo di armonizzazione delle forme di contribuzione e della disciplina relative alle prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all' articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88 , e in attuazione del programma di riduzione del costo del lavoro stabilito dal Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione del dicembre 1998, a decorrete dal 1° febbraio 2001 e' riconosciuto ai datori di lavoro un esonero dal versamento dei contributi sociali per assegni per il nucleo familiare dovuti dai medesimi alla predetta gestione pari a 0,8 punti percentuali.
2. In via aggiuntiva rispetto a quanto riconosciuto in applicazione del comma 1, nei confronti dei datori di lavoro operanti nei settori per i quali l'aliquota contributiva per assegni per il nucleo familiare e' dovuta in misura inferiore a 0,8 punti percentuali, e' riconosciuto un ulteriore esonero nella misura di 0,4 punti percentuali a valere sui versamenti di altri contributi sociali dovuti dai medesimi datori di lavoro alla gestione di cui al medesimo comma 1, prioritariamente considerando i contributi per maternita' e per disoccupazione. In ogni caso il complessivo esonero non puo' superare la misura di 0,8 punti percentuali.
3. All' articolo 3, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 , le parole: "31 dicembre 2000" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2001".
2. In via aggiuntiva rispetto a quanto riconosciuto in applicazione del comma 1, nei confronti dei datori di lavoro operanti nei settori per i quali l'aliquota contributiva per assegni per il nucleo familiare e' dovuta in misura inferiore a 0,8 punti percentuali, e' riconosciuto un ulteriore esonero nella misura di 0,4 punti percentuali a valere sui versamenti di altri contributi sociali dovuti dai medesimi datori di lavoro alla gestione di cui al medesimo comma 1, prioritariamente considerando i contributi per maternita' e per disoccupazione. In ogni caso il complessivo esonero non puo' superare la misura di 0,8 punti percentuali.
3. All' articolo 3, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 , le parole: "31 dicembre 2000" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2001".
Commentari • 12
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Giurisprudenza • 11
- 1. Corte d'Appello Genova, sentenza 10/11/2025, n. 274Provvedimento: […] comma 2 bis, L. n. 30/1997, non potendo compensare tale aumento con la riduzione della contribuzione dovuta per la contribuzione minore a causa della fruizione di altri esoneri contributivi, quale quello previsto dall'art. 120 della legge 23 dicembre 2000 n.388 per la CUAF. […] ad altro titolo, siano successivamente riconosciute all'obbligato in ordine ai “contributi minori”, come quelle previste dall'art.120 della legge 23 dicembre 2000 n.388, al di fuori del meccanismo compensativo delineato dall'art.3, comma 23, […] comma 23, della legge n.335 del 1995 a causa della riduzione dell'aliquota CUAF fruita dalla cooperativa stessa ex art. 120 della legge 23 dicembre 2000 n. 388.Leggi di più...
- CTU contabile·
- art. 120 legge n. 388/2000·
- agevolazioni contributive·
- art. 3 comma 23 legge n. 335/1995·
- compensazione contributiva·
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- art. 27 comma 2 bis DL n. 669/1996·
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