Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 08/01/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
V.G. N. 4050/2024
TRIBUNALE DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Paolo Rampini Presidente relatore estensore
Elga Bulgarelli Giudice
Sara Pozzetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. V.G. 4050/2024
avente per oggetto: separazione e divorzio (cessazione effetti civili)
congiuntamente proposta da:
nato/a NZ (PZ) il 12/04/1969 Parte_1
E
nato/a MI (CL) il 19/09/1967 Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. ARROBBIO ELISABETTA
Ricorrenti
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
scaduto il termine per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
rilevato che le parti hanno ribadito le conclusioni congiunte;
Motivi di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, fissato all'uopo il termine, fallito essendo il prescritto tentativo di conciliazione reso evidente dalla volontà delle parti di insistere nella pretesa, nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda, il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“1) la casa coniugale sita in Costigliole d'Asti (AT), Strada Remonzino n.18, con i suoi arredi, di proprietà esclusiva della signora rimarrà a lei assegnata. Il signor , con il consenso Pt_1 Pt_2
della moglie, si trasferirà presso altra abitazione, entro e non oltre la data del 25 novembre 2024, consegnando alla signora le chiavi della casa coniugale , e asportando dalla medesima i propri Pt_1
beni strettamente personali;
2) i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di nulla avere a pretendere l'uno dall'altro a titolo di contribuzione per il proprio mantenimento;
3) la figlia ormai maggiorenne ma ancora studente e dunque non autosufficiente, risiederà presso Per_1
l'abitazione della signora così come il figlio , maggiorenne, ormai autosufficiente;
4) il Pt_1 Per_2
padre contribuirà al mantenimento della figlia versando alla signora l'importo mensile Per_1 Pt_1
di Euro 250,00 (duecentocinquanta/00), entro il giorno 16 di ogni mese, a decorrere dal mese di dicembre 2024, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat. Le spese straordinarie saranno a carico di entrambi i genitori in pari quota richiamandosi per la loro individuazione integralmente alla convenzione sottoscritta tra Magistrati ed Avvocati del Foro di Asti in data 17.07.2017, e pubblicato sul sito web https://www.ordineavvocatiasti.it/e che si intende conosciuta dalle parti. Il rimborso delle spese straordinarie dovrà essere versato a favore del genitore che ha anticipato tali spese entro e non oltre il termine di 10 giorni successivi dalla richiesta da parte dell'altro genitore;
5) la signora Pt_1
così come fatto sino ad ora autonomamente, si farà carico esclusivo del pagamento del mutuo ipotecario n.08-74659104, cointestato ai coniugi, di cui al punto h) di parte in premessa;
6) il conto corrente acceso presso l'istituto bancario Intesa San Paolo n.00123/1000/00062656, rimarrà cointestato sino all'estinzione del mutuo di cui sopra, con impegno del sig. a non prelevare, Pt_2
e a non disporre delle somme giacenti sul predetto conto corrente, se non congiuntamente e in accordo con la signora con assegnazione alla signora dell'eventuale saldo attivo Pt_1 Pt_1 all'estinzione; 7) il signor , così come fatto sino ad ora autonomamente, si farà carico Pt_2
esclusivo del pagamento dei ratei residui del finanziamento n.96723762, cointestato ad Parte_3 entrambi i coniugi, di cui al punto i) di parte in premessa;
8) il signor , così come fatto sino Pt_2
ad ora, disporrà in via esclusiva del conto corrente cointestato acceso presso la Banca di Asti n.22452; la sig.ra si impegna a non prelevare, e a non disporre delle somme giacenti sul predetto conto Pt_1 corrente, se non congiuntamente, e in accordo con il sig. ; 9) l'autovettura Fiat Tipo tg.: Pt_2
FX029HR, intestata alla signora verrà assegnata in proprietà al sig. Parte_1 Parte_2 con spese di passaggio di proprietà a carico dello stesso;
l'autovettura Lancia Y tg.: EZ128CW nonché il Camper tg.: TO44749H, entrambi intestati al sig. , verranno assegnati in Parte_2
proprietà alla signora con spese di passaggio di proprietà a carico di quest'ultima. I Parte_1
ricorrenti si impegnano a provvedere agli incombenti del passaggio di proprietà dei predetti mezzi entro il termine di trenta (30) giorni dalla comunicazione di deposito della sentenza di omologa della separazione e, in caso di inadempimento, resta fermo il diritto dell'altro di ottenere l'adempimento, oltre eventuale risarcimento danno;
10) i trasferimenti di proprietà dei beni mobili registrati di cui sopra, che sono funzionali ed indispensabili per la soluzione delle conflittualità coniugali e per pervenire alla consensualizzazione della procedura di separazione, a valere anche per gli effetti di cui all'art. 1965 c.c., si intendono con effetti obbligatori , e avverranno senza corrispettivo in denaro , “in adempimento delle condizioni pattuite tra i coniugi”, e quindi esenti dal pagamento del IPT e dell'imposta di bollo ex art. 19 della Legge n.74/1987; 11 ) sino al trasferimento di proprietà dei beni mobili registrati, il pagamento di eventuali contravvenzioni e/o ogni altra spesa scaduta e/o a scadere inerente ai predetti beni , saranno a carico del coniuge a cui verranno trasferiti in proprietà i mezzi;
il sig. si impegna sin da ora a pagare il bollo dell'autovettura Fiat Tipo tg.: FX029HR, Pt_2
scaduto il 31/04/2024, dell'importo di € 240,00, sanzioni ed interessi inclusi se richiesti dall'Erario, entro il termine del 31/1 2/2024, consegnando la relativa ricevuta di pagamento alla sig.ra Pt_1
12) i coniugi si rilasciano sin d'ora reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo di documento valido per l'espatrio per sé; 13) le spese processuali relative alla presente procedura saranno a carico del
50% ciascuno;
1 4 ) i ricorrenti si danno reciprocamente atto di aver regolato separatamente ogni altro rapporto di natura patrimoniale tra loro intercorrente e, con l'adempimento di quanto sopra, si danno vicendevolmente atto di nulla più avere a pretendere l'uno dall'altra ad alcun titolo, non dovendosi reciprocamente alcuna forma di mantenimento;
15) le parti chiedono, ai sensi dell'art. 473 bis 51, comma 2, c.p.c., di sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte e, a tal fine, dichiarano di non volersi riconciliare. Con la sottoscrizione del presente ricorso, essi rinunciano, altresì, al deposito della documentazione di cui all'art. 473-bis.12 terzo comma c.p.c.”;
la domanda essendo meritevole di accoglimento posto che:
a) La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolto in quanto, come da dichiarazione coniugi, la convivenza è divenuta ormai intollerabile;
b) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
c) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
d) con ricorso ai sensi dell'articolo 473-bis.49 c.p.c. le parti hanno chiesto anche la pronuncia di divorzio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine previsto dall'art. 3 n.2 lett. b) della legge n. 898/1970 e succ. modificazioni, la causa deve essere rimessa nel ruolo del Giudice Relatore affinchè questi, decorso il termine di legge, provveda ad acquisire, sempre mediante lo scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare come prescrive l'art. 2 l. 898/1970. Con le medesime note scritte le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla domanda di divorzio. La modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza dell'allegazione di “fatti nuovi” ai sensi dell'articolo 473-bis.19 c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un accordo che consenta loro di depositare conclusioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda di divorzio difettando il requisito dell'indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.
La pronuncia in ordine le spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale, non definendo il giudizio,
pronuncia la separazione personale relativamente al matrimonio contratto da:
nata a [...] il [...] e da , nato a Parte_1 Parte_2
MI (CL) il 19/09/1967, celebrato in COSTIGLIOLE D'ASTI in data 04/07/1992, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 12, Parte II, Serie A, Anno 1992
alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Spese di lite al definitivo. Rimette la causa sul ruolo del Giudice Relatore affinché, previo decorso dei termini di legge, provveda ad assolvere i relativi incombenti.
Così deciso in Asti, in data 23/12/2024
Il presidente estensore
(Dott. Paolo Rampini)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.