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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/10/2025, n. 9488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9488 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott.ssa Angela Arena, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 16750/2024 r.g.a.c.
TRA
(p.iva: ), in persona del l.r.p.t., Parte_1 P.IVA_1 CP_1
[.
, elett.te dom.ta in Napoli, al Largo F. Torraca n. 71, presso lo studio dell'
Avv.to Andrea Esposito (C.F.: ; pec: C.F._1 Email_1
, dal quale è rapp.ta e difesa in virtù di procura in calce all'atto intro-
[...]
duttivo
RICORRENTE
E
(c.f. ), in persona del Ministro pro tem- Controparte_2 P.IVA_2
pore, dom.to ex lege in Napoli, alla Via Diaz n.11 presso gli uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato (C.F. p.e.c.: C.F._2
, dal quale è rapp.to e difeso Email_2
RESISTENTE
NONCHÉ
Controparte_3
[...]
Controparte_4
RESISTENTI CONTUMACI
1
E
Pubblico Ministero –Sede
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: ricorso ex art. 702bis c.p.c.
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso, depositato in data 26.07.2024, la pro- Parte_1
poneva opposizione ex art. 702bis c.p.c., premettendo che:
• in data 30.12.2023, alle ore 22:00 i Carabinieri della Compagnia
Napoli – Scampia, procedevano al sequestro ex art. 355 c.p.p. nei confronti di , e Controparte_3 Controparte_3 CP_5
, di materiale esplosivo;
[...]
• in data 31.12.2023 ore 11:10 i Carabinieri provvedevano ad affidare il materiale sequestrato alla società “FireworksSUD srl” così come disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Na- poli (cfr. al verbale di affidamento in custodia giudiziale dei Carabi- nieri di Napoli);
• in data 24.05.2024 si provvedeva alla distruzione di tutto quanto se- questrato a , e Controparte_3 Controparte_3 CP_5
;
[...]
• in data 12.06.2024 la società ricorrente formulava richiesta di inden- nità di custodia giudiziaria di materiale pirotecnico, contenente ma- teriale esplodente protrattasi dal 31.12.2023 fino al 24.05.2024, per un totale di 145 giorni;
• in data 03.07.2024, il Tribunale di Napoli, Sez G.I.P., nella persona della Dott.ssa Giovanna Ceppaluni, disponeva“…il pagamento in fa- vore del custode della complessiva somma di euro 65,05 oltre IVA se
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e nella misura dovuta ” con decreto depositato in data 05.07.2024 e comunicato in data 08.07.2024.
Avverso siffatto decreto, in data 26.07.2024, la Parte_1
proponeva opposizione ex art. 702bis c.p.c. deducendo l'erronea de- terminazione, effettuata dal GIP del Tribunale di Napoli, dell'ammontare dei compensi spettanti al custode per l'attività svolta effettuata in maniera forfettaria ed arbitraria, senza precipuo riguardo né alla quantità, né alla qualità, delle merci oggetto della custodia.
Più segnatamente, la società opponente lamentava che la quantifica- zione del compenso operata dal giudice penale non fosse stata remu- nerativa, non avendo il giudicante tenuto in debito conto la circo- stanza che “il materiale sequestrato ed affidato in custodia è mate- riale esplodente di sicura e grave pericolosità tanto da rendere ne- cessario il sequestro e l'affidamento in custodia ad azienda specia- lizzata nella commercializzazione di fuochi d'artificio, al fine di cu- stodirlo all'interno di uno dei Bunker che vengono utilizzati quali depositi idonei e specificamente attrezzati per tali materiali, giusto rilascio di autorizzazioni prefettizia e dei Vigili del Fuoco la perico- losità del materiale esplosivo custodito, la conseguente responsabili- tà per il custode e la necessità di sostenere costi per prevenire esplo- sioni ed incendi, in conformità alle normative vigenti in materia di pubblica sicurezza”.
Pur ritenendo corretto il ricorso ad un criterio equitativo nella deter- minazione del compenso, la chiedeva che fosse fatta Parte_1
applicazione dei “molteplici precedenti giudiziari che hanno ricono- sciuto ai custodi, per l'attività di custodia sopra menzionata importi giornalieri oscillanti tra un minimo di €. 12,00 ed un massimo di €.
40,00” con riconoscimento e liquidazione, per ciascun giorno di cu- stodia, dell'importo massimo.
3
In definitiva, la società opponente concludeva così chiedendo: “ Vo- glia l'Ill.mo Tribunale adito disattesa ogni contraria istanza, ecce- zioni e deduzione, accolti i motivi in fatto e in diritto spiegati: prov- vedere alla revoca e/o annullamento e/o riforma del decreto di pa- gamento impugnato, e alla determinazione dell'indennità dovute in favore del custode giudiziario cosi come in Parte_1
atti nominato, nella misura minima di €.5.800,00 (cinquemilaotto- cento/00), per il materiale esplosivo sequestrato e custodito, ovvero quella somma maggiore o minore che l'adito Tribunale riterrà in sua giustizia ed equità dovuta, sempre oltre interessi al tasso banca- rio corrente e d'uso, data del maturarsi del credito all'effettivo sod- disfo, ed indennizzo per svalutazione monetaria e per perdita della redditività del denaro;
- Liquidare ogni spesa, diritto ed onorario di causa, con attribuzione al sottoscritto procuratore, per espressa di- chiarazione di averne fatto anticipo;
- Emettere ogni altro provvedi- mento, a tale scopo, utile e necessario”.
Si costituiva, così, in giudizio il , il quale, Controparte_2
ritenendo legittima la liquidazione dei compensi effettuata secondo il criterio equitativo individuato dal GIP, chiedeva il rigetto del ricorso.
Tanto premesso, occorre esaminare, secondo l'ordine logico- giuridico, dapprima le questioni processuali e, poi, il merito della controversia.
2. Integrità del contraddittorio
È noto che, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso al custode di beni sequestrati nell'ambito del procedimento penale, sono contraddittori necessari, oltre al beneficiario, le parti processuali, compreso il PM e, tra essi, in particolare, i soggetti a carico dei quali
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è posto l'obbligo di corrispondere detto compenso (cfr. tra le altre
Cass. Sez. VI ord. n.11795 del 18.06.2020; Cass. Sez. VI ord. n.
13784 del 2.05.2022).
Ne consegue che correttamente il contraddittorio risulta instaurato nei confronti del , domiciliato ex lege presso Controparte_2
l'Avvocatura dello Stato, del PM-sede e di , Controparte_3 [...]
e (imputati nel procedimento penale CP_6 Controparte_4
nel quale veniva disposto il sequestro e la distruzione dei beni in cu- stodia), nella qualità di soggetti tutti potenzialmente tenuti a pagare le spese del procedimento, ai sensi dell'art. 535 c.p.p., in ragione dell'esito del giudizio.
Tenuto conto della costituzione in giudizio del solo Ministero conve- nuto, va, dunque, dichiarata la contumacia del Pubblico Ministero – sede, nonché di , e Controparte_3 Controparte_3 CP_7
.
[...]
3. Tempestività e ritualità dell'opposizione
Va affermata la tempestività del ricorso proposto nonché la corretta presentazione dello stesso innanzi al giudice civile del tribunale che ha emesso il provvedimento impugnato.
Invero, dagli atti di causa risulta il deposito del ricorso in data
26.07.2024 avverso il provvedimento impugnato, depositato il
05.07.2024 e comunicato in data 08.07.2024.
Ne consegue che il ricorso in oggetto essendo stato depositato in data
26.07.2024, risulta tempestivamente proposto e, cioè, nel termine di gg. 30 che, secondo la giurisprudenza costituzionale (sent. n.
106/2016) e quella di legittimità (sent. n. 4423/2017), risulta appli- cabile alla fattispecie ai sensi degli artt. 170 del DPR n. 115 del 2002
(come modificato dall'art. 34, comma 17, del d.lgs. n. 150 del 2011)
e 702- quater c.p.c.
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4. Competenza
Competente a conoscere dell'opposizione in esame, secondo quanto affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione (sent. n. 19161 del
2009), è il giudice civile poiché l'opposizione, regolata dall'art. 170 del DPR 115/2002, introduce una controversia di natura civile, indi- pendentemente dalla circostanza che il decreto di liquidazione sia stato pronunciato in un giudizio penale. Trattasi, più che di compe- tenza, di questione di ripartizione degli affari all'interno del medesi- mo ufficio.
5. Merito della controversia
Passando all'esame, nel merito, dell'opposizione, giova all'uopo ri- chiamare l'orientamento consolidato della Suprema Corte di Cassa- zione (cfr. Cass. Sez. 6 ordinanza n.1470/2018; Cass. Sez. 6 ordinan- za n. 2206 del 30.01.2020) ad avviso del quale il ricorso avverso il decreto di liquidazione del compenso all'ausiliario del magistrato, nel regime introdotto dall'art. 170 del D.P.R. n.115 del 2002- come già nella vigenza della l n. 319 del 1980- non è un atto di impugna- zione, bensì un atto introduttivo di un procedimento contenzioso, nel quale il giudice adito ha il potere-dovere di verificare la correttezza della liquidazione in base ai criteri legali, a prescindere dalle prospet- tazioni dell'istante- con il solo obbligo di non superare la somma ri- chiesta in applicazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c. – e di regolare le spese secondo il principio della soccombenza.
Ai fini che occupano deve ricordarsi che il D.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115, art. 58, prevede che al custode, diverso dal proprietario o avente diritto, di beni sottoposti a sequestro penale probatorio e pre- ventivo, e, nei soli casi previsti dal codice di procedura civile, spetta un'indennità per la custodia e la conservazione, da determinarsi sulla base delle tariffe contenute in tabelle, approvate ai sensi dell'art. 59
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(con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi della L. 23 agosto 1988, n.
400, art. 17, commi 3 e 4), e, in via residuale, secondo gli usi locali.
Il D.M. 2 settembre 2006, n. 265, art. 5, per la determinazione dell'indennità di custodia e conservazione relativa ad altre categorie di beni, diversi da veicoli e natanti, dispone di far riferimento, in via residuale, agli usi locali, come previsto dall'art. 58, comma 2, del Te- sto Unico Spese di Giustizia.
Orbene, in ossequio al più recente orientamento della Suprema Cor- te, che si ritiene di condividere (cfr. Sez. 1 - , Sentenza n. 11553 del
02/05/2019; Cass. Sez. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 24933 del
06/11/2020; Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 2507 del 27.01.2022), la mancata adozione di tariffe per la tipologia dei beni oggetto di causa impone di far ricorso agli usi locali, dovendosi escludere il ricorso a criteri alternativi ovvero il richiamo all'equità.
E, infatti, una volta ribadito che l'art. 8 disp. prel. c.c. gen., prevede che nelle materie regolate dalle leggi e dai regolamenti gli usi hanno efficacia solo in quanto sono da essi richiamati (consuetudo secun- dum legem), situazione che ricorre nella fattispecie in forza dell'e- spresso richiamo operato agli usi da parte del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 58 e dal D.M. n. 296 del 2006, art. 45, non ignora chi scrive, co- me nella giurisprudenza della Suprema Corte sia del tutto consolida- to il principio, fondato sull'obbligo del giudice di conoscere la legge, ma non anche gli usi, che questi ultimi, ove il giudice non ne sia a conoscenza, debbono essere provati (anche per quanto riguarda l'e- lemento dell'opinio iuris ac necessitatis) a cura della parte che li al- lega, e la relativa prova non può essere fornita per la prima volta nel giudizio di legittimità (ad esempio: Sez. 1, 01/03/2007, n. 4853 con ampi richiami: Cass. 18/6/1956 n. 2158; 4/10/1956 n. 3348;
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17/10/1961 n. 2183; 30/10/1963 n. 2909; 4/5/1965 n. 795; 19/5/1965
n. 980; 18/2/1967 n. 406;17/4/1968 n. 1131; 18/4/1969 n. 1229;
9/6/1972 n. 1823; 21/11/2000 n. 15014).
Deve, però, ritenersi che nell'applicazione ex art. 58 del DPR n.
115/2002 possa attribuirsi valore di uso anche a criteri determinativi dei compensi connotati in fatto dalla loro osservanza abituale, che ben può riconoscersi nel fatto che le Prefetture locali ne facciano uso abituale per compensare i custodi di beni sequestrati in via ammini- strativa.
Quanto all'obiezione secondo cui l'esistenza degli usi presuppone la loro osservanza da parte della collettività nella convinzione della loro cogenza, sicché sarebbe necessario anche accertare tale elemento, la cosiddetta opinio juris ac necessitatis, che implica la ripetizione abi- tuale della condotta da parte dei consociati nella convinzione di adempiere ad un obbligo giuridico, va ricordato che secondo il ri- chiamato orientamento giurisprudenziale, in tema di liquidazione dell'indennità spettante al custode di beni sottoposti a sequestro nell'ambito di un procedimento penale, a seguito dell'emanazione del
D.M. n. 265 del 2006, la determinazione dell'indennità di custodia per i beni diversi da quelli ivi espressamente contemplati va operata, ai sensi dell'art. 5 del citato D.M. e del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 58, comma 2, sulla base degli usi locali, senza che, per questi, occor- ra verificare la ricorrenza del requisito della opinio iuris ac necessi- tatis, ossia dalla convinzione, comune ai consociati, dell'obbligato- rietà dell'osservanza delle tariffe, poiché il recepimento e la legitti- mazione delle prassi dei corrispettivi applicati nella pratica commer- ciale deriva direttamente dal rinvio operato dalla disciplina legale.
Infatti, poiché sono le stesse norme di legge e di regolamento a rin- viare alla pratica commerciale, il rinvio vale, di per sé, a recepire e a
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legittimare, ai fini della determinazione dell'indennità di custodia, la prassi dei corrispettivi applicati dalle imprese del settore, senza che occorra che l'elemento materiale dell'uso, inteso come costante ripe- tizione del comportamento tariffario, sia anche assistito dalla opinio iuris (Sez. 6-2, 18/01/2016, n. 752, e le pronunce conformi in pari data n. 753, 755 e 756, nonché 19/1/2016, n. 775 e 776).
Ebbene, facendo applicazione dei principi sin qui richiamati al caso sub iudice, il ricorso proposto dalla non è merite- Parte_1
vole di accoglimento, per i motivi che seguono.
Ed invero, nel caso di specie deve escludersi che possano trovare ap- plicazione le tariffe ministeriali, posto che l'attività di custodia ebbe ad oggetto beni, quali i materiali pirotecnici, di certo non contemplati dal DM 296/2006.
Né può ritenersi che ai precedenti giurisprudenziali menzionati dalla società opponente possa attribuirsi valore di usi locali o, tantomeno, che gli stessi pongano regole equitative di creazione giurisprudenzia- le, essendo sconosciuto al nostro ordinamento giuridico l'istituto dell'equità di natura giudiziale.
A trovare, però, applicazione nel caso sub iudice sono le tariffe Pre- fettizie, alle quali, alla stregua dei principi sin qui esposti, può essere attribuito valore di “uso locale”.
Pertanto, il giudice della liquidazione, in difetto di prova dell'esisten- za di usi locali per la liquidazione del compenso del custode di mate- riale pirotecnico, ha correttamente utilizzato le tariffe Prefettizie del- la Provincia di Napoli- prot.64255/2008/ Area III-bis del 30.12.2008, il criterio di determinazione dell'indennità di custodia, riconoscendo alle stesse il valore di usi locali secondo i criteri indicati, di tal che il ricorso appare destituito di fondamento e, pertanto, va rigettato.
6. Sulle spese di lite
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Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da di- spositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria ed istanza disatte-
sa, così provvede:
1. Dichiara la contumacia di , e Controparte_3 Controparte_3 [...]
; CP_4
2. Rigetta il ricorso proposto dalla Parte_2
3. Condanna la in persona del l.r.p.t., al pagamento delle Parte_2
spese di lite in favore del , spese che si liquidano Controparte_2
in euro 1.700,00 (millesettecento/00), oltre IVA e CPA come per legge;
4. dichiara non ripetibili le spese di lite nei confronti dei resistenti contuma-
ci.
Napoli, 21.10.25 Il Giudice
(dott. Angela Arena )
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott.ssa Angela Arena, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 16750/2024 r.g.a.c.
TRA
(p.iva: ), in persona del l.r.p.t., Parte_1 P.IVA_1 CP_1
[.
, elett.te dom.ta in Napoli, al Largo F. Torraca n. 71, presso lo studio dell'
Avv.to Andrea Esposito (C.F.: ; pec: C.F._1 Email_1
, dal quale è rapp.ta e difesa in virtù di procura in calce all'atto intro-
[...]
duttivo
RICORRENTE
E
(c.f. ), in persona del Ministro pro tem- Controparte_2 P.IVA_2
pore, dom.to ex lege in Napoli, alla Via Diaz n.11 presso gli uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato (C.F. p.e.c.: C.F._2
, dal quale è rapp.to e difeso Email_2
RESISTENTE
NONCHÉ
Controparte_3
[...]
Controparte_4
RESISTENTI CONTUMACI
1
E
Pubblico Ministero –Sede
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: ricorso ex art. 702bis c.p.c.
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso, depositato in data 26.07.2024, la pro- Parte_1
poneva opposizione ex art. 702bis c.p.c., premettendo che:
• in data 30.12.2023, alle ore 22:00 i Carabinieri della Compagnia
Napoli – Scampia, procedevano al sequestro ex art. 355 c.p.p. nei confronti di , e Controparte_3 Controparte_3 CP_5
, di materiale esplosivo;
[...]
• in data 31.12.2023 ore 11:10 i Carabinieri provvedevano ad affidare il materiale sequestrato alla società “FireworksSUD srl” così come disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Na- poli (cfr. al verbale di affidamento in custodia giudiziale dei Carabi- nieri di Napoli);
• in data 24.05.2024 si provvedeva alla distruzione di tutto quanto se- questrato a , e Controparte_3 Controparte_3 CP_5
;
[...]
• in data 12.06.2024 la società ricorrente formulava richiesta di inden- nità di custodia giudiziaria di materiale pirotecnico, contenente ma- teriale esplodente protrattasi dal 31.12.2023 fino al 24.05.2024, per un totale di 145 giorni;
• in data 03.07.2024, il Tribunale di Napoli, Sez G.I.P., nella persona della Dott.ssa Giovanna Ceppaluni, disponeva“…il pagamento in fa- vore del custode della complessiva somma di euro 65,05 oltre IVA se
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e nella misura dovuta ” con decreto depositato in data 05.07.2024 e comunicato in data 08.07.2024.
Avverso siffatto decreto, in data 26.07.2024, la Parte_1
proponeva opposizione ex art. 702bis c.p.c. deducendo l'erronea de- terminazione, effettuata dal GIP del Tribunale di Napoli, dell'ammontare dei compensi spettanti al custode per l'attività svolta effettuata in maniera forfettaria ed arbitraria, senza precipuo riguardo né alla quantità, né alla qualità, delle merci oggetto della custodia.
Più segnatamente, la società opponente lamentava che la quantifica- zione del compenso operata dal giudice penale non fosse stata remu- nerativa, non avendo il giudicante tenuto in debito conto la circo- stanza che “il materiale sequestrato ed affidato in custodia è mate- riale esplodente di sicura e grave pericolosità tanto da rendere ne- cessario il sequestro e l'affidamento in custodia ad azienda specia- lizzata nella commercializzazione di fuochi d'artificio, al fine di cu- stodirlo all'interno di uno dei Bunker che vengono utilizzati quali depositi idonei e specificamente attrezzati per tali materiali, giusto rilascio di autorizzazioni prefettizia e dei Vigili del Fuoco la perico- losità del materiale esplosivo custodito, la conseguente responsabili- tà per il custode e la necessità di sostenere costi per prevenire esplo- sioni ed incendi, in conformità alle normative vigenti in materia di pubblica sicurezza”.
Pur ritenendo corretto il ricorso ad un criterio equitativo nella deter- minazione del compenso, la chiedeva che fosse fatta Parte_1
applicazione dei “molteplici precedenti giudiziari che hanno ricono- sciuto ai custodi, per l'attività di custodia sopra menzionata importi giornalieri oscillanti tra un minimo di €. 12,00 ed un massimo di €.
40,00” con riconoscimento e liquidazione, per ciascun giorno di cu- stodia, dell'importo massimo.
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In definitiva, la società opponente concludeva così chiedendo: “ Vo- glia l'Ill.mo Tribunale adito disattesa ogni contraria istanza, ecce- zioni e deduzione, accolti i motivi in fatto e in diritto spiegati: prov- vedere alla revoca e/o annullamento e/o riforma del decreto di pa- gamento impugnato, e alla determinazione dell'indennità dovute in favore del custode giudiziario cosi come in Parte_1
atti nominato, nella misura minima di €.5.800,00 (cinquemilaotto- cento/00), per il materiale esplosivo sequestrato e custodito, ovvero quella somma maggiore o minore che l'adito Tribunale riterrà in sua giustizia ed equità dovuta, sempre oltre interessi al tasso banca- rio corrente e d'uso, data del maturarsi del credito all'effettivo sod- disfo, ed indennizzo per svalutazione monetaria e per perdita della redditività del denaro;
- Liquidare ogni spesa, diritto ed onorario di causa, con attribuzione al sottoscritto procuratore, per espressa di- chiarazione di averne fatto anticipo;
- Emettere ogni altro provvedi- mento, a tale scopo, utile e necessario”.
Si costituiva, così, in giudizio il , il quale, Controparte_2
ritenendo legittima la liquidazione dei compensi effettuata secondo il criterio equitativo individuato dal GIP, chiedeva il rigetto del ricorso.
Tanto premesso, occorre esaminare, secondo l'ordine logico- giuridico, dapprima le questioni processuali e, poi, il merito della controversia.
2. Integrità del contraddittorio
È noto che, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso al custode di beni sequestrati nell'ambito del procedimento penale, sono contraddittori necessari, oltre al beneficiario, le parti processuali, compreso il PM e, tra essi, in particolare, i soggetti a carico dei quali
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è posto l'obbligo di corrispondere detto compenso (cfr. tra le altre
Cass. Sez. VI ord. n.11795 del 18.06.2020; Cass. Sez. VI ord. n.
13784 del 2.05.2022).
Ne consegue che correttamente il contraddittorio risulta instaurato nei confronti del , domiciliato ex lege presso Controparte_2
l'Avvocatura dello Stato, del PM-sede e di , Controparte_3 [...]
e (imputati nel procedimento penale CP_6 Controparte_4
nel quale veniva disposto il sequestro e la distruzione dei beni in cu- stodia), nella qualità di soggetti tutti potenzialmente tenuti a pagare le spese del procedimento, ai sensi dell'art. 535 c.p.p., in ragione dell'esito del giudizio.
Tenuto conto della costituzione in giudizio del solo Ministero conve- nuto, va, dunque, dichiarata la contumacia del Pubblico Ministero – sede, nonché di , e Controparte_3 Controparte_3 CP_7
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3. Tempestività e ritualità dell'opposizione
Va affermata la tempestività del ricorso proposto nonché la corretta presentazione dello stesso innanzi al giudice civile del tribunale che ha emesso il provvedimento impugnato.
Invero, dagli atti di causa risulta il deposito del ricorso in data
26.07.2024 avverso il provvedimento impugnato, depositato il
05.07.2024 e comunicato in data 08.07.2024.
Ne consegue che il ricorso in oggetto essendo stato depositato in data
26.07.2024, risulta tempestivamente proposto e, cioè, nel termine di gg. 30 che, secondo la giurisprudenza costituzionale (sent. n.
106/2016) e quella di legittimità (sent. n. 4423/2017), risulta appli- cabile alla fattispecie ai sensi degli artt. 170 del DPR n. 115 del 2002
(come modificato dall'art. 34, comma 17, del d.lgs. n. 150 del 2011)
e 702- quater c.p.c.
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4. Competenza
Competente a conoscere dell'opposizione in esame, secondo quanto affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione (sent. n. 19161 del
2009), è il giudice civile poiché l'opposizione, regolata dall'art. 170 del DPR 115/2002, introduce una controversia di natura civile, indi- pendentemente dalla circostanza che il decreto di liquidazione sia stato pronunciato in un giudizio penale. Trattasi, più che di compe- tenza, di questione di ripartizione degli affari all'interno del medesi- mo ufficio.
5. Merito della controversia
Passando all'esame, nel merito, dell'opposizione, giova all'uopo ri- chiamare l'orientamento consolidato della Suprema Corte di Cassa- zione (cfr. Cass. Sez. 6 ordinanza n.1470/2018; Cass. Sez. 6 ordinan- za n. 2206 del 30.01.2020) ad avviso del quale il ricorso avverso il decreto di liquidazione del compenso all'ausiliario del magistrato, nel regime introdotto dall'art. 170 del D.P.R. n.115 del 2002- come già nella vigenza della l n. 319 del 1980- non è un atto di impugna- zione, bensì un atto introduttivo di un procedimento contenzioso, nel quale il giudice adito ha il potere-dovere di verificare la correttezza della liquidazione in base ai criteri legali, a prescindere dalle prospet- tazioni dell'istante- con il solo obbligo di non superare la somma ri- chiesta in applicazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c. – e di regolare le spese secondo il principio della soccombenza.
Ai fini che occupano deve ricordarsi che il D.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115, art. 58, prevede che al custode, diverso dal proprietario o avente diritto, di beni sottoposti a sequestro penale probatorio e pre- ventivo, e, nei soli casi previsti dal codice di procedura civile, spetta un'indennità per la custodia e la conservazione, da determinarsi sulla base delle tariffe contenute in tabelle, approvate ai sensi dell'art. 59
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(con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi della L. 23 agosto 1988, n.
400, art. 17, commi 3 e 4), e, in via residuale, secondo gli usi locali.
Il D.M. 2 settembre 2006, n. 265, art. 5, per la determinazione dell'indennità di custodia e conservazione relativa ad altre categorie di beni, diversi da veicoli e natanti, dispone di far riferimento, in via residuale, agli usi locali, come previsto dall'art. 58, comma 2, del Te- sto Unico Spese di Giustizia.
Orbene, in ossequio al più recente orientamento della Suprema Cor- te, che si ritiene di condividere (cfr. Sez. 1 - , Sentenza n. 11553 del
02/05/2019; Cass. Sez. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 24933 del
06/11/2020; Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 2507 del 27.01.2022), la mancata adozione di tariffe per la tipologia dei beni oggetto di causa impone di far ricorso agli usi locali, dovendosi escludere il ricorso a criteri alternativi ovvero il richiamo all'equità.
E, infatti, una volta ribadito che l'art. 8 disp. prel. c.c. gen., prevede che nelle materie regolate dalle leggi e dai regolamenti gli usi hanno efficacia solo in quanto sono da essi richiamati (consuetudo secun- dum legem), situazione che ricorre nella fattispecie in forza dell'e- spresso richiamo operato agli usi da parte del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 58 e dal D.M. n. 296 del 2006, art. 45, non ignora chi scrive, co- me nella giurisprudenza della Suprema Corte sia del tutto consolida- to il principio, fondato sull'obbligo del giudice di conoscere la legge, ma non anche gli usi, che questi ultimi, ove il giudice non ne sia a conoscenza, debbono essere provati (anche per quanto riguarda l'e- lemento dell'opinio iuris ac necessitatis) a cura della parte che li al- lega, e la relativa prova non può essere fornita per la prima volta nel giudizio di legittimità (ad esempio: Sez. 1, 01/03/2007, n. 4853 con ampi richiami: Cass. 18/6/1956 n. 2158; 4/10/1956 n. 3348;
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17/10/1961 n. 2183; 30/10/1963 n. 2909; 4/5/1965 n. 795; 19/5/1965
n. 980; 18/2/1967 n. 406;17/4/1968 n. 1131; 18/4/1969 n. 1229;
9/6/1972 n. 1823; 21/11/2000 n. 15014).
Deve, però, ritenersi che nell'applicazione ex art. 58 del DPR n.
115/2002 possa attribuirsi valore di uso anche a criteri determinativi dei compensi connotati in fatto dalla loro osservanza abituale, che ben può riconoscersi nel fatto che le Prefetture locali ne facciano uso abituale per compensare i custodi di beni sequestrati in via ammini- strativa.
Quanto all'obiezione secondo cui l'esistenza degli usi presuppone la loro osservanza da parte della collettività nella convinzione della loro cogenza, sicché sarebbe necessario anche accertare tale elemento, la cosiddetta opinio juris ac necessitatis, che implica la ripetizione abi- tuale della condotta da parte dei consociati nella convinzione di adempiere ad un obbligo giuridico, va ricordato che secondo il ri- chiamato orientamento giurisprudenziale, in tema di liquidazione dell'indennità spettante al custode di beni sottoposti a sequestro nell'ambito di un procedimento penale, a seguito dell'emanazione del
D.M. n. 265 del 2006, la determinazione dell'indennità di custodia per i beni diversi da quelli ivi espressamente contemplati va operata, ai sensi dell'art. 5 del citato D.M. e del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 58, comma 2, sulla base degli usi locali, senza che, per questi, occor- ra verificare la ricorrenza del requisito della opinio iuris ac necessi- tatis, ossia dalla convinzione, comune ai consociati, dell'obbligato- rietà dell'osservanza delle tariffe, poiché il recepimento e la legitti- mazione delle prassi dei corrispettivi applicati nella pratica commer- ciale deriva direttamente dal rinvio operato dalla disciplina legale.
Infatti, poiché sono le stesse norme di legge e di regolamento a rin- viare alla pratica commerciale, il rinvio vale, di per sé, a recepire e a
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legittimare, ai fini della determinazione dell'indennità di custodia, la prassi dei corrispettivi applicati dalle imprese del settore, senza che occorra che l'elemento materiale dell'uso, inteso come costante ripe- tizione del comportamento tariffario, sia anche assistito dalla opinio iuris (Sez. 6-2, 18/01/2016, n. 752, e le pronunce conformi in pari data n. 753, 755 e 756, nonché 19/1/2016, n. 775 e 776).
Ebbene, facendo applicazione dei principi sin qui richiamati al caso sub iudice, il ricorso proposto dalla non è merite- Parte_1
vole di accoglimento, per i motivi che seguono.
Ed invero, nel caso di specie deve escludersi che possano trovare ap- plicazione le tariffe ministeriali, posto che l'attività di custodia ebbe ad oggetto beni, quali i materiali pirotecnici, di certo non contemplati dal DM 296/2006.
Né può ritenersi che ai precedenti giurisprudenziali menzionati dalla società opponente possa attribuirsi valore di usi locali o, tantomeno, che gli stessi pongano regole equitative di creazione giurisprudenzia- le, essendo sconosciuto al nostro ordinamento giuridico l'istituto dell'equità di natura giudiziale.
A trovare, però, applicazione nel caso sub iudice sono le tariffe Pre- fettizie, alle quali, alla stregua dei principi sin qui esposti, può essere attribuito valore di “uso locale”.
Pertanto, il giudice della liquidazione, in difetto di prova dell'esisten- za di usi locali per la liquidazione del compenso del custode di mate- riale pirotecnico, ha correttamente utilizzato le tariffe Prefettizie del- la Provincia di Napoli- prot.64255/2008/ Area III-bis del 30.12.2008, il criterio di determinazione dell'indennità di custodia, riconoscendo alle stesse il valore di usi locali secondo i criteri indicati, di tal che il ricorso appare destituito di fondamento e, pertanto, va rigettato.
6. Sulle spese di lite
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Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da di- spositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria ed istanza disatte-
sa, così provvede:
1. Dichiara la contumacia di , e Controparte_3 Controparte_3 [...]
; CP_4
2. Rigetta il ricorso proposto dalla Parte_2
3. Condanna la in persona del l.r.p.t., al pagamento delle Parte_2
spese di lite in favore del , spese che si liquidano Controparte_2
in euro 1.700,00 (millesettecento/00), oltre IVA e CPA come per legge;
4. dichiara non ripetibili le spese di lite nei confronti dei resistenti contuma-
ci.
Napoli, 21.10.25 Il Giudice
(dott. Angela Arena )
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