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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 16/01/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Caltanissetta, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
G.O.P. Carmela Rita D'Aleo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1245/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. ), nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata a Termini Imerese, Via Circonvallazione Castello n. 4 Corso La Masa n. 82, presso lo Studio dell'avvocato Salvatore Palmisano che congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Francesco Lo Faso la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo;
Attrice opponente
CONTRO con sede legale in con sede legale Controparte_1 CP_1
in alla Piazza Salimbeni n. 3, in persona del legale rappresentante pro-tempore, CF: CP_1
, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Balistreri P.IVA_1
Convenuta Opposta-Contumace
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, mediazione obbligatoria, mancato esperimento.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 15 gennaio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte attrice si oppone al decreto ingiuntivo n. 316/2014, reso nell'ambito del procedimento n. 1308/2014 R.G. del Tribunale di Caltanissetta, emesso dal Giudice Dott. Gaetano Mario
Pasqualino il 16.6.2014, notificato il 2.7.2014, con il quale è stato intimato il pagamento della somma di euro 33.900,00 oltre accessori, a titolo di saldo debitorio del rapporto anticipi di fatture numero 9089400.15 relativo al contratto quadro anticipi fatture e finanziamento in lire e valuta del 17/05/2000.
Parte opponente eccepisce la nullità della clausola di rinuncia al beneficio del termine ex art. 1957 c.c. nonché nullità della fideiussione per adesione schema ABI – decadenza del debitore ex art. 1957 c.c.
1 La ritualmente citata non si è costituita. Controparte_1
All'udienza di prima comparizione del 15 gennaio 2025, l'opponente ha eccepito che la materia oggetto del presente contenzioso è oggetto di mediazione obbligatoria e che come stabilito dalla Cassazione a Sezione Unite n. 19596/2020, deve essere introdotta dal creditore opposto essendo attore in senso sostanziale. Ha pertanto chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto per improcedibilità della domanda nel ricorso per decreto ingiuntivo. Ha altresì chiesto la decisione della causa con espressa rinuncia dei termini per il deposito della comparsa conclusionale.
Dichiarata la contumacia della parte opposta, la causa alla predetta udienza è stata assunta in decisione.
Preliminarmente, occorre prendere posizione in ordine all'eccezione di improcedibilità dell'azione per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, formulata da parte opponente all'udienza del 15 gennaio 2025.
La Corte di Cassazione, con la sentenza delle SS.UU n. 19596/2020, ha chiarito che, in relazione alle controversie che rientrano nell'ambito della mediazione obbligatoria, la domanda giudiziale deve essere dichiarata improcedibile nel caso in cui non sia stato esperito il tentativo di mediazione prima di adire il giudice, come condizione imprescindibile per l'ammissibilità della domanda stessa.
La Suprema Corte con la sopracitata sentenza, ha chiarito che nelle cause di opposizione a decreto ingiuntivo l'onere di promuovere la procedura di mediazione incomba sulla parte opposta (attrice sostanziale) a pena di improcedibilità, facendo riferimento con tutta evidenza all'ipotesi in cui la procedura non sia stata neppure attivata, appalesandosi irrilevante che l'iniziativa sia stata assunta dalla parte opponente
(convenuta sostanziale).
Nel caso in esame, risulta che la parte ricorrente non ha attivato il procedimento di mediazione obbligatoria prima di proporre il ricorso per decreto ingiuntivo, in violazione di quanto stabilito dalla normativa applicabile e dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione.
Il mancato esperimento della mediazione obbligatoria porta all'applicazione dell'articolo 5 bis d.lgs 28/2010 che stabilisce l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, la revoca del decreto opposto e la regolazione delle spese.
Le spese del giudizio devono essere poste a carico di parte opposta, che con il ricorso monitorio prima ha dato corso al procedimento e poi, con la sua inerzia, ne ha determinato l'improcedibilità. Sono liquidate nella misura che verrà indicata in dispositivo, sulla base dei parametri previsti per lo scaglione di valore di riferimento, calcolati in misura prossima ai medi per la fase di studio ed introduttiva e ai minimi per la fase decisionale, esclusa la fase istruttoria e di trattazione.
2
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile la domanda proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 316/2014, reso nell'ambito del procedimento n.
1308/2014 R.G. del Tribunale di Caltanissetta, emesso dal Giudice Dott. Gaetano Mario
Pasqualino il 16.6.2014; condanna al pagamento in favore dell'opponente Controparte_1
delle spese del giudizio di opposizione che si liquidano in Euro 1.770,00 per compensi difensivi, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, IVA e CPA.
Così deciso in Caltanissetta lì 16 gennaio 2025
Il Giudice
Carmela Rita D'Aleo
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Caltanissetta, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
G.O.P. Carmela Rita D'Aleo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1245/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. ), nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata a Termini Imerese, Via Circonvallazione Castello n. 4 Corso La Masa n. 82, presso lo Studio dell'avvocato Salvatore Palmisano che congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Francesco Lo Faso la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo;
Attrice opponente
CONTRO con sede legale in con sede legale Controparte_1 CP_1
in alla Piazza Salimbeni n. 3, in persona del legale rappresentante pro-tempore, CF: CP_1
, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Balistreri P.IVA_1
Convenuta Opposta-Contumace
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, mediazione obbligatoria, mancato esperimento.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 15 gennaio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte attrice si oppone al decreto ingiuntivo n. 316/2014, reso nell'ambito del procedimento n. 1308/2014 R.G. del Tribunale di Caltanissetta, emesso dal Giudice Dott. Gaetano Mario
Pasqualino il 16.6.2014, notificato il 2.7.2014, con il quale è stato intimato il pagamento della somma di euro 33.900,00 oltre accessori, a titolo di saldo debitorio del rapporto anticipi di fatture numero 9089400.15 relativo al contratto quadro anticipi fatture e finanziamento in lire e valuta del 17/05/2000.
Parte opponente eccepisce la nullità della clausola di rinuncia al beneficio del termine ex art. 1957 c.c. nonché nullità della fideiussione per adesione schema ABI – decadenza del debitore ex art. 1957 c.c.
1 La ritualmente citata non si è costituita. Controparte_1
All'udienza di prima comparizione del 15 gennaio 2025, l'opponente ha eccepito che la materia oggetto del presente contenzioso è oggetto di mediazione obbligatoria e che come stabilito dalla Cassazione a Sezione Unite n. 19596/2020, deve essere introdotta dal creditore opposto essendo attore in senso sostanziale. Ha pertanto chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto per improcedibilità della domanda nel ricorso per decreto ingiuntivo. Ha altresì chiesto la decisione della causa con espressa rinuncia dei termini per il deposito della comparsa conclusionale.
Dichiarata la contumacia della parte opposta, la causa alla predetta udienza è stata assunta in decisione.
Preliminarmente, occorre prendere posizione in ordine all'eccezione di improcedibilità dell'azione per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, formulata da parte opponente all'udienza del 15 gennaio 2025.
La Corte di Cassazione, con la sentenza delle SS.UU n. 19596/2020, ha chiarito che, in relazione alle controversie che rientrano nell'ambito della mediazione obbligatoria, la domanda giudiziale deve essere dichiarata improcedibile nel caso in cui non sia stato esperito il tentativo di mediazione prima di adire il giudice, come condizione imprescindibile per l'ammissibilità della domanda stessa.
La Suprema Corte con la sopracitata sentenza, ha chiarito che nelle cause di opposizione a decreto ingiuntivo l'onere di promuovere la procedura di mediazione incomba sulla parte opposta (attrice sostanziale) a pena di improcedibilità, facendo riferimento con tutta evidenza all'ipotesi in cui la procedura non sia stata neppure attivata, appalesandosi irrilevante che l'iniziativa sia stata assunta dalla parte opponente
(convenuta sostanziale).
Nel caso in esame, risulta che la parte ricorrente non ha attivato il procedimento di mediazione obbligatoria prima di proporre il ricorso per decreto ingiuntivo, in violazione di quanto stabilito dalla normativa applicabile e dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione.
Il mancato esperimento della mediazione obbligatoria porta all'applicazione dell'articolo 5 bis d.lgs 28/2010 che stabilisce l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, la revoca del decreto opposto e la regolazione delle spese.
Le spese del giudizio devono essere poste a carico di parte opposta, che con il ricorso monitorio prima ha dato corso al procedimento e poi, con la sua inerzia, ne ha determinato l'improcedibilità. Sono liquidate nella misura che verrà indicata in dispositivo, sulla base dei parametri previsti per lo scaglione di valore di riferimento, calcolati in misura prossima ai medi per la fase di studio ed introduttiva e ai minimi per la fase decisionale, esclusa la fase istruttoria e di trattazione.
2
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile la domanda proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 316/2014, reso nell'ambito del procedimento n.
1308/2014 R.G. del Tribunale di Caltanissetta, emesso dal Giudice Dott. Gaetano Mario
Pasqualino il 16.6.2014; condanna al pagamento in favore dell'opponente Controparte_1
delle spese del giudizio di opposizione che si liquidano in Euro 1.770,00 per compensi difensivi, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, IVA e CPA.
Così deciso in Caltanissetta lì 16 gennaio 2025
Il Giudice
Carmela Rita D'Aleo
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