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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 21/10/2025, n. 4523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4523 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO Sezione Nona Civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Carosio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n.10336/24 promossa da:
, nato a [...] – SC, Brasile in data 06.05.1973, Parte_1
nata a [...] – SC, Brasile in data 22.05.1993, Parte_2
, nato a [...] – SC, Brasile, in data 24.09.1995 Parte_3
rappresentati e difesi dall'Avv. Luca Ruggeri Ricorrenti
CONTRO
in persona del Ministro pro tempore, con il patrocinio Controparte_1 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino
resistente nonché nel contraddittorio con il Pubblico Ministero – Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Torino
avente ad oggetto: riconoscimento cittadinanza
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza del 16.10.2025
FATTI RILEVANTI E RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Torino, i ricorrenti sopra indicati hanno evocato in giudizio il chiedendo il riconoscimento della Controparte_1 cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere discendenti di cittadino italiano che non aveva mai perso la cittadinanza. A sostegno della propria domanda le ricorrenti hanno esposto:
-di essere discendenti di nato in data [...] nel comune di Corteranzo, Persona_1 ora , in provincia di Alessandria, poi emigrato in Brasile, dove conosceva e Per_2 sposava in data 10.02.1890 la sig.ra , mai naturalizzatosi cittadino Persona_3 brasiliano.
pagina 1 di 4 Dall'anzidetto matrimonio nasceva ad Agudo, RS, Brasile, in data 08.06.1908 il di loro figlio sig. , poi coniugatosi con la sig.ra , in data Persona_4 Controparte_2
07.08.1929. Dal menzionato matrimonio della coppia nasceva in data 03.08.1953 a Caxambu Pe do Sul, , il figlio sig. , poi unitosi in matrimonio con la Controparte_3 sig.ra in data 23.12.1972. Parte_4
Dal matrimonio della coppia anzidetta nasceva un figlio, il sig. , nato a Parte_1
Chapeco – SC in data 06.05.1973, poi coniugato con la sig.ra Persona_6 in data 05.01.1993. Dall'anzidetto matrimonio nascevano due figli: a In data 22.05.1993 nasceva a Chapeco – SC, la primogenita sig.ra ; Parte_2
In data 24.09.1995 nasceva a Chapeco – SC, il sig. . Parte_3
Il non si è costituito. Controparte_1
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del regolarmente Controparte_4 citato e non comparso. Il Pubblico Ministero ha depositato le sue conclusioni chiedendo l'accoglimento del ricorso. All'esito dell'udienza del 16.10.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate in atti.
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto per le ragioni che seguono.
Tenendo conto della ricostruzione dell'albero genealogico dei ricorrenti, i predetti fanno valere il loro diritto alla cittadinanza italiana per trasmissione dal trisavolo per linea paterna nato in data [...] nel comune di Corteranzo, ora , Persona_1 Per_2 in provincia di Alessandria (si vedano allegati al ricorso introduttivo) e che la cittadinanza è dunque stata trasmessa attraverso il bisnonno dei ricorrenti e poi tramite il nonno della ricorrenti e cioè il figlio di , il signor . Persona_1 Persona_4
La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta e apostillata. Dall'esame di tale documentazione emerge che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano non contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale. Ciò è rilevante, in quanto nessun ostacolo normativo poteva opporsi – neppure ratione temporis – alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi portati della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno determinato dapprima a veder cadere il criterio di trasmissione unicamente maschile e, quindi, a considerare applicabile il sistema adeguato ai valori costituzionali anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana. Fatte queste premesse, pertanto, il primo problema che si pone è se vi sia una pregiudiziale amministrativa, ovvero se la parte debba prima adire la via amministrava ex art. 17 ter L.91/92, o se comunque la parte ricorrente abbia interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice.
pagina 2 di 4 Tuttavia, dal doc. 12 depositato relativo al sito del Consolato generale d'Italia a Curitriba emerge l'impossibilità di inserirsi nelle liste d'attesa per presentare la domanda di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguins, ai sensi della Legge n. 91 del 5.02.1992, quali discendenti in linea diretta di cittadino italiano. Viene in evidenza la dimensione del fenomeno e la condizione di sostanziale paralisi in cui versano gli uffici competenti in ragione della mole delle domande presentate. Ne deriva un'assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte dell'Autorità consolare, della richiesta presentata dai ricorrenti. Ai sensi dell'art.2 della Legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale. In applicazione dei principi sopra enunciati l'art 3 DPR n. 362/1994 prevede che l'amministrazione debba provvedere sulla domanda entro il termine di 730 giorni. Quando tale termine sia superato o sarebbe verosimilmente superato in caso di accesso alla via amministrativa il soggetto può adire direttamente l'autorità giudiziaria competente. Il decorso di tale termine di 730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, inoltre, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere, infatti, che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione.
Passando al merito del ricorso, nel caso di specie, i ricorrenti fanno discendere il proprio diritto alla cittadinanza italiana dal combinato disposto di due elementi, ovvero la circostanza per cui il trisavolo per linea paterna era cittadina italiano in Persona_1 quanto nato in data [...] in [...] e trasferitosi in Brasile, e dalla circostanza che il figlio di tale antenato era , nonno e bisnonno dei ricorrenti Persona_4
Non emerge dagli atti che o alcuno dei suoi discendenti abbiano mai Persona_1 rinunciato alla cittadinanza italiana, ma, al contrario, dai vari allegati al ricorso introduttivo si evince che il trisavolo dei ricorrenti non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana, come evince dalla copia depositata riguardante il certificato negativo di naturalizzazione (CNN). Lo stesso, inoltre, non risulta essere stato mai presente all'interno delle liste elettorali brasiliane, come si evince dalla copia del certificato negativo elettorale in atti. Pertanto, ai sensi dell'art. 4 del Codice civile vigente in epoca unitaria, egli poteva trasmettere la cittadinanza italiana al figlio maschio . Persona_4
Quindi se non vi sono dubbi che l'avo era cittadino italiano, in Persona_1 quanto nato in [...] cittadini italiani dopo l'unità d'Italia del 1861 (n. 1867), i suoi discendenti sono diventati cittadini brasiliani in forza della disciplina dello ius soli vigente in Brasile. Il figlio nasceva infatti il 07.08.1929 in Brasile. Persona_4
Si è posto il problema se ciò comportasse l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana anche per linea maschile, trattandosi di avo nato prima dell'entrata in pagina 3 di 4 vigore della l. del 1912 sulla cittadinanza, che tale caso espressamente disciplinava all'art. 7, affermando il principio per cui i figli di cittadini italiani nati in uno stato da cui erano considerati cittadini per nascita non per questo perdevano la cittadinanza di origine. Sul punto si osserva che la legge sulle migrazioni n. 23 del 1901, nell'approntare un rimedio (cioè la possibilità di tornare ad essere italiani) nei riguardi di coloro che avessero perduto la cittadinanza italiana senza espressa manifestazione di volontà, menziona all'art. 36
“chi nato nel Regno o all'estero e diventato straniero perché figlio minore di padre che ha perduto la cittadinanza, oppure nato nel Regno o all'estero da padre che avesse perduta la cittadinanza prima della sua nascita e non abbia, secondo gli articoli 5, 6 e 11 del codice civile, dichiarato entro l'anno dall'età maggiore di eleggere la qualità di cittadino, ovvero abbia espressamente optato per la cittadinanza estera”. Si tratta di casi in cui la frattura del legame con la cittadinanza italiana è manifestamente più netta che non nel caso in cui il figlio di cittadini italiani sia semplicemente nato – anche per caso fortuito – in paesi che contemplano lo ius soli. Pertanto si deve ritenere, anche per evitare una irragionevole disparità di trattamento, che l'ordinamento non considerasse destituiti dalla cittadinanza italiana i figli di cittadini che si trovavano senza concorso della loro volontà ad acquistare una cittadinanza straniera in ragione del luogo dove erano nati. L figlio , poteva, quindi, trasmettere la cittadinanza Persona_4 italiana al propri figlio. Pertanto deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del
[...]
dei provvedimenti conseguenti. CP_1
Sussistono i presupposti per compensare le spese di lite stante la peculiarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede: Accoglie il ricorso e riconosce in capo alle ricorrenti il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana mandando alla PA competente per gli adempimenti connessi;
Compensa le spese di causa. Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite e gli adempimenti di rito.
Così deciso in Torino il 21.10.2025
Il Giudice
Dr. Silvia Carosio
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Carosio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n.10336/24 promossa da:
, nato a [...] – SC, Brasile in data 06.05.1973, Parte_1
nata a [...] – SC, Brasile in data 22.05.1993, Parte_2
, nato a [...] – SC, Brasile, in data 24.09.1995 Parte_3
rappresentati e difesi dall'Avv. Luca Ruggeri Ricorrenti
CONTRO
in persona del Ministro pro tempore, con il patrocinio Controparte_1 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino
resistente nonché nel contraddittorio con il Pubblico Ministero – Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Torino
avente ad oggetto: riconoscimento cittadinanza
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza del 16.10.2025
FATTI RILEVANTI E RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Torino, i ricorrenti sopra indicati hanno evocato in giudizio il chiedendo il riconoscimento della Controparte_1 cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere discendenti di cittadino italiano che non aveva mai perso la cittadinanza. A sostegno della propria domanda le ricorrenti hanno esposto:
-di essere discendenti di nato in data [...] nel comune di Corteranzo, Persona_1 ora , in provincia di Alessandria, poi emigrato in Brasile, dove conosceva e Per_2 sposava in data 10.02.1890 la sig.ra , mai naturalizzatosi cittadino Persona_3 brasiliano.
pagina 1 di 4 Dall'anzidetto matrimonio nasceva ad Agudo, RS, Brasile, in data 08.06.1908 il di loro figlio sig. , poi coniugatosi con la sig.ra , in data Persona_4 Controparte_2
07.08.1929. Dal menzionato matrimonio della coppia nasceva in data 03.08.1953 a Caxambu Pe do Sul, , il figlio sig. , poi unitosi in matrimonio con la Controparte_3 sig.ra in data 23.12.1972. Parte_4
Dal matrimonio della coppia anzidetta nasceva un figlio, il sig. , nato a Parte_1
Chapeco – SC in data 06.05.1973, poi coniugato con la sig.ra Persona_6 in data 05.01.1993. Dall'anzidetto matrimonio nascevano due figli: a In data 22.05.1993 nasceva a Chapeco – SC, la primogenita sig.ra ; Parte_2
In data 24.09.1995 nasceva a Chapeco – SC, il sig. . Parte_3
Il non si è costituito. Controparte_1
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del regolarmente Controparte_4 citato e non comparso. Il Pubblico Ministero ha depositato le sue conclusioni chiedendo l'accoglimento del ricorso. All'esito dell'udienza del 16.10.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate in atti.
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto per le ragioni che seguono.
Tenendo conto della ricostruzione dell'albero genealogico dei ricorrenti, i predetti fanno valere il loro diritto alla cittadinanza italiana per trasmissione dal trisavolo per linea paterna nato in data [...] nel comune di Corteranzo, ora , Persona_1 Per_2 in provincia di Alessandria (si vedano allegati al ricorso introduttivo) e che la cittadinanza è dunque stata trasmessa attraverso il bisnonno dei ricorrenti e poi tramite il nonno della ricorrenti e cioè il figlio di , il signor . Persona_1 Persona_4
La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta e apostillata. Dall'esame di tale documentazione emerge che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano non contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale. Ciò è rilevante, in quanto nessun ostacolo normativo poteva opporsi – neppure ratione temporis – alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi portati della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno determinato dapprima a veder cadere il criterio di trasmissione unicamente maschile e, quindi, a considerare applicabile il sistema adeguato ai valori costituzionali anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana. Fatte queste premesse, pertanto, il primo problema che si pone è se vi sia una pregiudiziale amministrativa, ovvero se la parte debba prima adire la via amministrava ex art. 17 ter L.91/92, o se comunque la parte ricorrente abbia interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice.
pagina 2 di 4 Tuttavia, dal doc. 12 depositato relativo al sito del Consolato generale d'Italia a Curitriba emerge l'impossibilità di inserirsi nelle liste d'attesa per presentare la domanda di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguins, ai sensi della Legge n. 91 del 5.02.1992, quali discendenti in linea diretta di cittadino italiano. Viene in evidenza la dimensione del fenomeno e la condizione di sostanziale paralisi in cui versano gli uffici competenti in ragione della mole delle domande presentate. Ne deriva un'assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte dell'Autorità consolare, della richiesta presentata dai ricorrenti. Ai sensi dell'art.2 della Legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale. In applicazione dei principi sopra enunciati l'art 3 DPR n. 362/1994 prevede che l'amministrazione debba provvedere sulla domanda entro il termine di 730 giorni. Quando tale termine sia superato o sarebbe verosimilmente superato in caso di accesso alla via amministrativa il soggetto può adire direttamente l'autorità giudiziaria competente. Il decorso di tale termine di 730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, inoltre, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere, infatti, che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione.
Passando al merito del ricorso, nel caso di specie, i ricorrenti fanno discendere il proprio diritto alla cittadinanza italiana dal combinato disposto di due elementi, ovvero la circostanza per cui il trisavolo per linea paterna era cittadina italiano in Persona_1 quanto nato in data [...] in [...] e trasferitosi in Brasile, e dalla circostanza che il figlio di tale antenato era , nonno e bisnonno dei ricorrenti Persona_4
Non emerge dagli atti che o alcuno dei suoi discendenti abbiano mai Persona_1 rinunciato alla cittadinanza italiana, ma, al contrario, dai vari allegati al ricorso introduttivo si evince che il trisavolo dei ricorrenti non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana, come evince dalla copia depositata riguardante il certificato negativo di naturalizzazione (CNN). Lo stesso, inoltre, non risulta essere stato mai presente all'interno delle liste elettorali brasiliane, come si evince dalla copia del certificato negativo elettorale in atti. Pertanto, ai sensi dell'art. 4 del Codice civile vigente in epoca unitaria, egli poteva trasmettere la cittadinanza italiana al figlio maschio . Persona_4
Quindi se non vi sono dubbi che l'avo era cittadino italiano, in Persona_1 quanto nato in [...] cittadini italiani dopo l'unità d'Italia del 1861 (n. 1867), i suoi discendenti sono diventati cittadini brasiliani in forza della disciplina dello ius soli vigente in Brasile. Il figlio nasceva infatti il 07.08.1929 in Brasile. Persona_4
Si è posto il problema se ciò comportasse l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana anche per linea maschile, trattandosi di avo nato prima dell'entrata in pagina 3 di 4 vigore della l. del 1912 sulla cittadinanza, che tale caso espressamente disciplinava all'art. 7, affermando il principio per cui i figli di cittadini italiani nati in uno stato da cui erano considerati cittadini per nascita non per questo perdevano la cittadinanza di origine. Sul punto si osserva che la legge sulle migrazioni n. 23 del 1901, nell'approntare un rimedio (cioè la possibilità di tornare ad essere italiani) nei riguardi di coloro che avessero perduto la cittadinanza italiana senza espressa manifestazione di volontà, menziona all'art. 36
“chi nato nel Regno o all'estero e diventato straniero perché figlio minore di padre che ha perduto la cittadinanza, oppure nato nel Regno o all'estero da padre che avesse perduta la cittadinanza prima della sua nascita e non abbia, secondo gli articoli 5, 6 e 11 del codice civile, dichiarato entro l'anno dall'età maggiore di eleggere la qualità di cittadino, ovvero abbia espressamente optato per la cittadinanza estera”. Si tratta di casi in cui la frattura del legame con la cittadinanza italiana è manifestamente più netta che non nel caso in cui il figlio di cittadini italiani sia semplicemente nato – anche per caso fortuito – in paesi che contemplano lo ius soli. Pertanto si deve ritenere, anche per evitare una irragionevole disparità di trattamento, che l'ordinamento non considerasse destituiti dalla cittadinanza italiana i figli di cittadini che si trovavano senza concorso della loro volontà ad acquistare una cittadinanza straniera in ragione del luogo dove erano nati. L figlio , poteva, quindi, trasmettere la cittadinanza Persona_4 italiana al propri figlio. Pertanto deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del
[...]
dei provvedimenti conseguenti. CP_1
Sussistono i presupposti per compensare le spese di lite stante la peculiarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede: Accoglie il ricorso e riconosce in capo alle ricorrenti il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana mandando alla PA competente per gli adempimenti connessi;
Compensa le spese di causa. Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite e gli adempimenti di rito.
Così deciso in Torino il 21.10.2025
Il Giudice
Dr. Silvia Carosio
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