Articolo 72 della Legge 10 febbraio 1953, n. 62
Articolo 71Articolo 73
Versione
18 marzo 1953
Art. 72. (Norme transitorie per i controlli sulle Province e sui Comuni)

Sino a quando non saranno entrati in funzione gli organi di controllo previsti dalla presente legge, i controlli sulle Province e sui Comuni saranno esercitati dagli organi che attualmente li esercitano, nelle forme e nei modi previsti dalle leggi vigenti.
Entrata in vigore il 18 marzo 1953
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente