Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 09/06/2025, n. 706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 706 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
1181/23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
In persona dei Consiglieri:
Dott. Marcello Bruno Presidente
Dott.ssa Valeria Albino Consigliere
Dott. Fabrizio Pelosi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente sentenza nella causa tra:
Parte_1 Parte_2
Parte_3 [...]
Via Antica Romana Parte_4
Occidentale 338 a SE LE, in persona dell'amministratore pro tempore, rappresentato dall'avv. Paolo Campagna come da mandato allegato telematicamente alla citazione di appello.
APPELLANTE
CONTRO
e Controparte_1 Controparte_2 rappresentati dagli avv.ti Pier Luigi Amerio e
Stefania Lamura, per procura allegata alla comparsa di costituzione di appello.
APPELLATI
E CONTRO
e , eredi di CP_3 Controparte_4 [...]
, rappresentati dagli avv.ti Pier Luigi Per_1
Amerio e Stefania Lamura per procura allegata alla comparsa di costituzione di appello.
1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE APPELLANTE: “Nel rito e nel merito: - accogliere le eccezioni e le conclusioni/doglianze dell'odierno gravame, per l'effetto riformando / annullando la Sentenza di prime cure del Tribunale
Civile di Genova, Dr.ssa Maddalena Vaglio Bernè,
n.°2690 del 03.11.2023, notificata ai difensori dell'odierno appellante ex artt. 170, comma 1 e 285
e 325 comma1 c.p.c. / L. n.°53 del 1994 in data
28.11.2023, facendo luogo al pieno e totale accoglimento dei motivi di appello di cui al presente atto e così integralmente accogliendo, contrariis reiectis, le conclusioni del Sig. Parte_1
nato a [...] il [...] e residente
[...]
a SE LE (GE) in Via Antica Romana
Occidentale 338/14 (C.F. e C.F._1 del Sig. nato a [...] il Parte_2
28.11.1954 e residente a [...] in Via
Antica Romana Occidentale 338/1 (C.F.
) e del Sig. C.F._2 [...]
, nato a [...] il [...] e Parte_3 residente a [...] (C.F.
) e della Sig.ra C.F._3 [...]
, nata a [...] il [...] e Parte_4 residente a [...] (C.F.
e della Comunione Box di Via C.F._4
Antica Romana Occidentale 338 a SE LE
(GE) (C.F. ) in persona del suo P.IVA_1
Amministratore p.t., Arch. (C.F. CP_5 [...]
), nato a [...] il [...], C.F._5 residente a [...], in prime cure e di cui alle
2 precisate conclusioni per l'udienza del 09.06.2023 in R.G. 6745/2021 (Note dep. PCT del 05/06/2023) con integrale rigetto delle avversarie eccezioni e domande;
- conseguentemente accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'infondatezza delle avversarie impugnazione e conclusioni ed integralmente respingere / rigettare le domande attoree (di prime cure: ndr); - condannare le parti appellate al pagamento delle spese di giudizio di primo grado in favore degli odierni appellanti;
- vinte le spese del presente gravame”.
PER PARTE APPELLATA: “Voglia dichiarare inammissibile l'appello ex art. 342 c.p.c. e 436 bis
c.p.c. per i motivi di cui al punto 2 della comparsa di costituzione e risposta Nel merito Voglia la Corte
d'Appello adita respingere integralmente l'appello proposto dagli appellanti con atto notificato il 27 dicembre 2023 e, per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale di Genova n. 2690 resa tra le parti e notificata il 28 novembre 2023, con le spese del presente grado liquidate ex art 96 c.p.c.
Con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
OT
, e Persona_1 Parte_5 CP_2
hanno citato in giudizio, innanzi al
[...]
Tribunale di Genova, Parte_1
Parte_2 Parte_4 [...]
nonché la Parte_3 Parte_4 autorimessa Piano fondi via Antica Romana
Occidentale 338 ed hanno sostenuto:
• di essere condomini dello stabile di Via Antica
Romana Occidentale 338 a SE LE;
• che tale edificio era composto da appartamenti e
3 da 7 box (alcuni dei quali di proprietà degli attori);
• che l'assemblea dei condomini, in data 8 febbraio
2020, aveva respinto, all'unanimità, la richiesta dei convenuti di scindere la parte autorimessa da quella residenziale;
• che l'assemblea dei soli proprietari dei box, con la delibera del 15 dicembre 2020, aveva deciso, a maggioranza (con il voto dei 4 condomini convenuti), tra le altre cose, la costituzione della e la nomina dell'arch. Parte_4 CP_5 quale amministratore di detta Comunione, con incarico di dotarsi di autonomo codice fiscale e conto corrente;
• che gli attori avevano impugnato tale delibera promuovendo un procedimento di mediazione;
• che, nelle more, in data 31 marzo 2021, la assemblea dei proprietari dei box aveva ratificato la precedente delibera;
• che la delibera del marzo 2021 era nulla, poiché assunta da un organo deliberativo assembleare privo di qualsiasi potere, in rappresentanza di un soggetto inesistente e privo di qualsiasi legittimazione, dovendo ogni decisione essere rimessa alla decisione dell'assemblea totalitaria del CP_6
Gli attori hanno, quindi, chiesto di dichiarare nulla, inesistente e/o inefficace o in subordine annullare la delibera in questione.
I convenuti si sono costituiti in giudizio ed hanno chiesto di respingere le domande proposte.
La causa, istruita in via documentale, è stata decisa con la sentenza n. 2690/23, che ha così statuito in dispositivo: “dichiara la nullità della
4 deliberazione assunta in data 31\03\2021 dall'assemblea della comunione autorimessa piano fondi di via Antica Romana occidentale 338; dichiara tenuti e conseguentemente condanna in solido i convenuti a rimborsare agli attori Per_1
, , le
[...] Parte_5 Controparte_2 spese di lite che liquida in € 6356,00 per compensi ed € 606,00 per esborsi, oltre rimborso spese forfettario al 15% iva e cpa nella misura e con le modalità di legge”.
Il Tribunale ha sostenuto che, nella specie, ricorreva un'ipotesi di condominio parziale, privo di una propria autonomia perfetta, distinta e separata da quella avente ad oggetto l'intero fabbricato. Il condominio parziale, in quanto privo di autonoma legittimazione, in alcun modo, poteva sostituirsi al condominio dell'intero edificio. Ai sensi dell'art. 61 disp. att c.c., lo scioglimento del condominio può essere deliberato con la maggioranza prescritta dal II comma dell'art 1136 cc o essere disposto dall'autorità giudiziaria su domanda di almeno un terzo dei comproprietari di quella parte dell'edificio di cui si chiede la separazione. Nella specie, tali condizioni non ricorrevano.
La delibera dell'assemblea dei proprietari dei box era, quindi, nulla, in quanto priva degli elementi costitutivi essenziali ed assunta dall'assemblea dei proprietari dei box in difetto assoluto di attribuzioni.
2 Il giudizio di appello
Parte_1 Parte_2
Parte_4 Pt_3 Parte_3
5 nonché la Pt_3 [...]
hanno Parte_6 impugnato la sentenza in questione ed hanno chiesto, in riforma del provvedimento impugnato, di respingere la domanda formulata dalle controparti.
e si sono Parte_5 Controparte_2 costituiti in giudizio ed hanno chiesto di respingere l'appello e di confermare la sentenza impugnata.
Disposta l'interruzione del giudizio, a seguito del decesso di , i suoi eredi si sono Persona_1 costituiti in giudizio ed hanno concluso conformemente agli altri appellati.
La causa è stata trattenuta in decisione in data 28 maggio 2025.
3 Il motivo di appello
Con un unico motivo di appello, gli appellanti hanno impugnato la sentenza in esame nella parte in cui aveva dichiarato nulla la delibera del marzo
2021, evidenziando che essa aveva solo confermato la formale costituzione di una cd.
“ , con la riconosciuta attribuzione Parte_4 alla stessa di un codice fiscale e senza nulla togliere al cd. “condominio maggiore o delle case ed al cui interno la Comunione fisicamente si colloca. La prima delibera costitutiva della
Comunione medesima, risalente al 15 dicem bre
2021, non era mai stata impugnata ed era divenuta definitiva, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione della successiva delibera del marzo Parte_4
2021, senza l'impugnazione della prima delibera
6 costitutiva del dicembre 2020. Inoltre, il richiamo operato dal Primo Giudice all'art. 61 disp. att. c.c. in tema di scioglimento del condominio ed alla
Sentenza Cass. Civ. SS.UU. n.°9839/2021 erano inconferenti.
4 L'illegittimità della delibera assunta
Il motivo di appello, anche a considerarlo ammissibile, è, comunque, infondato.
Questi i fatti di causa.
Con delibera 15 dicembre 2020 (prod. 2 di parte appellata), l'assemblea dei soli proprietari dei box deliberò, con il solo voto dei condomini appellanti, la “costituzione della comunione Autorimessa del piano fondi del civico 338 di via Antica Romana
Occidentale a SE LE” e la nomina di un amministratore, al quale fu conferito l'incarico di richiedere e ottenere un autonomo codice fiscale, indipendente dal condominio incorporante e di aprire un autonomo c/c.
Con delibera del 31 marzo 2021 (prod. 6 di parte appellata), la medesima assemblea, dopo che gli appellati aveva instaurato procedimento di mediazione in relazione alla precedente delibera, sempre con il voto favorevole dei soli appellanti, ratificò quanto statuito in data 15 dicembre 2020.
Non risulta contestato che l'edificio di via Antica
Romana è costituito da un piano sottostrada ove si trovano 7 box e da piani superiori ove si trovano diversi appartamenti e che esso si caratterizza per una coesistenza delle unità abitative nella struttura di un edificio, con la divisione delle u.i. in piani orizzontali. Vi è, quindi, un unico corpo di fabbrica, che ingloba sia box che appartamenti.
7 Peraltro, non è in contestazione che, nella specie, vi siano beni e servizi ed impianti destinati all'uso o al servizio, non di tutto l'edificio, ma dei soli box e, quindi, che ricorra, nella specie, un condominio parziale.
L'assemblea dei proprietari dei box non si è limitata a dare atto di tale realtà, ma ha inteso costituire un autonomo ente di gestione, concorrente ed autonomo rispetto al condominio generale, dotato di proprio amministratore, c/c e
CF, con una delibera volta a realizzare una scissione dal condominio maggiore, di cui, però, non sussistono i presupposti di legge.
Diversamente, essendo unico l'edificio, vi è spazio per un unico ente di gestione, che non può che essere quello del condominio generale.
Infatti, il condominio parziale non è un ente di gestione autonomo, dotato di una propria legittimazione processuale separata da quella dell'intero condominio, ma è una parte di una collettività condominiale che raccoglie solo alcuni proprietari di singole unità immobiliari, ai quali spetta la gestione, con esclusione degli altri condomini, di determinati beni o servizi limitati soltanto ad essi. L'unico soggetto legittimato a rappresentare processualmente il condominio parziale è l'amministratore dell'inte ro condominio, ai sensi dell'art. 1131 c.c., norma indicata come inderogabile ai sensi dell'art. 1138
c.c., salva, eventualmente, la restrizione degli effetti della sentenza, nell'àmbito dei rapporti interni, ai soli condomini interessati (Cass.
15794/02; Cass. 1959/01; Cass. 651/00).
8 Inoltre, è illegittima anche la decisione di dotarsi un c/c autonomo e distaccato da quello condominiale, alla luce del disposto dell'art. 1129, co. 7 c.c., norma anch'essa inderogabile.
Da quanto precede, discende che l'assemblea dei proprietari dei box, laddove non si è limitata a decidere sulla gestione dei beni comuni di cui questi sono unici comproprietari (sul potere dei soli componenti del condominio parziale di occuparsi della manutenzione dei beni che lo compongono, si veda Cass. 791/20), ma ha inteso spingersi fino alla creazione di un ente di gestione distinto dal condominio, con poteri sostanzialmente coincidenti con questo, è fuoriuscita dalle sue attribuzioni, con conseguente nullità della delibera in questione.
Non rileva, poi, che la delibera in esame ratifica quanto già statuito nel dicembre 2020. Infatti, anche quest'ultima delibera è nulla e non idonea a produrre alcun effetto, per cui la nullità può essere rilevata d'ufficio.
5 Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo (valore indeterminato, complessità bassa, parametri medi per le fasi introduttive e di studio, minimi per le altre fasi).
Viene liquidato un unico importo, stante l'identità processuale delle parti, incrementato ex art. 4 DM
55/14 (parametri medi per la fase di studio ed introduttiva, minimi per le fasi restanti).
“In tema di liquidazione degli onorari, l'avvocato che assiste più parti aventi la medesima posizione processuale ha sempre diritto ad un solo compenso,
9 ma maggiorato ex art. 4, comma 2, del d.m. n. 55 del 2014, variando, tuttavia, la misura del compenso standard su cui applicare le maggiorazioni in ragione dell'identità o della differenza tra le pretese dei diversi assistiti: nel caso in cui le istanze siano diverse, infatti, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, maggiorato del 30% per i primi dieci clienti e del
10% dall'undicesimo al trentesimo;
se, invece, le pretese sono identiche in fatto ed in diritto, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, ridotto del 30%, e quindi maggiorato come indicato nella precedente ipotesi. (Nella specie, la S.C. ha ricondotto all'art. 4, comma 2, d.m. 55 del 2014, il caso dell'avvocato che aveva assistito, in una causa di risarcimento danni, i congiunti della vittima di un incidente stradale, in ragione della differenza del quantum delle varie domande, connesse per identità del titolo). (Cass. 10367/24).
Nella specie, ricorre la seconda ipotesi, per cui aumento e diminuzione si bilanciano.
Non ricorrono i presupposti di cui all'art. 96
c.p.c., in difetto di precedenti della Suprema Corte volte ad esaminare gli effetti di una simile delibera.
PQM
Respinge l'appello proposto e per l'effetto conferma la sentenza 2690 del 3 novembre 2023 del Tribunale di Genova;
condanna gli appellanti a rifondere agli appellati le spese di lite, che liquida in 6.734,00 euro per
10 compensi per ciascuna parte processuale plurisoggettiva costituita con un proprio avvocato, oltre spese generali al 15% e accessori di legge;
Si dà atto che sussistono i presupposti per il pagamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il giudizio di appello, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater dpr 115/02.
Genova 3 giugno 2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Fabrizio Pelosi Marcello Bruno
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