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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/11/2025, n. 8101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8101 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli
SEZIONE LAVORO Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Giovanna Picciotti Alla udienza del 06/11/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N 13498/2024 R.G. +2 promossa da:
, , con il Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 patrocinio dell'avv. BIONDI PASQUALE, con elezione di domicilio in Indirizzo Telematico, come da procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
con il patrocinio dell'avv. SAVERIO Controparte_4 MARRONE, con elezione di domicilio in CORSO GARBALDI 387, NAPOLI;
RESISTENTE OGGETTO: lavaggio DPI CONCLUSIONI: come in atti. RAGIONI DELLA DECISIONE Con separati ricorsi depositati il 10-6-2024 e 24-7-2024, successivamente riunti, i ricorrenti in epigrafe, premesso di essere stati dipendenti di con mansioni di addetti alla CP_5 manutenzione di rotabili, impianti e infrastrutture sia in officina che all'esterno, anche direttamente sui binari, e con profilo professionale di “ operatore tecnico” parametro170, ovvero, per CP_2
di “operatore qualificato” parametro 140, del CCNL Autoferrotranvieri, hanno chiesto,
[...] previo accertamento della natura di dispositivi di protezione individuale (DPI) degli indumenti di lavoro, accertarsi l'obbligo del datore di lavoro di provvedere alla loro manutenzione ed al lavaggio. Hanno agito altresì per la condanna della parte convenuta al risarcimento del danno subito per l'inadempimento contrattuale, da quantificarsi in misura corrispondente al costo sostenuto per il lavaggio, per due volte la settimana, nella misura di un'ora di lavoro settimanale, oltre i costi medi di mercato sostenuti per le spese, per i periodi e nella misura indicata in ciascun ricorso, oltre accessori di legge. Si è costituita la società convenuta, che ha eccepito l'inammissibilità del ricorso e la prescrizione quinquennale;
nel merito ha contestato la fondatezza della domanda di cui ha chiesto il rigetto. In particolare, per i ricorrenti e ha contestato lo svolgimento di attività CP_1 CP_3 manutentive agli elettrogeni ma solo di manutenzione programmata e sorveglianza e assistenza alla linea aerea.
***** Va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso poiché l'atto introduttivo contiene gli elementi atti all'instaurazione del corretto contraddittorio sui capi della domanda. Le lamentate incongruenze espositive (sulla inidoneità del lavaggio domestico a garantire la decontaminazione degli indumenti di protezione) non riverberano sotto il profilo dell'individuazione del thema decidendum, trattandosi di mere argomentazioni difensive a sostegno, più o meno fondatamente, dell'eccezione di inadempimento datoriale e del conseguente risarcimento del danno. Nel merito la domanda è parzialmente fondata aderendo alle argomentazioni già svolte da altra giurisprudenza di merito (v. sent. in atti). Parte ricorrente, in punto di fatto, ha allegato di aver avuto in dotazione i seguenti indumenti, ascrivibili alla categoria dei DPI: giacche, giubbotti, giubbini ad alta visibilità, pantaloni, polo, camicie estive e invernali, felpe;
tutti indumenti funzionali alla protezione del corpo nonché necessari alla salvaguardia della persona dal rischio di contaminazione con liquidi e sostanze;
che aveva dovuto sempre provvedere in proprio al lavaggio dei predetti indumenti sopportando il costo relativo. La difesa di parte resistente ha riconosciuto di avere fornito ai ricorrenti, quali dispositivi di protezione individuale, soltanto il giubbotto ad alta visibilità e la giacca impermeabile invernale. Ha contestato la sussistenza del diritto di parte istante assumendo che, in base al Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e in correlazione all'attività di manutenzione svolta, denominata di 1° livello, non comportante il contatto frequente con sostanze chimiche, solventi, vernici e polveri di saldatura, unitamente alla predisposizione di specifici servizi di pulizia, era assente alcuna prescrizione circa l'uso di DPI e che, in ogni caso, erano stati dotati, di volta in volta di tute monouso ovvero di guanti, occhiali, elmetto, otoprotettore, calzature di sicurezza e, all'occorrenza, di DPI aggiuntivi per particolari attività; che, inoltre, ai sensi dell'art. 74 del d.lgs 81/2008, gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore, come nel caso di specie, non erano classificabili come DPI;
ha contestato, poi, i costi, la frequenza e la durata dei lavaggi come allegata in ricorso.
Ciò posto, la controversia presuppone, la soluzione di due distinte, seppure connesse, questioni: A) se gli indumenti di lavoro oggetto della presente controversia abbiano la natura di
“Dispositivi di Protezione Individuale”; B) quali siano gli obblighi gravanti sul datore di lavoro in relazione all'utilizzo di tali indumenti. Sembra opportuno, preliminarmente tracciare l'impianto legislativo che regolamenta la materia, così come di recente ampiamente ricostruito dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n. 10128 del 17/04/2023). Ai sensi del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 40, recante attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, “1. Si intende per dispositivo di protezione individuale qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.
2. Non sono dispositivi di protezione individuale: a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;
…”. Tale previsione si pone in continuità con quelle di cui al D.P.R. n. 547 del 1955; ai sensi dell'art. 377, relativo a “Mezzi personali di protezione”, “il datore di lavoro, fermo restando quanto specificatamente previsto in altri articoli del presente decreto, deve mettere a disposizione dei lavoratori mezzi personali di protezione appropriati ai rischi inerenti alle lavorazioni ed operazioni effettuate, qualora manchino o siano insufficienti i mezzi tecnici di protezione. – I detti mezzi personali di protezione devono possedere i necessari requisiti di resistenza e di idoneità nonché essere mantenuti in buono stato di conservazione”; secondo l'art. 379 relativo agli “Indumenti di protezione”, ” Il datore di lavoro deve, quando si è in presenza di lavorazioni, o di operazioni o di condizioni ambientali che presentano pericoli particolari non previsti dalle disposizioni del Capo 3 del presente Titolo (art. 366 ss.), mettere a disposizione dei lavoratori idonei indumenti di protezione”. L'art. 40 cit. è stato poi sostituito dal D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 74, che ne ricalca interamente il testo. Il D.Lgs. n. 626 del 1994, all'art. 4, comma 5, prevede che “il datore di lavoro adotta le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori e, in particolare, lett. d) fornisce ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (v., nello stesso senso, art. 77, comma 4, lett. a) del dlgs. n.81/80).
2 L'interpretazione data dalla difesa della società convenuta al citato art. 74, volta a far coincidere i D.P.I. con le attrezzature formalmente qualificate come tali in ragione della conformità a specifiche caratteristiche tecniche di realizzazione e commercializzazione, non tiene adeguatamente conto del tenore letterale delle disposizioni richiamate e, soprattutto, della finalità delle stesse, di tutela della salute quale diritto fondamentale (Cost., art. 32). L'espressione adoperata dall'art. 74 cit., che fa riferimento a “qualsiasi attrezzatura” nonché ad
“ogni complemento o accessorio” destinati al fine di proteggere il lavoratore “contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza e la salute durante il lavoro”, deve essere intesa nella più ampia latitudine proprio in ragione della finalizzazione a tutela del bene primario della salute e dell'ampiezza della protezione garantita dall'ordinamento attraverso non solo disposizioni che pongono specifici obblighi di prevenzione e protezione a carico del datore di lavoro, ma anche attraverso la norma di chiusura di cui all'art. 2087 c.c. (così Cass. n.16749 del 21/06/2019; da ultimo, Cass. n. 10128 del 17-4-2023). Sempre lo stesso D.Lgs. n. 81 del 2008 contiene nell'allegato VIII un “Elenco” espressamente definito “indicativo e non esauriente delle attrezzature di protezione individuale”, che costituisce la conferma del contenuto necessariamente “aperto” della categoria dei mezzi di protezione e quindi della correttezza della sola interpretazione in grado di salvaguardare l'ampiezza dell'obbligo di tutela posto anche dalle disposizioni in esame. Da tali premesse discende come la previsione del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 43, commi 3 e 4, secondo cui “3. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori i DPI (dispositivi di protezione individuale) conformi ai requisiti previsti dall'art. 42 e dal decreto di cui all'art. 45, comma 2″; 4.” Il datore di lavoro: – a) mantiene in efficienza i DPI (dispositivi di protezione individuale) e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie ( )”, non possa essere letta in senso limitativo del contenuto e del novero dei D.P.I., bensì quale previsione di un ulteriore obbligo di carattere generale, posto a carico del datore di lavoro, di adeguatezza dei D.P.I. e di manutenzione dei medesimi. Parimenti non rilevante è la circostanza della previsione o meno degli specifici D.P.I. nell'ambito del documento di valutazione dei rischi, atteso che l'obbligo posto dal D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 4, comma 5 di fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, costituisce un precetto al quale il datore di lavoro è tenuto a conformarsi a prescindere dal fatto che il loro utilizzo sia specificamente contemplato nel documento di valutazione dei rischi, confezionato dal medesimo datore di lavoro (in tal senso, con riferimento alla omologa previsione di cui al D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 18, lett. d), cfr. Cass. pen., n. 13096 del 2017). La categoria dei D.P.I. deve essere quindi definita in ragione della concreta finalizzazione delle attrezzature, degli indumenti e dei complementi o accessori alla protezione del lavoratore dai rischi per la salute e la sicurezza esistenti nelle lavorazioni svolte, a prescindere dalla espressa qualificazione in tal senso da parte del documento di valutazione dei rischi e dagli obblighi di fornitura e manutenzione contemplati nel contratto collettivo. Da questo punto di vista appare coerente la distinzione che l'art. 40 del D.Lgs. n. 626 del 1994 (ora art. 74 del d.lgs 81/2008) pone tra ciò che integra un D.P.I. e ciò che non è tale;
in particolare, la lett. a) del comma 2 esclude che costituiscano D.P.I. “gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore”, vale a dire gli indumenti che in nessun modo sono correlati alla finalità di protezione da un rischio per la salute, e che assolvono unicamente alla funzione di uniforme aziendale o di preservare gli abiti civili.
3 In tal senso si è espressa la circolare del Ministero del Lavoro n. 34 del 1999 (che non costituisce fonte del diritto, ma presupposto chiarificatore della posizione espressa dall'Amministrazione su un determinato oggetto, cfr. Cass. n. 7889 del 2011; n. 23042 del 2012; n. 1577 del 2014; n. 280 del 2016) che ha elencato le diverse funzioni a cui possono assolvere gli indumenti di lavoro, in particolare: a) elemento distintivo di appartenenza aziendale, ad esempio uniformi o divise;
b) mera preservazione degli abiti civili dalla ordinaria usura connessa all'espletamento dell'attività lavorativa;
c) protezione da rischi per la salute e la sicurezza. La circolare ha specificato che “in quest'ultimo caso gli indumenti rientrano nei dispositivi di sicurezza che assolvono alla funzione di protezione dai rischi, ai sensi del Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n. 626, art. 40. Rientrano, ad esempio, tra i D.P.I…. gli indumenti per evitare il contatto con sostanze nocive, tossiche, corrosive o con agenti biologici ecc.”. La Suprema Corte ha, poi, più volte affermato, anche sotto il vigore del D.Lgs. n. 626 del 1994, come “in tema di tutela delle condizioni di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, ed in particolare di fornitura ai lavoratori di indumenti, alla stregua della finalità della disciplina normativa apprestata dal legislatore, per “indumenti di lavoro specifici” si debbono intendere le divise o gli abiti aventi la funzione di tutelare l'integrità fisica del lavoratore nonché quegli altri indumenti, essenziali in relazione a specifiche e peculiari funzioni, volti ad eliminare o quanto meno a ridurre i rischi ad esse connessi (come la tuta ignifuga del vigile del fuoco), oppure a migliorare le condizioni igieniche in cui viene a trovarsi il lavoratore nello svolgimento delle sue incombenze, onde scongiurare il rischio potenziale di contrarre malattie, come appunto deve reputarsi per la divisa dell'operatore ecologico (cfr. Cass. n.11071 del 2008; nello stesso senso Cass. n. 23314 del 2010). Si è in particolare precisato come “l'idoneità degli indumenti di protezione che il datore di lavoro deve mettere a disposizione dei lavoratori – a norma del D.P.R. n. 547 del 1955, art. 379 fino alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 626 del 1994 e ai sensi dell'art. 40, art. 43, commi 3 e 4, di tale decreto, per il periodo successivo – deve sussistere non solo nel momento della consegna degli indumenti stessi, ma anche durante l'intero periodo di esecuzione della prestazione lavorativa. Le norme suindicate, infatti, finalizzate alla tutela della salute quale oggetto di autonomo diritto primario assoluto (Cost., art. 32), solo nel suddetto modo conseguono il loro specifico scopo che, nella concreta fattispecie, è quello di prevenire l'insorgenza e il diffondersi d'infezioni. Ne consegue che, essendo il lavaggio indispensabile per mantenere gli indumenti in stato di efficienza, esso non può non essere a carico del datore di lavoro, quale destinatario dell'obbligo previsto dalle citate disposizioni”, (cfr. Cass., n. 11139 del 1998; n. 22929 del 2005; n. 14712 del 2006; n. 22049 del 2006; n. 18573 del 2007; n. 11729 del 2009; n. 16495 del 2014; n. 8585 del 2015). Per quanto più rileva, nella sentenza n. 18674 del 2015, la Suprema a Corte, nel confermare la pronuncia di appello che aveva qualificato come D.P.I. gli indumenti usati da una lavoratrice addetta alla pulizia delle carrozze dei treni, attività comportante la raccolta di rifiuti, lo svuotamento di cestini e portacenere e l'inevitabile contatto con sostanze nocive o patogene, come la polvere, la sporcizia, residui organici, ha affermato che “per i lavori di pulizia di ambienti, treni, ecc. la semplice tuta di cotone può considerarsi un (seppur minimo) mezzo o dispositivo di protezione individuale, e non solo strumento identificativo dell'azienda per cui si lavora, e come tale essa deve essere fornita dal datore di lavoro e tenuta in stato idoneo”. La medesima pronuncia ha ritenuto come l'inclusione degli indumenti tra i D.P.I. in ragione della funzione protettiva svolta dovesse prescindere dalla loro qualificazione o meno in tal senso da parte delle fonti contrattuali collettive e, deve aggiungersi, anche da parte del documento di valutazione dei rischi.
4 Sulla base del quadro normativo in materia di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, di rilievo costituzionale nonché attuativo delle direttive Europee (a partire dalla direttiva quadro 89/391/CE) e delle convenzioni internazionali, incentrato sull'obbligo di prevenzione quale insieme di “disposizioni o misure adottate o previste in tutte le fasi dell'attività lavorativa per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno” (D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 2, lett. g)), la giurisprudenza di legittimità ha collegato l'obbligo di fornitura e manutenzione dei D.P.I. alla idoneità, seppur minima, dei medesimi di ridurre i rischi legati allo svolgimento dell'attività lavorativa, costituendo specifico obbligo datoriale quello di porre in essere tutte le misure necessarie per garantire la salute e sicurezza dei lavoratori e quindi per prevenire, con specifico riferimento agli operatori ecologici, l'insorgere e la diffusione di infezioni in danno dei medesimi e dei loro familiari. Deve, in definitiva, ritenersi erroneamente interpretato il D.lgs. n. 626 del 1994, art. 40, comma 1, e la nozione legale di D.P.I., come riprodotta nel d.lgs 81/2008:tale disposizione, per l'ampio tenore letterale della previsione e la precipua finalità di tutela di beni fondamentali del lavoratore, deve essere letta, in conformità alla giurisprudenza della Suprema Corte, nel senso di includere nella categoria dei D.P.I. qualsiasi attrezzatura, complemento o accessorio che possa in concreto costituire una barriera protettiva, sia pure ridotta o limitata, rispetto a qualsiasi rischio per la salute e la sicurezza del lavoratore, ai fini dell'adempimento datoriale all'obbligo, posto dal D.lgs. n. 81 del 2008, art. 74. Nella fattispecie in esame, come sostenuto dalla difesa della convenuta e, sostanzialmente, non contestato, l'azienda ha messo a disposizione le tute monouso solo in occasione dello svolgimento di attività particolari. Orbene, non sembra francamente dubitabile che i completi di lavoro di cui i ricorrenti sono stati dotati siano rivolti non già a preservare gli indumenti ordinari dalla normale usura, quanto piuttosto a svolgere una funzione di protezione alla persona del lavoratore dalla polvere e dalla sporcizia, ovvero da sostanze nocive per la salute con le quali gli stessi vengono a contatto nelle operazioni di manutenzione, anche più semplici, trattandosi di interventi su materiale rotabile, ovvero su componenti meccaniche dei treni, se non addirittura sulle infrastrutture, che inevitabilmente sono esposte all'aggressione di agenti inquinanti. In altri termini, la coerente applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza sopra riportata, per la quale si è ritenuta la natura di DPI degli indumenti di lavoro degli addetti alle pulizie degli interni delle carrozze, conduce univocamente, anche nella fattispecie in esame, nella direzione di riconoscere al vestiario fornito dall'azienda, la medesima funzione di preservare, seppure in misura minima, i lavoratori dai rischi di contaminazione con superfici e materiali certamente non salubri. La conclusione cui si è giunti non è inficiata dal rilievo per il quale i ricorrenti e CP_1
non avrebbero svolto attività di manutenzione agli elettrogeni, attività in relazione alla CP_3 quale si è già espressa altra giurisprudenza (v. sentenze CdA Napoli in atti), ma solo attività di manutenzione programmata. Il presupposto del buon diritto degli istanti non risiede, invero, nella tipologia dell'attività quanto nell'insalubrità dei luoghi dove si svolge la prestazione. E se, come si è detto, è stata ritenuta la natura di DPI degli indumenti di lavoro degli addetti alle pulizie addirittura degli interni delle carrozze, non si vede coma possa negarsi analoga natura per il vestiario indossato per l'attività di manutenzione, programmata o straordinaria che sia, che si svolge a contatto con le infrastrutture ferroviarie. Ne consegue che per tali indumenti deve ritenersi provata la natura di dispositivi individuali di protezione e, in via ulteriore, l'obbligo per la società convenuta di mantenerli in stato di efficienza. Quanto all'ulteriore domanda risarcitoria, essendo pacifico che il datore di lavoro non ha provveduto all'adempimento dell'obbligazione predetta consegue il suo obbligo ex art. 1218 c.c. di risarcire il danno (sulla qualificazione dell'obbligo v. ex multis Cass. civ., Sez. lavoro, 14/11/2005, n.22929; Cass. civ. Sez. Lav. 26/6/2006, n. 14712 ).
5 Trattandosi di violazione di obbligo di natura contrattuale ex art. 1218, non ha pregio l'eccezione di prescrizione formulata dalla difesa della convenuta fondata sul presupposto dell'applicabilità del termine quinquennale ex art. 2948 c.c.. Ne discende che, operando il termine di prescrizione ordinario - cui sono soggetti i diritti nascenti a favore del creditore per effetto dell'inadempimento di un obbligo contrattuale- la prescrizione risulta essere stata tempestivamente interrotta con il reclamo gerarchico in atti. Gli è, poi, che, in ogni caso, il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro Cass. n. 26246 del 06/09/2022; Cass. n. 18008 del 01/07/2024). In ordine alla individuazione dell'”an” e del “quantum” del danno patito, la parte ricorrente ha allegato di avere provveduto a proprie spese al lavaggio settimanale degli indumenti di protezione con un impegno orario settimanale di un'ora. In materia, si ricorda l'orientamento espresso anche dalla giurisprudenza di legittimità, per il quale il prestatore di lavoro che chieda la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno è tenuto ad indicare in maniera specifica il tipo di danno che assume di aver subito ed a fornire la prova dei pregiudizi da tale tipo di danno in concreto scaturiti e del nesso di causalità con l'inadempimento; tale prova costituisce presupposto indispensabile per procedere ad una sua valutazione, anche eventualmente equitativa. (Cass. civ., SS.UU. 24/03/2006, n.6572 e succ. conforme). All'onere probatorio può, tuttavia, assolversi attraverso tutti i mezzi di prova che l'ordinamento processuale pone a disposizione e, quindi, anche attraverso il ricorso alla prova per presunzioni, mezzo non relegato dall'ordinamento in grado subordinato nella gerarchia delle prove, cui il giudice può fare ricorso anche in via esclusiva (cfr., tra le tante, Cass. n. 9834 del 6-7-2002 e, in tempi recenti, Cass. n.5484 del26/02/2019) per la formazione del suo convincimento. In ragione di ciò, si ritiene che dall'accertata violazione dell'obbligo di manutenzione dei DPI da parte dell'azienda , possano trarsi precisi elementi per fondare il convincimento in ordine al prodursi di un danno, anche solo economico, conseguente all'assunzione di compiti propri del datore di lavoro. Altra questione è quella relativa alla quantificazione del danno. Parte ricorrente individua quale criterio di quantificazione degli oneri sostenuti per il lavaggio la retribuzione del tempo allo scopo impiegato (che assume in un'ora settimanale) determinata con i parametri di liquidazione del lavoro ordinario, oltre che dei costi medi per le spese di lavaggio. Tale criterio non può essere condiviso. L'attività di lavoro subordinato è quella prestata nell'ambito della sfera di controllo del datore di lavoro;
il lavaggio degli indumenti (anche a volere ipotizzare una sua natura accessoria rispetto alla obbligazione lavorativa in senso stretto) nella fattispecie è avvenuto in ambito domestico (o, al più, a mezzo lavanderia) e, dunque, al di fuori della sfera di controllo e di intervento del datore di lavoro. Tale circostanza di per sé esclude che il tempo impiegato per il lavaggio possa in alcun modo essere equiparato ad una attività di lavoro subordinato. Sul punto, assume rilievo dirimente la previsione di cui all'art. 1227, secondo comma, c.c.. Sulla scia dell'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte (v. sent. n. 1099 del 1998 e, da ultimo, Cass. n. 9200 del 02/04/2021) il contenuto dell'eccezione, assertiva della violazione di un dovere di comportamento gravante sull'attore (vale a dire il colpevole aggravamento del danno), in quanto volta ad assolvere l'ufficio logico di negare la verità delle conclusioni dell'attore, rimane sempre nell'area delle eccezioni in senso lato.
6 Infatti l'eccezione di colpevole inerzia nell'evitare l'aggravamento del danno concreta una deduzione rilevante in esclusiva funzione determinativa della misura del danno. Ciò posto, l'art. 1227, 2° comma, citato, nel porre la condizione dell'inevitabilità, "ex latere creditoris" con l'uso dell'ordinaria diligenza, non si limita a richiedere a quest'ultimo la mera inerzia, di fronte all'altrui comportamento dannoso, o la semplice astensione dall'aggravare, con fatto proprio, il pregiudizio già verificatosi, ma, secondo i principi generali di correttezza e buona fede di cui all'art. 1175 c.c., gli impone altresì una condotta attiva o positiva diretta a limitare le conseguenze dannose di detto comportamento. (Cass., n.2422 del 09/02/2004; Cass., , n.6735 del 30/03/2005). Tale dovere sussiste anche se l'inadempimento si protrae nel tempo, sempre che la sua osservanza non si riveli troppo onerosa e non incida in misura apprezzabile sulla propria libertà di azione. (Cass. n.9850 del 06/07/2002; nello stesso senso: Cass. n. 842 del 24/01/2002, ;Cass. n. 317 del 11/01/2002). Orbene, in applicazione dei principi sopra espressi, si ritiene che per la quantificazione del danno -per la cui liquidazione si ritiene possibile ricorrere alla valutazione equitativa- può assumersi quale corretto parametro le spese effettivamente sopportate per provvedere ad un lavaggio in ambito domestico. Solo per completezza espositiva, è appena il caso di rammentare che l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, ex artt. 1226 e 2056 c.c., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa. Esso, pertanto, da un lato è subordinato alla condizione che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile per la parte interessata provare il danno nel suo preciso ammontare, come desumibile dalle citate norme sostanziali, dall'altro non ricomprende anche l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l'onere della parte di dimostrare sia la sussistenza sia l'entità materiale del danno, nè esonera la parte stessa dal fornire gli elementi probatori e i dati di fatto dei quali possa ragionevolmente disporre, affinchè l'apprezzamento equitativo sia, per quanto possibile, ricondotto alla sua funzione di colmare solo le lacune insuperabili nell'iter della determinazione dell'equivalente pecuniario del danno stesso. (cfr. Cass. n. 16202 del 18/11/2002; Cass. n. 13288 del 07/06/2007;Cass. n. 10607 del 30/04/2010; Cass. n. 27447 del 19/12/2011; Cass. n. 4310 del 22/02/2018; Cass. n. 13515 del 29/04/2022). Pertanto, nel determinare i danni con valutazione equitativa, occorre rilevare che l'impossibilità di provare nel loro esatto ammontare i costi e le spese sostenute derivi proprio dalla natura degli stessi, normalmente affrontati nell'ambito della piccola e quotidiana economia familiare e quindi privi di ogni riscontro di carattere documentale e comunque non dimostrabili con altro mezzo istruttorio. Considerato, pertanto, che il lavaggio degli indumenti di protezione è stato assicurato in ambiente domestico ed, in ipotesi, con appositi cicli di lavaggio distinti ed ulteriori rispetto alla normale programmazione familiare, dando per presupposto che l'acquisto del macchinario non sia avvenuto per fare fronte ai lavaggi degli indumenti di lavoro, si ritiene che il danno possa essere liquidato all'attualità, in base ad un criterio equitativo “puro”, nella misura di 2,00 euro per ogni lavaggio . Circa la periodicità dei lavaggi necessari alla manutenzione, in mancanza di precise disposizioni di legge sulla cadenza temporale con cui il datore di lavoro è tenuto a provvedervi, si stima equo che il lavaggio sia stato effettuato –come dedottocon cadenza bisettimanale tenendo presente il tipo di attività e le modalità di tempo e di luogo con le quali si svolge la prestazione lavativa. Sulla base di tali presupposti, la società convenuta va condannata al pagamento delle somme come liquidate in dispositivo, tenendo conto, per il ricorrente, , della diversa Parte_1 durata del periodo di lavoro.
7 Trattandosi di liquidazione in via equitativa effettuata all'attualità, comprensiva anche del danno da lucro cessante (vale a dire del danno da ritardo nella corresponsione tra data del fatto illecito e quella della liquidazione) sulla stessa non vanno computati interessi e rivalutazione monetaria se non gli interessi legali dalla data della pronuncia all'effettivo saldo, secondo i principi espressi in tema dalla giurisprudenza di legittimità. (v. Cass. n. 608 del 17/01/2003; Cass. n. 15023 del 15/07/2005). Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenendo conto della serialità della controversia e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, così decide: 1) condanna la convenuta al risarcimento del danno nella misura di:
€ 1828,00 in favore di;
Controparte_1
€ 1856,00 in favore di;
Controparte_3
€ 392,00 in favore di;
Controparte_2
oltre interessi legali dalla data della presente pronuncia;
2) condanna la parte convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore dei ricorrenti che liquida in € 1300,000 comprensive di spese forfettarie, oltre IVA e cpa, oltre € 355,50 a titolo di rimborso contributo unificato, con attribuzione avv.to antistatario Così deciso in data 06/11/2025 . il Giudice Dott. Giovanna Picciotti
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SEZIONE LAVORO Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Giovanna Picciotti Alla udienza del 06/11/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N 13498/2024 R.G. +2 promossa da:
, , con il Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 patrocinio dell'avv. BIONDI PASQUALE, con elezione di domicilio in Indirizzo Telematico, come da procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
con il patrocinio dell'avv. SAVERIO Controparte_4 MARRONE, con elezione di domicilio in CORSO GARBALDI 387, NAPOLI;
RESISTENTE OGGETTO: lavaggio DPI CONCLUSIONI: come in atti. RAGIONI DELLA DECISIONE Con separati ricorsi depositati il 10-6-2024 e 24-7-2024, successivamente riunti, i ricorrenti in epigrafe, premesso di essere stati dipendenti di con mansioni di addetti alla CP_5 manutenzione di rotabili, impianti e infrastrutture sia in officina che all'esterno, anche direttamente sui binari, e con profilo professionale di “ operatore tecnico” parametro170, ovvero, per CP_2
di “operatore qualificato” parametro 140, del CCNL Autoferrotranvieri, hanno chiesto,
[...] previo accertamento della natura di dispositivi di protezione individuale (DPI) degli indumenti di lavoro, accertarsi l'obbligo del datore di lavoro di provvedere alla loro manutenzione ed al lavaggio. Hanno agito altresì per la condanna della parte convenuta al risarcimento del danno subito per l'inadempimento contrattuale, da quantificarsi in misura corrispondente al costo sostenuto per il lavaggio, per due volte la settimana, nella misura di un'ora di lavoro settimanale, oltre i costi medi di mercato sostenuti per le spese, per i periodi e nella misura indicata in ciascun ricorso, oltre accessori di legge. Si è costituita la società convenuta, che ha eccepito l'inammissibilità del ricorso e la prescrizione quinquennale;
nel merito ha contestato la fondatezza della domanda di cui ha chiesto il rigetto. In particolare, per i ricorrenti e ha contestato lo svolgimento di attività CP_1 CP_3 manutentive agli elettrogeni ma solo di manutenzione programmata e sorveglianza e assistenza alla linea aerea.
***** Va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso poiché l'atto introduttivo contiene gli elementi atti all'instaurazione del corretto contraddittorio sui capi della domanda. Le lamentate incongruenze espositive (sulla inidoneità del lavaggio domestico a garantire la decontaminazione degli indumenti di protezione) non riverberano sotto il profilo dell'individuazione del thema decidendum, trattandosi di mere argomentazioni difensive a sostegno, più o meno fondatamente, dell'eccezione di inadempimento datoriale e del conseguente risarcimento del danno. Nel merito la domanda è parzialmente fondata aderendo alle argomentazioni già svolte da altra giurisprudenza di merito (v. sent. in atti). Parte ricorrente, in punto di fatto, ha allegato di aver avuto in dotazione i seguenti indumenti, ascrivibili alla categoria dei DPI: giacche, giubbotti, giubbini ad alta visibilità, pantaloni, polo, camicie estive e invernali, felpe;
tutti indumenti funzionali alla protezione del corpo nonché necessari alla salvaguardia della persona dal rischio di contaminazione con liquidi e sostanze;
che aveva dovuto sempre provvedere in proprio al lavaggio dei predetti indumenti sopportando il costo relativo. La difesa di parte resistente ha riconosciuto di avere fornito ai ricorrenti, quali dispositivi di protezione individuale, soltanto il giubbotto ad alta visibilità e la giacca impermeabile invernale. Ha contestato la sussistenza del diritto di parte istante assumendo che, in base al Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e in correlazione all'attività di manutenzione svolta, denominata di 1° livello, non comportante il contatto frequente con sostanze chimiche, solventi, vernici e polveri di saldatura, unitamente alla predisposizione di specifici servizi di pulizia, era assente alcuna prescrizione circa l'uso di DPI e che, in ogni caso, erano stati dotati, di volta in volta di tute monouso ovvero di guanti, occhiali, elmetto, otoprotettore, calzature di sicurezza e, all'occorrenza, di DPI aggiuntivi per particolari attività; che, inoltre, ai sensi dell'art. 74 del d.lgs 81/2008, gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore, come nel caso di specie, non erano classificabili come DPI;
ha contestato, poi, i costi, la frequenza e la durata dei lavaggi come allegata in ricorso.
Ciò posto, la controversia presuppone, la soluzione di due distinte, seppure connesse, questioni: A) se gli indumenti di lavoro oggetto della presente controversia abbiano la natura di
“Dispositivi di Protezione Individuale”; B) quali siano gli obblighi gravanti sul datore di lavoro in relazione all'utilizzo di tali indumenti. Sembra opportuno, preliminarmente tracciare l'impianto legislativo che regolamenta la materia, così come di recente ampiamente ricostruito dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n. 10128 del 17/04/2023). Ai sensi del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 40, recante attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, “1. Si intende per dispositivo di protezione individuale qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.
2. Non sono dispositivi di protezione individuale: a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;
…”. Tale previsione si pone in continuità con quelle di cui al D.P.R. n. 547 del 1955; ai sensi dell'art. 377, relativo a “Mezzi personali di protezione”, “il datore di lavoro, fermo restando quanto specificatamente previsto in altri articoli del presente decreto, deve mettere a disposizione dei lavoratori mezzi personali di protezione appropriati ai rischi inerenti alle lavorazioni ed operazioni effettuate, qualora manchino o siano insufficienti i mezzi tecnici di protezione. – I detti mezzi personali di protezione devono possedere i necessari requisiti di resistenza e di idoneità nonché essere mantenuti in buono stato di conservazione”; secondo l'art. 379 relativo agli “Indumenti di protezione”, ” Il datore di lavoro deve, quando si è in presenza di lavorazioni, o di operazioni o di condizioni ambientali che presentano pericoli particolari non previsti dalle disposizioni del Capo 3 del presente Titolo (art. 366 ss.), mettere a disposizione dei lavoratori idonei indumenti di protezione”. L'art. 40 cit. è stato poi sostituito dal D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 74, che ne ricalca interamente il testo. Il D.Lgs. n. 626 del 1994, all'art. 4, comma 5, prevede che “il datore di lavoro adotta le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori e, in particolare, lett. d) fornisce ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (v., nello stesso senso, art. 77, comma 4, lett. a) del dlgs. n.81/80).
2 L'interpretazione data dalla difesa della società convenuta al citato art. 74, volta a far coincidere i D.P.I. con le attrezzature formalmente qualificate come tali in ragione della conformità a specifiche caratteristiche tecniche di realizzazione e commercializzazione, non tiene adeguatamente conto del tenore letterale delle disposizioni richiamate e, soprattutto, della finalità delle stesse, di tutela della salute quale diritto fondamentale (Cost., art. 32). L'espressione adoperata dall'art. 74 cit., che fa riferimento a “qualsiasi attrezzatura” nonché ad
“ogni complemento o accessorio” destinati al fine di proteggere il lavoratore “contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza e la salute durante il lavoro”, deve essere intesa nella più ampia latitudine proprio in ragione della finalizzazione a tutela del bene primario della salute e dell'ampiezza della protezione garantita dall'ordinamento attraverso non solo disposizioni che pongono specifici obblighi di prevenzione e protezione a carico del datore di lavoro, ma anche attraverso la norma di chiusura di cui all'art. 2087 c.c. (così Cass. n.16749 del 21/06/2019; da ultimo, Cass. n. 10128 del 17-4-2023). Sempre lo stesso D.Lgs. n. 81 del 2008 contiene nell'allegato VIII un “Elenco” espressamente definito “indicativo e non esauriente delle attrezzature di protezione individuale”, che costituisce la conferma del contenuto necessariamente “aperto” della categoria dei mezzi di protezione e quindi della correttezza della sola interpretazione in grado di salvaguardare l'ampiezza dell'obbligo di tutela posto anche dalle disposizioni in esame. Da tali premesse discende come la previsione del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 43, commi 3 e 4, secondo cui “3. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori i DPI (dispositivi di protezione individuale) conformi ai requisiti previsti dall'art. 42 e dal decreto di cui all'art. 45, comma 2″; 4.” Il datore di lavoro: – a) mantiene in efficienza i DPI (dispositivi di protezione individuale) e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie ( )”, non possa essere letta in senso limitativo del contenuto e del novero dei D.P.I., bensì quale previsione di un ulteriore obbligo di carattere generale, posto a carico del datore di lavoro, di adeguatezza dei D.P.I. e di manutenzione dei medesimi. Parimenti non rilevante è la circostanza della previsione o meno degli specifici D.P.I. nell'ambito del documento di valutazione dei rischi, atteso che l'obbligo posto dal D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 4, comma 5 di fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, costituisce un precetto al quale il datore di lavoro è tenuto a conformarsi a prescindere dal fatto che il loro utilizzo sia specificamente contemplato nel documento di valutazione dei rischi, confezionato dal medesimo datore di lavoro (in tal senso, con riferimento alla omologa previsione di cui al D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 18, lett. d), cfr. Cass. pen., n. 13096 del 2017). La categoria dei D.P.I. deve essere quindi definita in ragione della concreta finalizzazione delle attrezzature, degli indumenti e dei complementi o accessori alla protezione del lavoratore dai rischi per la salute e la sicurezza esistenti nelle lavorazioni svolte, a prescindere dalla espressa qualificazione in tal senso da parte del documento di valutazione dei rischi e dagli obblighi di fornitura e manutenzione contemplati nel contratto collettivo. Da questo punto di vista appare coerente la distinzione che l'art. 40 del D.Lgs. n. 626 del 1994 (ora art. 74 del d.lgs 81/2008) pone tra ciò che integra un D.P.I. e ciò che non è tale;
in particolare, la lett. a) del comma 2 esclude che costituiscano D.P.I. “gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore”, vale a dire gli indumenti che in nessun modo sono correlati alla finalità di protezione da un rischio per la salute, e che assolvono unicamente alla funzione di uniforme aziendale o di preservare gli abiti civili.
3 In tal senso si è espressa la circolare del Ministero del Lavoro n. 34 del 1999 (che non costituisce fonte del diritto, ma presupposto chiarificatore della posizione espressa dall'Amministrazione su un determinato oggetto, cfr. Cass. n. 7889 del 2011; n. 23042 del 2012; n. 1577 del 2014; n. 280 del 2016) che ha elencato le diverse funzioni a cui possono assolvere gli indumenti di lavoro, in particolare: a) elemento distintivo di appartenenza aziendale, ad esempio uniformi o divise;
b) mera preservazione degli abiti civili dalla ordinaria usura connessa all'espletamento dell'attività lavorativa;
c) protezione da rischi per la salute e la sicurezza. La circolare ha specificato che “in quest'ultimo caso gli indumenti rientrano nei dispositivi di sicurezza che assolvono alla funzione di protezione dai rischi, ai sensi del Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n. 626, art. 40. Rientrano, ad esempio, tra i D.P.I…. gli indumenti per evitare il contatto con sostanze nocive, tossiche, corrosive o con agenti biologici ecc.”. La Suprema Corte ha, poi, più volte affermato, anche sotto il vigore del D.Lgs. n. 626 del 1994, come “in tema di tutela delle condizioni di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, ed in particolare di fornitura ai lavoratori di indumenti, alla stregua della finalità della disciplina normativa apprestata dal legislatore, per “indumenti di lavoro specifici” si debbono intendere le divise o gli abiti aventi la funzione di tutelare l'integrità fisica del lavoratore nonché quegli altri indumenti, essenziali in relazione a specifiche e peculiari funzioni, volti ad eliminare o quanto meno a ridurre i rischi ad esse connessi (come la tuta ignifuga del vigile del fuoco), oppure a migliorare le condizioni igieniche in cui viene a trovarsi il lavoratore nello svolgimento delle sue incombenze, onde scongiurare il rischio potenziale di contrarre malattie, come appunto deve reputarsi per la divisa dell'operatore ecologico (cfr. Cass. n.11071 del 2008; nello stesso senso Cass. n. 23314 del 2010). Si è in particolare precisato come “l'idoneità degli indumenti di protezione che il datore di lavoro deve mettere a disposizione dei lavoratori – a norma del D.P.R. n. 547 del 1955, art. 379 fino alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 626 del 1994 e ai sensi dell'art. 40, art. 43, commi 3 e 4, di tale decreto, per il periodo successivo – deve sussistere non solo nel momento della consegna degli indumenti stessi, ma anche durante l'intero periodo di esecuzione della prestazione lavorativa. Le norme suindicate, infatti, finalizzate alla tutela della salute quale oggetto di autonomo diritto primario assoluto (Cost., art. 32), solo nel suddetto modo conseguono il loro specifico scopo che, nella concreta fattispecie, è quello di prevenire l'insorgenza e il diffondersi d'infezioni. Ne consegue che, essendo il lavaggio indispensabile per mantenere gli indumenti in stato di efficienza, esso non può non essere a carico del datore di lavoro, quale destinatario dell'obbligo previsto dalle citate disposizioni”, (cfr. Cass., n. 11139 del 1998; n. 22929 del 2005; n. 14712 del 2006; n. 22049 del 2006; n. 18573 del 2007; n. 11729 del 2009; n. 16495 del 2014; n. 8585 del 2015). Per quanto più rileva, nella sentenza n. 18674 del 2015, la Suprema a Corte, nel confermare la pronuncia di appello che aveva qualificato come D.P.I. gli indumenti usati da una lavoratrice addetta alla pulizia delle carrozze dei treni, attività comportante la raccolta di rifiuti, lo svuotamento di cestini e portacenere e l'inevitabile contatto con sostanze nocive o patogene, come la polvere, la sporcizia, residui organici, ha affermato che “per i lavori di pulizia di ambienti, treni, ecc. la semplice tuta di cotone può considerarsi un (seppur minimo) mezzo o dispositivo di protezione individuale, e non solo strumento identificativo dell'azienda per cui si lavora, e come tale essa deve essere fornita dal datore di lavoro e tenuta in stato idoneo”. La medesima pronuncia ha ritenuto come l'inclusione degli indumenti tra i D.P.I. in ragione della funzione protettiva svolta dovesse prescindere dalla loro qualificazione o meno in tal senso da parte delle fonti contrattuali collettive e, deve aggiungersi, anche da parte del documento di valutazione dei rischi.
4 Sulla base del quadro normativo in materia di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, di rilievo costituzionale nonché attuativo delle direttive Europee (a partire dalla direttiva quadro 89/391/CE) e delle convenzioni internazionali, incentrato sull'obbligo di prevenzione quale insieme di “disposizioni o misure adottate o previste in tutte le fasi dell'attività lavorativa per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno” (D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 2, lett. g)), la giurisprudenza di legittimità ha collegato l'obbligo di fornitura e manutenzione dei D.P.I. alla idoneità, seppur minima, dei medesimi di ridurre i rischi legati allo svolgimento dell'attività lavorativa, costituendo specifico obbligo datoriale quello di porre in essere tutte le misure necessarie per garantire la salute e sicurezza dei lavoratori e quindi per prevenire, con specifico riferimento agli operatori ecologici, l'insorgere e la diffusione di infezioni in danno dei medesimi e dei loro familiari. Deve, in definitiva, ritenersi erroneamente interpretato il D.lgs. n. 626 del 1994, art. 40, comma 1, e la nozione legale di D.P.I., come riprodotta nel d.lgs 81/2008:tale disposizione, per l'ampio tenore letterale della previsione e la precipua finalità di tutela di beni fondamentali del lavoratore, deve essere letta, in conformità alla giurisprudenza della Suprema Corte, nel senso di includere nella categoria dei D.P.I. qualsiasi attrezzatura, complemento o accessorio che possa in concreto costituire una barriera protettiva, sia pure ridotta o limitata, rispetto a qualsiasi rischio per la salute e la sicurezza del lavoratore, ai fini dell'adempimento datoriale all'obbligo, posto dal D.lgs. n. 81 del 2008, art. 74. Nella fattispecie in esame, come sostenuto dalla difesa della convenuta e, sostanzialmente, non contestato, l'azienda ha messo a disposizione le tute monouso solo in occasione dello svolgimento di attività particolari. Orbene, non sembra francamente dubitabile che i completi di lavoro di cui i ricorrenti sono stati dotati siano rivolti non già a preservare gli indumenti ordinari dalla normale usura, quanto piuttosto a svolgere una funzione di protezione alla persona del lavoratore dalla polvere e dalla sporcizia, ovvero da sostanze nocive per la salute con le quali gli stessi vengono a contatto nelle operazioni di manutenzione, anche più semplici, trattandosi di interventi su materiale rotabile, ovvero su componenti meccaniche dei treni, se non addirittura sulle infrastrutture, che inevitabilmente sono esposte all'aggressione di agenti inquinanti. In altri termini, la coerente applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza sopra riportata, per la quale si è ritenuta la natura di DPI degli indumenti di lavoro degli addetti alle pulizie degli interni delle carrozze, conduce univocamente, anche nella fattispecie in esame, nella direzione di riconoscere al vestiario fornito dall'azienda, la medesima funzione di preservare, seppure in misura minima, i lavoratori dai rischi di contaminazione con superfici e materiali certamente non salubri. La conclusione cui si è giunti non è inficiata dal rilievo per il quale i ricorrenti e CP_1
non avrebbero svolto attività di manutenzione agli elettrogeni, attività in relazione alla CP_3 quale si è già espressa altra giurisprudenza (v. sentenze CdA Napoli in atti), ma solo attività di manutenzione programmata. Il presupposto del buon diritto degli istanti non risiede, invero, nella tipologia dell'attività quanto nell'insalubrità dei luoghi dove si svolge la prestazione. E se, come si è detto, è stata ritenuta la natura di DPI degli indumenti di lavoro degli addetti alle pulizie addirittura degli interni delle carrozze, non si vede coma possa negarsi analoga natura per il vestiario indossato per l'attività di manutenzione, programmata o straordinaria che sia, che si svolge a contatto con le infrastrutture ferroviarie. Ne consegue che per tali indumenti deve ritenersi provata la natura di dispositivi individuali di protezione e, in via ulteriore, l'obbligo per la società convenuta di mantenerli in stato di efficienza. Quanto all'ulteriore domanda risarcitoria, essendo pacifico che il datore di lavoro non ha provveduto all'adempimento dell'obbligazione predetta consegue il suo obbligo ex art. 1218 c.c. di risarcire il danno (sulla qualificazione dell'obbligo v. ex multis Cass. civ., Sez. lavoro, 14/11/2005, n.22929; Cass. civ. Sez. Lav. 26/6/2006, n. 14712 ).
5 Trattandosi di violazione di obbligo di natura contrattuale ex art. 1218, non ha pregio l'eccezione di prescrizione formulata dalla difesa della convenuta fondata sul presupposto dell'applicabilità del termine quinquennale ex art. 2948 c.c.. Ne discende che, operando il termine di prescrizione ordinario - cui sono soggetti i diritti nascenti a favore del creditore per effetto dell'inadempimento di un obbligo contrattuale- la prescrizione risulta essere stata tempestivamente interrotta con il reclamo gerarchico in atti. Gli è, poi, che, in ogni caso, il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro Cass. n. 26246 del 06/09/2022; Cass. n. 18008 del 01/07/2024). In ordine alla individuazione dell'”an” e del “quantum” del danno patito, la parte ricorrente ha allegato di avere provveduto a proprie spese al lavaggio settimanale degli indumenti di protezione con un impegno orario settimanale di un'ora. In materia, si ricorda l'orientamento espresso anche dalla giurisprudenza di legittimità, per il quale il prestatore di lavoro che chieda la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno è tenuto ad indicare in maniera specifica il tipo di danno che assume di aver subito ed a fornire la prova dei pregiudizi da tale tipo di danno in concreto scaturiti e del nesso di causalità con l'inadempimento; tale prova costituisce presupposto indispensabile per procedere ad una sua valutazione, anche eventualmente equitativa. (Cass. civ., SS.UU. 24/03/2006, n.6572 e succ. conforme). All'onere probatorio può, tuttavia, assolversi attraverso tutti i mezzi di prova che l'ordinamento processuale pone a disposizione e, quindi, anche attraverso il ricorso alla prova per presunzioni, mezzo non relegato dall'ordinamento in grado subordinato nella gerarchia delle prove, cui il giudice può fare ricorso anche in via esclusiva (cfr., tra le tante, Cass. n. 9834 del 6-7-2002 e, in tempi recenti, Cass. n.5484 del26/02/2019) per la formazione del suo convincimento. In ragione di ciò, si ritiene che dall'accertata violazione dell'obbligo di manutenzione dei DPI da parte dell'azienda , possano trarsi precisi elementi per fondare il convincimento in ordine al prodursi di un danno, anche solo economico, conseguente all'assunzione di compiti propri del datore di lavoro. Altra questione è quella relativa alla quantificazione del danno. Parte ricorrente individua quale criterio di quantificazione degli oneri sostenuti per il lavaggio la retribuzione del tempo allo scopo impiegato (che assume in un'ora settimanale) determinata con i parametri di liquidazione del lavoro ordinario, oltre che dei costi medi per le spese di lavaggio. Tale criterio non può essere condiviso. L'attività di lavoro subordinato è quella prestata nell'ambito della sfera di controllo del datore di lavoro;
il lavaggio degli indumenti (anche a volere ipotizzare una sua natura accessoria rispetto alla obbligazione lavorativa in senso stretto) nella fattispecie è avvenuto in ambito domestico (o, al più, a mezzo lavanderia) e, dunque, al di fuori della sfera di controllo e di intervento del datore di lavoro. Tale circostanza di per sé esclude che il tempo impiegato per il lavaggio possa in alcun modo essere equiparato ad una attività di lavoro subordinato. Sul punto, assume rilievo dirimente la previsione di cui all'art. 1227, secondo comma, c.c.. Sulla scia dell'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte (v. sent. n. 1099 del 1998 e, da ultimo, Cass. n. 9200 del 02/04/2021) il contenuto dell'eccezione, assertiva della violazione di un dovere di comportamento gravante sull'attore (vale a dire il colpevole aggravamento del danno), in quanto volta ad assolvere l'ufficio logico di negare la verità delle conclusioni dell'attore, rimane sempre nell'area delle eccezioni in senso lato.
6 Infatti l'eccezione di colpevole inerzia nell'evitare l'aggravamento del danno concreta una deduzione rilevante in esclusiva funzione determinativa della misura del danno. Ciò posto, l'art. 1227, 2° comma, citato, nel porre la condizione dell'inevitabilità, "ex latere creditoris" con l'uso dell'ordinaria diligenza, non si limita a richiedere a quest'ultimo la mera inerzia, di fronte all'altrui comportamento dannoso, o la semplice astensione dall'aggravare, con fatto proprio, il pregiudizio già verificatosi, ma, secondo i principi generali di correttezza e buona fede di cui all'art. 1175 c.c., gli impone altresì una condotta attiva o positiva diretta a limitare le conseguenze dannose di detto comportamento. (Cass., n.2422 del 09/02/2004; Cass., , n.6735 del 30/03/2005). Tale dovere sussiste anche se l'inadempimento si protrae nel tempo, sempre che la sua osservanza non si riveli troppo onerosa e non incida in misura apprezzabile sulla propria libertà di azione. (Cass. n.9850 del 06/07/2002; nello stesso senso: Cass. n. 842 del 24/01/2002, ;Cass. n. 317 del 11/01/2002). Orbene, in applicazione dei principi sopra espressi, si ritiene che per la quantificazione del danno -per la cui liquidazione si ritiene possibile ricorrere alla valutazione equitativa- può assumersi quale corretto parametro le spese effettivamente sopportate per provvedere ad un lavaggio in ambito domestico. Solo per completezza espositiva, è appena il caso di rammentare che l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, ex artt. 1226 e 2056 c.c., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa. Esso, pertanto, da un lato è subordinato alla condizione che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile per la parte interessata provare il danno nel suo preciso ammontare, come desumibile dalle citate norme sostanziali, dall'altro non ricomprende anche l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l'onere della parte di dimostrare sia la sussistenza sia l'entità materiale del danno, nè esonera la parte stessa dal fornire gli elementi probatori e i dati di fatto dei quali possa ragionevolmente disporre, affinchè l'apprezzamento equitativo sia, per quanto possibile, ricondotto alla sua funzione di colmare solo le lacune insuperabili nell'iter della determinazione dell'equivalente pecuniario del danno stesso. (cfr. Cass. n. 16202 del 18/11/2002; Cass. n. 13288 del 07/06/2007;Cass. n. 10607 del 30/04/2010; Cass. n. 27447 del 19/12/2011; Cass. n. 4310 del 22/02/2018; Cass. n. 13515 del 29/04/2022). Pertanto, nel determinare i danni con valutazione equitativa, occorre rilevare che l'impossibilità di provare nel loro esatto ammontare i costi e le spese sostenute derivi proprio dalla natura degli stessi, normalmente affrontati nell'ambito della piccola e quotidiana economia familiare e quindi privi di ogni riscontro di carattere documentale e comunque non dimostrabili con altro mezzo istruttorio. Considerato, pertanto, che il lavaggio degli indumenti di protezione è stato assicurato in ambiente domestico ed, in ipotesi, con appositi cicli di lavaggio distinti ed ulteriori rispetto alla normale programmazione familiare, dando per presupposto che l'acquisto del macchinario non sia avvenuto per fare fronte ai lavaggi degli indumenti di lavoro, si ritiene che il danno possa essere liquidato all'attualità, in base ad un criterio equitativo “puro”, nella misura di 2,00 euro per ogni lavaggio . Circa la periodicità dei lavaggi necessari alla manutenzione, in mancanza di precise disposizioni di legge sulla cadenza temporale con cui il datore di lavoro è tenuto a provvedervi, si stima equo che il lavaggio sia stato effettuato –come dedottocon cadenza bisettimanale tenendo presente il tipo di attività e le modalità di tempo e di luogo con le quali si svolge la prestazione lavativa. Sulla base di tali presupposti, la società convenuta va condannata al pagamento delle somme come liquidate in dispositivo, tenendo conto, per il ricorrente, , della diversa Parte_1 durata del periodo di lavoro.
7 Trattandosi di liquidazione in via equitativa effettuata all'attualità, comprensiva anche del danno da lucro cessante (vale a dire del danno da ritardo nella corresponsione tra data del fatto illecito e quella della liquidazione) sulla stessa non vanno computati interessi e rivalutazione monetaria se non gli interessi legali dalla data della pronuncia all'effettivo saldo, secondo i principi espressi in tema dalla giurisprudenza di legittimità. (v. Cass. n. 608 del 17/01/2003; Cass. n. 15023 del 15/07/2005). Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenendo conto della serialità della controversia e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, così decide: 1) condanna la convenuta al risarcimento del danno nella misura di:
€ 1828,00 in favore di;
Controparte_1
€ 1856,00 in favore di;
Controparte_3
€ 392,00 in favore di;
Controparte_2
oltre interessi legali dalla data della presente pronuncia;
2) condanna la parte convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore dei ricorrenti che liquida in € 1300,000 comprensive di spese forfettarie, oltre IVA e cpa, oltre € 355,50 a titolo di rimborso contributo unificato, con attribuzione avv.to antistatario Così deciso in data 06/11/2025 . il Giudice Dott. Giovanna Picciotti
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