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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/07/2025, n. 6671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6671 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE R.G. 15684/2023 Verbale dell'udienza del 1/07/2025 Per il sig. presente l'avv. Esposito. Parte_1
Il giudice, letto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni e discutere la causa. L'avv. Esposito si riporta ai propri atti ed alle conclusioni ivi rassegnate. Il giudice, all'esito della camera di consiglio, assenti i procuratori, pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE In persona del giudice unico dott. Gabriele Montefusco ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa d'appello iscritta al n. 15684 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2023 avente ad oggetto opposizione a intimazione di pagamento TRA
, c.f. in persona del Parte_2 P.IVA_1
l.r.p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv. Francesco Paolo Mansi, presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli alla Piazza Eritrea n. 3 APPELLANTE E
, c.f.: , rapp.to e difeso dall'Avv. Rosa Controparte_1 C.F._1
Esposito, presso il cui studio elett.te domicilia in S. Maria a Vico Piazza Francesco Crispi 8 APPELLATO NONCHE'
, , Controparte_2 Controparte_3
APPELLATE CONTUMACI CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da verbale dell'odierna udienza RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Il sig. convenne in giudizio l'agente della riscossione e gli enti impositori, Parte_1
e , impugnando l'intimazione di pagamento n. Controparte_2 Controparte_3
07120219016997422, limitatamente alle cartelle di pagamento n. 07120150067753201000, n. 07120150149375455000 e n. 07120160011361620000, emesse per carichi relativi a sanzioni per violazioni del c.d.s. Eccependo l'omessa allegazione e l'omessa notifica delle cartelle di pagamento sottese all'intimazione impugnata e dei verbali di contravvenzione ad esse presupposti, nonché la prescrizione della pretesa creditoria e ulteriori vizi formali e procedurali, chiese dichiararsi la nullità, l'inefficacia, l'inesistenza o l'estinzione della pretesa creditoria, con conseguente annullamento dell'intimazione di pagamento e degli atti ad essa sottesi, con condanna dei convenuti al risarcimento del danno per lite temeraria ed al pagamento delle spese di lite con attribuzione. Si costituì l' , resistendo alla domanda e chiedendone il Parte_2 rigetto, mentre la e la , benché ritualmente citate Controparte_2 Controparte_3 rimasero contumaci. Il giudice di pace di Barra, con sent. n. 7/2023, accolse la domanda;
dichiarò la prescrizione della pretesa creditoria per decorso del termine quinquennale, con condanna dell'agente della riscossione al pagamento delle spese di lite con attribuzione al difensore costituito per l'opponente, dichiaratosi antistatario. L'appellante ha tempestivamente impugnato la decisione, deducendo un vizio di omessa pronuncia in ordine all'eccepita inammissibilità dell'opposizione e l'erronea dichiarazione di prescrizione del credito, stante la regolare notifica delle cartelle di pagamento sottese all'intimazione impugnata, nonché di un ulteriore intimazione n. 07120169040185849, che ne avrebbe interrotto il decorso del termine di prescrizione quinquennale. Si è costituito il sig. chiedendo il rigetto dell'appello, mentre la Parte_1 CP_2
e la , nonostante regolare notifica dell'atto introduttivo, sono
[...] Controparte_3 rimaste contumaci. L'appello è parzialmente fondato. Il giudice di pace, invero, nel dichiarare maturato il termine di prescrizione, non ha fatto corretta applicazione della normativa emergenziale c.d. covid. L'opponente contesta la prescrizione del credito, stante l'omessa notifica delle cartelle n. 07120150067753201000, n. 07120150149375455000 e n. 07120160011361620000 sottese all'atto di intimazione impugnato e dei verbali presupposti. L'agente della riscossione appellante, già con la costituzione nel giudizio di primo grado, ha prodotto la documentazione dalla quale si evince la regolare notifica delle cartelle di pagamento e, nello specifico, la notifica delle cartelle n. 07120150067753201000 e n. 07120150149375455000 risulta eseguita ai sensi dell'art. 139 c.p.c. e perfezionatasi con l'invio della raccomandata informativa rispettivamente il 28.08.2015 ed il 09.03.2016, mentre la notifica della cartella n. 07120160011361620000 è stata eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e perfezionatasi il 20.07.2016 come si evince dall'avviso di ricevimento della raccomandata informativa in atti. Inoltre, il concessionario della riscossione argomenta e prova, ai fini dell'interruzione del termine di prescrizione, la notifica di un ulteriore atto di intimazione di pagamento n. 07120169040185849000, eseguita, precedentemente alla notifica dell'intimazione impugnata, ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e perfezionatasi per la compiuta giacenza della raccomandata informativa il 08.03.2017. Tuttavia, dalla lettura del predetto atto di intimazione si evince che esso, tra le cartelle impugnate, fa riferimento esclusivamente alla n. 07120150067753201000, interrompendo il decorso del relativo termine di prescrizione. Sul punto, va richiamato il recente arresto della S.C. (n. 960/2025) secondo cui l'art. 67, d.l. n. 18 del 2020 (cd. Decreto "Cura Italia", emanato per fronteggiare l'emergenza pandemica da COVID 19) ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;
ha, altresì, sospeso per il medesimo periodo i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 6 del decreto legislativo 5 agostob 2015, n. 128, e all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. 1.1.2 Inoltre, il comma 4 del sopra citato art. 67 ha stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. L'art. 68 del d.l. n. 18 del 2020 si correla a tale generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidati all' 1.1.3 Осcorre Controparte_4 pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Pertanto, alla data di notifica dell'atto di intimazione n. 07120219016997422, eseguita il 23.03.2022, non contestata, il termine di prescrizione quinquennale del credito di cui alla cartella n. 07120150067753201000 non è decorso. Di contra, tra la data del 23.02.2022 e la data di notifica delle cartelle di pagamento n. 07120150149375455000 (09.03.2016) e n. 07120160011361620000 (20.07.2016) il termine di prescrizione quinquennale dei rispettivi crediti risulta ormai irrimediabilmente decorso. Al riguardo, si evidenzia che non trova applicazione al caso di specie la proroga dei termini di decadenza e prescrizione per la sospensione straordinaria, che va dal 08.3.2020 al 31.8.2021, poi prorogata al 31.12.2021, disposta dal decreto-legge n. 18/2020, e successivi decreti di proroga, da ultimo con l'art. 9 del DL 73/2021, emessi per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da covid-19. Al fine di vagliare l'applicabilità della relativa disciplina, è necessario, infatti, avere riguardo al momento in cui i ruoli n. 2015/4843, n. 2015/12045 e n. 2016/2204, oggetto del presente giudizio, sono stati affidati all'Agente della Riscossione. Ebbene, l'art. 68 del D.L. n. 18/2020, rubricato “Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione”, al comma 4 dispone “Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati: a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.” Il predetto articolo ha stabilito, dunque, che i termini di prescrizione sono prorogati di 24 mesi per i carichi tributari e non (compresi quindi i carichi per sanzioni amministrative da violazioni del Codice della Strada) affidati all'Agente della riscossione tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2021. Quindi, tale disciplina non risulta applicabile al caso de quo in cui i crediti sono stati iscritti al ruolo esattoriale negli anni 2015 e 2016. Da ciò consegue la riforma parziale della sentenza n. 7/2023, con riferimento alla cartella di pagamento n. 07120150067753201000. Ricorrono le condizioni per l'integrale compensazione delle spese del doppio grado, stante l'accoglimento parziale dell'appello.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, ogni istanza avversa disattesa, così provvede:
- in riforma parziale della sent. del giudice di pace di Barra n. 7/2023, rigetta l'opposizione proposta dal sig. limitatamente alla cartella n. 07120150067753201000; Parte_1
- compensa per l'intero le spese di lite del doppio grado di giudizio tra le parti. Così deciso in Napoli, il 1/07/2025
Il giudice dott. Gabriele Montefusco
Il giudice, letto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni e discutere la causa. L'avv. Esposito si riporta ai propri atti ed alle conclusioni ivi rassegnate. Il giudice, all'esito della camera di consiglio, assenti i procuratori, pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE In persona del giudice unico dott. Gabriele Montefusco ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa d'appello iscritta al n. 15684 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2023 avente ad oggetto opposizione a intimazione di pagamento TRA
, c.f. in persona del Parte_2 P.IVA_1
l.r.p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv. Francesco Paolo Mansi, presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli alla Piazza Eritrea n. 3 APPELLANTE E
, c.f.: , rapp.to e difeso dall'Avv. Rosa Controparte_1 C.F._1
Esposito, presso il cui studio elett.te domicilia in S. Maria a Vico Piazza Francesco Crispi 8 APPELLATO NONCHE'
, , Controparte_2 Controparte_3
APPELLATE CONTUMACI CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da verbale dell'odierna udienza RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Il sig. convenne in giudizio l'agente della riscossione e gli enti impositori, Parte_1
e , impugnando l'intimazione di pagamento n. Controparte_2 Controparte_3
07120219016997422, limitatamente alle cartelle di pagamento n. 07120150067753201000, n. 07120150149375455000 e n. 07120160011361620000, emesse per carichi relativi a sanzioni per violazioni del c.d.s. Eccependo l'omessa allegazione e l'omessa notifica delle cartelle di pagamento sottese all'intimazione impugnata e dei verbali di contravvenzione ad esse presupposti, nonché la prescrizione della pretesa creditoria e ulteriori vizi formali e procedurali, chiese dichiararsi la nullità, l'inefficacia, l'inesistenza o l'estinzione della pretesa creditoria, con conseguente annullamento dell'intimazione di pagamento e degli atti ad essa sottesi, con condanna dei convenuti al risarcimento del danno per lite temeraria ed al pagamento delle spese di lite con attribuzione. Si costituì l' , resistendo alla domanda e chiedendone il Parte_2 rigetto, mentre la e la , benché ritualmente citate Controparte_2 Controparte_3 rimasero contumaci. Il giudice di pace di Barra, con sent. n. 7/2023, accolse la domanda;
dichiarò la prescrizione della pretesa creditoria per decorso del termine quinquennale, con condanna dell'agente della riscossione al pagamento delle spese di lite con attribuzione al difensore costituito per l'opponente, dichiaratosi antistatario. L'appellante ha tempestivamente impugnato la decisione, deducendo un vizio di omessa pronuncia in ordine all'eccepita inammissibilità dell'opposizione e l'erronea dichiarazione di prescrizione del credito, stante la regolare notifica delle cartelle di pagamento sottese all'intimazione impugnata, nonché di un ulteriore intimazione n. 07120169040185849, che ne avrebbe interrotto il decorso del termine di prescrizione quinquennale. Si è costituito il sig. chiedendo il rigetto dell'appello, mentre la Parte_1 CP_2
e la , nonostante regolare notifica dell'atto introduttivo, sono
[...] Controparte_3 rimaste contumaci. L'appello è parzialmente fondato. Il giudice di pace, invero, nel dichiarare maturato il termine di prescrizione, non ha fatto corretta applicazione della normativa emergenziale c.d. covid. L'opponente contesta la prescrizione del credito, stante l'omessa notifica delle cartelle n. 07120150067753201000, n. 07120150149375455000 e n. 07120160011361620000 sottese all'atto di intimazione impugnato e dei verbali presupposti. L'agente della riscossione appellante, già con la costituzione nel giudizio di primo grado, ha prodotto la documentazione dalla quale si evince la regolare notifica delle cartelle di pagamento e, nello specifico, la notifica delle cartelle n. 07120150067753201000 e n. 07120150149375455000 risulta eseguita ai sensi dell'art. 139 c.p.c. e perfezionatasi con l'invio della raccomandata informativa rispettivamente il 28.08.2015 ed il 09.03.2016, mentre la notifica della cartella n. 07120160011361620000 è stata eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e perfezionatasi il 20.07.2016 come si evince dall'avviso di ricevimento della raccomandata informativa in atti. Inoltre, il concessionario della riscossione argomenta e prova, ai fini dell'interruzione del termine di prescrizione, la notifica di un ulteriore atto di intimazione di pagamento n. 07120169040185849000, eseguita, precedentemente alla notifica dell'intimazione impugnata, ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e perfezionatasi per la compiuta giacenza della raccomandata informativa il 08.03.2017. Tuttavia, dalla lettura del predetto atto di intimazione si evince che esso, tra le cartelle impugnate, fa riferimento esclusivamente alla n. 07120150067753201000, interrompendo il decorso del relativo termine di prescrizione. Sul punto, va richiamato il recente arresto della S.C. (n. 960/2025) secondo cui l'art. 67, d.l. n. 18 del 2020 (cd. Decreto "Cura Italia", emanato per fronteggiare l'emergenza pandemica da COVID 19) ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;
ha, altresì, sospeso per il medesimo periodo i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 6 del decreto legislativo 5 agostob 2015, n. 128, e all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. 1.1.2 Inoltre, il comma 4 del sopra citato art. 67 ha stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. L'art. 68 del d.l. n. 18 del 2020 si correla a tale generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidati all' 1.1.3 Осcorre Controparte_4 pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Pertanto, alla data di notifica dell'atto di intimazione n. 07120219016997422, eseguita il 23.03.2022, non contestata, il termine di prescrizione quinquennale del credito di cui alla cartella n. 07120150067753201000 non è decorso. Di contra, tra la data del 23.02.2022 e la data di notifica delle cartelle di pagamento n. 07120150149375455000 (09.03.2016) e n. 07120160011361620000 (20.07.2016) il termine di prescrizione quinquennale dei rispettivi crediti risulta ormai irrimediabilmente decorso. Al riguardo, si evidenzia che non trova applicazione al caso di specie la proroga dei termini di decadenza e prescrizione per la sospensione straordinaria, che va dal 08.3.2020 al 31.8.2021, poi prorogata al 31.12.2021, disposta dal decreto-legge n. 18/2020, e successivi decreti di proroga, da ultimo con l'art. 9 del DL 73/2021, emessi per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da covid-19. Al fine di vagliare l'applicabilità della relativa disciplina, è necessario, infatti, avere riguardo al momento in cui i ruoli n. 2015/4843, n. 2015/12045 e n. 2016/2204, oggetto del presente giudizio, sono stati affidati all'Agente della Riscossione. Ebbene, l'art. 68 del D.L. n. 18/2020, rubricato “Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione”, al comma 4 dispone “Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati: a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.” Il predetto articolo ha stabilito, dunque, che i termini di prescrizione sono prorogati di 24 mesi per i carichi tributari e non (compresi quindi i carichi per sanzioni amministrative da violazioni del Codice della Strada) affidati all'Agente della riscossione tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2021. Quindi, tale disciplina non risulta applicabile al caso de quo in cui i crediti sono stati iscritti al ruolo esattoriale negli anni 2015 e 2016. Da ciò consegue la riforma parziale della sentenza n. 7/2023, con riferimento alla cartella di pagamento n. 07120150067753201000. Ricorrono le condizioni per l'integrale compensazione delle spese del doppio grado, stante l'accoglimento parziale dell'appello.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, ogni istanza avversa disattesa, così provvede:
- in riforma parziale della sent. del giudice di pace di Barra n. 7/2023, rigetta l'opposizione proposta dal sig. limitatamente alla cartella n. 07120150067753201000; Parte_1
- compensa per l'intero le spese di lite del doppio grado di giudizio tra le parti. Così deciso in Napoli, il 1/07/2025
Il giudice dott. Gabriele Montefusco