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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/11/2025, n. 12039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12039 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 29518/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE III LAVORO
Il giudice del lavoro dott. EN CI
all'udienza in data 24 novembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di primo grado R.G. n° 29518/2025 vertente
TRA
, nata il [...] a [...], cod. fisc. Parte_1
, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall' Avv. C.F._1
NC LU nonché dall'Ab. stabilito Francesco LU – che agisce d'intesa - elettivamente domiciliata presso il loro Studio Legale in Casaluce (CE) alla via Vittorio Veneto n. 7, giusta procura depositata in via telematica unitamente al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentate pro tempore, con sede legale in Viale Trastevere, 76 - 00153 -Roma, dom.to ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: Pubblico Impiego – Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente ex art. 1, comma 121, Legge 107/2015.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE RICORRENTE: “1) previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la
“Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2021/2022 2023/2024 2024/2025 e conseguentemente condannare il al riconoscimento del beneficio stesso, Controparte_1 così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici;
2) in via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2021/2022 2023/2024 2024/2025 condannare il
a mettere a disposizione della parte ricorrente detta carta docente (o altro Controparte_1 equipollente) per l'importo di € 1.500,00 o di quella minore o maggiore ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c.; 3) Condannare il , in Controparte_1 persona del l.r.p.t.,al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio e spese generali al 15%, oltre Iva e C.p.A., con attribuzione in favore degli Avv.ti NC LU e Francesco LU quali anticipatari anche delle spese”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 27/08/2025 conveniva il Parte_1 [...]
, chiedendo il riconoscimento del diritto alla Carta del docente per gli Controparte_1 anni scolastici 2021/2022, 2023/2024 e 2024/2025.
Esponeva in fatto la ricorrente:
- di essere docente con contratto a tempo indeterminato a far data dal settembre 2025 e di prestare attualmente servizio presso Istituto Comprensivo IA Capozzi di Roma;
- di aver svolto nell'anno scolastico 2021-2022 un periodo di docenza di scuola secondaria di I grado con contratto di lavoro dal 18/01/2022 al 30/06/2022 (8 ore);
- di aver svolto nell'anno scolastico 2023-2024 un periodo di docenza di scuola secondaria di I grado con contratto di lavoro dal 13/10/2023 al 30/06/2024 (18 ore);
- di aver svolto nell'anno scolastico 2023-2024 un periodo di docenza di scuola secondaria di I grado con contratto di lavoro dal 16/09/2024 al 30/06/2025 (18 ore);
- di non aver fruito della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/15 e del valore annuo di € 500,00, stante la prevista limitazione del beneficio in oggetto al solo personale assunto a tempo indeterminato;
Deduceva in diritto:
- l'illegittimità del riconoscimento della Carta del Docente al solo personale di ruolo, che si poneva in contrasto oltre che con le previsioni della contrattazione collettiva di settore che prevedono un diritto/dovere di formazione in capo ai docenti (artt. 63 e 64 CCNL) - con i principi costituzionali di uguaglianza (art. 3), di tutela del lavoro e della formazione professionale (art. 35) e di buon andamento della Pubblica Amministrazione (art. 97); - che tale illegittimità era già stata riconosciuta dal Consiglio di Stato e dalla CGUE (quest'ultima con ordinanza VI^ sezione del 18 maggio 2022);
Parte ricorrente concludeva, dunque, nei termini indicati in epigrafe.
Il ritualmente evocato in giudizio rimaneva contumace. CP_1
La causa, di natura documentale, era decisa il giorno del 24 novembre 2025.
2.- Va preliminarmente dichiarata la contumacia del convenuto non costituito al quale il CP_1 ricorso è stato regolarmente notificato.
Sussiste la competenza per territorio del Tribunale adito atteso che all'epoca di instaurazione del presente giudizio parte ricorrente era docente di ruolo Presso Istituto Comprensivo IA Capozzi Roma.
Sempre in via preliminare va rilevata la sussistenza dell'interesse ad agire e ad ottenere la prestazione in forma specifica;
infatti, la permanenza del docente nell'ambito del sistema scolastico è provata dal contratto di lavoro versato in atti relativo all'a.s. 2025/2026.
3.- Nel merito la domanda di accertamento di diritto a fruire della carta docente è parzialmente fondata e merita parziale accoglimento e si ribadisce l'indirizzo già assunto da questo Ufficio che testualmente si richiama.
3.1. Giova premettere che l'art. 1, co. 121, della legge n. 107/2015 prevede che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di Controparte_2 laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”
Il DPCM del 23.9.2015 (annullato con sentenza C.d.S. n. 1842/22 in ragione dell'illegittimità dell'esclusione dalla fruizione della carta docenti del personale assunto a tempo determinato), sanciva all'art. 2 il diritto alla carta docenti per i soli docenti di ruolo a tempo indeterminato presso Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova e all'art. 3 che essa ha “valore nominale non superiore ad euro 500 annui utilizzabili nell'arco dell'anno scolastico di riferimento, ovvero dal 1 settembre al 31 agosto, fermo restando quando previsto dai commi 2 e 3. 2. L'importo di cui al comma 1 è reso disponibile, per ciascun anno scolastico, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 123, della legge n. 107 del 2015, relativa all'esercizio finanziario in cui ha inizio ciascun anno scolastico, ed entro il limite della medesima. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, le risorse che dovessero eventualmente rimanere disponibili a valere sull'autorizzazione di spesa citata sono destinate ad incrementare l'importo della Carta, nei limiti dell'importo di cui al comma 1. 3. La cifra residua eventualmente non utilizzata da ciascun docente nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della Carta dello stesso docente per l'anno scolastico successivo a quello della mancata utilizzazione”.
Il DPCM del 28.11.2016 prevede all'art. 2 che “
1. Il valore nominale di ciascuna Carta è pari all'importo di 500 euro annui.
2. La Carta è realizzata in forma di applicazione web, utilizzabile tramite accesso alla rete Internet attraverso una piattaforma informatica dedicata nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.
3. L'applicazione richiede la registrazione dei beneficiari della Carta secondo le modalità previste dall'articolo 5, nonché delle strutture, degli esercenti e degli enti accreditati presso il Controparte_2
attraverso i quali è possibile utilizzare la Carta secondo quanto stabilito dall'articolo
[...]
7. 4. L'applicazione prevede l'emissione, nell'area riservata di ciascun beneficiario registrato, di buoni elettronici di spesa con codice identificativo, associati ad un acquisto di uno dei beni o servizi, consentiti dall'articolo 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, di cui all'articolo 6, comma 3 da effettuarsi presso le strutture, gli esercenti e gli enti di cui al successivo articolo 7” e l'art. 3 che “
1. La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari.
2. La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio”.
3.2.- Con l'ordinanza del 18 maggio 2022, causa C-450/2021 la CGUE ha dichiarato incompatibile con l'ordinamento eurounitario la norma che preclude ai docenti a tempo determinato il diritto di avvalersi dei 500 euro della carta per l'aggiornamento e la formazione del docente: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di tale Controparte_1
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di euro 500 all'anno, concesso al CP_1 fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica
o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”. 3.3. Tanto premesso, spetta dunque al giudice nazionale valutare se il lavoratore a tempo determinato si trovi in una situazione comparabile a quella del lavoratore a tempo indeterminato, tenuto conto di elementi quali la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego.
Ora a fronte dell'identità delle mansioni di docenza, deve ritenersi che il lavoratore a termine versi nella stessa identica condizione del lavoratore di ruolo a tempo indeterminato, quanto ai doveri/diritti di formazione e aggiornamento professionale, e ciò tanto più considerando che il sistema scolastico italiano si basa sul sistematico impiego di personale precario;
pertanto, non sarebbe neppure conforme ai canoni di buona amministrazione porre l'obbligo di formazione solo a carico di una parte del personale e non dell'altra, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti.
D'altro canto le fonti normative e contrattuali depongono nel senso della sussistenza di un diritto/dovere alla formazione e all'aggiornamento tanto per il personale di ruolo quanto per quello non di ruolo: si richiamano a tale fine l'art. 282 d.lgs. 297/94 che stabilisce che l'aggiornamento è diritto – dovere fondamentale del personale docente;
l'art. 28 CCNL Comparto Scuola 4.8.95 che prevede il diritto-dovere di partecipazione alle attività di formazione e aggiornamento;
gli artt. 63 e 64 CCNL 27.11.2007 che contengono analoghe previsioni. Dette fonti non distinguono tra personale di ruolo e non di ruolo, ma si riferiscono al personale docente tout court.
Ciò, inoltre, contrasta con la previsione di cui alla clausola 4 punto 1 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.99, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, come affermato anche dalla CGUE nella pronuncia sopra richiamata: solo “ragioni oggettive” potrebbero giustificare tale disparità di trattamento, le quali ricorrono – secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità – solo in presenza di elementi precisi e concreti strettamente attinenti alle modalità di svolgimento della prestazione (Cass. 24373/2015) e non possono certamente consistere nel carattere temporaneo del rapporto di lavoro (CGUE, sentenza 22.12.2010, proc. riuniti C-444/09, e C-456/09, . Persona_1 Persona_2
3.4.- Da ultimo la Corte di Cassazione con la sentenza del 27 ottobre 2023 n. 29961, resa all'esito del rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. - pronuncia alla quale l'Ufficio ritiene di aderire condividendone le motivazioni ex art. 181 disp. att. c.p.c. - ha chiarito che “La destinazione della Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo, che si è detto costituire uno dei profili di indirizzo del nuovo istituto, intercetta tuttavia il tema, più intrinseco alla disciplina dei rapporti di lavoro, del divieto di discriminazione dei lavoratori a termine. La Corte di Giustizia 18 maggio 2022, sulla premessa che il beneficio della Carta Docenti attenga all'ambito delle “condizioni di impiego” (punti 35-38) ed escludendo che il solo fatto della durata dei rapporti possa costituire ragione obiettiva (punto 46), ha ritenuto che, in presenza di un «lavoro identico o simile» e quindi di comparabilità (punti 41-43), la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE ed il principio di non discriminazione ivi sancito ostino ad una normativa nazionale che riservi quel beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato. In breve, la Carta Docente, pur introdotta con quei fini generali di tutela di una certa dimensione temporale del servizio educativo, che non vanno dimenticati perché frutto di una scelta del legislatore, si interseca con il piano dei rapporti di lavoro dei singoli, con quanto ciò comporta sotto il profilo della cura della parità di trattamento in questo ambito. È allora evidente che l'avere il legislatore riferito quel beneficio all'
“anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura. Quanto appena detto consente dunque di dire, muovendosi lungo i concetti propri della Corte di Giustizia, che sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”.
3.5- In relazione al profilo temporale, e quindi al concetto della cd. “didattica annua”, afferma la Corte nella sopra menzionata sentenza che l'annualità didattica richiesta dal legislatore ai fini dell'attribuzione della carta elettronica risulta soddisfatta in caso di supplenze annuali ex art. 4 commi 1 e 2 della legge 124/1999 e dunque tanto in ipotesi di supplenze per l'intero anno scolastico (c.d. vacanza su organico di diritto) di cui al primo comma, quanto nell'ipotesi di supplenze fino al termine delle attività didattiche (c.d. vacanza su organico di fatto), perché “si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo”.
Rispetto a queste tipologie di incarico si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo.
3.6- Lo stesso legislatore nazionale con la legge di bilancio per l'anno 2025 ha equiparato il docente di ruolo al docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile. In particolare l'art. 1, comma 572, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027) ha modificato l'art. 1, co. 121, della legge n. 107/2015, prevedendo che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, e' istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo e del docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo fino a euro 500 annui per ciascun anno scolastico. Con decreto del Ministro e del merito, di concerto con il Ministro Controparte_1 dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione della Carta nonché annualmente l'importo nominale della stessa sulla base del numero dei docenti di cui al primo periodo e delle risorse di cui al comma 123”.
4.- Pertanto, per quanto sinora detto, in tale situazione di piena sovrapponibilità delle mansioni dei docenti di ruolo e non di ruolo e quindi di identici obblighi/diritti di formazione e aggiornamento, è discriminatorio non fornire ai soli docenti non di ruolo gli strumenti per curare la formazione e l'aggiornamento professionale anche per le annualità precedenti alla novella.
5. Ancora più di recente, in data 19.03.2024, la Corte di Cassazione si è nuovamente pronunciata ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c. sulla questione della reiterazione di supplenze brevi ai sensi dell'art. 4, co. 3 della l. n. 124 del 1999 che “non coprono precisamente l'intera durata dell'anno scolastico (da inizio settembre a fine giugno o a fine agosto)” e sono “caratterizzati da eterogeneità interne agli stessi, così configurandosi situazioni solo parzialmente comparabili tra di loro”.
In queste situazioni la Suprema Corte ha precisato che:
7.In primo luogo, il tema delle supplenze temporanee di cui all'art. 4, comma 3, della l. n. 124 del 1999 è stato già affrontato da Cass. S. L. 7 novembre 2016, n. 22552 (rv. 641608), quando si è trattato di esaminare le ipotesi di abuso nel ricorso ai contratti a tempo determinato in ambito scolastico in violazione alla Direttiva 1999/70/CE innanzi richiamata.
7.1 In tale sentenza, alla quale hanno fatto seguito numerose pronunce dello stesso tenore, la S.C. ha precisato la distinzione di tali supplenze temporanee rispetto a quelle previste dai commi 1 e 2 della l. n. 124 del 1999, qualificandole come supplenze
“conferite per ogni altra necessità”, come la sostituzione di personale assente o la copertura di posti resisi disponibili, per qualsivoglia ragione, soltanto dopo il 31 dicembre, e destinate a terminare non appena venga meno l'esigenza per cui sono stati stipulati i contratti ad esse relativi. Nella stessa decisione è stato stabilito (punto 102) che per le supplenze temporanee, come pure per quelle relative a posti su organico di fatto (art. 4, comma 2, l. cit.), l'abuso anzidetto “non può configurarsi…. salvo che non sia allegato e provato da parte del lavoratore che, nella concreta attribuzione delle supplenze della tipologia in esame, vi sia stato un uso improprio o distorto del potere di organizzazione del servizio scolastico, delegato dal legislatore al , e, quindi, CP_1 prospettandosi non già la sola reiterazione ma le condizioni concrete della medesima (quali il susseguirsi delle assegnazioni presso lo stesso Istituto e con riguardo alla stessa cattedra)”.
7.2 Questi principi possono fornire indicazioni da collegare con i rilevanti principi espressi dalla recente sentenza n. 29961 del 2023, idonei ad orientare i giudici di merito nella decisione delle questioni sopra richiamate, alla luce della innumerevole varietà delle fattispecie concrete.
La Corte ha poi proseguito specificando che:
8. Questi profili sono stati messi in luce anche dal giudice remittente, il quale, dopo aver richiamato il nesso – evidenziato dalla Corte - tra attribuzione della Carta e dimensione annuale della didattica derivante dai tempi della programmazione didattico-educativa, ha affermato che risulta difficile discorrere di una programmazione siffatta in presenza di contratti di supplenza breve successivi, per insegnamenti con oggetto differente o impartiti presso istituti scolastici diversi o scuole di ordine diverso, situazione questa che appare poco compatibile con la scelta operata dal legislatore.
Questo appare essere, pertanto, il discrimine per la valutazione dei “parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni, in modo tale che l'obiettivo del legislatore non possa essere perseguito se non assicurando al contempo parità di trattamento”.
Ne consegue che, anche una serie di contratti per supplenze brevi e saltuarie che si protraggono oltre la soglia dei 180 giorni e fino al termine delle attività didattiche deve godere del bonus docente.
Il termine di 180 giorni non rileva qui quale residuato analogico proveniente da altre norme (p.e. sulla ricostruzione di carriera), bensì quale misura idonea a dare pienamente e sicuramente idea della soglia di rilevanza della supplenza.
Se, infatti, i contratti al 30.6 possono essere conferiti entro il 31.12 di ciascun anno, avremo che la durata minima dei contratti che godono del bonus docenti è di 180 giorni. Ne consegue che, anche una serie di contratti per supplenze brevi e saltuarie che si protraggono oltre la soglia dei 180 giorni deve godere del bonus docente.
La ragione è evidentemente di uguaglianza, non potendo rilevare in dubbio la nozione di “didattica annuale”; posto che nemmeno il docente al 30.6 nominato a dicembre ha alcuna prospettiva di didattica annuale ed essendo peraltro anche un rapporto frammentato di almeno 180 giorni di supplenze sufficientemente protratto da dare luogo alle stesse esigenze che importano la concessione della carta docenti ai supplenti al 30.6.
Se, pertanto, una corretta opzione ermeneutica può essere rappresentata dalla comparabilità in ragione della dimensione annuale della didattica, derivante dai tempi della programmazione didattico- educativa, non può revocarsi in dubbio che tale comparabilità appaia piena in ragione della medesimezza dell'istituto di impiego, della sostanziale assenza di soluzione di continuità tra contratti a tempo determinato nell'ambito dell'anno scolastico di riferimento, e della scadenza del contratto nel mese di giugno, al termine delle attività didattiche.
Ritiene, dunque, il Tribunale che, nel caso di specie, pur disapplicata la normativa interna contrastante con quella comunitaria, in relazione all'anno scolastico 2021/2022 non sussistano i presupposti per l'equiparazione della ricorrente ai docenti di ruolo, considerato che la stessa non ha dimostrato di avere prestato servizio presso l'amministrazione per posti rientranti nell'art. 4 della L. 124/1999 e per un numero di giorni pari o superiori a 180.
Per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025, ritiene il Tribunale che sussistano i presupposti per l'equiparazione della ricorrente ai docenti di ruolo, considerato che la stessa ha dimostrato di avere prestato servizio presso l'amministrazione fino al termine delle attività didattiche e quindi per un numero di giorni superiori a 180, soglia valorizzata dallo stesso legislatore per il calcolo dei servizi ai fini della ricostruzione di carriera.
6.- Va, dunque, accolta la domanda di riconoscimento del diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la carta elettronica di cui all'art.1, comma 121, L. n. 107/2015 limitatamente agli anni scolastici 2023-2024 e 2024-2025 e quella di condanna ad erogare la somma di € 500,00 per ciascun annualità indicata, mediante rilascio della Carta elettronica con le modalità previste per il personale docente di ruolo e relativo accredito della suddetta somma.
Trattandosi di prestazione assimilabile a quella pecuniaria, sull'importo indicato va riconosciuta la maggior somma tra interessi legali o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione (Cass.civ. 29961/2023 cit.).
7.- Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo tenendo conto della serialità del contenzioso, secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia del del;
Controparte_2 CP_1 - in parziale accoglimento del ricorso accerta il diritto della ricorrente ad usufruire della Carta elettronica del docente di cui all'art.1, comma 121, L. 107/2015 per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025;
- condanna il ad erogare la somma complessiva di € 1.000,00 per dette annualità, CP_1 mediante rilascio della Carta elettronica con le modalità previste per il personale docente di ruolo e relativo accredito della suddetta somma, oltre alla maggior somma tra interessi legali o rivalutazione ISTAT, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- rigetta nel resto il ricorso;
- condanna il al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida in CP_1 complessivi euro 800,00 per compenso professionale ed € 49,00 per spese vive, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Roma 24 novembre 2025
Il Giudice
EN CI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE III LAVORO
Il giudice del lavoro dott. EN CI
all'udienza in data 24 novembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di primo grado R.G. n° 29518/2025 vertente
TRA
, nata il [...] a [...], cod. fisc. Parte_1
, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall' Avv. C.F._1
NC LU nonché dall'Ab. stabilito Francesco LU – che agisce d'intesa - elettivamente domiciliata presso il loro Studio Legale in Casaluce (CE) alla via Vittorio Veneto n. 7, giusta procura depositata in via telematica unitamente al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentate pro tempore, con sede legale in Viale Trastevere, 76 - 00153 -Roma, dom.to ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: Pubblico Impiego – Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente ex art. 1, comma 121, Legge 107/2015.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE RICORRENTE: “1) previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la
“Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2021/2022 2023/2024 2024/2025 e conseguentemente condannare il al riconoscimento del beneficio stesso, Controparte_1 così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici;
2) in via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2021/2022 2023/2024 2024/2025 condannare il
a mettere a disposizione della parte ricorrente detta carta docente (o altro Controparte_1 equipollente) per l'importo di € 1.500,00 o di quella minore o maggiore ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c.; 3) Condannare il , in Controparte_1 persona del l.r.p.t.,al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio e spese generali al 15%, oltre Iva e C.p.A., con attribuzione in favore degli Avv.ti NC LU e Francesco LU quali anticipatari anche delle spese”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 27/08/2025 conveniva il Parte_1 [...]
, chiedendo il riconoscimento del diritto alla Carta del docente per gli Controparte_1 anni scolastici 2021/2022, 2023/2024 e 2024/2025.
Esponeva in fatto la ricorrente:
- di essere docente con contratto a tempo indeterminato a far data dal settembre 2025 e di prestare attualmente servizio presso Istituto Comprensivo IA Capozzi di Roma;
- di aver svolto nell'anno scolastico 2021-2022 un periodo di docenza di scuola secondaria di I grado con contratto di lavoro dal 18/01/2022 al 30/06/2022 (8 ore);
- di aver svolto nell'anno scolastico 2023-2024 un periodo di docenza di scuola secondaria di I grado con contratto di lavoro dal 13/10/2023 al 30/06/2024 (18 ore);
- di aver svolto nell'anno scolastico 2023-2024 un periodo di docenza di scuola secondaria di I grado con contratto di lavoro dal 16/09/2024 al 30/06/2025 (18 ore);
- di non aver fruito della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/15 e del valore annuo di € 500,00, stante la prevista limitazione del beneficio in oggetto al solo personale assunto a tempo indeterminato;
Deduceva in diritto:
- l'illegittimità del riconoscimento della Carta del Docente al solo personale di ruolo, che si poneva in contrasto oltre che con le previsioni della contrattazione collettiva di settore che prevedono un diritto/dovere di formazione in capo ai docenti (artt. 63 e 64 CCNL) - con i principi costituzionali di uguaglianza (art. 3), di tutela del lavoro e della formazione professionale (art. 35) e di buon andamento della Pubblica Amministrazione (art. 97); - che tale illegittimità era già stata riconosciuta dal Consiglio di Stato e dalla CGUE (quest'ultima con ordinanza VI^ sezione del 18 maggio 2022);
Parte ricorrente concludeva, dunque, nei termini indicati in epigrafe.
Il ritualmente evocato in giudizio rimaneva contumace. CP_1
La causa, di natura documentale, era decisa il giorno del 24 novembre 2025.
2.- Va preliminarmente dichiarata la contumacia del convenuto non costituito al quale il CP_1 ricorso è stato regolarmente notificato.
Sussiste la competenza per territorio del Tribunale adito atteso che all'epoca di instaurazione del presente giudizio parte ricorrente era docente di ruolo Presso Istituto Comprensivo IA Capozzi Roma.
Sempre in via preliminare va rilevata la sussistenza dell'interesse ad agire e ad ottenere la prestazione in forma specifica;
infatti, la permanenza del docente nell'ambito del sistema scolastico è provata dal contratto di lavoro versato in atti relativo all'a.s. 2025/2026.
3.- Nel merito la domanda di accertamento di diritto a fruire della carta docente è parzialmente fondata e merita parziale accoglimento e si ribadisce l'indirizzo già assunto da questo Ufficio che testualmente si richiama.
3.1. Giova premettere che l'art. 1, co. 121, della legge n. 107/2015 prevede che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di Controparte_2 laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”
Il DPCM del 23.9.2015 (annullato con sentenza C.d.S. n. 1842/22 in ragione dell'illegittimità dell'esclusione dalla fruizione della carta docenti del personale assunto a tempo determinato), sanciva all'art. 2 il diritto alla carta docenti per i soli docenti di ruolo a tempo indeterminato presso Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova e all'art. 3 che essa ha “valore nominale non superiore ad euro 500 annui utilizzabili nell'arco dell'anno scolastico di riferimento, ovvero dal 1 settembre al 31 agosto, fermo restando quando previsto dai commi 2 e 3. 2. L'importo di cui al comma 1 è reso disponibile, per ciascun anno scolastico, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 123, della legge n. 107 del 2015, relativa all'esercizio finanziario in cui ha inizio ciascun anno scolastico, ed entro il limite della medesima. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, le risorse che dovessero eventualmente rimanere disponibili a valere sull'autorizzazione di spesa citata sono destinate ad incrementare l'importo della Carta, nei limiti dell'importo di cui al comma 1. 3. La cifra residua eventualmente non utilizzata da ciascun docente nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della Carta dello stesso docente per l'anno scolastico successivo a quello della mancata utilizzazione”.
Il DPCM del 28.11.2016 prevede all'art. 2 che “
1. Il valore nominale di ciascuna Carta è pari all'importo di 500 euro annui.
2. La Carta è realizzata in forma di applicazione web, utilizzabile tramite accesso alla rete Internet attraverso una piattaforma informatica dedicata nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.
3. L'applicazione richiede la registrazione dei beneficiari della Carta secondo le modalità previste dall'articolo 5, nonché delle strutture, degli esercenti e degli enti accreditati presso il Controparte_2
attraverso i quali è possibile utilizzare la Carta secondo quanto stabilito dall'articolo
[...]
7. 4. L'applicazione prevede l'emissione, nell'area riservata di ciascun beneficiario registrato, di buoni elettronici di spesa con codice identificativo, associati ad un acquisto di uno dei beni o servizi, consentiti dall'articolo 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, di cui all'articolo 6, comma 3 da effettuarsi presso le strutture, gli esercenti e gli enti di cui al successivo articolo 7” e l'art. 3 che “
1. La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari.
2. La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio”.
3.2.- Con l'ordinanza del 18 maggio 2022, causa C-450/2021 la CGUE ha dichiarato incompatibile con l'ordinamento eurounitario la norma che preclude ai docenti a tempo determinato il diritto di avvalersi dei 500 euro della carta per l'aggiornamento e la formazione del docente: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di tale Controparte_1
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di euro 500 all'anno, concesso al CP_1 fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica
o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”. 3.3. Tanto premesso, spetta dunque al giudice nazionale valutare se il lavoratore a tempo determinato si trovi in una situazione comparabile a quella del lavoratore a tempo indeterminato, tenuto conto di elementi quali la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego.
Ora a fronte dell'identità delle mansioni di docenza, deve ritenersi che il lavoratore a termine versi nella stessa identica condizione del lavoratore di ruolo a tempo indeterminato, quanto ai doveri/diritti di formazione e aggiornamento professionale, e ciò tanto più considerando che il sistema scolastico italiano si basa sul sistematico impiego di personale precario;
pertanto, non sarebbe neppure conforme ai canoni di buona amministrazione porre l'obbligo di formazione solo a carico di una parte del personale e non dell'altra, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti.
D'altro canto le fonti normative e contrattuali depongono nel senso della sussistenza di un diritto/dovere alla formazione e all'aggiornamento tanto per il personale di ruolo quanto per quello non di ruolo: si richiamano a tale fine l'art. 282 d.lgs. 297/94 che stabilisce che l'aggiornamento è diritto – dovere fondamentale del personale docente;
l'art. 28 CCNL Comparto Scuola 4.8.95 che prevede il diritto-dovere di partecipazione alle attività di formazione e aggiornamento;
gli artt. 63 e 64 CCNL 27.11.2007 che contengono analoghe previsioni. Dette fonti non distinguono tra personale di ruolo e non di ruolo, ma si riferiscono al personale docente tout court.
Ciò, inoltre, contrasta con la previsione di cui alla clausola 4 punto 1 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.99, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, come affermato anche dalla CGUE nella pronuncia sopra richiamata: solo “ragioni oggettive” potrebbero giustificare tale disparità di trattamento, le quali ricorrono – secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità – solo in presenza di elementi precisi e concreti strettamente attinenti alle modalità di svolgimento della prestazione (Cass. 24373/2015) e non possono certamente consistere nel carattere temporaneo del rapporto di lavoro (CGUE, sentenza 22.12.2010, proc. riuniti C-444/09, e C-456/09, . Persona_1 Persona_2
3.4.- Da ultimo la Corte di Cassazione con la sentenza del 27 ottobre 2023 n. 29961, resa all'esito del rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. - pronuncia alla quale l'Ufficio ritiene di aderire condividendone le motivazioni ex art. 181 disp. att. c.p.c. - ha chiarito che “La destinazione della Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo, che si è detto costituire uno dei profili di indirizzo del nuovo istituto, intercetta tuttavia il tema, più intrinseco alla disciplina dei rapporti di lavoro, del divieto di discriminazione dei lavoratori a termine. La Corte di Giustizia 18 maggio 2022, sulla premessa che il beneficio della Carta Docenti attenga all'ambito delle “condizioni di impiego” (punti 35-38) ed escludendo che il solo fatto della durata dei rapporti possa costituire ragione obiettiva (punto 46), ha ritenuto che, in presenza di un «lavoro identico o simile» e quindi di comparabilità (punti 41-43), la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE ed il principio di non discriminazione ivi sancito ostino ad una normativa nazionale che riservi quel beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato. In breve, la Carta Docente, pur introdotta con quei fini generali di tutela di una certa dimensione temporale del servizio educativo, che non vanno dimenticati perché frutto di una scelta del legislatore, si interseca con il piano dei rapporti di lavoro dei singoli, con quanto ciò comporta sotto il profilo della cura della parità di trattamento in questo ambito. È allora evidente che l'avere il legislatore riferito quel beneficio all'
“anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura. Quanto appena detto consente dunque di dire, muovendosi lungo i concetti propri della Corte di Giustizia, che sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”.
3.5- In relazione al profilo temporale, e quindi al concetto della cd. “didattica annua”, afferma la Corte nella sopra menzionata sentenza che l'annualità didattica richiesta dal legislatore ai fini dell'attribuzione della carta elettronica risulta soddisfatta in caso di supplenze annuali ex art. 4 commi 1 e 2 della legge 124/1999 e dunque tanto in ipotesi di supplenze per l'intero anno scolastico (c.d. vacanza su organico di diritto) di cui al primo comma, quanto nell'ipotesi di supplenze fino al termine delle attività didattiche (c.d. vacanza su organico di fatto), perché “si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo”.
Rispetto a queste tipologie di incarico si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo.
3.6- Lo stesso legislatore nazionale con la legge di bilancio per l'anno 2025 ha equiparato il docente di ruolo al docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile. In particolare l'art. 1, comma 572, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027) ha modificato l'art. 1, co. 121, della legge n. 107/2015, prevedendo che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, e' istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo e del docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo fino a euro 500 annui per ciascun anno scolastico. Con decreto del Ministro e del merito, di concerto con il Ministro Controparte_1 dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione della Carta nonché annualmente l'importo nominale della stessa sulla base del numero dei docenti di cui al primo periodo e delle risorse di cui al comma 123”.
4.- Pertanto, per quanto sinora detto, in tale situazione di piena sovrapponibilità delle mansioni dei docenti di ruolo e non di ruolo e quindi di identici obblighi/diritti di formazione e aggiornamento, è discriminatorio non fornire ai soli docenti non di ruolo gli strumenti per curare la formazione e l'aggiornamento professionale anche per le annualità precedenti alla novella.
5. Ancora più di recente, in data 19.03.2024, la Corte di Cassazione si è nuovamente pronunciata ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c. sulla questione della reiterazione di supplenze brevi ai sensi dell'art. 4, co. 3 della l. n. 124 del 1999 che “non coprono precisamente l'intera durata dell'anno scolastico (da inizio settembre a fine giugno o a fine agosto)” e sono “caratterizzati da eterogeneità interne agli stessi, così configurandosi situazioni solo parzialmente comparabili tra di loro”.
In queste situazioni la Suprema Corte ha precisato che:
7.In primo luogo, il tema delle supplenze temporanee di cui all'art. 4, comma 3, della l. n. 124 del 1999 è stato già affrontato da Cass. S. L. 7 novembre 2016, n. 22552 (rv. 641608), quando si è trattato di esaminare le ipotesi di abuso nel ricorso ai contratti a tempo determinato in ambito scolastico in violazione alla Direttiva 1999/70/CE innanzi richiamata.
7.1 In tale sentenza, alla quale hanno fatto seguito numerose pronunce dello stesso tenore, la S.C. ha precisato la distinzione di tali supplenze temporanee rispetto a quelle previste dai commi 1 e 2 della l. n. 124 del 1999, qualificandole come supplenze
“conferite per ogni altra necessità”, come la sostituzione di personale assente o la copertura di posti resisi disponibili, per qualsivoglia ragione, soltanto dopo il 31 dicembre, e destinate a terminare non appena venga meno l'esigenza per cui sono stati stipulati i contratti ad esse relativi. Nella stessa decisione è stato stabilito (punto 102) che per le supplenze temporanee, come pure per quelle relative a posti su organico di fatto (art. 4, comma 2, l. cit.), l'abuso anzidetto “non può configurarsi…. salvo che non sia allegato e provato da parte del lavoratore che, nella concreta attribuzione delle supplenze della tipologia in esame, vi sia stato un uso improprio o distorto del potere di organizzazione del servizio scolastico, delegato dal legislatore al , e, quindi, CP_1 prospettandosi non già la sola reiterazione ma le condizioni concrete della medesima (quali il susseguirsi delle assegnazioni presso lo stesso Istituto e con riguardo alla stessa cattedra)”.
7.2 Questi principi possono fornire indicazioni da collegare con i rilevanti principi espressi dalla recente sentenza n. 29961 del 2023, idonei ad orientare i giudici di merito nella decisione delle questioni sopra richiamate, alla luce della innumerevole varietà delle fattispecie concrete.
La Corte ha poi proseguito specificando che:
8. Questi profili sono stati messi in luce anche dal giudice remittente, il quale, dopo aver richiamato il nesso – evidenziato dalla Corte - tra attribuzione della Carta e dimensione annuale della didattica derivante dai tempi della programmazione didattico-educativa, ha affermato che risulta difficile discorrere di una programmazione siffatta in presenza di contratti di supplenza breve successivi, per insegnamenti con oggetto differente o impartiti presso istituti scolastici diversi o scuole di ordine diverso, situazione questa che appare poco compatibile con la scelta operata dal legislatore.
Questo appare essere, pertanto, il discrimine per la valutazione dei “parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni, in modo tale che l'obiettivo del legislatore non possa essere perseguito se non assicurando al contempo parità di trattamento”.
Ne consegue che, anche una serie di contratti per supplenze brevi e saltuarie che si protraggono oltre la soglia dei 180 giorni e fino al termine delle attività didattiche deve godere del bonus docente.
Il termine di 180 giorni non rileva qui quale residuato analogico proveniente da altre norme (p.e. sulla ricostruzione di carriera), bensì quale misura idonea a dare pienamente e sicuramente idea della soglia di rilevanza della supplenza.
Se, infatti, i contratti al 30.6 possono essere conferiti entro il 31.12 di ciascun anno, avremo che la durata minima dei contratti che godono del bonus docenti è di 180 giorni. Ne consegue che, anche una serie di contratti per supplenze brevi e saltuarie che si protraggono oltre la soglia dei 180 giorni deve godere del bonus docente.
La ragione è evidentemente di uguaglianza, non potendo rilevare in dubbio la nozione di “didattica annuale”; posto che nemmeno il docente al 30.6 nominato a dicembre ha alcuna prospettiva di didattica annuale ed essendo peraltro anche un rapporto frammentato di almeno 180 giorni di supplenze sufficientemente protratto da dare luogo alle stesse esigenze che importano la concessione della carta docenti ai supplenti al 30.6.
Se, pertanto, una corretta opzione ermeneutica può essere rappresentata dalla comparabilità in ragione della dimensione annuale della didattica, derivante dai tempi della programmazione didattico- educativa, non può revocarsi in dubbio che tale comparabilità appaia piena in ragione della medesimezza dell'istituto di impiego, della sostanziale assenza di soluzione di continuità tra contratti a tempo determinato nell'ambito dell'anno scolastico di riferimento, e della scadenza del contratto nel mese di giugno, al termine delle attività didattiche.
Ritiene, dunque, il Tribunale che, nel caso di specie, pur disapplicata la normativa interna contrastante con quella comunitaria, in relazione all'anno scolastico 2021/2022 non sussistano i presupposti per l'equiparazione della ricorrente ai docenti di ruolo, considerato che la stessa non ha dimostrato di avere prestato servizio presso l'amministrazione per posti rientranti nell'art. 4 della L. 124/1999 e per un numero di giorni pari o superiori a 180.
Per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025, ritiene il Tribunale che sussistano i presupposti per l'equiparazione della ricorrente ai docenti di ruolo, considerato che la stessa ha dimostrato di avere prestato servizio presso l'amministrazione fino al termine delle attività didattiche e quindi per un numero di giorni superiori a 180, soglia valorizzata dallo stesso legislatore per il calcolo dei servizi ai fini della ricostruzione di carriera.
6.- Va, dunque, accolta la domanda di riconoscimento del diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la carta elettronica di cui all'art.1, comma 121, L. n. 107/2015 limitatamente agli anni scolastici 2023-2024 e 2024-2025 e quella di condanna ad erogare la somma di € 500,00 per ciascun annualità indicata, mediante rilascio della Carta elettronica con le modalità previste per il personale docente di ruolo e relativo accredito della suddetta somma.
Trattandosi di prestazione assimilabile a quella pecuniaria, sull'importo indicato va riconosciuta la maggior somma tra interessi legali o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione (Cass.civ. 29961/2023 cit.).
7.- Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo tenendo conto della serialità del contenzioso, secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia del del;
Controparte_2 CP_1 - in parziale accoglimento del ricorso accerta il diritto della ricorrente ad usufruire della Carta elettronica del docente di cui all'art.1, comma 121, L. 107/2015 per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025;
- condanna il ad erogare la somma complessiva di € 1.000,00 per dette annualità, CP_1 mediante rilascio della Carta elettronica con le modalità previste per il personale docente di ruolo e relativo accredito della suddetta somma, oltre alla maggior somma tra interessi legali o rivalutazione ISTAT, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- rigetta nel resto il ricorso;
- condanna il al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida in CP_1 complessivi euro 800,00 per compenso professionale ed € 49,00 per spese vive, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Roma 24 novembre 2025
Il Giudice
EN CI