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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 18/04/2025, n. 422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 422 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catanzaro
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di Consiglio da remoto e composta dai seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo Presidente
2) Dott.ssa Giovanna Gioia Consigliere
3) Dott.ssa Adele Foresta Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al n. 438 del ruolo generale contenzioso ordinario dell'anno 2019 trattenuta in decisione all'udienza del 19 novembre 2024, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c., giusta decreto del
Presidente di Sezione del 29 ottobre 2024, vertente
TRA
( ) rappresentata e difesa, in virtù di procura Parte_1 P.IVA_1 in atti, dall'avv. Iolanda Giordanelli ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Pallone, sito in Catanzaro via Citriniti n. 5;
- APPELLANTE =
CONTRO
( ) rappresentato e difeso da sé Controparte_1 C.F._1
medesimo;
- APPELLATO =
Sulle seguenti conclusioni: per l'appellante rassegnate nell'atto introduttivo, al quale la parte si è riportata nelle note di trattazione: “1) rigettare l'opposizione ex adverso proposta, in quanto
1 inammissibile e/o infondata;
2) confermare il decreto ingiuntivo opposto;
3) condannare l'Avv. al rimborso, in favore dell a appellante, di Controparte_1
spese, diritti ed onorari di difesa del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore distrattario”; per l'appellato rassegnate nell'atto introduttivo, al quale la parte si è riportata nelle note di trattazione: “… rigettare l'appello proposto dalla Parte_1
dichiarando la sua inammissibilità ex art. 342 c.p.c., per tutte le motivazioni fornite in narrativa;
in subordine, dichiarare inammissibile l'appello proposto, ex art. 348 bis c.p.c. per tutte le motivazioni esposte;
rigettare nel merito l'appello, confermando la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Lameziaa Terme. Con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore come per legge”.
PREMESSA IN FATTO
Con atto datato 29 settembre 2014, avanzava opposizione al decreto Controparte_1
ingiuntivo n. 255/2014 con cui il Tribunale di Lamezia Terme lo aveva condannato al pagamento, in favore della della somma di euro 25.796,87, a titolo Parte_1
di restituzione di somme percepite, quale difensore distrattario, in forza di sentenze di primo grado riformate in appello. Egli eccepiva: 1) la nullità del decreto per difetto dei requisiti di legge, nella specie l'avvertimento di cui all'art. 641 c.p.c.; 2) la decadenza di controparte dalla richiesta di restituzione di quanto eventualmente versato a titolo di spese e competenze dei procedimenti di primo grado (conclusisi con le varie sentenze poi riformate in appello), non avendo la stessa avanzato alcuna domanda sul punto in quel giudizio;
3) l'assenza di un credito liquido ed esigibile, quale presupposto indefettibile per l'emanazione del decreto, atteso che gli assegni bancari dell'importo complessivo pari alla somma ingiunta erano stati emessi da un soggetto terzo,
[...]
; 4) la nullità del decreto per difetto di procura e, dunque, per difetto della CP_2 legittimazione processuale della;
5) l'incertezza in ordine all'esatto ammontare Pt_1
del credito vantato.
La costituitasi, osservava che lo scopo perseguito Parte_1 dall'avvertimento di cui sopra doveva ritenersi egualmente raggiunto con la proposizione dell'opposizione ad opera dell'attore; che ella era stata condannata al pagamento di consistenti somme per cause seriali aventi ad oggetto spese di spedizione
2 sulla base di provvedimenti poi rivelatisi errati;
che il credito era stato opportunamente provato nella sua esistenza e nel suo ammontare;
che , in qualità di terzo CP_2
pignorato, aveva corrisposto al una somma prelevata da un conto intestato ad CP_1
essa convenuta;
che, pertanto, doveva considerarsi propria debitrice;
che CP_2
la domanda di restituzione delle somme doveva ritenersi validamente proposta, attesa la facoltà di avanzarla in separato giudizio o di impugnare la sentenza per omessa pronuncia;
che la procura all'avv. era stata apposta in calce al ricorso CP_3 per decreto ingiuntivo, con tanto di sottoscrizione dell'avvocato medesimo. Per le ragioni illustrate, egli concludeva per il rigetto del gravame.
Il Tribunale di Lamezia Terme, con la sentenza n. 1391/2018, pubblicata il 22 novembre 2018, così disponeva: “
1. Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 255/2014 emesso in data 04/07/2014 emesso dal Tribunale di
Lamezia Terme;
2. Condanna , in p.l.r.p.t., al pagamento delle spese Parte_1
di lite che liquida in complessivi Euro 1,500,00, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, IVA e CPA come per legge”.
A fondamento della decisione, il Tribunale evidenziava che la non Parte_1 aveva dimostrato l'esistenza del credito vantato e che la medesima società non aveva proposto domanda di restituzione nel rispetto dei termini prescritti dalla legge a pena di decadenza.
Avverso la statuizione predetta proponeva appello la per Parte_1 evidenziare l'erroneità della decisione nella parte in cui il giudice non aveva dato atto del fatto che la domanda di restituzione delle somme ben poteva – e non doveva – essere formulata con l'atto di appello, essendo, tuttavia, facoltà della parte anche proporla in separato e autonomo giudizio;
che l'esecuzione della sentenza (avvenuta tra l'agosto e il dicembre 2010) era avvenuta successivamente ai giudizi di appello instauratisi nell'anno 2009; che, conseguentemente, andava riformata anche la statuizione in punto di condanna alle spese.
Si costituiva per eccepire, in via preliminare, l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello per difetto di specificità ex art. 342 c.p.c., nonché per manifesta infondatezza ex art. 348 bis c.p.c. Nel merito, egli ribadiva come parte avversa non avesse dimostrato in alcun modo la veridicità e la fondatezza di quanto preteso e chiesto.
3 All'udienza di precisazione delle conclusioni del 19 novembre 2024, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva assunta in decisione con la concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, è infondata l'eccezione di inammissibilità del gravame per difetto dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c., sollevata dalla parte appellata.
L'art. 342 c.p.c. prescrive, ai fini dell'ammissibilità del gravame, il rispetto di determini requisiti contenutistici: «Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del
2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata» (Cass. a Sezioni Unite n. 27199/2017; in senso analogo, Cass. n 7675/2019 e Cass. n. 36481/2022).
Nel caso di specie, l'appellante ha indicato, in modo puntuale e chiaro, i capi della sentenza oggetto di censura, gli esiti dell'istruttoria svolta e della valutazione compiuta dal tribunale sugli atti e sull'istruttoria, le ragioni dell'ingiustizia e dell'inesattezza della decisione e, in conclusione, la ricostruzione alternativa per la risoluzione del caso.
L'atto di appello, così strutturato, pone il giudice di secondo grado nelle condizioni di cogliere agevolmente natura, portata e senso della critica, senza la necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, la congerie delle vicende processuali.
Non può, dunque, dirsi che lo stesso difetti del requisito della specificità.
Venendo allo scrutinio del merito, con il primo motivo, l'appellante critica la decisione nella parte in cui il giudice ha ritenuto che la domanda di restituzione delle somme versate in esecuzione delle sentenze di primo grado acquisite in giudizio non fosse stata ritualmente e tempestivamente proposta.
Più in particolare, il giudice di prime cure ha così statuito sul punto: «… è comprovata
4 la conclusione della procedura esecutiva ben prima che di quella del giudizio di appello e, pertanto, conformemente all'indirizzo giurisprudenziale, era onere di parte opposta chiedere in quella sede di appello la restituzione di quanto eventualmente già corrisposto a titolo di spese legali […] la sentenza di appello, benché facente sorgere, in riforma di quella di primo grado, il diritto alla restituzione degli importi pagati in esecuzione di questa, non costituisce titolo esecutivo se non contiene una espressa statuizione di condanna in tal senso» (pag. 3 della sentenza impugnata).
Il tribunale ha invocato, a supporto della statuizione, i seguenti principi elaborati dalla
Suprema Corte: «La richiesta di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, essendo conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata, non costituisce domanda nuova ed è perciò ammissibile in appello;
la stessa deve, peraltro, essere formulata, a pena di decadenza, con l'atto di appello, se proposto successivamente all'esecuzione della sentenza, essendo invece ammissibile la proposizione nel corso del giudizio soltanto qualora l'esecuzione della sentenza sia avvenuta successivamente alla proposizione dell'impugnazione. Resta in ogni caso inammissibile la domanda di restituzione proposta con la comparsa conclusionale in appello, atteso che tale comparsa ha carattere meramente illustrativo di domande già proposte, non rilevando in contrario che l'esecuzione della sentenza sia successiva all'udienza di conclusioni ed anteriore alla scadenza del termine per il deposito delle comparse» (Cass. n. 16152 del 08/07/2010); «sebbene la condanna restitutoria non possa essere eseguita prima del suo passaggio in giudicato ove il giudice ometta di pronunciare sul punto, la parte potrà o impugnare l'omessa pronunzia con ricorso in cassazione oppure riproporre la domanda restitutoria in separato giudizio, senza che ivi stante la menzionata facoltà di scelta, le sia opponibile il giudicato derivante dalla mancata impugnazione della sentenza per omessa pronuncia» (Cass. 9287/2010).
I principi di cui si discorre, tuttavia, non sono stati interpretati e applicati dal Tribunale in modo corretto, nella misura in cui se ne è fatto discendere, quale errata conclusione, la decadenza dalla domanda di ripetizione di somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado che la parte, pur potendo farlo, non abbia proposto nel successivo grado di appello.
Piuttosto, la Suprema Corte, negli arresti citati, ha esclusivamente inteso chiarire che la
5 domanda di restituzione delle somme può essere proposta, per la prima volta, nel giudizio di appello, senza che tanto sia impedito dal divieto di domande nuove, precisando, tuttavia, che, in ogni caso, ove proposta in appello, la domanda deve essere tempestivamente avanzata (con lo stesso atto di appello, se il pagamento è avvenuto anteriormente, ovvero nel corso del giudizio sino alla rimessione della causa in decisione – ma non nelle conclusionali – se il pagamento intervenga nelle more del grado). Tanto non significa, tuttavia, che la parte non possa, invece, introdurre autonomo giudizio per ottenere la ripetizione di quanto versato, non sussistendo, a tal fine, preclusione di sorta.
La giurisprudenza di legittimità si è espressa in tal senso in molteplici occasioni, statuendo che “In materia di spese processuali, la domanda di rimborso delle spese processuali liquidate nella sentenza di primo grado può essere proposta in grado di appello, giacché il diritto alla restituzione di quanto è stato pagato in esecuzione della sentenza riformata, sebbene possa essere fatto valere in un giudizio autonomo (come si ricava argomentando dall'art. 389 cod. proc. civ.), ha il suo proprio giudice in quello investito dell'impugnazione della sentenza, dalla cui riforma o cassazione il diritto deriva (art. 336 cod. proc. civ.), come risulta confermato dalla circostanza che, in caso di cassazione con rinvio, la domanda in questione può essere proposta al giudice di rinvio” (Cass. n. 6731 del 10/05/2002; conformi, tra le tante: Cass. S.U. n. 12190 del
02/07/2004: “Le domande di restituzione o di riduzione in pristino della parte che ha eseguito una prestazione in base ad una sentenza poi cassata ... può essere proposta, oltre che nell'eventuale giudizio di rinvio ...., anche in separata sede ...., atteso che le predette domande sono del tutto autonome da quelle dell'eventuale giudizio di rinvio, assolvendo all'esigenza di garantire all'interessato la possibilità di ottenere al più presto la restaurazione della situazione patrimoniale anteriore alla decisione cassata, a prescindere dal successivo sviluppo del giudizio...”, nonché Cass. n. 22060 del
22/7/2017, in motivazione;
Cass. n. 18062 del 10/07/2018).
Dunque, deve concludersi che, pur potendo la parte, per economia processuale, proporre domanda di restituzione nel corso del grado di appello per l'ipotesi in cui la sentenza di primo grado eseguita fosse riformata, tanto non toglie che la parte possa legittimamente scegliere di attendere l'esito del giudizio di appello e il passaggio in giudicato della sentenza di secondo grado che riformi la pronuncia di primo grado e, solo
6 successivamente, introdurre un giudizio di ripetizione delle somme, tanto più che tale ultima pretesa trova il suo fondamento nella definitività della statuizione di riforma della sentenza di prime cure.
Nel caso di specie, quindi, la domanda di ripetizione – avanzata da Parte_1
in giudizio autonomo, introdotto successivamente al passaggio in giudicato delle varie sentenze di appello, che avevano riformato la statuizione di primo grado eseguita coattivamente tramite pignoramento presso terzi – è pienamente ammissibile;
essa va pertanto esaminata nel merito.
La ha chiesto la restituzione di quanto corrisposto all'avv. nella sua Pt_1 CP_1
qualità di procuratore distrattario, in esecuzione di sentenze emesse dal giudice di pace di Filadelfia nell'anno 2008. Sono state prodotte, infatti, le sentenze nn. 532/08, 534/08,
535/08, 538/08, 541/08, 543/08, 544/08, 546/08, 548/08, 549/08, 554/08, 557/08,
560/08, 561/08, 563/08, 564/08, 585/08, 588/08, 593/08, 603/08, 604/08, 606/08,
607/08, 610/08, 614/08, 631/08, 646/08, 652/08, 653/08, 654/08, 656/ 08 e 664/08.
A seguito di gravame da questa proposto, ciascuna di queste sentenze, acquisite agli atti,
è stata riformata dal Tribunale di Lamezia Terme in distinti giudizi di appello conclusisi negli anni 2010-2011 (sent. nn. n.ri 765/11, 751/11, 752/11, 741/11, 756/11, 757/11,
750/11, 760/11, 1051/11, 755/11, 743/10, 747/10, 1046/11, 728/10, 727/10, 748/11,
1031/11, 1050/11, 742/10, 763/11, 744/10, 761/11, 316/13, 739/10, 753/11, 764/11,
737/10, 734/10, 1032/11, 1 048/11, 733/10 e 745/10, versate in atti).
La statuizione anzidetta ha comportato il venir meno della condanna nei confronti della
. Pt_1
L'appellante ha dedotto e dimostrato di avere provveduto al pagamento delle spese legali. Sono state, infatti, prodotte, per ciascuna sentenza di primo grado, le ordinanze di assegnazione emesse dal g.e. nelle procedure di pignoramento presso terzi (in cui il terzo pignorato era e le attestazioni di pagamento, con Controparte_4
specificazione delle voci e singoli importi corrisposti, trasmesse dal terzo pignorato al creditore (avv. e al debitore esecutato . Risulta, invero, CP_1 Parte_1
da detta documentazione, che i pagamenti a favore del sono avvenuti negli CP_1
anni 2008-2009.
Le somme sono state prelevate da un conto intestato alla , aperto presso Pt_1 [...]
che ha eseguito il pagamento quale terzo pignorato. Controparte_4
7 Il credito vantato dalla appare, dunque, esistente, certo ed esigibile, tanto più Pt_1 che esso trova conferma nelle stesse difese dell'ingiunto, che, nell'atto di opposizione non solo non ha mai contestato di avere ricevuto le predette somme ma ha anche dedotto, nel discorrere della somma richiesta in restituzione, che l'importo di euro
25.796,87 gli venne “corrisposto a mezzo di svariati assegni bancario-postale emessi a seguito di varie procedure esecutive presso terzi” che “risultavano legittimamente emessi e giustamente incassati”, contestando il credito azionato in via monitoria esclusivamente sotto il profilo della decadenza dalla relativa domanda.
L'appello, quindi, merita integrale accoglimento;
tanto comporta, logicamente, il rigetto dell'opposizione e, quindi, la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
L'accoglimento dell'appello implica pure una riforma della sentenza del Tribunale in punto di spese, trattandosi di capo della sentenza dipendente da quello riformato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 336 c.p.c..
Ne consegue, quindi, la condanna dell'opponente avv. alla rifusione delle CP_1
spese processuali del primo grado, che si liquidano in applicazione del D.M.147/2022
(cfr. sul punto Cass. n. 31884 del 10/12/2018), scaglione di valore sino ad euro
26.000,00, riconosciute tutte le fasi e applicati i parametri minimi, attesa l'estrema semplicità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
Anche le spese del grado di appello seguono la soccombenza dell'appellato e vengono liquidate come in dispositivo, in applicazione del D.M. 55/2014 e succ. mod., secondo il valore della causa (fino a euro 26.000,00), riconosciute tutte le fasi e applicati i valori minimi, per le medesime ragioni sopra esposte.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro sezione prima civile definitivamente decidendo sull'appello proposto da con atto di citazione notificato in data Parte_1
25 febbraio 2019 nei confronti di , avverso la sentenza n. Controparte_1
1391/2018 del Tribunale di Lamezia Terme, pubblicata il 22 novembre 2018, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma integrale della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 255/2014 del Tribunale di
Lamezia Terme e conferma detto decreto;
2. condanna l'appellato alla rifusione, in favore dell'appellante, delle spese del
8 primo grado di giudizio che liquida in euro 2.540,00, per onorari, oltre rimb. forf. spese generali, c.f. e Iva;
3. condanna l'appellato alla rifusione, in favore dell'appellante, delle spese del presente grado di giudizio che liquida in euro 382,50 per esborsi ed euro
2.906,00 per onorari, oltre rimb. forf. spese generali, c.f. e Iva.
Così deciso da remoto nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte
d'Appello di Catanzaro del 16.4.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Adele Foresta dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catanzaro
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di Consiglio da remoto e composta dai seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo Presidente
2) Dott.ssa Giovanna Gioia Consigliere
3) Dott.ssa Adele Foresta Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al n. 438 del ruolo generale contenzioso ordinario dell'anno 2019 trattenuta in decisione all'udienza del 19 novembre 2024, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c., giusta decreto del
Presidente di Sezione del 29 ottobre 2024, vertente
TRA
( ) rappresentata e difesa, in virtù di procura Parte_1 P.IVA_1 in atti, dall'avv. Iolanda Giordanelli ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Pallone, sito in Catanzaro via Citriniti n. 5;
- APPELLANTE =
CONTRO
( ) rappresentato e difeso da sé Controparte_1 C.F._1
medesimo;
- APPELLATO =
Sulle seguenti conclusioni: per l'appellante rassegnate nell'atto introduttivo, al quale la parte si è riportata nelle note di trattazione: “1) rigettare l'opposizione ex adverso proposta, in quanto
1 inammissibile e/o infondata;
2) confermare il decreto ingiuntivo opposto;
3) condannare l'Avv. al rimborso, in favore dell a appellante, di Controparte_1
spese, diritti ed onorari di difesa del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore distrattario”; per l'appellato rassegnate nell'atto introduttivo, al quale la parte si è riportata nelle note di trattazione: “… rigettare l'appello proposto dalla Parte_1
dichiarando la sua inammissibilità ex art. 342 c.p.c., per tutte le motivazioni fornite in narrativa;
in subordine, dichiarare inammissibile l'appello proposto, ex art. 348 bis c.p.c. per tutte le motivazioni esposte;
rigettare nel merito l'appello, confermando la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Lameziaa Terme. Con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore come per legge”.
PREMESSA IN FATTO
Con atto datato 29 settembre 2014, avanzava opposizione al decreto Controparte_1
ingiuntivo n. 255/2014 con cui il Tribunale di Lamezia Terme lo aveva condannato al pagamento, in favore della della somma di euro 25.796,87, a titolo Parte_1
di restituzione di somme percepite, quale difensore distrattario, in forza di sentenze di primo grado riformate in appello. Egli eccepiva: 1) la nullità del decreto per difetto dei requisiti di legge, nella specie l'avvertimento di cui all'art. 641 c.p.c.; 2) la decadenza di controparte dalla richiesta di restituzione di quanto eventualmente versato a titolo di spese e competenze dei procedimenti di primo grado (conclusisi con le varie sentenze poi riformate in appello), non avendo la stessa avanzato alcuna domanda sul punto in quel giudizio;
3) l'assenza di un credito liquido ed esigibile, quale presupposto indefettibile per l'emanazione del decreto, atteso che gli assegni bancari dell'importo complessivo pari alla somma ingiunta erano stati emessi da un soggetto terzo,
[...]
; 4) la nullità del decreto per difetto di procura e, dunque, per difetto della CP_2 legittimazione processuale della;
5) l'incertezza in ordine all'esatto ammontare Pt_1
del credito vantato.
La costituitasi, osservava che lo scopo perseguito Parte_1 dall'avvertimento di cui sopra doveva ritenersi egualmente raggiunto con la proposizione dell'opposizione ad opera dell'attore; che ella era stata condannata al pagamento di consistenti somme per cause seriali aventi ad oggetto spese di spedizione
2 sulla base di provvedimenti poi rivelatisi errati;
che il credito era stato opportunamente provato nella sua esistenza e nel suo ammontare;
che , in qualità di terzo CP_2
pignorato, aveva corrisposto al una somma prelevata da un conto intestato ad CP_1
essa convenuta;
che, pertanto, doveva considerarsi propria debitrice;
che CP_2
la domanda di restituzione delle somme doveva ritenersi validamente proposta, attesa la facoltà di avanzarla in separato giudizio o di impugnare la sentenza per omessa pronuncia;
che la procura all'avv. era stata apposta in calce al ricorso CP_3 per decreto ingiuntivo, con tanto di sottoscrizione dell'avvocato medesimo. Per le ragioni illustrate, egli concludeva per il rigetto del gravame.
Il Tribunale di Lamezia Terme, con la sentenza n. 1391/2018, pubblicata il 22 novembre 2018, così disponeva: “
1. Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 255/2014 emesso in data 04/07/2014 emesso dal Tribunale di
Lamezia Terme;
2. Condanna , in p.l.r.p.t., al pagamento delle spese Parte_1
di lite che liquida in complessivi Euro 1,500,00, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, IVA e CPA come per legge”.
A fondamento della decisione, il Tribunale evidenziava che la non Parte_1 aveva dimostrato l'esistenza del credito vantato e che la medesima società non aveva proposto domanda di restituzione nel rispetto dei termini prescritti dalla legge a pena di decadenza.
Avverso la statuizione predetta proponeva appello la per Parte_1 evidenziare l'erroneità della decisione nella parte in cui il giudice non aveva dato atto del fatto che la domanda di restituzione delle somme ben poteva – e non doveva – essere formulata con l'atto di appello, essendo, tuttavia, facoltà della parte anche proporla in separato e autonomo giudizio;
che l'esecuzione della sentenza (avvenuta tra l'agosto e il dicembre 2010) era avvenuta successivamente ai giudizi di appello instauratisi nell'anno 2009; che, conseguentemente, andava riformata anche la statuizione in punto di condanna alle spese.
Si costituiva per eccepire, in via preliminare, l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello per difetto di specificità ex art. 342 c.p.c., nonché per manifesta infondatezza ex art. 348 bis c.p.c. Nel merito, egli ribadiva come parte avversa non avesse dimostrato in alcun modo la veridicità e la fondatezza di quanto preteso e chiesto.
3 All'udienza di precisazione delle conclusioni del 19 novembre 2024, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva assunta in decisione con la concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, è infondata l'eccezione di inammissibilità del gravame per difetto dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c., sollevata dalla parte appellata.
L'art. 342 c.p.c. prescrive, ai fini dell'ammissibilità del gravame, il rispetto di determini requisiti contenutistici: «Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del
2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata» (Cass. a Sezioni Unite n. 27199/2017; in senso analogo, Cass. n 7675/2019 e Cass. n. 36481/2022).
Nel caso di specie, l'appellante ha indicato, in modo puntuale e chiaro, i capi della sentenza oggetto di censura, gli esiti dell'istruttoria svolta e della valutazione compiuta dal tribunale sugli atti e sull'istruttoria, le ragioni dell'ingiustizia e dell'inesattezza della decisione e, in conclusione, la ricostruzione alternativa per la risoluzione del caso.
L'atto di appello, così strutturato, pone il giudice di secondo grado nelle condizioni di cogliere agevolmente natura, portata e senso della critica, senza la necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, la congerie delle vicende processuali.
Non può, dunque, dirsi che lo stesso difetti del requisito della specificità.
Venendo allo scrutinio del merito, con il primo motivo, l'appellante critica la decisione nella parte in cui il giudice ha ritenuto che la domanda di restituzione delle somme versate in esecuzione delle sentenze di primo grado acquisite in giudizio non fosse stata ritualmente e tempestivamente proposta.
Più in particolare, il giudice di prime cure ha così statuito sul punto: «… è comprovata
4 la conclusione della procedura esecutiva ben prima che di quella del giudizio di appello e, pertanto, conformemente all'indirizzo giurisprudenziale, era onere di parte opposta chiedere in quella sede di appello la restituzione di quanto eventualmente già corrisposto a titolo di spese legali […] la sentenza di appello, benché facente sorgere, in riforma di quella di primo grado, il diritto alla restituzione degli importi pagati in esecuzione di questa, non costituisce titolo esecutivo se non contiene una espressa statuizione di condanna in tal senso» (pag. 3 della sentenza impugnata).
Il tribunale ha invocato, a supporto della statuizione, i seguenti principi elaborati dalla
Suprema Corte: «La richiesta di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, essendo conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata, non costituisce domanda nuova ed è perciò ammissibile in appello;
la stessa deve, peraltro, essere formulata, a pena di decadenza, con l'atto di appello, se proposto successivamente all'esecuzione della sentenza, essendo invece ammissibile la proposizione nel corso del giudizio soltanto qualora l'esecuzione della sentenza sia avvenuta successivamente alla proposizione dell'impugnazione. Resta in ogni caso inammissibile la domanda di restituzione proposta con la comparsa conclusionale in appello, atteso che tale comparsa ha carattere meramente illustrativo di domande già proposte, non rilevando in contrario che l'esecuzione della sentenza sia successiva all'udienza di conclusioni ed anteriore alla scadenza del termine per il deposito delle comparse» (Cass. n. 16152 del 08/07/2010); «sebbene la condanna restitutoria non possa essere eseguita prima del suo passaggio in giudicato ove il giudice ometta di pronunciare sul punto, la parte potrà o impugnare l'omessa pronunzia con ricorso in cassazione oppure riproporre la domanda restitutoria in separato giudizio, senza che ivi stante la menzionata facoltà di scelta, le sia opponibile il giudicato derivante dalla mancata impugnazione della sentenza per omessa pronuncia» (Cass. 9287/2010).
I principi di cui si discorre, tuttavia, non sono stati interpretati e applicati dal Tribunale in modo corretto, nella misura in cui se ne è fatto discendere, quale errata conclusione, la decadenza dalla domanda di ripetizione di somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado che la parte, pur potendo farlo, non abbia proposto nel successivo grado di appello.
Piuttosto, la Suprema Corte, negli arresti citati, ha esclusivamente inteso chiarire che la
5 domanda di restituzione delle somme può essere proposta, per la prima volta, nel giudizio di appello, senza che tanto sia impedito dal divieto di domande nuove, precisando, tuttavia, che, in ogni caso, ove proposta in appello, la domanda deve essere tempestivamente avanzata (con lo stesso atto di appello, se il pagamento è avvenuto anteriormente, ovvero nel corso del giudizio sino alla rimessione della causa in decisione – ma non nelle conclusionali – se il pagamento intervenga nelle more del grado). Tanto non significa, tuttavia, che la parte non possa, invece, introdurre autonomo giudizio per ottenere la ripetizione di quanto versato, non sussistendo, a tal fine, preclusione di sorta.
La giurisprudenza di legittimità si è espressa in tal senso in molteplici occasioni, statuendo che “In materia di spese processuali, la domanda di rimborso delle spese processuali liquidate nella sentenza di primo grado può essere proposta in grado di appello, giacché il diritto alla restituzione di quanto è stato pagato in esecuzione della sentenza riformata, sebbene possa essere fatto valere in un giudizio autonomo (come si ricava argomentando dall'art. 389 cod. proc. civ.), ha il suo proprio giudice in quello investito dell'impugnazione della sentenza, dalla cui riforma o cassazione il diritto deriva (art. 336 cod. proc. civ.), come risulta confermato dalla circostanza che, in caso di cassazione con rinvio, la domanda in questione può essere proposta al giudice di rinvio” (Cass. n. 6731 del 10/05/2002; conformi, tra le tante: Cass. S.U. n. 12190 del
02/07/2004: “Le domande di restituzione o di riduzione in pristino della parte che ha eseguito una prestazione in base ad una sentenza poi cassata ... può essere proposta, oltre che nell'eventuale giudizio di rinvio ...., anche in separata sede ...., atteso che le predette domande sono del tutto autonome da quelle dell'eventuale giudizio di rinvio, assolvendo all'esigenza di garantire all'interessato la possibilità di ottenere al più presto la restaurazione della situazione patrimoniale anteriore alla decisione cassata, a prescindere dal successivo sviluppo del giudizio...”, nonché Cass. n. 22060 del
22/7/2017, in motivazione;
Cass. n. 18062 del 10/07/2018).
Dunque, deve concludersi che, pur potendo la parte, per economia processuale, proporre domanda di restituzione nel corso del grado di appello per l'ipotesi in cui la sentenza di primo grado eseguita fosse riformata, tanto non toglie che la parte possa legittimamente scegliere di attendere l'esito del giudizio di appello e il passaggio in giudicato della sentenza di secondo grado che riformi la pronuncia di primo grado e, solo
6 successivamente, introdurre un giudizio di ripetizione delle somme, tanto più che tale ultima pretesa trova il suo fondamento nella definitività della statuizione di riforma della sentenza di prime cure.
Nel caso di specie, quindi, la domanda di ripetizione – avanzata da Parte_1
in giudizio autonomo, introdotto successivamente al passaggio in giudicato delle varie sentenze di appello, che avevano riformato la statuizione di primo grado eseguita coattivamente tramite pignoramento presso terzi – è pienamente ammissibile;
essa va pertanto esaminata nel merito.
La ha chiesto la restituzione di quanto corrisposto all'avv. nella sua Pt_1 CP_1
qualità di procuratore distrattario, in esecuzione di sentenze emesse dal giudice di pace di Filadelfia nell'anno 2008. Sono state prodotte, infatti, le sentenze nn. 532/08, 534/08,
535/08, 538/08, 541/08, 543/08, 544/08, 546/08, 548/08, 549/08, 554/08, 557/08,
560/08, 561/08, 563/08, 564/08, 585/08, 588/08, 593/08, 603/08, 604/08, 606/08,
607/08, 610/08, 614/08, 631/08, 646/08, 652/08, 653/08, 654/08, 656/ 08 e 664/08.
A seguito di gravame da questa proposto, ciascuna di queste sentenze, acquisite agli atti,
è stata riformata dal Tribunale di Lamezia Terme in distinti giudizi di appello conclusisi negli anni 2010-2011 (sent. nn. n.ri 765/11, 751/11, 752/11, 741/11, 756/11, 757/11,
750/11, 760/11, 1051/11, 755/11, 743/10, 747/10, 1046/11, 728/10, 727/10, 748/11,
1031/11, 1050/11, 742/10, 763/11, 744/10, 761/11, 316/13, 739/10, 753/11, 764/11,
737/10, 734/10, 1032/11, 1 048/11, 733/10 e 745/10, versate in atti).
La statuizione anzidetta ha comportato il venir meno della condanna nei confronti della
. Pt_1
L'appellante ha dedotto e dimostrato di avere provveduto al pagamento delle spese legali. Sono state, infatti, prodotte, per ciascuna sentenza di primo grado, le ordinanze di assegnazione emesse dal g.e. nelle procedure di pignoramento presso terzi (in cui il terzo pignorato era e le attestazioni di pagamento, con Controparte_4
specificazione delle voci e singoli importi corrisposti, trasmesse dal terzo pignorato al creditore (avv. e al debitore esecutato . Risulta, invero, CP_1 Parte_1
da detta documentazione, che i pagamenti a favore del sono avvenuti negli CP_1
anni 2008-2009.
Le somme sono state prelevate da un conto intestato alla , aperto presso Pt_1 [...]
che ha eseguito il pagamento quale terzo pignorato. Controparte_4
7 Il credito vantato dalla appare, dunque, esistente, certo ed esigibile, tanto più Pt_1 che esso trova conferma nelle stesse difese dell'ingiunto, che, nell'atto di opposizione non solo non ha mai contestato di avere ricevuto le predette somme ma ha anche dedotto, nel discorrere della somma richiesta in restituzione, che l'importo di euro
25.796,87 gli venne “corrisposto a mezzo di svariati assegni bancario-postale emessi a seguito di varie procedure esecutive presso terzi” che “risultavano legittimamente emessi e giustamente incassati”, contestando il credito azionato in via monitoria esclusivamente sotto il profilo della decadenza dalla relativa domanda.
L'appello, quindi, merita integrale accoglimento;
tanto comporta, logicamente, il rigetto dell'opposizione e, quindi, la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
L'accoglimento dell'appello implica pure una riforma della sentenza del Tribunale in punto di spese, trattandosi di capo della sentenza dipendente da quello riformato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 336 c.p.c..
Ne consegue, quindi, la condanna dell'opponente avv. alla rifusione delle CP_1
spese processuali del primo grado, che si liquidano in applicazione del D.M.147/2022
(cfr. sul punto Cass. n. 31884 del 10/12/2018), scaglione di valore sino ad euro
26.000,00, riconosciute tutte le fasi e applicati i parametri minimi, attesa l'estrema semplicità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
Anche le spese del grado di appello seguono la soccombenza dell'appellato e vengono liquidate come in dispositivo, in applicazione del D.M. 55/2014 e succ. mod., secondo il valore della causa (fino a euro 26.000,00), riconosciute tutte le fasi e applicati i valori minimi, per le medesime ragioni sopra esposte.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro sezione prima civile definitivamente decidendo sull'appello proposto da con atto di citazione notificato in data Parte_1
25 febbraio 2019 nei confronti di , avverso la sentenza n. Controparte_1
1391/2018 del Tribunale di Lamezia Terme, pubblicata il 22 novembre 2018, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma integrale della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 255/2014 del Tribunale di
Lamezia Terme e conferma detto decreto;
2. condanna l'appellato alla rifusione, in favore dell'appellante, delle spese del
8 primo grado di giudizio che liquida in euro 2.540,00, per onorari, oltre rimb. forf. spese generali, c.f. e Iva;
3. condanna l'appellato alla rifusione, in favore dell'appellante, delle spese del presente grado di giudizio che liquida in euro 382,50 per esborsi ed euro
2.906,00 per onorari, oltre rimb. forf. spese generali, c.f. e Iva.
Così deciso da remoto nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte
d'Appello di Catanzaro del 16.4.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Adele Foresta dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo
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