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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 01/07/2025, n. 4179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4179 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 245/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE FAMIGLIA, MINORI E PROTEZIONE
INTERNAZIONALE
La Corte, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Maria PAGLIARI Presidente
Dott. Alberto TILOCCA Consigliere
Dott.ssa Antonella MARRONE Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. R.G. 245/2023
TRA
nato in [...] il [...] (C.F. Parte_1
), residente a [...]; C.F._1
rappresentato e difeso, come da procura allegata al ricorso in riassunzione, dall'avvocato Giacomo Gigliotti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del suo difensore, sito in Via Cola di Rienzo
n. 271 APPELLANTE IN RIASSUNZIONE
E
, in persona del Ministro pro tempore, nel Controparte_1
domicilio eletto ex lege presso la locale Avvocatura Generale dello Stato, non rappresentato né difeso
APPELLATO CONTUMACE
nonché con l'intervento del PROCURATORE GENERALE presso la CORTE
D'APPELLO DI ROMA;
OGGETTO: giudizio di appello su rinvio disposto con ordinanza n.
30631/22 del 18.10.2022 con cui la Suprema Corte di Cassazione, Sez.
Lavoro, ha accolto il ricorso proposto da avente ad oggetto Parte_1
la domanda di riconoscimento di status di rifugiato, protezione sussidiaria o benefici di cui al dlvo n. 286/98
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con provvedimento emesso in data 3.11.2015 e notificato alla parte in data 29.03.2016, la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma negava a lo status di Parte_1
rifugiato, non ravvisando peraltro i presupposti per concedere, in luogo della protezione cd. maggiore, la protezione sussidiaria o umanitaria.
Avverso tale provvedimento, in data 30.03.2016, depositava Parte_1
ricorso ex art. 35 D. lgs. 28/2005 dinanzi al Tribunale di Roma;
la prima
Pag. 2 di 4 Sezione Civile del Tribunale di Roma, nell'ambito del procedimento n.
22969/2016 e con ordinanza n. 19041/2017, rigettava il ricorso.
In data 3.10.2017, impugnava la pronuncia di primo grado Parte_1
dinanzi alla Corte di appello di Roma, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni formulate nel precedente grado.
All'esito del giudizio iscritto al n. R.G. 6421/2017, la Corte con sentenza n. 5092/2019, depositata in data 24.07.2019, dichiarava l'appello inammissibile ex art. 342 c.p.c.
La Suprema Corte, adita con ricorso iscritto al n. R.G. 9358/2020, si pronunciava con ordinanza n. 30631/2022 – depositata e comunicata in data 18.10.2022 – e cassava la pronuncia di appello, rinviando al collegio della Corte di appello di Roma in diversa composizione;
l'odierno ricorrente in riassunzione instaurava tempestivamente il giudizio di rinvio, depositando il ricorso in data 17.01.2023.
L'udienza fissata al 21 dicembre 2023, di cui con decreto presidenziale veniva disposta la trattazione cartolare, si svolgeva con deposito di note scritte da parte del ricorrente;
non essendosi costituito il resistente ed in difetto di prova della notifica dell'atto di riassunzione, l'udienza veniva rinviata al 19 settembre 2024.
In occasione di tale udienza, anch'essa trattata nella forma cartolare e svoltasi con deposito di note scritte da parte del ricorrente, si rilevava non potersi dichiarare la contumacia dell'appellato poiché, sulla base di quanto depositato, non erano stati rispettati i termini a comparire;
pertanto, questa Corte disponeva il rinnovo della notifica dell'atto di riassunzione nel rispetto dei termini di legge e rinviava all'udienza del 26 giugno 2025 per verifiche.
Pag. 3 di 4 Per tale ultima udienza, di cui pure si disponeva la trattazione cartolare con decreto presidenziale del 22 maggio 2025, non venivano depositate note scritte da nessuna delle parti.
Dunque, non vi è prova in giudizio del rispetto del termine perentorio assegnato alla parte appellante per la nuova notifica, nel rispetto del termini a comparire, alla controparte.
A norma dell'art. 164 comma 2 cpp ne consegue la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del processo ex art. 307 comma 3 cpp.
Nulla sulle spese, non essendosi regolarmente instaurato il contraddittorio.
P.Q.M.
visti gli artt. 164 comma 2 e 307 comma 3 cpc, ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il processo;
nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 giugno 2025
Il Presidente
dott. ssa Anna Maria Pagliari
Pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE FAMIGLIA, MINORI E PROTEZIONE
INTERNAZIONALE
La Corte, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Maria PAGLIARI Presidente
Dott. Alberto TILOCCA Consigliere
Dott.ssa Antonella MARRONE Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. R.G. 245/2023
TRA
nato in [...] il [...] (C.F. Parte_1
), residente a [...]; C.F._1
rappresentato e difeso, come da procura allegata al ricorso in riassunzione, dall'avvocato Giacomo Gigliotti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del suo difensore, sito in Via Cola di Rienzo
n. 271 APPELLANTE IN RIASSUNZIONE
E
, in persona del Ministro pro tempore, nel Controparte_1
domicilio eletto ex lege presso la locale Avvocatura Generale dello Stato, non rappresentato né difeso
APPELLATO CONTUMACE
nonché con l'intervento del PROCURATORE GENERALE presso la CORTE
D'APPELLO DI ROMA;
OGGETTO: giudizio di appello su rinvio disposto con ordinanza n.
30631/22 del 18.10.2022 con cui la Suprema Corte di Cassazione, Sez.
Lavoro, ha accolto il ricorso proposto da avente ad oggetto Parte_1
la domanda di riconoscimento di status di rifugiato, protezione sussidiaria o benefici di cui al dlvo n. 286/98
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con provvedimento emesso in data 3.11.2015 e notificato alla parte in data 29.03.2016, la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma negava a lo status di Parte_1
rifugiato, non ravvisando peraltro i presupposti per concedere, in luogo della protezione cd. maggiore, la protezione sussidiaria o umanitaria.
Avverso tale provvedimento, in data 30.03.2016, depositava Parte_1
ricorso ex art. 35 D. lgs. 28/2005 dinanzi al Tribunale di Roma;
la prima
Pag. 2 di 4 Sezione Civile del Tribunale di Roma, nell'ambito del procedimento n.
22969/2016 e con ordinanza n. 19041/2017, rigettava il ricorso.
In data 3.10.2017, impugnava la pronuncia di primo grado Parte_1
dinanzi alla Corte di appello di Roma, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni formulate nel precedente grado.
All'esito del giudizio iscritto al n. R.G. 6421/2017, la Corte con sentenza n. 5092/2019, depositata in data 24.07.2019, dichiarava l'appello inammissibile ex art. 342 c.p.c.
La Suprema Corte, adita con ricorso iscritto al n. R.G. 9358/2020, si pronunciava con ordinanza n. 30631/2022 – depositata e comunicata in data 18.10.2022 – e cassava la pronuncia di appello, rinviando al collegio della Corte di appello di Roma in diversa composizione;
l'odierno ricorrente in riassunzione instaurava tempestivamente il giudizio di rinvio, depositando il ricorso in data 17.01.2023.
L'udienza fissata al 21 dicembre 2023, di cui con decreto presidenziale veniva disposta la trattazione cartolare, si svolgeva con deposito di note scritte da parte del ricorrente;
non essendosi costituito il resistente ed in difetto di prova della notifica dell'atto di riassunzione, l'udienza veniva rinviata al 19 settembre 2024.
In occasione di tale udienza, anch'essa trattata nella forma cartolare e svoltasi con deposito di note scritte da parte del ricorrente, si rilevava non potersi dichiarare la contumacia dell'appellato poiché, sulla base di quanto depositato, non erano stati rispettati i termini a comparire;
pertanto, questa Corte disponeva il rinnovo della notifica dell'atto di riassunzione nel rispetto dei termini di legge e rinviava all'udienza del 26 giugno 2025 per verifiche.
Pag. 3 di 4 Per tale ultima udienza, di cui pure si disponeva la trattazione cartolare con decreto presidenziale del 22 maggio 2025, non venivano depositate note scritte da nessuna delle parti.
Dunque, non vi è prova in giudizio del rispetto del termine perentorio assegnato alla parte appellante per la nuova notifica, nel rispetto del termini a comparire, alla controparte.
A norma dell'art. 164 comma 2 cpp ne consegue la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del processo ex art. 307 comma 3 cpp.
Nulla sulle spese, non essendosi regolarmente instaurato il contraddittorio.
P.Q.M.
visti gli artt. 164 comma 2 e 307 comma 3 cpc, ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il processo;
nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 giugno 2025
Il Presidente
dott. ssa Anna Maria Pagliari
Pag. 4 di 4