Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 07/01/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A Sent. N.
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O Cron. N.
Il Tribunale di Brescia, Sezione Seconda civile, nella persona del Rep. N. Giudice unico dott. Luciano Ambrosoli
R. Gen. N. 7411/2019
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A Camp. Civ. N. nella causa civile n. 7411/2019 Ruolo Generale promossa
D A
con sede in Capriano del Colle, in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. TuLIo CasteLI e dall'avv. Andrea CasteLI del foro di Brescia come da procura in calce all'atto di citazione in opposizione OGGETTO:
Altri istituti e leggi ATTRICE OPPONENTE speciali c o n t r o con sede in Capriano del Colle, in persona del Parte_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
Roberto Lancellotti e dall'avv. Cristina Salvi del foro di Brescia per procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo
CONVENUTA OPPOSTA
e con la chiamata di
ON
con sede in Brescia, in persona deI soci
[...] amministratori sig. , P_ Controparte_2
e , rappresentata e difesa dall'avv. Carolina Tinti Controparte_3 del foro di Brescia per procura in calce all'atto di costituzione e risposta
TERZA CHIAMATA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1648/2019
CONCLUSIONI
Dell'opponente:
“[…] nel merito: revocarsi il decreto ingiuntivo opposto e rigettarsi comunque ogni domanda dell'opposta dichiarandosi che nulla è dovuto dall'opponente per i titoli dedotti, con condanna dell'opposta alla restituzione della somma di € 56.470,95= con interessi ex d. lgs. n. 192/12; spese rifuse;
in subordine istruttorio: ferma l'opposizione alle prove avversarie, ammettersi le prove dedotte dall'opponente nella memoria istruttoria 03/03/2022”.
Dell'opposta:
“in via pregiudiziale: autorizzare la soc. in Parte_2 persona del legale rappresentante Sig. , ai sensi dell'art. 269 Parte_3 c.p.c. a chiamare in causa l' ON
in persona del Legale rappresentante pro
[...] tempore, con sede in Brescia, Via Oberdan n. 140, C.F. e P.IVA
, per i motivi esposti in narrativa, affinché – nella denegata e P.IVA_1 non creduta ipotesi di accoglimento delle istanze di parte attrice opponente
– venga condannata al pagamento dell'importo di € 40.441,17, di cui alle fatture oggetto del procedimento monitorio, a favore della soc.
[...]
previo accertamento della sussistenza del relativo debito in Parte_2 capo alla terza chiamata;
conseguentemente differire, sempre ai sensi dell'art. 269 c.p.c., la prima udienza di comparizione onde consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c.; in via preliminare: concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto per tutti i motivi di cui in narrativa e, in particolare, poiché l'opposizione non risulta fondata su prove scritte né di pronta soluzione;
in principalità e nel merito: rigettare tutte le domande attoree per
i motivi di cui in narrativa e confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata: nella denegata ipotesi di revoca e/o di dichiarata nuLItà e/o annullabilità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, accertato e dichiarato il diritto di credito della soc. Parte_2 per l'esecuzione delle attività di cui in narrativa, condannare
[...] l' in persona del Legale Rappresentante Controparte_4 pro tempore o, in alternativa, l' ON
in persona del Legale rappresentante pro
[...] tempore, a versare alla soc. l'importo di € 40.441,17, Parte_2 oltre agli interessi al tasso di mora ex art. 5 D. Lgs. 231/2002 maturati e maturandi dalla scadenza del pagamento sino all'effettivo soddisfo, rigettando tutte le domande attoree per i motivi di cui in narrativa;
in ogni caso: spese di lite rifuse, con condanna della società opponente al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.”.
Della terza chiamata:
“in via principale:
Previa declaratoria di inammissibilità della chiamata in giudizio effettuata dalla rigettare ogni e qualsivoglia domanda Parte_2 nei confronti dell' ON in quanto generica, infondata in fatto ed in diritto
[...]
e comunque non provata.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio rifuse”.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con decreto n. 1648/2019, emesso l'1 aprile 2019 e notificato il 24 aprile 2019, il Tribunale ha ingiunto alla società agricola il pagamento in favore della ricorrente Parte_1 [...] [...]
della somma di € 40.411,17 (oltre a interessi moratori, Parte_4 spese per autentica notarile e spese legali), pari all'importo delle fatture (i) n. 431 del 30 settembre 2016 di € 6.317,16, (ii) n. 488 del 31 ottobre 2016 di € 829,60, (iii) n. 254 del 30 giugno 2017 di € 20.444,15 e (iv) n. 305 del 31 agosto 2017 di € 12.850,26 (all. da 1 a 4), emesse a saldo del maggior prezzo di lavori vari di livellamento e sistemazione terreni e di demolizione di mangiatoie svoltisi nell'arco di oltre un anno, in relazione ai quali erano state in precedenza emesse nei confronti di che le aveva regolarmente Parte_1 pagate, le fatture nn. 125, 130 e 319 del 2016.
A sostegno del ricorso ha anche prodotto Parte_2 copia dell'assegno bancario emesso da per l'importo di € Pt_1
6.317,16 (pari al dovuto per la fattura n. n. 431/2016) che riferisce esserle stato consegnato, dopo solleciti, il 19.6.2017, e che afferma di non avere posto all'incasso su richiesta della stessa emittente.
2. L'ingiunta con atto di citazione notificato il Parte_1
16 maggio 2019, ha proposto opposizione e ha chiesto di revocare il decreto ingiuntivo e di accertare che nulla deve per i titoli Pt_1 dedotti dalla ricorrente, in quanto le opere di cui Parte_2 chiede il pagamento non sono state ordinate dalla società opponente.
A sostegno dell'opposizione si deduce che:
- è conduttrice, per contratto di affitto agrario Parte_1 sottoscritto il 10 novembre 2015 (doc. 6), di un fondo agricolo sito in località Corticelle (terreni e fabbricati rustici per superficie di Ha7.76.80) di proprietà della ON della quale è socia madre di a ON Parte_5 propria volta socio e amministratore di fino al 9 giugno 2017 Pt_1
(data nella quale ha ceduto la propria quota e ha dato le dimissioni da consigliere di amministrazione – v. visura doc. 1);
- il 25 settembre 2017 ha ricevuto da Pt_1 Parte_2 le fatture n. 254 del 30 giugno 2017 di € 20.444,15 e n. 305 del 31 agosto 2017 di € 12.850,26 riferite a lavori eseguiti nei mesi di giugno e luglio 2017 (la prima reca causale “noleggio a caldo di nostre macchine operatrici presso il Vostro cantiere di Corticelle nel mese di giugno 2017”, la seconda, oltre al noleggio, la “fornitura di ghiaione 40/80 … nel mese di luglio 2017”);
- immediatamente, con mail in pari data (doc. 8), ha Pt_1 respinto le due fatture, in quanto relative a lavori da essa mai commissionati, relativi a movimenti terra oggetto di comunicazione inizio lavori presentata al Comune di Capriano del Colle da P_ in qualità di socia amministratrice della
[...] [...]
(v. CIL recante data 11 luglio 2017 e ON depositata in Comune il 14 luglio 2017, doc. 9 opponente);
- il legale di , con PEC 13 ottobre 2017, ha Parte_2 - 4 -
sollecitato il pagamento delle fatture (v. doc. 10: nella lettera dell'avv. Lancellotti si afferma che l'incarico è stato conferito a maggio 2017 da in nome di , della quale era a quel tempo Parte_5 Pt_1 amministratore) e il 17 ottobre 2017 ha comunicato Parte_5
(con mail a e a – doc. 11) che “dette fatture Pt_2 Pt_1 riguardavano il livellamento di terreni presso la Cascina Movico di Capriano del Colle da addebitarsi alla Controparte_5
(così il testo della comparsa;
più esattamente la mail così
[...] recita: “… preciso che i lavori di livellamento del terreno presso la Cont Cascina Movico in Capriano del Colle sono da addebitare all' Chiedo pertanto di separare il conteggio ON di tali opere …”);
- il legale di ha quindi inviato all'avvocato di Pt_1 controparte il messaggio di (“da cui chiaramente si evince Pt_5 che dette fatture verranno saldate da ON
– doc. 12) e, il 15 maggio 2018, è pervenuta nuova lettera
[...] dell'avv. Lancellotti (doc 13) di intimazione di pagamento del preteso debito ricalcolato in € 10.019,50 oltre IVA per le fatture n. 254 e n. 305 (esclusa la parte da addebitare secondo a Pt_5 [...]
, e del pagamento inoltre delle altre due fatture oggetto P_ dell'iniziativa monitoria, ossia la n. 431 del 30 settembre 2016 di € 5.178,00 oltre IVA e la n. 488 del 31 ottobre 2016 di € 680,00 oltre IVA, anch'esse già emesse nei confronti di;
Pt_1
- (doc 14) ha contestato la nuova richiesta di Pt_1 pagamento, ribadendo che le tutte prestazioni erano state commissionate da a nome della proprietaria dei Parte_5 terreni e rinviando a conferma alle sommarie ON informazioni testimoniali rese da e Parte_5 Tes_1 nel procedimento penale n. 14267/2017 Testimone_2 mod. 44 relativo a discarica abusiva di rifiuti rinvenuti nel medesimo terreno (doc. da 15 a 18);
- ha allora in effetti emesso fattura nei Parte_2 confronti della per una parte dei lavori del 2017 ON
(v. doc. 19 - fattura n. 482 del 30 novembre 2017 di € 17.721,00 + IVA per noleggio a caldo di nostre macchine operatrici presso il Vostro cantiere di Corticelle - mesi di maggio, giugno, luglio 2017), seguita però, in esito alla risposta della (v. doc. ON
20, mail 27 marzo 2018, nella quale nega di avere commissionato alcuna opera, “né direttamente né per il tramite del sig. che Pt_5 alcun ruolo copre all'interno della compagine sociale dell' P_ agricola ) da nota di credito e da nuova richiesta di P_ pagamento a;
Pt_1
- l'assegno bancario 19 giugno 2017 di € 6.317,16 tratto sul conto corrente , allegato al ricorso monitorio, non è stato Pt_1 posto all'incasso perché emesso da a nome della società Pt_5 - 5 -
senza averne il potere, avendo rassegnato le dimissioni da consigliere il 9 giugno 2017.
L'opponente conclude perciò che “i lavori di livellamento dei terreni sono stati commissionati alla dal sig. Parte_2
non certo nella sua qualità di legale rappresentante Parte_5 della , ma, per sua stessa dichiarazione, per incarico Parte_1 ricevuto dalla e dalla propria ON madre sig.ra socia e legale rappresentante di tale ON società”.
3. costituitasi con comparsa depositata il Parte_2
30 luglio 2019, ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo o comunque della condanna di al Parte_1 pagamento di € 40.441,17 oltre interessi di mora, e in subordine, previa autorizzazione alla chiamata in giudizio di
[...]
la condanna in alternativa della terza chiamata, ON ove si ritenga che abbia concluso il contratto in Parte_5 nome e per conto di essa e non quale legale rappresentante di
. Pt_1
La società opposta rileva in particolare che:
- sono indiscussi il conferimento dell'incarico ad opera di e l'esecuzione di tutti i lavori oggetto delle fatture Parte_5 allegato al ricorso monitorio, realizzati sui terreni e fabbricati rurali presso i quali ha sede e che essa detiene in forza di contratto Pt_1 di affitto agrario (concluso il 10 novembre 2015, con scadenza 10 novembre 2022, con la proprietaria
[...]
– doc. 6 opponente); ON
– è stato socio e amministratore delegato di Parte_5 sino al 16 giugno 2017 (il 9 giugno 2017 ha ceduto le Parte_1 quote di partecipazione al capitale sociale e rassegnato le dimissioni da amministratore, e le operazioni sono state iscritte nel registro imprese il 16 giugno 2017), e per contro non è titolare di quote né di cariche sociali nell' della quale è ON socia la madre (con il fratello e gli eredi ON P_ della sorella;
P_
- le opere oggetto delle fatture n. 431 del 30 settembre 2016, n. 488 del 31 ottobre 2016, n. 254 del 30 giugno 2017 e n. 305 del 31 agosto 2017 fanno parte di un più ampio complesso di lavori, tutti commissionati da in dichiarata qualità di Parte_5 amministratore della , iniziati a marzo 2016 e protratti per Pt_1 oltre un anno;
- ha puntualmente pagato tutte le fatture emesse a Pt_1 suo carico relative ai lavori eseguiti a marzo, aprile e luglio 2016 (fattura n. 125 del 31 marzo 2016 di € 1.912,35; fattura n. 130 del 30 aprile 2016 di € 1.345,05; fattura n. 319 del 31 luglio 2016 di € - 6 -
1.894,05; per tutte ricorre la stessa descrizione: “noleggio a caldo di nostre macchine operatrici presso il Vostro cantiere di Corticelle BS nel mese di …”; i pagamenti risultano tutti eseguiti da con Pt_1 bonifici bancari: v. doc. da 8 a 14 opposta);
- non ha invece pagato, e assume che il relativo Pt_1 ordine sia stato fatto da ma non a nome della società di cui Pt_5 era amministratore, i lavori oggetto delle fatture n. 431 del 30 settembre 2016 di € 6.317,16 e n. 488 del 31 ottobre 2016 di € 829,60 (per prestazioni del tutto simili alle precedenti: “noleggio a caldo di nostre macchine operatrici presso il Vostro cantiere di Corticelle BS nel mese”, rispettivamente, di settembre e ottobre 2016 – all. 1 e 2 ricorso monitorio), e ha successivamente chiesto di non porre all'incasso l'assegno bancario 19 giugno 2017 firmato e consegnato da per importo corrispondente alla fattura n. 431/2016 (all. Pt_5
6);
- per lo stesso motivo rifiuta il pagamento delle Pt_1 fatture n. 254 del 30 giugno 2017 di € 20.444,15 e n. 305 del 31 agosto 2017 di € 12.850,26, relative a prestazioni dello stesso genere eseguite sullo stesso fondo su incarico dell'amministratore di
[...]
avviate (lo confermano le tabelle di riepilogo delle Controparte_7 prestazioni allegate a ciascuna fattura e prodotte dalla stessa Pt_1
- doc. da 2 a 5) il 30 maggio 2017 e proseguite per numerosi giorni a giugno e luglio 2017: è dunque certo che l'incarico di a Pt_5
è anteriore alla data in cui ha ceduto le quote e cessato Parte_2 la qualità di amministratore delegato di , ed è del pari certo Pt_1 che la CIL datata 11 luglio 2017 depositata in Comune il 14 luglio 2017 (doc. 9), recante firma a nome e relativa ad ON opere intraprese il 13 luglio 2017, non possa essere pertinente rispetto ai lavori iniziati il 30 maggio 2017 e in prevalenza effettuati anteriormente alla CIL;
- ha assecondato la successiva richiesta di Parte_2
, sorretta dalla mail di 17 ottobre 2017, di addebitare Pt_1 Pt_5 alla il prezzo dei lavori per la parte relativa al ON livellamento del terreno (non dunque per gli interi importi fatturati: perciò il debito di era stato solo in parte trasferito a carico Pt_1
e non azzerato), con ciò prendendo atto di un apparente P_ accordo intercorso tra e al quale non aveva Pt_1 P_ ragione di opporsi e non certo riconoscendo che propria committente era la seconda;
ha peraltro respinto la richiesta di P_ pagamento, escludendo di avere mai ordinato alcun lavoro o di averne assunto l'onere e smentendo la ricostruzione di (doc 20 Pt_1 opponente), e la richiesta di pagamento è stata quindi rinnovata per l'intero nei confronti di;
Pt_1
- in ogni caso, quand'anche si accertasse che ha Pt_5 conferito l'incarico di eseguire gli interventi presso la Cascina - 7 -
Movico con abusiva spendita del nome di , della quale fino al Pt_1
9-16 giugno 2017 era legale rappresentante, sussisterebbero i presupposti della rappresentanza apparente e dell'incolpevole affidamento del contraente, ed sarebbe comunque tenuta Pt_1 all'adempimento delle obbligazioni assunte a suo nome.
4. In esito all'udienza di prima comparizione la parte opposta è stata autorizzata alla chiamata in causa dell' ON
che si è costituita in giudizio con comparsa
[...] depositata il 24 dicembre 2020, con la quale ha chiesto il rigetto della domanda svolta dalla chiamante nei propri confronti, in quanto del tutto estranea ai lavori eseguiti da presso il fondo Parte_2
Cascina Movico condotto dall'affittuaria . Pt_1
5. In esito a successiva, con ordinanza in data 4 gennaio 2022, è stata concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo ed è stato autorizzato il deposito di memorie nei termini previsti dall'art. 183 comma 6 c.p.c..
La causa, ritenuta matura per la decisione senza dare ingresso alle prove orali dedotte dall'opponente e dall'opposta, è stata rinviata ad udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c., poi convertita in ordinaria udienza di precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione con rinuncia delle parti al deposito di comparse ex art. 190 c.p.c..
6. L'opposizione è infondata, per i motivi già esposti nell'ordinanza 4 gennaio 2022 di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo che di seguito si ripercorrono:
6.1 Non vi è contestazione in ordine alle prestazioni eseguite e alla quantificazione del prezzo di cui ha chiesto il Parte_2 pagamento in via monitoria, esposto nelle fatture n. 431 del 30 settembre 2016, n. 488 del 31 ottobre 2016, n. 254 del 30 giugno 2017, n. 305 del 31 agosto 2017.
E' del pari non contestato e certo che gli incarichi a Pt_2 per l'esecuzione delle operazioni di livellamento e
[...] sistemazione del terreno e per demolizione di mangiatoie sono stati conferiti da in epoca anteriore al 9-16 giugno 2017 Parte_5
(le tabelle riepilogative dei giorni di lavoro, allegate alle fatture n. 254 e n. 205 del 2017, e fogli giornalieri di cantiere, prodotti dalla stessa opponente, attestano che i lavori relativi all'ultimo intervento fatturato si sono svolti in più giorni a partire dal 30 maggio 2017), e dunque quando egli era socio e amministratore delegato di Pt_1
società agricola costituita il 7 ottobre 2015 con sede legale
[...] proprio presso il fondo Cascina Movico, del quale era affittuaria dal 10 novembre 2015 (e, di fatto, dalla stessa costituzione della società:
subentra quale conduttrice nella posizione contrattuale dello Pt_1 stesso sottoscrittore di contratto di affitto agrario in Parte_5 proprio nome il 2 ottobre 2015: v. doc. 5 opponente). - 8 -
E' pure certo che proprio aveva in Parte_5 precedenza conferito alla stessa , in costanza Parte_2 dell'affitto agrario, gli incarichi relativi ad analoghi lavori compiuti presso lo stesso fondo nei mesi di marzo, aprile e luglio 2016, e che in tali casi egli aveva agito quale amministratore in nome e per conto della conduttrice , la quale (interessata alle modifiche del Pt_1 fondo, sede in precedenza di allevamenti bovini, necessarie o utili alla destinazione ad allevamento di ovini e caprini) ha infatti senza contestazioni pagato le relative fatture (n. 125 del 31 marzo 2016; n. 130 del 30 aprile 2016; n. 319 del 31 luglio 2016, per “noleggio a caldo di nostre macchine operatrici presso il Vostro cantiere di Corticelle BS nel mese di …”).
6.2 Poste queste premesse in fatto, la tesi dell'opponente secondo cui i lavori successivi sui medesimi terreni furono commissionati da non più in nome e per conto della Parte_5 affittuaria (della quale continuava a essere socio e Pt_1 amministratore) bensì della proprietaria Società RI F.LI AB S.n.c. (della quale socia e amministratrice è la madre di il quale personalmente non è titolare di quote né Parte_5 riveste alcun incarico societario), poggia su elementi labili e contraddittori.
6.2.1 Parte opponente produce a conforto della propria tesi alcune “bolle” (si tratta in realtà di fogli giornalieri di riepilogo delle attività di cantiere, compilati dai prestatori d'opera e sottoscritti per accettazione dall'incaricato del committente) provenienti da Pt_2
e relative alcune ai lavori svolti del 2016 ed altre a queLI del
[...]
2017, e sottolinea che i riepiloghi giornalieri del 2016 (7 esemplari: v. doc. 23) indicano quale impresa committente , e queLI del Pt_1
2017 (20 esemplari: doc. 25) il nominativo Pt_5
Trarre dai fogli di lavoro giornaliero - redatti dagli operatori e incaricati di cantiere e non dai legali rappresentanti delle imprese, aventi quale unica finalità il conteggio condiviso delle ore di lavoro e delle quantità impiegate – e dalle annotazioni ivi apposte ad individuazione del cantiere indicazioni risolutive sul soggetto in nome e per conto del quale ha agito all'atto del Parte_5 conferimento degli incarichi a costituisce operazione Parte_2 intrinsecamente debole.
Del resto, come documentato da (doc. 16), non Parte_2 mancano fogli di cantiere del 2016 nel quale il committente è indicato con il nominativo e ciò non significa che egli fosse quel Pt_5 giorno committente in proprio nome.
E la stessa prospettazione dell'opponente finisce d'altra parte per contraddire almeno in parte le ragioni poste a fondamento dell'opposizione: 6 dei 7 fogli di cantiere del 2016 prodotti dalla parte opponente sub doc. 23, che in memoria 183 comma 6 n 1 c.p.c. essa - 9 -
afferma, sulla base dell'indicazione che vi compare, essere Pt_1 relativi a lavori da essa commissionati (“È palese, quindi, che soltanto i lavori eseguiti nel 2016 sono stati commissionati dalla
mentre queLI eseguiti nel 2017 sono stati commissionati Pt_1 personalmente dal sig. che non agiva certo quale legale Pt_5 rappresentante della …”), sono relativi a lavori eseguiti nel Pt_1 cantiere Corticelle nel settembre 2016, e - tutti successivi alle fatture n. 125, n. 130 e n. 319 – rientrano fra le opere oggetto della fattura n. 431 del 30 settembre 2016 di € 6.317,16 (all. 1 ricorso monitorio), della quale ha rifiutato il pagamento dichiarandosi, in Pt_1 risposta alle intimazioni stragiudiziali e in atto di opposizione, estranea all'incarico.
Va da sé che, già in forza della nuova prospettazione avanzata da con le produzioni suddette e nella memoria 183 comma 6 Pt_1
n. 1 c.p.c. (laddove afferma che i lavori del 2016 con fogli intestati sono di sua pertinenza), risulta confermato il debito di Pt_1
nei confronti di per il pagamento delle fatture Pt_1 Parte_2
n. 431 e n. 488 del 2016 (€ 6.317,16 + 829,60), relative ai lavori eseguiti nei mesi di settembre e ottobre 2016.
6.2.2 Conclusioni analoghe si impongono per i lavori oggetto delle fatture n. 254 e n. 305 del 2017, posto che le stesse produzioni dell'opponente (le tabelle di riepilogo delle prestazioni mensili allegate alle fatture e i fogli di cantiere del 2017: doc. da 2 a 5 e 25 di parte opposta) attestano il dato, del resto non contestato, che l'avvio dei lavori in discussione avvenne in data 30 maggio 2017 (e che gli stessi proseguirono il 5, 6, 7, 8, 9 giugno e per vari giorni successivi dello stesso mese e nel luglio 2017), e fu dunque anteriore (e così pure, logicamente, l'incarico) alla cessione della quota sociale e alla cessazione della carica di amministratore da parte di (9-16 Pt_5 Con giugno 2017) e, tanto più evidentemente, alla a nome della
[...] presentata in comune il 14 luglio 2017 con indicazione P_ inizio opere al 13 luglio 2017 (doc. 9).
A quest'ultimo proposito va aggiunto che la CIL costituisce del resto indice assai malcerto della riferibilità anche solo di minima parte dei lavori (dal 13 luglio 2014 in poi) a incarico proveniente dalla ove appena si consideri che la CIL è ON immediatamente successiva al sopralluogo della polizia locale effettuato il 13 luglio 2017, presente a seguito della Pt_5 segnalazione effettuata il giorno prima da (socio P_ della e zio di v. anche doc. 6 terza ON Pt_5 chiamata) circa sospetti movimenti di mezzi pesanti avvenuti in orari di notte, ed è verosimilmente un necessitato rimedio a detto sopralluogo intervenuto a lavori di movimentazione terra da tempo in corso (e in epoca in cui che li aveva commissionati, non è Pt_5 più amministratore della e non può spenderne il nome). A Pt_1 corollario va ulteriormente osservato che madre Persona_1 - 10 -
di nata nel 1935, non ha affatto riconosciuta come propria la Pt_5 firma in calce alla CIL (il verbale di sommarie informazioni rese alla PG l'11 settembre 2017 si riferisce alla firma apposta alla delega al figlio ad assistere ai carotaggi, e non alla firma e presentazione della Con
né a poteri di rappresentanza dei figlio per sé o per la
[...]
e peraltro proprio alla falsificazione della firma della madre P_ in calce alla CIL fa riferimento l'imputazione mossa a per il Pt_5 reato di discarica abusiva: v. doc. 8 e 19 terza chiamata e infra nel testo).
Così pure è successiva, e logicamente conseguente alla presentazione della CIL, la comunicazione di in data 17 Pt_5 ottobre 2017 (doc. 11) che invita ad addebitare a Parte_2 [...] le fatture del 2017 già emesse nei confronti di ON
(e anzi più precisamente ad addebitarne a non Pt_1 P_
l'intero importo ma quello relativo alle operazioni di livellamento del terreno: per contro respinge anche la rideterminazione del Pt_1 proprio debito che prospetta uniformandosi Parte_2 all'indicazione sul riparto dei costi proveniente da e assume Pt_5 di non dovere alcunché per le opere del 2017, ben oltre la dichiarazione di sulla quale fonda la propria contestazione Pt_5 del debito): si noti che in tale dichiarazione non dice affatto Pt_5 di avere conferito l'incarico in nome e per conto di P_
(della quale, si ribadisce, non era amministratore né procuratore, e che non aveva disponibilità dei fondi detenuti dall'affittuario con Pt_1 contratto in scadenza a novembre 2022), ma indica a posteriori una modalità di ripartizione di costi tra proprietario e affittuario che recepisce come frutto di accordo interno fra le due Parte_2 società e che tuttavia non appena avutane notizia, P_ respinge escludendo di avere ordinato i lavori.
6.3 Resta solo da aggiungere che - non dedotti gli sviluppi del processo penale per ritrovamento, nel settembre 2017, di rifiuti abusivamente interrati, frutto verosimilmente degli accertamenti nati dalla segnalazione di sui movimenti di mezzi in ora P_ di notte e dal primo sopralluogo della polizia locale del 13 luglio 2017, né i collegamenti eventuali con l'attività di , nei Parte_2 confronti dei cui amministratori non risulta siano state mosse accuse (l'imputazione risulta formulata nei confronti degli amministratori di e v. doc. 8 terza chiamata) - gli elementi Controparte_7 Parte_6 invocati da per escludere che il socio e amministratore Pt_1 possa avere legittimamente agito in nome e per conto della Pt_5 società sarebbero, quand'anche in ipotesi ritenuti convincenti, inopponibili a , la quale – avendo sempre trattato con Parte_2 quale amministratore e socio di per lavori Parte_5 Pt_1 da compiere in più tempi, tra il 2016 e il 2017, sul medesimo fondo agricolo condotto da , ed avendo per i primi lavori emesso 3 Pt_1 fatture nei confronti di e da questa pagate – non aveva Pt_1 - 11 -
ragione, in mancanza di esplicita spendita di diverso nome all'epoca dei lavori seguenti (diversa spendita che nessuno allega essere avvenuta, e che certo non può essere desunta dall'indicazione successiva di con mail 17 ottobre 2017, ad addebitare a Pt_5 [...] parte delle opere per le quali già erano state emesse le P_ fatture 254 e 305 del 2017 – doc. 11 opponente), di attribuire la provenienza dell'incarico a soggetti diversa dalla società detentrice dell'immobile ed ivi avente sede legale, della quale l'interlocutore continuava ad essere amministratore e socio;
troverebbe comunque applicazione la tutela dell'incolpevole affidamento di chi contrae con il rappresentante apparente.
7. Confermata l'inammissibilità delle prove orali dedotte da parte opponente (concernenti la conferma, indiscussa, della materiale provenienza dell'incarico da e del contenuto dei documenti Pt_5 prodotti al n. 25 e le conseguenze che la parte in via logica ne trae), l'opposizione va rigettata.
Per principio di causalità (ad es. Cass. Sez. 1, 18 aprile 2023, n. 10364) parte opponente va condannata alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opposta e così pure della terza chiamata. Ai sensi del d.m. 55/2014 e in applicazione delle tariffe per cause di valore compreso fra € 26.001,00 e € 52.000,00, in favore di ognuna delle parti si liquida compenso di € 6.713,00 (importi medi per fasi studio, introduttiva e decisoria, minimo per fase istruttoria/trattazione esaurita con il deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c.: € 1.701,00 + 1.204,00 + 903,00 + 2.905,00) - oltre a spese generali in ragione del 15% (€ 1.006,95) e accessori.
P . Q . M .
Il Tribunale, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, ed assorbita la domanda nei confronti del terzo chiamato, definitivamente pronunciando,
1) rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 1468/2019 emesso il 29 marzo/1 aprile 2019 a carico di
Controparte_9
2) condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta e della terza chiamata delle spese di lite, che liquida in favore di ciascuna in € 6.713,00 per compenso e € 1.006,95 per spese generali, oltre CPA e IVA.
Così deciso in Brescia, il giorno 7 gennaio 2025
Il giudice
Luciano Ambrosoli
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, - 12 -
come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.