TRIB
Sentenza 2 agosto 2025
Sentenza 2 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 02/08/2025, n. 1213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1213 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1091/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica in persona del Dott. Ludovico Rossi ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 1091 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, riservata in decisione all'esito di udienza di p.c. sostituita da deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con provvedimento del 26 marzo 2025, vertente tra:
(P.IVA ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Poletto (C.F. ) ed elettivamente C.F._1 domiciliata presso il suo studio in Torri di Arcugnano (VI), Piazza M. Rumor, 18, giusta procura allegata all'atto di citazione
- attrice - contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Controparte_1 C.F._2
Albertazzi (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Brendola C.F._3
(VI), Via Muraroni, 11, in virtù di mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
- convenuta -
OGGETTO: proprietà (distanze, artt. 873 e 907 c.c.)
CONCLUSIONI: con provvedimento ex art. 127 ter, co. 3 c.p.c. del 26.3.2025 si riscontrava il deposito delle note del 24.3.2025 in cui parte attrice così precisava le conclusioni:
“Nel merito, in via principale:
- Accertare che la costruzione realizzata dalla sig.ra sul Foglio 27, mapp. 439, sub Controparte_1
33, C.F. Comune di Sarego (VI), è illegittima per tutti i motivi esposti in atti e, per l'effetto, ordinarne la demolizione, con conseguente rimessione in pristino dello stato dei luoghi.
In via subordinata:
- Accertare che la costruzione realizzata dalla sig.ra sul Foglio 27, mapp. 439, sub Controparte_1
pagina 1 di 9 33, C.F. Comune di Sarego (VI), è illegittima per tutti i motivi esposti in atti e, per l'effetto, ordinarne
l'arretramento con rispetto delle norme in materia.
- In ogni caso, condannare la sig.ra a risarcire alla soc. Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, il danno patrimoniale e non Parte_1 patrimoniale patito, quantificato nella somma di € 5.000,00 o in quella diversa somma, anche maggiore, che dovesse emergere in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia, il tutto oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria.
- Con vittoria di spese e competenze di causa, spese forfettarie ed accessori di legge, oltre alle spese di
Ctu e ctp.
In via istruttoria: […]”
Nelle note del 24.3.2025 la convenuta così precisava le conclusioni:
“In via principale: respingersi ogni domanda attorea: in via subordinata: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda svolta in via principale, disporsi l'arretramento della struttura nel rispetto delle distanze legali e la riduzione dell'ammontare del risarcimento danni richiesti dall'attrice.
In ogni caso: con vittoria di spese, compensi professionali e accessori come per legge.
In via istruttoria: Si reitera ed insiste su ogni istanze istruttoria formulata.”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato l'attrice conveniva;
premesso di Controparte_1 essere proprietaria di un immobile adibito a negozio, sito in Meledo di Sarego (VI), via dei Fiori (ora via Meucci), 2, catastalmente censito al C.F. del Comune di Sarego, fg. 27, m.n. 439, sub 18 (ora sub
20), p.T., Cat. D/8, per averlo acquistato a seguito di compravendita del 11.2.2011 da La Boutique del
Bagno s.n.c. deduceva che: Controparte_2
- trattasi di immobile con corte esclusiva pertinenziale posta sul lato ovest dell'edificio, confinante con una corte in proprietà della convenuta, catastalmente censita al fg 27, m.n. 439, sub 33;
- nella primavera del 2020 la convenuta, in forza di scia n. 93011/2019 depositata ad aprile 2019 presso il Comune di Sarego, iniziava sulla propria corte la costruzione di un manufatto per la copertura di posti auto;
- trattasi di struttura costituita da una copertura fissa, formata da travature in ferro perimetrali e trasversali, poggiata su pilastri in ferro installati a terra sul confine con il fondo dell'attrice senza il suo consenso, ad una distanza di 2,20 metri dalla facciata esterna del proprio immobile, preesistente rispetto a quello della convenuta;
- sulla facciata dell'unità immobiliare dell'attrice, rivolta verso il confine con la proprietà della pagina 2 di 9 convenuta, si aprono tre vedute, sicché la struttura realizzata da quest'ultima ad una distanza inferiore a tre metri rispetto alle stesse, impedisce la fruizione di luce e di veduta all'immobile di parte attrice;
- con raccomandata del 23.10.2020 l'attrice contestava la legittimità della predetta costruzione, chiedendone, invano, l'immediata demolizione e con domanda del 23.6.2022 instaurava il procedimento di mediazione obbligatoria, il quale aveva esito negativo.
In diritto l'attrice, sul presupposto che il manufatto in questione sarebbe solido, stabile e immobilizzato al suolo a mezzo di pilastri in ferro infissi nello stesso, deduceva anzitutto la violazione da parte della convenuta dell'art. 873 c.c. nonché dell'art. 37 del regolamento edilizio del Comune di Sarego, che prevede che le eventuali costruzioni accessorie siano poste ad una distanza di 1,5 metri dal confine oppure sul confine, con il consenso del proprietario.
Lamentava poi che il manufatto violerebbe anche l'art. 907 c.c., in quanto posto ad una distanza inferiore a tre metri rispetto alle preesistenti vedute e limiterebbe il proprio diritto di veduta ed il passaggio di luce. Chiedeva quindi la condanna della convenuta alla demolizione della struttura e, in via subordinata, all'arretramento della stessa. Chiedeva infine il risarcimento del danno in re ipsa patrimoniale e non patrimoniale causato dalla turbativa del proprio diritto di proprietà, per € 5.000,00 o la somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
L'udienza di prima comparizione, indicata in citazione per il 3.7.2023, veniva differita ex art. 168 bis, co. 5 c.p.c. al giorno seguente. Con comparsa depositata il 15.6.2023 si costituiva la convenuta, la quale contestava le richieste attoree, negando la presunta violazione dell'art. 873 c.c. e allegando la regolarità urbanistica dell'opera in questione in quanto regolarmente autorizzata mediante SCIA. In particolare, esponeva che la struttura sarebbe costituita da una tenda retrattile che aperta disterebbe circa 1,30 metri dal confine con la proprietà attorea e 3,30 metri dal fabbricato della medesima. Osservava che si tratterebbe di una struttura dotata di sostegni ancorati al terreno con piastre in ferro distanti circa 40 cm dal confine, i quali nondimeno non potrebbero essere considerati nella determinazione della consistenza dell'opera principale al fine di verificare il rispetto delle distanze legali, in quanto si tratterebbe di sporgenze non significative. Deduceva che al più l'opera principale, soggetta alle prescrizioni di cui all'art. 873 c.c., sarebbe solo la tenda ombreggiante, quale elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, e non la struttura metallica di sostegno. Sul punto assumeva che quest'ultima, pur essendo fissata a terra (per la sicurezza di terzi), non sarebbe parte integrante dell'opera bensì un elemento accessorio di sostegno, non rilevante nel calcolo delle distanze. Esponeva che la tenda sarebbe retrattile, quindi provvisoria, perché non fissa ma richiudibile con facilità e velocità, aggiungendo che la stessa, non presentando chiusure laterali, non creerebbe alcuna intercapedine tra le due proprietà, sicché la struttura non potrebbe essere qualificata come costruzione, pagina 3 di 9 ex art. 837 c.c.
In merito alla presunta violazione dell'art. 907 c.c., deduceva che la pergotenda non pregiudicherebbe il diritto di veduta dell'attrice trattandosi di una struttura leggera con altezza modesta e aperta sui quattro lati, senza alcuna limitazione di di aria, luce, igiene e sicurezza per la proprietà attorea, di tal che sarebbe irrilevante la sua distanza da quest'ultima. Sulla base di tali argomentazioni, la convenuta concludeva che l'opera in questione non potrebbe essere considerata una costruzione in senso proprio, anche ai sensi dell'art. 907 c.c. e che in ogni caso non potrebbe compromettere la inspectio e prospectio, o l'ingresso di aria e luce.
Per l'ipotesi in cui venisse riconosciuto il mancato rispetto delle distanze legali, chiedeva un bilanciamento dei diversi interessi delle parti. Quanto alla pretesa risarcitoria dell'attrice, ne deduceva l'infondatezza in mancanza di alcuna allegazione e prova del danno lamentato.
Alla prima udienza venivano concessi i termini ex art. 183, co. 6 c.p.c., con rinvio per la decisione sulle istanze istruttorie all'udienza del 16.11.2023, sostituita dal deposito di note scritte.
Nella prima memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c, l'attrice prendeva posizione sulle difese di controparte, precisando che la struttura in questione, visti i connotati di solidità, stabilità e immobilizzazione al suolo allegati in citazione, integrerebbe una costruzione ex artt. 873 e 907 c.c. In replica poi alla prospettazione della convenuta secondo cui le piastre in ferro costituirebbero delle sporgenze non significative al fine del calcolo delle distanze, deduceva che in realtà sarebbe necessario prendere in considerazione i punti di massima sporgenza, come i pilastri. Contestava poi la rilevanza, in ambito civilistico, dell'asserita legittimità edilizio-urbanistica dell'opera. In merito alla richiesta risarcitoria, precisava che la struttura de qua comporterebbe un pregiudizio per il proprio immobile in termini di riduzione della quantità di luce naturale, di visibilità dalla pubblica via e di illegittimo stillicidio d'acqua piovana all'interno dello stesso a causa della pendenza della tenda.
Con provvedimento ex art. 127 ter, co. 3 c.p.c. del 7.12.2023, venivano ammesse le prove orali e veniva disposta CT affidata al OM. , con rinvio all'udienza del 13.2.2024 per il Persona_1 giuramento e l'escussione dei testi. A tale udienza, dopo il conferimento dell'incarico al CT, la causa veniva istruita mediante l'escussione dei testi e , di parte attrice, e Tes_1 Testimone_2 Tes_3
, di parte convenuta, con rinvio per esame della CT e completamento dell'istruttoria orale
[...] all'udienza del 3.7.2024, che veniva più volte differita su istanza del CT, da ultimo al 9.10.2024; la relazione peritale veniva medio tempore depositata il 24.9.2024. Alla predetta udienza, il legale di parte convenuta si riportava alle osservazioni del CTP di parte, rinunciando all'escussione dell'ultimo teste e il giudizio veniva rinviato per p.c. all'udienza del 25.3.2025, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c. Con provvedimento del 26.3.2025 si riscontrava il deposito delle note delle parti e la causa veniva trattenuta pagina 4 di 9 in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.c.
2. Prima di prendere posizione sulle domande svolte dalle parti, occorre ricostruire e descrivere lo stato dei luoghi. A tal fine può farsi rinvio alla relazione di CT e alla documentazione delle parti.
Attrice e convenuta sono proprietarie di due immobili confinanti siti nel Comune di Sarego (VI), Loc.
Meledo, alla via Meucci, censiti al Catasto Fabbricati, foglio 27, rispettivamente al mappale n. 439, sub
20, p.T. Cat. D/8 e al mappale 439, sub 33, Cat. C/2, Classe U, Cons. 30 mq, Sup. Cat. 44 mq (cfr. visure sub docc.
4-5 attore). Trattasi, quanto al primo, di un immobile commerciale/magazzino con corte/area scoperta esclusiva pertinenziale (cfr. atto di compravendita sub doc. 2 attore) e, quanto al secondo, di corte/area scoperta esclusiva adibita a posti auto pertinenziale a deposito/civile abitazione sub 33/21 (cfr. all. 2 alla relazione peritale, elaborato planimetrico sub doc. 14 e doc. 6 attore, pagg. 3-
4). La corte dell'attrice e quella della convenuta sono catastalmente divise da un confine ad “L” (cfr. elaborato planimetrico sub doc. 3 attore, relazione OM. allegata alla comparsa di Per_2 costituzione ed elaborato planimetrico a pag. 10 della relazione di CT).
Sull'area esterna della convenuta insiste il manufatto per cui è causa, ovvero una pergotenda costituita da una tenda retrattile/scorrevole installata su due binari/profili metallici inclinati, sorretti da tre colonnine metalliche con altezza di 2,87/3,20 metri (ancorate al pavimento mediante piastre e bulloni) e da un braccio di aggancio fissato al fabbricato della , posti ai quattro angoli della struttura. CP_1
La tenda, aperta, occupa una superficie di 28,50 mq e dista circa 1,28 dal confine parallelo alla facciata dell'immobile dell'attrice e 0,20 metri da quello perpendicolare alla medesima, mentre due dei tubolari di sostegno distano da quest'ultimo 0,20 metri e uno di essi dista 0,36/0,40 metri dal confine parallelo al fabbricato dell'attrice (cfr. elaborato planimetrico a pag. 10 della relazione peritale).
3. Tanto chiarito, si possono esaminare le domande attoree, principiando da quella inibitoria. A fondamento di tale domanda, l'attrice ha dedotto la violazione della disciplina in punto di distanze nelle costruzioni (art. 873 c.c. e norme locali integrative, nel caso di specie l'art. 37 del regolamento edilizio del Comune di Sarego) e in punto di distanze delle costruzioni dalle vedute (art. 907 c.c.). Da ultimo, in conclusionale, l'attrice ha pure allegato che nel corso della CT sarebbe emersa l'irregolarità della pergotenda sotto il profilo edilizio-urbanistico.
4. Quanto a quest'ultimo rilievo, al di là della sua inammissibilità (trattandosi di censura svolta solo negli scritti conclusivi), si osserva che tale circostanza, seppur confermata dalla CT (cfr. elaborato peritale, pag. 23 e 26), risulta irrilevante, posto che l'unico profilo d'interesse nei rapporti intersoggettivi di vicinato è costituito dall'osservanza delle distanze legali (cfr. Cass. S.U., sent. n. 333 del 12/6/1999 secondo cui “nelle controversie tra privati derivanti dalla esecuzione di opere edilizie non conformi alle prescrizioni di leggi o degli strumenti urbanistici viene sempre e soltanto in rilievo la pagina 5 di 9 lesione di diritti soggettivi attribuiti ai privati dalle norme medesime, anche se trattasi di norme integrative di quelle dettate dal codice civile in materia di distanze fra le costruzioni, mentre la rilevanza giuridica della concessione edilizia si esaurisce nell'ambito del rapporto pubblicistico tra
l'amministrazione e il richiedente, con la conseguenza che, ove dette norme siano state violate, il diritto del vicino alla riduzione in pristino (o al risarcimento del danno) non trova deroga per il fatto che la costruzione sia stata realizzata in base a concessione edilizia e resta tutelabile davanti al giudice ordinario senza necessità di preventiva decisione del giudice amministrativo in ordine alla legittimità o meno del provvedimento di concessione e senza che occorra neppure una delibazione di detto provvedimento, in via meramente incidentale, da parte del giudice ordinario.”; cfr., in senso conforme, Cass. Sez. II, sent. n. 5605 del 26/2/2019).
5. La domanda fondata sulla violazione delle distanze ex art. 873 c.c., con riferimento sia al limite legale, sia a quello previsto dall'art. 37 del Regolamento locale, richiamato dal secondo periodo della disposizione codicistica, è infondata.
Si ricorda infatti che “In tema di distanze legali tra fabbricati, l'art. 873 cod. civ., nello stabilire per le costruzioni su fondi finitimi la distanza minima di tre metri dal confine o quella maggiore fissata dai regolamenti locali, va interpretato, in relazione all'interesse tutelato dalla norma, nel senso che la nozione di "costruzione" comprende qualsiasi manufatto avente caratteristiche di consistenza e stabilità, o che emerga in modo sensibile dal suolo e che, per la sua consistenza, abbia l'idoneità a creare intercapedini pregiudizievoli alla sicurezza ed alla salubrità del godimento della proprietà”
(Cass. Sez. II, sent. n. 23189 del 17/12/2012; in tal senso, tra le varie, Cass. Sez. VI, ord. n. 5753 del
12/3/2014; Cass. Sez. II, sent. n. 3199 del 6/3/2002).
Il presupposto per l'applicazione della disposizione è dunque che sul fondo finitimo sia stata realizzata una costruzione: perché un manufatto sia qualificabile come “costruzione” non rileva in sé per sé il materiale utilizzato o lo stile architettonico, ma è necessario che esso sia stabile e di una consistenza tale da creare un'intercapedine pregiudizievole, ossia “[…] uno spazio vuoto racchiuso tra due pareti, scoperto verso l'alto e sui due lati che, in relazione a siffatta conformazione può ricevere aria o luce soltanto dall'alto e dai predetti lati;
orbene, poiché la diminuzione di aereazione e luminosità dipende dalla compattezza, che impedisce il passaggio di aria e luce, delle due strutture racchiudenti lo spazio, non è necessario che queste consistano in muri di cemento armato o di laterizi, ma è sufficiente che siano costituite da un qualsiasi materiale (anche metallico) che per la sua compattezza impedisca (o lo consenta in maniera non apprezzabile), il passaggio di aria e luce, e che sia stabilmente collegato, anche mediante appoggio, al suolo o ad altro edificio. […]” (cfr. Cass. 3199/2002, parte motiva, pag.
4). pagina 6 di 9 Nel caso di specie, come eccepito anche dalla convenuta, dalla documentazione prodotta dalle parti e dalle verifiche svolte dalla CT può escludersi che la pergotenda realizzata dalla integri CP_1 una “costruzione” ai sensi dell'art. 873 c.c., perché inidonea, per la sua consistenza, a originare un'intercapedine pregiudizievole.
Dalla relazione di CT – che non a caso ha condivisibilmente escluso che il manufatto possa essere qualificato come una “costruzione” (cfr. relazione di CT, pagg. 11 e 23) – emerge in maniera chiara
(pag. 6) che la pergotenda, posta parallelamente all'edificio dell'attrice, è tuttavia priva di coperture laterali, sicché in radice non viene a ingenerarsi una intercapedine nel senso su esposto, perché la struttura non dà origine ad una parete opposta a quella della struttura di . Parte_1
Oltre a non dare origine ad una intercapedine, la pergotenda non pregiudica il riciclo dell'aria (essendo per l'appunto aperta sui 4 lati) e non compromette neanche il passaggio di luce. Anche se la figlia e il figlio del l.r.p.t. di , escussi come testi, hanno riferito che, a loro avviso, la pergotenda, se Parte_1 aperta, riducesse la luce solare goduta all'interno dell'immobile, tali dichiarazioni sono state smentite dalla CT, che a seguito di una approfondita analisi, svolta in varie giornate e quindi considerando diverse inclinazioni del sole, ha concluso che “per il suo orientamento, la struttura, considerando la tenda aperta o chiusa, non comporta una riduzione della luce solare verso la proprietà attorea”
(relazione, pag. 23; ciò anche considerando, in relazione ad alcuni orari e posizioni sole, la circostanza che l'ombra deriva non dalla tenda, ma da un edificio di terzi – cfr. relazione CT, pag. 22). Le considerazioni del CT non hanno formato oggetto di rilievi dal CTP o dalla difesa attorei, negli scritti conclusivi e sono dunque pienamente condivisibili.
Non dando origine la pergotenda ad una intercapedine che comprometta il passaggio di area o luce, la stessa non è qualificabile come costruzione ex art. 873 c.c. e pertanto la domanda proposta ai sensi di detta norma deve essere rigettata.
6. Anche la domanda proposta ex art. 907 c.c. è infondata.
Presupposto della tutela offerta dalla norma è la titolarità di un diritto reale di veduta. Non tutte le aperture costituiscono “vedute” ex art. 900 c.c., in quanto devono consentire di affacciarsi e guardare nel fondo altrui;
inoltre, la legge prevede dei limiti spaziali all'apertura di vedute (art. 905 c.c.) sicché alla mera esistenza di una finestra che pure consenta di affacciarsi e guardare sul fondo altrui potrebbe non corrispondere la sussistenza di un diritto di veduta tutelabile ex art. 907 c.c.
È stato condivisibilmente osservato che, in sé per sé, la mera proprietà di un immobile fronteggiante il fondo altrui non attribuisce di per solo e in difetto di titoli specifici (negoziali o non, come l'usucapione) anche l'acquisto di una servitù di veduta, ex art. 907 c.c. Sicché la mera sussistenza di una situazione di fatto, quale l'esistenza, a distanza inferiore da quella di cui all'art. 905 c.c., di pagina 7 di 9 aperture che pure in ipotesi consentano l'inspectio e la prospectio nel fondo confinante, non è di per sé suscettibile di tutela in via petitoria, anche al fine di pretendere da parte del vicino il rispetto delle distanze ex art. 907 c.c. (in tal senso, tra le varie, Cass. Sez. II, ord. n. 21798 del 2/8/2024; Cass. Sez.
II, sent. n. 11297 del 10/5/2018).
Nel caso di specie, l'attrice non ha provato di essere titolare di una servitù di veduta. Può anzi osservarsi che la CT ha concluso che le finestre nella proprietà di , poste dinnanzi alla Parte_1 pergotenda, non costituiscono “vedute” ex art. 900 c.c.: ciò perché vi sono apposte inferriate fisse non apribili verso l'esterno, con la conseguenza che non è possibile affacciarsi (relazione CT pagg. 12-
13).
Le conclusioni della CT sono state contestate dalla difesa attorea in conclusionale (pag. 10), che ha dedotto (i) che la convenuta non avrebbe mai sollevato alcuna eccezione al riguardo, svolgendo difese che anzi presupporrebbero il riconoscimento del diritto di veduta;
(ii) e che le grate sulle finestre non coprirebbero l'intera superficie delle medesime.
Il primo rilievo non è condivisibile poiché “La titolarità del diritto reale di veduta costituisce una condizione dell'azione volta ad ottenere l'osservanza da parte del vicino delle distanze di cui all'art. 907 c.c. e, come tale, va accertata anche d'ufficio dal giudice, salvo che da parte del convenuto vi sia stata ammissione, esplicita o implicita, purché inequivoca, della sussistenza di tale diritto”
(Cass.21798/2024 e 11287/2018). Dalle difese della convenuta non è desumibile una inequivoca ammissione implicita circa la sussistenza di un diritto di veduta in capo all'attrice. Nel costituirsi, infatti, la convenuta, pur avendo svolto delle difese di merito circa l'insussistenza dei presupposti di operatività dell'art. 907 c.c., ha mantenuto una posizione ambigua sull'effettiva sussistenza di un diritto di veduta (molte delle difese svolte – cfr. comparsa di risposta, pagg. 5-6 - tendono infatti a sovrapporre alcuni dei presupposti dell'azione ex art. 873 a quelli di cui all'art. 907 c.c. e paiono fondate sulla mera ipotesi di sussistenza di un diritto di veduta, senza un suo effettivo riconoscimento).
Il secondo rilievo pure non è condivisibile;
anzitutto, pur essendo vero che le inferiate coprono solo parte delle finestre, la CT ha riscontrato che le stesse fossero apribili solo verso l'interno, il che escluderebbe comunque la possibilità di affaccio. In secondo luogo, come chiarito, anche laddove le finestre consentissero l'affaccio, da ciò non potrebbe desumersi la sussistenza di una servitù di veduta, non dimostrata dall'attrice.
Anche la domanda ex art. 907 c.c. dovrà dunque essere rigettata.
7. Al rigetto delle domande di carattere petitorio/inibitorio consegue altresì quello delle domande risarcitorie.
8. Le spese seguono la soccombenza.
Considerato che
la domanda ex art. 907 c.c. viene rigettata in pagina 8 di 9 ragione del rilievo d'ufficio dell'insussistenza di un diritto di veduta, su cui come chiarito la convenuta ha assunto una posizione ambigua, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per una compensazione parziale, per l'1/3, delle spese di lite, con accollo dei residui 2/3 a parte attrice.
Le spese vengono così liquidate sulla base della legge 27/2012 e articoli 1-11 DM 55/14, in base ai valori medi previsti per lo scaglione di riferimento - individuato ex art. 5, co. 6 d.m. 55/2014, stante il valore indeterminato della causa e in considerazione della complessità bassa del giudizio, nello scaglione da € 26.000,01 ad € 52.000,00 - e precisamente: € 1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva, € 1.806,00 per la fase istruttoria ed € 2.905,00 per la fase decisionale, per complessivi € 7.616,00, oltre accessori. La convenuta ha chiesto il rimborso delle spese di CTP, per €
4.396,84. Si ricorda che “Le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, che ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue” (Cass. Sez. III, ord. n. 26729 del
15/10/2024). La somma di cui viene chiesto il rimborso è ampiamente superiore ai compensi riconosciuti alla CT, sicché ne va esclusa in parte la ripetizione, riconoscendo, in ragione del concreto apporto dei CTP, per come emergente dalla relazione di CT, il minor importo di € 1.800,00.
Per effetto della compensazione parziale, parte attrice sarà tenuta quindi a corrispondere alla convenuta,
a ristoro delle spese di lite, € 5.077,33 (2/3 di € 7.616,00) per compensi, € 1.200,00 (2/3 di € 1.800,00) per esborsi, oltre accessori sui compensi.
Le spese di CT vanno poste definitivamente a carico delle parti con analoga proporzione e, quindi, per i 2/3 a carico dell'attrice e per il residuo 1/3 a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
(i) rigetta le domande dell'attrice;
(ii) condanna al rimborso delle spese di lite in favore di Parte_1
, pari ad € 5.077,33 per compensi, € 1.200,00 per esborsi, oltre accessori sui Controparte_1 compensi;
(iii) pone le spese di CT definitivamente a carico di per Parte_1
i 2/3 e di per il restante 1/3. Controparte_1
Vicenza, 2 agosto 2025 Il Giudice
Dott. Ludovico Rossi
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica in persona del Dott. Ludovico Rossi ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 1091 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, riservata in decisione all'esito di udienza di p.c. sostituita da deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con provvedimento del 26 marzo 2025, vertente tra:
(P.IVA ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Poletto (C.F. ) ed elettivamente C.F._1 domiciliata presso il suo studio in Torri di Arcugnano (VI), Piazza M. Rumor, 18, giusta procura allegata all'atto di citazione
- attrice - contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Controparte_1 C.F._2
Albertazzi (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Brendola C.F._3
(VI), Via Muraroni, 11, in virtù di mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
- convenuta -
OGGETTO: proprietà (distanze, artt. 873 e 907 c.c.)
CONCLUSIONI: con provvedimento ex art. 127 ter, co. 3 c.p.c. del 26.3.2025 si riscontrava il deposito delle note del 24.3.2025 in cui parte attrice così precisava le conclusioni:
“Nel merito, in via principale:
- Accertare che la costruzione realizzata dalla sig.ra sul Foglio 27, mapp. 439, sub Controparte_1
33, C.F. Comune di Sarego (VI), è illegittima per tutti i motivi esposti in atti e, per l'effetto, ordinarne la demolizione, con conseguente rimessione in pristino dello stato dei luoghi.
In via subordinata:
- Accertare che la costruzione realizzata dalla sig.ra sul Foglio 27, mapp. 439, sub Controparte_1
pagina 1 di 9 33, C.F. Comune di Sarego (VI), è illegittima per tutti i motivi esposti in atti e, per l'effetto, ordinarne
l'arretramento con rispetto delle norme in materia.
- In ogni caso, condannare la sig.ra a risarcire alla soc. Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, il danno patrimoniale e non Parte_1 patrimoniale patito, quantificato nella somma di € 5.000,00 o in quella diversa somma, anche maggiore, che dovesse emergere in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia, il tutto oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria.
- Con vittoria di spese e competenze di causa, spese forfettarie ed accessori di legge, oltre alle spese di
Ctu e ctp.
In via istruttoria: […]”
Nelle note del 24.3.2025 la convenuta così precisava le conclusioni:
“In via principale: respingersi ogni domanda attorea: in via subordinata: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda svolta in via principale, disporsi l'arretramento della struttura nel rispetto delle distanze legali e la riduzione dell'ammontare del risarcimento danni richiesti dall'attrice.
In ogni caso: con vittoria di spese, compensi professionali e accessori come per legge.
In via istruttoria: Si reitera ed insiste su ogni istanze istruttoria formulata.”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato l'attrice conveniva;
premesso di Controparte_1 essere proprietaria di un immobile adibito a negozio, sito in Meledo di Sarego (VI), via dei Fiori (ora via Meucci), 2, catastalmente censito al C.F. del Comune di Sarego, fg. 27, m.n. 439, sub 18 (ora sub
20), p.T., Cat. D/8, per averlo acquistato a seguito di compravendita del 11.2.2011 da La Boutique del
Bagno s.n.c. deduceva che: Controparte_2
- trattasi di immobile con corte esclusiva pertinenziale posta sul lato ovest dell'edificio, confinante con una corte in proprietà della convenuta, catastalmente censita al fg 27, m.n. 439, sub 33;
- nella primavera del 2020 la convenuta, in forza di scia n. 93011/2019 depositata ad aprile 2019 presso il Comune di Sarego, iniziava sulla propria corte la costruzione di un manufatto per la copertura di posti auto;
- trattasi di struttura costituita da una copertura fissa, formata da travature in ferro perimetrali e trasversali, poggiata su pilastri in ferro installati a terra sul confine con il fondo dell'attrice senza il suo consenso, ad una distanza di 2,20 metri dalla facciata esterna del proprio immobile, preesistente rispetto a quello della convenuta;
- sulla facciata dell'unità immobiliare dell'attrice, rivolta verso il confine con la proprietà della pagina 2 di 9 convenuta, si aprono tre vedute, sicché la struttura realizzata da quest'ultima ad una distanza inferiore a tre metri rispetto alle stesse, impedisce la fruizione di luce e di veduta all'immobile di parte attrice;
- con raccomandata del 23.10.2020 l'attrice contestava la legittimità della predetta costruzione, chiedendone, invano, l'immediata demolizione e con domanda del 23.6.2022 instaurava il procedimento di mediazione obbligatoria, il quale aveva esito negativo.
In diritto l'attrice, sul presupposto che il manufatto in questione sarebbe solido, stabile e immobilizzato al suolo a mezzo di pilastri in ferro infissi nello stesso, deduceva anzitutto la violazione da parte della convenuta dell'art. 873 c.c. nonché dell'art. 37 del regolamento edilizio del Comune di Sarego, che prevede che le eventuali costruzioni accessorie siano poste ad una distanza di 1,5 metri dal confine oppure sul confine, con il consenso del proprietario.
Lamentava poi che il manufatto violerebbe anche l'art. 907 c.c., in quanto posto ad una distanza inferiore a tre metri rispetto alle preesistenti vedute e limiterebbe il proprio diritto di veduta ed il passaggio di luce. Chiedeva quindi la condanna della convenuta alla demolizione della struttura e, in via subordinata, all'arretramento della stessa. Chiedeva infine il risarcimento del danno in re ipsa patrimoniale e non patrimoniale causato dalla turbativa del proprio diritto di proprietà, per € 5.000,00 o la somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
L'udienza di prima comparizione, indicata in citazione per il 3.7.2023, veniva differita ex art. 168 bis, co. 5 c.p.c. al giorno seguente. Con comparsa depositata il 15.6.2023 si costituiva la convenuta, la quale contestava le richieste attoree, negando la presunta violazione dell'art. 873 c.c. e allegando la regolarità urbanistica dell'opera in questione in quanto regolarmente autorizzata mediante SCIA. In particolare, esponeva che la struttura sarebbe costituita da una tenda retrattile che aperta disterebbe circa 1,30 metri dal confine con la proprietà attorea e 3,30 metri dal fabbricato della medesima. Osservava che si tratterebbe di una struttura dotata di sostegni ancorati al terreno con piastre in ferro distanti circa 40 cm dal confine, i quali nondimeno non potrebbero essere considerati nella determinazione della consistenza dell'opera principale al fine di verificare il rispetto delle distanze legali, in quanto si tratterebbe di sporgenze non significative. Deduceva che al più l'opera principale, soggetta alle prescrizioni di cui all'art. 873 c.c., sarebbe solo la tenda ombreggiante, quale elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, e non la struttura metallica di sostegno. Sul punto assumeva che quest'ultima, pur essendo fissata a terra (per la sicurezza di terzi), non sarebbe parte integrante dell'opera bensì un elemento accessorio di sostegno, non rilevante nel calcolo delle distanze. Esponeva che la tenda sarebbe retrattile, quindi provvisoria, perché non fissa ma richiudibile con facilità e velocità, aggiungendo che la stessa, non presentando chiusure laterali, non creerebbe alcuna intercapedine tra le due proprietà, sicché la struttura non potrebbe essere qualificata come costruzione, pagina 3 di 9 ex art. 837 c.c.
In merito alla presunta violazione dell'art. 907 c.c., deduceva che la pergotenda non pregiudicherebbe il diritto di veduta dell'attrice trattandosi di una struttura leggera con altezza modesta e aperta sui quattro lati, senza alcuna limitazione di di aria, luce, igiene e sicurezza per la proprietà attorea, di tal che sarebbe irrilevante la sua distanza da quest'ultima. Sulla base di tali argomentazioni, la convenuta concludeva che l'opera in questione non potrebbe essere considerata una costruzione in senso proprio, anche ai sensi dell'art. 907 c.c. e che in ogni caso non potrebbe compromettere la inspectio e prospectio, o l'ingresso di aria e luce.
Per l'ipotesi in cui venisse riconosciuto il mancato rispetto delle distanze legali, chiedeva un bilanciamento dei diversi interessi delle parti. Quanto alla pretesa risarcitoria dell'attrice, ne deduceva l'infondatezza in mancanza di alcuna allegazione e prova del danno lamentato.
Alla prima udienza venivano concessi i termini ex art. 183, co. 6 c.p.c., con rinvio per la decisione sulle istanze istruttorie all'udienza del 16.11.2023, sostituita dal deposito di note scritte.
Nella prima memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c, l'attrice prendeva posizione sulle difese di controparte, precisando che la struttura in questione, visti i connotati di solidità, stabilità e immobilizzazione al suolo allegati in citazione, integrerebbe una costruzione ex artt. 873 e 907 c.c. In replica poi alla prospettazione della convenuta secondo cui le piastre in ferro costituirebbero delle sporgenze non significative al fine del calcolo delle distanze, deduceva che in realtà sarebbe necessario prendere in considerazione i punti di massima sporgenza, come i pilastri. Contestava poi la rilevanza, in ambito civilistico, dell'asserita legittimità edilizio-urbanistica dell'opera. In merito alla richiesta risarcitoria, precisava che la struttura de qua comporterebbe un pregiudizio per il proprio immobile in termini di riduzione della quantità di luce naturale, di visibilità dalla pubblica via e di illegittimo stillicidio d'acqua piovana all'interno dello stesso a causa della pendenza della tenda.
Con provvedimento ex art. 127 ter, co. 3 c.p.c. del 7.12.2023, venivano ammesse le prove orali e veniva disposta CT affidata al OM. , con rinvio all'udienza del 13.2.2024 per il Persona_1 giuramento e l'escussione dei testi. A tale udienza, dopo il conferimento dell'incarico al CT, la causa veniva istruita mediante l'escussione dei testi e , di parte attrice, e Tes_1 Testimone_2 Tes_3
, di parte convenuta, con rinvio per esame della CT e completamento dell'istruttoria orale
[...] all'udienza del 3.7.2024, che veniva più volte differita su istanza del CT, da ultimo al 9.10.2024; la relazione peritale veniva medio tempore depositata il 24.9.2024. Alla predetta udienza, il legale di parte convenuta si riportava alle osservazioni del CTP di parte, rinunciando all'escussione dell'ultimo teste e il giudizio veniva rinviato per p.c. all'udienza del 25.3.2025, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c. Con provvedimento del 26.3.2025 si riscontrava il deposito delle note delle parti e la causa veniva trattenuta pagina 4 di 9 in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.c.
2. Prima di prendere posizione sulle domande svolte dalle parti, occorre ricostruire e descrivere lo stato dei luoghi. A tal fine può farsi rinvio alla relazione di CT e alla documentazione delle parti.
Attrice e convenuta sono proprietarie di due immobili confinanti siti nel Comune di Sarego (VI), Loc.
Meledo, alla via Meucci, censiti al Catasto Fabbricati, foglio 27, rispettivamente al mappale n. 439, sub
20, p.T. Cat. D/8 e al mappale 439, sub 33, Cat. C/2, Classe U, Cons. 30 mq, Sup. Cat. 44 mq (cfr. visure sub docc.
4-5 attore). Trattasi, quanto al primo, di un immobile commerciale/magazzino con corte/area scoperta esclusiva pertinenziale (cfr. atto di compravendita sub doc. 2 attore) e, quanto al secondo, di corte/area scoperta esclusiva adibita a posti auto pertinenziale a deposito/civile abitazione sub 33/21 (cfr. all. 2 alla relazione peritale, elaborato planimetrico sub doc. 14 e doc. 6 attore, pagg. 3-
4). La corte dell'attrice e quella della convenuta sono catastalmente divise da un confine ad “L” (cfr. elaborato planimetrico sub doc. 3 attore, relazione OM. allegata alla comparsa di Per_2 costituzione ed elaborato planimetrico a pag. 10 della relazione di CT).
Sull'area esterna della convenuta insiste il manufatto per cui è causa, ovvero una pergotenda costituita da una tenda retrattile/scorrevole installata su due binari/profili metallici inclinati, sorretti da tre colonnine metalliche con altezza di 2,87/3,20 metri (ancorate al pavimento mediante piastre e bulloni) e da un braccio di aggancio fissato al fabbricato della , posti ai quattro angoli della struttura. CP_1
La tenda, aperta, occupa una superficie di 28,50 mq e dista circa 1,28 dal confine parallelo alla facciata dell'immobile dell'attrice e 0,20 metri da quello perpendicolare alla medesima, mentre due dei tubolari di sostegno distano da quest'ultimo 0,20 metri e uno di essi dista 0,36/0,40 metri dal confine parallelo al fabbricato dell'attrice (cfr. elaborato planimetrico a pag. 10 della relazione peritale).
3. Tanto chiarito, si possono esaminare le domande attoree, principiando da quella inibitoria. A fondamento di tale domanda, l'attrice ha dedotto la violazione della disciplina in punto di distanze nelle costruzioni (art. 873 c.c. e norme locali integrative, nel caso di specie l'art. 37 del regolamento edilizio del Comune di Sarego) e in punto di distanze delle costruzioni dalle vedute (art. 907 c.c.). Da ultimo, in conclusionale, l'attrice ha pure allegato che nel corso della CT sarebbe emersa l'irregolarità della pergotenda sotto il profilo edilizio-urbanistico.
4. Quanto a quest'ultimo rilievo, al di là della sua inammissibilità (trattandosi di censura svolta solo negli scritti conclusivi), si osserva che tale circostanza, seppur confermata dalla CT (cfr. elaborato peritale, pag. 23 e 26), risulta irrilevante, posto che l'unico profilo d'interesse nei rapporti intersoggettivi di vicinato è costituito dall'osservanza delle distanze legali (cfr. Cass. S.U., sent. n. 333 del 12/6/1999 secondo cui “nelle controversie tra privati derivanti dalla esecuzione di opere edilizie non conformi alle prescrizioni di leggi o degli strumenti urbanistici viene sempre e soltanto in rilievo la pagina 5 di 9 lesione di diritti soggettivi attribuiti ai privati dalle norme medesime, anche se trattasi di norme integrative di quelle dettate dal codice civile in materia di distanze fra le costruzioni, mentre la rilevanza giuridica della concessione edilizia si esaurisce nell'ambito del rapporto pubblicistico tra
l'amministrazione e il richiedente, con la conseguenza che, ove dette norme siano state violate, il diritto del vicino alla riduzione in pristino (o al risarcimento del danno) non trova deroga per il fatto che la costruzione sia stata realizzata in base a concessione edilizia e resta tutelabile davanti al giudice ordinario senza necessità di preventiva decisione del giudice amministrativo in ordine alla legittimità o meno del provvedimento di concessione e senza che occorra neppure una delibazione di detto provvedimento, in via meramente incidentale, da parte del giudice ordinario.”; cfr., in senso conforme, Cass. Sez. II, sent. n. 5605 del 26/2/2019).
5. La domanda fondata sulla violazione delle distanze ex art. 873 c.c., con riferimento sia al limite legale, sia a quello previsto dall'art. 37 del Regolamento locale, richiamato dal secondo periodo della disposizione codicistica, è infondata.
Si ricorda infatti che “In tema di distanze legali tra fabbricati, l'art. 873 cod. civ., nello stabilire per le costruzioni su fondi finitimi la distanza minima di tre metri dal confine o quella maggiore fissata dai regolamenti locali, va interpretato, in relazione all'interesse tutelato dalla norma, nel senso che la nozione di "costruzione" comprende qualsiasi manufatto avente caratteristiche di consistenza e stabilità, o che emerga in modo sensibile dal suolo e che, per la sua consistenza, abbia l'idoneità a creare intercapedini pregiudizievoli alla sicurezza ed alla salubrità del godimento della proprietà”
(Cass. Sez. II, sent. n. 23189 del 17/12/2012; in tal senso, tra le varie, Cass. Sez. VI, ord. n. 5753 del
12/3/2014; Cass. Sez. II, sent. n. 3199 del 6/3/2002).
Il presupposto per l'applicazione della disposizione è dunque che sul fondo finitimo sia stata realizzata una costruzione: perché un manufatto sia qualificabile come “costruzione” non rileva in sé per sé il materiale utilizzato o lo stile architettonico, ma è necessario che esso sia stabile e di una consistenza tale da creare un'intercapedine pregiudizievole, ossia “[…] uno spazio vuoto racchiuso tra due pareti, scoperto verso l'alto e sui due lati che, in relazione a siffatta conformazione può ricevere aria o luce soltanto dall'alto e dai predetti lati;
orbene, poiché la diminuzione di aereazione e luminosità dipende dalla compattezza, che impedisce il passaggio di aria e luce, delle due strutture racchiudenti lo spazio, non è necessario che queste consistano in muri di cemento armato o di laterizi, ma è sufficiente che siano costituite da un qualsiasi materiale (anche metallico) che per la sua compattezza impedisca (o lo consenta in maniera non apprezzabile), il passaggio di aria e luce, e che sia stabilmente collegato, anche mediante appoggio, al suolo o ad altro edificio. […]” (cfr. Cass. 3199/2002, parte motiva, pag.
4). pagina 6 di 9 Nel caso di specie, come eccepito anche dalla convenuta, dalla documentazione prodotta dalle parti e dalle verifiche svolte dalla CT può escludersi che la pergotenda realizzata dalla integri CP_1 una “costruzione” ai sensi dell'art. 873 c.c., perché inidonea, per la sua consistenza, a originare un'intercapedine pregiudizievole.
Dalla relazione di CT – che non a caso ha condivisibilmente escluso che il manufatto possa essere qualificato come una “costruzione” (cfr. relazione di CT, pagg. 11 e 23) – emerge in maniera chiara
(pag. 6) che la pergotenda, posta parallelamente all'edificio dell'attrice, è tuttavia priva di coperture laterali, sicché in radice non viene a ingenerarsi una intercapedine nel senso su esposto, perché la struttura non dà origine ad una parete opposta a quella della struttura di . Parte_1
Oltre a non dare origine ad una intercapedine, la pergotenda non pregiudica il riciclo dell'aria (essendo per l'appunto aperta sui 4 lati) e non compromette neanche il passaggio di luce. Anche se la figlia e il figlio del l.r.p.t. di , escussi come testi, hanno riferito che, a loro avviso, la pergotenda, se Parte_1 aperta, riducesse la luce solare goduta all'interno dell'immobile, tali dichiarazioni sono state smentite dalla CT, che a seguito di una approfondita analisi, svolta in varie giornate e quindi considerando diverse inclinazioni del sole, ha concluso che “per il suo orientamento, la struttura, considerando la tenda aperta o chiusa, non comporta una riduzione della luce solare verso la proprietà attorea”
(relazione, pag. 23; ciò anche considerando, in relazione ad alcuni orari e posizioni sole, la circostanza che l'ombra deriva non dalla tenda, ma da un edificio di terzi – cfr. relazione CT, pag. 22). Le considerazioni del CT non hanno formato oggetto di rilievi dal CTP o dalla difesa attorei, negli scritti conclusivi e sono dunque pienamente condivisibili.
Non dando origine la pergotenda ad una intercapedine che comprometta il passaggio di area o luce, la stessa non è qualificabile come costruzione ex art. 873 c.c. e pertanto la domanda proposta ai sensi di detta norma deve essere rigettata.
6. Anche la domanda proposta ex art. 907 c.c. è infondata.
Presupposto della tutela offerta dalla norma è la titolarità di un diritto reale di veduta. Non tutte le aperture costituiscono “vedute” ex art. 900 c.c., in quanto devono consentire di affacciarsi e guardare nel fondo altrui;
inoltre, la legge prevede dei limiti spaziali all'apertura di vedute (art. 905 c.c.) sicché alla mera esistenza di una finestra che pure consenta di affacciarsi e guardare sul fondo altrui potrebbe non corrispondere la sussistenza di un diritto di veduta tutelabile ex art. 907 c.c.
È stato condivisibilmente osservato che, in sé per sé, la mera proprietà di un immobile fronteggiante il fondo altrui non attribuisce di per solo e in difetto di titoli specifici (negoziali o non, come l'usucapione) anche l'acquisto di una servitù di veduta, ex art. 907 c.c. Sicché la mera sussistenza di una situazione di fatto, quale l'esistenza, a distanza inferiore da quella di cui all'art. 905 c.c., di pagina 7 di 9 aperture che pure in ipotesi consentano l'inspectio e la prospectio nel fondo confinante, non è di per sé suscettibile di tutela in via petitoria, anche al fine di pretendere da parte del vicino il rispetto delle distanze ex art. 907 c.c. (in tal senso, tra le varie, Cass. Sez. II, ord. n. 21798 del 2/8/2024; Cass. Sez.
II, sent. n. 11297 del 10/5/2018).
Nel caso di specie, l'attrice non ha provato di essere titolare di una servitù di veduta. Può anzi osservarsi che la CT ha concluso che le finestre nella proprietà di , poste dinnanzi alla Parte_1 pergotenda, non costituiscono “vedute” ex art. 900 c.c.: ciò perché vi sono apposte inferriate fisse non apribili verso l'esterno, con la conseguenza che non è possibile affacciarsi (relazione CT pagg. 12-
13).
Le conclusioni della CT sono state contestate dalla difesa attorea in conclusionale (pag. 10), che ha dedotto (i) che la convenuta non avrebbe mai sollevato alcuna eccezione al riguardo, svolgendo difese che anzi presupporrebbero il riconoscimento del diritto di veduta;
(ii) e che le grate sulle finestre non coprirebbero l'intera superficie delle medesime.
Il primo rilievo non è condivisibile poiché “La titolarità del diritto reale di veduta costituisce una condizione dell'azione volta ad ottenere l'osservanza da parte del vicino delle distanze di cui all'art. 907 c.c. e, come tale, va accertata anche d'ufficio dal giudice, salvo che da parte del convenuto vi sia stata ammissione, esplicita o implicita, purché inequivoca, della sussistenza di tale diritto”
(Cass.21798/2024 e 11287/2018). Dalle difese della convenuta non è desumibile una inequivoca ammissione implicita circa la sussistenza di un diritto di veduta in capo all'attrice. Nel costituirsi, infatti, la convenuta, pur avendo svolto delle difese di merito circa l'insussistenza dei presupposti di operatività dell'art. 907 c.c., ha mantenuto una posizione ambigua sull'effettiva sussistenza di un diritto di veduta (molte delle difese svolte – cfr. comparsa di risposta, pagg. 5-6 - tendono infatti a sovrapporre alcuni dei presupposti dell'azione ex art. 873 a quelli di cui all'art. 907 c.c. e paiono fondate sulla mera ipotesi di sussistenza di un diritto di veduta, senza un suo effettivo riconoscimento).
Il secondo rilievo pure non è condivisibile;
anzitutto, pur essendo vero che le inferiate coprono solo parte delle finestre, la CT ha riscontrato che le stesse fossero apribili solo verso l'interno, il che escluderebbe comunque la possibilità di affaccio. In secondo luogo, come chiarito, anche laddove le finestre consentissero l'affaccio, da ciò non potrebbe desumersi la sussistenza di una servitù di veduta, non dimostrata dall'attrice.
Anche la domanda ex art. 907 c.c. dovrà dunque essere rigettata.
7. Al rigetto delle domande di carattere petitorio/inibitorio consegue altresì quello delle domande risarcitorie.
8. Le spese seguono la soccombenza.
Considerato che
la domanda ex art. 907 c.c. viene rigettata in pagina 8 di 9 ragione del rilievo d'ufficio dell'insussistenza di un diritto di veduta, su cui come chiarito la convenuta ha assunto una posizione ambigua, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per una compensazione parziale, per l'1/3, delle spese di lite, con accollo dei residui 2/3 a parte attrice.
Le spese vengono così liquidate sulla base della legge 27/2012 e articoli 1-11 DM 55/14, in base ai valori medi previsti per lo scaglione di riferimento - individuato ex art. 5, co. 6 d.m. 55/2014, stante il valore indeterminato della causa e in considerazione della complessità bassa del giudizio, nello scaglione da € 26.000,01 ad € 52.000,00 - e precisamente: € 1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva, € 1.806,00 per la fase istruttoria ed € 2.905,00 per la fase decisionale, per complessivi € 7.616,00, oltre accessori. La convenuta ha chiesto il rimborso delle spese di CTP, per €
4.396,84. Si ricorda che “Le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, che ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue” (Cass. Sez. III, ord. n. 26729 del
15/10/2024). La somma di cui viene chiesto il rimborso è ampiamente superiore ai compensi riconosciuti alla CT, sicché ne va esclusa in parte la ripetizione, riconoscendo, in ragione del concreto apporto dei CTP, per come emergente dalla relazione di CT, il minor importo di € 1.800,00.
Per effetto della compensazione parziale, parte attrice sarà tenuta quindi a corrispondere alla convenuta,
a ristoro delle spese di lite, € 5.077,33 (2/3 di € 7.616,00) per compensi, € 1.200,00 (2/3 di € 1.800,00) per esborsi, oltre accessori sui compensi.
Le spese di CT vanno poste definitivamente a carico delle parti con analoga proporzione e, quindi, per i 2/3 a carico dell'attrice e per il residuo 1/3 a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
(i) rigetta le domande dell'attrice;
(ii) condanna al rimborso delle spese di lite in favore di Parte_1
, pari ad € 5.077,33 per compensi, € 1.200,00 per esborsi, oltre accessori sui Controparte_1 compensi;
(iii) pone le spese di CT definitivamente a carico di per Parte_1
i 2/3 e di per il restante 1/3. Controparte_1
Vicenza, 2 agosto 2025 Il Giudice
Dott. Ludovico Rossi
pagina 9 di 9