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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 12/03/2025, n. 1237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1237 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
3° Sezione Civile
Il giudice designato dott. Guglielmo Rende ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 12069/2021 tra:
Parte_1
(c.f. e p. i.v.a. ) P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avvocato Giulio Bertacchi e dall'avvocato Roberto Biscaretti di Ruffia del Foro di
Torino nonché elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Torino alla via San Quintino n. 40 parte attrice e
P_
(c.f. ) C.F._1 in proprio e quale tutore e legale rappresentante della figlia
Controparte_2
(c.f. ) C.F._2 rappresentate e difese dall'avvocato Giovanni Giulio Steve
e dall'avvocato Laura Dutto del Foro di Torino nonché elettivamente domiciliate presso lo studio dell'avvocato
Laura Dutto sito in Torino alla via Assarotti n. 3 parte convenuta
1 n o n c h é
P_
(c.f. C.F._3 in proprio e quale procuratore di
Controparte_4
(c.f. ) C.F._4 rappresentati e difesi dall'avvocato Alessandro De Bernardi del Foro di Torino nonché elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Torino alla via Vittorio Amedeo II n.
11 parte convenuta e
Controparte_5
(c.f. C.F._5 rappresentato e difeso dall'avvocato Cristina Liubich del
Foro di Torino nonché elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Torino al corso Stati Uniti n. 61 terzo chiamato n o n c h é
Controparte_6
(c.f. ) P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Ferraro del Foro di Roma nonché elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma al viale Regina Margherita n. 278 terza chiamata
OGGETTO: compravendita immobiliare;
convenzione edilizia;
vincolo edilizio gravante sul bene compravenduto;
azione risarcitoria;
domanda di pagamento somme.
2 CONCLUSIONI: le parti hanno precisato le seguenti conclusioni
Parte attrice : Parte_1
“In via principale, accertato l'inadempimento della parte venditrice relativamente alla dichiarazione di garanzia secondo la quale gli immobili oggetto dell'atto di vendita rogito notaio 14 gennaio 2020 (doc. 2) Controparte_5 non sarebbero stati gravati da vincoli impeditivi della trasformazione degli stessi secondo le previsioni del vigente PRGC, dichiarare tenuti e condannare i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni di cui alla narrativa dell'atto di citazione e delle successive difese derivati e derivanti da tale inadempimento alla società deducente nella misura accertata in corso di giudizio, oltre rivalutazione ed interessi di mora nella misura prevista dalle norme di cui al D. Lgs. n. 231/2002 e ss. mm. e/o dall'art. 1284, IV comma, cod. civ.; In via istruttoria subordinata, nella non creduta ipotesi di ammissione del capo di prova n. 3 di parte – (pag. 2 P_ CP_4 mem. ex art. 183 c.p.c.), ammettere la prova contraria sullo stesso, con l'arch. e l'arch. Controparte_7
, (…), quali testi indicati;
Persona_1 qualora ritenuto necessario, ammettere in prova contraria, relativamente all'avversaria CP_8
– ) affermazione secondo cui “i maggiori costi
[...] CP_4 sostenuti da per la posticipazione Pt_1 dell'intervento non sono reali”, il seguente capo di prova per testi:
“Vero che la preso atto della Parte_1 necessità del rifacimento del progetto e della ripetizione dell'iter amministrativo relativi all'immobile di Torino – Via Buenos Aires n. 37, per il quale era programmato l'inizio lavori a fine dell'anno 2020, ha dovuto anticipare all'anno 2021, come da doc. 18 che mi si rammostra, l'intervento presso l'immobile di Torino – Via Borgone n. 47-49, il quale era invece stato programmato per l'inizio dell'anno 2023”, con l'arch. ) CP_7 CP_7 quale teste indicato.
3 Con il favore delle spese di giudizio tutte, ivi incluse quelle di C.T.U., compresi rimborso forfettario spese generali, CPA e IVA”.
Parte convenuta in proprio e quale tutore e P_ legale rappresentante della figlia Controparte_2
“Voglia il Tribunale, In via principale: rigettare la domanda attorea, in quanto infondata in fatto e in diritto;
In subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda, dichiarare tenuto e condannare il terzo chiamato a manlevare e tenere indenne Controparte_9 l'esponente, in proprio e quale tutore e legale rappresentante della figlia da quanto Controparte_2 fosse tenuta a pagare all'attrice per capitale, interessi e spese;
In ogni caso: col favore di compensi e spese del giudizio”.
Parte convenuta in proprio e quale P_ procuratore di Controparte_4
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: In via principale
= Accertare l'infondatezza della causa petendi delle pretese risarcitorie sollevate dall'attrice per i motivi dedotti in narrativa e, conseguentemente, rigettare in toto le domande della o anche solo in forma parziale in Pt_1 ragione della sua concorrente responsabilità In subordine
= Nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande attoree nei confronti di parte convenuta, liquidare il danno nei limiti dei pregiudizi che verranno accertati come effettivamente riconducibili all'inadempimento di parte convenuta ed al contempo dichiarare e riconoscere la responsabilità esclusiva del Notaio Prof. in ordine alle pretese Controparte_5 azionate dalla verso i convenuti e per l'effetto Pt_1 condannarlo a tenere indenne i concludenti da tutte le domande proposte nei loro confronti dalla a titolo Pt_1 di capitale, interessi, spese ed accessori
4 In ogni caso
= Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio da accollare a carico di parte attrice nel caso di rigetto della domanda, ovvero a carico del terzo chiamato nel caso di accoglimento della domanda di garanzia”
Parte terza chiamata Controparte_5
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale, In via preliminare: si eccepisce la carenza di legittimazione passiva del Notaio e si chiede che il medesimo venga Controparte_5 estromesso dal presente giudizio. In via istruttoria: si insiste nelle istanze e deduzioni di cui alle memorie ex art.183 6° comma c.p.c. depositate. Nel merito: respingere la domanda di manleva formulata dai sigg.ri (in proprio e nella veste di procuratore di P_
e (in proprio e quale Controparte_4 P_ tutrice della figlia incapace legale nei Controparte_2 confronti del Notaio in quanto infondata. Controparte_5 In subordine, nel denegato caso di ritenuta sussistenza di responsabilità solidale tra i venditori sigg.ri P_
(in proprio e nella veste di procuratore di
[...] CP_4
) / (in proprio e quale tutrice della
[...] P_ figlia incapace legale e il Notaio Controparte_2 [...]
, respingere la domanda attorea nei confronti di CP_5 quest'ultimo. In via di ulteriore subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande di garanzia formulate dai sigg.ri (in proprio e P_ nella veste di procuratore di e Controparte_4 P_
(in proprio e quale tutrice della figlia incapace
[...] legale nei confronti del terzo chiamato Controparte_2 Notaio nonché di accoglimento, anche Controparte_5 parziale, delle domande attoree nei confronti dei convenuti e del Notaio dichiarare tenute e Controparte_5 condannare le Compagnie di Assicurazione
[...] e Controparte_6 Controparte_10 a tenere indenne il Notaio
[...] [...]
da qualsivoglia pretesa a titolo di capitale, CP_5 interessi, spese ed accessori. Con il favore delle spese di causa, onorari, rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA e delle spese di Ctu”.
5 Parte terza chiamata CP_6
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
1) In relazione al rapporto di garanzia impropria: si rileva, per la polizza n. IFL0011090, un massimale di Euro 3 milioni ed una franchigia di euro 5.000,00.
2) In relazione al rapporto principale:
- In via principale, respingere tutte le domande proposte nei confronti del Notaio Dott. in quanto infondate in fatto ed in CP_5 diritto e comunque non provate, con ogni consequenziale provvedimento in ordine alla domanda di manleva;
- In via subordinata: nell'ipotesi di accoglimento anche soltanto parziale delle domande svolte nei confronti del Notaio Prof
[...]
, limitare il risarcimento del danno entro i noti CP_5 limiti di cui agli artt. 1223,1225 e 1227 c.c. Con vittoria di spese e competenza di causa”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'oggetto del presente giudizio.
La società attrice ha promosso il Parte_1 presente giudizio al fine di ottenere il risarcimento dei danni asseritamente patiti in relazione alla compravendita immobiliare stipulata a rogito del Notaio dott.
[...]
in data 14 gennaio 2020 (Rep. 87511 – Raccolta CP_5
41720).
La vendita ha avuto ad oggetto l'immobile sito in
Torino alla via Buenos Aires n. 37.
La parte attrice si duole di quanto segue:
“2. Perfezionata la vendita, la avendo Pt_1 inoltrato al Comune di Torino progetto edilizio per la costruzione di nuovo edificio residenziale la cui redazione era stata intrapresa sin dalla firma del preliminare, ha appurato, a dispetto di quanto garantito da parte venditrice, esistere vincolo edilizio derivante da convenzione stipulata il 9 ottobre 1953 tra la P_1
, la ed i signori
[...] Parte_2 Parte_3 e (vedasi ordinanza 11.5.2020 Comune di Parte_4 Torino, comunicazione Comune di Torino 27.7.2020 e provvedimento 14.9.2020 di diniego al progetto stante il vincolo de quo - docc. 4-5-6).
3. In forza ed in conseguenza di siffatto vincolo il progetto fatto redigere dalla secondo le norme del Pt_1
6 vigente PRGC non ha potuto ottenere l'approvazione da parte della con ingenti danni derivati alla P_1 società stessa, consistenti soprattutto nella rilevante riduzione sia della quantità delle superfici accessorie sia della loro qualità, nel senso che le nuove superfici accessorie sono più costose da realizzare e di minor pregio per la vendita. E' infatti logico che il passaggio da una profondità di manica di mt. 15,30 ad una profondità massima di mt. 13,00, come nel caso delle quantità afferenti logge e balconi, comporti evidenti rinunce e modifiche rispetto alle superfici accessorie originariamente previste. Quantificando il costo della modifica del progetto conseguente all'adeguamento al vincolo edilizio del 1953, si ottiene per l'operatore immobiliare una variazione negativa di utile lordo pari ad € 108.735,50 (Balconi e Logge) + € 21.321,00 (Sottotetti) = € 130.056,50, a cui2. Perfezionata la vendita, la avendo inoltrato al Pt_1 Comune di Torino progetto edilizio per la costruzione di nuovo edificio residenziale la cui redazione era stata intrapresa sin dalla firma del preliminare, ha appurato, a dispetto di quanto garantito da parte venditrice, esistere vincolo edilizio derivante da convenzione stipulata il 9 ottobre 1953 tra la la P_1 Parte_2 ed i signori e (vedasi Parte_3 Parte_4 ordinanza 11.5.2020 Comune di Torino, comunicazione Comune di Torino 27.7.2020 e provvedimento 14.9.2020 di diniego al progetto stante il vincolo de quo - docc. 4-5-6).
3. In forza ed in conseguenza di siffatto vincolo il progetto fatto redigere dalla secondo le norme del Pt_1 vigente PRGC non ha potuto ottenere l'approvazione da parte della con ingenti danni derivati alla P_1 società stessa, consistenti soprattutto nella rilevante riduzione sia della quantità delle superfici accessorie sia della loro qualità, nel senso che le nuove superfici accessorie sono più costose da realizzare e di minor pregio per la vendita. E' infatti logico che il passaggio da una profondità di manica di mt. 15,30 ad una profondità massima di mt. 13,00, come nel caso delle quantità afferenti logge e balconi, comporti evidenti rinunce e modifiche rispetto alle superfici accessorie originariamente previste. Quantificando il costo della modifica del progetto conseguente all'adeguamento al vincolo edilizio del 1953, si ottiene per l'operatore immobiliare una variazione negativa di utile lordo pari ad € 108.735,50 (Balconi e Logge) + € 21.321,00 (Sottotetti) = € 130.056,50, a cui vanno aggiunti € 18.000,00 per progetto inutilizzabile comprensivo di spese e bolli per presentazione, € 2.400,00 IMU per un numero di mesi non inferiore a 6, interessi passivi per un numero di mesi non inferiore a 6 su € 509.000,00 (costo terreno € 490.000,00, provvigione €
7 15.000,00, costo notaio € 4.000,00) nonché i danni derivanti dal ritardo dell'intervento (almeno 6 mesi), dal ritardo degli incassi, dai costi fissi della società.
4. Alla luce del provvedimento di diniego di cui sopra (doc. 6) l'avv. Giulio Bertacchi, incaricato dalla Pt_1 per ottenere il ristoro dei consistenti danni alla stessa derivati, ha invitato i venditori, con raccomandata a.r. 30.9.2020 (doc. 7), a prendere contatto con il suo studio per concordare un risarcimento stragiudiziale onde evitare i gravosi oneri di un giudizio (vedasi relazione arch. Stabilito 13.12.2020 - doc. 8). Tale missiva è rimasta senza riscontro alcuno”.
(v. pag. 2 e 3 dell'atto di citazione).
Parte attrice evidenzia che in contratto parte venditrice ha fornito la seguente garanzia:
“La parte venditrice garantisce che gli immobili oggetto del presente atto non sono gravati da vincoli tali da impedirne la trasformazione anche ai fini edificatori, secondo quanto previsto dal vigente PRGC”.
Secondo la parte attrice il vincolo edilizio emerso, come derivante dalla Convenzione del 1953 con il Comune di
Torino, costituisce inadempimento dei convenuti venditori rispetto alla garanzia così prestata e legittima la presente azione di risarcimento del danno.
2. L'istruttoria svolta.
La causa è stata istruita mediante le produzioni documentali delle parti e l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio disposta dal precedente giudice istruttore.
3. Sul merito della causa.
La domanda attorea di risarcimento del danno non è fondata e, pertanto, deve essere respinta.
In primo luogo si osserva come la parte attrice – in tutti gli scritti difensivi di causa - non ha mai invocato nessuna specifica norma in materia di vendita, e si è limitata a qualificare la dichiarazione contrattuale sopra menzionata (“La parte venditrice garantisce che gli immobili oggetto del presente atto non sono gravati da
8 vincoli tali da impedirne la trasformazione anche ai fini edificatori, secondo quanto previsto dal vigente PRGC”) come mera obbligazione di garanzia e, quindi, come garanzia di tipo contrattuale.
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere intesa e qualificata quale mera domanda di risarcimento per inadempimento contrattuale in ragione delle disposizioni generali in materia di obbligazioni e contratti ex art. 1218 e 1321 e seguenti del codice civile.
Ciò posto, deve allora rilevarsi come la disposizione contrattuale oggetto di causa sia radicalmente nulla per assoluta genericità e indeterminatezza.
Invero, non è in alcun modo specificato in contratto quali possano essere astrattamente i vincoli che impediscano la “trasformazione” di un bene immobile “anche ai fini edificatori” secondo quanto previsto dal Piano
Regolatore Generale Comunale.
E invero la clausola contrattuale in commento si traduce in una dizione di tipo atecnico, imprecisa, generica e priva di significato concreto e compiuto obiettivamente individuabile.
Il mero richiamo ad una nozione imprecisata di
“trasformazione” e alle prescrizioni del Piano Regolatore
Generale risulta evidentemente troppo vago, generico e diviene, quindi, di per sé assolutamente indeterminato.
In altri termini, la clausola contrattuale in commento assume veste di mera clausola di stile priva di contenuto obbligatorio cogente e vigente identificabile con certezza e chiarezza.
E - d'altra parte - la vicenda in parola come rappresentata in atti dalla società attrice dimostra che essa ha potuto ben procedere ad una trasformazione del bene, sebbene non nei modi e nei termini inizialmente auspicati, termini e modi che però non sono mai stati sottoposti e rappresentanti esplicitamente e con chiarezza
9 ai convenuti, nonché con sufficiente dettaglio tecnico, prima della vendita.
La clausola contrattuale in parola deve quindi interpretarsi oltre che sulla base del canone di determinatezza di cui all'articolo 1346 del codice civile, anche alla luce del canone di buona fede.
E sotto questo profilo viene in evidenza la qualità delle parti e la condizione specifica in cui esse si sono trovate all'atto della stipulazione.
I venditori sono mere persone fisiche che hanno ricevuto tramite eredità la proprietà poi trasmessa alla società attrice e che hanno messo a disposizione di controparte la documentazione in loro possesso senza occultare nulla.
La società attrice, dal canto suo, è invece una società che svolge attività di ristrutturazione ed edificazione quale attività di impresa, dotata di tutti i mezzi tecnici e conoscitivi idonei ad appurare le reali opportunità edificatorie.
E - d'altra parte - vi è anche la prova in atti che gli approfondimenti necessari sono stati effettivamente compiuti dalla società attrice mediante i propri tecnici come testimoniato dalla dichiarazione del mediatore immobiliare:
10 “Torino 16/11/2022 Nel mese di maggio 2018, dopo aver recuperato dall'ufficio per l'edilizia e l'urbanistica in Piazza San Giovanni n. 5 la documentazione inerente alla proprietà immobiliare in via Buenos Aires n.. 37 di proprietà degli eredi mi sono recato nello studio dell'Architetto Stabilito, in Via Saluzzo n. 64/A P_
– Torino, dimostrando tutta la documentazione in mio possesso, dove l'Architetto ha provveduto a fotocopiarsi la documentazione. In quella occasione ho sottolineato il documento reperito dove citava di un vincolo, l'architetto mi ha risposto dicendomi che era un vincolo sui muri di confine della proprietà di Via B. Aires e IV novembre, tale vincolo non ostacolava la possibile nuova costruzione. In fede
Persona_2
(v. il doc. n. 19 del fascicolo di parte convenuta
– ). P_ CP_4
Dunque, sia applicando i canoni della determinatezza, sia quelli della buona fede tanto in sede di interpretazione che in sede di esecuzione del contratto, non può ritenersi valida e cogente la garanzia contrattuale evocata dalla parte attrice né sussistente l'asserito inadempimento di parte convenuta.
A ciò si aggiunga che la convenzione, stipulata tra un
Comune e un privato costruttore, con la quale questi, al fine di conseguire il rilascio di una concessione o di una licenza edilizia, si obblighi ad un “facere” o a determinati adempimenti nei confronti dell'ente pubblico, non costituisce un contratto di diritto privato, né ha specifica autonomia e natura di fonte negoziale del regolamento dei contrapposti interessi delle parti
11 stipulanti, configurandosi come atto intermedio del procedimento amministrativo volto al conseguimento del provvedimento finale, dal quale promanano poteri autoritativi della pubblica amministrazione (v. Cass., Sez.
2, sent. n. 3058/2020).
Una siffatta convenzione accede pertanto al titolo abilitativo originario del bene ed al suo status edilizio – urbanistico.
Quanto ai titoli abilitativi ed allo status del bene, in contratto si legge quanto segue:
“5°) La parte venditrice dichiara, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, che la costruzione del fabbricato di cui le unità in oggetto fanno parte è stata iniziata anteriormente al 1° settembre 1967. La parte venditrice garantisce che gli immobili oggetto del presente atto non sono gravati da vincoli tali da imperdirne la trasformazione anche ai fini edificatori, secondo quanto previsto dal vigente PRGC. La parte venditrice consegna alla parte acquirente, gli Attestati di Prestazione Energetica relativi agli immobili oggetto di atto, che ne necessitano, correttamente ricevuti dal Sistema Informativo per la Prestazione Energetica degli edifici, come risulta dalla E-mail di conferma che in unico fascicolo, si allegano al presente atto sotto la lettera "C", dispensatamene la lettura. La parte acquirente dà atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla prestazione energetica degli edifici”.
La stessa indicazione contenuta in contratto della dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio che la costruzione è stata effettuata anteriormente al 1967 deve ritenersi sufficiente, nel caso in esame, a fornire al compratore un'informazione sufficiente a renderlo edotto circa lo status edilizio – urbanistico del bene.
Da tale indicazione la società attrice, in qualità di operatore di impresa professionale nel settore edilizio – urbanistico, ha tratto infatti l'informazione necessaria per essere edotta della necessità di appurare mediante verifica presso il Comune di Torino l'esatto status edilizio – urbanistico dell'immobile al fine di verificare
12 i propri intendimenti circa la futura specifica utilizzazione del bene, intendimenti che non sono mai stati esplicitati ai convenuti venditori in termini tecnici e dettagliati e che pertanto non sono mai entrati nel programma contrattuale comune rimanendo meri motivi estranei al contratto stesso.
Alla luce di quanto sopra, la domanda risarcitoria avanzata dalla società attrice deve essere rigettata.
4. Sulle statuizioni finali di causa, le istanze istruttorie e le spese di lite.
Le sopra svolte considerazioni e delibazioni assorbono tutte le ulteriori eccezioni, argomentazioni e istanze rispettivamente avanzate e formulate dalle odierne parti contendenti.
Le sopra svolte considerazioni motivano, altresì, il rigetto delle istanze istruttorie avanzate in atti dalla parte attrice (e non accolte in corso di causa) in quanto non rilevanti al fine del decidere ovvero in quanto riferite a circostanze già documentalmente risultanti, e ciò tenuto anche conto che la documentazione presente in atti è idonea a fornire un'esaustiva rappresentazione dei fatti di causa.
Sulla base dei motivi sopra indicati, ritenuta quindi assorbita e respinta ogni contraria istanza, eccezione o argomentazione, anche in considerazione del principio della sufficienza della ragione più liquida, devono pertanto rassegnarsi le analitiche statuizioni di cui in dispositivo.
La Corte Costituzionale con la sentenza n. 77/2018 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92 comma 2 del codice di procedura civile (nel testo modificato dall'art. 13 comma 1 del D.L. n. 232/2014 convertito con modificazioni nella legge n. 162/2014,) nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per
13 intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni (v. Corte Cost. sent. n. 77/2018).
Secondo la Corte Costituzionale, invero, la rigida elencazione prevista dalla disposizione di cui all'articolo
92 del c.p.c. viola il principio di ragionevolezza e di eguaglianza, perché lascia fuori altre analoghe fattispecie
- rispetto alle quali quelle tassativamente indicate hanno carattere paradigmatico e svolgono una funzione parametrica ed esplicativa - riconducibili alla stessa ratio giustificativa. La rigidità predetta, secondo la Corte
Costituzionale, ridonda anche nella violazione degli altri parametri indicati, perché la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite, anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile, può costituire per la parte una remora ingiustificata a far valere i propri diritti.
Ebbene, quanto alle spese di lite, ritiene allora il
Tribunale, anche alla luce di una lettura costituzionalmente orientata dell'articolo 92 del c.p.c., che l'obiettiva controvertibilità delle questioni oggetto di causa e la peculiare natura di esse giustifichino - nel caso in esame - la compensazione integrale delle spese di lite fra tutte le parti in causa, tenuto anche conto della comune provenienza del testo contrattuale (attrice, convenute e Notaio rogante) oggetto di esame e interpretazione nel presente giudizio.
Tali circostanze, a giudizio del Tribunale, vanno invero sussunte nella nozione di “analoghe gravi ed eccezionali ragioni” individuate dalla Corte Costituzionale
(v. la cennata sent. n. 77/2018) quali motivazioni idonee a giustificare la compensazione integrale delle spese di giudizio ai sensi dell'articolo 92 del c.p.c..
14 Da ultimo, le spese di c.t.u. devono invece essere poste a definitivo carico della parte attrice soccombente nel cui interesse è stato promosso il presente giudizio e disposta la predetta c.t.u..
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria eccezione, domanda o istanza, così provvede:
1) Rigetta le domande avanzate dalla parte attrice
Parte_1
2) Compensa integralmente fra tutte le parti in causa le spese di lite ex art. 92 del c.p.c..
3) Pone le spese di c.t.u. a definitivo carico di parte attrice.
Così deciso in Torino il giorno 12 marzo 2025.
Il Giudice dott. Guglielmo Rende
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