Sentenza 3 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 03/05/2001, n. 6227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6227 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SU6 2 27/046227 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto SEZIC Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 16530/99 Presidente Dott. Vincenzo BALDASSARRE Cron. 13775 Dott. Vincenzo PROTO Rel. Consigliere Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Rep. 2216 Consigliere PLENTEDA Dott. Donato Ud. 26/02/2001 : Dott. Aniello Consigliere NAPPI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE SEN TEN ZA Richiesta copia studio dal Sig. sul ricorso proposto da: per diritt MAG 2001 PUGLIESI FILIPPO, nella qualità di Curatore del CANCELLIERE Fallimento CO.DA.CI. COOPERATIVA DETTAGLIANTI ALIMENTARI - COLONIALI IRPINI а r.l., elettivamente LIRE 3000 CANCELLERIA domiciliato in ROMA VIA MORDINI 14, presso l'avvocato GIOVANNI PETRILLO, rappresentato e difeso dall'avvocato SABATO PESCATORE, giusta procura a margine del ricorso;
CG509076 ricorrente
contro
RO OR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL FONTANILE ARENATO 104, presso l'avvocato CLAUDIO MEOLI, rappresentato e difeso dall'avvocato GABRIELE 2001 532 MEOLI, giusta procura a margine del controricorso;
controricorrente avversO la sentenza n. 1315/98 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 02/06/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/02/2001 dal Consigliere Dott. Vincenzo PROTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Svolgimento del processo Con atto notificato il 5 ottobre 1988 il sig. OR IE, socio della società cooperativa a r.l. Coda- ci, propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo, emesso dal Presidente del Tribunale di Avellino il 3 agosto 1998, relativo al pagamento di lire 11.085.255, quale quota di contributo per la chiusura della proce- dura di liquidazione cui era stata assoggettata la CO- operativa. A sostegno dell'opposizione dedusse la nullità dell'art.36 dello statuto, sul quale la società aveva fondato la propria pretesa, e la conseguente insussi- stenza del credito azionato: poiché, da un lato, questo non poteva essere incluso tra "le spese e gli oneri" per il funzionamento della società; dall'altro, esso derivava dalla negativa attività economica della socie- 2 tà. Chiese, quindi, la revoca del decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale, la restituzione della somma di lire 2 milioni, indebitamente anticipate alla Coraci per le richiamate causali. Con lo stesso atto di citazione convenne in giudi- zio anche l'amministratore IO IE e chiese che questi fosse condannato al risarcimento dei danni pro- vocati dalla irregolarità della sua gestione. I convenuti contestarono le domande. Sopravvenuto il fallimento della cooperativa, il giudizio, interrotto, fu riassunto nei confronti della curatela fallimentare. Il Tribunale rigettò l'opposizione e la riconven- zionale, nonchè la domanda nei confronti del IE (sent. 3 aprile 1995). من Su impugnazione del IE, la Corte d'appello, con sentenza depositata il 2 giugno 1998, riformando la pronuncia di primo grado, revocò il decreto ingiuntivo;
accolse la domanda riconvenzionale, condannando il fal limento al pagamento di lire 2 milioni a favore del IE;
e rigettò l'appello del IE nei con- fronti del IE. Avverso questa decisione ha proposto ricorso per cassazione la curatela fallimentare, in base a tre mo- tivi. Ha resistito con controricorso il IE, de- Corte di cassazione est. V.Proto (r.n.16530) 3 ducendo la inammissibilità del ricorso. Motivi della decisione Il ricorso è inammissibile, perché risulta proposto oltre il termine perentorio stabilito dall'art. 327, primo comma, c.p.c. La sentenza impugnata è stata, infatti, depositata il 2 giugno 1998, e l'impugnazione avvensp la sentenza è stata notificata il 3 settembre 1999. Calcolando la sospensione dei termini nel periodo feriale (1. 7 otto- bre 1969, n.742), il ricorso è stato, dunque, proposto e 45 giorni oltre la scadenza del termine di un anno (17 luglio 1999). Consegue la condanna del ricorrente al pagamento, a favore del resistente, delle spese del giudizio di cas- sazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e con- danna il ricorrente al pagamento delle spese del giudi- zio di cassazione, liquidate in complessive lire 1632 2004 di cui lire 1.500.000 per onorari. Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2001, nella ca- mera di consiglio della prima Sezione civile. Il Consigliere estensore Il Presidente Vincenzo Proto Vincenzo Baldassarre V Baldassare Corte di cassazione est. V.Proto (r.n. 16530) 4 CORTES Deport 3 - MAG. 2007, Mine lehet меся 20000 270000 IL CANCELLIER Luisa Passinatti Мина Кислек FRE Agenzia delle Entrate Ufficio di 2 I l o Iscritto a ruplo n Art. n. . pa