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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 16/04/2025, n. 1084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1084 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1827/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Mantovani Presidente dott.ssa Maria Teresa Brena Consigliera dott.ssa Francesca Vullo Consigliera rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1827/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 P.IVA_1
DELLO STATUTO 3 FIRENZE presso lo studio dell'avv. MONDAINI FABRIZIO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 20 (C.F. , elettivamente RO P.IVA_2 domiciliato in VIA CAPPUCCINI 11 82032 CERRETO SANNITA presso lo studio dell'avv. MATTEI DECIO NICOLA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti APPELLATO e APPELLANTE INCIDENTALE
avente ad oggetto: Vendita di cose immobili sulle seguenti conclusioni.
PER LA PARTE APPELLANTE
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, ogni contraria domanda, istanza, eccezione disattesa, così giudicare: in via principale nel merito: riformare integralmente Tribunale Ordinario di Milano n.5054/2024 R.G.43892/2021 del 13/05/2024 e notificata in data 14/05/2024 chiedendo, in accoglimento dei motivi di appello dedotti e, ogni contraria istanza reietta e disattesa, accogliere la domanda attrice e, per l'effetto accertata e dichiarata l'efficacia del contratto preliminare di compravendita in data 28 dicembre 2016, a rogito notaio Per_1
registrato a Cassino il giorno 11 gennaio 2017, n. 120, serie 1/T e trascritto a
[...]
1 il giorno 11 gennaio 2017, al numero 2891 R.G. e al numero 1989 R.P. così come Pt_1 integrato e modificato dall'atto di “Modifica e integrazione di contratto preliminare di vendita” Registrato a MILANO 2 Il 30-4-2019 N. 22145 Serie 1T e Trascritto a 1 Il 2- Pt_1
5-2019 N. 51538 Generale N. 36042, dichiarare l'inadempimento della convenuta in persona del suo legale rappresentante p.t., in relazione alle RO obbligazioni discendenti dal suddetto contratto preliminare di compravendita e quindi condannare quest'ultima con sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso ex art. 2932 cod. civ. e con ogni opportuna declaratoria necessaria, a perfezionare il trasferimento della piena ed esclusiva proprietà dell'immobile sito in via Albalonga n.38/36/B – Pt_1
Via Ceneda n.8/10, catastalmente identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Pt_1 al foglio 893, particella 139 sub.502 e particella 140 sub.502 graffate, subalterno 502, categoria D/7, zc.3, superficie lorda 6315 mq., rendita catastale euro 164.866,00. Il tutto sostituendo così la volontà negoziale della società convenuta nel contratto definitivo, dichiarandosi sin da ora la società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. Parte_2
2932 cod. civ., pronta borsa aperta a corrispondere alla in RO persona del suo legale rappresentante p.t. il corrispettivo determinato dall'art. 3 del contratto pagina 2 di 20 preliminare di compravendita, come integrato e modificato, nella misura complessiva di
€.3.700.000,00 (tremilionisettecentomila virgola zero zero) oltre I.V.A. di legge, se dovuta, nelle modalità ivi pattuite, e/o nella diversa minor somma che sarà ritenuta di giustizia, detratte tutte le somme già versate;
ordinare, altresì, al Conservatore dei Registri Immobiliari di di procedere alla relativa trascrizione, con esonero da ogni responsabilità al riguardo;
Pt_1
- in ogni caso, vista la mancanza di qualità promesse, ridurre corrispondentemente il prezzo di vendita, per un importo non inferiore ad €.500.000,00 (cinquecentomila/00), e/o nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, nonche condannare la convenuta a risarcire i danni tutti patiti e patiendi dalla società attrice in conseguenza della condotta tenuta da parte venditrice, tra cui, a mero titolo esemplificativo, quelli derivanti dal ritardato trasferimento dell'immobile e da tutto quanto provato e/o non contestato in corso di causa, il tutto da liquidarsi anche equitativamente, ammettendosi compensazione legale e giudiziale delle reciproche ragioni di credito e debito;
in via istruttoria: in riforma del provvedimento di rigetto dell'ammissione delle istanze di prova formulate in prime cure, ammettere prova per testi sui capitoli di prova richiesti nella seconda memoria autorizzata ex art.183 c.p.c. 6°co.; in ogni caso: con vittoria di competenze e spese di lite di entrambi i gradi di giudizio”
PER LA PARTE APPELLATA
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, per tutti i motivi esposti, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: a) in via pregiudiziale: dichiarare inammissibile l'avverso appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., e/o ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., per tutti i vari motivi espositi nella comparsa di costituzione;
b) in via subordinata: rigettare con sentenza l'avverso appello in quanto destituito di un qualsivoglia fondamento per tutti i vari motivi espositi nella comparsa di costituzione, e per l'effetto confermare la sentenza impugnata (al netto dell'accoglimento dell'appello incidentale sub d)); c) in via di ulteriore subordine, e per la denegata ipotesi di accoglimento dell'avverso gravame:
✓ in via pregiudiziale: dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità e/o improponibilità delle avverse domande per tutte le ragioni esposte in atti;
✓ in via principale: rigettare tutte le avverse domande, in quanto infondate in fatto ed in diritto – e comunque non provate – per tutte le ragioni esposte in atti;
pagina 3 di 20 ✓ in via istruttoria: nell'ipotesi in cui questo Ecc.mo Giudice non dovesse ritenere l'attuale compendio probatorio già sufficiente a determinare il pieno accoglimento delle domande svolte dall'esponente (anche in via riconvenzionale), si insiste per l'ammissione di prova testimoniale sulle seguenti circostanze (i.e., la medesima istanza istruttoria già articolata con la seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. e riproposta al par. sub 2.7. della comparsa di risposta in appello): 1) “Vero che in data 13 novembre 2019 l'arch. su incarico Testimone_1 della incaricata a sua volta da Parte_3 Controparte_2 eseguivano un sopralluogo presso l'Immobile – alla presenza del sig.
[...]
(ex legale rappresentante di – al fine di verificare la Testimone_2 Parte_4 conformità edilizia, catastale ed urbanistica dell'Immobile, risultando quest'ultimo, a quella data, integralmente occupato da;
Parte_4
2) “Vero che all'esito del suddetto sopralluogo l'arch. (di Testimone_1
rilevava l'esistenza di taluni disallineamenti tra lo stato dei Parte_3 luoghi ed i titoli edilizi, che riguardavano, in particolare, le difformità riscontrate sia la CILA n. 2017-99635 presentata da in data 16 maggio 2017 Parte_4
(come da doc. 61, che si rammostra al teste) sia la pratica di condono edilizio presentata dalla Cooperativa di Lavoro NO Roma in data 27 febbraio 1986 e rilasciata il successivo 22 ottobre 1998 (come da doc. 62 che si rammostra al teste)”; 3) “Vero che all'esito di un ulteriore sopralluogo presso l'Immobile eseguito in data 28 luglio 2020 – alla presenza dell'arch. – i tecnici Persona_2 nominati da (Arch. di constatavano che le CP_1 Per_3 Parte_3 difformità riscontrate in occasione del precedente sopralluogo del 13 novembre 2019 erano dovute anche a disallineamenti tra lo stato di fatto e l'ultima planimetria catastale prot. RM0561989 del 22/11/2017 depositata da per il Parte_4 tramite dell'Arch. e ultima variante alla CILA presentata Persona_2 dal medesimo Geom. prot n. CI2020.20210 del 3 febbraio 2020 Persona_2 nell'interesse di (come da doc. 42 che si rammostra al teste)”; Controparte_3
4) “Vero che a far data dal dicembre 2019, i tecnici di e di Parte_3
nominati da , si interfacciavano – tramite Controparte_2 CP_1 numerose conference call ed incontri – con il Geom. (tecnico Persona_2 nominato da al fine di condividere con quest'ultimo le attività tecniche Parte_4 da compiere per giungere celermente alla sanatoria dell'Immobile”; 5) “Vero che nel corso delle suddette interlocuzioni i tecnici di Controparte_2 chiedevano al Geom. di definire l'inter tecnico per la
[...] Persona_2
pagina 4 di 20 regolarizzazione dell'Immobile e condividere preventivamente con essi le tavole grafiche, impegnandosi il Geom. alla predisposizione – nell'interesse di Persona_2
– degli elaborati grafici che avrebbero poi dovuto essere trasmessi ai Parte_4 referenti della Pubblica Amministrazione al fine di definire le modalità di regolarizzazione dell'Immobile”;
6) “Vero che nel mese di aprile 2020 il sig. (ex dipendente Testimone_3 di sollecitava il Geom. a provvedere alla CP_2 Persona_2 trasmissione degli elaborati grafici da condividere con i referenti della P.A., chiedendo a quest'ultimo anche conferma della riapertura degli uffici tecnici comunali per fissazione dell'appuntamento”;
7) “Vero che in data 8 giugno 2020, il Geom. comunicava Persona_2 ai sig.ri e , nonché all'Avv. Oddo che, a Testimone_3 Parte_5 suo avviso, la regolarizzazione dell'Immobile (ed in particolare, dei piani secondo/terzo/quarto) sarebbe potuta avvenire tramite la presentazione di una pratica in sanatoria (da previamente condividere con i tecnici della P.A.) e, successivamente, compatibilmente con l'ultima azione dei lavori in essere da parte della sarebbe stato possibile procedere a: (i) comunicazione di Controparte_3 fine lavori per la citata CILA 2020 in variante riguardanti i piani inferiori e successiva (ii) notifica all'Agenzia del territorio della planimetria catastale aggiornata dell'intero Immobile”;
8)“Vero che in data 12 novembre 2020 l'arch. su incarico della Per_3
incaricata a sua volta dalla Società Parte_3 Controparte_2
eseguiva un ulteriore sopralluogo presso l'Immobile alla presenza del Geom.
[...]
e che, in detta occasione, gli veniva riferito dalla sig.ra Persona_2 CP_4 che l'Immobile era integralmente occupato da;
[...] Controparte_3
9)“Vero che a seguito del suddetto sopralluogo i tecnici della società Parte_3
incaricati da rilevavano l'esistenza di ulteriori
[...] Controparte_2 difformità dovute ai lavori di ristrutturazione a quella data ancora in corso presso l'immobile, e posti in essere da;
Controparte_3
10) “Vero che in data 15 aprile 2021 si teneva un incontro presso l'Immobile alla presenza dei sig.ri (ex legale rappresentate di Testimone_2 Pt_4
, (legale rappresentante di ,
[...] Controparte_4 Controparte_3 [...] ed nonché degli Avv.ti Giovanna Oddo, Gianluca Persona_2 Per_3
Santoro e Marco Piovano”; 11) “Vero che nel corso del suddetto incontro la sig.ra riferiva Controparte_4 che l'Immobile era integralmente occupato da manifestando la Controparte_3
pagina 5 di 20 disponibilità di quest'ultima a rilasciare la porzione di Immobile non interessata dai lavori di ristrutturazione in corso di svolgimento sulla base della CILA in variante n. 2020-20210 depositata da in data 3 febbraio Controparte_3
2020”; 12) “Vero che nel corso del suddetto incontro, il sig. Testimone_2 contattava telefonicamente il legale rappresentante di i sig. Pt_1 Parte_6 preannunciando a quest'ultimo la riconsegna in capo a della porzione di CP_1
Immobile non interessata dai lavori di ristrutturazione in corso di svolgimento”; 13) “Vero che all'esito della suddetta conversazione telefonica, i sig.ri
[...]
e riferivano agli Avv.ti Giovanna Oddo e Testimone_2 Controparte_4
Gianluca Santoro – anche alla presenza dei sig.ri Per_3 [...]
e Marco Piovano – che avrebbe dato seguito alla Persona_2 Controparte_3 riconsegna in capo a della porzione di Immobile non interessata dai lavori CP_1 di ristrutturazione a condizione, tuttavia, che essa le avesse consentito di CP_1 permanere nel possesso della porzione di Immobile oggetto del contratto di locazione condizionato stipulato con onde completare i lavori di ristrutturazione Parte_1 concordati con la promissaria acquirente (i.e. ; Parte_1
14) “Vero che ad inizio dicembre 2021, preso atto della trascrizione da parte di della domanda ex art. 2932 c.c., decideva di interrompere le trattative Parte_1 avviate con per l'acquisto dell'Immobile, rispetto alle quali era stata CP_1 predisposta una bozza del contratto preliminare (come da doc. 59 che si rammostra al teste)”. Si indicano quali testi, (i) sui capitoli 1) e 2) l'Arch. Testimone_1 domiciliata presso via San Damaso 14 (RM), (ii) sui capitoli 3), 4), Parte_3
5), 8), 9), 10), 11), 12) e 13) l'Arch. domiciliata presso Per_3 Parte_3
via San Damaso 14 (RM), (iii) sui capitoli 2), 3) 4), 5), 6), 7), e 9) il dott.
[...]
, domiciliato presso , via Farini 41 (MI), (iv) sui Parte_5 Controparte_2 capitoli 2), 3), 4), 5), 6), 7), e 9) il dott. presso il domicilio che Testimone_3 ci si riserva di indicare;
(v) sul capitolo 14) il dott. domiciliato in Testimone_4
Milano, via Montenapoleone n. 8. d) in via principale, ed in ogni caso: accogliere l'appello incidentale proposto dall'esponente e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 5054/2024 emessa dal Tribunale di Milano in data 13 maggio 2024, accertare e dichiarare il grave inadempimento di agli obblighi assunti con il Contratto Preliminare (come emendato con l'Atto Parte_1 di Modifica), nonché, più in generale, ai doveri di buona fede e correttezza, e, conseguentemente, condannare essa al risarcimento dei danni subiti e subendi da Parte_1
pagina 6 di 20 , da liquidarsi – anche in via equitativa – in un importo pari ad Euro CP_1
1.000.000,00, ovvero alla diversa, maggiore o minore, somma che sarà ritenuta di giustizia;
e) in ogni caso: con condanna di alla integrale rifusione di spese, anche Parte_1 generali, e diritti, oltre IVA e CPA, del presente grado di giudizio”.
A seguito dell'udienza fissata a norma dell'art. 352 c.p.c.; rilevato che entrambe le parti hanno depositato le proprie note conclusive;
all'esito della camera di consiglio del 26.02.2025, espone le seguenti
Ragioni in fatto e in diritto della decisone
1. in qualità di promissaria acquirente, convenne in giudizio Parte_1 innanzi al Tribunale di Milano la promittente venditrice RO
, chiedendo, previo accertamento dell'inadempimento della società
[...] convenuta, la pronuncia di una sentenza ex art. 2932 c.c. di trasferimento della proprietà dell'immobile oggetto del contratto preliminare di compravendita concluso tra le parti in causa al contempo dichiarando la propria disponibilità a pagare il residuo prezzo di euro 3.300.000,00 ridotto almeno dell'importo di euro 500.000,00 a causa della mancanza delle qualità promesse. L'attrice espose, a fondamento delle proprie domande:
- che il 28.12.2016 aveva stipulato un contratto preliminare di RO compravendita avente ad oggetto l'edificio sito in via Albalonga nn. 38- Pt_1
36B / via Caneda nn. 8 e 10 con la società Controparte_5
(per brevità anche già occupante l'immobile;
[...] Parte_4
- che tale contratto era rimasto non adempiuto e il 12.04.2019, con un atto di modifica e integrazione, l'attrice era stata nominata, ai sensi dell'art. 1401 c.c., da quale parte promissaria acquirente;
in base all'atto di nomina Parte_4 [...] aveva assunto tutti gli obblighi derivanti dal preliminare come Parte_1 integrato dalla scrittura dell'aprile 2019, ad eccezione delle pattuizioni indicate nella nuova scrittura ai punti 4.9, 5.4., 5.5., 6.3., 6.4., 6.5. e 6.6.;
-che il contratto definitivo avrebbe dovuto essere stipulato tra e RO entro la data del 31.07.2019 per il prezzo complessivo di euro Parte_1
3.600.000,00 così suddiviso: (i) euro 100.000,00 già versati a titolo di caparra il 28.12.2016 da parte di (ii) euro 200.000,00 a titolo di caparra Parte_4 confirmatoria da versarsi entro il 12.04.2019; (iii) euro 100.000,00 a titolo di pagina 7 di 20 caparra confirmatoria da versarsi entro il 15.05.2019 (iv) i restanti euro 3.200.000,00 da versarsi al rogito;
- di aver corrisposto alla promittente venditrice le somme di euro RO
200.000,00 e di euro 100.000,00 a titolo di caparra confirmatoria, nonché di aver rimborsato della somma di euro 100.000,00 a suo tempo versata Parte_4 quale prima caparra confirmatoria;
- di avere richiesto in data 11.07.2019 a l'invio della RO documentazione necessaria per istruire correttamente la compravendita e, a fronte della mancata collaborazione della promittente venditrice, di aver seguitato nella propria istanza;
- di avere manifestato con comunicazione del 2.08.2019 la propria volontà di non ritenere perduta l'utilità del contratto con il decorso del termine previsto e di avere ricevuto in risposta da l'08.08.2019 una dichiarazione di RO disponibilità a prorogare il termine per la stipulazione del contratto definitivo di vendita sino al 30.10.2019;
- di avere informato il 29.10.2019 la promittente venditrice della presenza di difformità urbanistiche e catastali tali da rendere necessaria una sanatoria e di non avere ottenuto alcun riscontro in merito all'effettuazione e alle tempistiche della regolarizzazione;
- di avere ricevuto in data 30.06.2021 la comunicazione con cui CP_1 recedeva ex art. 1385 c.c. dal contratto preliminare di compravendita e di essere intervenuta nel giudizio promosso innanzi al Tribunale di Roma da con CP_1 ricorso ex art. 702 c.p.c. avente ad oggetto la riconsegna dell'immobile di cui preliminare.
costituitasi in giudizio, chiese il rigetto delle domande attoree RO eccependo l'inefficacia del contratto preliminare di compravendita a seguito del recesso comunicato il 30.06.2021, e formulò domanda riconvenzionale intesa al risarcimento del danno conseguente al grave inadempimento di Parte_1
[...]
Con sentenza n. 5054/2024, pubblicata il 13 maggio 2024 e notificata il 14 maggio 2024, il Tribunale di Milano rigettò le domande proposte da entrambe le parti;
ordinò al Conservatore territorialmente competente la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale e condannò parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta, liquidate in euro 48.000,00 per compensi professionali, oltre la maggiorazione del 15% per spese generali, cassa avvocati ed I.V.A. se non detraibile. pagina 8 di 20 Il primo giudice rilevò l'infondatezza della domanda di esecuzione specifica ex art. 2932 c.c. sul presupposto dell'inesistenza di un contratto preliminare efficace tra le parti, stante il recesso esercitato da ex art. 1385, RO comma 2, c.c. nonché ai sensi dell'art.
5.3 della scrittura integrativa;
che, in considerazione dei ripetuti inviti rivolti da a a CP_1 Parte_1 stipulare il contratto e delle numerose proroghe a questa concesse, il recesso risultava pienamente giustificato;
che doveva ritenersi priva di fondamento l'asserita insufficienza della documentazione relativa ai titoli edilizi dell'immobile lamentata da in quanto, oltre ad aver trasmesso Parte_1 RO tutta la documentazione in suo possesso nel luglio 2019, alla luce degli artt. 4.9, 5.5. e 5.6 del contratto modificativo, l'obbligo di regolarizzazione dell'immobile, come il rischio dell'eventuale impossibilità di procedere al trasferimento per problematiche edilizie o catastali era stato assunto dalla promissaria acquirente;
che in capo alla promittente venditrice doveva essere riconosciuto esclusivamente un generale dovere di collaborazione e una responsabilità per dolo o colpa grave connessa alla violazione di tale obbligo;
che, di conseguenza, doveva ritenersi assorbita ogni altra questione attinente alla regolarità urbanistica catastale dell'immobile oggetto della domanda, nonché ordinarsi, ai sensi dell'art. 2668 c.c., la cancellazione della trascrizione della domanda di esecuzione specifica;
che infine doveva essere esclusa la responsabilità di cui all'art. 96, comma 2, c.p.c. atteso che aveva agito sulla base di assunti Parte_1 riconducibili all'intenzione di sostenere il proprio convincimento sulla base di un'interpretazione dei contratti oggetto di causa astrattamente sostenibile. 2.Ha proposto appello Si è costituita eccependo Parte_1 RO
l'inammissibilità dell'appello, contestandone la fondatezza del merito e proponendo contestualmente appello incidentale. Fissata l'udienza del 20.02.2025 per la rimessione della causa in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c., la causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 26.02.2025.
***
3.L'appello principale 3.I. Viene censurata la decisione laddove il giudice di primo grado ha ritenuto giustificato il diritto di recesso dal contratto preliminare esercitato da CP_1
L'appellante lamenta che il tribunale, nel valutare il comportamento di
[...] entrambi i contraenti ha ritenuto la promittente venditrice adempiente ai propri obblighi contrattuali anche in virtù dei punti 4.9, 5.5. 5.6 del contratto pagina 9 di 20 preliminare, senza però avvedersi che taluni di quegli oneri (nello specifico quelli di cui ai punti 4.9 e 5.5) non rientravano tra gli obblighi assunti da Parte_1 con la modifica del contratto preliminare. Il primo giudice, nonostante i
[...] plurimi rilievi sollevati da non avrebbe né verificato la Parte_1 completezza della documentazione trasmessa da alla promissaria RO acquirente, né tenuto in considerazione il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte della promittente venditrice, che non aveva mai dimostrato di avere preventivamente trasmesso la documentazione necessaria per procedere al rogito al precedente acquirente Parte_4
3.II. Si deduce l'erronea interpretazione della lex contactus laddove il tribunale ha ritenuto che avesse assunto l'obbligo di regolarizzazione Parte_1 dell'immobile, nonché il rischio dell'eventuale impossibilità di stipulare il contratto definitivo a causa di problematiche edilizie. L'appellante prospetta la violazione dei criteri legali di interpretazione del contratto per avere il primo giudice fondato la propria decisione su una circostanza sconfessata dallo stesso contenuto letterale dell'atto di nomina del terzo, dal quale avrebbe dovuto evincere che le pattuizioni di cui ai punti 4.9 e 5.5 non erano applicabili alla società nominata. Sotto questo profilo il giudice di primo grado aveva disapplicato i principi di buona fede e correttezza, non avendo avuto riguardo al comportamento tenuto dalle parti nell'esecuzione del contratto e, nello specifico, ai falsi affidamenti ingenerati da nella controparte. RO
3.III. Vengono riproposte le difese articolate in I grado sulla inosservanza da parte della promittente venditrice degli obblighi di buona fede e correttezza. Il tribunale aveva mancato di valutare il comportamento scorretto di CP_1 concretizzatosi oltre che nell'avere falsamente dichiarato al punto 2.2 del contratto preliminare la conformità delle planimetrie catastali allo stato di fatto, anche in plurime violazioni dell'obbligo di collaborazione previsto al punto 4.9, non avendo trasmesso a la documentazione richiesta e non Parte_1 essendosi attivata per dar corso alla sanatoria delle difformità rilevate. Sottolinea infine la propria estraneità agli inadempimenti di cui Parte_4 CP_1 addebita le irregolarità edilizie.
3.IV. Viene prospettata la falsa applicazione dell'art. 1401 c.c. sul presupposto che il tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che, con l'accettazione della nomina, si fosse sostituita a di nella totalità degli Parte_1 Pt_4 Pt_1 obblighi derivanti dal contratto preliminare, sebbene la scrittura dell'aprile 2019 specificasse la mancata assunzione da parte di dell'onere di cui al Parte_1
pagina 10 di 20 punto 4.9. L'appellante, nel sostenere che l'obbligazione di regolarizzazione dell'immobile gravasse su osserva come l'inadempimento di tale RO obbligo non possa essere ricompreso nel rischio dell'impossibilità di perfezionare il trasferimento per problematiche edilizie e/o catastali di cui al punto 5.6 del contratto preliminare, dal momento che le difformità edilizie non avrebbero inciso sulla commerciabilità dell'immobile.
3.V. Vengono riproposte una serie di argomentazioni in una replica alle difese svolte dalla controparte innanzi al tribunale sottolineando la non qualificabilità del termine del 30.10.2019 pattuito per la stipulazione del contratto definitivo di compravendita come essenziale, in ragione delle plurime proroghe, circostanza di cui era pienamente consapevole, tant'è che solo a distanza di RO due anni dall'inutile decorso del termine la controparte aveva trasmesso una diffida ad adempiere cui era seguita la comunicazione di recesso ex art. 1385 c.c.
3.VI. Si prospetta, a sostegno della domanda principale ex art. 2932 c.c., la conformità dell'immobile, attestata dal CF (Documenti catasto fabbricati) prodotto con la memoria di replica conclusionale quale prima difesa utile e sottolineando, sulla scia delle pronunce della giurisprudenza di legittimità, l'inapplicabilità delle preclusioni istruttorie.
3.VII. L'ultimo motivo è volto a censurare la mancata ammissione dei mezzi istruttori articolati in primo grado di cui si chiede l'ammissione in sede di appello.
4.L'opinione della Corte 4.1.L'eccezione di inammissibilità del gravame deve essere superata. Non è fondata la richiesta di una declaratoria in rito ex art. 342 cpc. Premesso che a tale pronuncia può giungersi solo nel caso in cui l'intero gravame non risulti conforme ai principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. U - , Sentenza n. 27199 del 16/11/2017; sez. 3, Sentenza n. 20124 del 07/10/2015) i primi quattro motivi di impugnazione sono tesi a contrastare i principali passaggi argomentativi della sentenza di primo grado e risultano comprensibili le ragioni in fatto e in diritto del dissenso dalla motivazione del primo giudice, il loro rilievo nell'ambito della decisione adottata e le correlate modifiche alla sentenza che vengono richieste. Tali considerazioni non valgono con riferimento ai motivi V e VI, i quali non hanno i caratteri della doglianza, costituendo mere riproposizioni di difese pagina 11 di 20 articolate in I grado su questioni sulle quali il tribunale non risulta essersi pronunciato. Deve poi ritenersi superato il richiamo all'art. 348 bis cpc avendo la Corte optato per una definizione della causa secondo la scansione decisionale ordinaria. Venendo al merito, L'impugnazione non è fondata. 4.2.Occorre in primo luogo dare conto del tenore degli accordi contrattuali che la sentenza di I grado illustra in maniera estremamente sintetica. Con la scrittura privata datata 12.04.2019 subentra nella qualità Parte_2 di promissaria acquirente dell'immobile di proprietà di RO
a seguito di nomina ai sensi dell'art. 1401 c.c. da parte di
[...] [...]
Controparte_5
La suddetta scrittura, oltre a contenere l'atto di nomina, modifica alcune clausole dell'originario preliminare di compravendita intercorso tra NO Roma Film Recording soc coop.rl e . In particolare vengono in RO rilievo in questa sede:
-l'art.4.9. “le parti si impegnano ad effettuare congiuntamente ogni verifica tecnica necessaria al trasferimento delle unità immobiliari, fermo restando che ogni onere e spesa relativa a dette verifiche rimarranno ad esclusivo carico di . (i) Film Controparte_6
Recording soc coop.rl si impegna a compiere a propria cura, onere e spese le attività tecniche che, in esito a dette verifiche, si rendessero necessarie al trasferimento delle unità immobiliari….(ii) promittente venditrice si impegna a prestare ogni collaborazione necessaria alla finalizzazione delle attività tecniche necessarie al trasferimento delle unità immobiliari”
-l'art. 5.3. “…..nel caso in cui per qualsiasi fatto o ragione il promissario Acquirente non dovesse sottoscrivere l'Atto di Compravendita entro il 31 luglio 2019, promittente venditrice avrà più ampio diritto, così come viene riconosciuto dal promissario Acquirente cin la sottoscrizione del presente atto e rimossa ogni qualsivoglia eccezione, di recedere dal contratto preliminare, trattenendo definitivamente presso di sé la caparra confirmatoria già corrisposta dal promissario acquirente, fermi restando in ogni caso, per quanto occorrer possa, i diritti e le facoltà della Promittente venditrice di cui all'ultimo comma dell'art. 1385 cod. civ."
-l'art. 5.5. “ferme restando le previsioni di cui al punto 4.9., ai fini della conformità catastali, le parti accettano e riconoscono che la conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie nonché l'allineamento degli intestatari catastali con le risultanze dei registri immobiliari verrà effettuato da un tecnico nominato dalla promissaria acquirente, anche in considerazione del fatto che , come sopra Controparte_7 rappresentata, ben conosce l'immobile per averlo utilizzato e per utilizzarlo, senza titolo, e per pagina 12 di 20 avervi effettuato lavori di ristrutturazione rispetto ai quali come Controparte_5 sopra rappresentata, assume ogni responsabilità con ampia manleva verso la promittente venditrice, senza limitazioni o ad eccezioni, anche in relazione al trasferimento delle unità immobiliari sotto ogni aspetto ivi inclusi, titolo meramente esemplificativo, quelli catastali edilizi”;
-l'art. 5.6. “Resta inoltre inteso, che qualora il trasferimento delle unità immobiliari non potesse perfezionarsi per questioni di natura tecnica o catastale o amministrativa derivanti dalle verifiche effettuate ai sensi del punto 4.9, nessun inadempimento contrattuale potrà essere imputato alla promittente venditrice, fatta eccezione per i soli casi di dolo colpa grave…” 4.3.L'accordo ha dunque una peculiare struttura trilaterale, in quanto accanto alle parti contraenti tipicamente presenti nel preliminare di compravendita, è compresente una parte terza estranea al futuro contratto reale, destinataria delle obbligazioni delineate agli artt. 4.9, 5.5. La ragione è all'evidenza quella di mantenere in capo all'originaria promissaria acquirente gli obblighi inerenti gli adempimenti tecnici necessari a regolarizzare gli aspetti urbanistico edilizi dell'immobile da essa occupato e sul quale aveva effettuato interventi di ristrutturazione in corso alla data della conclusione dell'accordo. In tale contesto ben si comprende l'esigenza, recepita all'art.
5.6 della scrittura, di esplicitare l'esonero di ogni responsabilità da parte di nel caso di mancata CP_1 conclusione del definitivo in conseguenza a problematiche edilizie, residuando in capo alla promittente venditrice esclusivamente un obbligo di cooperare, per quanto di competenza e in ragione della qualità di proprietaria dell'immobile, nella procedura di regolarizzazione tecnico edilizia. Quanto invece alla facoltà di recesso prevista dall'art. 5.3., essa presuppone una condotta di inadempimento della promissaria acquirente in quanto: (x) all'esercizio del recesso è correlata la ritenzione della caparra confirmatoria il che può giustificarsi solo in caso di inadempimento della controparte;
(xx) il diritto a ritenere la caparra è negozialmente previsto quale espressione della regola prevista dall'art. 1385 co. 2 c.c., come si desume dal richiamo esplicitato nella clausola alla facoltà di chiedere il maggior danno a norma del co. 3° dell'art. 1385 c.c.. Non si discosta da questa impostazione la motivazione impugnata, laddove il tribunale non pone in discussione che il recesso sia stato esercitato da CP_1 per inadempimento di affermando che Parte_1
<<..la convenuta … ha esercitato il diritto di recesso dal contratto preliminare ai sensi dell'art. 1385, comma secondo, del codice civile oltre che in base a quanto convenuto tra le pagina 13 di 20 parti all'art.
5.3 del contratto modificativo in autentica notaio . Tale recesso è stato Per_4 esercitato in maniera più che giustificata, avendo la convenuta ripetutamente invitato la controparte a stipulare il contratto definitivo ed avendo pure concesso numerose proroghe dei termini originariamente fissati, senza però alcun esito. >>. 4.4.Fatta questa premessa, venendo all'esame della doglianza sub I il tribunale ha correttamente comparato i comportamenti delle parti contraenti. Il primo giudice, replicando alla tesi di circa il mancato Parte_1 adempimento di ai propri obblighi contrattuali ha osservato che CP_1
<<..tutta la documentazione in possesso della convenuta è stata sollecitamente trasmessa sin
dal luglio 2019 (cfr. docc. 16-17-18 del fascicolo di parte convenuta), sia soprattutto alla luce delle speciali pattuizioni sul punto contenute agli artt. 4.9, 5.5. e 5.6. del contratto modificativo, con le quali ogni obbligo di regolarizzare l'immobile è stato assunto dalla promissaria acquirente e così anche il rischio dell'eventuale impossibilità di perfezionare il trasferimento per problematiche edilizie e/catastali (art. 5.6), residuando in capo alla promittente venditrice soltanto un generale dovere di collaborazione (ad esempio con la sottoscrizione e/o invio delle pratiche edilizie) e solo una responsabilità per dolo o colpa grave, pur sempre connessa al venir meno all'obbligo di collaborazione previsto all'art. 4.9>>. Si tratta di argomentazioni integralmente condivise dalla Corte. Quanto all'asserita omessa trasmissione da parte di della CP_1 documentazione necessaria per la stipula, si osserva in primo luogo che, ai sensi dell'art.
6.3. lett. c), era che doveva trasmettere al Notaio tutta la Parte_4 documentazione relativa agli interventi edilizi. In ogni caso ha ben CP_1 documentato di avere soddisfatto tutte le richieste di inviando a Parte_1 quest'ultima tutta la documentazione che era già a disposizione di Parte_4 quale parte originaria del preliminare di vendita . Essendo Re di Pt_1 subentrata nella medesima posizione contrattuale di era a Parte_4 quest'ultima che avrebbe dovuto rivolgersi per ottenere la documentazione (si veda a riguardo la mail del 24.10.2019 di doc. 24 appellata). Ad ogni Parte_4 buon conto i documenti dimostrano (docc. 11-18, 24, 34 appellata) che CP_1 esaudì tempestivamente la richiesta di Né del resto in sede di Parte_1 gravame l'appellante chiarisce quali sarebbero i documenti non trasmessi da che avrebbero impedito il perfezionamento dell'affare, limitandosi a CP_1 dolersi del fatto che “..nella motivazione si fa unicamente un generico riferimento a quella in possesso di che sulla stessa il Giudicante abbia verificato se effettivamente Controparte_8 era completa e sufficiente a permettere la stipula del definitivo..”, il che depone inequivocamente per l'insussistenza dell'addebito, non essendo ancora oggi pagina 14 di 20 chiaro a quale specifico adempimento documentale la promittente venditrice sarebbe manchevole. 4.5.La medesima sorte spetta al motivo sub II. Riguardo gli inadempimenti imputabili a il primo giudice ha Parte_1 correttamente stigmatizzato <> dell'attrice che, ai ripetuti inviti della promittente venditrice a stipulare il definitivo di vendita, ha addotto pretestuose giustificazioni. L'appellante, nel dolersi dell'erronea interpretazione del contratto da parte del tribunale, sostiene che alcun inadempimento le sarebbe imputabile essendo rimasti in capo a gli obblighi inerenti l'espletamento delle pratiche Parte_4 di regolarizzazione dell'immobile. Osserva la Corte che, se è incontestato che destinataria delle obbligazioni delineate agli artt. 4.9, 5.5 fosse rimasta in qualità di detentrice Parte_4 dell'immobile nonché committente ed esecutrice delle opere, è pur vero che in virtù della electio amici Re di è subentrata in tutti gli obblighi inerenti la Pt_1 posizione di promissaria acquirente (Cass. Sez. 2, 30/10/2009, n. 23066). Essa pertanto era tenuta ad assumere una condotta di cooperazione e collaborazione in modo da favorire o quanto meno non ostacolare la conclusione della compravendita. Di contro, come sottolinea, , ancor prima che nelle CP_1 difese giudiziali nella diffida ad adempiere datata 18.05.2021 (doc. 33 appellata), rimasta priva di riscontro, ha tenuto una condotta intenzionalmente Parte_1 diretta a procrastinare sine die la data del rogito. In particolare:
-con contratto di locazione sospensivamente condizionato all'acquisto dell'immobile registrato il 3.5.2019 (doc. 9 appellata) l'appellante ha acconsentito indebitamente l'esecuzione da parte di nominata Parte_4 general contractor, di ulteriori lavori di ristrutturazione di cui veniva prevista l'ultimazione entro l'1.10.2019, dunque in epoca successiva al 31.07.2019, data fissata per la stipula del definitivo;
-ha autorizzato NO Roma Film Recording soc coop.rl a cedere il 31.07.2019 il suddetto contratto di locazione, unitamente alla immediata detenzione dell'immobile a , che avrebbe dovuto completare Controparte_9 le opere di ristrutturazione (doc. 32 appellata) senza informare né tanto meno chiedere l'assenso alla proprietà;
-in tale contesto la richiesta inoltrata a solo l'11.07.2019, a 20 giorni da CP_1 quando avrebbe dovuto avvenire il rogito, di un lungo elenco di documenti a pagina 15 di 20 suo dire richiesti dalla banca, appare pretestuosa, poiché effettuata in limine alla data pattuita per il rogito, solo a seguito dell'invito del 30.06.2019 di a CP_1 volere confermare la sottoscrizione del definitivo entro la data prefissata in contratto e di comunicare il nominativo del notaio rogante, nella consapevolezza sottaciuta al venditore dei lavori ancora in corso e dei quali la stessa appellante ipotizzava la conclusione non prima della fine di settembre;
-ottenuto il differimento della conclusione del definitivo al 30.10.2019, solo il 29.10.2019 Re di ha dichiarato di non potere procedere al rogito per le Pt_1 difformità urbanistiche e catastali rilevabili dalla relazione del tecnico Persona_2 nominato da difformità in realtà già note alla promissaria Parte_4 acquirente perfettamente consapevole della mancata ultimazione dei lavori;
-in prossimità della nuova data fissata per il rogito, nella settimana tra l'8.6.2020 e il 14.06.2020, l'appellante ha proposto un ulteriore differimento nella conclusione del definitivo entro il 31.12.2020, che ha giustificato sottolineando il mancato completamento della regolarizzazione della conformità urbanistica, ma al contempo riconoscendo che “non possiamo negare che la nota pandemia ci stia imponendo di ripensare radicalmente il progetto di valorizzazione su cui avevamo lavorato”;
-a seguito delle verifiche eseguite da tecnici di nel giugno 2020 CP_1 emergeva che era stata depositata in data 3.2.2020 una CILA in variante per nuovi lavori (doc. 61) e che tali interventi erano stati assentiti da Parte_1 circostanza che può ritenersi pacifica in quanto mai contestata, né ante causam né in giudizio dall'appellante;
- rimasta priva di riscontro la diffida del 18.05.21, con la quale invitava CP_1 di a intervenire per l'eliminazione delle opere non autorizzate, onde Pt_1 procedere alla stipula del definitivo, alla società promittente venditrice non rimaneva che prendere atto dell'inadempimento della promissaria acquirente (“non avete rispettato i tempi per il rogito e non avete posto in essere le necessarie attività per porre rimedio ai lavori da voi illegittimamente autorizzati che hanno modificato lo stato dell'immobile..”) e comunicare il proprio recesso per inadempimento (cfr pec del 30.06.21). 4.6.E' dunque contrariamente a quanto sostiene RO0
l'appellante nel motivo sub III, ad avere tenuto un comportamento contrario a buona fede. In tal senso devono interpretarsi le richieste dei numerosi documenti -di cui l'originaria promissaria acquirente “dante causa” di Pt_1 era già in possesso - all'evidenza finalizzate ad ottenere un rinvio nella
[...] stipula del definitivo, così come l'accordo intercorso con ma Parte_4
pagina 16 di 20 sottaciuto alla promittente venditrice per l'introduzione di varianti alla CILA del 2017, tali da impedire la regolarizzazione dell'immobile nei termini prestabiliti, risultando necessaria l'implementazione della pratica edilizia. E' pertanto imputabile a l'avere, con la propria condotta, Parte_1 contribuito a procrastinare all'infinito la conclusione del definitivo, trincerandosi dietro al paravento contrattuale dell'assenza di un obbligo a suo carico di adoperarsi per portare a compimento le opere e la pratica edilizia, onde rendere possibile il trasferimento dell'immobile. Si tratta di una condotta di inadempimento colpevole e di non scarsa importanza, sol che si consideri l'interesse della promittente venditrice a portare a compimento un programma negoziale, al quale era vincolata da oltre cinque anni (dapprima con Parte_4 poi con l'appellante terzo nominato ex art. 1410 c.c.) e per la cui definizione aveva già acconsentito a prorogare ripetutamente la data di stipulazione del definitivo. Come anzi detto il primo giudice ha correttamente valutato la condotta tenuta dalla promittente venditrice. A confutazione del III motivo, non è ad CP_1 avere tenuto una condotta scarsamente collaborativa. La promittente venditrice che, da contratto, era tenuta esclusivamente a collaborare per consentire la definizione delle pratiche edilizie, ha fornito prova di essersi attivata ripetutamente per quanto di propria competenza (cfr per tutti docc. 26,27-35). Il tenore delle clausole contrattuali sopra ritrascritte smentisce poi l'assunto dell'appellante in base al quale avrebbe garantito la conformità CP_1 urbanistica dell'immobile, circostanza che di desume dalla clausola Pt_1
2.2.. Una delle questioni aperte, chiaramente esplicitata nella scrittura privata dell'aprile 2019, riguardava proprio la verifica e il riallineamento dello stato di fatto alle planimetrie catastali, incombente demandato a (art. 5.5) e Parte_4 su cui la promittente venditrice non si assumeva alcuna responsabilità se non in caso di dolo o colpa grave (art. 5.6), in piena coerenza con il fatto che le opere erano state commissionate dalla detentrice dell'immobile nonché originaria promissaria acquirente. Quanto al corretto assolvimento da parte di del dovere di CP_1 collaborazione previsto all'art.
4.9. non occorre aggiungere altro a quanto già detto onde evitare inutili ripetizioni (cfr ancora una volta docc. 26,27-35). 4.7.Non supera il vaglio di fondatezza neppure il motivo sub IV. Secondo l'appellante il tribunale ha malamente interpretato lo schema contrattuale del contratto per persona da nominare. In particolare non avrebbe pagina 17 di 20 considerato che non essendo gli obblighi inerenti la verifica tecnica e la conformità catastale stati trasferiti in capo alla nuova promissaria acquirente di essi doveva ritenersi responsabile la venditrice. La tesi è smentita dal chiaro tenore contrattuale (si leggano gli artt.
5.5 e 5.6) oltre ad essere contraria alla struttura del contratto per persona da nominare nel quale il terzo nominato subentra nella medesima posizione del contraente originario. 4.8.Nulla vi è da replicare rispetto al motivo sub V che non si confronta con il tenore della motivazione che non qualifica in alcun modo come essenziale il termine di stipula del contratto ma che correttamente evidenzia, con ciò implicitamente riconoscendo la non essenzialità del termine, le numerose proroghe vanamente concesse. 4.9. Il VI motivo è assorbito dal tenore della decisione. 4.10. Il VII motivo, dedicato alla mancata ammissione dei mezzi istruttori, è inammissibile sotto un duplice profilo. L'appellante omette di riproporre specificatamente le istanze istruttorie di cui lamenta la mancata ammissione, limitandosi nelle conclusioni a operare un generico richiamo alla richiesta di prova testimoniale sui capitoli di prova articolata nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 cpc, così violando il principio affermato dalla Suprema Corte in base al quale “ In osservanza del principio di specificità dei motivi di gravame, in particolare, la riproposizione delle istanze istruttorie in appello deve essere specifica, dovendo la parte, laddove non sia necessario uno specifico mezzo di gravame, riprodurre nel suo atto di costituzione in appello le istanze istruttorie non accolte dal giudice di primo grado, essendo inammissibile una riproposizione generica con rinvio agli atti del procedimento di primo grado. (Cass. civile sez. III, 21/05/2024, n.14167 conf. Cass. 23/03/2016 n. 5812, Cass. 09/06/2023 n. 16420). L'appellante neppure chiarisce quale sia la rilevanza ai fini della decisione delle istanze pretermesse e come la loro ammissione avrebbe potuto condurre alla decisione auspicata dall'appellante.
5.L'appello incidentale Viene dedotto un vizio di omessa motivazione in merito alle ragioni del rigetto della domanda riconvenzionale proposta da Quest'ultima RO sottolinea la mancata esplicitazione del percorso logico motivazionale seguito dal primo giudice nel rigettare la propria domanda risarcitoria. L'appellante incidentale lamenta la violazione degli all'art. 132 c.p.c. e 111 Cost. e si duole pagina 18 di 20 della mancata considerazione da parte del tribunale del comportamento tenuto da che, oltre ad avanzare richieste documentali di esclusiva Parte_1 competenza dell'occupante e a opporre l'esistenza di difformità che lei stessa aveva provocato, aveva pregiudicato il raggiungimento di una rapida sanatoria dell'immobile, autorizzando illegittimamente il subentro nella detenzione a una società terza, così vanificando le verifiche tecniche compiute sino a quel momento per regolarizzare la pratica edilizia essendo stati avviati ulteriori lavori di ristrutturazione. L'adeguata ponderazione di tali elementi e della documentazione prodotta avrebbe dovuto condurre il tribunale a riconoscere in capo a il diritto al risarcimento del danno da inadempimento, RO configurabile in: (i) euro 839.421,92 in ragione dell'impossibilità di procedere alla chiusura della liquidazione e di soddisfare i creditori con il ricavato della vendita dell'immobile oggetto del contratto preliminare;
(ii) euro 275.986,78 quali costi sostenuti per IMU e TASI relative al suddetto immobile;
(iii) euro 21.150,80 quali costi sostenuti per le verifiche tecniche eseguite sull'immobile e per la cancellazione della trascrizione;
(iv) euro 11.278,50 quali costi sostenuti per le annualità 2019-2022 della polizza assicurativa stipulata sull'immobile; (v) euro 300.000,00 a titolo di danno subito per non aver potuto alienare l'immobile a terzi interessati al suo acquisto.
6.L'opinione della Corte Il vuoto motivazionale della sentenza, che non esplicita le ragioni che hanno condotto il tribunale a disporre il rigetto della domanda riconvenzionale, non inficia la correttezza della decisione. Il rigetto della domanda riconvenzionale di risarcimento del danno merita conferma per le seguenti ragioni che varranno ad integrazione della motivazione del I grado. Si è già detto che il recesso convenzionale previsto all'art.
5.3. altro non è che un'ipotesi di recesso legale per inadempimento. Del resto nella comunicazione del 30.06.2021 dichiarava di recedere in ragione del grave CP_1 inadempimento della controparte e di ritenere per tale ragione la caparra confirmatoria. Costituendo la caparra confirmatoria una forma di liquidazione forfettaria del danno, come afferma la giurisprudenza di legittimità, la parte adempiente nel caso in cui eserciti il recesso a norma dell'art. 1385 co. 2 c.c. “ha diritto di ritenere definitivamente la caparra confirmatoria, non anche il diritto ad ottenere il risarcimento del pagina 19 di 20 danno cagionato dall'inadempimento che ha giustificato il recesso” (Cass. 2002 n. 16221; 2005 n. 387; 553/2009). Ogni ulteriore pretesa risarcitoria da parte del contraente adempiente rimane pertanto preclusa dall'opzione solutoria prescelta.
***
7. La sentenza di I grado, integrata dalla presente motivazione, merita pertanto conferma.
Venendo alla regolamentazione delle spese di lite, la soccombenza di entrambe le parti giustifica la compensazione integrale delle spese del giudizio di II grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e sull'appello incidentale di Parte_1 RO
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 5054/2024
[...] pubblicata il 13 maggio 2024, così dispone:
1. Rigetta entrambe le impugnazioni e conseguentemente conferma la sentenza del Tribunale di Milano n. 5054/2024 pubblicata il 13 maggio 2024;
2. Compensa integralmente le spese del grado tra le parti in causa;
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115 del 2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 24.12.2012 n. 228. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 26 febbraio 2025
La Consigliera est Francesca Vullo
La Presidente Anna Mantovani
pagina 20 di 20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Mantovani Presidente dott.ssa Maria Teresa Brena Consigliera dott.ssa Francesca Vullo Consigliera rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1827/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 P.IVA_1
DELLO STATUTO 3 FIRENZE presso lo studio dell'avv. MONDAINI FABRIZIO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 20 (C.F. , elettivamente RO P.IVA_2 domiciliato in VIA CAPPUCCINI 11 82032 CERRETO SANNITA presso lo studio dell'avv. MATTEI DECIO NICOLA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti APPELLATO e APPELLANTE INCIDENTALE
avente ad oggetto: Vendita di cose immobili sulle seguenti conclusioni.
PER LA PARTE APPELLANTE
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, ogni contraria domanda, istanza, eccezione disattesa, così giudicare: in via principale nel merito: riformare integralmente Tribunale Ordinario di Milano n.5054/2024 R.G.43892/2021 del 13/05/2024 e notificata in data 14/05/2024 chiedendo, in accoglimento dei motivi di appello dedotti e, ogni contraria istanza reietta e disattesa, accogliere la domanda attrice e, per l'effetto accertata e dichiarata l'efficacia del contratto preliminare di compravendita in data 28 dicembre 2016, a rogito notaio Per_1
registrato a Cassino il giorno 11 gennaio 2017, n. 120, serie 1/T e trascritto a
[...]
1 il giorno 11 gennaio 2017, al numero 2891 R.G. e al numero 1989 R.P. così come Pt_1 integrato e modificato dall'atto di “Modifica e integrazione di contratto preliminare di vendita” Registrato a MILANO 2 Il 30-4-2019 N. 22145 Serie 1T e Trascritto a 1 Il 2- Pt_1
5-2019 N. 51538 Generale N. 36042, dichiarare l'inadempimento della convenuta in persona del suo legale rappresentante p.t., in relazione alle RO obbligazioni discendenti dal suddetto contratto preliminare di compravendita e quindi condannare quest'ultima con sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso ex art. 2932 cod. civ. e con ogni opportuna declaratoria necessaria, a perfezionare il trasferimento della piena ed esclusiva proprietà dell'immobile sito in via Albalonga n.38/36/B – Pt_1
Via Ceneda n.8/10, catastalmente identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Pt_1 al foglio 893, particella 139 sub.502 e particella 140 sub.502 graffate, subalterno 502, categoria D/7, zc.3, superficie lorda 6315 mq., rendita catastale euro 164.866,00. Il tutto sostituendo così la volontà negoziale della società convenuta nel contratto definitivo, dichiarandosi sin da ora la società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. Parte_2
2932 cod. civ., pronta borsa aperta a corrispondere alla in RO persona del suo legale rappresentante p.t. il corrispettivo determinato dall'art. 3 del contratto pagina 2 di 20 preliminare di compravendita, come integrato e modificato, nella misura complessiva di
€.3.700.000,00 (tremilionisettecentomila virgola zero zero) oltre I.V.A. di legge, se dovuta, nelle modalità ivi pattuite, e/o nella diversa minor somma che sarà ritenuta di giustizia, detratte tutte le somme già versate;
ordinare, altresì, al Conservatore dei Registri Immobiliari di di procedere alla relativa trascrizione, con esonero da ogni responsabilità al riguardo;
Pt_1
- in ogni caso, vista la mancanza di qualità promesse, ridurre corrispondentemente il prezzo di vendita, per un importo non inferiore ad €.500.000,00 (cinquecentomila/00), e/o nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, nonche condannare la convenuta a risarcire i danni tutti patiti e patiendi dalla società attrice in conseguenza della condotta tenuta da parte venditrice, tra cui, a mero titolo esemplificativo, quelli derivanti dal ritardato trasferimento dell'immobile e da tutto quanto provato e/o non contestato in corso di causa, il tutto da liquidarsi anche equitativamente, ammettendosi compensazione legale e giudiziale delle reciproche ragioni di credito e debito;
in via istruttoria: in riforma del provvedimento di rigetto dell'ammissione delle istanze di prova formulate in prime cure, ammettere prova per testi sui capitoli di prova richiesti nella seconda memoria autorizzata ex art.183 c.p.c. 6°co.; in ogni caso: con vittoria di competenze e spese di lite di entrambi i gradi di giudizio”
PER LA PARTE APPELLATA
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, per tutti i motivi esposti, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: a) in via pregiudiziale: dichiarare inammissibile l'avverso appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., e/o ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., per tutti i vari motivi espositi nella comparsa di costituzione;
b) in via subordinata: rigettare con sentenza l'avverso appello in quanto destituito di un qualsivoglia fondamento per tutti i vari motivi espositi nella comparsa di costituzione, e per l'effetto confermare la sentenza impugnata (al netto dell'accoglimento dell'appello incidentale sub d)); c) in via di ulteriore subordine, e per la denegata ipotesi di accoglimento dell'avverso gravame:
✓ in via pregiudiziale: dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità e/o improponibilità delle avverse domande per tutte le ragioni esposte in atti;
✓ in via principale: rigettare tutte le avverse domande, in quanto infondate in fatto ed in diritto – e comunque non provate – per tutte le ragioni esposte in atti;
pagina 3 di 20 ✓ in via istruttoria: nell'ipotesi in cui questo Ecc.mo Giudice non dovesse ritenere l'attuale compendio probatorio già sufficiente a determinare il pieno accoglimento delle domande svolte dall'esponente (anche in via riconvenzionale), si insiste per l'ammissione di prova testimoniale sulle seguenti circostanze (i.e., la medesima istanza istruttoria già articolata con la seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. e riproposta al par. sub 2.7. della comparsa di risposta in appello): 1) “Vero che in data 13 novembre 2019 l'arch. su incarico Testimone_1 della incaricata a sua volta da Parte_3 Controparte_2 eseguivano un sopralluogo presso l'Immobile – alla presenza del sig.
[...]
(ex legale rappresentante di – al fine di verificare la Testimone_2 Parte_4 conformità edilizia, catastale ed urbanistica dell'Immobile, risultando quest'ultimo, a quella data, integralmente occupato da;
Parte_4
2) “Vero che all'esito del suddetto sopralluogo l'arch. (di Testimone_1
rilevava l'esistenza di taluni disallineamenti tra lo stato dei Parte_3 luoghi ed i titoli edilizi, che riguardavano, in particolare, le difformità riscontrate sia la CILA n. 2017-99635 presentata da in data 16 maggio 2017 Parte_4
(come da doc. 61, che si rammostra al teste) sia la pratica di condono edilizio presentata dalla Cooperativa di Lavoro NO Roma in data 27 febbraio 1986 e rilasciata il successivo 22 ottobre 1998 (come da doc. 62 che si rammostra al teste)”; 3) “Vero che all'esito di un ulteriore sopralluogo presso l'Immobile eseguito in data 28 luglio 2020 – alla presenza dell'arch. – i tecnici Persona_2 nominati da (Arch. di constatavano che le CP_1 Per_3 Parte_3 difformità riscontrate in occasione del precedente sopralluogo del 13 novembre 2019 erano dovute anche a disallineamenti tra lo stato di fatto e l'ultima planimetria catastale prot. RM0561989 del 22/11/2017 depositata da per il Parte_4 tramite dell'Arch. e ultima variante alla CILA presentata Persona_2 dal medesimo Geom. prot n. CI2020.20210 del 3 febbraio 2020 Persona_2 nell'interesse di (come da doc. 42 che si rammostra al teste)”; Controparte_3
4) “Vero che a far data dal dicembre 2019, i tecnici di e di Parte_3
nominati da , si interfacciavano – tramite Controparte_2 CP_1 numerose conference call ed incontri – con il Geom. (tecnico Persona_2 nominato da al fine di condividere con quest'ultimo le attività tecniche Parte_4 da compiere per giungere celermente alla sanatoria dell'Immobile”; 5) “Vero che nel corso delle suddette interlocuzioni i tecnici di Controparte_2 chiedevano al Geom. di definire l'inter tecnico per la
[...] Persona_2
pagina 4 di 20 regolarizzazione dell'Immobile e condividere preventivamente con essi le tavole grafiche, impegnandosi il Geom. alla predisposizione – nell'interesse di Persona_2
– degli elaborati grafici che avrebbero poi dovuto essere trasmessi ai Parte_4 referenti della Pubblica Amministrazione al fine di definire le modalità di regolarizzazione dell'Immobile”;
6) “Vero che nel mese di aprile 2020 il sig. (ex dipendente Testimone_3 di sollecitava il Geom. a provvedere alla CP_2 Persona_2 trasmissione degli elaborati grafici da condividere con i referenti della P.A., chiedendo a quest'ultimo anche conferma della riapertura degli uffici tecnici comunali per fissazione dell'appuntamento”;
7) “Vero che in data 8 giugno 2020, il Geom. comunicava Persona_2 ai sig.ri e , nonché all'Avv. Oddo che, a Testimone_3 Parte_5 suo avviso, la regolarizzazione dell'Immobile (ed in particolare, dei piani secondo/terzo/quarto) sarebbe potuta avvenire tramite la presentazione di una pratica in sanatoria (da previamente condividere con i tecnici della P.A.) e, successivamente, compatibilmente con l'ultima azione dei lavori in essere da parte della sarebbe stato possibile procedere a: (i) comunicazione di Controparte_3 fine lavori per la citata CILA 2020 in variante riguardanti i piani inferiori e successiva (ii) notifica all'Agenzia del territorio della planimetria catastale aggiornata dell'intero Immobile”;
8)“Vero che in data 12 novembre 2020 l'arch. su incarico della Per_3
incaricata a sua volta dalla Società Parte_3 Controparte_2
eseguiva un ulteriore sopralluogo presso l'Immobile alla presenza del Geom.
[...]
e che, in detta occasione, gli veniva riferito dalla sig.ra Persona_2 CP_4 che l'Immobile era integralmente occupato da;
[...] Controparte_3
9)“Vero che a seguito del suddetto sopralluogo i tecnici della società Parte_3
incaricati da rilevavano l'esistenza di ulteriori
[...] Controparte_2 difformità dovute ai lavori di ristrutturazione a quella data ancora in corso presso l'immobile, e posti in essere da;
Controparte_3
10) “Vero che in data 15 aprile 2021 si teneva un incontro presso l'Immobile alla presenza dei sig.ri (ex legale rappresentate di Testimone_2 Pt_4
, (legale rappresentante di ,
[...] Controparte_4 Controparte_3 [...] ed nonché degli Avv.ti Giovanna Oddo, Gianluca Persona_2 Per_3
Santoro e Marco Piovano”; 11) “Vero che nel corso del suddetto incontro la sig.ra riferiva Controparte_4 che l'Immobile era integralmente occupato da manifestando la Controparte_3
pagina 5 di 20 disponibilità di quest'ultima a rilasciare la porzione di Immobile non interessata dai lavori di ristrutturazione in corso di svolgimento sulla base della CILA in variante n. 2020-20210 depositata da in data 3 febbraio Controparte_3
2020”; 12) “Vero che nel corso del suddetto incontro, il sig. Testimone_2 contattava telefonicamente il legale rappresentante di i sig. Pt_1 Parte_6 preannunciando a quest'ultimo la riconsegna in capo a della porzione di CP_1
Immobile non interessata dai lavori di ristrutturazione in corso di svolgimento”; 13) “Vero che all'esito della suddetta conversazione telefonica, i sig.ri
[...]
e riferivano agli Avv.ti Giovanna Oddo e Testimone_2 Controparte_4
Gianluca Santoro – anche alla presenza dei sig.ri Per_3 [...]
e Marco Piovano – che avrebbe dato seguito alla Persona_2 Controparte_3 riconsegna in capo a della porzione di Immobile non interessata dai lavori CP_1 di ristrutturazione a condizione, tuttavia, che essa le avesse consentito di CP_1 permanere nel possesso della porzione di Immobile oggetto del contratto di locazione condizionato stipulato con onde completare i lavori di ristrutturazione Parte_1 concordati con la promissaria acquirente (i.e. ; Parte_1
14) “Vero che ad inizio dicembre 2021, preso atto della trascrizione da parte di della domanda ex art. 2932 c.c., decideva di interrompere le trattative Parte_1 avviate con per l'acquisto dell'Immobile, rispetto alle quali era stata CP_1 predisposta una bozza del contratto preliminare (come da doc. 59 che si rammostra al teste)”. Si indicano quali testi, (i) sui capitoli 1) e 2) l'Arch. Testimone_1 domiciliata presso via San Damaso 14 (RM), (ii) sui capitoli 3), 4), Parte_3
5), 8), 9), 10), 11), 12) e 13) l'Arch. domiciliata presso Per_3 Parte_3
via San Damaso 14 (RM), (iii) sui capitoli 2), 3) 4), 5), 6), 7), e 9) il dott.
[...]
, domiciliato presso , via Farini 41 (MI), (iv) sui Parte_5 Controparte_2 capitoli 2), 3), 4), 5), 6), 7), e 9) il dott. presso il domicilio che Testimone_3 ci si riserva di indicare;
(v) sul capitolo 14) il dott. domiciliato in Testimone_4
Milano, via Montenapoleone n. 8. d) in via principale, ed in ogni caso: accogliere l'appello incidentale proposto dall'esponente e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 5054/2024 emessa dal Tribunale di Milano in data 13 maggio 2024, accertare e dichiarare il grave inadempimento di agli obblighi assunti con il Contratto Preliminare (come emendato con l'Atto Parte_1 di Modifica), nonché, più in generale, ai doveri di buona fede e correttezza, e, conseguentemente, condannare essa al risarcimento dei danni subiti e subendi da Parte_1
pagina 6 di 20 , da liquidarsi – anche in via equitativa – in un importo pari ad Euro CP_1
1.000.000,00, ovvero alla diversa, maggiore o minore, somma che sarà ritenuta di giustizia;
e) in ogni caso: con condanna di alla integrale rifusione di spese, anche Parte_1 generali, e diritti, oltre IVA e CPA, del presente grado di giudizio”.
A seguito dell'udienza fissata a norma dell'art. 352 c.p.c.; rilevato che entrambe le parti hanno depositato le proprie note conclusive;
all'esito della camera di consiglio del 26.02.2025, espone le seguenti
Ragioni in fatto e in diritto della decisone
1. in qualità di promissaria acquirente, convenne in giudizio Parte_1 innanzi al Tribunale di Milano la promittente venditrice RO
, chiedendo, previo accertamento dell'inadempimento della società
[...] convenuta, la pronuncia di una sentenza ex art. 2932 c.c. di trasferimento della proprietà dell'immobile oggetto del contratto preliminare di compravendita concluso tra le parti in causa al contempo dichiarando la propria disponibilità a pagare il residuo prezzo di euro 3.300.000,00 ridotto almeno dell'importo di euro 500.000,00 a causa della mancanza delle qualità promesse. L'attrice espose, a fondamento delle proprie domande:
- che il 28.12.2016 aveva stipulato un contratto preliminare di RO compravendita avente ad oggetto l'edificio sito in via Albalonga nn. 38- Pt_1
36B / via Caneda nn. 8 e 10 con la società Controparte_5
(per brevità anche già occupante l'immobile;
[...] Parte_4
- che tale contratto era rimasto non adempiuto e il 12.04.2019, con un atto di modifica e integrazione, l'attrice era stata nominata, ai sensi dell'art. 1401 c.c., da quale parte promissaria acquirente;
in base all'atto di nomina Parte_4 [...] aveva assunto tutti gli obblighi derivanti dal preliminare come Parte_1 integrato dalla scrittura dell'aprile 2019, ad eccezione delle pattuizioni indicate nella nuova scrittura ai punti 4.9, 5.4., 5.5., 6.3., 6.4., 6.5. e 6.6.;
-che il contratto definitivo avrebbe dovuto essere stipulato tra e RO entro la data del 31.07.2019 per il prezzo complessivo di euro Parte_1
3.600.000,00 così suddiviso: (i) euro 100.000,00 già versati a titolo di caparra il 28.12.2016 da parte di (ii) euro 200.000,00 a titolo di caparra Parte_4 confirmatoria da versarsi entro il 12.04.2019; (iii) euro 100.000,00 a titolo di pagina 7 di 20 caparra confirmatoria da versarsi entro il 15.05.2019 (iv) i restanti euro 3.200.000,00 da versarsi al rogito;
- di aver corrisposto alla promittente venditrice le somme di euro RO
200.000,00 e di euro 100.000,00 a titolo di caparra confirmatoria, nonché di aver rimborsato della somma di euro 100.000,00 a suo tempo versata Parte_4 quale prima caparra confirmatoria;
- di avere richiesto in data 11.07.2019 a l'invio della RO documentazione necessaria per istruire correttamente la compravendita e, a fronte della mancata collaborazione della promittente venditrice, di aver seguitato nella propria istanza;
- di avere manifestato con comunicazione del 2.08.2019 la propria volontà di non ritenere perduta l'utilità del contratto con il decorso del termine previsto e di avere ricevuto in risposta da l'08.08.2019 una dichiarazione di RO disponibilità a prorogare il termine per la stipulazione del contratto definitivo di vendita sino al 30.10.2019;
- di avere informato il 29.10.2019 la promittente venditrice della presenza di difformità urbanistiche e catastali tali da rendere necessaria una sanatoria e di non avere ottenuto alcun riscontro in merito all'effettuazione e alle tempistiche della regolarizzazione;
- di avere ricevuto in data 30.06.2021 la comunicazione con cui CP_1 recedeva ex art. 1385 c.c. dal contratto preliminare di compravendita e di essere intervenuta nel giudizio promosso innanzi al Tribunale di Roma da con CP_1 ricorso ex art. 702 c.p.c. avente ad oggetto la riconsegna dell'immobile di cui preliminare.
costituitasi in giudizio, chiese il rigetto delle domande attoree RO eccependo l'inefficacia del contratto preliminare di compravendita a seguito del recesso comunicato il 30.06.2021, e formulò domanda riconvenzionale intesa al risarcimento del danno conseguente al grave inadempimento di Parte_1
[...]
Con sentenza n. 5054/2024, pubblicata il 13 maggio 2024 e notificata il 14 maggio 2024, il Tribunale di Milano rigettò le domande proposte da entrambe le parti;
ordinò al Conservatore territorialmente competente la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale e condannò parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta, liquidate in euro 48.000,00 per compensi professionali, oltre la maggiorazione del 15% per spese generali, cassa avvocati ed I.V.A. se non detraibile. pagina 8 di 20 Il primo giudice rilevò l'infondatezza della domanda di esecuzione specifica ex art. 2932 c.c. sul presupposto dell'inesistenza di un contratto preliminare efficace tra le parti, stante il recesso esercitato da ex art. 1385, RO comma 2, c.c. nonché ai sensi dell'art.
5.3 della scrittura integrativa;
che, in considerazione dei ripetuti inviti rivolti da a a CP_1 Parte_1 stipulare il contratto e delle numerose proroghe a questa concesse, il recesso risultava pienamente giustificato;
che doveva ritenersi priva di fondamento l'asserita insufficienza della documentazione relativa ai titoli edilizi dell'immobile lamentata da in quanto, oltre ad aver trasmesso Parte_1 RO tutta la documentazione in suo possesso nel luglio 2019, alla luce degli artt. 4.9, 5.5. e 5.6 del contratto modificativo, l'obbligo di regolarizzazione dell'immobile, come il rischio dell'eventuale impossibilità di procedere al trasferimento per problematiche edilizie o catastali era stato assunto dalla promissaria acquirente;
che in capo alla promittente venditrice doveva essere riconosciuto esclusivamente un generale dovere di collaborazione e una responsabilità per dolo o colpa grave connessa alla violazione di tale obbligo;
che, di conseguenza, doveva ritenersi assorbita ogni altra questione attinente alla regolarità urbanistica catastale dell'immobile oggetto della domanda, nonché ordinarsi, ai sensi dell'art. 2668 c.c., la cancellazione della trascrizione della domanda di esecuzione specifica;
che infine doveva essere esclusa la responsabilità di cui all'art. 96, comma 2, c.p.c. atteso che aveva agito sulla base di assunti Parte_1 riconducibili all'intenzione di sostenere il proprio convincimento sulla base di un'interpretazione dei contratti oggetto di causa astrattamente sostenibile. 2.Ha proposto appello Si è costituita eccependo Parte_1 RO
l'inammissibilità dell'appello, contestandone la fondatezza del merito e proponendo contestualmente appello incidentale. Fissata l'udienza del 20.02.2025 per la rimessione della causa in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c., la causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 26.02.2025.
***
3.L'appello principale 3.I. Viene censurata la decisione laddove il giudice di primo grado ha ritenuto giustificato il diritto di recesso dal contratto preliminare esercitato da CP_1
L'appellante lamenta che il tribunale, nel valutare il comportamento di
[...] entrambi i contraenti ha ritenuto la promittente venditrice adempiente ai propri obblighi contrattuali anche in virtù dei punti 4.9, 5.5. 5.6 del contratto pagina 9 di 20 preliminare, senza però avvedersi che taluni di quegli oneri (nello specifico quelli di cui ai punti 4.9 e 5.5) non rientravano tra gli obblighi assunti da Parte_1 con la modifica del contratto preliminare. Il primo giudice, nonostante i
[...] plurimi rilievi sollevati da non avrebbe né verificato la Parte_1 completezza della documentazione trasmessa da alla promissaria RO acquirente, né tenuto in considerazione il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte della promittente venditrice, che non aveva mai dimostrato di avere preventivamente trasmesso la documentazione necessaria per procedere al rogito al precedente acquirente Parte_4
3.II. Si deduce l'erronea interpretazione della lex contactus laddove il tribunale ha ritenuto che avesse assunto l'obbligo di regolarizzazione Parte_1 dell'immobile, nonché il rischio dell'eventuale impossibilità di stipulare il contratto definitivo a causa di problematiche edilizie. L'appellante prospetta la violazione dei criteri legali di interpretazione del contratto per avere il primo giudice fondato la propria decisione su una circostanza sconfessata dallo stesso contenuto letterale dell'atto di nomina del terzo, dal quale avrebbe dovuto evincere che le pattuizioni di cui ai punti 4.9 e 5.5 non erano applicabili alla società nominata. Sotto questo profilo il giudice di primo grado aveva disapplicato i principi di buona fede e correttezza, non avendo avuto riguardo al comportamento tenuto dalle parti nell'esecuzione del contratto e, nello specifico, ai falsi affidamenti ingenerati da nella controparte. RO
3.III. Vengono riproposte le difese articolate in I grado sulla inosservanza da parte della promittente venditrice degli obblighi di buona fede e correttezza. Il tribunale aveva mancato di valutare il comportamento scorretto di CP_1 concretizzatosi oltre che nell'avere falsamente dichiarato al punto 2.2 del contratto preliminare la conformità delle planimetrie catastali allo stato di fatto, anche in plurime violazioni dell'obbligo di collaborazione previsto al punto 4.9, non avendo trasmesso a la documentazione richiesta e non Parte_1 essendosi attivata per dar corso alla sanatoria delle difformità rilevate. Sottolinea infine la propria estraneità agli inadempimenti di cui Parte_4 CP_1 addebita le irregolarità edilizie.
3.IV. Viene prospettata la falsa applicazione dell'art. 1401 c.c. sul presupposto che il tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che, con l'accettazione della nomina, si fosse sostituita a di nella totalità degli Parte_1 Pt_4 Pt_1 obblighi derivanti dal contratto preliminare, sebbene la scrittura dell'aprile 2019 specificasse la mancata assunzione da parte di dell'onere di cui al Parte_1
pagina 10 di 20 punto 4.9. L'appellante, nel sostenere che l'obbligazione di regolarizzazione dell'immobile gravasse su osserva come l'inadempimento di tale RO obbligo non possa essere ricompreso nel rischio dell'impossibilità di perfezionare il trasferimento per problematiche edilizie e/o catastali di cui al punto 5.6 del contratto preliminare, dal momento che le difformità edilizie non avrebbero inciso sulla commerciabilità dell'immobile.
3.V. Vengono riproposte una serie di argomentazioni in una replica alle difese svolte dalla controparte innanzi al tribunale sottolineando la non qualificabilità del termine del 30.10.2019 pattuito per la stipulazione del contratto definitivo di compravendita come essenziale, in ragione delle plurime proroghe, circostanza di cui era pienamente consapevole, tant'è che solo a distanza di RO due anni dall'inutile decorso del termine la controparte aveva trasmesso una diffida ad adempiere cui era seguita la comunicazione di recesso ex art. 1385 c.c.
3.VI. Si prospetta, a sostegno della domanda principale ex art. 2932 c.c., la conformità dell'immobile, attestata dal CF (Documenti catasto fabbricati) prodotto con la memoria di replica conclusionale quale prima difesa utile e sottolineando, sulla scia delle pronunce della giurisprudenza di legittimità, l'inapplicabilità delle preclusioni istruttorie.
3.VII. L'ultimo motivo è volto a censurare la mancata ammissione dei mezzi istruttori articolati in primo grado di cui si chiede l'ammissione in sede di appello.
4.L'opinione della Corte 4.1.L'eccezione di inammissibilità del gravame deve essere superata. Non è fondata la richiesta di una declaratoria in rito ex art. 342 cpc. Premesso che a tale pronuncia può giungersi solo nel caso in cui l'intero gravame non risulti conforme ai principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. U - , Sentenza n. 27199 del 16/11/2017; sez. 3, Sentenza n. 20124 del 07/10/2015) i primi quattro motivi di impugnazione sono tesi a contrastare i principali passaggi argomentativi della sentenza di primo grado e risultano comprensibili le ragioni in fatto e in diritto del dissenso dalla motivazione del primo giudice, il loro rilievo nell'ambito della decisione adottata e le correlate modifiche alla sentenza che vengono richieste. Tali considerazioni non valgono con riferimento ai motivi V e VI, i quali non hanno i caratteri della doglianza, costituendo mere riproposizioni di difese pagina 11 di 20 articolate in I grado su questioni sulle quali il tribunale non risulta essersi pronunciato. Deve poi ritenersi superato il richiamo all'art. 348 bis cpc avendo la Corte optato per una definizione della causa secondo la scansione decisionale ordinaria. Venendo al merito, L'impugnazione non è fondata. 4.2.Occorre in primo luogo dare conto del tenore degli accordi contrattuali che la sentenza di I grado illustra in maniera estremamente sintetica. Con la scrittura privata datata 12.04.2019 subentra nella qualità Parte_2 di promissaria acquirente dell'immobile di proprietà di RO
a seguito di nomina ai sensi dell'art. 1401 c.c. da parte di
[...] [...]
Controparte_5
La suddetta scrittura, oltre a contenere l'atto di nomina, modifica alcune clausole dell'originario preliminare di compravendita intercorso tra NO Roma Film Recording soc coop.rl e . In particolare vengono in RO rilievo in questa sede:
-l'art.4.9. “le parti si impegnano ad effettuare congiuntamente ogni verifica tecnica necessaria al trasferimento delle unità immobiliari, fermo restando che ogni onere e spesa relativa a dette verifiche rimarranno ad esclusivo carico di . (i) Film Controparte_6
Recording soc coop.rl si impegna a compiere a propria cura, onere e spese le attività tecniche che, in esito a dette verifiche, si rendessero necessarie al trasferimento delle unità immobiliari….(ii) promittente venditrice si impegna a prestare ogni collaborazione necessaria alla finalizzazione delle attività tecniche necessarie al trasferimento delle unità immobiliari”
-l'art. 5.3. “…..nel caso in cui per qualsiasi fatto o ragione il promissario Acquirente non dovesse sottoscrivere l'Atto di Compravendita entro il 31 luglio 2019, promittente venditrice avrà più ampio diritto, così come viene riconosciuto dal promissario Acquirente cin la sottoscrizione del presente atto e rimossa ogni qualsivoglia eccezione, di recedere dal contratto preliminare, trattenendo definitivamente presso di sé la caparra confirmatoria già corrisposta dal promissario acquirente, fermi restando in ogni caso, per quanto occorrer possa, i diritti e le facoltà della Promittente venditrice di cui all'ultimo comma dell'art. 1385 cod. civ."
-l'art. 5.5. “ferme restando le previsioni di cui al punto 4.9., ai fini della conformità catastali, le parti accettano e riconoscono che la conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie nonché l'allineamento degli intestatari catastali con le risultanze dei registri immobiliari verrà effettuato da un tecnico nominato dalla promissaria acquirente, anche in considerazione del fatto che , come sopra Controparte_7 rappresentata, ben conosce l'immobile per averlo utilizzato e per utilizzarlo, senza titolo, e per pagina 12 di 20 avervi effettuato lavori di ristrutturazione rispetto ai quali come Controparte_5 sopra rappresentata, assume ogni responsabilità con ampia manleva verso la promittente venditrice, senza limitazioni o ad eccezioni, anche in relazione al trasferimento delle unità immobiliari sotto ogni aspetto ivi inclusi, titolo meramente esemplificativo, quelli catastali edilizi”;
-l'art. 5.6. “Resta inoltre inteso, che qualora il trasferimento delle unità immobiliari non potesse perfezionarsi per questioni di natura tecnica o catastale o amministrativa derivanti dalle verifiche effettuate ai sensi del punto 4.9, nessun inadempimento contrattuale potrà essere imputato alla promittente venditrice, fatta eccezione per i soli casi di dolo colpa grave…” 4.3.L'accordo ha dunque una peculiare struttura trilaterale, in quanto accanto alle parti contraenti tipicamente presenti nel preliminare di compravendita, è compresente una parte terza estranea al futuro contratto reale, destinataria delle obbligazioni delineate agli artt. 4.9, 5.5. La ragione è all'evidenza quella di mantenere in capo all'originaria promissaria acquirente gli obblighi inerenti gli adempimenti tecnici necessari a regolarizzare gli aspetti urbanistico edilizi dell'immobile da essa occupato e sul quale aveva effettuato interventi di ristrutturazione in corso alla data della conclusione dell'accordo. In tale contesto ben si comprende l'esigenza, recepita all'art.
5.6 della scrittura, di esplicitare l'esonero di ogni responsabilità da parte di nel caso di mancata CP_1 conclusione del definitivo in conseguenza a problematiche edilizie, residuando in capo alla promittente venditrice esclusivamente un obbligo di cooperare, per quanto di competenza e in ragione della qualità di proprietaria dell'immobile, nella procedura di regolarizzazione tecnico edilizia. Quanto invece alla facoltà di recesso prevista dall'art. 5.3., essa presuppone una condotta di inadempimento della promissaria acquirente in quanto: (x) all'esercizio del recesso è correlata la ritenzione della caparra confirmatoria il che può giustificarsi solo in caso di inadempimento della controparte;
(xx) il diritto a ritenere la caparra è negozialmente previsto quale espressione della regola prevista dall'art. 1385 co. 2 c.c., come si desume dal richiamo esplicitato nella clausola alla facoltà di chiedere il maggior danno a norma del co. 3° dell'art. 1385 c.c.. Non si discosta da questa impostazione la motivazione impugnata, laddove il tribunale non pone in discussione che il recesso sia stato esercitato da CP_1 per inadempimento di affermando che Parte_1
<<..la convenuta … ha esercitato il diritto di recesso dal contratto preliminare ai sensi dell'art. 1385, comma secondo, del codice civile oltre che in base a quanto convenuto tra le pagina 13 di 20 parti all'art.
5.3 del contratto modificativo in autentica notaio . Tale recesso è stato Per_4 esercitato in maniera più che giustificata, avendo la convenuta ripetutamente invitato la controparte a stipulare il contratto definitivo ed avendo pure concesso numerose proroghe dei termini originariamente fissati, senza però alcun esito. >>. 4.4.Fatta questa premessa, venendo all'esame della doglianza sub I il tribunale ha correttamente comparato i comportamenti delle parti contraenti. Il primo giudice, replicando alla tesi di circa il mancato Parte_1 adempimento di ai propri obblighi contrattuali ha osservato che CP_1
<<..tutta la documentazione in possesso della convenuta è stata sollecitamente trasmessa sin
dal luglio 2019 (cfr. docc. 16-17-18 del fascicolo di parte convenuta), sia soprattutto alla luce delle speciali pattuizioni sul punto contenute agli artt. 4.9, 5.5. e 5.6. del contratto modificativo, con le quali ogni obbligo di regolarizzare l'immobile è stato assunto dalla promissaria acquirente e così anche il rischio dell'eventuale impossibilità di perfezionare il trasferimento per problematiche edilizie e/catastali (art. 5.6), residuando in capo alla promittente venditrice soltanto un generale dovere di collaborazione (ad esempio con la sottoscrizione e/o invio delle pratiche edilizie) e solo una responsabilità per dolo o colpa grave, pur sempre connessa al venir meno all'obbligo di collaborazione previsto all'art. 4.9>>. Si tratta di argomentazioni integralmente condivise dalla Corte. Quanto all'asserita omessa trasmissione da parte di della CP_1 documentazione necessaria per la stipula, si osserva in primo luogo che, ai sensi dell'art.
6.3. lett. c), era che doveva trasmettere al Notaio tutta la Parte_4 documentazione relativa agli interventi edilizi. In ogni caso ha ben CP_1 documentato di avere soddisfatto tutte le richieste di inviando a Parte_1 quest'ultima tutta la documentazione che era già a disposizione di Parte_4 quale parte originaria del preliminare di vendita . Essendo Re di Pt_1 subentrata nella medesima posizione contrattuale di era a Parte_4 quest'ultima che avrebbe dovuto rivolgersi per ottenere la documentazione (si veda a riguardo la mail del 24.10.2019 di doc. 24 appellata). Ad ogni Parte_4 buon conto i documenti dimostrano (docc. 11-18, 24, 34 appellata) che CP_1 esaudì tempestivamente la richiesta di Né del resto in sede di Parte_1 gravame l'appellante chiarisce quali sarebbero i documenti non trasmessi da che avrebbero impedito il perfezionamento dell'affare, limitandosi a CP_1 dolersi del fatto che “..nella motivazione si fa unicamente un generico riferimento a quella in possesso di che sulla stessa il Giudicante abbia verificato se effettivamente Controparte_8 era completa e sufficiente a permettere la stipula del definitivo..”, il che depone inequivocamente per l'insussistenza dell'addebito, non essendo ancora oggi pagina 14 di 20 chiaro a quale specifico adempimento documentale la promittente venditrice sarebbe manchevole. 4.5.La medesima sorte spetta al motivo sub II. Riguardo gli inadempimenti imputabili a il primo giudice ha Parte_1 correttamente stigmatizzato <
-con contratto di locazione sospensivamente condizionato all'acquisto dell'immobile registrato il 3.5.2019 (doc. 9 appellata) l'appellante ha acconsentito indebitamente l'esecuzione da parte di nominata Parte_4 general contractor, di ulteriori lavori di ristrutturazione di cui veniva prevista l'ultimazione entro l'1.10.2019, dunque in epoca successiva al 31.07.2019, data fissata per la stipula del definitivo;
-ha autorizzato NO Roma Film Recording soc coop.rl a cedere il 31.07.2019 il suddetto contratto di locazione, unitamente alla immediata detenzione dell'immobile a , che avrebbe dovuto completare Controparte_9 le opere di ristrutturazione (doc. 32 appellata) senza informare né tanto meno chiedere l'assenso alla proprietà;
-in tale contesto la richiesta inoltrata a solo l'11.07.2019, a 20 giorni da CP_1 quando avrebbe dovuto avvenire il rogito, di un lungo elenco di documenti a pagina 15 di 20 suo dire richiesti dalla banca, appare pretestuosa, poiché effettuata in limine alla data pattuita per il rogito, solo a seguito dell'invito del 30.06.2019 di a CP_1 volere confermare la sottoscrizione del definitivo entro la data prefissata in contratto e di comunicare il nominativo del notaio rogante, nella consapevolezza sottaciuta al venditore dei lavori ancora in corso e dei quali la stessa appellante ipotizzava la conclusione non prima della fine di settembre;
-ottenuto il differimento della conclusione del definitivo al 30.10.2019, solo il 29.10.2019 Re di ha dichiarato di non potere procedere al rogito per le Pt_1 difformità urbanistiche e catastali rilevabili dalla relazione del tecnico Persona_2 nominato da difformità in realtà già note alla promissaria Parte_4 acquirente perfettamente consapevole della mancata ultimazione dei lavori;
-in prossimità della nuova data fissata per il rogito, nella settimana tra l'8.6.2020 e il 14.06.2020, l'appellante ha proposto un ulteriore differimento nella conclusione del definitivo entro il 31.12.2020, che ha giustificato sottolineando il mancato completamento della regolarizzazione della conformità urbanistica, ma al contempo riconoscendo che “non possiamo negare che la nota pandemia ci stia imponendo di ripensare radicalmente il progetto di valorizzazione su cui avevamo lavorato”;
-a seguito delle verifiche eseguite da tecnici di nel giugno 2020 CP_1 emergeva che era stata depositata in data 3.2.2020 una CILA in variante per nuovi lavori (doc. 61) e che tali interventi erano stati assentiti da Parte_1 circostanza che può ritenersi pacifica in quanto mai contestata, né ante causam né in giudizio dall'appellante;
- rimasta priva di riscontro la diffida del 18.05.21, con la quale invitava CP_1 di a intervenire per l'eliminazione delle opere non autorizzate, onde Pt_1 procedere alla stipula del definitivo, alla società promittente venditrice non rimaneva che prendere atto dell'inadempimento della promissaria acquirente (“non avete rispettato i tempi per il rogito e non avete posto in essere le necessarie attività per porre rimedio ai lavori da voi illegittimamente autorizzati che hanno modificato lo stato dell'immobile..”) e comunicare il proprio recesso per inadempimento (cfr pec del 30.06.21). 4.6.E' dunque contrariamente a quanto sostiene RO0
l'appellante nel motivo sub III, ad avere tenuto un comportamento contrario a buona fede. In tal senso devono interpretarsi le richieste dei numerosi documenti -di cui l'originaria promissaria acquirente “dante causa” di Pt_1 era già in possesso - all'evidenza finalizzate ad ottenere un rinvio nella
[...] stipula del definitivo, così come l'accordo intercorso con ma Parte_4
pagina 16 di 20 sottaciuto alla promittente venditrice per l'introduzione di varianti alla CILA del 2017, tali da impedire la regolarizzazione dell'immobile nei termini prestabiliti, risultando necessaria l'implementazione della pratica edilizia. E' pertanto imputabile a l'avere, con la propria condotta, Parte_1 contribuito a procrastinare all'infinito la conclusione del definitivo, trincerandosi dietro al paravento contrattuale dell'assenza di un obbligo a suo carico di adoperarsi per portare a compimento le opere e la pratica edilizia, onde rendere possibile il trasferimento dell'immobile. Si tratta di una condotta di inadempimento colpevole e di non scarsa importanza, sol che si consideri l'interesse della promittente venditrice a portare a compimento un programma negoziale, al quale era vincolata da oltre cinque anni (dapprima con Parte_4 poi con l'appellante terzo nominato ex art. 1410 c.c.) e per la cui definizione aveva già acconsentito a prorogare ripetutamente la data di stipulazione del definitivo. Come anzi detto il primo giudice ha correttamente valutato la condotta tenuta dalla promittente venditrice. A confutazione del III motivo, non è ad CP_1 avere tenuto una condotta scarsamente collaborativa. La promittente venditrice che, da contratto, era tenuta esclusivamente a collaborare per consentire la definizione delle pratiche edilizie, ha fornito prova di essersi attivata ripetutamente per quanto di propria competenza (cfr per tutti docc. 26,27-35). Il tenore delle clausole contrattuali sopra ritrascritte smentisce poi l'assunto dell'appellante in base al quale avrebbe garantito la conformità CP_1 urbanistica dell'immobile, circostanza che di desume dalla clausola Pt_1
2.2.. Una delle questioni aperte, chiaramente esplicitata nella scrittura privata dell'aprile 2019, riguardava proprio la verifica e il riallineamento dello stato di fatto alle planimetrie catastali, incombente demandato a (art. 5.5) e Parte_4 su cui la promittente venditrice non si assumeva alcuna responsabilità se non in caso di dolo o colpa grave (art. 5.6), in piena coerenza con il fatto che le opere erano state commissionate dalla detentrice dell'immobile nonché originaria promissaria acquirente. Quanto al corretto assolvimento da parte di del dovere di CP_1 collaborazione previsto all'art.
4.9. non occorre aggiungere altro a quanto già detto onde evitare inutili ripetizioni (cfr ancora una volta docc. 26,27-35). 4.7.Non supera il vaglio di fondatezza neppure il motivo sub IV. Secondo l'appellante il tribunale ha malamente interpretato lo schema contrattuale del contratto per persona da nominare. In particolare non avrebbe pagina 17 di 20 considerato che non essendo gli obblighi inerenti la verifica tecnica e la conformità catastale stati trasferiti in capo alla nuova promissaria acquirente di essi doveva ritenersi responsabile la venditrice. La tesi è smentita dal chiaro tenore contrattuale (si leggano gli artt.
5.5 e 5.6) oltre ad essere contraria alla struttura del contratto per persona da nominare nel quale il terzo nominato subentra nella medesima posizione del contraente originario. 4.8.Nulla vi è da replicare rispetto al motivo sub V che non si confronta con il tenore della motivazione che non qualifica in alcun modo come essenziale il termine di stipula del contratto ma che correttamente evidenzia, con ciò implicitamente riconoscendo la non essenzialità del termine, le numerose proroghe vanamente concesse. 4.9. Il VI motivo è assorbito dal tenore della decisione. 4.10. Il VII motivo, dedicato alla mancata ammissione dei mezzi istruttori, è inammissibile sotto un duplice profilo. L'appellante omette di riproporre specificatamente le istanze istruttorie di cui lamenta la mancata ammissione, limitandosi nelle conclusioni a operare un generico richiamo alla richiesta di prova testimoniale sui capitoli di prova articolata nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 cpc, così violando il principio affermato dalla Suprema Corte in base al quale “ In osservanza del principio di specificità dei motivi di gravame, in particolare, la riproposizione delle istanze istruttorie in appello deve essere specifica, dovendo la parte, laddove non sia necessario uno specifico mezzo di gravame, riprodurre nel suo atto di costituzione in appello le istanze istruttorie non accolte dal giudice di primo grado, essendo inammissibile una riproposizione generica con rinvio agli atti del procedimento di primo grado. (Cass. civile sez. III, 21/05/2024, n.14167 conf. Cass. 23/03/2016 n. 5812, Cass. 09/06/2023 n. 16420). L'appellante neppure chiarisce quale sia la rilevanza ai fini della decisione delle istanze pretermesse e come la loro ammissione avrebbe potuto condurre alla decisione auspicata dall'appellante.
5.L'appello incidentale Viene dedotto un vizio di omessa motivazione in merito alle ragioni del rigetto della domanda riconvenzionale proposta da Quest'ultima RO sottolinea la mancata esplicitazione del percorso logico motivazionale seguito dal primo giudice nel rigettare la propria domanda risarcitoria. L'appellante incidentale lamenta la violazione degli all'art. 132 c.p.c. e 111 Cost. e si duole pagina 18 di 20 della mancata considerazione da parte del tribunale del comportamento tenuto da che, oltre ad avanzare richieste documentali di esclusiva Parte_1 competenza dell'occupante e a opporre l'esistenza di difformità che lei stessa aveva provocato, aveva pregiudicato il raggiungimento di una rapida sanatoria dell'immobile, autorizzando illegittimamente il subentro nella detenzione a una società terza, così vanificando le verifiche tecniche compiute sino a quel momento per regolarizzare la pratica edilizia essendo stati avviati ulteriori lavori di ristrutturazione. L'adeguata ponderazione di tali elementi e della documentazione prodotta avrebbe dovuto condurre il tribunale a riconoscere in capo a il diritto al risarcimento del danno da inadempimento, RO configurabile in: (i) euro 839.421,92 in ragione dell'impossibilità di procedere alla chiusura della liquidazione e di soddisfare i creditori con il ricavato della vendita dell'immobile oggetto del contratto preliminare;
(ii) euro 275.986,78 quali costi sostenuti per IMU e TASI relative al suddetto immobile;
(iii) euro 21.150,80 quali costi sostenuti per le verifiche tecniche eseguite sull'immobile e per la cancellazione della trascrizione;
(iv) euro 11.278,50 quali costi sostenuti per le annualità 2019-2022 della polizza assicurativa stipulata sull'immobile; (v) euro 300.000,00 a titolo di danno subito per non aver potuto alienare l'immobile a terzi interessati al suo acquisto.
6.L'opinione della Corte Il vuoto motivazionale della sentenza, che non esplicita le ragioni che hanno condotto il tribunale a disporre il rigetto della domanda riconvenzionale, non inficia la correttezza della decisione. Il rigetto della domanda riconvenzionale di risarcimento del danno merita conferma per le seguenti ragioni che varranno ad integrazione della motivazione del I grado. Si è già detto che il recesso convenzionale previsto all'art.
5.3. altro non è che un'ipotesi di recesso legale per inadempimento. Del resto nella comunicazione del 30.06.2021 dichiarava di recedere in ragione del grave CP_1 inadempimento della controparte e di ritenere per tale ragione la caparra confirmatoria. Costituendo la caparra confirmatoria una forma di liquidazione forfettaria del danno, come afferma la giurisprudenza di legittimità, la parte adempiente nel caso in cui eserciti il recesso a norma dell'art. 1385 co. 2 c.c. “ha diritto di ritenere definitivamente la caparra confirmatoria, non anche il diritto ad ottenere il risarcimento del pagina 19 di 20 danno cagionato dall'inadempimento che ha giustificato il recesso” (Cass. 2002 n. 16221; 2005 n. 387; 553/2009). Ogni ulteriore pretesa risarcitoria da parte del contraente adempiente rimane pertanto preclusa dall'opzione solutoria prescelta.
***
7. La sentenza di I grado, integrata dalla presente motivazione, merita pertanto conferma.
Venendo alla regolamentazione delle spese di lite, la soccombenza di entrambe le parti giustifica la compensazione integrale delle spese del giudizio di II grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e sull'appello incidentale di Parte_1 RO
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 5054/2024
[...] pubblicata il 13 maggio 2024, così dispone:
1. Rigetta entrambe le impugnazioni e conseguentemente conferma la sentenza del Tribunale di Milano n. 5054/2024 pubblicata il 13 maggio 2024;
2. Compensa integralmente le spese del grado tra le parti in causa;
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115 del 2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 24.12.2012 n. 228. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 26 febbraio 2025
La Consigliera est Francesca Vullo
La Presidente Anna Mantovani
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