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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/01/2025, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 30486/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di conIGlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente rel. est.
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 03.09.2024 da
1) Parte_1 nato/a VE (TP) il 23.11.1985 cittadino/a: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Andromeda Rosa presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato/a Catania il 05.01.1988 cittadino/a: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Maira Cacucci presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in TA (TP) in data 04.09.2021 pagina 1 di 8 (anno 2021 atto n. 30 reg. parte II serie A ufficio 1)
In comunione dei beni.
con i seguenti figli: nata a [...], il [...] cittadina italiana Persona_1
FATTO
La IG.ra presentava ricorso per la separazione giudiziale dei coniugi, il IG. si Pt_1 Parte_2 costituiva regolarmente depositando la sua comparsa di risposta con domanda riconvenzionale. Nelle more le parti raggiungevano un accordo, chiedendo congiuntamente di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) La minore verrà affidata ai genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la Persona_1 responsabilità genitoriale per quanto concerne le decisioni di straordinaria amministrazione, in particolare assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse riguardo alla figlia e relative all'istruzione, al sistema educativo, alla scelta delle discipline sportive e alla sua salute, tenendo conto, per quanto riguarda il sistema educativo e l'istruzione, delle sue inclinazioni, capacità ed aspirazioni. Per le decisioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la responsabilità separatamente in concomitanza ai rispettivi tempi di permanenza;
avrà collocamento prevalente presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica. Per_1
2) La casa familiare sita in IE OR (MI) Via Karl Marx n. 20 ––, di proprietà al 50% di entrambi i genitori verrà assegnata alla madre che ivi abiterà con la minore, con tutto l'arredo ivi staggito. Il IG. ha già asportato tutti i propri beni personali fatti salvi alcuni beni che Parte_2 sono ancora depositati presso il box di pertinenza dell'abitazione e che verranno asportati una volta che il Signor rientrerà in Lombardia e comunque non oltre il 30.01.2026. Parte_2
Sulla casa familiare grava mutuo ipotecario con Intesa San Paolo per una rata pari a € 588,00 circa mensili sino al 30.11.2050.
Il IGnor si impegna a corrispondere mensilmente la metà dell'importo di ciascuna di dette rate Parte_2 mensili di cui sopra oltre al 50% alla polizza incendio afferente il medesimo immobile.
3) Relativamente al box di Via Karl Marx n.18 cosi censito Foglio 38, Particella178, subalterno 39 le parti danno atto di aver chiesto la riduzione dell'ipoteca sul medesimo al fine di provvedere alla vendita a terzi. Qualora l'istituto bancario lo consenta (ad oggi non ancora pervenuto ), Le parti pagina 2 di 8 concordano acchè il prezzo di vendita del box non sia inferiore ad € 20.000,00 salvo diverso accordo tra le parti: la somma derivante dalla vendita verrà divisa al 50% tra le parti cosi come verrà diviso il costo dell'istruttoria della Banca e l'intervento del notaio per la riduzione d'ipoteca;
Relativamente al mutuo afferente la casa coniugale, le parti danno atto che la IGnora ha Parte_1 anticipato per conto del IGnor la quota parte delle rate di mutuo di settembre 2024 e ottobre Parte_2
2024 per un totale di € 588,08 .
Le parti si accordano affinchè la somma di € 588,08 anticipata dalla moglie venga restituita alla stessa dal
Signor entro e non oltre il 30.01.2025. Parte_2
Il IGnor si impegna a restituire la somma di € 565,00 afferente le rette della scuola materna di Parte_2 riferite ai mesi settembre 2024, ottobre 2024, novembre 2024 e dicembre 2024, anticipate ad oggi Per_1 dal la madre al momento della vendita del box e comunque entro e non oltre il 30.12.2025;
4)Il IG. per ragioni economiche, atteso che il medesimo non si dovrà onerare di spese abitative Parte_2 potendo cosi far fronte alle restanti spese e potendo per un periodo risparmiare per poi potersi ritrasferire in Lombardia quando le sue condizioni economiche lo consentiranno, a far data dal 04.11.2024 si è trasferito a Catania e pertanto potrà /dovrà vedere la minore secondo le seguenti modalità:
Un fine settimana al mese dal venerdi all'uscita da scuola sino alla domenica sera alle ore 20.00 salva variazione di un paio d'ore che dovrà essere comunicata sempre 15 giorni prima rispetto al giorno deputato.
Il padre avrà cura, nel fine settimana di sua competenza, di trovare un alloggio dove ospitare la bambina, anche per i pernotti.
Il IGnor ogni sera, dalle ore 17.00 alle ore 20.00, effettuerà numero una Parte_2 chiamata/videochiamata con la minore.
Parimenti, nella stessa fascia oraria (o quella compatibile con gli impegni materni), quando starà Per_1 con il padre, verrà garantita alla madre una chiamata/videochiamata con la minore.
Festività Natalizie: La minore trascorrerà, in alternanza di anno in anno, con un genitore il periodo dal 23 al 30 dicembre e con l'altro genitore il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio. Per le prossime festività
Natalizie 2024, le parti si sono già accordate affinchè il IGnor si rechi a Milano il giorno Parte_2 pagina 3 di 8 22.12.2024 a prendere per portarla con sé a Catania sino al giorno 31 dicembre allorquando la Per_1 bambina verrà prelevata all'aeroporto di Catania dalla madre con cui trascorrerà il resto delle festività natalizie.
Vacanze Pasquali: il padre trascorrerà 3 giorni alternando di anno in anno, la domenica di Pasqua e il lunedì dell'Angelo.
Vacanze estive: la minore potrà condividere un periodo di ferie, della durata di 15 giorni anche non consecutivi, con ciascuno dei due genitori. Il periodo in questione verrà previamente concordato tra i due ricorrenti, entro il 30/04 di ogni anno, così da consentire le necessarie prenotazioni dei soggiorni ed evitare sovrapposizioni. Dei relativi trasporti verso la casa del padre si onererà quest'ultimo.
Fermo quanto sopra quando il IGnor rientrerà in Lombardia si seguiranno le misure standard Parte_2 ovvero:
- due week-end alterni dal venerdì all'uscita da scuola al lunedì mattina quando il padre riaccompagnerà la bambina a scuola. Qualora il IGnor dovesse avere il turno di notte, che dovrà essere Parte_2 comunque comunicato con 15 giorni di anticipo, il padre riaccompagnerà la minore presso la casa coniugale la domenica sera alle ore 20.00 dopo averne curato la cena;
- la sera del matedì dall'uscita da scuola sino alle ore 20.00 dopo averne curato la cena nella settimana il cui week end è di competenza paterna,
- due sere infrasettimanali nella settimana in cui il week end è di competenza materna. Più precisamente la sera del martedi dall'uscita da scuola sino al giorno successivo quando riaccompagnerà la minore a scuola e il giovedi dall'uscita da scuola sino alle ore 20.00 dopo averne curato la cena.
Sempre quando il IGnor rientrerà in Lombardia: Parte_2
Ponti: la figlia resterà con il genitore cui è attribuito il fine settimana collegato al ponte.
Ricorrenze familiari: la minore trascorrerà la festa del papà ed il compleanno di quest'ultimo con il IG.
e la festa della mamma ed il compleanno della stessa con la IG.ra . Parte_2 Pt_1
pagina 4 di 8 Per quanto concerne il compleanno della minore, il genitore che l'avrà con sé in base al calendario di visita si obbliga a consentire all'altro di far trascorrere un paio d'ore con la minore nell'arco della giornata, compatibilmente con gli impegni di lavoro del genitore.
L'indicata regolamentazione dei periodi di visita da parte del padre con la figlia potrà subire delle variazioni qualora concordate tra le parti.
5) Contributo al mantenimento: il IG. verserà alla IG.ra , a titolo di contributo al Parte_2 Pt_1
mantenimento ordinario per la figlia, l'importo mensile di € 200,00 . Tale importo sarà corrisposto entro il giorno 10 di ogni mese a far data dal mese di dicembre 2024, tramite bonifico bancario sul conto corrente acceso presso Banca Intesa intestato a Iban[...] e sarà Parte_1
annualmente aggiornato secondo i parametri ISTAT, con decorrenza dall'annualità successiva all'udienza di comparizione.
6) I genitori ripartiranno tra loro, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie di carattere medico
(non coperte dal S.S.N.), scolastico ed extrascolastico relative alla figlia. Ai fini delle modalità di individuazione e di ripartizione delle spese straordinarie, le parti faranno diretto riferimento ai criteri riportati nelle Linee Guida vigenti presso il Tribunale di Milano, che di seguito integralmente si trascrivono:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari pagina 5 di 8 non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Le parti, si accordano sin da ora acchè il IGnor versi tutti i mesi, salvo la mensilità di agosto la Parte_2 somma a forfeit determinata per il servizio di baby sitting e pari ad € 100,00 sempre il giorno 10 di ogni mese, sino a quando rimarrà in Sicilia. Una volta rientrato in Lombardia la somma di baby sitting verrà divisa al 50% tra le parti.
Parimenti le parti si accordano acchè sia divisa tra ambo le parti al 50% la retta della scuola materna.
7) L'assegno unico verrà percepito a far data dal mese di dicembre 2024 al 100 % dalla IGnora cosi Pt_1 come tutti i sussidi afferenti la Celiachia della minore. pagina 6 di 8 8)Per quanto attiene l'autovettura modello Toyota targata FK483FR di proprietà della IGnora , il Pt_1 IGnor dichiara di non aver nulla a pretendere dall'odierna ricorrente. Parimenti la IGnora Parte_2 [...]
nulla ha a pretendere relativamente al sinistro occorso nell'ottobre 24 con l'autovettura targata Pt_1
FP163SC condotta nell'occasione dal Signor fatta salva la somma di € 210,00 relativa alla Parte_2 rottamazione e alla eventuale rivalsa dovesse essere azionata dalla compagnia assicurativa o da terzi nei confronti della IGnora , proprietaria dell'autovettura. Pt_1
9)I genitori danno reciproco consenso al rilascio e rinnovo del passaporto della figlia minore
10) il presente accordo, è anche a completa tacitazione di ogni reciproca pretesa di qualsiasi natura, patrimoniale e non patrimoniale, anche in punto addebito della separazione.
11) Compensare integralmente le spese di lite
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c., hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in TA (TP) il 04.09.2021
pagina 7 di 8 2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TA (TP) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Così deciso in Milano, il 15.01.2025
Il Presidente
Dott.ssa Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza Milano, _____________
IL PM IL PG
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di conIGlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente rel. est.
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 03.09.2024 da
1) Parte_1 nato/a VE (TP) il 23.11.1985 cittadino/a: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Andromeda Rosa presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato/a Catania il 05.01.1988 cittadino/a: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Maira Cacucci presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in TA (TP) in data 04.09.2021 pagina 1 di 8 (anno 2021 atto n. 30 reg. parte II serie A ufficio 1)
In comunione dei beni.
con i seguenti figli: nata a [...], il [...] cittadina italiana Persona_1
FATTO
La IG.ra presentava ricorso per la separazione giudiziale dei coniugi, il IG. si Pt_1 Parte_2 costituiva regolarmente depositando la sua comparsa di risposta con domanda riconvenzionale. Nelle more le parti raggiungevano un accordo, chiedendo congiuntamente di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) La minore verrà affidata ai genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la Persona_1 responsabilità genitoriale per quanto concerne le decisioni di straordinaria amministrazione, in particolare assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse riguardo alla figlia e relative all'istruzione, al sistema educativo, alla scelta delle discipline sportive e alla sua salute, tenendo conto, per quanto riguarda il sistema educativo e l'istruzione, delle sue inclinazioni, capacità ed aspirazioni. Per le decisioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la responsabilità separatamente in concomitanza ai rispettivi tempi di permanenza;
avrà collocamento prevalente presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica. Per_1
2) La casa familiare sita in IE OR (MI) Via Karl Marx n. 20 ––, di proprietà al 50% di entrambi i genitori verrà assegnata alla madre che ivi abiterà con la minore, con tutto l'arredo ivi staggito. Il IG. ha già asportato tutti i propri beni personali fatti salvi alcuni beni che Parte_2 sono ancora depositati presso il box di pertinenza dell'abitazione e che verranno asportati una volta che il Signor rientrerà in Lombardia e comunque non oltre il 30.01.2026. Parte_2
Sulla casa familiare grava mutuo ipotecario con Intesa San Paolo per una rata pari a € 588,00 circa mensili sino al 30.11.2050.
Il IGnor si impegna a corrispondere mensilmente la metà dell'importo di ciascuna di dette rate Parte_2 mensili di cui sopra oltre al 50% alla polizza incendio afferente il medesimo immobile.
3) Relativamente al box di Via Karl Marx n.18 cosi censito Foglio 38, Particella178, subalterno 39 le parti danno atto di aver chiesto la riduzione dell'ipoteca sul medesimo al fine di provvedere alla vendita a terzi. Qualora l'istituto bancario lo consenta (ad oggi non ancora pervenuto ), Le parti pagina 2 di 8 concordano acchè il prezzo di vendita del box non sia inferiore ad € 20.000,00 salvo diverso accordo tra le parti: la somma derivante dalla vendita verrà divisa al 50% tra le parti cosi come verrà diviso il costo dell'istruttoria della Banca e l'intervento del notaio per la riduzione d'ipoteca;
Relativamente al mutuo afferente la casa coniugale, le parti danno atto che la IGnora ha Parte_1 anticipato per conto del IGnor la quota parte delle rate di mutuo di settembre 2024 e ottobre Parte_2
2024 per un totale di € 588,08 .
Le parti si accordano affinchè la somma di € 588,08 anticipata dalla moglie venga restituita alla stessa dal
Signor entro e non oltre il 30.01.2025. Parte_2
Il IGnor si impegna a restituire la somma di € 565,00 afferente le rette della scuola materna di Parte_2 riferite ai mesi settembre 2024, ottobre 2024, novembre 2024 e dicembre 2024, anticipate ad oggi Per_1 dal la madre al momento della vendita del box e comunque entro e non oltre il 30.12.2025;
4)Il IG. per ragioni economiche, atteso che il medesimo non si dovrà onerare di spese abitative Parte_2 potendo cosi far fronte alle restanti spese e potendo per un periodo risparmiare per poi potersi ritrasferire in Lombardia quando le sue condizioni economiche lo consentiranno, a far data dal 04.11.2024 si è trasferito a Catania e pertanto potrà /dovrà vedere la minore secondo le seguenti modalità:
Un fine settimana al mese dal venerdi all'uscita da scuola sino alla domenica sera alle ore 20.00 salva variazione di un paio d'ore che dovrà essere comunicata sempre 15 giorni prima rispetto al giorno deputato.
Il padre avrà cura, nel fine settimana di sua competenza, di trovare un alloggio dove ospitare la bambina, anche per i pernotti.
Il IGnor ogni sera, dalle ore 17.00 alle ore 20.00, effettuerà numero una Parte_2 chiamata/videochiamata con la minore.
Parimenti, nella stessa fascia oraria (o quella compatibile con gli impegni materni), quando starà Per_1 con il padre, verrà garantita alla madre una chiamata/videochiamata con la minore.
Festività Natalizie: La minore trascorrerà, in alternanza di anno in anno, con un genitore il periodo dal 23 al 30 dicembre e con l'altro genitore il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio. Per le prossime festività
Natalizie 2024, le parti si sono già accordate affinchè il IGnor si rechi a Milano il giorno Parte_2 pagina 3 di 8 22.12.2024 a prendere per portarla con sé a Catania sino al giorno 31 dicembre allorquando la Per_1 bambina verrà prelevata all'aeroporto di Catania dalla madre con cui trascorrerà il resto delle festività natalizie.
Vacanze Pasquali: il padre trascorrerà 3 giorni alternando di anno in anno, la domenica di Pasqua e il lunedì dell'Angelo.
Vacanze estive: la minore potrà condividere un periodo di ferie, della durata di 15 giorni anche non consecutivi, con ciascuno dei due genitori. Il periodo in questione verrà previamente concordato tra i due ricorrenti, entro il 30/04 di ogni anno, così da consentire le necessarie prenotazioni dei soggiorni ed evitare sovrapposizioni. Dei relativi trasporti verso la casa del padre si onererà quest'ultimo.
Fermo quanto sopra quando il IGnor rientrerà in Lombardia si seguiranno le misure standard Parte_2 ovvero:
- due week-end alterni dal venerdì all'uscita da scuola al lunedì mattina quando il padre riaccompagnerà la bambina a scuola. Qualora il IGnor dovesse avere il turno di notte, che dovrà essere Parte_2 comunque comunicato con 15 giorni di anticipo, il padre riaccompagnerà la minore presso la casa coniugale la domenica sera alle ore 20.00 dopo averne curato la cena;
- la sera del matedì dall'uscita da scuola sino alle ore 20.00 dopo averne curato la cena nella settimana il cui week end è di competenza paterna,
- due sere infrasettimanali nella settimana in cui il week end è di competenza materna. Più precisamente la sera del martedi dall'uscita da scuola sino al giorno successivo quando riaccompagnerà la minore a scuola e il giovedi dall'uscita da scuola sino alle ore 20.00 dopo averne curato la cena.
Sempre quando il IGnor rientrerà in Lombardia: Parte_2
Ponti: la figlia resterà con il genitore cui è attribuito il fine settimana collegato al ponte.
Ricorrenze familiari: la minore trascorrerà la festa del papà ed il compleanno di quest'ultimo con il IG.
e la festa della mamma ed il compleanno della stessa con la IG.ra . Parte_2 Pt_1
pagina 4 di 8 Per quanto concerne il compleanno della minore, il genitore che l'avrà con sé in base al calendario di visita si obbliga a consentire all'altro di far trascorrere un paio d'ore con la minore nell'arco della giornata, compatibilmente con gli impegni di lavoro del genitore.
L'indicata regolamentazione dei periodi di visita da parte del padre con la figlia potrà subire delle variazioni qualora concordate tra le parti.
5) Contributo al mantenimento: il IG. verserà alla IG.ra , a titolo di contributo al Parte_2 Pt_1
mantenimento ordinario per la figlia, l'importo mensile di € 200,00 . Tale importo sarà corrisposto entro il giorno 10 di ogni mese a far data dal mese di dicembre 2024, tramite bonifico bancario sul conto corrente acceso presso Banca Intesa intestato a Iban[...] e sarà Parte_1
annualmente aggiornato secondo i parametri ISTAT, con decorrenza dall'annualità successiva all'udienza di comparizione.
6) I genitori ripartiranno tra loro, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie di carattere medico
(non coperte dal S.S.N.), scolastico ed extrascolastico relative alla figlia. Ai fini delle modalità di individuazione e di ripartizione delle spese straordinarie, le parti faranno diretto riferimento ai criteri riportati nelle Linee Guida vigenti presso il Tribunale di Milano, che di seguito integralmente si trascrivono:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari pagina 5 di 8 non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Le parti, si accordano sin da ora acchè il IGnor versi tutti i mesi, salvo la mensilità di agosto la Parte_2 somma a forfeit determinata per il servizio di baby sitting e pari ad € 100,00 sempre il giorno 10 di ogni mese, sino a quando rimarrà in Sicilia. Una volta rientrato in Lombardia la somma di baby sitting verrà divisa al 50% tra le parti.
Parimenti le parti si accordano acchè sia divisa tra ambo le parti al 50% la retta della scuola materna.
7) L'assegno unico verrà percepito a far data dal mese di dicembre 2024 al 100 % dalla IGnora cosi Pt_1 come tutti i sussidi afferenti la Celiachia della minore. pagina 6 di 8 8)Per quanto attiene l'autovettura modello Toyota targata FK483FR di proprietà della IGnora , il Pt_1 IGnor dichiara di non aver nulla a pretendere dall'odierna ricorrente. Parimenti la IGnora Parte_2 [...]
nulla ha a pretendere relativamente al sinistro occorso nell'ottobre 24 con l'autovettura targata Pt_1
FP163SC condotta nell'occasione dal Signor fatta salva la somma di € 210,00 relativa alla Parte_2 rottamazione e alla eventuale rivalsa dovesse essere azionata dalla compagnia assicurativa o da terzi nei confronti della IGnora , proprietaria dell'autovettura. Pt_1
9)I genitori danno reciproco consenso al rilascio e rinnovo del passaporto della figlia minore
10) il presente accordo, è anche a completa tacitazione di ogni reciproca pretesa di qualsiasi natura, patrimoniale e non patrimoniale, anche in punto addebito della separazione.
11) Compensare integralmente le spese di lite
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c., hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in TA (TP) il 04.09.2021
pagina 7 di 8 2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TA (TP) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Così deciso in Milano, il 15.01.2025
Il Presidente
Dott.ssa Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza Milano, _____________
IL PM IL PG
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