TRIB
Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 28/07/2025, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 1961/2025 Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente rel. Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale e divorzio a domanda congiunta instaurato da con l'Avv. JOSEPH MASÈ Parte_1
e
, con l'Avv. JOSEPH MASÈ Controparte_1
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero CONCLUSIONI Le parti concludono come da ricorso congiunto e chiedono la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023. FATTO E DIRITTO Il IG. e la IG.ra , premesso di Parte_1 Controparte_1 aver contratto matrimonio in TR (TN), in data 08.10.2005, trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio dello stesso Comune al numero 1, parte 2, Serie
A, anno 2005, in costanza del quale sono nati i figli , l'11.03.2007, Per_1 maggiorenne ma non autosufficiente economicamente, e in data Per_2
05.04.2011. Con ricorso cumulativo per separazione personale e contestuale domanda di scioglimento del matrimonio, ai sensi dell'art.473 bis 49, c.p.c., depositato il 24.04.2025, esponevano la crisi del rapporto coniugale e la cessazione della convivenza e, pertanto, chiedevano a questo Tribunale la pronuncia della separazione personale alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati, fermi gli obblighi di legge.
2. La casa coniugale, appartamento sito in Via Nazionale n. 30 a TR (TN) e tavolarmente contraddistinto dalla p.m. 2 della p.ed. 535 in C.C. TR, di proprietà del signor viene assegnato al medesimo nello stato di Parte_1 fatto in cui si trova, compresi arredi e suppellettili.
3. La GN , in accordo con il signor ha Controparte_1 Parte_1 già lasciato la casa coniugale per trasferirsi insieme ai figli in altra abitazione nel Comune di TR (TN) in Piazza G. Marconi n. 21.
4. I figli (maggiorenne) e (minorenne) vengono affidati Per_1 Per_2 congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione principale e residenza presso l'abitazione della madre.
5. La gestione dei figli nonché la facoltà di visita padre/figli vengono regolamentate dal piano genitoriale concordato dalle parti dinanzi all'organismo di mediazione familiare ALFID e che viene qui prodotto sub doc. 8.
6. Il signor verserà entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese Parte_1 sul conto corrente intestato alla GN , a titolo di contributo Controparte_1 di mantenimento l'importo di euro 500,00 (cinquecento/00) mensili per ciascun figlio, con adeguamento annuale nella misura del 100% dell'indice ISTAT a decorrere da gennaio 2026.
7. I contributi a favore del nucleo famigliare saranno assegnati nella misura del 100% alla GN quale collocataria principale dei figli. Controparte_1
8. Le spese straordinarie, come indicate nelle linee guida del Consiglio Nazionale Forense dd. 29.11.2017, che si allegano sub doc. 9, saranno sostenute nella misura del 60% dal signor e del 40% dalla GN Parte_1 [...]
. CP_1
9. La deducibilità fiscale dei figli viene prevista nella misura del 50% ciascun genitore.
10. Il signor (nato a [...] il [...] e residente a Parte_1
TR (TN) in Via Nazionale n. 30 – C.F. ) CodiceFiscale_1 nell'ambito della risoluzione della crisi familiare, della definizione dei rapporti patrimoniali tra coniugi ed a favore del mantenimento dei figli, trasferisce al figlio (nato l'[...] a [...] e residente in Parte_2
TR (TN), Via Nazionale n. 30 - C.F. ) la nuda CodiceFiscale_2 proprietà della p.m. 1 della p.ed. 535 in C.C. TR, come risultante dal piano di casa materialmente divisa (doc. 10); immobile contraddistinto dai seguenti dati
Pag. 2 di 9 tavolari: in C.C. TR I, P.T. 743 II, p.ed. 535, P.M. 1 a primo piano: cucina, soggiorno, bagno, disbrigo, tre stanze e poggiolo;
parti comuni tra le porzioni 1 e 2 con ½ ciascuno: scala da piano terra a piano sottotetto;
1, 2, 3, 4 e 5 con 1/5 ciascuno: a piano terra piazzale;
1, 2, 3 con 1/3 ciascuno: a piano tetto: tetto (doc. 11); e dati catastali: all'Ufficio del Catasto di Trento, Comune di TR
(codice I 975): dati identificativi n. 1, C.C. 370, particella edificiale 535, sub 2, Foglio 4, PM 1, categoria A/2, classe 3, consistenza 5 vani, superficie 92 mq., rendita euro 335,70; Valore IM.I.S euro 56.397,60; Via Nazionale n. 30; Piano: 1, VARIAZIONE n. 14834.001.2024 del 17.11.2024 in atti dal 10.12.2024; Ristrutturazione - Ristrutturazione (doc. 12).
11. Il signor (nato a [...] il [...] e residente a Parte_1
TR (TN) in Via Nazionale n. 30 – C.F. ) CodiceFiscale_1 nell'ambito della risoluzione della crisi familiare, della definizione dei rapporti patrimoniali tra coniugi ed a favore del mantenimento dei figli, trasferisce alla figlia (nata il [...] a [...] e residente in Persona_3
TR (TN) in Via Nazionale n. 30 - C.F. ) la nuda CodiceFiscale_3 proprietà della p.m. 2 della p.ed. 535 in C.C. TR, come risultante dal piano di casa materialmente divisa (doc. 10); immobile contraddistinto dai seguenti: dati tavolari: in C.C. TR I, P.T. 743 II, p.ed. 535, P.M. 2 a secondo piano sottotetto: soggiorno, cucina, tre stanze, bagno, disbrigo e tre poggioli;
parti comuni tra le porzioni 1 e 2 con ½ ciascuno: scala da piano terra a piano sottotetto;
1, 2, 3, 4 e 5 con 1/5 ciascuno: a piano terra piazzale;
1, 2, 3 con 1/3 ciascuno: a piano tetto: tetto doc. 11); dati catastali: all'Ufficio del Catasto di Trento, Comune di TR (codice I 975): dati identificativi n. 2, C.C. 370, particella edificiale 535, sub 4, Foglio 4, PM 2, categoria A/2, classe 4, consistenza 6 vani, superficie 95 mq., rendita euro 480,30; Valore IM.I.S euro 80.690,40; Via Nazionale n. 30; Piano: 2, VARIAZIONE n. 787.001.2008 del 14-01-2008 in atti dal 08-05-2008; Ampliamento – Ristrutturazione – Cambio di destinazione d'uso (doc. 12). 12. Il signor (nato a [...] il [...] e residente a Parte_1
TR (TN) in Via Nazionale n. 30 – C.F. ) CodiceFiscale_1 nell'ambito della risoluzione della crisi familiare, della definizione dei rapporti patrimoniali tra coniugi ed a favore del mantenimento dei figli, trasferisce al figlio (nato l'[...] a [...] e residente in Parte_2
TR (TN), Via Nazionale n. 30 - C.F. ) e alla figlia CodiceFiscale_2
(nata il [...] a [...] e residente in Persona_3
TR (TN) in Via Nazionale n. 30 - C.F. ) con la CodiceFiscale_3
Pag. 3 di 9 quota della ½ indivisa ciascuno la nuda proprietà delle porzioni materiali n. 3, 4 e 5 della p.ed. 535 in C.C. TR, come risultante dal piano di casa materialmente divisa (doc. 10) contraddistinti dai seguenti: dati tavolari: p.m. 3 a piano terra: garage;
p.m. 4 a piano terra: w.c., anti w.c., centrale termica;
p.m. 5 a piano terra: w.c. e cantina;
parti comuni tra le porzioni 1, 2, 3, 4 e 5 con 1/5 ciascuno: a piano terra piazzale;
tra le porzioni 1, 2, 3 con 1/3 ciascuno: a piano tetto: tetto (doc. 11) dati catastali: all'Ufficio del Catasto di Trento, Comune di TR (codice I 975): dati identificativi n. 3, C.C. 370, particella edificiale 535, sub 5, Foglio 4, PM 1-2, categoria C/6, classe 1, consistenza 62 mq., superficie 62 mq., rendita euro 147,29; Valore IM.I.S euro 24.744,72; Via Nazionale n. 30;
Piano: T, VARIAZIONE 14834.001.2024 del 17.11.2024 in atti dal 10.12.2024; Frazionamento – Ristrutturazione;
n. 4, C.C. 370, particella edificiale 535, sub 6, Foglio 4, PM 1-2, categoria C/2, classe 1, consistenza 17 mq., superficie 21 mq., rendita euro 42,14; Valore IM.I.S euro 7.079,52; Via Nazionale n. 30; Piano: T, VARIAZIONE 14834.001.2024 del 17.11.2024 in atti dal 10.12.2024;
Frazionamento – Ristrutturazione;
n. 5, C.C. 370, particella edificiale 535, sub 7, Foglio 4, PM 1-2, categoria C/2, classe 1, consistenza 13 mq., superficie 17 mq., rendita euro 32,23; Valore IM.I.S euro 5.414,64; Via Nazionale n. 30; Piano: T, VARIAZIONE 14834.001.2024 del 17.11.2024 in atti dal 10.12.2024; Frazionamento – Ristrutturazione (doc. 12). Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 comma 1 bis della legge 27 febbraio 1985 n.
52: si precisa che i dati di identificazione catastale sopra riportati riguardano le unità immobiliari raffigurate nella planimetria prot. 14831.001.2024 data presentazione 17.11.2024 depositata al Catasto (doc. 13); la parte cedente, signor dichiara che i dati catastali e la planimetria sono conformi allo Parte_1 stato di fatto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale ed in particolare che non sussistono difformità rilevanti tali da influire sul calcolo delle rendite catastali e dar luogo all'obbligo di presentazioni di nuove planimetrie catastali;
l'intestazione catastale dell'unità immobiliare urbana in oggetto è conforme alle risultanze del libro fondiario. I trasferimenti di cui sopra avvengono senza corresponsione di denaro e le realità immobiliari sono considerate a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con ogni accessione, accessorio, pertinenza, dipendenza, servitù attive e passive, nulla escluso ed eccettuato. Il signor ammonito ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 4 Parte_1 gennaio 1968 n. 15, al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, alla legge 28 febbraio
1985 n. 4, al D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e dalla legislazione vigente dichiara
Pag. 4 di 9 che gli immobili oggetto di trasferimento sono strati costruiti in virtù e in conformità ai provvedimenti rilasciati dal Comune di TR:
- concessioni e permessi di costruire n. 16/1971 del 6 ottobre 1971 (doc. 14);
- che successivamente sono stati eseguiti lavori in virtù e in conformità ai seguenti provvedimenti edilizi rilasciati e/o presentati al Comune di TR:
- autorizzazione n. 2224/1990 del 5 dicembre 1990 (doc. 15);
- autorizzazione n. 469/1990 del 30 marzo 1990 (doc. 16);
- concessione e permessi di costruire n. 14/1998 del 2 giugno 1998 e relativa variante n. 32/1998 del 14 agosto 1998 (docc. 17 e 18);
- concessione e permessi di costruire n. 12/2006 del 1^ giugno 2006 e relativa variante n. 2/2007 del 15 marzo 2007 (docc. 19 e 20);
- SCIA – prot. n. 26/2006 del 18 settembre 2006 (doc. 21);
- SCIA – prot. n. 24/2007 del 18 giugno 2007 (doc. 22);
- comunicazione manutenzione straordinaria n. 04/2017 del 20 aprile 2017 (doc. 23);
- comunicazione opere libere prot. n. I975-0004272 dd. 03.11.2024 (doc.24). Precisa, inoltre, che il certificato di abitabilità relativo al fabbricato di cui fanno parte gli immobili oggetto di trasferimento è stato rilasciato dal Comune di TR in data 26 aprile 1973, prot. n. 38/1973 (doc. 25) e successivamente con certificato di agibilità n. 02/2010 di data 16.02.2010 (doc. 26); che, oltre a quanto sopra indicato, a tutt'oggi non sono state eseguite opere tali da richiedere licenze edilizie o concessioni ad edificare o concessioni in sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985 n. 47; che lo stesso immobile non è stato oggetto di provvedimenti sanzionatori di cui al secondo comma dell'art. 41 della legge 17 agosto 42 n. 1150, modificato dall'art. 13 della legge 6 agosto 1967 n. 795 ed al IX e XI comma dell'art. 15 della legge 28 gennaio 1977 n. 10. Il signor – eccezione fatta per il diritto di usufrutto a carico Parte_1 della porzione materiale 1 e, per la quota di ½, delle porzioni materiali 3, 4 e 5 della p.ed. 535 in C.C. TR I e a favore di nato a [...] Controparte_2
(TN) il 13.07.1945 ( ) e di nata a C.F._4 CP_3
Caderzone (TN) il 12.10.1950 ( ) - garantisce la piena C.F._5 proprietà di quanto trasferito ed assegnato e la sua libertà da vincoli reali o da diritti di prelazione, da gravami fiscali (arretrati di imposte incluse), a qualunque titolo o ufficio dovuti da privilegi ipoteche o di iscrizioni comunque pregiudizievoli.
Pag. 5 di 9 Il signor dichiara di essere edotto della normativa vigente in Parte_1 materia di certificazione di conformità degli impianti di dotazione obbligatoria dell'attestato di certificazione energetica ed a tal fine produce n. 2 Attestati di Prestazione Energetica, l'una relativa alla p.m. 1 e l'altra alla p.m. 2 della p.ed. 535 in C.C. TR I (docc. 27 e 28).
Le parti, consapevoli delle responsabilità penali, (codice penale e leggi speciali) derivanti da affermazioni mendaci ai sensi del D.P.R. n. 443, 445 del 28 dicembre 2000 (artt. 46, 47 e 48) dichiarano ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 4 agosto 2006 n. 248 di non essersi avvalse dell'opera di agenzia mediatrice e/o di intermediari.
Le parti autorizzano l'intavolazione e la voltura catastale del presente atto e delle operazioni susseguenti ad istanza dell'avv. Joseph Masè, con elezione di domicilio presso lo Studio in 38086 Pinzolo (TN), Via 27 Giugno n. 2 e presso il quale verrà fatta la notificazione del decreto tavolare. Le parti si impegnano sin d'ora ad addivenire a tutti quegli eventuali ed ulteriori atti e dichiarazioni, se del caso anche notarili o presso l'Ufficio del Libro Fondiario territorialmente competente, che fossero necessari per la piena esecuzione dell'accordo per i trasferimenti di cui al presente atto ed in caso di reiezione dell'intavolazione le parti si impegnano ad attivarsi per acconsentire il buon esito di quanto concordato e stabiliscono che, qualora per qualsiasi motivo non fosse possibile effettuare la divisione dell'immobile e il trasferimento delle proprietà avvalendosi del presente atto, il trasferimento nei termini concordati avverrà a rogito di notaio scelto dalla parte più diligente e pagato da ciascuna parte nella misura del 50% entro e non oltre il termine di tre mesi dalla definitiva reiezione della domanda di intavolazione.
Ai fini fiscali si dichiara che essendo il presente atto stipulato all'interno del procedimento di ricorso consensuale di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai fini della tutela economica e patrimoniale della famiglia non operano le imposizioni fiscali quali imposta di registro ipotecaria e catastali. Le parti si danno atto di avere sciolto la comunione legale e null'altro avere a pretendere reciprocamente per questioni patrimoniali discendenti dal vincolo di coniugio e ai fini fiscali si richiede l'applicazione al presente atto e agli atti ad esso collegati dell'art. 19 legge 6.3.1987 n. 74 e circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 27/E dd. 21 giugno 2012; 13. Per espresso accordo tra le parti e in conformità a quanto autorizzato dal Giudice Tutelare, tutte le spese ordinarie e straordinarie relative agli immobili pp.mm. 1 e 2 della p.ed. 535 in C.C. TR I, di cui viene trasferita la nuda
Pag. 6 di 9 proprietà in capo ai figli, saranno sostenute dal padre, signor Parte_1 sino all'estinzione degli usufrutti che gravano sugli stessi e al raggiungimento dell'indipendenza dei figli.
14. Alla pronuncia della separazione da parte del Tribunale di Trento e contestuale scioglimento della comunione dei beni sorta tra coniugi in costanza di matrimonio e per espresso accordo tra la parti ciascuno tratterà interamente per sé, previa assegnazione in via esclusiva a favore degli stessi, gli importi presenti sui rispettivi conti correnti, nonché eventuali investimenti, titoli, depositi.
15. L'autovettura Marca: Volkswagen, Modello: T-Cross targata GF137RA n. A054898TN21 – Carta di Circolazione AS 0097329 (doc. 29) intestata al signor ed in comunione dei beni verrà assegnata al medesimo previa Parte_1 corresponsione alla GN della somma di euro 10.000,00 Controparte_1
(diecimila/00) da corrispondere a mezzo assegno circolare all'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale.
16. Le parti si obbligano reciprocamente ad acconsentire il rilascio/rinnovo di passaporto valido per l'espatrio per i figli.
17. Le spese legali e di procedura sono ripartite tra le parti nella misura del 50% ciascuna. Il IG. e la IG.ra chiedevano Parte_1 Controparte_1 contestualmente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio alle stesse condizioni riportate nell'atto introduttivo del giudizio.
Il Presidente del Tribunale con provvedimento del 29.04.2025 fissava la comparizione delle parti all'udienza del 02.07.2025. All'udienza 02.07.2025, alla presenza del Cancelliere Esperto e dell'Avv. Gilardoni Debora, nella qualità di procuratrice speciale del figlio maggiorenne
, giusta procura innanzi Notaio del 20.05.2025, e nella Per_1 Persona_4 qualità di curatrice speciale della figlia minore giusta nomina del Per_2
Giudice Tutelare del 09.12.2023, Tribunale di Trento- r.g. 5135/2023 V.G., il IG. nell'ambito della risoluzione della crisi familiare e Parte_1 della definizione dei rapporti patrimoniali ed a favore del mantenimento dei figli, trasferiva, senza corresponsione di denaro:
- al figlio , la nuda proprietà della p.m. 1 della p.ed. 535 in Parte_2
C.C. TR, come risultante dal piano di casa materialmente divisa;
- alla figlia , la nuda proprietà della p.m. 2 della p.ed. Persona_3
535 in C.C. TR, come risultante dal piano di casa materialmente divisa. Il signor trasferiva inoltre al figlio Parte_1 Parte_2
e alla figlia , con la quota della ½ indivisa ciascuno, la Persona_3
Pag. 7 di 9 nuda proprietà delle porzioni materiali n. 3, 4 e 5 della p.ed. 535 in C.C. TR, come risultante dal piano di casa materialmente divisa. L'Avv. Gilardoni Debora nella qualità curatrice speciale della figlia minore e di procuratrice del figlio, maggiorenne, Persona_3 Parte_2 accettava ad ogni effetto di legge il trasferimento dei predetti beni immobili.
Il IG. ai sensi della condizione numero 15 del ricorso, Parte_1 consegnava alla IG.ra l'assegno circolare di euro 10.000,00 Controparte_1
(diecimila/00) che la stessa accettava. Il IG. e la IG.ra dichiaravano di non volersi Parte_1 Controparte_1 conciliare ed insistevano per l'accoglimento del ricorso di separazione consensuale con contestuale proposizione di domanda congiunta di scioglimento di matrimonio alle condizioni in esso indicate che venivano lette, sottoscritte e considerate parti integranti del verbale. Il procuratore delle parti insisteva per l'accoglimento del ricorso e la causa è stata trattenuta in decisione limitatamente alla domanda di separazione personale dei coniugi. La domanda è fondata e merita accoglimento. In merito all'accordo di trasferimento immobiliare le SS.UU. della Cassazione (CASS. 21761/2021) hanno definitivamente risolto in senso positivo l'ammissibilità del tale negozio in sede di pronuncia di separazione e divorzio;
trattasi di accordo meritevole di riconoscimento, ex art. 1322 c.c., che si colloca nel contesto del regolamento della separazione, rinvenendo ivi la propria causa. Nulla osta quindi alla ricezione delle conclusioni congiuntamente presentate, compreso il trasferimento immobiliare avvenuto mediante atto di cessione sottoscritto alla presenza del Cancelliere Esperto.
Il Tribunale, dato atto che le condizioni concordate non trovano ostacolo nella legge e non contrastano con l'interesse della minore e del figlio Per_2 maggiorenne , non economicamente autosufficiente, atteso che l'affido Per_1 condiviso della figlia minore con collocazione presso la madre e il concordato diritto di visita del padre non contrasta con l'interesse della stessa, né tantomeno vi è motivo di formulare obiezioni in ordine al concordato diritto di mantenimento della prole,
p.q.m.
visti gli artt.158 c.c. e 473 bis 49 e 51 c.p.c.; omologa per ogni effetto di legge le condizioni di separazione concordate dalle parti, ordina
Pag. 8 di 9 l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, dispone per il prosieguo del giudizio di divorzio come da separata ordinanza. Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 23 luglio 2025
Il Presidente est.
Dott. Luciano Spina
Pag. 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 1961/2025 Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente rel. Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale e divorzio a domanda congiunta instaurato da con l'Avv. JOSEPH MASÈ Parte_1
e
, con l'Avv. JOSEPH MASÈ Controparte_1
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero CONCLUSIONI Le parti concludono come da ricorso congiunto e chiedono la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023. FATTO E DIRITTO Il IG. e la IG.ra , premesso di Parte_1 Controparte_1 aver contratto matrimonio in TR (TN), in data 08.10.2005, trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio dello stesso Comune al numero 1, parte 2, Serie
A, anno 2005, in costanza del quale sono nati i figli , l'11.03.2007, Per_1 maggiorenne ma non autosufficiente economicamente, e in data Per_2
05.04.2011. Con ricorso cumulativo per separazione personale e contestuale domanda di scioglimento del matrimonio, ai sensi dell'art.473 bis 49, c.p.c., depositato il 24.04.2025, esponevano la crisi del rapporto coniugale e la cessazione della convivenza e, pertanto, chiedevano a questo Tribunale la pronuncia della separazione personale alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati, fermi gli obblighi di legge.
2. La casa coniugale, appartamento sito in Via Nazionale n. 30 a TR (TN) e tavolarmente contraddistinto dalla p.m. 2 della p.ed. 535 in C.C. TR, di proprietà del signor viene assegnato al medesimo nello stato di Parte_1 fatto in cui si trova, compresi arredi e suppellettili.
3. La GN , in accordo con il signor ha Controparte_1 Parte_1 già lasciato la casa coniugale per trasferirsi insieme ai figli in altra abitazione nel Comune di TR (TN) in Piazza G. Marconi n. 21.
4. I figli (maggiorenne) e (minorenne) vengono affidati Per_1 Per_2 congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione principale e residenza presso l'abitazione della madre.
5. La gestione dei figli nonché la facoltà di visita padre/figli vengono regolamentate dal piano genitoriale concordato dalle parti dinanzi all'organismo di mediazione familiare ALFID e che viene qui prodotto sub doc. 8.
6. Il signor verserà entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese Parte_1 sul conto corrente intestato alla GN , a titolo di contributo Controparte_1 di mantenimento l'importo di euro 500,00 (cinquecento/00) mensili per ciascun figlio, con adeguamento annuale nella misura del 100% dell'indice ISTAT a decorrere da gennaio 2026.
7. I contributi a favore del nucleo famigliare saranno assegnati nella misura del 100% alla GN quale collocataria principale dei figli. Controparte_1
8. Le spese straordinarie, come indicate nelle linee guida del Consiglio Nazionale Forense dd. 29.11.2017, che si allegano sub doc. 9, saranno sostenute nella misura del 60% dal signor e del 40% dalla GN Parte_1 [...]
. CP_1
9. La deducibilità fiscale dei figli viene prevista nella misura del 50% ciascun genitore.
10. Il signor (nato a [...] il [...] e residente a Parte_1
TR (TN) in Via Nazionale n. 30 – C.F. ) CodiceFiscale_1 nell'ambito della risoluzione della crisi familiare, della definizione dei rapporti patrimoniali tra coniugi ed a favore del mantenimento dei figli, trasferisce al figlio (nato l'[...] a [...] e residente in Parte_2
TR (TN), Via Nazionale n. 30 - C.F. ) la nuda CodiceFiscale_2 proprietà della p.m. 1 della p.ed. 535 in C.C. TR, come risultante dal piano di casa materialmente divisa (doc. 10); immobile contraddistinto dai seguenti dati
Pag. 2 di 9 tavolari: in C.C. TR I, P.T. 743 II, p.ed. 535, P.M. 1 a primo piano: cucina, soggiorno, bagno, disbrigo, tre stanze e poggiolo;
parti comuni tra le porzioni 1 e 2 con ½ ciascuno: scala da piano terra a piano sottotetto;
1, 2, 3, 4 e 5 con 1/5 ciascuno: a piano terra piazzale;
1, 2, 3 con 1/3 ciascuno: a piano tetto: tetto (doc. 11); e dati catastali: all'Ufficio del Catasto di Trento, Comune di TR
(codice I 975): dati identificativi n. 1, C.C. 370, particella edificiale 535, sub 2, Foglio 4, PM 1, categoria A/2, classe 3, consistenza 5 vani, superficie 92 mq., rendita euro 335,70; Valore IM.I.S euro 56.397,60; Via Nazionale n. 30; Piano: 1, VARIAZIONE n. 14834.001.2024 del 17.11.2024 in atti dal 10.12.2024; Ristrutturazione - Ristrutturazione (doc. 12).
11. Il signor (nato a [...] il [...] e residente a Parte_1
TR (TN) in Via Nazionale n. 30 – C.F. ) CodiceFiscale_1 nell'ambito della risoluzione della crisi familiare, della definizione dei rapporti patrimoniali tra coniugi ed a favore del mantenimento dei figli, trasferisce alla figlia (nata il [...] a [...] e residente in Persona_3
TR (TN) in Via Nazionale n. 30 - C.F. ) la nuda CodiceFiscale_3 proprietà della p.m. 2 della p.ed. 535 in C.C. TR, come risultante dal piano di casa materialmente divisa (doc. 10); immobile contraddistinto dai seguenti: dati tavolari: in C.C. TR I, P.T. 743 II, p.ed. 535, P.M. 2 a secondo piano sottotetto: soggiorno, cucina, tre stanze, bagno, disbrigo e tre poggioli;
parti comuni tra le porzioni 1 e 2 con ½ ciascuno: scala da piano terra a piano sottotetto;
1, 2, 3, 4 e 5 con 1/5 ciascuno: a piano terra piazzale;
1, 2, 3 con 1/3 ciascuno: a piano tetto: tetto doc. 11); dati catastali: all'Ufficio del Catasto di Trento, Comune di TR (codice I 975): dati identificativi n. 2, C.C. 370, particella edificiale 535, sub 4, Foglio 4, PM 2, categoria A/2, classe 4, consistenza 6 vani, superficie 95 mq., rendita euro 480,30; Valore IM.I.S euro 80.690,40; Via Nazionale n. 30; Piano: 2, VARIAZIONE n. 787.001.2008 del 14-01-2008 in atti dal 08-05-2008; Ampliamento – Ristrutturazione – Cambio di destinazione d'uso (doc. 12). 12. Il signor (nato a [...] il [...] e residente a Parte_1
TR (TN) in Via Nazionale n. 30 – C.F. ) CodiceFiscale_1 nell'ambito della risoluzione della crisi familiare, della definizione dei rapporti patrimoniali tra coniugi ed a favore del mantenimento dei figli, trasferisce al figlio (nato l'[...] a [...] e residente in Parte_2
TR (TN), Via Nazionale n. 30 - C.F. ) e alla figlia CodiceFiscale_2
(nata il [...] a [...] e residente in Persona_3
TR (TN) in Via Nazionale n. 30 - C.F. ) con la CodiceFiscale_3
Pag. 3 di 9 quota della ½ indivisa ciascuno la nuda proprietà delle porzioni materiali n. 3, 4 e 5 della p.ed. 535 in C.C. TR, come risultante dal piano di casa materialmente divisa (doc. 10) contraddistinti dai seguenti: dati tavolari: p.m. 3 a piano terra: garage;
p.m. 4 a piano terra: w.c., anti w.c., centrale termica;
p.m. 5 a piano terra: w.c. e cantina;
parti comuni tra le porzioni 1, 2, 3, 4 e 5 con 1/5 ciascuno: a piano terra piazzale;
tra le porzioni 1, 2, 3 con 1/3 ciascuno: a piano tetto: tetto (doc. 11) dati catastali: all'Ufficio del Catasto di Trento, Comune di TR (codice I 975): dati identificativi n. 3, C.C. 370, particella edificiale 535, sub 5, Foglio 4, PM 1-2, categoria C/6, classe 1, consistenza 62 mq., superficie 62 mq., rendita euro 147,29; Valore IM.I.S euro 24.744,72; Via Nazionale n. 30;
Piano: T, VARIAZIONE 14834.001.2024 del 17.11.2024 in atti dal 10.12.2024; Frazionamento – Ristrutturazione;
n. 4, C.C. 370, particella edificiale 535, sub 6, Foglio 4, PM 1-2, categoria C/2, classe 1, consistenza 17 mq., superficie 21 mq., rendita euro 42,14; Valore IM.I.S euro 7.079,52; Via Nazionale n. 30; Piano: T, VARIAZIONE 14834.001.2024 del 17.11.2024 in atti dal 10.12.2024;
Frazionamento – Ristrutturazione;
n. 5, C.C. 370, particella edificiale 535, sub 7, Foglio 4, PM 1-2, categoria C/2, classe 1, consistenza 13 mq., superficie 17 mq., rendita euro 32,23; Valore IM.I.S euro 5.414,64; Via Nazionale n. 30; Piano: T, VARIAZIONE 14834.001.2024 del 17.11.2024 in atti dal 10.12.2024; Frazionamento – Ristrutturazione (doc. 12). Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 comma 1 bis della legge 27 febbraio 1985 n.
52: si precisa che i dati di identificazione catastale sopra riportati riguardano le unità immobiliari raffigurate nella planimetria prot. 14831.001.2024 data presentazione 17.11.2024 depositata al Catasto (doc. 13); la parte cedente, signor dichiara che i dati catastali e la planimetria sono conformi allo Parte_1 stato di fatto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale ed in particolare che non sussistono difformità rilevanti tali da influire sul calcolo delle rendite catastali e dar luogo all'obbligo di presentazioni di nuove planimetrie catastali;
l'intestazione catastale dell'unità immobiliare urbana in oggetto è conforme alle risultanze del libro fondiario. I trasferimenti di cui sopra avvengono senza corresponsione di denaro e le realità immobiliari sono considerate a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con ogni accessione, accessorio, pertinenza, dipendenza, servitù attive e passive, nulla escluso ed eccettuato. Il signor ammonito ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 4 Parte_1 gennaio 1968 n. 15, al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, alla legge 28 febbraio
1985 n. 4, al D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e dalla legislazione vigente dichiara
Pag. 4 di 9 che gli immobili oggetto di trasferimento sono strati costruiti in virtù e in conformità ai provvedimenti rilasciati dal Comune di TR:
- concessioni e permessi di costruire n. 16/1971 del 6 ottobre 1971 (doc. 14);
- che successivamente sono stati eseguiti lavori in virtù e in conformità ai seguenti provvedimenti edilizi rilasciati e/o presentati al Comune di TR:
- autorizzazione n. 2224/1990 del 5 dicembre 1990 (doc. 15);
- autorizzazione n. 469/1990 del 30 marzo 1990 (doc. 16);
- concessione e permessi di costruire n. 14/1998 del 2 giugno 1998 e relativa variante n. 32/1998 del 14 agosto 1998 (docc. 17 e 18);
- concessione e permessi di costruire n. 12/2006 del 1^ giugno 2006 e relativa variante n. 2/2007 del 15 marzo 2007 (docc. 19 e 20);
- SCIA – prot. n. 26/2006 del 18 settembre 2006 (doc. 21);
- SCIA – prot. n. 24/2007 del 18 giugno 2007 (doc. 22);
- comunicazione manutenzione straordinaria n. 04/2017 del 20 aprile 2017 (doc. 23);
- comunicazione opere libere prot. n. I975-0004272 dd. 03.11.2024 (doc.24). Precisa, inoltre, che il certificato di abitabilità relativo al fabbricato di cui fanno parte gli immobili oggetto di trasferimento è stato rilasciato dal Comune di TR in data 26 aprile 1973, prot. n. 38/1973 (doc. 25) e successivamente con certificato di agibilità n. 02/2010 di data 16.02.2010 (doc. 26); che, oltre a quanto sopra indicato, a tutt'oggi non sono state eseguite opere tali da richiedere licenze edilizie o concessioni ad edificare o concessioni in sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985 n. 47; che lo stesso immobile non è stato oggetto di provvedimenti sanzionatori di cui al secondo comma dell'art. 41 della legge 17 agosto 42 n. 1150, modificato dall'art. 13 della legge 6 agosto 1967 n. 795 ed al IX e XI comma dell'art. 15 della legge 28 gennaio 1977 n. 10. Il signor – eccezione fatta per il diritto di usufrutto a carico Parte_1 della porzione materiale 1 e, per la quota di ½, delle porzioni materiali 3, 4 e 5 della p.ed. 535 in C.C. TR I e a favore di nato a [...] Controparte_2
(TN) il 13.07.1945 ( ) e di nata a C.F._4 CP_3
Caderzone (TN) il 12.10.1950 ( ) - garantisce la piena C.F._5 proprietà di quanto trasferito ed assegnato e la sua libertà da vincoli reali o da diritti di prelazione, da gravami fiscali (arretrati di imposte incluse), a qualunque titolo o ufficio dovuti da privilegi ipoteche o di iscrizioni comunque pregiudizievoli.
Pag. 5 di 9 Il signor dichiara di essere edotto della normativa vigente in Parte_1 materia di certificazione di conformità degli impianti di dotazione obbligatoria dell'attestato di certificazione energetica ed a tal fine produce n. 2 Attestati di Prestazione Energetica, l'una relativa alla p.m. 1 e l'altra alla p.m. 2 della p.ed. 535 in C.C. TR I (docc. 27 e 28).
Le parti, consapevoli delle responsabilità penali, (codice penale e leggi speciali) derivanti da affermazioni mendaci ai sensi del D.P.R. n. 443, 445 del 28 dicembre 2000 (artt. 46, 47 e 48) dichiarano ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 4 agosto 2006 n. 248 di non essersi avvalse dell'opera di agenzia mediatrice e/o di intermediari.
Le parti autorizzano l'intavolazione e la voltura catastale del presente atto e delle operazioni susseguenti ad istanza dell'avv. Joseph Masè, con elezione di domicilio presso lo Studio in 38086 Pinzolo (TN), Via 27 Giugno n. 2 e presso il quale verrà fatta la notificazione del decreto tavolare. Le parti si impegnano sin d'ora ad addivenire a tutti quegli eventuali ed ulteriori atti e dichiarazioni, se del caso anche notarili o presso l'Ufficio del Libro Fondiario territorialmente competente, che fossero necessari per la piena esecuzione dell'accordo per i trasferimenti di cui al presente atto ed in caso di reiezione dell'intavolazione le parti si impegnano ad attivarsi per acconsentire il buon esito di quanto concordato e stabiliscono che, qualora per qualsiasi motivo non fosse possibile effettuare la divisione dell'immobile e il trasferimento delle proprietà avvalendosi del presente atto, il trasferimento nei termini concordati avverrà a rogito di notaio scelto dalla parte più diligente e pagato da ciascuna parte nella misura del 50% entro e non oltre il termine di tre mesi dalla definitiva reiezione della domanda di intavolazione.
Ai fini fiscali si dichiara che essendo il presente atto stipulato all'interno del procedimento di ricorso consensuale di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai fini della tutela economica e patrimoniale della famiglia non operano le imposizioni fiscali quali imposta di registro ipotecaria e catastali. Le parti si danno atto di avere sciolto la comunione legale e null'altro avere a pretendere reciprocamente per questioni patrimoniali discendenti dal vincolo di coniugio e ai fini fiscali si richiede l'applicazione al presente atto e agli atti ad esso collegati dell'art. 19 legge 6.3.1987 n. 74 e circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 27/E dd. 21 giugno 2012; 13. Per espresso accordo tra le parti e in conformità a quanto autorizzato dal Giudice Tutelare, tutte le spese ordinarie e straordinarie relative agli immobili pp.mm. 1 e 2 della p.ed. 535 in C.C. TR I, di cui viene trasferita la nuda
Pag. 6 di 9 proprietà in capo ai figli, saranno sostenute dal padre, signor Parte_1 sino all'estinzione degli usufrutti che gravano sugli stessi e al raggiungimento dell'indipendenza dei figli.
14. Alla pronuncia della separazione da parte del Tribunale di Trento e contestuale scioglimento della comunione dei beni sorta tra coniugi in costanza di matrimonio e per espresso accordo tra la parti ciascuno tratterà interamente per sé, previa assegnazione in via esclusiva a favore degli stessi, gli importi presenti sui rispettivi conti correnti, nonché eventuali investimenti, titoli, depositi.
15. L'autovettura Marca: Volkswagen, Modello: T-Cross targata GF137RA n. A054898TN21 – Carta di Circolazione AS 0097329 (doc. 29) intestata al signor ed in comunione dei beni verrà assegnata al medesimo previa Parte_1 corresponsione alla GN della somma di euro 10.000,00 Controparte_1
(diecimila/00) da corrispondere a mezzo assegno circolare all'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale.
16. Le parti si obbligano reciprocamente ad acconsentire il rilascio/rinnovo di passaporto valido per l'espatrio per i figli.
17. Le spese legali e di procedura sono ripartite tra le parti nella misura del 50% ciascuna. Il IG. e la IG.ra chiedevano Parte_1 Controparte_1 contestualmente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio alle stesse condizioni riportate nell'atto introduttivo del giudizio.
Il Presidente del Tribunale con provvedimento del 29.04.2025 fissava la comparizione delle parti all'udienza del 02.07.2025. All'udienza 02.07.2025, alla presenza del Cancelliere Esperto e dell'Avv. Gilardoni Debora, nella qualità di procuratrice speciale del figlio maggiorenne
, giusta procura innanzi Notaio del 20.05.2025, e nella Per_1 Persona_4 qualità di curatrice speciale della figlia minore giusta nomina del Per_2
Giudice Tutelare del 09.12.2023, Tribunale di Trento- r.g. 5135/2023 V.G., il IG. nell'ambito della risoluzione della crisi familiare e Parte_1 della definizione dei rapporti patrimoniali ed a favore del mantenimento dei figli, trasferiva, senza corresponsione di denaro:
- al figlio , la nuda proprietà della p.m. 1 della p.ed. 535 in Parte_2
C.C. TR, come risultante dal piano di casa materialmente divisa;
- alla figlia , la nuda proprietà della p.m. 2 della p.ed. Persona_3
535 in C.C. TR, come risultante dal piano di casa materialmente divisa. Il signor trasferiva inoltre al figlio Parte_1 Parte_2
e alla figlia , con la quota della ½ indivisa ciascuno, la Persona_3
Pag. 7 di 9 nuda proprietà delle porzioni materiali n. 3, 4 e 5 della p.ed. 535 in C.C. TR, come risultante dal piano di casa materialmente divisa. L'Avv. Gilardoni Debora nella qualità curatrice speciale della figlia minore e di procuratrice del figlio, maggiorenne, Persona_3 Parte_2 accettava ad ogni effetto di legge il trasferimento dei predetti beni immobili.
Il IG. ai sensi della condizione numero 15 del ricorso, Parte_1 consegnava alla IG.ra l'assegno circolare di euro 10.000,00 Controparte_1
(diecimila/00) che la stessa accettava. Il IG. e la IG.ra dichiaravano di non volersi Parte_1 Controparte_1 conciliare ed insistevano per l'accoglimento del ricorso di separazione consensuale con contestuale proposizione di domanda congiunta di scioglimento di matrimonio alle condizioni in esso indicate che venivano lette, sottoscritte e considerate parti integranti del verbale. Il procuratore delle parti insisteva per l'accoglimento del ricorso e la causa è stata trattenuta in decisione limitatamente alla domanda di separazione personale dei coniugi. La domanda è fondata e merita accoglimento. In merito all'accordo di trasferimento immobiliare le SS.UU. della Cassazione (CASS. 21761/2021) hanno definitivamente risolto in senso positivo l'ammissibilità del tale negozio in sede di pronuncia di separazione e divorzio;
trattasi di accordo meritevole di riconoscimento, ex art. 1322 c.c., che si colloca nel contesto del regolamento della separazione, rinvenendo ivi la propria causa. Nulla osta quindi alla ricezione delle conclusioni congiuntamente presentate, compreso il trasferimento immobiliare avvenuto mediante atto di cessione sottoscritto alla presenza del Cancelliere Esperto.
Il Tribunale, dato atto che le condizioni concordate non trovano ostacolo nella legge e non contrastano con l'interesse della minore e del figlio Per_2 maggiorenne , non economicamente autosufficiente, atteso che l'affido Per_1 condiviso della figlia minore con collocazione presso la madre e il concordato diritto di visita del padre non contrasta con l'interesse della stessa, né tantomeno vi è motivo di formulare obiezioni in ordine al concordato diritto di mantenimento della prole,
p.q.m.
visti gli artt.158 c.c. e 473 bis 49 e 51 c.p.c.; omologa per ogni effetto di legge le condizioni di separazione concordate dalle parti, ordina
Pag. 8 di 9 l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, dispone per il prosieguo del giudizio di divorzio come da separata ordinanza. Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 23 luglio 2025
Il Presidente est.
Dott. Luciano Spina
Pag. 9 di 9