Sentenza 2 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 02/02/2025, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo – Sezione Seconda Civile – composta da:
1) dr. Giuseppe Lupo Presidente
2) dr. Rossana Guzzo Consigliere rel.
3) dr. Onofrio Maria Laudadio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 798/2021 R.G., promossa in questo grado di giudizio
DA
Parte_1
(C.F. ), rappresentato e
[...] P.IVA_1
difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo;
appellante
CONTRO
- con sede a Milano (Codice fiscale, registro imprese e Controparte_1
partita IVA n. ), quale mandataria di con sede P.IVA_2 Controparte_2
in Roma (partita IVA n ), rappresentata e difesa dall'Avv. Nedo P.IVA_3
Corti; appellata
Conclusioni dell'appellante: “Nel merito, riformare la sentenza di primo grado,
revocando e/o annullando il decreto ingiuntivo opposto dichiarando che
[...]
nella qualità di mandataria all'incasso di non CP_1 Controparte_2
può avanzare alcuna pretesa nei confronti dell'Assessorato appellante stante la prescrizione del diritto di credito e il pieno soddisfacimento delle avverse pretese creditizie;
In ogni caso, condannare controparte al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio”.
Conclusioni dell'appellata:” rigettare l'appello proposto, in quanto inammissibile, infondato in fatto ed in diritto, e conseguentemente, per la causale di cui in premessa, dichiarare la Parte_2
, in persona del legale
[...]
rappresentante pro-tempore, con sede in Palermo al Viale della Regione Siciliana
n. 2771, cap 90135, codice fiscale , tenuto al pagamento in favore P.IVA_1
dell'istante (partita iva n. ) non in proprio ma Controparte_1 P.IVA_2
quale procuratrice speciale della società (partita iva Controparte_2
della somma di euro 30.443,52 oltre interessi di mora nella misura P.IVA_3
di cui all'art.5 del D. Lgs.
9.10.2002 n. 231, tempo per tempo vigenti, a decorrere sull'importo delle singole fatture dalla relativa data di scadenza sino alla data del saldo, quindi confermare la sentenza del Tribunale di Palermo n. 1538/2021, pubblicata il 08/04/2021, R.G. 18588/2019, il tutto con vittoria di spese e competenze di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n.1538 dell'8-9 aprile 2021 il Tribunale di Palermo rigettava l'opposizione dell' Parte_1
(nel prosieguo indicato semplicemente
[...]
Assessorato) al decreto ingiuntivo n.5104/19, emesso il 16.9.2019 e notificato 3
l'8.10.2019, contenente l'intimazione al pagamento a favore della CP_1
in qualità di mandataria all'incasso di dell'importo
[...] Controparte_2
complessivo di euro 30.390,32, oltre interessi di mora” nella misura e con le decorrenze di cui al D.Lgs. 231/2002 sino all'effettivo soddisfo” e spese della procedura -e condannava l'opponente a rifondere alla controparte le spese di giudizio, quantificate nell'importo di euro 4.000,00, oltre rimborso forfettario e accessori di legge.
Il Tribunale riteneva che il credito azionato, preteso quale corrispettivo per la somministrazione di energia elettrica effettuata a vari uffici della prefata articolazione dell'Amministrazione regionale, per come analiticamente indicata nelle fatture, con scadenza negli anni 2012-2013, prodotte nella fase monitoria, fosse stato adeguatamente provato, non essendo stati contestati né l'esistenza del rapporto contrattuale né l'esecuzione delle prestazioni;
rigettava la eccezione di prescrizione, alla luce degli atti interruttivi prodotti dalla società opposta e delle stesse comunicazioni di avvenuto pagamento delle forniture provenienti dall'Assessorato e depositate in allegato all'atto di opposizione, e valutava come infondata la contestazione afferente al quantum della pretesa.
Interponeva appello l' . In particolare, in merito alla eccezione di Parte_1
prescrizione, lamentava la omessa valutazione da parte del giudicante delle specifiche doglianze sollevate negli scritti difensivi depositati nel corso del primo grado, le quali possono compendiarsi nei seguenti termini: a) era da ritenersi inammissibile, per tardività, la produzione da parte di della CP_1
documentazione che avrebbe dovuto dimostrare l'avvenuta interruzione della prescrizione del credito, essedo stata effettuata solo con la memoria ex art.183 co.6 n3 c.p.c.; b) in ogni caso, doveva escludersi che le mail prodotte potessero qualificarsi come validi atti interruttivi in quanto: i) prive di una espressa manifestazione della volontà di ottenere il pagamento degli importi indicati negli 4
elenchi di fatture contestualmente trasmessi;
ii) inviate da in CP_1
proprio, quale cessionaria dei crediti, e non nella diversa veste spesa nell'ambito della presente controversia di mera mandataria per l'incasso per conto della compagnia elettrica;
iii) indirizzate a un destinatario diverso dall'effettiva controparte contrattuale, ossia alla Presidenza della Regione Siciliana, e ciò tenuto conto che la richiesta avrebbe dovuto essere rivolta nei propri confronti, giacché fino al 2013 ogni assessorato regionale curava autonomamente la gestione delle utenze di energia elettrica riferibili ai propri uffici. Negava che le comunicazioni di pagamento prodotte potessero qualificarsi come atti di riconoscimento del debito ingiunto e, in relazione al quantum, contestava la pretesa in quanto difforme rispetto alle modalità di calcolo del corrispettivo delle forniture concordate dalle parti secondo lo schema contrattuale denominato
Convenzione “Rata Fissa”.
Si costituiva la società appellata contestando i motivi di gravame e chiedendone il rigetto con piena conferma della sentenza impugnata.
La causa, trattata in forma “scritta”, veniva posta in decisione il 3.7.2024 con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
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L'impugnazione si presenta fondata dovendo trovare accoglimento la eccezione di prescrizione dei crediti ingiunti.
Va infatti premesso che la difesa erariale ebbe a sollevare da subito siffatta eccezione e non in termini generici, diversamente da quanto sostenuto dalla controparte, avendo specificamente evidenziato che la tipologia di credito in esame, afferente a prescrizioni periodiche oggetto di pagamento a cadenza annuale o in termini più brevi, è soggetta a prescrizione breve, ai sensi dell'art.2948 n.4 c.c.. 5
Tale riferimento normativo risulta appropriato alla vicenda in esame (v. Cass.
6209/99, cfr. Cass. 1442/2015) anche ratione temporis - trattandosi di somministrazioni antecedenti alla legge n.205/2017 che ha reso biennale la prescrizione dei crediti per forniture di energia elettrica – tenuto conto che la cadenza non superiore all'anno del pagamento del corrispettivo non risulta intaccata dalla circostanza che il contratto prevedesse il versamento da parte dell'utente pubblico di una rata fissa mensile afferente a tutte le utenze a sé intestate e due conguagli, rispettivamente a giugno e a dicembre di ciascun anno, ammontanti alla “differenza tra gli importi di cui alle fatture emesse e le rate versate nel medesimo periodo”, conguaglio da corrispondere “unitamente al versamento della rata di competenza del mese” (v. art.
3.8 della Convenzione
“Rata Fissa” stipulata tra la compagnia elettrica e l'Assessorato in data
15.10.2008, versata in atti).
In ogni caso, la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che:
“l'eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, ossia l'inerzia del titolare manifestando la volontà di volerne profittare, senza che rilevi l'erronea individuazione del termine applicabile, ovvero del momento iniziale o finale di esso, trattandosi di questione di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte (ex plurimis : Cass. n. 15631 del 2016); neppure è necessaria la tipizzazione secondo una delle varie ipotesi previste dalla legge non richiedendosi all'eccipiente anche di specificare a quale tra le prescrizioni, diverse per durata, intenda riferirsi, spettando al giudice stabilire se, in relazione alla domanda che può conoscere nel merito e al diritto applicabile nel caso concreto, la prescrizione sia maturata
(Cass. n. 6760/2020; Cass. n. 15790 del 2016, Cass. n. 14576 del 2007)”.
Ciò posto, sebbene l'interruzione della prescrizione costituisca oggetto di una eccezione in senso lato, cosicché non è precluso neppure il rilievo officioso da 6
parte del giudice, il suo accertamento non può che basarsi su prove che siano state ritualmente e tempestivamente prodotte in giudizio (v. Cass. S.U.
15661/2005 e 10531/13).
Ebbene, a fronte della proposizione tempestiva e rituale della eccezione, la società opposta, in considerazione della tempistica di maturazione delle preclusioni probatorie del processo civile adattata alle peculiarità del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, avrebbe dovuto fornire dimostrazione della interruzione della prescrizione mediante prova documentale da produrre, al più tardi, nella memoria di cui all'art.183 co.6 n.2 c.p.c..
Infatti, tenuto conto che l'eccezione di prescrizione doveva necessariamente essere sollevata, come avvenuto, in seno all'atto di opposizione, trattandosi di eccezione in senso stretto (cfr. Cass. 7526/2024, seppure in relazione alla eccezione di avvenuto pagamento), e che per sua natura non richiede alcun onere probatorio, la dimostrazione della interruzione avrebbe dovuto essere fornita dalla opposta, ai sensi del comma 2 dell'art.2697 c.c., entro il termine di prova “diretta”, anche al fine di consentire l'articolazione di una eventuale prova contraria.
Risulta invece, come segnalato dalla difesa erariale già in primo grado nella memoria depositata il 22.3.2021, che la produzione in questione fu operata in allegato alla memoria del 7.9.2020, espressamente intitolata “Memoria ex art.183 co.6 n.3 cpc”, depositata dopo la scadenza del termine per prova diretta assegnato dal giudice con l'ordinanza del 27.2.2020, seppure per come sospeso ope legis dalla normativa emergenziale.
Né può attribuirsi alle comunicazioni allegate all'atto di opposizione natura di atti di riconoscimento del debito, ai sensi dell'art.2944 c.c., per come sostenuto dalla società opposta e ritenuto dal giudice di primo grado, trattandosi di note con cui l'Assessorato dichiarava a e all'Assessorato Funzione Pubblica Controparte_2 7
– che a partire dalle forniture dell'anno 2014 avrebbe assunto, in forza del disposto della L.R. n.9/2013, la gestione centralizzata delle utenze – l'avvenuta
“definizione” della propria posizione debitoria, , così di fatto negando la debenza di ogni ulteriore importo.
Alla luce delle considerazioni fin qui svolte, tenuto conto che la decorrenza della prescrizione per le prestazioni oggetto delle fatture azionate va collocata non oltre la fine dell'anno 2013 – apparendo chiaro, alla luce della interpretazione letterale della previsione contrattuale sopra richiamata, che il versamento del secondo conguaglio andasse effettuato a dicembre dello stesso anno di maturazione delle rate mensili, a prescindere da patologici ritardi da parte del cliente – deve concludersi che la stessa è maturata in epoca antecedente alla notifica del decreto ingiuntivo.
Segue la revoca di quest'ultimo.
Secondo la regola della soccombenza, la società appellata va condannata al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio, che si liquidano per come in dispositivo, applicando i parametri tariffari in base al disputatum ma in valori prossimi ai minimi attesa la semplicità del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in integrale riforma della sentenza n.ro 1538/2021 emessa dal Tribunale di
Palermo l'8-9 aprile 2021, appellata dall'
[...]
, Parte_1
revoca il decreto ingiuntivo n.ro 5104/2019 del 16.9.2019 emesso dal predetto
Tribunale.
Condanna in qualità di mandataria all'incasso di Controparte_1 [...]
a rifondere all'appellante le spese di entrambi i gradi del giudizio, CP_2
che si liquidano in euro 4.000,00 per il primo grado ed in euro 5.000,00 per 8
questo grado, oltre rimborso spese prenotate a debito e spese generali, CPA e
IVA come per legge.
Palermo, 14.1.2025.
Il Consigliere rel. Il Presidente
Dott.ssa Rossana Guzzo Dott. Giuseppe Lupo