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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 21/05/2025, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Settore Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Alessia
Vilei, in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1876/2024 RG trattata all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza prevista al giorno 21/05/2025, promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. Parte_1
LONGO ALESSIA
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'avv. Controparte_1
CARNOVALE MARIAGRAZIA
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17.7.2024 la parte ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio l' chiedendone la condanna alla corresponsione della pensione d vecchiaia CP_2 di cui all'art.1, comma 8, del d.lgs. n.503/92, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
Instaurato il contradditorio, l' contestava la fondatezza della domanda e ne chiedeva CP_2 il rigetto.
Espletata CTU medico legale, all'esito del deposito di note ex art. 127 ter cpc la causa è così decisa.
* * * Ai sensi dell'art.1, comma 1, del d.lgs. n.503/92, “il diritto alla pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti
è subordinato al compimento dell'età indicata, per ciascun periodo, nella tabella a allegata”. La norma, in particolare, ha elevato l'età pensionabile – per le donne – da 55 a 60 anni;
per gli uomini da
60 a 65 anni.
L'art.1, comma 8, d.lgs cit., prevede che “l'elevazione dei limiti di età di cui al comma 1 non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento”.
L'art.2 stabilisce poi, in linea generale, che “nel regime dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti ed i lavoratori autonomi il diritto alla pensione di vecchiaia è riconosciuto quando siano trascorsi almeno venti anni dall'inizio dell'assicurazione e risultino versati o accreditati in favore dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione, fermi restando i requisiti previsti dalla previgente normativa per le pensioni ai superstiti”.
Orbene, dall'estratto contributivo depositato in atti risulta che parte ricorrente sia in possesso dei requisiti contemplati dall'art.2 cit., peraltro non contestati dall' CP_2
Quanto all'accertamento del requisito sanitario, l'espletata consulenza tecnica medico legale ha consentito di riconoscere che parte ricorrente presenta uno stato invalidante in misura superiore all'80% ( 81%). Ciò sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa
(cfr. la relazione di consulenza tecnica depositata in data 15.5.2025).
Le conclusioni cui giunge il C.T.U. risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi (esami specialistici ed esame obiettivo), sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro condividersi.
Alla luce di tali emergenze, deve essere accertato in favore di parte istante il diritto di vedersi riconosciuta la pensione di vecchiaia con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (18.5.2021), con condanna dell' a corrispondere i ratei maturati da CP_2 detta data. Il tutto aumentato degli interessi di legge (o della rivalutazione, se maggiore) maturati sino al soddisfo.
Le spese processuali – liquidate e distratte come in dispositivo – vanno poste a carico dell' secondo la regola della soccombenza. CP_2
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' CP_2
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso, così decide:
- dichiara che parte ricorrente presenta una invalidità nella misura dell'81% e pertanto ha diritto a beneficiare della pensione di vecchiaia con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 18.5.2021;
- condanna l' a corrispondere i ratei arretrati con la decorrenza come sopra CP_2 individuata, oltre accessori di legge;
- condanna l' al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi € CP_2
2.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico dell' CP_2
Crotone, 21/05/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Alessia Vilei