Decreto cautelare 30 agosto 2016
Ordinanza cautelare 24 ottobre 2016
Sentenza 27 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3S, sentenza 27/07/2023, n. 12700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12700 |
| Data del deposito : | 27 luglio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/07/2023
N. 12700/2023 REG.PROV.COLL.
N. 09502/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9502 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da
VI DE, LE SA, LI AR, OR ST GA, ET CO, IA ET, SI BI, OS BI, RA LC, PI AN TT, IC ON, CA RT, DO OT, NN VE, IA RO BR, LA CH, CI RA, AL ZO, RO AP, PA CA, MI LL, RI LL, LI LL, CH AZ, IA De SA, SA Di IE, SI DR, CO IN, LI ER, DR FE, OL RI, RT IE, VA VA, LI GA, ST FO, SA AS, UN IA, ROria LL GU, CA IN, AN AU, SA NG, MA MA, ST MA, LO NI, RI NZ, BA AR, IT IO, LL AR, ON SI, OL MO, LL IT MO, DA IA, ES LL, CA PA, ST NI, RE PI, SA ZA, IT RA, AR AV, TI AM, PA RI, ZI HI, TI SS, OL SSni, LI SC, CH SA, ES LI, OL TA, LA NA, UE ZI, LIbetta NE, rappresentati e difesi dagli avvocati Isetta Barsanti Mauceri, ST Guglielmi, Francesco Americo, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Americo in Roma, via Cosseria, 2;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
d.m. 495 del 22.06.16 avente ad oggetto le operazioni di aggiornamento delle graduatorie permanenti ad esaurimento 2014-2017 nella parte in cui non prevede che siano inclusi in dette graduatorie per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nelle scuole primarie i diplomati magistrali che hanno conseguito un valido diploma entro l'anno 2001/2002.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 luglio 2023 la dott.ssa Claudia Lattanzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, recante disposizioni relativamente " all'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo - operazioni di carattere annuale ", nella parte in cui, pur non contempla la possibilità di presentare domanda di inserimento in graduatoria ai docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002.
Con successivi motivi aggiunti hanno impugnato le ulteriori graduatorie.
Si è costituita l’amministrazione chiedendo il rigetto del ricorso.
All’udienza di smaltimento del 14 luglio 2023 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è infondato secondo quando affermato dalla decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n.11 del 20 dicembre 2017, poi ribadita con le decisioni nn. 4 e 5 del 5 febbraio 2019.
In tali decisioni è stato infatti chiarito non soltanto che la pretesa dei diplomati magistrali con titolo conseguito entro il 2001/2002 di essere inseriti in GAE avrebbe dovuto essere fatta tempestivamente valere con presentazione di istanza di inserimento in GAE e comunque mediante impugnazione, al più tardi, del DM del 16 marzo 2007, ma che il diploma magistrale conseguito nel 2001/2002 non è da ritenersi idoneo all’insegnamento.
Non emerge, d’altro canto, un contrasto tra la disciplina europea e la normativa nazionale sul tema, posto che la disciplina dei titoli abilitanti rimane di competenza dell’ordinamento nazionale e posto che i requisiti necessari per lo svolgimento dell’attività di insegnante e la loro subordinazione a un titolo abilitante non appaiono contrastare con puntuali disposizione di diritto europeo. Sul punto, (cfr. parere Cons. St. n. 963 del 2019) deve osservarsi che i sistemi generali di riconoscimento intraeuropeo dei diplomi non regolano le procedure di selezione e reclutamento, limitandosi al più a imporre il riconoscimento delle qualifiche ottenute in uno Stato membro per consentire agli interessati di candidarsi ad un posto di lavoro in un altro Stato, nel rispetto delle procedure di selezione e di reclutamento vigenti (Cons. giust. Ue, VIII, 17.12.2009, n. 586; sul tema si veda anche Cons. Stato, 6868/2018).
In considerazione della peculiarità del giudizio, della sua natura e della natura delle situazioni giuridiche coinvolte devono ritenersi sussistenti eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Claudia Lattanzi, Presidente FF, Estensore
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
ES Ferrazzoli, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Claudia Lattanzi |
IL SEGRETARIO