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Sentenza 5 ottobre 2025
Sentenza 5 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/10/2025, n. 1405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1405 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2025 |
Testo completo
n. rgvg 4360 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente est.-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4360 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
nata a [...] il [...] c.f. , rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. GILIBERTI SC presso il quale elettivamente domicilia
E
nato a [...] il [...] c.f. Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. GILIBERTI
SC presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 06/03/2025 premettendo: Parte_1 Controparte_1
- di aver contratto matrimonio in Napoli il 25/06/1992;
- che dalla loro unione non nascevano figli rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc.
Acquisito il parere del PM, all'udienza del 23.09.2025, celebrata in modalità cartolare, le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di separarsi alle condizioni riportate nel ricorso. Il Tribunale riservava la causa alla decisione del Collegio.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“ 1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. la casa coniugale sarà assegnata al sig. , mentre la sig.ra ha già fissato la propria CP_1 Pt_1 residenza altrove;
3. la sig. si obbliga a corrispondere al sig. la somma mensile di Euro 100,00, a Pt_1 CP_1 titolo di contributo economico al mantenimento, attesa l'assenza di fonti di reddito dello stesso;
4. le parti hanno definito ogni questione di natura patrimoniale tra loro, per cui dichiarano, con la sottoscrizione del presente atto, che non hanno più nulla a che pretendere l'una nei confronti dell'altra, per qualsiasi titolo e/o ragione connessa e/o consequenziale all'intercorso rapporto di coniugio;
5. I Sig.ri e si prestano sin da ora il proprio reciproco vicendevole consenso al CP_1 Pt_2 rilascio e / o rinnovo dei rispettivi passaporti e / o titoli di viaggio validi per l'espatrio”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi Parte_1 CP_1 (atto n.132, parte I, S. , reg. Atti Matrimonio anno1992);
[...]
b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 26/09/2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Immacolata Cozzolino