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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 22/04/2025, n. 628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 628 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI PALERMO – SEZ. TERZA CIVILE – La Corte d'Appello di Palermo – Sezione Terza Civile – composta dai GG.ri Magistrati:
1) Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2) Dott.ssa Virginia Marletta Consigliere
3) Dott. Silvestro Motta Giudice Ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1888/2019 R.G. promossa in questo grado di giudizio da:
(c.f.: , in proprio e nella qualità di Parte_1 CodiceFiscale_1 procuratore speciale del fratello (c.f.: Parte_2 C.F._2
), giusta procura generale innanzi al Consolato d'Italia di Saarbruecken rep. N.
[...]
36/2009; (c.f.: ); (c.f.: Parte_3 CodiceFiscale_3 Parte_4
); (c.f.: ), in proprio e CodiceFiscale_4 Parte_5 CodiceFiscale_5 nella qualità di procuratore speciale dei GG.ri: (c.f.: Parte_3 C.F._6
), (c.f.: ), (c.f.:
[...] Parte_1 CodiceFiscale_7 Parte_6
), (c.f.: ) e CodiceFiscale_8 Parte_7 CodiceFiscale_9 Parte_1
(c.f.: ), giusta procura speciale innanzi al notaio
[...] CodiceFiscale_10
in data 22.10.2008 Rep. N. 146 (fratelli di , deceduto) e Persona_1 Persona_2
(c.f.: ), giusta procura speciale innanzi al Persona_3 CodiceFiscale_11
d'Italia di Bruxelles in data 28.10.2008 Rep. N. 1074 (fratello di Parte_8 Persona_4
deceduta), tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Salvatore EL
[...] APPELLANTI CONTRO (Partita Iva: ), in persona del legale rappresentante pro _1 P.IVA_1 tempore, e (c.f.: ), rappresentati e difesi Controparte_2 CodiceFiscale_12 dall'Avv. Salvatore Lo Leggio APPELLATI (e appellanti incidentali)
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_3 CodiceFiscale_13 Giovanni Lo Leggio APPELLATA (e appellante incidentale)
(Partita Iva: ), in persona del legale Controparte_4 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giacomo Raffaele Esposito APPELLATA
(c.f.: , in persona del legale Controparte_5 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Arnaldo Faro APPELLATO
1 Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento n. 512/2019 depositata l'8 aprile 2019
La causa è stata posta in decisione con ordinanza dell'8 marzo 2024, ai sensi dell'art. 127-ter comma 3 c.p.c.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione del 10 maggio 2011, gli odierni appellanti convenivano in giudizio la società e innanzi al _1 Controparte_2 Controparte_3
Tribunale di Agrigento Sezione distaccata di Canicattì, chiedendone la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla perdita parentale conseguente al decesso dei loro congiunti e . Persona_2 Persona_4
Deducevano, infatti:
- che in data 7 ottobre 2008 alle ore 15:00-15:30 circa, i coniugi e Persona_2
, a bordo della Hyunday Atos 1.0 con targa AX489JD condotta dal Persona_4 [...]
e assicurata con la polizza n. 193358311-03, mentre percorrevano la Per_2 Parte_9
strada provinciale che da Campobello di Licata porta a Naro, erano venuti in collisione con l'autocarro Fiat Iveco 145/17 con targa AL642070, di proprietà della società _1
condotto da e assicurato per la responsabilità civile derivante dalla Controparte_2
circolazione dei veicoli con l' polizza n. 104145974 intestata a Controparte_6
Controparte_3
- che la responsabilità dell'incidente era da addebitare al conducente dell'autocarro il quale, percorrendo la strada nel senso di marcia opposto, aveva invaso la corsia di marcia percorsa dall'autovettura su cui viaggiavano i GG.ri , così collidendo Controparte_7
con lo spigolo anteriore sinistro dell'autocarro contro lo spigolo anteriore sinistro dell'autovettura;
- che, a causa dell'incidente, il SI. decedeva immediatamente, Persona_2
mentre la SI.ra , estratta viva dall'abitacolo, veniva trasportata presso Persona_4
l'Ospedale di , ove decedeva poco dopo;
CP_5
- che le compagnie assicuratrici dei veicoli venuti in collisione avevano provveduto alla liquidazione dei danni secondo l'intero massimale, ammontante a € 1.032.000,00, che
2 essi attori avevano diviso in via amichevole a prescindere dalle quote legali previste per legge;
- che l'importo liquidato non era sufficiente a soddisfare il valore dei danni da essi patiti, in quanto quello da liquidare in base alle tabelle ammontava a € 200.000,00 per ciascun figlio ed € 50.000,00 per ciascun fratello delle vittime;
- che, pertanto, i convenuti dovevano essere condannati al pagamento dell'importo di
€ 1.268.000,00, pari alla differenza tra le somme dovute e quelle corrisposte.
Si costituivano in giudizio la e Controparte_3 Controparte_8 CP
, eccependo:
[...]
- il difetto di legittimazione passiva di;
Controparte_3
- l'infondatezza della domanda con riferimento ai danni subiti per il decesso di
[...]
, in quanto con la transazione del 26 maggio 2010, stipulata tra Persona_2
l'Assicurazione Milano e gli attori, della quale essi convenuti chiedevano di profittare ex art. 1304 c.c., gli attori avevano liberato l'assicurato da qualsiasi obbligo nascente dal sinistro.
Ancora, sostenevano che, qualora fosse stato accertato il diritto al risarcimento in favore degli attori, dovevano essere condannate le compagnie assicurative dei due mezzi, nel limite del massimale assicurativo ancora capiente, delle quali chiedevano la chiamata in causa.
Dichiaravano inoltre di aderire alla transazione stipulata dagli attori con Parte_9
con riferimento ai danni subiti per il decesso di . Persona_4
Chiedevano, infine, la chiamata in causa della Provincia di Agrigento per essere dalla stessa manlevati in caso di condanna;
La in riconvenzionale, chiedeva la _1
condanna della Provincia di Agrigento per i danni subiti dall'autocarro in occasione del sinistro.
Si costituiva in giudizio la , chiedendo il rigetto della Controparte_9
domanda spiegata.
Si costituivano in giudizio, congiuntamente, la e la Parte_9 [...]
chiedendo il rigetto della domanda attorea, affermando che tra gli attori e le _10
3 predette compagnie erano intervenuti due atti di transazione con i quali i primi avevano rinunciato ad ogni ulteriore pretesa nei loro confronti;
in ogni caso, chiedevano il rigetto della domanda eccependo che le pretese attoree erano state interamente soddisfatte con la corresponsione delle somme già versate;
e per il caso di condanna, chiedevano che fosse accertato il loro diritto a rivalersi sui convenuti;
in via riconvenzionale, chiedevano la condanna della Provincia a rimborsare quanto da esse pagato in via transattiva e quanto da pagare in forza della emananda sentenza.
Istruita la causa mediante Ctu, prove testimoniali e acquisizioni documentali, con la sentenza n. 512/2019 pubblicata l'8 aprile 2019, il Tribunale di Agrigento così provvedeva: rigettava le domande attoree;
rigettava le domande riconvenzionali proposte da e dalle compagnie _1
assicurative terze chiamate in causa;
condannava gli attori a pagare, in solido, a , e Controparte_2 Controparte_3
alla società “ , le spese di lite;
_1
condannava , e la società “ a Controparte_2 Controparte_3 _1
pagare alle compagnie assicurative, terze chiamate in causa, in solido, le spese di lite;
condannava i convenuti , , la società “ Controparte_2 Controparte_3 [...]
e le compagnie assicurative, terze chiamate in causa, a pagare in solido alla _1
le spese di lite;
Controparte_9
poneva le spese di Ctu definitivamente a carico degli attori.
Nella fattispecie, per quanto rileva in questa sede, il Tribunale ha ritenuto in motivazione:
- che, con la transazione del 16 settembre 2009, conclusa con la con Parte_9
riferimento al decesso di , gli attori avevano liberato non solo la Persona_4
Compagnia di Assicurazione, ma anche i convenuti, i quali avevano dichiarato di volere profittare di quella transazione;
- che, con la transazione del 26 maggio 2010, conclusa con la Controparte_11
con riferimento ai danni subiti per il decesso di , gli
[...] Persona_2
4 attori avevano liberato non solo la Compagnia assicurativa, ma anche il conducente e il proprietario del veicolo antagonista;
- che, anche ove la transazione fosse stata interpretata diversamente, dagli accertamenti effettuati era emerso un concorso di colpa del nella misura del 40%; e Per_2
che, pertanto, applicando le tabelle milanesi, il totale delle somme spettanti agli attori sarebbe stato inferiore a quelle per le quali era intervenuta la transazione;
- che erano infondate le domande riconvenzionali spiegate dalla società _1
e dalle compagnie assicurative nei confronti della Provincia di Agrigento, in quanto nessuna responsabilità era da imputarsi al detto Ente, come anche accertato in sede penale;
- che le spese dei terzi chiamati dovevano gravare sui convenuti, pur essendo la domanda nei loro confronti infondata, atteso che le compagnie assicurative avevano transatto la controversia con gli attori e, pertanto, non avrebbero potuto essere condannate a pagare oltre il massimale;
e che, quanto alla Provincia, l'infondatezza della domanda era pure emersa nel giudizio penale, celebratosi prima dell'istaurazione del procedimento civile.
Con atto di citazione notificato il 7 ottobre 2019, hanno proposto appello Parte_1
(1964), in proprio e nella qualità di procuratore speciale di
[...] Parte_2
; (1968); ; , in proprio e
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5
nella qualità di procuratore speciale di (1946), (1934), Parte_3 Parte_1 [...]
, e , chiedendo Parte_6 Parte_7 Parte_1 Persona_3
accogliersi le seguenti conclusioni:
“… riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto dichiarare la responsabilità degli odierni convenuti per i fatti descritti in parte motiva … Condannare i convenuti al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dagli appellanti per la parte eccedente il massimale di polizza pari ad Euro 1.268.000,00 o in quelle somme maggiori o minori che saranno ritenute di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria secondo gli indici
ISTAT con l'eventuale attribuzione di una quota maggiore di risarcimento danni a favore del figlio convivente e disabile , anch'essa da determinarsi in via Parte_5
equitativa, ex art. 1226 c.c., o in quella maggiore o minore che risulterà dal giudizio …
Condannare gli odierni convenuti al pagamento delle spese di lite …”.
5 Si sono costituiti la società e , proponendo _1 Controparte_2
appello incidentale con il quale hanno chiesto:
“
1. Riformare il capo e la parte della sentenza in cui condanna la soc. _1
ed il sig. alla refusione delle spese di lite in favore del procuratore delle CP
Assicurazioni chiamate in causa, quantificate in € 11.000,00 oltre accessori, volendo mandare esente gli appellanti e soc. dalla suddetta Controparte_2 _1
condanna.
2. Riformare il capo e la parte della sentenza in cui manda esente da responsabilità la
e di conseguenza si accerti, si ritenga e si dichiari, la Controparte_9
prevalente e/o concorrente responsabilità della in Controparte_9
Persona del Presidente p.t. nella causazione del sinistro per non aver adempiuto all'onere manutentivo impostogli;
in tal caso,
a) Qualora la sentenza di prime cure venga riformata per come prospettato dagli appellanti principali in correlazione con la responsabilità dell'ente provincia, si voglia estendere le nascenti condanne in capo alla in Persona Controparte_9
del Presidente p.t. giusto l'obbligo manutentivo non adempiuto.
3. Sempre quale conseguenza dell'aver accertato la responsabilità dell'ente Provincia di Agrigento, in modifica della sentenza di prime cure La Si Voglia condannare al risarcimento integrale dei danni riportati dall'autocarro Fiat Iveco 145/17 targato AL
642070 per la restante somma di € 2.661,90 oltre accessori di legge da corrispondersi in favore della società . _1
Inoltre, avverso l'appello principale, e hanno _1 Controparte_2
eccepito il difetto di interesse ad agire dei fratelli dei de cuius per carenza di procura speciale e il difetto di legittimazione ad agire di tutti gli appellanti relativamente alle pretese risarcitorie, stante l'intervenuta transazione. Hanno chiesto, in ogni caso, di dichiarare la prevalente e/o concorrente responsabilità di nella causazione del sinistro Persona_2
del 7.10.2008, con conseguente rigetto dell'appello e/o riduzione delle somme richieste;
e, in caso di loro condanna, di essere manlevati “… ponendo ogni onere in capo alla società
6 e società di assicurazioni Controparte_12 Controparte_11 [...]
”. Parte_10
Si è costituita proponendo appello incidentale con il quale ha Controparte_3
chiesto:
“
1. in riforma dell'impugnata sentenza pronunciare il difetto di legittimazione passiva della sig.ra dichiarandone l'estromissione dal giudizio e Controparte_3
conseguentemente mandarla esente dalla condanna alle spese di lite che il giudice di prime cure le ha comminato in favore del procuratore della Parte_11 [...]
nonché delle ulteriori spese di lite comminate in favore della _11 [...]
. Controparte_9
2. Riformare il capo e la parte della sentenza in cui condanna la sig.ra CP_3
in solido con a soc. ed il sig. alla refusione delle spese
[...] _1 CP
di lite in favore del procuratore delle Assicurazioni chiamate in causa, quantificate in €
11.000,00 oltre accessori, volendo mandare esente l'appellante dalla suddetta CP_3
condanna, ponendola in capo agli appellanti principali.
3. Riformare il capo e la parte della sentenza in cui manda esente da responsabilità la
e di conseguenza si accerti, si ritenga e si dichiari, la Controparte_9
prevalente e/o concorrente responsabilità della in Controparte_9
Persona del Presidente p.t. nella causazione del sinistro per non aver adempiuto all'onere manutentivo impostogli;
in tal caso,
– Qualora la sentenza di prime cure venga riformata per come prospettato dagli appellanti principali in correlazione con la responsabilità dell'ente provincia, si voglia estendere le nascenti condanne in capo alla in Persona Controparte_9
del Presidente p.t. giusto l'obbligo manutentivo non adempiuto”
Inoltre, avverso l'appello principale, ha formulato le medesime Controparte_3
conclusioni della società e di . _1 Controparte_2
7 Si è costituita la già e Controparte_4 Parte_10
incorporante la chiedendo il rigetto dell'appello con conferma Controparte_12
della sentenza impugnata.
Si è costituito il Controparte_13
, chiedendo il rigetto dell'appello principale e degli appelli Controparte_9
incidentali; in subordine, ha chiesto di dare atto che esso appellato intende avvalersi degli effetti della transazione effettuata dai coobbligati solidali.
Tutto ciò premesso, preliminarmente, deve esaminarsi il primo motivo di appello incidentale, con il quale deduce il proprio difetto di legittimazione passiva Controparte_3
rispetto ai fatti per cui è causa, in quanto era solo intestataria della polizza assicurativa dell'autocarro, sicché – così deduce – non potrebbe essere considerata responsabile civile, e dunque andrebbero rigettate le pretese risarcitorie nei suoi confronti.
Il motivo è fondato.
Per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, il responsabile del sinistro ai sensi dell'art. 144 Cod Ass. (e del previgente art. 18 L. 990/1969) è unicamente il proprietario del veicolo che ha causato il danno. Inoltre, ai sensi dell'art. 2054, comma 3,
c.c., il proprietario del veicolo è responsabile in solido con il conducente dello stesso. Non sussiste, quindi, alcuna responsabilità in un sinistro stradale a carico dell'assicurato che non sia anche proprietario o conducente del veicolo coinvolto [Cass. n. 25421/2014, secondo cui non vi è litisconsorzio necessario con lo stipulante il contratto di assicurazione che sia persona diversa tanto dal proprietario quanto dal conducente del veicolo;
Cass. n.
17963/2017, per la quale non può essere considerato responsabile del sinistro “… colui che
– senza essere proprietario o conducente del veicolo che abbia dato causa al sinistro – si sia limitato a stipulare la polizza ed a pagare il relativo premio, ricorrendo in tale ipotesi un caso di assicurazione “per conto altrui” (se lo stipulante non preveda di condurre il veicolo assicurato) o “per conto di spetta” (qualora preveda, invece, di alternarsi con altri conducenti)”].
In accoglimento del primo motivo di appello incidentale, deve dunque dichiararsi il difetto di legittimazione di con conseguente assorbimento degli altri Controparte_3
8 motivi di appello incidentale dalla stessa proposti, identici a quelli della società _1
e di , formulati in subordine per il caso che non fosse stato accolto
[...] Controparte_2
detto primo motivo.
Ancora prima dell'esame dell'appello principale, va disattesa l'eccezione, proposta dagli appellati , la e , di parziale difetto Controparte_3 _1 Controparte_2
di legittimazione attiva, sul presupposto che le procure speciali conferite a Parte_5
(doc. nn. 18, 19, 21) conferirebbero allo stesso la facoltà di agire esclusivamente nei confronti del conducente dell'autocarro. Contrariamente a quanto eccepito dai predetti appellati, nelle procure speciali si fa menzione degli stessi quali soggetti coinvolti nell'incidente stradale per cui è causa e tenuti al risarcimento.
(appello principale proposto da +10) Parte_1
Con il primo motivo di gravame, gli appellanti principali impugnano la sentenza di primo grado nella parte in cui la transazione, intervenuta tra essi e le compagnie assicurative, viene interpretata come frutto della volontà delle parti di estenderla anche alla parte eccedente il massimale di polizza, e sostengono che il debito gravante sul responsabile dell'illecito non può essere limitato al massimale di polizza nonché che l'atto transattivo riguardava il limite del massimale e non la parte di debito non caratterizzata dal vincolo di solidarietà. Secondo gli appellanti, qualora intervenga una transazione tra il terzo danneggiato e l'assicuratore del danneggiante, l'effetto favorevole nei confronti del condebitore (assicurato), che dichiari di volerne profittare, incontra gli stessi limiti in cui si manifesta la solidarietà, costituiti dall'importo del massimale e non può estendersi oltre la quota eccedente. Su tale punto, evidenziano: che nella quietanza del 16.09.2009 emerge chiaramente che il pagamento delle somme non costituiva liberatoria per l'assicurato; che l'art. 1304 c.c. richiede la sussistenza di un negozio transattivo in relazione a un'obbligazione gravante su più debitori in solido per l'intero debito;
che la transazione produce l'effetto estintivo nei confronti dei condebitori che dichiarano di volere profittare, ma non si estende a quella parte dell'obbligazione non solidale perché dovuta esclusivamente da uno dei condebitori, per la quale la transazione non può produrre effetto, nemmeno con una dichiarazione di adesione.
9 Con il secondo motivo di gravame, gli appellanti principali impugnano la sentenza di primo grado in punto responsabilità del sinistro, e sostengono che in atti vi è la prova della responsabilità in capo al SI. e alla Provincia di Agrigento, come emerge dagli CP
accertamenti svolti sui luoghi dai CC e dalla relazione del consulente di parte della Procura di Agrigento.
Gli appellanti principali insistono, quindi, nella loro domanda, argomentando sulla sussistenza del danno non patrimoniale derivante dalla perdita parentale, ed evidenziando che il figlio , disabile, era convivente con i genitori e dipendente da loro Parte_5
economicamente nonché per ragioni di cura e assistenza. Deducono, altresì, la sussistenza di un danno biologico e morale soggettivo in capo alla SI.ra loro Persona_4
spettante iure hereditatis.
Il primo motivo di appello principale è infondato, presentando aspetti di inammissibilità.
Va rilevato che con il motivo di appello in esame si censura specificamente l'interpretazione, contenuta nella sentenza impugnata, della transazione del 16 settembre
2009, stipulata con la compagnia assicuratrice dell'autovettura Parte_10
Hyunday Atos con targa AX489JD su cui viaggiavano i coniugi e Persona_2
. Nell'atto di appello non vi è, invece, alcuna censura all'interpretazione Persona_4
della transazione del 26 maggio 2010.
Nella scrittura del 16 settembre 2009 rivolta alla con riferimento al Parte_9
decesso di gli odierni appellanti dichiaravano “di accettare la Persona_4
liquidazione del danno della signora per la somma di euro 500.000,00 Persona_4
oltre onorari di avvocato per euro 50.000,00 a saldo e stralcio di ogni pretesa nei confronti dell'assicurazione predetta, non costituendo la presente liberatoria nei confronti dell'assicurato”.
Come evidenziato dal Giudice di primo grado, che sulla questione ha richiamato la pronuncia della Suprema Corte a S.U. n. 30174/2011, in presenza di una transazione tra il creditore ed uno dei debitori in solido, è necessario accertare se la transazione abbia riguardato l'intero debito o, invece, abbia avuto ad oggetto unicamente la quota del debitore
10 con cui essa è stata stipulata, riferendosi la previsione dell'art. 1304 c.c. alla prima fattispecie. Nella transazione per l'intero, gli altri debitori possono dichiarare di volerne profittare, come previsto dalla norma citata, con l'effetto che anche per essi opera l'estinzione del debito;
nella transazione pro quota si determina lo scioglimento della solidarietà passiva unicamente rispetto al debitore che vi aderisce, corrispondentemente riducendosi il debito per gli altri.
Ne consegue che, allorché si applichi l'art. 1304 c.c., la riduzione concordata dell'ammontare del debito ex art. 1965 c.c. (aliquid datum, aliquid retentum) con uno solo dei debitori opera anche per gli altri che dichiarino di volersene avvalere, non diversamente da quel che sarebbe accaduto se anch'essi avessero sottoscritto la medesima transazione. Né tale conseguenza potrebbe essere evitata introducendo nella transazione per l'intero debito una riserva o una clausola di contrario tenore, in quanto tale clausola inciderebbe su un diritto potestativo che la legge attribuisce ad un soggetto terzo, rispetto ai contraenti, e del quale perciò questi ultimi non sono legittimati a disporre [“La norma di cui all'art. 1304, primo comma, cod. civ. si riferisce unicamente alla transazione che abbia ad oggetto
l'intero debito, e non la sola quota del debitore con cui è stipulata (spettando al giudice del merito verificare quale sia l'effettiva portata contenutistica del contratto), giacché è la comunanza dell'oggetto della transazione stessa a far sì che possa avvalersene il condebitore solidale pur non avendo partecipato alla sua stipulazione e, quindi, in deroga al principio per cui il contratto produce effetti soltanto tra le parti. La conseguente riduzione dell'ammontare dell'intero debito, pattuita in via transattiva con un solo dei debitori, che opera anche nei confronti del condebitore il quale dichiari di voler profittare della transazione, non può essere impedita dall'inserimento nel medesimo contratto di una clausola di contrario tenore, essendo inibito alle parti contraenti disporre dell'anzidetto diritto potestativo che la legge attribuisce ad un terzo estraneo al vincolo negoziale”, Cass.
Sez. U., n. 30174/2011, citata, giurisprudenza costante)].
Inoltre, nelle ipotesi di responsabilità civile coperta dall'assicurazione, su quest'ultima grava l'intero debito e non una mera quota interna. Sul punto, la Suprema Corte ha affermato che, “in materia di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla
11 circolazione dei veicoli, tra l'assicuratore, destinatario dell'azione diretta ex art. 18 della legge 24 dicembre 1969 n. 990, e il danneggiante assicurato, destinatario dell'ordinaria azione risarcitoria prevista dall'art. 2054 cod.civ., sussiste un vincolo, ancorché atipico, di solidarietà passiva, entro il limite in cui le prestazioni sono identiche, quello cioè del massimale assicurato. Consegue che qualora intervenga una transazione sul danno tra il terzo danneggiato e l'assicuratore del danneggiante, l'effetto favorevole nei confronti del condebitore (assicurato) che dichiari di volerne profittare non potrà che manifestarsi negli stessi, identici limiti in cui opera la solidarietà, segnati dall'importo del massimale, ma non potrà mai estendersi alla quota di danno eccedente il massimale” (Cass, 10115/2000).
Ciò premesso in diritto, il Giudice di primo grado ha correttamente ritenuto che, con la transazione del 16 settembre 2009 stipulata dagli attori per il decesso della loro congiunta
, gli stessi hanno liberato non solo la compagnia di assicurazione ma Persona_4
anche i convenuti entro il limite del massimale;
ciò in quanto, essendo l'obbligazione gravante sulla compagnia contratta nell'interesse esclusivo dell'assicurato, essa non poteva che riguardare l'intero debito e non una singola quota (perché inesistente); quanto poi alla dichiarazione secondo cui la transazione non avrebbe prodotto effetti favorevoli per l'assicurato, si tratta di una clausola priva di efficacia perché, come evidenziato dalla giurisprudenza dianzi citata, il contraente non può disporre di un diritto dispositivo che appartiene al solo assicurato. Avendo i convenuti dichiarato di volersi avvalere di tale diritto, profittando della transazione, consegue che, con riguardo al massimale,
l'obbligazione dei condebitori solidali è sicuramente estinta.
Con riferimento alla pretesa creditoria eccedente il massimale, il Giudice di primo grado ha evidenziato: che gli attori non avevano prodotto la polizza relativa all'assicurazione stipulata con la per il veicolo a bordo del quale era Parte_9
trasportata , limitandosi a dedurre che quanto pagato dalla predetta Persona_4
compagnia corrispondeva al massimale assicurativo;
che i convenuti avevano contestato tale deduzione, affermando che il massimale assicurativo ammontava a € 750.000,00; che incombeva sugli attori l'onere della prova della entità del massimale, cui essi non avevano assolto;
che, non essendo noto l'importo predetto, non era possibile determinare la somme
12 che i convenuti dovevano pagare in eccedenza, con conseguente rigetto della domanda attorea volta ad ottenere il risarcimento dei danni subiti per il decesso della SI.ra Persona_4
[...]
Ritiene la Corte, sulla base dei principi di diritto sopra espressi e in accordo con la sentenza impugnata, che la transazione stipulata dagli appellanti con la per il Parte_9
decesso della SI.ra abbia riguardato l'intero debito e non la quota Persona_4
dell'asserito massimale e, pertanto, avendo gli appellati dichiarato di volerne profittare, essa ha effetto anche nei loro confronti.
Vanno, dunque, disattesi i profili di doglianza formulati dagli appellanti, senza tralasciare che nel motivo in esame non viene impugnata specificamente la parte della sentenza in cui viene ritenuto: che non vi era prova della entità del massimale dedotto nell'atto introduttivo e che l'onere di detta prova gravava sugli attori;
che ciò impediva di determinare la somme che i convenuti dovevano pagare in eccedenza, ovvero di accertare la natura della transazione nel senso voluto dagli attori.
Come già rilevato, nell'atto di appello non viene rivolta alcuna specifica doglianza avverso l'interpretazione data dal Giudice di primo grado alla transazione del 26 maggio
2010, rivolta a , compagnia assicuratrice dell'autocarro Controparte_11
Fiat Iveco 145/17 con targa AL642070, e ciò consente di ritenere assorbita ogni altra questione affrontata sul punto nella sentenza impugnata.
In ogni caso, nella detta transazione gli attori, con riferimento ai danni subiti per il decesso di , hanno dichiarato “di accettare la liquidazione del danno del Persona_2
sig. per la somma di euro 500.000, oltre onorari di avvocato pari a euro Persona_2
50.000,00 … a saldo e stralcio di ogni pretesa nei confronti della assicurazione predetta costituendo la presente liberatoria nei confronti dell'assicurato nei suoi rapporti con l'assicurazione predetta. La presente non costituisce liberatoria di tutti i diritti nei confronti della nella quale ci si riserva di agire separatamente. Controparte_9
Esonerano il proprio difensore da ogni responsabilità inerente la scelta di manlevare l'assicurato tenuto conto del fatto che dalle ricerche effettuate presso la Conservatoria dei
Registri Immobiliari in data 12 maggio 2010 è emersa la reale impossibilità di soddisfare il
13 credito il credito aggredendo il patrimonio dell'assicurato e del conducente in quanto già gravato da ipoteche e pignoramenti di altri soggetti o enti”.
Anche in relazione a tale transazione e alle dichiarazioni in essa contenute, la Corte, aderendo alle ragioni esposte nella sentenza impugnata, ritiene che con essa gli odierni appellanti abbiano liberato non solo la compagnia assicurativa e gli altri coobbligati in relazione al massimale, ma anche il conducente e il proprietario del mezzo pure per la parte eccedente: gli stessi, infatti, si sono riservati di agire nei soli confronti della Provincia di
Agrigento, peraltro motivando che la loro decisione di “manlevare” l'assicurato era stata presa dopo aver effettuato dei controlli sulla posizione patrimoniale del conducente e del proprietario, da cui era risultato non conveniente agire nei confronti di questi ultimi.
Il secondo motivo di appello principale è infondato.
In proposito, si richiama la sentenza impugnata laddove viene evidenziato che, ove le scritture transattive fossero state interpretate diversamente, la dinamica dell'incidente avrebbe comunque condotto al rigetto della domanda attrice.
Infatti, dalla relazione di Ctu è emerso: che l'autocarro condotto da CP
, nell'affrontare la curva, aveva invaso parte della corsia opposta per evitare una
[...]
malformazione della strada;
che il conducente, se avesse percorso la strada nel rispetto dei limiti di velocità di 20 km/h, avrebbe ben potuto mantenersi sulla sua destra, in quanto l'avvallamento e le condizioni della strada non erano tali da provocare l'instabilità del mezzo e delle merci che lo stesso trasportava;
che il conducente della Hyundai Atos, al momento del sinistro, percorreva la strada a una velocità di circa 50 km/h, e di 69 km/h al momento dell'avvistamento dell'autocarro, dunque ben superiore al limite consentito;
che il al momento dell'avvistamento del veicolo, era stato costretto ad effettuare una Per_2
frenata, la quale aveva influito negativamente sulla stabilità del veicolo e sulla possibilità di controllarlo.
Pertanto, il sinistro è stato causato dalla condotta negligente tenuta dai conducenti di entrambi i veicoli entrati in collisione, e ciò è stato oggetto di accertamento nella sentenza emessa dal Tribunale penale di Agrigento n. 339 del 22.12.2010, con la quale è stato ritenuto che il aveva concorso alla causazione dell'incidente nella misura del 40% e Per_2
14 che la responsabilità prevalente del 60% era a carico di , il quale è Controparte_2
stato condannato per il reato di cui all'art. 589 c.p.
Il Tribunale ha quindi evidenziato:
- che, applicando le tabelle milanesi, il danno da riconoscere a ciascuno dei cinque figli sarebbe stato pari a € 165.960,00 mentre quello da riconoscere a ciascuno dei cinque fratelli sarebbe stato di euro € 24.020,00, per un totale complessivo pari a € 949,980,00 (in ragione delle età dei de cuius e in difetto di allegazioni da parte degli attori sulla vicinanza con le vittime e l'intensità del vincolo);
- che l'ammontare del risarcimento sarebbe stato abbattuto del 40% per il concorso di colpa in capo al de cuius, con l'effetto che la somma complessiva da riconoscere sarebbe stata inferiore a quella della intervenuta transazione.
Alla luce di tali risultanze, in accordo con la sentenza impugnata, deve ritenersi che il sinistro per cui è causa sia imputabile alla condotta negligente dei due conducenti, con attribuzione della responsabilità nella misura prevalente del 60% a carico del conducente dell'autocarro, per non aver tenuto la sua destra in un punto in cui ciò era ancor più necessario, trovandosi il mezzo in prossimità di una curva, e nella misura del 40% a carico del per aver tenuto una velocità di gran lunga superiore al limite consentito;
e che le Per_2
somme percepite dagli odierni appellanti con le due transazioni siano satisfattive delle poste risarcitorie ad essi spettanti, anche tenuto conto del concorso di colpa del loro de cuius.
(appello incidentale proposto da e ) _1 Controparte_2
Con il primo motivo di appello incidentale, la società e _1 CP
deducono la illegittimità della sentenza impugnata e difetto di motivazione nella
[...]
parte in cui gli stessi vengono condannati alle spese di lite in favore degli enti assicurativi.
Sostengono che il Tribunale ha violato l'art. 1917 c.c. in quanto la loro domanda di garanzia trovava giustificazione nella polizza assicurativa che copriva i rischi da RC Auto dell'autocarro Fiat Iveco targato AL 642070; che la condanna alle spese del giudizio doveva seguire il principio di causalità e che, essendo stata rigettata la domanda principale, le spese sostenute dal terzo dovevano essere poste a carico degli attori rimasti soccombenti, i quali avevano provocato e giustificato la chiamata in garanzia;
che il massimale di polizza
15 dell'autocarro era ancora capiente e pertanto la domanda di garanzia trovava ulteriore giustificazione;
che il Giudice di primo grado non ha svolto alcuna motivazione circa l'arbitrarietà della domanda di garanzia.
Il motivo è fondato.
La domanda attrice comportava senz'altro l'accertamento dell'importo massimale, oltre il quale gli attori dichiaravano di agire, e l'efficacia delle transazioni da essi stipulate nel rapporto con gli altri obbligati. Su tali questioni gli appellati incidentali hanno fondato le loro eccezioni, sostenendo in particolare che il massimale di polizza assicuratrice dell'autocarro era ancora capiente.
Ritiene, quindi, la Corte che non possano essere condivise le ragioni spiegate nella sentenza impugnata al fine di porre le spese delle compagnie assicurative a carico dei convenuti, tanto più che il Tribunale ha rigettato la domanda attrice, ritenendo in motivazione che non fosse stata data la prova del massimale dedotto e che le due transazioni avessero effetto liberatorio nei confronti del conducente e del proprietario dell'autocarro.
Conseguentemente, non potendo esprimersi un giudizio di arbitrarietà della iniziativa degli odierni appellanti incidentali relativamente alla loro iniziativa di chiamare in causa le compagnie di assicurazione, in accoglimento del motivo di appello in esame le spese sostenute da queste ultime devono essere poste a carico della parte attrice, in applicazione del principio affermato in più occasioni dalla Suprema Corte secondo cui “le spese di giudizio sostenute dal terzo chiamato in garanzia, una volta che sia stata rigettata la domanda principale, vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia …” (Cass. civ., n. 23123/2019).
Con il secondo motivo di appello incidentale, la società e _1 CP
deducono la erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui viene esclusa la
[...]
responsabilità in capo all'ente provincia regionale di , per omessa manutenzione CP_5
della sede stradale e per non avere disposto la segnaletica di pericolo.
Secondo gli appellanti, dalle risultanze istruttorie si evince che l'autovettura Hyundai viaggiava a velocità elevata e che l'autocarro percorreva la strada a bassa velocità, che la manovra dell'autocarro di spostamento verso sinistra era giustificata dalla anomalia
16 esistente sulla porzione stradale, circostanza confermata dal consulente di parte del PM nel procedimento penale. Sul punto, affermano che l'anomalia della sede stradale, non visibile e non segnalata, era tale da indurre il conducente dell'autocarro, in relazione alla massa del mezzo e a quella trasportata, a non impegnare l'area deformata nel giustificato timore di un possibile improvviso cedimento del corpo stradale;
e che tale aspetto è stato trascurato nella relazione di CTU.
Il motivo è infondato.
Dalle risultanze della relazione di Ctu, puntualmente richiamate nella sentenza impugnata, si evince che le condizioni della strada non erano tali da costringere il conducente dell'autocarro a spostarsi verso l'altra corsia e che la strada avrebbe potuto con tutta sicurezza essere attraversata mantenendo il margine destro. In accordo con la sentenza, pertanto, deve ritenersi che la responsabilità dell'incidente stradale per cui è causa è da imputarsi ai soli conducenti dei veicoli coinvolti nello stesso.
In conclusione, l'appello principale va rigettato, mentre vanno accolti il primo motivo di appello incidentale proposto da con assorbimento degli altri Controparte_3
motivi, e il primo motivo di appello incidentale proposto dalla società e da _1
; il secondo motivo di appello incidentale proposto da questi ultimi va Controparte_2
rigettato.
In base al principio di soccombenza, gli appellanti principali vanno condannati al pagamento delle spese di lite di questo grado di giudizio in favore degli appellanti incidentali e della compagnia di assicurazione;
gli appellanti incidentali e _1
vanno condannati al pagamento delle dette spese in favore del Controparte_2 [...]
. Controparte_5
In ragione dell'esito del giudizio, va dato atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002 per il versamento da parte degli appellanti principali di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
17 La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
(1964), in proprio e nella qualità di procuratore speciale di , Parte_2
da (1968), e , in proprio e nella Parte_3 Parte_4 Parte_5
qualità di procuratore speciale di (1946), (1934), Parte_3 Parte_1 [...]
, , e , avverso la sentenza Parte_6 Parte_7 Parte_1 Persona_3
emessa dal Tribunale di Agrigento n. 512/2019 pubblicata l'8 aprile 2019, nonché sugli appelli incidentali proposti da e dalla società Controparte_3 Controparte_14 CP
, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così decide:
[...]
1) rigetta l'appello principale;
2) accoglie il primo motivo di appello incidentale proposto da e il Controparte_3
primo motivo di appello incidentale proposto dalla società e da _1 CP
e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata:
[...]
- dichiara il difetto di legittimazione passiva della predetta rispetto Controparte_3
alla domanda attrice proposta nei suoi confronti;
- dichiara assorbiti gli altri motivi di appello incidentale proposti da CP_3
[...]
- condanna (1964), , Parte_1 Parte_2 Parte_3
(1968), , , (1946),
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_3 Parte_1
(1934), , e
[...] Parte_6 Parte_7 Parte_1 Persona_3
al pagamento, in solido tra loro, delle spese legali del primo grado di giudizio in
[...]
favore della in luogo dei predetti appellanti incidentali Controparte_4
e , nella misura liquidata in quel Controparte_3 _1 Controparte_2
grado;
3) conferma nel resto la sentenza impugnata;
4) condanna (1964), , Parte_1 Parte_2 Parte_3
(1968), , , (1946),
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_3 Parte_1
(1934), , e
[...] Parte_6 Parte_7 Parte_1 Persona_3
al pagamento, in solido tra loro, delle spese legali del presente grado di appello in
[...]
favore di , della società e e della Controparte_3 _1 Controparte_2
18 che liquida per ciascuna parte appellata in € 7.500,00 oltre Controparte_4
rimborso spese generali 15%, c.p.a. e Iva;
5) condanna la società al pagamento delle _1 Parte_12
spese legali del presente grado di appello in favore del Controparte_5
, che liquida in € 2.915,00 oltre rimborso spese generali 15%, c.p.a. e Iva;
[...]
6) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R.
115/2002 per il versamento da parte degli appellanti principali di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Palermo, lì 27 marzo 2025
L'Estensore Il Presidente
Silvestro Motta Antonino Liberto Porracciolo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma
digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del Dl 29 dicembre 2009,
n. 193, conv. con modifiche dalla l. 22 febbraio 2010, n. 24, e del Dlgs 7 marzo 2005, n. 82 e
successive modifiche, e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della
Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44.
19
1) Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2) Dott.ssa Virginia Marletta Consigliere
3) Dott. Silvestro Motta Giudice Ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1888/2019 R.G. promossa in questo grado di giudizio da:
(c.f.: , in proprio e nella qualità di Parte_1 CodiceFiscale_1 procuratore speciale del fratello (c.f.: Parte_2 C.F._2
), giusta procura generale innanzi al Consolato d'Italia di Saarbruecken rep. N.
[...]
36/2009; (c.f.: ); (c.f.: Parte_3 CodiceFiscale_3 Parte_4
); (c.f.: ), in proprio e CodiceFiscale_4 Parte_5 CodiceFiscale_5 nella qualità di procuratore speciale dei GG.ri: (c.f.: Parte_3 C.F._6
), (c.f.: ), (c.f.:
[...] Parte_1 CodiceFiscale_7 Parte_6
), (c.f.: ) e CodiceFiscale_8 Parte_7 CodiceFiscale_9 Parte_1
(c.f.: ), giusta procura speciale innanzi al notaio
[...] CodiceFiscale_10
in data 22.10.2008 Rep. N. 146 (fratelli di , deceduto) e Persona_1 Persona_2
(c.f.: ), giusta procura speciale innanzi al Persona_3 CodiceFiscale_11
d'Italia di Bruxelles in data 28.10.2008 Rep. N. 1074 (fratello di Parte_8 Persona_4
deceduta), tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Salvatore EL
[...] APPELLANTI CONTRO (Partita Iva: ), in persona del legale rappresentante pro _1 P.IVA_1 tempore, e (c.f.: ), rappresentati e difesi Controparte_2 CodiceFiscale_12 dall'Avv. Salvatore Lo Leggio APPELLATI (e appellanti incidentali)
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_3 CodiceFiscale_13 Giovanni Lo Leggio APPELLATA (e appellante incidentale)
(Partita Iva: ), in persona del legale Controparte_4 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giacomo Raffaele Esposito APPELLATA
(c.f.: , in persona del legale Controparte_5 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Arnaldo Faro APPELLATO
1 Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento n. 512/2019 depositata l'8 aprile 2019
La causa è stata posta in decisione con ordinanza dell'8 marzo 2024, ai sensi dell'art. 127-ter comma 3 c.p.c.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione del 10 maggio 2011, gli odierni appellanti convenivano in giudizio la società e innanzi al _1 Controparte_2 Controparte_3
Tribunale di Agrigento Sezione distaccata di Canicattì, chiedendone la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla perdita parentale conseguente al decesso dei loro congiunti e . Persona_2 Persona_4
Deducevano, infatti:
- che in data 7 ottobre 2008 alle ore 15:00-15:30 circa, i coniugi e Persona_2
, a bordo della Hyunday Atos 1.0 con targa AX489JD condotta dal Persona_4 [...]
e assicurata con la polizza n. 193358311-03, mentre percorrevano la Per_2 Parte_9
strada provinciale che da Campobello di Licata porta a Naro, erano venuti in collisione con l'autocarro Fiat Iveco 145/17 con targa AL642070, di proprietà della società _1
condotto da e assicurato per la responsabilità civile derivante dalla Controparte_2
circolazione dei veicoli con l' polizza n. 104145974 intestata a Controparte_6
Controparte_3
- che la responsabilità dell'incidente era da addebitare al conducente dell'autocarro il quale, percorrendo la strada nel senso di marcia opposto, aveva invaso la corsia di marcia percorsa dall'autovettura su cui viaggiavano i GG.ri , così collidendo Controparte_7
con lo spigolo anteriore sinistro dell'autocarro contro lo spigolo anteriore sinistro dell'autovettura;
- che, a causa dell'incidente, il SI. decedeva immediatamente, Persona_2
mentre la SI.ra , estratta viva dall'abitacolo, veniva trasportata presso Persona_4
l'Ospedale di , ove decedeva poco dopo;
CP_5
- che le compagnie assicuratrici dei veicoli venuti in collisione avevano provveduto alla liquidazione dei danni secondo l'intero massimale, ammontante a € 1.032.000,00, che
2 essi attori avevano diviso in via amichevole a prescindere dalle quote legali previste per legge;
- che l'importo liquidato non era sufficiente a soddisfare il valore dei danni da essi patiti, in quanto quello da liquidare in base alle tabelle ammontava a € 200.000,00 per ciascun figlio ed € 50.000,00 per ciascun fratello delle vittime;
- che, pertanto, i convenuti dovevano essere condannati al pagamento dell'importo di
€ 1.268.000,00, pari alla differenza tra le somme dovute e quelle corrisposte.
Si costituivano in giudizio la e Controparte_3 Controparte_8 CP
, eccependo:
[...]
- il difetto di legittimazione passiva di;
Controparte_3
- l'infondatezza della domanda con riferimento ai danni subiti per il decesso di
[...]
, in quanto con la transazione del 26 maggio 2010, stipulata tra Persona_2
l'Assicurazione Milano e gli attori, della quale essi convenuti chiedevano di profittare ex art. 1304 c.c., gli attori avevano liberato l'assicurato da qualsiasi obbligo nascente dal sinistro.
Ancora, sostenevano che, qualora fosse stato accertato il diritto al risarcimento in favore degli attori, dovevano essere condannate le compagnie assicurative dei due mezzi, nel limite del massimale assicurativo ancora capiente, delle quali chiedevano la chiamata in causa.
Dichiaravano inoltre di aderire alla transazione stipulata dagli attori con Parte_9
con riferimento ai danni subiti per il decesso di . Persona_4
Chiedevano, infine, la chiamata in causa della Provincia di Agrigento per essere dalla stessa manlevati in caso di condanna;
La in riconvenzionale, chiedeva la _1
condanna della Provincia di Agrigento per i danni subiti dall'autocarro in occasione del sinistro.
Si costituiva in giudizio la , chiedendo il rigetto della Controparte_9
domanda spiegata.
Si costituivano in giudizio, congiuntamente, la e la Parte_9 [...]
chiedendo il rigetto della domanda attorea, affermando che tra gli attori e le _10
3 predette compagnie erano intervenuti due atti di transazione con i quali i primi avevano rinunciato ad ogni ulteriore pretesa nei loro confronti;
in ogni caso, chiedevano il rigetto della domanda eccependo che le pretese attoree erano state interamente soddisfatte con la corresponsione delle somme già versate;
e per il caso di condanna, chiedevano che fosse accertato il loro diritto a rivalersi sui convenuti;
in via riconvenzionale, chiedevano la condanna della Provincia a rimborsare quanto da esse pagato in via transattiva e quanto da pagare in forza della emananda sentenza.
Istruita la causa mediante Ctu, prove testimoniali e acquisizioni documentali, con la sentenza n. 512/2019 pubblicata l'8 aprile 2019, il Tribunale di Agrigento così provvedeva: rigettava le domande attoree;
rigettava le domande riconvenzionali proposte da e dalle compagnie _1
assicurative terze chiamate in causa;
condannava gli attori a pagare, in solido, a , e Controparte_2 Controparte_3
alla società “ , le spese di lite;
_1
condannava , e la società “ a Controparte_2 Controparte_3 _1
pagare alle compagnie assicurative, terze chiamate in causa, in solido, le spese di lite;
condannava i convenuti , , la società “ Controparte_2 Controparte_3 [...]
e le compagnie assicurative, terze chiamate in causa, a pagare in solido alla _1
le spese di lite;
Controparte_9
poneva le spese di Ctu definitivamente a carico degli attori.
Nella fattispecie, per quanto rileva in questa sede, il Tribunale ha ritenuto in motivazione:
- che, con la transazione del 16 settembre 2009, conclusa con la con Parte_9
riferimento al decesso di , gli attori avevano liberato non solo la Persona_4
Compagnia di Assicurazione, ma anche i convenuti, i quali avevano dichiarato di volere profittare di quella transazione;
- che, con la transazione del 26 maggio 2010, conclusa con la Controparte_11
con riferimento ai danni subiti per il decesso di , gli
[...] Persona_2
4 attori avevano liberato non solo la Compagnia assicurativa, ma anche il conducente e il proprietario del veicolo antagonista;
- che, anche ove la transazione fosse stata interpretata diversamente, dagli accertamenti effettuati era emerso un concorso di colpa del nella misura del 40%; e Per_2
che, pertanto, applicando le tabelle milanesi, il totale delle somme spettanti agli attori sarebbe stato inferiore a quelle per le quali era intervenuta la transazione;
- che erano infondate le domande riconvenzionali spiegate dalla società _1
e dalle compagnie assicurative nei confronti della Provincia di Agrigento, in quanto nessuna responsabilità era da imputarsi al detto Ente, come anche accertato in sede penale;
- che le spese dei terzi chiamati dovevano gravare sui convenuti, pur essendo la domanda nei loro confronti infondata, atteso che le compagnie assicurative avevano transatto la controversia con gli attori e, pertanto, non avrebbero potuto essere condannate a pagare oltre il massimale;
e che, quanto alla Provincia, l'infondatezza della domanda era pure emersa nel giudizio penale, celebratosi prima dell'istaurazione del procedimento civile.
Con atto di citazione notificato il 7 ottobre 2019, hanno proposto appello Parte_1
(1964), in proprio e nella qualità di procuratore speciale di
[...] Parte_2
; (1968); ; , in proprio e
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5
nella qualità di procuratore speciale di (1946), (1934), Parte_3 Parte_1 [...]
, e , chiedendo Parte_6 Parte_7 Parte_1 Persona_3
accogliersi le seguenti conclusioni:
“… riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto dichiarare la responsabilità degli odierni convenuti per i fatti descritti in parte motiva … Condannare i convenuti al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dagli appellanti per la parte eccedente il massimale di polizza pari ad Euro 1.268.000,00 o in quelle somme maggiori o minori che saranno ritenute di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria secondo gli indici
ISTAT con l'eventuale attribuzione di una quota maggiore di risarcimento danni a favore del figlio convivente e disabile , anch'essa da determinarsi in via Parte_5
equitativa, ex art. 1226 c.c., o in quella maggiore o minore che risulterà dal giudizio …
Condannare gli odierni convenuti al pagamento delle spese di lite …”.
5 Si sono costituiti la società e , proponendo _1 Controparte_2
appello incidentale con il quale hanno chiesto:
“
1. Riformare il capo e la parte della sentenza in cui condanna la soc. _1
ed il sig. alla refusione delle spese di lite in favore del procuratore delle CP
Assicurazioni chiamate in causa, quantificate in € 11.000,00 oltre accessori, volendo mandare esente gli appellanti e soc. dalla suddetta Controparte_2 _1
condanna.
2. Riformare il capo e la parte della sentenza in cui manda esente da responsabilità la
e di conseguenza si accerti, si ritenga e si dichiari, la Controparte_9
prevalente e/o concorrente responsabilità della in Controparte_9
Persona del Presidente p.t. nella causazione del sinistro per non aver adempiuto all'onere manutentivo impostogli;
in tal caso,
a) Qualora la sentenza di prime cure venga riformata per come prospettato dagli appellanti principali in correlazione con la responsabilità dell'ente provincia, si voglia estendere le nascenti condanne in capo alla in Persona Controparte_9
del Presidente p.t. giusto l'obbligo manutentivo non adempiuto.
3. Sempre quale conseguenza dell'aver accertato la responsabilità dell'ente Provincia di Agrigento, in modifica della sentenza di prime cure La Si Voglia condannare al risarcimento integrale dei danni riportati dall'autocarro Fiat Iveco 145/17 targato AL
642070 per la restante somma di € 2.661,90 oltre accessori di legge da corrispondersi in favore della società . _1
Inoltre, avverso l'appello principale, e hanno _1 Controparte_2
eccepito il difetto di interesse ad agire dei fratelli dei de cuius per carenza di procura speciale e il difetto di legittimazione ad agire di tutti gli appellanti relativamente alle pretese risarcitorie, stante l'intervenuta transazione. Hanno chiesto, in ogni caso, di dichiarare la prevalente e/o concorrente responsabilità di nella causazione del sinistro Persona_2
del 7.10.2008, con conseguente rigetto dell'appello e/o riduzione delle somme richieste;
e, in caso di loro condanna, di essere manlevati “… ponendo ogni onere in capo alla società
6 e società di assicurazioni Controparte_12 Controparte_11 [...]
”. Parte_10
Si è costituita proponendo appello incidentale con il quale ha Controparte_3
chiesto:
“
1. in riforma dell'impugnata sentenza pronunciare il difetto di legittimazione passiva della sig.ra dichiarandone l'estromissione dal giudizio e Controparte_3
conseguentemente mandarla esente dalla condanna alle spese di lite che il giudice di prime cure le ha comminato in favore del procuratore della Parte_11 [...]
nonché delle ulteriori spese di lite comminate in favore della _11 [...]
. Controparte_9
2. Riformare il capo e la parte della sentenza in cui condanna la sig.ra CP_3
in solido con a soc. ed il sig. alla refusione delle spese
[...] _1 CP
di lite in favore del procuratore delle Assicurazioni chiamate in causa, quantificate in €
11.000,00 oltre accessori, volendo mandare esente l'appellante dalla suddetta CP_3
condanna, ponendola in capo agli appellanti principali.
3. Riformare il capo e la parte della sentenza in cui manda esente da responsabilità la
e di conseguenza si accerti, si ritenga e si dichiari, la Controparte_9
prevalente e/o concorrente responsabilità della in Controparte_9
Persona del Presidente p.t. nella causazione del sinistro per non aver adempiuto all'onere manutentivo impostogli;
in tal caso,
– Qualora la sentenza di prime cure venga riformata per come prospettato dagli appellanti principali in correlazione con la responsabilità dell'ente provincia, si voglia estendere le nascenti condanne in capo alla in Persona Controparte_9
del Presidente p.t. giusto l'obbligo manutentivo non adempiuto”
Inoltre, avverso l'appello principale, ha formulato le medesime Controparte_3
conclusioni della società e di . _1 Controparte_2
7 Si è costituita la già e Controparte_4 Parte_10
incorporante la chiedendo il rigetto dell'appello con conferma Controparte_12
della sentenza impugnata.
Si è costituito il Controparte_13
, chiedendo il rigetto dell'appello principale e degli appelli Controparte_9
incidentali; in subordine, ha chiesto di dare atto che esso appellato intende avvalersi degli effetti della transazione effettuata dai coobbligati solidali.
Tutto ciò premesso, preliminarmente, deve esaminarsi il primo motivo di appello incidentale, con il quale deduce il proprio difetto di legittimazione passiva Controparte_3
rispetto ai fatti per cui è causa, in quanto era solo intestataria della polizza assicurativa dell'autocarro, sicché – così deduce – non potrebbe essere considerata responsabile civile, e dunque andrebbero rigettate le pretese risarcitorie nei suoi confronti.
Il motivo è fondato.
Per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, il responsabile del sinistro ai sensi dell'art. 144 Cod Ass. (e del previgente art. 18 L. 990/1969) è unicamente il proprietario del veicolo che ha causato il danno. Inoltre, ai sensi dell'art. 2054, comma 3,
c.c., il proprietario del veicolo è responsabile in solido con il conducente dello stesso. Non sussiste, quindi, alcuna responsabilità in un sinistro stradale a carico dell'assicurato che non sia anche proprietario o conducente del veicolo coinvolto [Cass. n. 25421/2014, secondo cui non vi è litisconsorzio necessario con lo stipulante il contratto di assicurazione che sia persona diversa tanto dal proprietario quanto dal conducente del veicolo;
Cass. n.
17963/2017, per la quale non può essere considerato responsabile del sinistro “… colui che
– senza essere proprietario o conducente del veicolo che abbia dato causa al sinistro – si sia limitato a stipulare la polizza ed a pagare il relativo premio, ricorrendo in tale ipotesi un caso di assicurazione “per conto altrui” (se lo stipulante non preveda di condurre il veicolo assicurato) o “per conto di spetta” (qualora preveda, invece, di alternarsi con altri conducenti)”].
In accoglimento del primo motivo di appello incidentale, deve dunque dichiararsi il difetto di legittimazione di con conseguente assorbimento degli altri Controparte_3
8 motivi di appello incidentale dalla stessa proposti, identici a quelli della società _1
e di , formulati in subordine per il caso che non fosse stato accolto
[...] Controparte_2
detto primo motivo.
Ancora prima dell'esame dell'appello principale, va disattesa l'eccezione, proposta dagli appellati , la e , di parziale difetto Controparte_3 _1 Controparte_2
di legittimazione attiva, sul presupposto che le procure speciali conferite a Parte_5
(doc. nn. 18, 19, 21) conferirebbero allo stesso la facoltà di agire esclusivamente nei confronti del conducente dell'autocarro. Contrariamente a quanto eccepito dai predetti appellati, nelle procure speciali si fa menzione degli stessi quali soggetti coinvolti nell'incidente stradale per cui è causa e tenuti al risarcimento.
(appello principale proposto da +10) Parte_1
Con il primo motivo di gravame, gli appellanti principali impugnano la sentenza di primo grado nella parte in cui la transazione, intervenuta tra essi e le compagnie assicurative, viene interpretata come frutto della volontà delle parti di estenderla anche alla parte eccedente il massimale di polizza, e sostengono che il debito gravante sul responsabile dell'illecito non può essere limitato al massimale di polizza nonché che l'atto transattivo riguardava il limite del massimale e non la parte di debito non caratterizzata dal vincolo di solidarietà. Secondo gli appellanti, qualora intervenga una transazione tra il terzo danneggiato e l'assicuratore del danneggiante, l'effetto favorevole nei confronti del condebitore (assicurato), che dichiari di volerne profittare, incontra gli stessi limiti in cui si manifesta la solidarietà, costituiti dall'importo del massimale e non può estendersi oltre la quota eccedente. Su tale punto, evidenziano: che nella quietanza del 16.09.2009 emerge chiaramente che il pagamento delle somme non costituiva liberatoria per l'assicurato; che l'art. 1304 c.c. richiede la sussistenza di un negozio transattivo in relazione a un'obbligazione gravante su più debitori in solido per l'intero debito;
che la transazione produce l'effetto estintivo nei confronti dei condebitori che dichiarano di volere profittare, ma non si estende a quella parte dell'obbligazione non solidale perché dovuta esclusivamente da uno dei condebitori, per la quale la transazione non può produrre effetto, nemmeno con una dichiarazione di adesione.
9 Con il secondo motivo di gravame, gli appellanti principali impugnano la sentenza di primo grado in punto responsabilità del sinistro, e sostengono che in atti vi è la prova della responsabilità in capo al SI. e alla Provincia di Agrigento, come emerge dagli CP
accertamenti svolti sui luoghi dai CC e dalla relazione del consulente di parte della Procura di Agrigento.
Gli appellanti principali insistono, quindi, nella loro domanda, argomentando sulla sussistenza del danno non patrimoniale derivante dalla perdita parentale, ed evidenziando che il figlio , disabile, era convivente con i genitori e dipendente da loro Parte_5
economicamente nonché per ragioni di cura e assistenza. Deducono, altresì, la sussistenza di un danno biologico e morale soggettivo in capo alla SI.ra loro Persona_4
spettante iure hereditatis.
Il primo motivo di appello principale è infondato, presentando aspetti di inammissibilità.
Va rilevato che con il motivo di appello in esame si censura specificamente l'interpretazione, contenuta nella sentenza impugnata, della transazione del 16 settembre
2009, stipulata con la compagnia assicuratrice dell'autovettura Parte_10
Hyunday Atos con targa AX489JD su cui viaggiavano i coniugi e Persona_2
. Nell'atto di appello non vi è, invece, alcuna censura all'interpretazione Persona_4
della transazione del 26 maggio 2010.
Nella scrittura del 16 settembre 2009 rivolta alla con riferimento al Parte_9
decesso di gli odierni appellanti dichiaravano “di accettare la Persona_4
liquidazione del danno della signora per la somma di euro 500.000,00 Persona_4
oltre onorari di avvocato per euro 50.000,00 a saldo e stralcio di ogni pretesa nei confronti dell'assicurazione predetta, non costituendo la presente liberatoria nei confronti dell'assicurato”.
Come evidenziato dal Giudice di primo grado, che sulla questione ha richiamato la pronuncia della Suprema Corte a S.U. n. 30174/2011, in presenza di una transazione tra il creditore ed uno dei debitori in solido, è necessario accertare se la transazione abbia riguardato l'intero debito o, invece, abbia avuto ad oggetto unicamente la quota del debitore
10 con cui essa è stata stipulata, riferendosi la previsione dell'art. 1304 c.c. alla prima fattispecie. Nella transazione per l'intero, gli altri debitori possono dichiarare di volerne profittare, come previsto dalla norma citata, con l'effetto che anche per essi opera l'estinzione del debito;
nella transazione pro quota si determina lo scioglimento della solidarietà passiva unicamente rispetto al debitore che vi aderisce, corrispondentemente riducendosi il debito per gli altri.
Ne consegue che, allorché si applichi l'art. 1304 c.c., la riduzione concordata dell'ammontare del debito ex art. 1965 c.c. (aliquid datum, aliquid retentum) con uno solo dei debitori opera anche per gli altri che dichiarino di volersene avvalere, non diversamente da quel che sarebbe accaduto se anch'essi avessero sottoscritto la medesima transazione. Né tale conseguenza potrebbe essere evitata introducendo nella transazione per l'intero debito una riserva o una clausola di contrario tenore, in quanto tale clausola inciderebbe su un diritto potestativo che la legge attribuisce ad un soggetto terzo, rispetto ai contraenti, e del quale perciò questi ultimi non sono legittimati a disporre [“La norma di cui all'art. 1304, primo comma, cod. civ. si riferisce unicamente alla transazione che abbia ad oggetto
l'intero debito, e non la sola quota del debitore con cui è stipulata (spettando al giudice del merito verificare quale sia l'effettiva portata contenutistica del contratto), giacché è la comunanza dell'oggetto della transazione stessa a far sì che possa avvalersene il condebitore solidale pur non avendo partecipato alla sua stipulazione e, quindi, in deroga al principio per cui il contratto produce effetti soltanto tra le parti. La conseguente riduzione dell'ammontare dell'intero debito, pattuita in via transattiva con un solo dei debitori, che opera anche nei confronti del condebitore il quale dichiari di voler profittare della transazione, non può essere impedita dall'inserimento nel medesimo contratto di una clausola di contrario tenore, essendo inibito alle parti contraenti disporre dell'anzidetto diritto potestativo che la legge attribuisce ad un terzo estraneo al vincolo negoziale”, Cass.
Sez. U., n. 30174/2011, citata, giurisprudenza costante)].
Inoltre, nelle ipotesi di responsabilità civile coperta dall'assicurazione, su quest'ultima grava l'intero debito e non una mera quota interna. Sul punto, la Suprema Corte ha affermato che, “in materia di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla
11 circolazione dei veicoli, tra l'assicuratore, destinatario dell'azione diretta ex art. 18 della legge 24 dicembre 1969 n. 990, e il danneggiante assicurato, destinatario dell'ordinaria azione risarcitoria prevista dall'art. 2054 cod.civ., sussiste un vincolo, ancorché atipico, di solidarietà passiva, entro il limite in cui le prestazioni sono identiche, quello cioè del massimale assicurato. Consegue che qualora intervenga una transazione sul danno tra il terzo danneggiato e l'assicuratore del danneggiante, l'effetto favorevole nei confronti del condebitore (assicurato) che dichiari di volerne profittare non potrà che manifestarsi negli stessi, identici limiti in cui opera la solidarietà, segnati dall'importo del massimale, ma non potrà mai estendersi alla quota di danno eccedente il massimale” (Cass, 10115/2000).
Ciò premesso in diritto, il Giudice di primo grado ha correttamente ritenuto che, con la transazione del 16 settembre 2009 stipulata dagli attori per il decesso della loro congiunta
, gli stessi hanno liberato non solo la compagnia di assicurazione ma Persona_4
anche i convenuti entro il limite del massimale;
ciò in quanto, essendo l'obbligazione gravante sulla compagnia contratta nell'interesse esclusivo dell'assicurato, essa non poteva che riguardare l'intero debito e non una singola quota (perché inesistente); quanto poi alla dichiarazione secondo cui la transazione non avrebbe prodotto effetti favorevoli per l'assicurato, si tratta di una clausola priva di efficacia perché, come evidenziato dalla giurisprudenza dianzi citata, il contraente non può disporre di un diritto dispositivo che appartiene al solo assicurato. Avendo i convenuti dichiarato di volersi avvalere di tale diritto, profittando della transazione, consegue che, con riguardo al massimale,
l'obbligazione dei condebitori solidali è sicuramente estinta.
Con riferimento alla pretesa creditoria eccedente il massimale, il Giudice di primo grado ha evidenziato: che gli attori non avevano prodotto la polizza relativa all'assicurazione stipulata con la per il veicolo a bordo del quale era Parte_9
trasportata , limitandosi a dedurre che quanto pagato dalla predetta Persona_4
compagnia corrispondeva al massimale assicurativo;
che i convenuti avevano contestato tale deduzione, affermando che il massimale assicurativo ammontava a € 750.000,00; che incombeva sugli attori l'onere della prova della entità del massimale, cui essi non avevano assolto;
che, non essendo noto l'importo predetto, non era possibile determinare la somme
12 che i convenuti dovevano pagare in eccedenza, con conseguente rigetto della domanda attorea volta ad ottenere il risarcimento dei danni subiti per il decesso della SI.ra Persona_4
[...]
Ritiene la Corte, sulla base dei principi di diritto sopra espressi e in accordo con la sentenza impugnata, che la transazione stipulata dagli appellanti con la per il Parte_9
decesso della SI.ra abbia riguardato l'intero debito e non la quota Persona_4
dell'asserito massimale e, pertanto, avendo gli appellati dichiarato di volerne profittare, essa ha effetto anche nei loro confronti.
Vanno, dunque, disattesi i profili di doglianza formulati dagli appellanti, senza tralasciare che nel motivo in esame non viene impugnata specificamente la parte della sentenza in cui viene ritenuto: che non vi era prova della entità del massimale dedotto nell'atto introduttivo e che l'onere di detta prova gravava sugli attori;
che ciò impediva di determinare la somme che i convenuti dovevano pagare in eccedenza, ovvero di accertare la natura della transazione nel senso voluto dagli attori.
Come già rilevato, nell'atto di appello non viene rivolta alcuna specifica doglianza avverso l'interpretazione data dal Giudice di primo grado alla transazione del 26 maggio
2010, rivolta a , compagnia assicuratrice dell'autocarro Controparte_11
Fiat Iveco 145/17 con targa AL642070, e ciò consente di ritenere assorbita ogni altra questione affrontata sul punto nella sentenza impugnata.
In ogni caso, nella detta transazione gli attori, con riferimento ai danni subiti per il decesso di , hanno dichiarato “di accettare la liquidazione del danno del Persona_2
sig. per la somma di euro 500.000, oltre onorari di avvocato pari a euro Persona_2
50.000,00 … a saldo e stralcio di ogni pretesa nei confronti della assicurazione predetta costituendo la presente liberatoria nei confronti dell'assicurato nei suoi rapporti con l'assicurazione predetta. La presente non costituisce liberatoria di tutti i diritti nei confronti della nella quale ci si riserva di agire separatamente. Controparte_9
Esonerano il proprio difensore da ogni responsabilità inerente la scelta di manlevare l'assicurato tenuto conto del fatto che dalle ricerche effettuate presso la Conservatoria dei
Registri Immobiliari in data 12 maggio 2010 è emersa la reale impossibilità di soddisfare il
13 credito il credito aggredendo il patrimonio dell'assicurato e del conducente in quanto già gravato da ipoteche e pignoramenti di altri soggetti o enti”.
Anche in relazione a tale transazione e alle dichiarazioni in essa contenute, la Corte, aderendo alle ragioni esposte nella sentenza impugnata, ritiene che con essa gli odierni appellanti abbiano liberato non solo la compagnia assicurativa e gli altri coobbligati in relazione al massimale, ma anche il conducente e il proprietario del mezzo pure per la parte eccedente: gli stessi, infatti, si sono riservati di agire nei soli confronti della Provincia di
Agrigento, peraltro motivando che la loro decisione di “manlevare” l'assicurato era stata presa dopo aver effettuato dei controlli sulla posizione patrimoniale del conducente e del proprietario, da cui era risultato non conveniente agire nei confronti di questi ultimi.
Il secondo motivo di appello principale è infondato.
In proposito, si richiama la sentenza impugnata laddove viene evidenziato che, ove le scritture transattive fossero state interpretate diversamente, la dinamica dell'incidente avrebbe comunque condotto al rigetto della domanda attrice.
Infatti, dalla relazione di Ctu è emerso: che l'autocarro condotto da CP
, nell'affrontare la curva, aveva invaso parte della corsia opposta per evitare una
[...]
malformazione della strada;
che il conducente, se avesse percorso la strada nel rispetto dei limiti di velocità di 20 km/h, avrebbe ben potuto mantenersi sulla sua destra, in quanto l'avvallamento e le condizioni della strada non erano tali da provocare l'instabilità del mezzo e delle merci che lo stesso trasportava;
che il conducente della Hyundai Atos, al momento del sinistro, percorreva la strada a una velocità di circa 50 km/h, e di 69 km/h al momento dell'avvistamento dell'autocarro, dunque ben superiore al limite consentito;
che il al momento dell'avvistamento del veicolo, era stato costretto ad effettuare una Per_2
frenata, la quale aveva influito negativamente sulla stabilità del veicolo e sulla possibilità di controllarlo.
Pertanto, il sinistro è stato causato dalla condotta negligente tenuta dai conducenti di entrambi i veicoli entrati in collisione, e ciò è stato oggetto di accertamento nella sentenza emessa dal Tribunale penale di Agrigento n. 339 del 22.12.2010, con la quale è stato ritenuto che il aveva concorso alla causazione dell'incidente nella misura del 40% e Per_2
14 che la responsabilità prevalente del 60% era a carico di , il quale è Controparte_2
stato condannato per il reato di cui all'art. 589 c.p.
Il Tribunale ha quindi evidenziato:
- che, applicando le tabelle milanesi, il danno da riconoscere a ciascuno dei cinque figli sarebbe stato pari a € 165.960,00 mentre quello da riconoscere a ciascuno dei cinque fratelli sarebbe stato di euro € 24.020,00, per un totale complessivo pari a € 949,980,00 (in ragione delle età dei de cuius e in difetto di allegazioni da parte degli attori sulla vicinanza con le vittime e l'intensità del vincolo);
- che l'ammontare del risarcimento sarebbe stato abbattuto del 40% per il concorso di colpa in capo al de cuius, con l'effetto che la somma complessiva da riconoscere sarebbe stata inferiore a quella della intervenuta transazione.
Alla luce di tali risultanze, in accordo con la sentenza impugnata, deve ritenersi che il sinistro per cui è causa sia imputabile alla condotta negligente dei due conducenti, con attribuzione della responsabilità nella misura prevalente del 60% a carico del conducente dell'autocarro, per non aver tenuto la sua destra in un punto in cui ciò era ancor più necessario, trovandosi il mezzo in prossimità di una curva, e nella misura del 40% a carico del per aver tenuto una velocità di gran lunga superiore al limite consentito;
e che le Per_2
somme percepite dagli odierni appellanti con le due transazioni siano satisfattive delle poste risarcitorie ad essi spettanti, anche tenuto conto del concorso di colpa del loro de cuius.
(appello incidentale proposto da e ) _1 Controparte_2
Con il primo motivo di appello incidentale, la società e _1 CP
deducono la illegittimità della sentenza impugnata e difetto di motivazione nella
[...]
parte in cui gli stessi vengono condannati alle spese di lite in favore degli enti assicurativi.
Sostengono che il Tribunale ha violato l'art. 1917 c.c. in quanto la loro domanda di garanzia trovava giustificazione nella polizza assicurativa che copriva i rischi da RC Auto dell'autocarro Fiat Iveco targato AL 642070; che la condanna alle spese del giudizio doveva seguire il principio di causalità e che, essendo stata rigettata la domanda principale, le spese sostenute dal terzo dovevano essere poste a carico degli attori rimasti soccombenti, i quali avevano provocato e giustificato la chiamata in garanzia;
che il massimale di polizza
15 dell'autocarro era ancora capiente e pertanto la domanda di garanzia trovava ulteriore giustificazione;
che il Giudice di primo grado non ha svolto alcuna motivazione circa l'arbitrarietà della domanda di garanzia.
Il motivo è fondato.
La domanda attrice comportava senz'altro l'accertamento dell'importo massimale, oltre il quale gli attori dichiaravano di agire, e l'efficacia delle transazioni da essi stipulate nel rapporto con gli altri obbligati. Su tali questioni gli appellati incidentali hanno fondato le loro eccezioni, sostenendo in particolare che il massimale di polizza assicuratrice dell'autocarro era ancora capiente.
Ritiene, quindi, la Corte che non possano essere condivise le ragioni spiegate nella sentenza impugnata al fine di porre le spese delle compagnie assicurative a carico dei convenuti, tanto più che il Tribunale ha rigettato la domanda attrice, ritenendo in motivazione che non fosse stata data la prova del massimale dedotto e che le due transazioni avessero effetto liberatorio nei confronti del conducente e del proprietario dell'autocarro.
Conseguentemente, non potendo esprimersi un giudizio di arbitrarietà della iniziativa degli odierni appellanti incidentali relativamente alla loro iniziativa di chiamare in causa le compagnie di assicurazione, in accoglimento del motivo di appello in esame le spese sostenute da queste ultime devono essere poste a carico della parte attrice, in applicazione del principio affermato in più occasioni dalla Suprema Corte secondo cui “le spese di giudizio sostenute dal terzo chiamato in garanzia, una volta che sia stata rigettata la domanda principale, vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia …” (Cass. civ., n. 23123/2019).
Con il secondo motivo di appello incidentale, la società e _1 CP
deducono la erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui viene esclusa la
[...]
responsabilità in capo all'ente provincia regionale di , per omessa manutenzione CP_5
della sede stradale e per non avere disposto la segnaletica di pericolo.
Secondo gli appellanti, dalle risultanze istruttorie si evince che l'autovettura Hyundai viaggiava a velocità elevata e che l'autocarro percorreva la strada a bassa velocità, che la manovra dell'autocarro di spostamento verso sinistra era giustificata dalla anomalia
16 esistente sulla porzione stradale, circostanza confermata dal consulente di parte del PM nel procedimento penale. Sul punto, affermano che l'anomalia della sede stradale, non visibile e non segnalata, era tale da indurre il conducente dell'autocarro, in relazione alla massa del mezzo e a quella trasportata, a non impegnare l'area deformata nel giustificato timore di un possibile improvviso cedimento del corpo stradale;
e che tale aspetto è stato trascurato nella relazione di CTU.
Il motivo è infondato.
Dalle risultanze della relazione di Ctu, puntualmente richiamate nella sentenza impugnata, si evince che le condizioni della strada non erano tali da costringere il conducente dell'autocarro a spostarsi verso l'altra corsia e che la strada avrebbe potuto con tutta sicurezza essere attraversata mantenendo il margine destro. In accordo con la sentenza, pertanto, deve ritenersi che la responsabilità dell'incidente stradale per cui è causa è da imputarsi ai soli conducenti dei veicoli coinvolti nello stesso.
In conclusione, l'appello principale va rigettato, mentre vanno accolti il primo motivo di appello incidentale proposto da con assorbimento degli altri Controparte_3
motivi, e il primo motivo di appello incidentale proposto dalla società e da _1
; il secondo motivo di appello incidentale proposto da questi ultimi va Controparte_2
rigettato.
In base al principio di soccombenza, gli appellanti principali vanno condannati al pagamento delle spese di lite di questo grado di giudizio in favore degli appellanti incidentali e della compagnia di assicurazione;
gli appellanti incidentali e _1
vanno condannati al pagamento delle dette spese in favore del Controparte_2 [...]
. Controparte_5
In ragione dell'esito del giudizio, va dato atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002 per il versamento da parte degli appellanti principali di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
17 La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
(1964), in proprio e nella qualità di procuratore speciale di , Parte_2
da (1968), e , in proprio e nella Parte_3 Parte_4 Parte_5
qualità di procuratore speciale di (1946), (1934), Parte_3 Parte_1 [...]
, , e , avverso la sentenza Parte_6 Parte_7 Parte_1 Persona_3
emessa dal Tribunale di Agrigento n. 512/2019 pubblicata l'8 aprile 2019, nonché sugli appelli incidentali proposti da e dalla società Controparte_3 Controparte_14 CP
, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così decide:
[...]
1) rigetta l'appello principale;
2) accoglie il primo motivo di appello incidentale proposto da e il Controparte_3
primo motivo di appello incidentale proposto dalla società e da _1 CP
e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata:
[...]
- dichiara il difetto di legittimazione passiva della predetta rispetto Controparte_3
alla domanda attrice proposta nei suoi confronti;
- dichiara assorbiti gli altri motivi di appello incidentale proposti da CP_3
[...]
- condanna (1964), , Parte_1 Parte_2 Parte_3
(1968), , , (1946),
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_3 Parte_1
(1934), , e
[...] Parte_6 Parte_7 Parte_1 Persona_3
al pagamento, in solido tra loro, delle spese legali del primo grado di giudizio in
[...]
favore della in luogo dei predetti appellanti incidentali Controparte_4
e , nella misura liquidata in quel Controparte_3 _1 Controparte_2
grado;
3) conferma nel resto la sentenza impugnata;
4) condanna (1964), , Parte_1 Parte_2 Parte_3
(1968), , , (1946),
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_3 Parte_1
(1934), , e
[...] Parte_6 Parte_7 Parte_1 Persona_3
al pagamento, in solido tra loro, delle spese legali del presente grado di appello in
[...]
favore di , della società e e della Controparte_3 _1 Controparte_2
18 che liquida per ciascuna parte appellata in € 7.500,00 oltre Controparte_4
rimborso spese generali 15%, c.p.a. e Iva;
5) condanna la società al pagamento delle _1 Parte_12
spese legali del presente grado di appello in favore del Controparte_5
, che liquida in € 2.915,00 oltre rimborso spese generali 15%, c.p.a. e Iva;
[...]
6) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R.
115/2002 per il versamento da parte degli appellanti principali di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Palermo, lì 27 marzo 2025
L'Estensore Il Presidente
Silvestro Motta Antonino Liberto Porracciolo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma
digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del Dl 29 dicembre 2009,
n. 193, conv. con modifiche dalla l. 22 febbraio 2010, n. 24, e del Dlgs 7 marzo 2005, n. 82 e
successive modifiche, e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della
Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44.
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