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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 16/12/2025, n. 1979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1979 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, nella persona del giudice monocratico dott. Sossio
Pellecchia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4654/2022 R.G., avente ad oggetto “Mutuo” e vertente
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. BOJANO Parte_1 C.F._1
GIUSEPPE, in virtù di procura in atti,
ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. DI Controparte_1 C.F._2
TROLIO GIORDANO, in virtù di procura in atti,
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note di trattazione scritta.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECI-
SIONE
Con atto di riassunzione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1
al fine di ottenere la restituzione della somma complessiva di € Controparte_1
13.000,00 concessagli a titolo di prestito personale.
Secondo la ricostruzione operata da parte attrice, nell'anno 2018 era Controparte_1
intenzionato ad aprire una rosticceria ed aveva chiesto a di anticipargli Parte_1 del denaro necessario per sostenere le spese iniziali per l'avvio dell'attività, impegnandosi alla restituzione di quanto ricevuto. L'attrice ha accolto la richiesta di aiuto corrispondendo somme di denaro al e provvedendo, in alcune occasione, a sostenere direttamente le spese CP_1
necessarie al progetto. In data 01.07.2019, ha aperto la ditta indivi- Controparte_1 duale “Sosta ”, avente ad oggetto la ristorazione senza sommini- Parte_2 strazione, con preparazione di cibo da asporto. Una volta avviata l'attività CP_2
ha provveduto a restituire a soltanto una parte dei soldi prestati,
[...] Parte_1 ragion per cui quest'ultima ha adito l'autorità giudiziari chiedendo: «Voglia il SI. Giudice con- dannare alla restituzione, in favore dell'attrice, della somma di € 13.000,00 Controparte_1
per le causali di cui in narrativa della citazione, o della diversa somma, maggiore o minore, che sarà accertata in corso di causa, il tutto gravato di interessi legali e rivalutazione moneta- ria dalla data della prima costituzione in mora, recapitata il 29/07/2021, o, in via gradata, dalla domanda, fino al soddisfo. In subordine, dichiarato l'oggettivo indebito circa le somme corrisposte dalla sig.ra , o, in via ulteriormente gradata, dichiarato l'indebito arric- Pt_1 chimento del convenuto ai danni dell'attrice, voglia condannare alle mede- Controparte_1
sime restituzioni o ad indennizzarla della correlativa diminuzione patrimoniale, da quantifi- care nella detta somma di € 13.000,00 o nella diversa somma, maggiore o minore, che sarà determinata dal Giudice, sempre con aggravio di interessi legali e rivalutazione monetaria dalla mora al soddisfo, o, in via gradata, dalla domanda al soddisfo.Con vittoria di spese ed onorari di avvocato, con maggiorazione ex D.M. 37/2018 per l'utilizzo di tecniche di redazione dell'atto con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione, non- ché espressa rinuncia alla richiesta di attribuzione, per essere stata l'attrice ammessa al pa- trocinio a spese dello Stato con provvedimento emesso in data 15/011/22 dall'Ordine degli
Avvocati di Avellino».
Con comparsa del 20.01.2023 si è costituito in giudizio contestando Controparte_1
la richiesta di pagamento. Secondo quanto esposto dal convenuto le parti avevano deciso di intraprendere insieme l'attività d'impresa ed entrambi avevano partecipato alle spese di ge- stione e di realizzazione per l'apertura del locale, convinti della bontà dell'attività intrapresa.
In particolare, ha utilizzato i risparmi del padre ed ha acceso un mutuo di circa € CP_1
40.000,00. Le parti, dunque, avrebbero condiviso la scelta di intraprendere l'attività, volonta- riamente, accollandosene anche il rischio, atteso che tutto è stato fatto a debito, comprese le somme date dal padre di . L'impresa era stata ideata, pensata e voluta da entrambi, CP_1
perché volta a realizzare quella che doveva essere una scelta comune di vita e di lavoro. La situazione di mercato e le prospettive dell'azienda erano buone tant'è che l'azienda lavorava e riusciva a far fronte a tutte le spese. La situazione è poi precipitata con l'arrivo del COVID-19.
Il blocco delle attività produttive determinato dalla pandemia e il conseguente aumento delle spese di gestione hanno comportato, inevitabilmente, nel giro di pochi mesi la chiusura dell'at- tività. In ragione di ciò il convenuto ha così concluso «Voglia il Tribunale adito, accertare e dichiarare di non dovute le somme richieste con la citazione per non essere mai sorta l'obbli- gazione da parte del sig. , avendo l'attore, concorso alla intrapresa econo- Controparte_1
mica non andata a buon fine, liberamente e volontariamente, e per l'effetto rientrante nell'alea di rischio di ogni impresa, e quindi la stessa è ingiustificata ed illegittima, vinte le spese di lite.
2 - Voglia il Tribunale adito, accertare e dichiarare di non dovute le somme richieste con la citazione per non essere mai sorta l'obbligazione da parte del sig. , avendo Controparte_1
l'attore, concorso alla intrapresa economica non andata a buon fine, e per l'effetto, accertato
e dichiarato che l'emergenza sanitaria legata all'attuale diffusione del COVID-19 ed i succes- sivi provvedimenti adottati dal Governo, necessitati dalla imprescindibile tutela della salute della popolazione, tanto per la sua imprevedibilità quanto per la eccezionalità dell'evento, possono e devono configurare l'ipotesi declinata dall'articolo 1467 c.c. quale presupposto di fatto per la sua applicazione e quindi l'esclusione di inadempimento e/o responsabilità per causa accertata e dichiarata di forza maggiore e quindi di esclusione di qualsiasi pagamento, nel caso di specie da far rientrare nel prudente apprezzamento del Giudice. Vinte le spese».
La causa è stata istruita con gli interrogatori formali delle parti e l'escussione del solo teste di parte attrice, atteso che il convenuto è decaduto dalla prova.
Al termine dell'attività istruttoria, falliti i tentativi di bonario componimento, esperiti anche mediante invio delle parti in mediazione demandata - al cui primo incontro il convenuto non ha partecipato per motivi ragionevoli e giustificabili (si trovava fuori sede e non poteva of- frire transattivamente più di quanto offerto in precedenza e rifiutato dall'attrice), ciò che rende inapplicabile l'art. 12-bis d.lgs. 28/2010 - la causa è stata trattenuta in decisione con conces- sione dei termini ex art.190 c.p.c.
***
La domanda è fondata.
Ciascuna delle parti in causa ha dato una diversa versione dei fatti.
L'attrice sostiene di aver concesso la rivendicata somma di denaro a titolo di prestito personale e di aver supportato a titolo amicale nell'avvio della sua attività im- Controparte_1
prenditoriale, senza mai aver preso concretamente parte al progetto di ristorazione.
Di contro , pur ammettendo, nel corso dell'interrogatorio formale, di Controparte_1 aver ricevuto del denaro da e che quest'ultima si è fatta personalmente Parte_1 carico di alcune delle spese necessarie per la ristrutturazione e l'adeguamento dei locali, ha sostenuto che tali esborsi sono stati effettuati a titolo di compartecipazione all'impresa.
Gli elementi probatori raccolti nel corso del giudizio avvalorano, ai sensi dell'art. 2729 c.c., quali presunzioni gravi, precise e concordanti, la ricostruzione fattuale operata dall'attrice (cfr. Cassazione civile sez. II, 29/03/2023, n.8829, circa la possibilità di dimostrare mediante pre- sunzioni l'esistenza di un'obbligazione restitutoria derivante da un contratto di mutuo. Non sono emersi, infatti, elementi tali da poter sostenere che abbia preso attiva- Parte_1 mente parte al progetto imprenditoriale e che abbia pensato e voluto avviare l'attività di risto- razione da asporto. Nel corso della prova testimoniale la sig.ra , locatrice Testimone_1 dell'immobile sito in Calabritto alla via S. Allende n. 20, sede dell'attività di rosticceria da asporto “Sosta e Gusta” ha dichiarato: «Confermo di aver ricevuto, quale locatrice dell'immo- bile descritto nel capitolo di prova, € 900,00 in contanti dalle mani di , che Controparte_1
era il conduttore e prelevò i soldi dalla sua tasca alla presenza di . Non so di Parte_1
chi fossero questi soldi, perché nulla mi fu detto in proposito.» ed ancora: «Ho visto Parte_1
solo all'inizio del rapporto di locazione, cioè in data 02/01/2019 e 14/02/2019, quando
[...] mi furono consegnati € 900,00 a titolo di cauzione, pari a due canoni di locazione. Successiva- mente ho avuto contatti con il solo . Nella rosticceria, quando era in esercizio, Controparte_1
tutte le volte che mi sono recata nella stessa, ho visto soltanto il e mai la ». CP_1 Pt_1
Di contro, il convenuto non ha fornito elementi a supporto della propria ricostruzione fattuale.
Alla luce delle risultanze probatorie, dunque, il rapporto intercorrente tra le parti in causa va inquadrato nella figura del prestito tra privati, che è assimilabile, in termini giuridici, al con- tratto di mutuo di cui all'art. 1813 c.c., a norma del quale la funzione dell'istituto, per come delineato dal legislatore, è rappresentata dalla consegna, a titolo oneroso ovvero a titolo gra- tuito, di una determinata quantità di denaro o altre cose fungibili con obbligo di restituzione del tantundem eiusdem gneris a carico dell'altra parte;
in ossequio al principio di libertà delle forme, il mutuo è a forma libera, potendo essere stipulato per iscritto ovvero oralmente.
Ebbene, l'onere di dimostrare il titolo di mutuo delle dazioni, gravante sull'attrice, può ritenersi assolto sulla base di un ragionamento presuntivo, valorizzando gli elementi a sostegno della versione attorea ed anche la debolezza della tesi difensiva del convenuto. In particolare:
-il SI. ha sostenuto l'esistenza di un progetto imprenditoriale comune, ma non ha CP_1 fornito alcuna prova a sostegno di tale affermazione, anzi, è stato dichiarato decaduto dalla prova testimoniale con il proprio teste (il padre, SI. ); Testimone_2
-la testimonianza della locatrice dell'immobile, SI.ra , ha smentito un coin- Testimone_1 volgimento attivo della SI.ra nell'attività; la teste ha dichiarato: "Nella rosticceria, Pt_1 quando era in esercizio, tutte le volte che mi sono recata nella stessa, ho visto soltanto il Per_1 nella e mai la "; questo elemento indebolisce fortemente la tesi della scelta comune di Pt_1 vita e di lavoro;
-l'attrice, in via subordinata, ha proposto anche domanda di indebito oggettivo e di arricchi- mento senza causa;
questo approccio processuale è in linea con le indicazioni della Cassazione, la quale suggerisce cautela nel rigettare una domanda di restituzione quando il convenuto non fornisca una causa valida per trattenere le somme ricevute (Tribunale di Perugia, Sentenza
n.1625 del 5 dicembre 2024; Cass. Civ., Sez. 2, N. 8829 del 29-03-2023; Corte Di Appello Di
Roma, Sentenza n.5910 del 20 Settembre 2024 e giurisprudenza ivi citata) .
La Corte di Cassazione ha osservato in una fattispecie in parte similare a quella per cui è causa che “ …….appare conforme all'orientamento della giurisprudenza di legittimità, avendo il giu- dice distrettuale richiamato l'arresto di questa Corte n. 17050 del 2014, seguito da altre suc- cessive (Cass. n. 27372 del 2021), che il Collegio condivide, secondo cui se è pur vero che chi agisce per l'adempimento di un obbligo di restituzione di somme che assume di avere pagato è tenuto a fornire la prova del titolo su cui fonda la sua pretesa, è anche innegabile che chi riceve il denaro altrui non è in linea di principio autorizzato a trattenerlo "senza causa", e che la mancata prova da parte dell'attore della sussistenza di un contratto di mutuo, a giustificazione del diritto alla restituzione di somme che concretamente dimostri di avere versato, non elimina il problema di accertare se sia consentito all'accipiens di trattenere le somme ricevute, senza essere tenuto quanto meno ad allegare la causa che ne giustifichi l'acquisizione. Il nostro or- dinamento annovera fra i suoi principi basilari quello dell'inammissibilità di trasferimenti di ricchezza ingiustificati, cioè privi di una causa legittima che giustifichi il passaggio di denaro
o di beni da un patrimonio ad un altro. Ne discende che il rigetto della domanda di restituzione dell'asserito mutuante, per mancanza di prova della pattuizione del relativo obbligo, è condi- zionato anche dalla risoluzione della questione relativa alla sussistenza di una causa che giu- stifichi il diritto dell'accipiens a trattenere le somme ricevute, qualora questi non deduca al- cuna valida causa idonea a giustificarlo, specie se si consideri che, come risulta dalla sentenza impugnata, il B. aveva fondato la sua domanda anche sotto il profilo dell'indebito oggettivo, ex art. 2033 c.c.” (Cass. 11664/2023).
Quanto al momento di perfezionamento, il mutuo ha la natura di contratto reale che si perfe- ziona, quindi, con la datio rei, intendendosi per tale non solo la materiale e fisica traditio del denaro o di altre cose fungibili, ma anche il conseguimento della disponibilità giuridica da parte del mutuatario (Cass. Civ., Sez. VI, Ordinanza n. 38884 del 7.12.2021: “…La consegna idonea
a perfezionare il contratto reale di mutuo non va intesa nei soli termini di materiale e fisica
“traditio” del danaro (o di altre cose fungibili), rivelandosi, invero, sufficiente il consegui- mento della sua disponibilità giuridica da parte del mutuatario…”). Nella fattispecie al vaglio, il contratto tra le parti si è perfezionato nel momento dell'uscita del denaro dal patrimonio dell'attrice e dell'acquisizione dello stesso nel patrimonio del convenuto.
In ordine al quantum debeatur occorre rilevare che non vi è contestazione. Parte attrice ha dato piena prova delle somme sborsate producendo copia degli assegni bancari, copia degli estratti conto, copie delle fatture e delle relative ricevute di pagamento. Vanno riconosciuti anche i pagamenti effettuati in contanti (complessivi € 1.580,00). Questi ultimi, infatti, sebbene non siano stati specificamente provati dall'attrice, sono stati oggetto di formale riconoscimento da parte del convenuto. In sede di interrogatorio formale, avvenuto in data 23.11.2023,
[...]
ha ammesso di aver ricevuto tutte le somme così some rivendicate dall'at- CP_3
trice per un totale di € 13.000,00. Tale dichiarazione costituisce una vera e propria dichiarazione confessoria a sé sfavorevole in ordine alle dazioni di danaro ed è vincolante sia per la parte che per il giudice.
Essendo stato azionato un credito di valuta, non spetta la chiesta rivalutazione monetaria, ma sono dovuti soltanto gli interessi legali ex art. 1284, co. 1, c.c. dalla costituzione in mora alla domanda ed ex art. 1284, co. 4, c.c. dalla domanda al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza del convenuto e sono liquidate come in dispositivo in favore dello Stato, ai sensi dell'art. 133 D.P.R. 115/2002, secondo i criteri e le tariffe di cui al d.m. n. 55/2014, come modificato dal dm 147/2022, in rapporto al III scaglione di riferimento e in relazione all'effettivo valore della causa (valori tra minimi e medi, tenendo conto dell'au- mento del 30% per utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la frui- zione di atti e allegati nell'ambito del PCT ex art. 4, comma 1 bis).
P. Q. M.
il Tribunale di Avellino, definitivamente pronunziando, disattesa ogni diversa istanza, dedu- zione ed eccezione, così provvede:
1. Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna a restituire Controparte_1
a la somma di € 13.000,00 oltre interessi ex art. 1284, co. 1, c.c. dal Parte_1
29.07.2021 al 22.05.2022 ed ex art. 1284, co. 4, c.c. dal 23.05.2022 al soddisfo;
2. Condanna a pagare allo Stato le spese di lite, liquidate in € Controparte_1
4.000,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa, se dovute, come per legge, e rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi ed oltre ancora le spese anticipate dall'era- rio e prenotate a debito.
Avellino, 15/12/2025
Il Giudice
Dott. Sossio Pellecchia