Articolo 14 della Legge 5 marzo 1991, n. 91
Articolo 13Articolo 15
Versione
5 aprile 1991
Art. 14. 1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 relative all'abilitazione professionale si applicano a partire dal 1 gennaio successivo all'entrata in vigore della presente legge.
2. Sono valide a tutti gli effetti le iscrizioni all'albo professionale degli agrotecnici intervenute prima della data di cui al comma 1, secondo le norme precedentemente in vigore.
Entrata in vigore il 5 aprile 1991
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