Art. 14. 1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 relative all'abilitazione professionale si applicano a partire dal 1 gennaio successivo all'entrata in vigore della presente legge.
2. Sono valide a tutti gli effetti le iscrizioni all'albo professionale degli agrotecnici intervenute prima della data di cui al comma 1, secondo le norme precedentemente in vigore.
2. Sono valide a tutti gli effetti le iscrizioni all'albo professionale degli agrotecnici intervenute prima della data di cui al comma 1, secondo le norme precedentemente in vigore.