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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 28/07/2025, n. 2354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2354 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- Cinzia Mondatore Presidente
- Francesca Caputo Componente
- Michele Grande Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 4652/2024 R.G. avente ad oggetto modifica delle condizioni di divorzio e pendente tra
( ), rappresentato e difeso da avv. Parte_1 C.F._1
Veronica Montefusco,
-parte attrice-
e
, rappresentata e difesa da avv. Controparte_1 C.F._2
Antonio Paolo Romano,
-parte convenuta- nonché
presso il Tribunale di Lecce, Controparte_2
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue. R.G. 4652/2024
1.1.- ha adito questo Tribunale riferendo di essere Parte_1 coniuge divorziato della parte convenuta giusta sentenza n. 608/2024 pronunciata dal Tribunale di Lecce e pubblicata in data 19/02/2024. Ha esposto che con tale sentenza sono state recepite le condizioni concordate tra le parti, ossia: 1) l'affidamento condiviso della figlia minore
[...]
, con collocamento prevalente presso la madre;
2) la Per_1 regolamentazione del diritto di visita del genitore non convivente;
3) il contributo paterno al mantenimento della minore pari ad € 150,00 mensili, oltre alla metà delle spese straordinarie;
4) il riconoscimento alla sig.ra
di un assegno divorzile pari ad € 100,00. P_
Ha allegato, quali circostanze sopravvenute rispetto alla pronuncia di divorzio, un peggioramento della propria situazione economico-reddituale per effetto della perdita del lavoro, precisando che attualmente svolge attività lavorativa non contrattualizzata e saltuaria. Ha riferito che, per effetto di un preciso accordo con la ex consorte – in forza del quale il suo obbligo al versamento dell'assegno divorzile sarebbe venuto meno in assenza di un regolare contratto di lavoro – ha cessato di corrisponderle tale contributo;
peraltro, atteso lo stato di estrema difficoltà economica in cui versa, ha allegato di aver interrotto anche il pagamento del contributo al mantenimento di , a fronte dell'impegno a provvedere Per_1 giornalmente alle necessità della minore, tramite l'attivazione di una carta prepagata. Ha, altresì, dedotto che controparte, a far data da gennaio 2022, senza aver previamente richiesto il suo consenso, percepisce in via esclusiva e per intero l'A.U.U. per la minore.
Ha domandato, in modifica delle condizioni di divorzio, la revoca dell'assegno divorzile disposto in favore di . Con vittoria di Controparte_1 spese, diritti e onorari, da distrarsi in favore del procuratore antistatario
(ricorso depositato il 08/07/2024).
1.2.- Il giudice delegato, con decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, ha disposto la comunicazione degli atti al pubblico ministero per l'intervento in giudizio.
2 R.G. 4652/2024
1.3.- La parte si è costituita in giudizio, contestando le Controparte_1 avverse prospettazioni.
In particolare, ha allegato l'inadempienza di parte attrice, a far data dalla sentenza di separazione, in ordine alla corresponsione sia dell'assegno divorzile sia del contributo al mantenimento della figlia. Ha altresì, negato che tra le parti sia mai intervenuto un accordo teso all'interruzione della contribuzione, nonché ha riferito che mai controparte ha provveduto al versamento di somme in denaro sulla carta prepagata. Ha, infine, dedotto di sconoscere l'ammontare dei redditi attualmente percepiti da parte ricorrente, trasferitasi da tempo all'estero.
Ha concluso domandando il rigetto delle avverse domande (comparsa di risposta depositata il 17/10/2024).
1.4.- Proseguito il giudizio, in occasione dell'udienza del 18/11/2024, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa per modificare la regolamentazione del proprio divorzio secondo le seguenti condizioni:
1) si impegna a versare a favore di Parte_1 P_
, la somma mensile di € 125,00 a titolo di contributo al
[...] mantenimento della prole minorenne. Il pagamento - da aggiornarsi annualmente sulla base degli indici di rivalutazione
ISTAT-FOI – dovrà avvenire entro il giorno 5 di ogni mese (tramite
l'IBAN [...]CC0101282933 o quello diverso che
comunicherà per iscritto a . Le parti danno atto P_ Pt_1 che, con riferimento alla mensilità di novembre, il pagamento è avvenuto in udienza;
2) le spese straordinarie per la prole saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno;
esse saranno regolamentate nei modi e termini di cui al pertinente protocollo sottoscritto presso il
Tribunale di Lecce in data 21/05/2018 e ss.mm.;
3) l'assegno unico e universale per la figlia sarà percepito in via esclusiva e al 100% da , in virtù dell'accordo tra Controparte_1 le parti;
3 R.G. 4652/2024
4) non verserà più nulla a titolo di assegno divorzile;
Parte_1
5) per il resto le parti confermano le condizioni già in vigore;
6) spese e competenze di giudizio compensate.
Il giudice delegato preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti e confermato in udienza, si è riservato di riferire al collegio per la decisione.
1.5.- Il pubblico ministero non ha fatto pervenire le proprie determinazioni.
2.- La domanda di modifica delle condizioni di divorzio è meritevole di accoglimento.
Le parti, infatti, a fronte dei fatti sopravvenuti allegati, hanno raggiunto un accordo che non contrasta con disposizioni di legge né con gli interessi della prole.
3.- Spese e competenze di giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione della soluzione conciliativa.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 4652/2024 introdotto con ricorso del
08/07/2024 da nei confronti di , con Parte_1 Controparte_1
l'intervento del P.M., così provvede:
1) DISPONE che il divorzio tra le parti sia regolato dalle condizioni modificative di cui all'intesa da loro raggiunta in occasione dell'udienza del 18/11/2024;
2) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 24/07/2025.
Il giudice estensore La Presidente
Michele Grande Cinzia Mondatore
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- Cinzia Mondatore Presidente
- Francesca Caputo Componente
- Michele Grande Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 4652/2024 R.G. avente ad oggetto modifica delle condizioni di divorzio e pendente tra
( ), rappresentato e difeso da avv. Parte_1 C.F._1
Veronica Montefusco,
-parte attrice-
e
, rappresentata e difesa da avv. Controparte_1 C.F._2
Antonio Paolo Romano,
-parte convenuta- nonché
presso il Tribunale di Lecce, Controparte_2
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue. R.G. 4652/2024
1.1.- ha adito questo Tribunale riferendo di essere Parte_1 coniuge divorziato della parte convenuta giusta sentenza n. 608/2024 pronunciata dal Tribunale di Lecce e pubblicata in data 19/02/2024. Ha esposto che con tale sentenza sono state recepite le condizioni concordate tra le parti, ossia: 1) l'affidamento condiviso della figlia minore
[...]
, con collocamento prevalente presso la madre;
2) la Per_1 regolamentazione del diritto di visita del genitore non convivente;
3) il contributo paterno al mantenimento della minore pari ad € 150,00 mensili, oltre alla metà delle spese straordinarie;
4) il riconoscimento alla sig.ra
di un assegno divorzile pari ad € 100,00. P_
Ha allegato, quali circostanze sopravvenute rispetto alla pronuncia di divorzio, un peggioramento della propria situazione economico-reddituale per effetto della perdita del lavoro, precisando che attualmente svolge attività lavorativa non contrattualizzata e saltuaria. Ha riferito che, per effetto di un preciso accordo con la ex consorte – in forza del quale il suo obbligo al versamento dell'assegno divorzile sarebbe venuto meno in assenza di un regolare contratto di lavoro – ha cessato di corrisponderle tale contributo;
peraltro, atteso lo stato di estrema difficoltà economica in cui versa, ha allegato di aver interrotto anche il pagamento del contributo al mantenimento di , a fronte dell'impegno a provvedere Per_1 giornalmente alle necessità della minore, tramite l'attivazione di una carta prepagata. Ha, altresì, dedotto che controparte, a far data da gennaio 2022, senza aver previamente richiesto il suo consenso, percepisce in via esclusiva e per intero l'A.U.U. per la minore.
Ha domandato, in modifica delle condizioni di divorzio, la revoca dell'assegno divorzile disposto in favore di . Con vittoria di Controparte_1 spese, diritti e onorari, da distrarsi in favore del procuratore antistatario
(ricorso depositato il 08/07/2024).
1.2.- Il giudice delegato, con decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, ha disposto la comunicazione degli atti al pubblico ministero per l'intervento in giudizio.
2 R.G. 4652/2024
1.3.- La parte si è costituita in giudizio, contestando le Controparte_1 avverse prospettazioni.
In particolare, ha allegato l'inadempienza di parte attrice, a far data dalla sentenza di separazione, in ordine alla corresponsione sia dell'assegno divorzile sia del contributo al mantenimento della figlia. Ha altresì, negato che tra le parti sia mai intervenuto un accordo teso all'interruzione della contribuzione, nonché ha riferito che mai controparte ha provveduto al versamento di somme in denaro sulla carta prepagata. Ha, infine, dedotto di sconoscere l'ammontare dei redditi attualmente percepiti da parte ricorrente, trasferitasi da tempo all'estero.
Ha concluso domandando il rigetto delle avverse domande (comparsa di risposta depositata il 17/10/2024).
1.4.- Proseguito il giudizio, in occasione dell'udienza del 18/11/2024, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa per modificare la regolamentazione del proprio divorzio secondo le seguenti condizioni:
1) si impegna a versare a favore di Parte_1 P_
, la somma mensile di € 125,00 a titolo di contributo al
[...] mantenimento della prole minorenne. Il pagamento - da aggiornarsi annualmente sulla base degli indici di rivalutazione
ISTAT-FOI – dovrà avvenire entro il giorno 5 di ogni mese (tramite
l'IBAN [...]CC0101282933 o quello diverso che
comunicherà per iscritto a . Le parti danno atto P_ Pt_1 che, con riferimento alla mensilità di novembre, il pagamento è avvenuto in udienza;
2) le spese straordinarie per la prole saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno;
esse saranno regolamentate nei modi e termini di cui al pertinente protocollo sottoscritto presso il
Tribunale di Lecce in data 21/05/2018 e ss.mm.;
3) l'assegno unico e universale per la figlia sarà percepito in via esclusiva e al 100% da , in virtù dell'accordo tra Controparte_1 le parti;
3 R.G. 4652/2024
4) non verserà più nulla a titolo di assegno divorzile;
Parte_1
5) per il resto le parti confermano le condizioni già in vigore;
6) spese e competenze di giudizio compensate.
Il giudice delegato preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti e confermato in udienza, si è riservato di riferire al collegio per la decisione.
1.5.- Il pubblico ministero non ha fatto pervenire le proprie determinazioni.
2.- La domanda di modifica delle condizioni di divorzio è meritevole di accoglimento.
Le parti, infatti, a fronte dei fatti sopravvenuti allegati, hanno raggiunto un accordo che non contrasta con disposizioni di legge né con gli interessi della prole.
3.- Spese e competenze di giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione della soluzione conciliativa.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 4652/2024 introdotto con ricorso del
08/07/2024 da nei confronti di , con Parte_1 Controparte_1
l'intervento del P.M., così provvede:
1) DISPONE che il divorzio tra le parti sia regolato dalle condizioni modificative di cui all'intesa da loro raggiunta in occasione dell'udienza del 18/11/2024;
2) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 24/07/2025.
Il giudice estensore La Presidente
Michele Grande Cinzia Mondatore
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