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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/09/2025, n. 2742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2742 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
Reg. gen. Sez. Lav. 49/ 2022
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente rel.
Dott. ssa Alessandra Lucarino Consigliere
Dott. Ssa Sara Foderaro Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 16/09/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 49/ 2022 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall' AVVOCATURA GENERALE Parte_1
DELLO STATO ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in VIA DEI
PORTOGHESI 12 00100 ROMA ,giusta procura in atti;
APPELLANTE E APPELLATO INCIDENTALE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. AMORELLI GIAMPIERO ed elettivamente CP_1 domiciliato in VIA GUGLIELMO PEPE, 37 00185 ROMA;
APPELLATO E APPELLANTE INCIDENTALE Oggetto: appello avverso la sentenza del tribunale di MA n. 9327/21 del 2.12.21
Conclusioni: come da scritti difensivi
Fatto e diritto
Con ricorso al tribunale di MA , , dipendente del , inquadrato CP_1 Parte_1 come direttore , area terza F quattro del contratto collettivo nazionale di lavoro di comparto , già responsabile dell'ufficio risorse finanziarie e strumentali , sosteneva di aver svolto , dall'anno 2016 in poi , le funzioni di responsabile unico del procedimento relativamente a una serie di contratti di opere, lavori , servizi e forniture stipulati dal tribunale con contraenti terzi per un importo complessivo di euro 3.626.413,28 .Chiedeva , stante la mancata adozione del regolamento previsto dall'articolo 113 comma due del decreto legislativo numero 50/2016 e quindi stante l'omessa costituzione del fondo per le risorse finanziarie, liquidarsi il danno da lui subito in conseguenza della mancata costituzione del fondo e adozione del regolamento ex art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016 – e, a seguire, della non percepita retribuzione – con valutazione anche equitativa ai sensi dell' art. 1226 del cod. civ., nella misura del 75 per cento della quota dell' 80 per cento sulla somma pari al 2 per cento dell' importo dei contratti ridetti da destinare al fondo per incentivi per funzioni tecniche, secondo quanto previsto dal cit. art. 113, co. 2 e 3, e, quindi, a somma non inferiore a € 43.516,97,
Il tribunale di MA accoglieva parzialmente il ricorso e condannava l'amministrazione al risarcimento parametrato alla somma di euro 13.418 e cioè commisurato al 25% della quota dell'80% del fondo che avrebbe dovuto essere costituito dall'amministrazione in ossequio alla previsione primaria , sulla scorta delle previsioni contenute nel regolamento , solo successivamente approvato dall'amministrazione , per le figure di responsabile unico del procedimento .
Avverso detta sentenza proponeva appello il ministero che ripercorreva la vicenda sottesa e contestava partitamente la statuizione giudiziale.
In particolare , con il primo motivo di appello , il lamentava l'insussistenza del ritardo Parte_1 nell'adozione del regolamento ministeriale e quindi l'assenza dei presupposti della sua responsabilità per l'assenza di un termine per l'adozione del regolamento;
denunciava l'omesso attivarsi dell'interessato dinanzi al giudice amministrativo per rilevare l'inerzia dell'amministrazione .
Con il secondo motivo di appello il lamentava la mancanza di prova in relazione al danno Parte_1 sofferto dal proprio in ragione della mancata regolamentazione dei criteri di ripartizione del CP_1 fondo e , conseguentemente ,del mancato avvio della procedura di assegnazione , ferma l'assenza di dolo e di colpa dell'amministrazione. Assumeva cioè l'insussistenza del danno e l'assenza di prova del rapporto di causalità con il comportamento dell'amministrazione Con il terzo motivo di appello il lamentava la carenza di prova dell'attività tecnica svolta Parte_1
e del diritto alla corresponsione degli incentivi tecnici. Evidenziava infatti che la certificazione del tribunale di MA relativamente allo svolgimento di funzioni di responsabile unico del procedimento non era idonea a provare le attività concretamente svolte al fine di comprendere se le stesse sì inserissero all'interno di procedure che consentivano l'erogazione degli incentivi ai sensi di legge.
Nello specifico rilevava che non erano incentivabile le attività svolte all'interno di appalti di manutenzione ordinaria e straordinaria , le procedure ex articolo 36 comma secondo lettera A del decreto legislativo 50/2016 per importi inferiori ai 40.000 € senza l'espletamento di una gara e i contratti di servizi e forniture al di sotto della soglia di euro 500.000
Rappresentava che non potevano riconoscersi gli incentivi laddove non vi fosse prova delle specifiche attività svolte in assenza di errori, omissioni o ritardi in assenza di prova dell'entità degli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno anche da amministrazioni diverse, nonché del mancato superamento dell'importo al 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo a titolo di incentivi
Con il quarto motivo di appello rilevava che non vi era stata alcuna disparità di trattamento poiché per tutti i dipendenti dell'amministrazione era previsto il medesimo trattamento.
Lamentava la violazione e falsa applicazione del decreto ministeriale 124 del 2021 e dell'articolo 113 del decreto legislativo 163 del 2016 rilevando che il tribunale aveva proceduto alla liquidazione equitativa del danno laddove la Corte di Cassazione aveva statuito che , in assenza di regolamento, non è riconosciuto al dipendente il diritto all'incentivo , ma solo il diritto al risarcimento del danno e che l'articolo 45 del decreto legislativo 165 del 2001 riserva alla contrattazione collettiva la determinazione del trattamento economico fondamentale e accessorio . In difetto di previsione nella contrattazione collettiva , assumeva il , il giudice non avrebbe potuto liquidare il Parte_1 risarcimento del danno utilizzando le quote del regolamento intervenuto successivamente si costituiva contestando le avverse deduzioni e chiedendo , con appello incidentale, CP_1 una diversa determinazione del danno nella misura non già del 25% riconosciuto dal tribunale bensì del 75% del fondo incentivi che avrebbe dovuto essere accantonati per le procedure contrattuali.
L'appello principale è fondato
Il primo e il secondo motivo di appello possono essere trattati contestualmente perché riguardano entrambi l'obbligo per l'amministrazione di adottare tempestivamente il regolamento previsto dall'art. 113 del dlgs 50/2016 e le conseguenze della mancata adozione di detto regolamento
L'art. 113 D.Lgs. 50/2016, per quanto di interesse, stabilisce quanto segue: “
1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.
2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi
e costi prestabiliti.….
3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e
i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonchè tra i loro collaboratori….”.
Il d.lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) all'art. 113 ha riprodotto sostanzialmente le disposizioni previgenti consentendo, previa adozione di un regolamento interno e della stipula di un accordo di contrattazione decentrata, di erogare emolumenti economici accessori a favore del personale interno alle Pubbliche amministrazioni per attività, tecniche e amministrative, nelle procedure di programmazione, aggiudicazione, esecuzione e collaudo (o verifica di conformità) degli appalti di lavori, servizi o forniture.
La previsione consente alle amministrazioni aggiudicatrici di destinare, a valere sugli stanziamenti di cui al precedente comma 1 ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara”. Tale fondo può essere finalizzato a premiare esclusivamente le funzioni, amministrative e tecniche, svolte dai dipendenti interni: “attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di R.U.P., di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico”. Il successivo comma 3 della medesima disposizione estende la possibilità di erogare gli incentivi anche ai rispettivi
“collaboratori”. Inoltre, lo stesso comma 3 prevede che l'80% delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 possa essere ripartito, per ciascun lavoro, servizio, fornitura, “con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti”, ai destinatari indicati al comma 2. Il restante 20%, invece, va destinato secondo quanto prescritto dal successivo comma 4 (acquisto di strumentazioni e tecnologie funzionali all'uso di metodi elettronici di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture;
attivazione di tirocini formativi;
svolgimento di dottorati di ricerca;
etc.)
Dalla disposizione in rassegna emerge che la corresponsione dei compensi per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle amministrazioni, da attingersi dall'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo in parola, presuppone l'adozione di un regolamento da parte di ogni singola amministrazione che ne disciplini le modalità e i criteri di erogazione come previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale.
Dunque l'adozione del suddetto regolamento è necessario e strumentale ai fini dell'erogazione dei suddetti compensi e la sua adozione è doverosa da parte di ogni amministrazione.
E' proprio il legislatore , in considerazione della necessità di rendere immediatamente vincolante la novella prevista col DL 121/21 , che tutti gli appalti con procedure di gara avviate successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo 50/2016 avrebbero dovuto essere sussunti nella disciplina sugli incentivi del codice degli appalti , Statuisce in effetti l'art. 5 comma 10 del DL 121/21:”10. Il regolamento di cui all'articolo 113, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applica agli appalti di lavori, servizi e forniture le cui procedure di gara sono state avviate successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, anche se eseguiti prima dell'entrata in vigore del predetto regolamento. Gli oneri per la ripartizione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 113, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 fanno carico agli stanziamenti già accantonati per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al primo periodo negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti” Seppure non voglia riconoscersi a tale previsione natura interpretativa ( condizione che porrebbe in dubbio la necessità per il dirigente di procedere con azione risarcitoria piuttosto che con azione di adempimento ) la norma conferma la vincolatività dell'obbligo gravante sull'amministrazione di adozione tempestiva del regolamento sugli incentivi e il correlato diritto del dipendente al riconoscimento degli incentivi medesimi, violato dall'inadempimento della Pubblica amministrazione
Tutte le procedure di gara avviate dopo il 18 aprile 2016 erano dunque soggette al regime degli incentivi, pure in mancanza di regolamento. E' ben vero tuttavia che il diritto a percepire l'incentivo ha natura retributiva e sorge, non solo in conseguenza della prestazione dell'attività incentivata, ma anche nei limiti fissati dalla contrattazione decentrata e dal regolamento per le modalità di erogazione adottato dall'amministrazione (Cass. Ordinanza n. 14641 del 24/05/2024 )
Ma la mancata adozione del regolamento , come reiteratamente statuito dalla corte di legittimità , se inibisce l'azione di adempimento , legittima l'azione risarcitoria.
Come statuito proprio da Cassazione 10222/20, citata dal “La ricostruzione del quadro Parte_1 normativo è stata compiutamente effettuata da Cass. n. 13937/2017 e, più di recente, da Cass. n.
2284/2019, alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ., perché in questa sede interessa solo rimarcare, per risolvere la questione che qui viene in rilievo, che il legislatore, derogando alla disciplina generale del trattamento accessorio dettata dal d.lgs. n. 165/2001, ha previsto, in una logica premiale ed al fine di valorizzare le professionalità esistenti all'interno delle pubbliche amministrazioni, un compenso ulteriore, da attribuire, secondo le modalità stabilite dalle diverse versioni della norma succedutesi nel tempo, al personale impegnato nelle attività di progettazione interna agli enti oltre che in quelle di esecuzione dei lavori pubblici. Quanto alla natura dell'emolumento ed ai presupposti condizionanti l'insorgenza del diritto, la giurisprudenza di questa Corte, valorizzando la ratio della disposizione, si è consolidata nell'affermare che l'incentivo ha carattere retributivo (Cass. n. 21398/2019 e la giurisprudenza ivi richiamata al punto 6) ma, poiché il legislatore ha rimesso, dapprima alla contrattazione collettiva decentrata e successivamente alla potestà regolamentare attribuita alle amministrazioni, la determinazione delle modalità di ripartizione del fondo, la nascita del diritto è condizionata, non dalla sola prestazione dell'attività incentivata, bensì anche dall'adozione del regolamento, in assenza del quale il dipendente può fare valere solo un'azione risarcitoria per inottemperanza agli obblighi che il legislatore ha posto a carico delle amministrazioni appaltanti ( Cass. n. 13937/2017, Cass. n.
3779/2012, Cass. n. 13384/2004).
6. I richiamati principi, qui ribaditi, orientano nella soluzione della questione”
Il SC ha proposto una azione pacificamente risarcitoria in ragione della tardiva approvazione del regolamento imposto dal codice degli appalti da parte dell'amministrazione . Il primo e il secondo motivo di appello sono dunque infondati. E' infatti pacificamente infondato il motivo di appello finalizzato a negare rilevanza al ritardo nell'adozione del regolamento ministeriale - e conseguentemente eccepire l'assenza dei presupposti della responsabilità del ministero della giustizia - non essendo il beneficiario della normativa sugli incentivi tenuto ad azionare in sede giurisdizionale amministrativa la pretesa all'adozione del regolamento ( che purtuttavia il risulta aver sollecitato ) . Ma è infondato anche il secondo CP_1 motivo di appello con il quale l'amministrazione eccepiva la mancanza di prova in relazione al danno sofferto in ragione della mancata regolamentazione dei criteri di ripartizione del fondo (e conseguentemente del mancato avvio della procedura di assegnazione in assenza di dolo e di colpa dell'amministrazione). Statuito che il è stato inadempiente rispetto all'obbligo , imposto Parte_1 normativamente , di adottare il regolamento funzionale al riconoscimento di incentivi economici in favore del personale , sussiste una responsabilità datoriale da omissione e un obbligo risarcitorio commisurato ai benefici che il dipendente avrebbe maturato e non ha potuto conseguire.
E' invece fondato il terzo motivo di appello. Con il terzo motivo di appello il contestava Parte_1 la sussistenza dell'attività tecnica svolta dal e il diritto alla corresponsione degli incentivi CP_1 tecnici. Il evidenziava che la certificazione del tribunale di MA relativamente allo Parte_1 svolgimento di funzioni di responsabile unico del procedimento non era idonea a provare le attività concretamente svolte al fine di comprendere se le stesse sì inserissero all'interno di procedure che consentivano l'erogazione degli incentivi ai sensi di legge. Nello specifico rappresentava che non potevano riconoscersi gli incentivi laddove non vi fosse prova dell'accertamento in merito alle specifiche attività svolte e alla loro riconducibilità alle previsioni di legge , nonché all'assenza di errori , omissioni o ritardi;
lamentava il altresì l'assenza di prova dell'entità degli incentivi Parte_1 complessivamente corrisposti nel corso dell'anno anche da diverse amministrazioni e del mancato superamento dell'importo al 50% e al trattamento economico complessivo annuo lordo
La censura è fondata . Il dirigente ha allegato un elenco di alcune centinaia di contratti di lavori e servizi senza mai esplicitare se gli stessi avessero fatto seguito a procedure di gara ed anzi nella maggioranza dei casi indicando espressamente che si trattava di affidamenti diretti per i quali egli era stato nominato RUP e per i quali rivendicava il riconoscimento degli incentivi.
L'art. 113 dlg 50/16 dispone invece che le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti
L'assunto “posti a base di gara” delinea un presupposto necessario per l'erogazione di tale compenso incentivante, attribuendolo in definitiva esclusivamente ai dipendenti pubblici che abbiano eseguito le attività ivi previste nell'ambito dei lavori assegnati di base di gara.
Come rilevato da Corte dei Conti Lazio nella pronuncia 60/020 il riconoscimento degli incentivi di cui all'art. 113, comma 2 anche nei casi di procedure ex art. 36, comma 2, lett. a) d. lgs 50/2016 (cioè per importi inferiori a 40.000 euro), presuppone che il presupposto indefettibile di operatività dell'istituto sia l'espletamento di una pubblica gara. Le funzioni tecniche svolte da dipendenti in procedure di somma urgenza o svolte mediante affidamento diretto, come nel caso dell'art. 36, comma 2, lett. a) del codice, non sono incentivabili. In effetti le procedure eccezionali e non competitive sono sottratte all'incentivazione mentre relativamente agli appalti di servizi e forniture il compenso premiante può essere riconosciuto nel solo caso in cui risulti obbligatoria la nomina del direttore dell'esecuzione e, quindi, nel solo caso di servizi di importo superiore a 500.000 . Statuisce in effetti testualmente la Corte dei Conti nella determinazione consultiva summenzionata ”Ciò posto, la richiesta di parte in esame verte, sostanzialmente, sulla legittimità del riconoscimento degli incentivi di cui all'art. 113, comma 2 anche nei casi di procedure ex art. 36, comma 2, lett. a) d. lgs
50/2016 (cioè per importi inferiori a 40.000 euro). Per rispondere al quesito occorre muovere dalla ratio della norma. Gli incentivi tecnici sono funzionalmente destinati a retribuire – in chiave premiale ed aggiuntiva rispetto al trattamento economico ordinario – soltanto le funzioni gestionali, esecutive
e di controllo e sono corrisposti attingendo al Fondo in cui sono vincolate risorse non superiori al
2% dell'importo complessivo posto a base di gara, con copertura “a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1” (art. 113, comma 2), costituenti il c.d. “quadro economico” dell'appalto. Innegabile è la funzione premiale dell'istituto, volto a incentivare, con un surplus di retribuzione, lo svolgimento di prestazioni intellettive qualificate che - ove fossero svolte, invece che da dipendenti interni ratione officii, da esterni - sarebbero da considerare prestazioni di lavoro autonomo professionali. La ratio dei nuovi incentivi è, infatti, anzitutto quella di stimolare e premiare l'ottimale utilizzo delle professionalità interne in procedure complesse, rispetto al ricorso all'affidamento all'esterno di incarichi professionali, che sarebbero comunque forieri di oneri aggiuntivi per l'Ente, con aggravio della spesa complessiva. (così Sez. regionale di controllo per il Lazio, 57/2018/PAR). Nell'ambito della contrattualistica pubblica l'articolo 76, comma 1 del d.lgs. 56/2017 ha esteso l'ambito di operatività di tali incentivi, entro precisi limiti, anche agli appalti di servizi e di forniture, oltre che agli appalti di lavori, già contemplati nel testo originario. Con l'emanazione di quest'ultimo decreto, tuttavia, l'applicabilità degli incentivi, nell'ambito dei contratti di affidamento di servizi e forniture,
è risultata – al contempo – fortemente ridotta, in quanto contemplata soltanto “nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione” (parte finale del comma 2, come modificata, in senso limitativo, dall'art. 76, comma 1, lett. b, del D. Lgs. n. 56/2017), inteso quale soggetto autonomo e diverso dal RUP. La giurisprudenza contabile, nel sottolineare la natura derogatoria dell'istituto degli emolumenti premiali, rispetto al principio dell'onnicomprensività della retribuzione, 7 ne ha circoscritto l'applicazione alle attività tassativamente previste, in quanto “si tratta nel complesso di compensi volti a remunerare prestazioni tipiche di soggetti individuati e individuabili, direttamente correlati all'adempimento dello specifico compito affidato ai potenziali beneficiari dell'incentivo”
(Sezione delle Autonomie, 6/QMIG/2018). Tuttavia, gli incentivi medesimi possono essere riconosciuti, nei limiti previsti dalla norma, anche in relazione agli appalti di manutenzione straordinaria e ordinaria di particolare complessità (Sezione delle Autonomie 2/QMIG/2019). La norma di cui al comma 2, dell'art 113, del codice dei contratti pubblici, già richiamata, individua nell'importo posto a base di gara il parametro per il calcolo della percentuale da destinare al fondo incentivi per funzioni tecniche, limitando, di conseguenza, l'ambito applicativo della previsione alle fattispecie in cui la scelta del contraente avvenga mediante valutazione comparativa formalizzata tra più operatori economici. È pacifico, quindi, che il presupposto indefettibile di operatività dell'istituto sia l'espletamento di una pubblica gara (in tal senso, Sez. reg. controllo Lazio, 57/2018/PAR; Sez. reg. controllo Lombardia, 190/2017/PAR; Sez. reg. controllo Toscana, 19/2018/PAR; Sez. reg. controllo Puglia 162/2018/PAR; Sez. reg. controllo Liguria, 136/2018/PAR; Sez. reg. controllo
Veneto, 72/2019/PAR) Difatti, le funzioni tecniche svolte da dipendenti in procedure di somma urgenza o svolte mediante affidamento diretto, come nel caso dell'art. 36, comma 2, lett. a) del codice, non sono incentivabili mediante gli emolumenti premiali di cui al comma 2 dell'art. 113 del codice stesso che presuppone la costituzione di un Fondo e non fa discendere la corresponsione del compenso incentivante – in via sinallagmatica e diretta – dal compimento della prestazione lavorativa, alla luce della previsione legale, analogamente a quanto avviene per i professionisti esterni. Di qui la pacifica convinzione, maturata nella giurisprudenza di questa Corte e da cui il
Collegio non trova motivo per discostarsi, per cui “Le procedure eccezionali e non competitive sono sottratte all'incentivazione” (cfr. deliberazione n. 28/2018/PAR Sezione regionale di controllo per le
Marche che richiama la deliberazione n. 186/2017/PAR della Sezione regionale di controllo per la
Toscana). 8 Va, peraltro, rammentato che la giurisprudenza di questa Corte, relativamente agli appalti di servizi e forniture, ha ulteriormente precisato come il compenso premiante possa essere riconosciuto nel solo caso in cui risulti obbligatoria la nomina del direttore dell'esecuzione e, quindi, nel solo caso di servizi di importo superiore a 500.000. Nella circostanza (cfr. Sez. reg. controllo Lombardia, delibere n. 96/2019/QMIG e n. 310/2019/PAR) è stato osservato come «per effetto delle modifiche apportate all'art. 113 dall'art. 76, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 56 del 2017, i compensi incentivanti in parola siano erogabili, in caso di servizi o forniture, solo laddove sia stato nominato il direttore dell'esecuzione, nomina richiesta - come osservato dalla Sezione delle Autonomie nella precitata deliberazione n. 2/SEZAUT/2019/QMIG - “secondo le Linee guida ANAC n. 3 – par. 10.2, soltanto negli appalti di forniture e servizi di importo superiore a 500.000 euro ovvero di particolare complessità”. L'art. 111, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 prevede che, di norma, il direttore dell'esecuzione del contratto di servizi o di forniture coincida il responsabile unico del procedimento, ma la disciplina di attuazione contenuta nelle Linee guida A.N.AC. n. 3 – par. 10.2 sopra richiamate individua espressamente i casi in cui il direttore dell'esecuzione del contratto non può coincidere con il responsabile del procedimento (tra cui proprio quelli di prestazioni di importo superiore a
500.000 euro e interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico)» (negli stessi termini si veda pure Sezione regionale di controllo per il Veneto, deliberazione n. 107/2019/PAR). Resta, infine, da osservare come, per l'erogabilità dell'incentivo in discorso, la sussistenza di una procedura di selezione comparativa degli offerenti è condizione necessaria, ma non sufficiente, dovendo ricorrere, tra l'altro, una delle attività contemplate dal citato art. 113, comma 2, con una elencazione tassativa e, quindi, insuscettibile di interpretazione analogica. La richiamata Sezione delle autonomie di questa Corte, in funzione di orientamento generale, ha confermato che “si tratta, quindi, di una platea ben circoscritta di possibili destinatari, accomunati dall'essere incaricati dello svolgimento di funzioni rilevanti nell'ambito di attività espressamente e tassativamente previste dalla legge” (cfr. deliberazione Sezione delle autonomie n. 6/QMIG/2018).”
D'altronde anche le più recenti pronunce della giurisprudenza contabile , che hanno adottato una lettura estensiva dell'art. 113 del D. Lgs. 50/2016, secondo la quale anche forme più ridotte e semplificate sono riferibili all'accezione di gara , hanno chiarito la necessarietà quantomeno “dello svolgimento di indagini di mercato e della comparazione concorrenziale tra più soluzioni negoziali che vincolano il committente alla valutazione delle diverse offerte secondo canoni predeterminati, a contenuto più o meno complesso, secondo la diversa tipologia e oggetto del contratto da affidare”
(SRC Liguria, deliberazione n. 59/2021/PAR, Deliberazione n. 96/2022 del 15.06.2022, della Sezione del controllo per la NE EG . Rileva la corte dei conti in sede consultiva che” Le modalità procedurali di cui all'art. 36, comma 2, lett. a ), così come la disciplina derogatoria e temporanea introdotta dal DL n. 76/2020, art 1, comma 2, lett. a) (affidamenti diretti), non precludono, infatti, che l'affidamento del contratto possa essere preceduto dall'esperimento di procedure, sia pure semplificate, ma sostanzialmente di natura comparativa e, in ogni caso, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione di cui all'art. 30 del codice dei contratti, richiamati anche dalla disciplina emergenziale di cui al DL n.
76/2020 (cfr. , deliberazione n. 121/2020/PAR)”. CP_2
Analogamente la Sezione regionale di controllo per la Toscana, nella Delibera n. 234/2022 del
24.11.2022, conferma “l'esclusione della disciplina degli incentivi tecnici dell'affidamento diretto (si pensi all'affidamento per somma urgenza di cui all'art. 163 del Codice dei contratti pubblici) ad eccezione dei casi in cui, “per la complessità della fattispecie contrattuale l'amministrazione, nonostante la forma semplificata dell'affidamento diretto, proceda allo svolgimento di una procedura sostanzialmente comparativa, la quale dovrà comunque emergere nella motivazione della determinazione a contrarre, in conformità al principio di prevalenza della sostanza sulla forma, di matrice comunitaria” (Sez. reg. Veneto, n. 121/2020/PAR)”.
Infine la Deliberazione n. 173/2022/PAR, del 18.11.2022, della Sezione regionale di controllo per la
Lombardia, dispone testualmente che: “la soluzione interpretativa già tracciata della magistratura contabile, dalla quale questa Sezione non ha motivo di discostarsi, conferma dunque l'esclusione della disciplina degli incentivi tecnici dell'affidamento diretto, tra cui anche l'affidamento per somma urgenza di cui all'art. 163 del Codice dei contratti pubblici “salve le ipotesi nelle quali per la complessità della fattispecie contrattuale, l'amministrazione, nonostante a forma semplificata dell'affidamento diretto, proceda allo svolgimento di una procedura sostanzialmente comparativa, la quale dovrà comunque emergere nella motivazione della determinazione a contrarre, in conformità al principio di prevalenza della sostanza sulla forma, di matrice comunitaria (cfr.
[...]
, deliberazione n. 121/2020/PAR)”. CP_2
In conclusione anche la più recente giurisprudenza contabile , oltre quella già menzionata dal in sede di costituzione (oltre a Corte dei Conti Lazio 60/2020, corte dei conti Liguria Parte_1
136/18, Corte dei Conti Piemonte deliberazioni 252019, 2/2019, corte dei conti Puglia deliberazioni
140/18 e 5/17) è concorde nell'attribuire gli incentivi tecnici ex art. 113 D.l.gs. 50/2016 solo nei casi in cui, nonostante la forma semplificata, i dipendenti amministrativi procedano allo svolgimento di una procedura sostanzialmente comparativa
Nel caso di specie non vi è traccia di procedura comparativa né di qualsivoglia selezione , neppure in forma semplificata, né di una consultazione competitiva del mercato.
Il ha meramente allegato che l'ufficio del consegnatario ha operato la verifica CP_1 dell'esecuzione all'esito di tutte le procedure per le quali era stato nominato RUP e ha depositato riepiloghi analitici con attestazione amministrativa che tutti gli atti afferenti le procedure di gara erano nella disponibilità dell'amministrazione convenuta . Il motivo di appello è dunque fondato L'accoglimento del terzo motivo di appello rende superflua la pronuncia sui restanti motivi e determina altresì l'assorbimento dell'appello incidentale con integrale rigetto delle originarie domande del SC . Parafrasando le conclusioni del parere 60/2020 della Corte dei conti Lazio
l'erogabilità dell'incentivo in discorso è condizionata sia al ricorrere di una delle attività contemplate dal citato art. 113, comma 2, sia alla sussistenza di una procedura di selezione comparativa degli offerenti . Come statuito dalla Corte dei conti : “ si tratta, quindi, di una platea ben circoscritta di possibili destinatari, accomunati dall'essere incaricati dello svolgimento di funzioni rilevanti nell'ambito di attività espressamente e tassativamente previste dalla legge” (cfr. deliberazione
Sezione delle autonomie n. 6/QMIG/2018).
Le spese di lite seguono la soccombenza
PQM
In accoglimento dell'appello principale del , rigetta l'originario ricorso di Parte_1
. Dichiara assorbito l'appello incidentale .Condanna al pagamento delle CP_1 CP_1 spese di lite liquidate per il primo grado in complessivi euro 5000,00 e per il presente grado in complessivi euro 3500,00,oltre iva, cpa e spese generali al 15%
La Presidente
Maria Antonia Garzia
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente rel.
Dott. ssa Alessandra Lucarino Consigliere
Dott. Ssa Sara Foderaro Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 16/09/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 49/ 2022 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall' AVVOCATURA GENERALE Parte_1
DELLO STATO ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in VIA DEI
PORTOGHESI 12 00100 ROMA ,giusta procura in atti;
APPELLANTE E APPELLATO INCIDENTALE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. AMORELLI GIAMPIERO ed elettivamente CP_1 domiciliato in VIA GUGLIELMO PEPE, 37 00185 ROMA;
APPELLATO E APPELLANTE INCIDENTALE Oggetto: appello avverso la sentenza del tribunale di MA n. 9327/21 del 2.12.21
Conclusioni: come da scritti difensivi
Fatto e diritto
Con ricorso al tribunale di MA , , dipendente del , inquadrato CP_1 Parte_1 come direttore , area terza F quattro del contratto collettivo nazionale di lavoro di comparto , già responsabile dell'ufficio risorse finanziarie e strumentali , sosteneva di aver svolto , dall'anno 2016 in poi , le funzioni di responsabile unico del procedimento relativamente a una serie di contratti di opere, lavori , servizi e forniture stipulati dal tribunale con contraenti terzi per un importo complessivo di euro 3.626.413,28 .Chiedeva , stante la mancata adozione del regolamento previsto dall'articolo 113 comma due del decreto legislativo numero 50/2016 e quindi stante l'omessa costituzione del fondo per le risorse finanziarie, liquidarsi il danno da lui subito in conseguenza della mancata costituzione del fondo e adozione del regolamento ex art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016 – e, a seguire, della non percepita retribuzione – con valutazione anche equitativa ai sensi dell' art. 1226 del cod. civ., nella misura del 75 per cento della quota dell' 80 per cento sulla somma pari al 2 per cento dell' importo dei contratti ridetti da destinare al fondo per incentivi per funzioni tecniche, secondo quanto previsto dal cit. art. 113, co. 2 e 3, e, quindi, a somma non inferiore a € 43.516,97,
Il tribunale di MA accoglieva parzialmente il ricorso e condannava l'amministrazione al risarcimento parametrato alla somma di euro 13.418 e cioè commisurato al 25% della quota dell'80% del fondo che avrebbe dovuto essere costituito dall'amministrazione in ossequio alla previsione primaria , sulla scorta delle previsioni contenute nel regolamento , solo successivamente approvato dall'amministrazione , per le figure di responsabile unico del procedimento .
Avverso detta sentenza proponeva appello il ministero che ripercorreva la vicenda sottesa e contestava partitamente la statuizione giudiziale.
In particolare , con il primo motivo di appello , il lamentava l'insussistenza del ritardo Parte_1 nell'adozione del regolamento ministeriale e quindi l'assenza dei presupposti della sua responsabilità per l'assenza di un termine per l'adozione del regolamento;
denunciava l'omesso attivarsi dell'interessato dinanzi al giudice amministrativo per rilevare l'inerzia dell'amministrazione .
Con il secondo motivo di appello il lamentava la mancanza di prova in relazione al danno Parte_1 sofferto dal proprio in ragione della mancata regolamentazione dei criteri di ripartizione del CP_1 fondo e , conseguentemente ,del mancato avvio della procedura di assegnazione , ferma l'assenza di dolo e di colpa dell'amministrazione. Assumeva cioè l'insussistenza del danno e l'assenza di prova del rapporto di causalità con il comportamento dell'amministrazione Con il terzo motivo di appello il lamentava la carenza di prova dell'attività tecnica svolta Parte_1
e del diritto alla corresponsione degli incentivi tecnici. Evidenziava infatti che la certificazione del tribunale di MA relativamente allo svolgimento di funzioni di responsabile unico del procedimento non era idonea a provare le attività concretamente svolte al fine di comprendere se le stesse sì inserissero all'interno di procedure che consentivano l'erogazione degli incentivi ai sensi di legge.
Nello specifico rilevava che non erano incentivabile le attività svolte all'interno di appalti di manutenzione ordinaria e straordinaria , le procedure ex articolo 36 comma secondo lettera A del decreto legislativo 50/2016 per importi inferiori ai 40.000 € senza l'espletamento di una gara e i contratti di servizi e forniture al di sotto della soglia di euro 500.000
Rappresentava che non potevano riconoscersi gli incentivi laddove non vi fosse prova delle specifiche attività svolte in assenza di errori, omissioni o ritardi in assenza di prova dell'entità degli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno anche da amministrazioni diverse, nonché del mancato superamento dell'importo al 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo a titolo di incentivi
Con il quarto motivo di appello rilevava che non vi era stata alcuna disparità di trattamento poiché per tutti i dipendenti dell'amministrazione era previsto il medesimo trattamento.
Lamentava la violazione e falsa applicazione del decreto ministeriale 124 del 2021 e dell'articolo 113 del decreto legislativo 163 del 2016 rilevando che il tribunale aveva proceduto alla liquidazione equitativa del danno laddove la Corte di Cassazione aveva statuito che , in assenza di regolamento, non è riconosciuto al dipendente il diritto all'incentivo , ma solo il diritto al risarcimento del danno e che l'articolo 45 del decreto legislativo 165 del 2001 riserva alla contrattazione collettiva la determinazione del trattamento economico fondamentale e accessorio . In difetto di previsione nella contrattazione collettiva , assumeva il , il giudice non avrebbe potuto liquidare il Parte_1 risarcimento del danno utilizzando le quote del regolamento intervenuto successivamente si costituiva contestando le avverse deduzioni e chiedendo , con appello incidentale, CP_1 una diversa determinazione del danno nella misura non già del 25% riconosciuto dal tribunale bensì del 75% del fondo incentivi che avrebbe dovuto essere accantonati per le procedure contrattuali.
L'appello principale è fondato
Il primo e il secondo motivo di appello possono essere trattati contestualmente perché riguardano entrambi l'obbligo per l'amministrazione di adottare tempestivamente il regolamento previsto dall'art. 113 del dlgs 50/2016 e le conseguenze della mancata adozione di detto regolamento
L'art. 113 D.Lgs. 50/2016, per quanto di interesse, stabilisce quanto segue: “
1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.
2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi
e costi prestabiliti.….
3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e
i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonchè tra i loro collaboratori….”.
Il d.lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) all'art. 113 ha riprodotto sostanzialmente le disposizioni previgenti consentendo, previa adozione di un regolamento interno e della stipula di un accordo di contrattazione decentrata, di erogare emolumenti economici accessori a favore del personale interno alle Pubbliche amministrazioni per attività, tecniche e amministrative, nelle procedure di programmazione, aggiudicazione, esecuzione e collaudo (o verifica di conformità) degli appalti di lavori, servizi o forniture.
La previsione consente alle amministrazioni aggiudicatrici di destinare, a valere sugli stanziamenti di cui al precedente comma 1 ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara”. Tale fondo può essere finalizzato a premiare esclusivamente le funzioni, amministrative e tecniche, svolte dai dipendenti interni: “attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di R.U.P., di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico”. Il successivo comma 3 della medesima disposizione estende la possibilità di erogare gli incentivi anche ai rispettivi
“collaboratori”. Inoltre, lo stesso comma 3 prevede che l'80% delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 possa essere ripartito, per ciascun lavoro, servizio, fornitura, “con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti”, ai destinatari indicati al comma 2. Il restante 20%, invece, va destinato secondo quanto prescritto dal successivo comma 4 (acquisto di strumentazioni e tecnologie funzionali all'uso di metodi elettronici di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture;
attivazione di tirocini formativi;
svolgimento di dottorati di ricerca;
etc.)
Dalla disposizione in rassegna emerge che la corresponsione dei compensi per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle amministrazioni, da attingersi dall'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo in parola, presuppone l'adozione di un regolamento da parte di ogni singola amministrazione che ne disciplini le modalità e i criteri di erogazione come previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale.
Dunque l'adozione del suddetto regolamento è necessario e strumentale ai fini dell'erogazione dei suddetti compensi e la sua adozione è doverosa da parte di ogni amministrazione.
E' proprio il legislatore , in considerazione della necessità di rendere immediatamente vincolante la novella prevista col DL 121/21 , che tutti gli appalti con procedure di gara avviate successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo 50/2016 avrebbero dovuto essere sussunti nella disciplina sugli incentivi del codice degli appalti , Statuisce in effetti l'art. 5 comma 10 del DL 121/21:”10. Il regolamento di cui all'articolo 113, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applica agli appalti di lavori, servizi e forniture le cui procedure di gara sono state avviate successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, anche se eseguiti prima dell'entrata in vigore del predetto regolamento. Gli oneri per la ripartizione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 113, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 fanno carico agli stanziamenti già accantonati per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al primo periodo negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti” Seppure non voglia riconoscersi a tale previsione natura interpretativa ( condizione che porrebbe in dubbio la necessità per il dirigente di procedere con azione risarcitoria piuttosto che con azione di adempimento ) la norma conferma la vincolatività dell'obbligo gravante sull'amministrazione di adozione tempestiva del regolamento sugli incentivi e il correlato diritto del dipendente al riconoscimento degli incentivi medesimi, violato dall'inadempimento della Pubblica amministrazione
Tutte le procedure di gara avviate dopo il 18 aprile 2016 erano dunque soggette al regime degli incentivi, pure in mancanza di regolamento. E' ben vero tuttavia che il diritto a percepire l'incentivo ha natura retributiva e sorge, non solo in conseguenza della prestazione dell'attività incentivata, ma anche nei limiti fissati dalla contrattazione decentrata e dal regolamento per le modalità di erogazione adottato dall'amministrazione (Cass. Ordinanza n. 14641 del 24/05/2024 )
Ma la mancata adozione del regolamento , come reiteratamente statuito dalla corte di legittimità , se inibisce l'azione di adempimento , legittima l'azione risarcitoria.
Come statuito proprio da Cassazione 10222/20, citata dal “La ricostruzione del quadro Parte_1 normativo è stata compiutamente effettuata da Cass. n. 13937/2017 e, più di recente, da Cass. n.
2284/2019, alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ., perché in questa sede interessa solo rimarcare, per risolvere la questione che qui viene in rilievo, che il legislatore, derogando alla disciplina generale del trattamento accessorio dettata dal d.lgs. n. 165/2001, ha previsto, in una logica premiale ed al fine di valorizzare le professionalità esistenti all'interno delle pubbliche amministrazioni, un compenso ulteriore, da attribuire, secondo le modalità stabilite dalle diverse versioni della norma succedutesi nel tempo, al personale impegnato nelle attività di progettazione interna agli enti oltre che in quelle di esecuzione dei lavori pubblici. Quanto alla natura dell'emolumento ed ai presupposti condizionanti l'insorgenza del diritto, la giurisprudenza di questa Corte, valorizzando la ratio della disposizione, si è consolidata nell'affermare che l'incentivo ha carattere retributivo (Cass. n. 21398/2019 e la giurisprudenza ivi richiamata al punto 6) ma, poiché il legislatore ha rimesso, dapprima alla contrattazione collettiva decentrata e successivamente alla potestà regolamentare attribuita alle amministrazioni, la determinazione delle modalità di ripartizione del fondo, la nascita del diritto è condizionata, non dalla sola prestazione dell'attività incentivata, bensì anche dall'adozione del regolamento, in assenza del quale il dipendente può fare valere solo un'azione risarcitoria per inottemperanza agli obblighi che il legislatore ha posto a carico delle amministrazioni appaltanti ( Cass. n. 13937/2017, Cass. n.
3779/2012, Cass. n. 13384/2004).
6. I richiamati principi, qui ribaditi, orientano nella soluzione della questione”
Il SC ha proposto una azione pacificamente risarcitoria in ragione della tardiva approvazione del regolamento imposto dal codice degli appalti da parte dell'amministrazione . Il primo e il secondo motivo di appello sono dunque infondati. E' infatti pacificamente infondato il motivo di appello finalizzato a negare rilevanza al ritardo nell'adozione del regolamento ministeriale - e conseguentemente eccepire l'assenza dei presupposti della responsabilità del ministero della giustizia - non essendo il beneficiario della normativa sugli incentivi tenuto ad azionare in sede giurisdizionale amministrativa la pretesa all'adozione del regolamento ( che purtuttavia il risulta aver sollecitato ) . Ma è infondato anche il secondo CP_1 motivo di appello con il quale l'amministrazione eccepiva la mancanza di prova in relazione al danno sofferto in ragione della mancata regolamentazione dei criteri di ripartizione del fondo (e conseguentemente del mancato avvio della procedura di assegnazione in assenza di dolo e di colpa dell'amministrazione). Statuito che il è stato inadempiente rispetto all'obbligo , imposto Parte_1 normativamente , di adottare il regolamento funzionale al riconoscimento di incentivi economici in favore del personale , sussiste una responsabilità datoriale da omissione e un obbligo risarcitorio commisurato ai benefici che il dipendente avrebbe maturato e non ha potuto conseguire.
E' invece fondato il terzo motivo di appello. Con il terzo motivo di appello il contestava Parte_1 la sussistenza dell'attività tecnica svolta dal e il diritto alla corresponsione degli incentivi CP_1 tecnici. Il evidenziava che la certificazione del tribunale di MA relativamente allo Parte_1 svolgimento di funzioni di responsabile unico del procedimento non era idonea a provare le attività concretamente svolte al fine di comprendere se le stesse sì inserissero all'interno di procedure che consentivano l'erogazione degli incentivi ai sensi di legge. Nello specifico rappresentava che non potevano riconoscersi gli incentivi laddove non vi fosse prova dell'accertamento in merito alle specifiche attività svolte e alla loro riconducibilità alle previsioni di legge , nonché all'assenza di errori , omissioni o ritardi;
lamentava il altresì l'assenza di prova dell'entità degli incentivi Parte_1 complessivamente corrisposti nel corso dell'anno anche da diverse amministrazioni e del mancato superamento dell'importo al 50% e al trattamento economico complessivo annuo lordo
La censura è fondata . Il dirigente ha allegato un elenco di alcune centinaia di contratti di lavori e servizi senza mai esplicitare se gli stessi avessero fatto seguito a procedure di gara ed anzi nella maggioranza dei casi indicando espressamente che si trattava di affidamenti diretti per i quali egli era stato nominato RUP e per i quali rivendicava il riconoscimento degli incentivi.
L'art. 113 dlg 50/16 dispone invece che le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti
L'assunto “posti a base di gara” delinea un presupposto necessario per l'erogazione di tale compenso incentivante, attribuendolo in definitiva esclusivamente ai dipendenti pubblici che abbiano eseguito le attività ivi previste nell'ambito dei lavori assegnati di base di gara.
Come rilevato da Corte dei Conti Lazio nella pronuncia 60/020 il riconoscimento degli incentivi di cui all'art. 113, comma 2 anche nei casi di procedure ex art. 36, comma 2, lett. a) d. lgs 50/2016 (cioè per importi inferiori a 40.000 euro), presuppone che il presupposto indefettibile di operatività dell'istituto sia l'espletamento di una pubblica gara. Le funzioni tecniche svolte da dipendenti in procedure di somma urgenza o svolte mediante affidamento diretto, come nel caso dell'art. 36, comma 2, lett. a) del codice, non sono incentivabili. In effetti le procedure eccezionali e non competitive sono sottratte all'incentivazione mentre relativamente agli appalti di servizi e forniture il compenso premiante può essere riconosciuto nel solo caso in cui risulti obbligatoria la nomina del direttore dell'esecuzione e, quindi, nel solo caso di servizi di importo superiore a 500.000 . Statuisce in effetti testualmente la Corte dei Conti nella determinazione consultiva summenzionata ”Ciò posto, la richiesta di parte in esame verte, sostanzialmente, sulla legittimità del riconoscimento degli incentivi di cui all'art. 113, comma 2 anche nei casi di procedure ex art. 36, comma 2, lett. a) d. lgs
50/2016 (cioè per importi inferiori a 40.000 euro). Per rispondere al quesito occorre muovere dalla ratio della norma. Gli incentivi tecnici sono funzionalmente destinati a retribuire – in chiave premiale ed aggiuntiva rispetto al trattamento economico ordinario – soltanto le funzioni gestionali, esecutive
e di controllo e sono corrisposti attingendo al Fondo in cui sono vincolate risorse non superiori al
2% dell'importo complessivo posto a base di gara, con copertura “a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1” (art. 113, comma 2), costituenti il c.d. “quadro economico” dell'appalto. Innegabile è la funzione premiale dell'istituto, volto a incentivare, con un surplus di retribuzione, lo svolgimento di prestazioni intellettive qualificate che - ove fossero svolte, invece che da dipendenti interni ratione officii, da esterni - sarebbero da considerare prestazioni di lavoro autonomo professionali. La ratio dei nuovi incentivi è, infatti, anzitutto quella di stimolare e premiare l'ottimale utilizzo delle professionalità interne in procedure complesse, rispetto al ricorso all'affidamento all'esterno di incarichi professionali, che sarebbero comunque forieri di oneri aggiuntivi per l'Ente, con aggravio della spesa complessiva. (così Sez. regionale di controllo per il Lazio, 57/2018/PAR). Nell'ambito della contrattualistica pubblica l'articolo 76, comma 1 del d.lgs. 56/2017 ha esteso l'ambito di operatività di tali incentivi, entro precisi limiti, anche agli appalti di servizi e di forniture, oltre che agli appalti di lavori, già contemplati nel testo originario. Con l'emanazione di quest'ultimo decreto, tuttavia, l'applicabilità degli incentivi, nell'ambito dei contratti di affidamento di servizi e forniture,
è risultata – al contempo – fortemente ridotta, in quanto contemplata soltanto “nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione” (parte finale del comma 2, come modificata, in senso limitativo, dall'art. 76, comma 1, lett. b, del D. Lgs. n. 56/2017), inteso quale soggetto autonomo e diverso dal RUP. La giurisprudenza contabile, nel sottolineare la natura derogatoria dell'istituto degli emolumenti premiali, rispetto al principio dell'onnicomprensività della retribuzione, 7 ne ha circoscritto l'applicazione alle attività tassativamente previste, in quanto “si tratta nel complesso di compensi volti a remunerare prestazioni tipiche di soggetti individuati e individuabili, direttamente correlati all'adempimento dello specifico compito affidato ai potenziali beneficiari dell'incentivo”
(Sezione delle Autonomie, 6/QMIG/2018). Tuttavia, gli incentivi medesimi possono essere riconosciuti, nei limiti previsti dalla norma, anche in relazione agli appalti di manutenzione straordinaria e ordinaria di particolare complessità (Sezione delle Autonomie 2/QMIG/2019). La norma di cui al comma 2, dell'art 113, del codice dei contratti pubblici, già richiamata, individua nell'importo posto a base di gara il parametro per il calcolo della percentuale da destinare al fondo incentivi per funzioni tecniche, limitando, di conseguenza, l'ambito applicativo della previsione alle fattispecie in cui la scelta del contraente avvenga mediante valutazione comparativa formalizzata tra più operatori economici. È pacifico, quindi, che il presupposto indefettibile di operatività dell'istituto sia l'espletamento di una pubblica gara (in tal senso, Sez. reg. controllo Lazio, 57/2018/PAR; Sez. reg. controllo Lombardia, 190/2017/PAR; Sez. reg. controllo Toscana, 19/2018/PAR; Sez. reg. controllo Puglia 162/2018/PAR; Sez. reg. controllo Liguria, 136/2018/PAR; Sez. reg. controllo
Veneto, 72/2019/PAR) Difatti, le funzioni tecniche svolte da dipendenti in procedure di somma urgenza o svolte mediante affidamento diretto, come nel caso dell'art. 36, comma 2, lett. a) del codice, non sono incentivabili mediante gli emolumenti premiali di cui al comma 2 dell'art. 113 del codice stesso che presuppone la costituzione di un Fondo e non fa discendere la corresponsione del compenso incentivante – in via sinallagmatica e diretta – dal compimento della prestazione lavorativa, alla luce della previsione legale, analogamente a quanto avviene per i professionisti esterni. Di qui la pacifica convinzione, maturata nella giurisprudenza di questa Corte e da cui il
Collegio non trova motivo per discostarsi, per cui “Le procedure eccezionali e non competitive sono sottratte all'incentivazione” (cfr. deliberazione n. 28/2018/PAR Sezione regionale di controllo per le
Marche che richiama la deliberazione n. 186/2017/PAR della Sezione regionale di controllo per la
Toscana). 8 Va, peraltro, rammentato che la giurisprudenza di questa Corte, relativamente agli appalti di servizi e forniture, ha ulteriormente precisato come il compenso premiante possa essere riconosciuto nel solo caso in cui risulti obbligatoria la nomina del direttore dell'esecuzione e, quindi, nel solo caso di servizi di importo superiore a 500.000. Nella circostanza (cfr. Sez. reg. controllo Lombardia, delibere n. 96/2019/QMIG e n. 310/2019/PAR) è stato osservato come «per effetto delle modifiche apportate all'art. 113 dall'art. 76, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 56 del 2017, i compensi incentivanti in parola siano erogabili, in caso di servizi o forniture, solo laddove sia stato nominato il direttore dell'esecuzione, nomina richiesta - come osservato dalla Sezione delle Autonomie nella precitata deliberazione n. 2/SEZAUT/2019/QMIG - “secondo le Linee guida ANAC n. 3 – par. 10.2, soltanto negli appalti di forniture e servizi di importo superiore a 500.000 euro ovvero di particolare complessità”. L'art. 111, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 prevede che, di norma, il direttore dell'esecuzione del contratto di servizi o di forniture coincida il responsabile unico del procedimento, ma la disciplina di attuazione contenuta nelle Linee guida A.N.AC. n. 3 – par. 10.2 sopra richiamate individua espressamente i casi in cui il direttore dell'esecuzione del contratto non può coincidere con il responsabile del procedimento (tra cui proprio quelli di prestazioni di importo superiore a
500.000 euro e interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico)» (negli stessi termini si veda pure Sezione regionale di controllo per il Veneto, deliberazione n. 107/2019/PAR). Resta, infine, da osservare come, per l'erogabilità dell'incentivo in discorso, la sussistenza di una procedura di selezione comparativa degli offerenti è condizione necessaria, ma non sufficiente, dovendo ricorrere, tra l'altro, una delle attività contemplate dal citato art. 113, comma 2, con una elencazione tassativa e, quindi, insuscettibile di interpretazione analogica. La richiamata Sezione delle autonomie di questa Corte, in funzione di orientamento generale, ha confermato che “si tratta, quindi, di una platea ben circoscritta di possibili destinatari, accomunati dall'essere incaricati dello svolgimento di funzioni rilevanti nell'ambito di attività espressamente e tassativamente previste dalla legge” (cfr. deliberazione Sezione delle autonomie n. 6/QMIG/2018).”
D'altronde anche le più recenti pronunce della giurisprudenza contabile , che hanno adottato una lettura estensiva dell'art. 113 del D. Lgs. 50/2016, secondo la quale anche forme più ridotte e semplificate sono riferibili all'accezione di gara , hanno chiarito la necessarietà quantomeno “dello svolgimento di indagini di mercato e della comparazione concorrenziale tra più soluzioni negoziali che vincolano il committente alla valutazione delle diverse offerte secondo canoni predeterminati, a contenuto più o meno complesso, secondo la diversa tipologia e oggetto del contratto da affidare”
(SRC Liguria, deliberazione n. 59/2021/PAR, Deliberazione n. 96/2022 del 15.06.2022, della Sezione del controllo per la NE EG . Rileva la corte dei conti in sede consultiva che” Le modalità procedurali di cui all'art. 36, comma 2, lett. a ), così come la disciplina derogatoria e temporanea introdotta dal DL n. 76/2020, art 1, comma 2, lett. a) (affidamenti diretti), non precludono, infatti, che l'affidamento del contratto possa essere preceduto dall'esperimento di procedure, sia pure semplificate, ma sostanzialmente di natura comparativa e, in ogni caso, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione di cui all'art. 30 del codice dei contratti, richiamati anche dalla disciplina emergenziale di cui al DL n.
76/2020 (cfr. , deliberazione n. 121/2020/PAR)”. CP_2
Analogamente la Sezione regionale di controllo per la Toscana, nella Delibera n. 234/2022 del
24.11.2022, conferma “l'esclusione della disciplina degli incentivi tecnici dell'affidamento diretto (si pensi all'affidamento per somma urgenza di cui all'art. 163 del Codice dei contratti pubblici) ad eccezione dei casi in cui, “per la complessità della fattispecie contrattuale l'amministrazione, nonostante la forma semplificata dell'affidamento diretto, proceda allo svolgimento di una procedura sostanzialmente comparativa, la quale dovrà comunque emergere nella motivazione della determinazione a contrarre, in conformità al principio di prevalenza della sostanza sulla forma, di matrice comunitaria” (Sez. reg. Veneto, n. 121/2020/PAR)”.
Infine la Deliberazione n. 173/2022/PAR, del 18.11.2022, della Sezione regionale di controllo per la
Lombardia, dispone testualmente che: “la soluzione interpretativa già tracciata della magistratura contabile, dalla quale questa Sezione non ha motivo di discostarsi, conferma dunque l'esclusione della disciplina degli incentivi tecnici dell'affidamento diretto, tra cui anche l'affidamento per somma urgenza di cui all'art. 163 del Codice dei contratti pubblici “salve le ipotesi nelle quali per la complessità della fattispecie contrattuale, l'amministrazione, nonostante a forma semplificata dell'affidamento diretto, proceda allo svolgimento di una procedura sostanzialmente comparativa, la quale dovrà comunque emergere nella motivazione della determinazione a contrarre, in conformità al principio di prevalenza della sostanza sulla forma, di matrice comunitaria (cfr.
[...]
, deliberazione n. 121/2020/PAR)”. CP_2
In conclusione anche la più recente giurisprudenza contabile , oltre quella già menzionata dal in sede di costituzione (oltre a Corte dei Conti Lazio 60/2020, corte dei conti Liguria Parte_1
136/18, Corte dei Conti Piemonte deliberazioni 252019, 2/2019, corte dei conti Puglia deliberazioni
140/18 e 5/17) è concorde nell'attribuire gli incentivi tecnici ex art. 113 D.l.gs. 50/2016 solo nei casi in cui, nonostante la forma semplificata, i dipendenti amministrativi procedano allo svolgimento di una procedura sostanzialmente comparativa
Nel caso di specie non vi è traccia di procedura comparativa né di qualsivoglia selezione , neppure in forma semplificata, né di una consultazione competitiva del mercato.
Il ha meramente allegato che l'ufficio del consegnatario ha operato la verifica CP_1 dell'esecuzione all'esito di tutte le procedure per le quali era stato nominato RUP e ha depositato riepiloghi analitici con attestazione amministrativa che tutti gli atti afferenti le procedure di gara erano nella disponibilità dell'amministrazione convenuta . Il motivo di appello è dunque fondato L'accoglimento del terzo motivo di appello rende superflua la pronuncia sui restanti motivi e determina altresì l'assorbimento dell'appello incidentale con integrale rigetto delle originarie domande del SC . Parafrasando le conclusioni del parere 60/2020 della Corte dei conti Lazio
l'erogabilità dell'incentivo in discorso è condizionata sia al ricorrere di una delle attività contemplate dal citato art. 113, comma 2, sia alla sussistenza di una procedura di selezione comparativa degli offerenti . Come statuito dalla Corte dei conti : “ si tratta, quindi, di una platea ben circoscritta di possibili destinatari, accomunati dall'essere incaricati dello svolgimento di funzioni rilevanti nell'ambito di attività espressamente e tassativamente previste dalla legge” (cfr. deliberazione
Sezione delle autonomie n. 6/QMIG/2018).
Le spese di lite seguono la soccombenza
PQM
In accoglimento dell'appello principale del , rigetta l'originario ricorso di Parte_1
. Dichiara assorbito l'appello incidentale .Condanna al pagamento delle CP_1 CP_1 spese di lite liquidate per il primo grado in complessivi euro 5000,00 e per il presente grado in complessivi euro 3500,00,oltre iva, cpa e spese generali al 15%
La Presidente
Maria Antonia Garzia