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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 06/11/2025, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1013/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. BA LI Presidente dott. Francesca Riccardi Giudice dott. NA IT Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1013/2025 V.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. BORMOLINI PAOLA (C.F. , elettivamente domiciliata C.F._2
in VIA TRIESTE, 90 23100 SONDRIO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._3
RE LA (C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA C.F._4
FREITA, 5 23030 VALFURVA
CONVENUTO con l'intervento del P.M.
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
pagina 1 di 4 Le parti hanno concluso come da ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. e instauravano una relazione Parte_1 CP_1
sentimentale.
1.1 Dall'unione è nato il figlio (11.05.2024). Per_1
2. Con ricorso congiunto depositato in data 01.07.2025, e Parte_1
davano atto dell'impossibilità di proseguire la relazione tra loro e CP_1
domandavano disporsi la regolamentazione della rispettiva responsabilità genitoriale alle condizioni di cui all'accordo raggiunto tra gli stessi.
2.1 Il ricorso veniva comunicato al P.M. in data 03.07.2025.
3. All'udienza del 22.10.2025, sostituita da note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano come da ricorso, rinunciando ai termini per il deposito degli scritti conclusivi.
4. Il Tribunale dà atto di non aver proceduto all'ascolto del figlio minore in quanto non necessario ai sensi dell'art. 473bis.4 co. 3 c.p.c.
5. Il Tribunale ritiene che le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole.
6. Le spese di lite devono essere compensate in ragione della natura congiunta del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: prende atto che in base all'accordo tra le parti la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale è sottoposta alle seguenti condizioni:
1. affido condiviso del figlio minore , con collocamento prevalente Persona_2
presso l'abitazione della madre;
2. il diritto di visita del padre sarà esercitato come segue:
pagina 2 di 4 il padre potrà tenere Per_1
- martedì dalle 10.00 alle 20.00;
- giovedì dalle 16.00 alle 20.00;
- alternanza settimanale tra sabato e domenica dalle 16.00 alle 20.00;
- il padre a partire dal mese di ottobre -potrà tenere il figlio minore con sé per due settimane, non consecutive, durante l'anno, affinché possa trascorrere i periodi di vacanza in Basilicata (terra d'origine del sig. ); CP_1
- la madre potrà trascorrere con due settimane consecutive durante le Per_1
vacanze estive;
- il padre potrà tenere per il pernotto il giovedì sera, a partire dal mese di Per_1
agosto 2025;
- i genitori trascorreranno con il minore metà giorno di Natale (nello specifico trascorrerà con un genitore la sera del 24 dicembre sino al pomeriggio del Per_1
25 dicembre e il pomeriggio del 25 dicembre e il 26 dicembre con l'altro genitore).
Poiché l'anno scorso ha trascorso la vigilia e il pranzo di Natale con il Per_1
padre quest'anno li trascorrerà con la madre.
- Anche per il periodo di Pasqua ciascun genitore trascorrerà la vigilia con Per_1
sino al pomeriggio di Pasqua e l'altro genitore starà con dal pomeriggio Per_1
di Pasqua al lunedì successivo.
- Anche durante i “ponti” durante l'anno, le parti si accorderanno in modo da poter trascorrere metà periodo con un genitore e metà con l'altro;
- nel giorno del compleanno di i sig.ri terranno con sé il Per_1 Parte_2
minore mezza giornata ciascuno;
- il padre potrà altresì tenere con sé il giorno della festa del papà nonché Per_1
del compleanno di quest'ultimo, così come la madre avrà diritto a trascorrere con il figlio il giorno della festa della mamma nonché il compleanno di quest'ultima.
pagina 3 di 4 3. il sig. contribuirà al mantenimento del figlio minore, versando la CP_1
somma mensile di € 250,00 (euro duecentocentocinquanta/00), annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da versarsi tramite bonifico bancario sul conto corrente della sig.ra entro il giorno 15 di ogni mese, oltre alla Pt_1
corresponsione del 50% delle spese straordinarie di carattere medico, scolastico ed alle eventuali spese straordinarie di cui al Protocollo in vigore presso il
Tribunale di Sondrio, previamente concordate e documentate;
l'importo dell'“assegno unico e universale per figli a carico” verrà devoluto integralmente alla madre per il mantenimento e le esigenze del figlio minore;
4. Il signor verserà gli arretrati dovuti da gennaio 2025 per un totale di € CP_1
1.000 provvedendo al pagamento rateale degli stessi in di € 100,00 mensili in aggiunta al normale mantenimento a partire dal mese di maggio 2025 da versarsi tramite bonifico bancario sul conto corrente della sig.ra PI entro il giorno 15 di ogni mese;
5. spese di lite compensate. dà atto che le parti hanno prestato acquiescenza all'odierna sentenza;
compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Sondrio in data 30/10/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
NA IT BA LI
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. BA LI Presidente dott. Francesca Riccardi Giudice dott. NA IT Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1013/2025 V.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. BORMOLINI PAOLA (C.F. , elettivamente domiciliata C.F._2
in VIA TRIESTE, 90 23100 SONDRIO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._3
RE LA (C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA C.F._4
FREITA, 5 23030 VALFURVA
CONVENUTO con l'intervento del P.M.
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
pagina 1 di 4 Le parti hanno concluso come da ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. e instauravano una relazione Parte_1 CP_1
sentimentale.
1.1 Dall'unione è nato il figlio (11.05.2024). Per_1
2. Con ricorso congiunto depositato in data 01.07.2025, e Parte_1
davano atto dell'impossibilità di proseguire la relazione tra loro e CP_1
domandavano disporsi la regolamentazione della rispettiva responsabilità genitoriale alle condizioni di cui all'accordo raggiunto tra gli stessi.
2.1 Il ricorso veniva comunicato al P.M. in data 03.07.2025.
3. All'udienza del 22.10.2025, sostituita da note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano come da ricorso, rinunciando ai termini per il deposito degli scritti conclusivi.
4. Il Tribunale dà atto di non aver proceduto all'ascolto del figlio minore in quanto non necessario ai sensi dell'art. 473bis.4 co. 3 c.p.c.
5. Il Tribunale ritiene che le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole.
6. Le spese di lite devono essere compensate in ragione della natura congiunta del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: prende atto che in base all'accordo tra le parti la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale è sottoposta alle seguenti condizioni:
1. affido condiviso del figlio minore , con collocamento prevalente Persona_2
presso l'abitazione della madre;
2. il diritto di visita del padre sarà esercitato come segue:
pagina 2 di 4 il padre potrà tenere Per_1
- martedì dalle 10.00 alle 20.00;
- giovedì dalle 16.00 alle 20.00;
- alternanza settimanale tra sabato e domenica dalle 16.00 alle 20.00;
- il padre a partire dal mese di ottobre -potrà tenere il figlio minore con sé per due settimane, non consecutive, durante l'anno, affinché possa trascorrere i periodi di vacanza in Basilicata (terra d'origine del sig. ); CP_1
- la madre potrà trascorrere con due settimane consecutive durante le Per_1
vacanze estive;
- il padre potrà tenere per il pernotto il giovedì sera, a partire dal mese di Per_1
agosto 2025;
- i genitori trascorreranno con il minore metà giorno di Natale (nello specifico trascorrerà con un genitore la sera del 24 dicembre sino al pomeriggio del Per_1
25 dicembre e il pomeriggio del 25 dicembre e il 26 dicembre con l'altro genitore).
Poiché l'anno scorso ha trascorso la vigilia e il pranzo di Natale con il Per_1
padre quest'anno li trascorrerà con la madre.
- Anche per il periodo di Pasqua ciascun genitore trascorrerà la vigilia con Per_1
sino al pomeriggio di Pasqua e l'altro genitore starà con dal pomeriggio Per_1
di Pasqua al lunedì successivo.
- Anche durante i “ponti” durante l'anno, le parti si accorderanno in modo da poter trascorrere metà periodo con un genitore e metà con l'altro;
- nel giorno del compleanno di i sig.ri terranno con sé il Per_1 Parte_2
minore mezza giornata ciascuno;
- il padre potrà altresì tenere con sé il giorno della festa del papà nonché Per_1
del compleanno di quest'ultimo, così come la madre avrà diritto a trascorrere con il figlio il giorno della festa della mamma nonché il compleanno di quest'ultima.
pagina 3 di 4 3. il sig. contribuirà al mantenimento del figlio minore, versando la CP_1
somma mensile di € 250,00 (euro duecentocentocinquanta/00), annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da versarsi tramite bonifico bancario sul conto corrente della sig.ra entro il giorno 15 di ogni mese, oltre alla Pt_1
corresponsione del 50% delle spese straordinarie di carattere medico, scolastico ed alle eventuali spese straordinarie di cui al Protocollo in vigore presso il
Tribunale di Sondrio, previamente concordate e documentate;
l'importo dell'“assegno unico e universale per figli a carico” verrà devoluto integralmente alla madre per il mantenimento e le esigenze del figlio minore;
4. Il signor verserà gli arretrati dovuti da gennaio 2025 per un totale di € CP_1
1.000 provvedendo al pagamento rateale degli stessi in di € 100,00 mensili in aggiunta al normale mantenimento a partire dal mese di maggio 2025 da versarsi tramite bonifico bancario sul conto corrente della sig.ra PI entro il giorno 15 di ogni mese;
5. spese di lite compensate. dà atto che le parti hanno prestato acquiescenza all'odierna sentenza;
compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Sondrio in data 30/10/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
NA IT BA LI
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