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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/05/2025, n. 2219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2219 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
n. 1608/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, sezione sesta civile, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1608/2022 R.G. - avente ad oggetto appello avverso l'ordinanza resa in data 8.3.2022 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nel procedimento RG. 5276/2012 - vertente
tra
(già - numero di iscrizione e codice fiscale Parte_1 Parte_2
, PIVA , in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 P.IVA_2 quale procuratrice di (Codice Fiscale, Partita IVA e Controparte_1 numero di iscrizione al Registro Imprese , rappresentata e difesa P.IVA_3 dall'Avvocato Antonio Actis, elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in Napoli, Viale Antonio Gramsci, n. 17/b;
appellante
e
(già Controparte_2 Controparte_3
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_4 tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati Edoardo Sabbatino e Maria Paola
Sabbatino, elettivamente domiciliata presso lo studio dei propri difensori in Napoli, Via
Cesario Console, n. 3; appellata nonché
(c.f. ) e (c.f. CP_4 C.F._1 Parte_3
pagina 1 di 8 ), rappresentate e difese dall'Avvocato Michele Marra, C.F._2 elettivamente domiciliate presso lo studio del loro difensore in Caserta, Via Guido
Dorso, n. 16; appellato nonché in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_5
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_6 CP_7
n.q. di curatore dell'eredità giacente di , Persona_1 Controparte_8
, , , Controparte_9 Controparte_10 CP_11 Persona_1 CP_12
, in persona del legale rappresentante pro
[...] CP_13 Controparte_14 tempore, , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_15 CP_16 in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] Controparte_17
(già , , in persona del legale rappresentante pro Controparte_18 CP_19 tempore, , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_20 CP_21
, in persona del legale rappresentante pro tempore;
[...] appellati nonché
in persona del legale rappresentante pro tempore (n. CP_22 P.IVA_5
REA n. MI – 1612332), quale incaricata per lo svolgimento di servizi di assistenza e supporto nella gestione, amministrazione, incasso e recupero di crediti della mandante
" ( , Parte_4 P.IVA_6 rappresentata e difesa dall'Avvocato Mauro Foglia, elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in Santa Maria Capua Vetere (CE), Via Jan Palach, n. 10; interventore
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da note di trattazione scritta.
Per e : come da note di trattazione scritta;
CP_4 Parte_3
Per come da note di trattazione scritta;
CP_22
Per come da note di trattazione scritta. CP_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La con l'impugnazione, ha allegato che: a) la Parte_1 Controparte_1
(cessionaria del , in qualità creditrice del sig. Controparte_5 Parte_5 in virtù del decreto ingiuntivo del Tribunale di Nocera Inferiore n. 306/2005
[...]
(1995), confermato con sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore n. 206/S/2001 di rigetto dell'opposizione e successiva sentenza n. 589/12 della Corte di appello di
Salerno, spiegava intervento nella procedura esecutiva immobiliare n. RGE 472/97 del pagina 2 di 8 Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per la tutela del credito ipotecario vantato;
b) con provvedimento del 22.07.2013 il Giudice dell'Esecuzione disponeva procedersi a giudizio di divisione in relazione alle quote indivise del compendio pignorato e segnatamente agli immobili suti in Via Carmigliano, distinti in catasto al CP_16 foglio 24, p.lla 536, sub. 1,2,3,4,5 e 6, nonché al foglio 24, p.lla 754 sub. 1 e in CT al foglio 24, p.lla 582; c) la interventrice, proponeva il giudizio di CP_12 divisione endoesecutiva RG. 5276/2012 nell'ambito del quale il professionista delegato provvedeva alla vendita dei lotti;
d) restava invenduto il lotto 5, ovvero bene distinto al fgl. 24, p.lla 5295, sub. 5, posto in vendita al prezzo base di € 153.000,00 che, a seguito di tre tentativi di vendita, subiva tre ribassi;
e) in data 11.02.2022, il professionista delegato depositava relazione in cui evidenziava che, a seguito di trasmissione, da parte dell'acquirente dei lotti confinanti, di un verbale di sopralluogo effettuato dai Vigili del
Comune di con ingiunzione di abbattimento degli abusi relativi al lotto 5, CP_16 aveva richiesto al CTU di verificare le conseguenze delle predette ingiunzioni in relazione alla vendita da fissare nuovamente;
f) il CTU provvedeva a formalizzare specifiche richieste al competente Comune di da cui però non risultava aver CP_16 ricevuto alcun riscontro e pertanto ipotizzava un eventuale abbattimento del valore di stima;
g) all'esito dell'udienza dell'08.03.2022, fissata al fine di sentire i creditori in merito all'applicazione dell'art. 164 bis. disp. att. c.p.c., il Giudice ha ritenuto applicabile al giudizio ordinario la disciplina prevista dalla norma citata;
g) in virtù di tale disposizione normativa, il Tribunale ha disposto la chiusura anticipata della procedura con riferimento al lotto 5, ritenendo impossibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, della probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo.
Ed infatti, il Tribunale, con il provvedimento impugnato, sulla premessa che “nella presente procedura di divisione endoesecutiva avente ad oggetto tra gli altri il LOTTO
n.5 … sono stati espletati plurimi tentativi di vendita del compendio pignorato muovendo dall'originario prezzo di euro 153.000,00” e che “i detti tentativi di vendita hanno avuti tutti esito negativo, determinando il ribasso del prezzo base d'asta sino all'importo di euro 64.547,00”, ha precisato, in primo luogo (pag. 2), che “la presente divisione è promossa da un creditore procedente il quale, dopo aver pignorato la quota indivisa di un bene, si è visto imporre dal Giudice dell'Esecuzione l'onere di introdurre un giudizio di divisione endoesecutiva a pena di improseguibilità del medesimo processo esecutivo per l'impossibilità di raggiungere il suo scopo (il passaggio alla fase liquidatoria o, in caso di ritenuta non comoda divisibilità del bene
pagina 3 di 8 in sede di divisione, direttamente alla fase distributiva della somma di denaro attribuita in sede divisionale al comproprietario esecutato). Il presente giudizio di divisione non soddisfa, quindi, in via immediata e diretta l'interesse dei comproprietari
a sciogliersi dalla comunione (a meno che, fatto qui non avvenuto, anche solo uno di essi non abbia proposto una concorrente domanda di divisione del bene), ma, piuttosto, l'interesse del creditore alla tutela del suo diritto…”.
Sempre per il Tribunale (pagine 2 e 3), “il nuovo testo dell'art. 600 configura […] il giudizio divisorio come lo sviluppo normale di ogni procedura di espropriazione dei beni indivisi”. Ciò implica che “la divisione è, dunque, la via ordinaria, indicata dalla legge, per attuare l'espropriazione dei beni indivisi”. Inoltre, “considerato, peraltro, che la possibilità di procedere alla vendita della quota indivisa (per sua natura scarsamente appetibile sul mercato) è normativamente relegata ad un ruolo
e di assoluta eccezione, essendo condizionata al verificarsi di una situazione di fatto di difficile realizzazione pratica … la liquidazione della quota di comproprietà indivisa su di un bene avviene, di norma, proprio tramite lo scioglimento della comunione su quel bene. La divisione del bene è, dunque, strutturalmente all'espropriazione forzata della quota”. Corollario di questa premessa è che sebbene
“il giudizio divisionale endoesecutivo sia comunque un giudizio di cognizione, distinto
– soggettivamente ed oggettivamente – dal procedimento di espropriazione […] nondimeno è inserito nell'ambito del processo di espropriazione, del quale costituisce una parentesi, finendo per costituirne un articolazione procedimentale”. Vi è, in ultima analisi, un “legame di dipendenza strumentale del giudizio divisorio rispetto al procedimento espropriativo”, il quale è “confermato dalla speciale legittimazione ad agire per lo scioglimento della comunione che è riconosciuta al creditore procedente
(ma anche all'intervenuto munito di titolo esecutivo) […] pertanto, è oggi possibile affermare senza tema di smentita che la divisione endoesecutiva ha, in considerazione della sua strumentalità rispetto all'interesse alla cui tutela è preordinata, un suo statuto giuridico peculiare che si caratterizza, in via generale, per l'applicazione di quelle norme del processo esecutivo che, senza pregiudizio diritti soggettivi dei condividenti, consentono di realizzare in modo più celere ed efficace l'interesse dell'attore (che è il creditore procedente o uno dei creditori titolati intervenuti nell'esecuzione) alla tutela del proprio diritto di credito”.
Dunque, dopo avere qualificato la natura del giudizio in esame, il Tribunale (pagine 3 e
4) ha ritenuto che non potesse “essere negata l'applicazione alla divisione endoesecutiva dell'istituto di cui all'art. 164-bis disp. att. c.p.c. che consente la chiusura anticipata (totale, ma anche parziale) del processo nel caso in cui l'attività
pagina 4 di 8 liquidatoria si palesi come antieconomica in quanto vi è una prognosi che l'esito della vendita non consentirà di soddisfare ragionevolmente “le pretese dei creditori”, in quanto il ricavato sarà così esiguo che, con esso, verranno pagate, se mai si arriverà alla vendita, solamente una parte delle spese del processo. L'applicazione di questa norma alla divisione endoesecutiva consente, infatti, di definire – con una pronuncia in rito – quelle divisioni la cui prosecuzione o non è in grado di realizzare l'interesse concreto dell'attore, oppure rischia addirittura di arrecar un danno alla parte ove la vendita dovesse avvenire ad un prezzo addirittura inferiore ai costi necessari per
l'ulteriore prosecuzione delle operazioni di vendita. Essa, quindi, evita che il processo ossia diventi un rito autoreferenziale il cui esito non soddisfa né l'interesse dei condividenti (che non hanno chiesto lo scioglimento della comunione e, quindi, che la subiscono), né l'interesse del creditore procedente che rischia di ottenere dalla vendita del giudizio divisionale finanche somma insufficiente a pagare le spese dell'attività di vendita e dell'esecuzione immobiliare precedentemente incardinata e, quindi, rischia di conseguire un soddisfacimento irragionevole della propria pretesa creditoria, ossia proprio il risultato che l'art. 164-bis disp. att. c.p.c. vuole evitare”.
Il Tribunale ha quindi disposto la chiusura anticipata della procedura di divisione endoesecutiva, con riferimento al lotto 5.
Avverso la detta ordinanza, con atto del 5.4.2022, la nell'indicata Parte_1 qualità, ha promosso appello, costituendosi in data 12.4.2022.
Parte appellante ha lamentato l'insussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 164 bis disp. att. cpc, ha sostenuto che il Tribunale avrebbe dovuto e potuto autorizzare un nuovo ribasso e ha dedotto che la relazione a firma del CTU depositata dal delegato
“nulla riferisce in merito alle conseguenze del provvedimento di rimozione degli abusi non avendo ricevuto alcun riscontro dal né può ipotizzare, in Controparte_16 base alla sua esperienza, l'abbattimento di valore del cespite”.
Sempre secondo la Società, non risponde al vero la circostanza secondo cui il lotto 5 non avesse suscitato alcun interesse da parte di potenziali acquirenti, in quanto il lotto era stato oggetto di aggiudicazione in data 25.01.2017, al prezzo di € 64.600,00 in favore di aggiudicatario poi dichiarato decaduto.
Inoltre, con riferimento a quest'ultima aggiudicazione, si profilerebbero anche i presupposti di una condanna dell'aggiudicatario inadempiente ai sensi dell'art. 587
c.p.c., il che confermerebbe l'illegittima chiusura della procedura per il lotto 5.
L'istante ha poi lamentato la non corretta applicazione dell'art. 591 cpc, circa il ricorso a misure alternative.
Ancora, ha sostenuto come l'ordinanza di vendita avesse consentito ulteriori ribassi,
pagina 5 di 8 mentre il professionista delegato non ha “evidenziato profili di criticità della procedura
(salvo la questione della notifica dell'ordine di abbattimento sulla quale però il CTU non ha potuto riferire alcunchè), né è stata ordinata la liberazione dell'immobile, che costituisce una conditio sine qua non per poter giudicare fondatamente dell'infruttuosità della vendita dello stesso”.
Infine, ha dedotto come non fosse ravvisabile una considerevole ed irragionevole sproporzione tra l'ultimo prezzo base di asta ed il valore iniziale di stima.
L'appellante ha chiesto: “in riforma della predetta ordinanza emessa dal Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere nel procedimento recante n.rg 5276/2012, dichiarare la illegittimità della chiusura anticipata del processo ai sensi dell'art. 164 bis disp. att.
c.p.a. con riferimento al lotto 5 e per l'effetto disporne la prosecuzione”.
Si sono costituiti la e , mentre è intervenuta CP_2 CP_4 Parte_3 la CP_22
Quest'ultima ha dedotto di avere acquistato i crediti vantati nei confronti di debitori dalla Banca Nazionale del Lavoro (note di trattazione scritta del 27.11.2023).
Con ordinanza del 15.9.2022, la Corte ha autorizzato la notifica agli eredi di Parte_5 entro il 15.11.2022, e considerato che, a fronte della citazione di molteplici
[...] soggetti e della costituzione solo di alcuni, non si rinveniva prova certa e tranquillizzante della notificazione a tutti i protagonisti del procedimento nel quale è stata emessa la pronuncia impugnata, ha invitato alla produzione delle notificazioni richieste e ha autorizzato, in ogni caso, la notifica agli altri soggetti partecipanti al giudizio di primo grado entro il 15.11.2022.
Con ordinanza del 23.2.2023, il Collegio ha ritenuto necessaria la rinnovazione della citazione ai soggetti indicati come eredi di , stante l'indicazione, in Parte_5 detto atto, quale de cuius, di appunto, in luogo di . Persona_1 Parte_5
Con ordinanza del 6.7.2023 è stata poi ordinata nuova notificazione a CP_9
.
[...]
Infine, con ordinanza del 14.12.2023, la Corte ha invitato ad interloquire sulla posizione del predetto , indicato nel procedimento di notificazione Controparte_9 come residente presso altra persona.
Ciò posto, l'appello va dichiarato inammissibile.
Anche a volere ritenere valida la notifica a , va detto come la Corte Controparte_9 aderisca all'impostazione giurisprudenziale secondo cui in tema di scioglimento della comunione, gli atti del giudice istruttore relativi al procedimento di vendita sono soggetti al rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi di cui agli artt. 617 e 618 cod. proc. civ., dovendo escludersi l'esperibilità di un'autonoma azione di nullità avverso il pagina 6 di 8 decreto di trasferimento conclusivo del procedimento di vendita. Invero, la finalità del procedimento di vendita dei beni immobili non è diversa nel giudizio divisorio o nel procedimento esecutivo e le scelte legislative degli ultimi lustri, con l'esplicito rinvio, contenuto nell'art. 788 cod. proc. civ., a norme del processo esecutivo, sono la manifestazione di un richiamo ad esse che va inteso come sistematico;
sicché non avrebbe senso scandire il procedimento di vendita con i passi del processo esecutivo e sovrapporgli un apparato rimediale del tutto diverso, privo di quell'efficacia e di quella celerità che deriva sia dalla tipologia delle opposizioni, sia dal meccanismo della sanatoria processuale (Cass. civ. SS.UU 29.07.2013, n. 18185; Cass. civ., II,
27.10.2022, n. 31823).
In applicazione del richiamato principio generale, si deve ritenere che il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi escluda quello dell'appello.
Nella specie, peraltro, viene in rilievo ed è stata contestata scelta tipica comunque riconducibile ai poteri del GE e cioè quella, basata sull'art. 164 bis disp. att. cpc, di chiudere anticipatamente il processo di esecuzione (“quando risulta che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo, è disposta la chiusura anticipata del processo esecutivo”).
Pertanto, in ragione sia di quanto sostenuto dal Tribunale, che - come visto – ha reso tipiche valutazioni inerenti al processo esecutivo, sia dei motivi di impugnazione, volti proprio a contestare queste specialissime valutazioni, certamente non eseguibili dalla
Corte, si ritiene che l'oggetto del contendere non possa che essere regolato con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi.
L'appello va quindi dichiarato inammissibile e non occorre esaminare alcuna altra questione prospettata o prospettabile, ad esempio riferita alla corretta partecipazione, in questo grado di giudizio, di tutti soggetti del procedimento endoesecutivo, nonostante il provvedimento del 15.9.2022 di autorizzazione alla citazione.
Nei rapporti tra l'istante e e , le spese seguono la CP_4 Parte_3 soccombenza di questo grado di giudizio e si liquidano in dispositivo, in forza delle previsioni contenute nel DM 55/14 e successive modificazioni, con applicazione della decurtazione massima, per la non particolare complessità della causa.
Le spese vanno distratte in favore del difensore, come richiesto (cfr. note del 5.2.2025).
Nei rapporti tra l'istante, l' e la a prescindere dalle richieste e CP_2 CP_22 dalle considerazioni fatte da queste due parti appellate, stante la ritenuta posizione di sostanziale convergenza, in ragione della veste di creditori dei predetti soggetti (come pagina 7 di 8 si desume anche dall'ordinanza di vendita in atti di parte appellante;
la si è CP_22 qualificata cessionaria), si reputa sussistano eccezionali ragioni per disporre la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115, così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228, “quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e
l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente decidendo, sull'appello promosso avverso l'ordinanza resa in data 8.3.2022 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nel procedimento R.G. 5276/2012, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• dichiara l'appello inammissibile;
• condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio sostenute da e che liquida in euro 2.904,5, per CP_4 Parte_3 compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA e c.p.a. come per legge, con distrazione delle spese, ex art. 93 cpc, in favore del difensore;
• dichiara integralmente compensate le spese del presente grado di giudizio nei rapporti tra l'appellante, la e la CP_2 CP_22
• dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere parte appellante tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso, in Napoli, in data 24.4.2025.
Il Consigliere estensore dott. Fabio Magistro
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, sezione sesta civile, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1608/2022 R.G. - avente ad oggetto appello avverso l'ordinanza resa in data 8.3.2022 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nel procedimento RG. 5276/2012 - vertente
tra
(già - numero di iscrizione e codice fiscale Parte_1 Parte_2
, PIVA , in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 P.IVA_2 quale procuratrice di (Codice Fiscale, Partita IVA e Controparte_1 numero di iscrizione al Registro Imprese , rappresentata e difesa P.IVA_3 dall'Avvocato Antonio Actis, elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in Napoli, Viale Antonio Gramsci, n. 17/b;
appellante
e
(già Controparte_2 Controparte_3
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_4 tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati Edoardo Sabbatino e Maria Paola
Sabbatino, elettivamente domiciliata presso lo studio dei propri difensori in Napoli, Via
Cesario Console, n. 3; appellata nonché
(c.f. ) e (c.f. CP_4 C.F._1 Parte_3
pagina 1 di 8 ), rappresentate e difese dall'Avvocato Michele Marra, C.F._2 elettivamente domiciliate presso lo studio del loro difensore in Caserta, Via Guido
Dorso, n. 16; appellato nonché in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_5
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_6 CP_7
n.q. di curatore dell'eredità giacente di , Persona_1 Controparte_8
, , , Controparte_9 Controparte_10 CP_11 Persona_1 CP_12
, in persona del legale rappresentante pro
[...] CP_13 Controparte_14 tempore, , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_15 CP_16 in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] Controparte_17
(già , , in persona del legale rappresentante pro Controparte_18 CP_19 tempore, , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_20 CP_21
, in persona del legale rappresentante pro tempore;
[...] appellati nonché
in persona del legale rappresentante pro tempore (n. CP_22 P.IVA_5
REA n. MI – 1612332), quale incaricata per lo svolgimento di servizi di assistenza e supporto nella gestione, amministrazione, incasso e recupero di crediti della mandante
" ( , Parte_4 P.IVA_6 rappresentata e difesa dall'Avvocato Mauro Foglia, elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in Santa Maria Capua Vetere (CE), Via Jan Palach, n. 10; interventore
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da note di trattazione scritta.
Per e : come da note di trattazione scritta;
CP_4 Parte_3
Per come da note di trattazione scritta;
CP_22
Per come da note di trattazione scritta. CP_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La con l'impugnazione, ha allegato che: a) la Parte_1 Controparte_1
(cessionaria del , in qualità creditrice del sig. Controparte_5 Parte_5 in virtù del decreto ingiuntivo del Tribunale di Nocera Inferiore n. 306/2005
[...]
(1995), confermato con sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore n. 206/S/2001 di rigetto dell'opposizione e successiva sentenza n. 589/12 della Corte di appello di
Salerno, spiegava intervento nella procedura esecutiva immobiliare n. RGE 472/97 del pagina 2 di 8 Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per la tutela del credito ipotecario vantato;
b) con provvedimento del 22.07.2013 il Giudice dell'Esecuzione disponeva procedersi a giudizio di divisione in relazione alle quote indivise del compendio pignorato e segnatamente agli immobili suti in Via Carmigliano, distinti in catasto al CP_16 foglio 24, p.lla 536, sub. 1,2,3,4,5 e 6, nonché al foglio 24, p.lla 754 sub. 1 e in CT al foglio 24, p.lla 582; c) la interventrice, proponeva il giudizio di CP_12 divisione endoesecutiva RG. 5276/2012 nell'ambito del quale il professionista delegato provvedeva alla vendita dei lotti;
d) restava invenduto il lotto 5, ovvero bene distinto al fgl. 24, p.lla 5295, sub. 5, posto in vendita al prezzo base di € 153.000,00 che, a seguito di tre tentativi di vendita, subiva tre ribassi;
e) in data 11.02.2022, il professionista delegato depositava relazione in cui evidenziava che, a seguito di trasmissione, da parte dell'acquirente dei lotti confinanti, di un verbale di sopralluogo effettuato dai Vigili del
Comune di con ingiunzione di abbattimento degli abusi relativi al lotto 5, CP_16 aveva richiesto al CTU di verificare le conseguenze delle predette ingiunzioni in relazione alla vendita da fissare nuovamente;
f) il CTU provvedeva a formalizzare specifiche richieste al competente Comune di da cui però non risultava aver CP_16 ricevuto alcun riscontro e pertanto ipotizzava un eventuale abbattimento del valore di stima;
g) all'esito dell'udienza dell'08.03.2022, fissata al fine di sentire i creditori in merito all'applicazione dell'art. 164 bis. disp. att. c.p.c., il Giudice ha ritenuto applicabile al giudizio ordinario la disciplina prevista dalla norma citata;
g) in virtù di tale disposizione normativa, il Tribunale ha disposto la chiusura anticipata della procedura con riferimento al lotto 5, ritenendo impossibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, della probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo.
Ed infatti, il Tribunale, con il provvedimento impugnato, sulla premessa che “nella presente procedura di divisione endoesecutiva avente ad oggetto tra gli altri il LOTTO
n.5 … sono stati espletati plurimi tentativi di vendita del compendio pignorato muovendo dall'originario prezzo di euro 153.000,00” e che “i detti tentativi di vendita hanno avuti tutti esito negativo, determinando il ribasso del prezzo base d'asta sino all'importo di euro 64.547,00”, ha precisato, in primo luogo (pag. 2), che “la presente divisione è promossa da un creditore procedente il quale, dopo aver pignorato la quota indivisa di un bene, si è visto imporre dal Giudice dell'Esecuzione l'onere di introdurre un giudizio di divisione endoesecutiva a pena di improseguibilità del medesimo processo esecutivo per l'impossibilità di raggiungere il suo scopo (il passaggio alla fase liquidatoria o, in caso di ritenuta non comoda divisibilità del bene
pagina 3 di 8 in sede di divisione, direttamente alla fase distributiva della somma di denaro attribuita in sede divisionale al comproprietario esecutato). Il presente giudizio di divisione non soddisfa, quindi, in via immediata e diretta l'interesse dei comproprietari
a sciogliersi dalla comunione (a meno che, fatto qui non avvenuto, anche solo uno di essi non abbia proposto una concorrente domanda di divisione del bene), ma, piuttosto, l'interesse del creditore alla tutela del suo diritto…”.
Sempre per il Tribunale (pagine 2 e 3), “il nuovo testo dell'art. 600 configura […] il giudizio divisorio come lo sviluppo normale di ogni procedura di espropriazione dei beni indivisi”. Ciò implica che “la divisione è, dunque, la via ordinaria, indicata dalla legge, per attuare l'espropriazione dei beni indivisi”. Inoltre, “considerato, peraltro, che la possibilità di procedere alla vendita della quota indivisa (per sua natura scarsamente appetibile sul mercato) è normativamente relegata ad un ruolo
“il giudizio divisionale endoesecutivo sia comunque un giudizio di cognizione, distinto
– soggettivamente ed oggettivamente – dal procedimento di espropriazione […] nondimeno è inserito nell'ambito del processo di espropriazione, del quale costituisce una parentesi, finendo per costituirne un articolazione procedimentale”. Vi è, in ultima analisi, un “legame di dipendenza strumentale del giudizio divisorio rispetto al procedimento espropriativo”, il quale è “confermato dalla speciale legittimazione ad agire per lo scioglimento della comunione che è riconosciuta al creditore procedente
(ma anche all'intervenuto munito di titolo esecutivo) […] pertanto, è oggi possibile affermare senza tema di smentita che la divisione endoesecutiva ha, in considerazione della sua strumentalità rispetto all'interesse alla cui tutela è preordinata, un suo statuto giuridico peculiare che si caratterizza, in via generale, per l'applicazione di quelle norme del processo esecutivo che, senza pregiudizio diritti soggettivi dei condividenti, consentono di realizzare in modo più celere ed efficace l'interesse dell'attore (che è il creditore procedente o uno dei creditori titolati intervenuti nell'esecuzione) alla tutela del proprio diritto di credito”.
Dunque, dopo avere qualificato la natura del giudizio in esame, il Tribunale (pagine 3 e
4) ha ritenuto che non potesse “essere negata l'applicazione alla divisione endoesecutiva dell'istituto di cui all'art. 164-bis disp. att. c.p.c. che consente la chiusura anticipata (totale, ma anche parziale) del processo nel caso in cui l'attività
pagina 4 di 8 liquidatoria si palesi come antieconomica in quanto vi è una prognosi che l'esito della vendita non consentirà di soddisfare ragionevolmente “le pretese dei creditori”, in quanto il ricavato sarà così esiguo che, con esso, verranno pagate, se mai si arriverà alla vendita, solamente una parte delle spese del processo. L'applicazione di questa norma alla divisione endoesecutiva consente, infatti, di definire – con una pronuncia in rito – quelle divisioni la cui prosecuzione o non è in grado di realizzare l'interesse concreto dell'attore, oppure rischia addirittura di arrecar un danno alla parte ove la vendita dovesse avvenire ad un prezzo addirittura inferiore ai costi necessari per
l'ulteriore prosecuzione delle operazioni di vendita. Essa, quindi, evita che il processo ossia diventi un rito autoreferenziale il cui esito non soddisfa né l'interesse dei condividenti (che non hanno chiesto lo scioglimento della comunione e, quindi, che la subiscono), né l'interesse del creditore procedente che rischia di ottenere dalla vendita del giudizio divisionale finanche somma insufficiente a pagare le spese dell'attività di vendita e dell'esecuzione immobiliare precedentemente incardinata e, quindi, rischia di conseguire un soddisfacimento irragionevole della propria pretesa creditoria, ossia proprio il risultato che l'art. 164-bis disp. att. c.p.c. vuole evitare”.
Il Tribunale ha quindi disposto la chiusura anticipata della procedura di divisione endoesecutiva, con riferimento al lotto 5.
Avverso la detta ordinanza, con atto del 5.4.2022, la nell'indicata Parte_1 qualità, ha promosso appello, costituendosi in data 12.4.2022.
Parte appellante ha lamentato l'insussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 164 bis disp. att. cpc, ha sostenuto che il Tribunale avrebbe dovuto e potuto autorizzare un nuovo ribasso e ha dedotto che la relazione a firma del CTU depositata dal delegato
“nulla riferisce in merito alle conseguenze del provvedimento di rimozione degli abusi non avendo ricevuto alcun riscontro dal né può ipotizzare, in Controparte_16 base alla sua esperienza, l'abbattimento di valore del cespite”.
Sempre secondo la Società, non risponde al vero la circostanza secondo cui il lotto 5 non avesse suscitato alcun interesse da parte di potenziali acquirenti, in quanto il lotto era stato oggetto di aggiudicazione in data 25.01.2017, al prezzo di € 64.600,00 in favore di aggiudicatario poi dichiarato decaduto.
Inoltre, con riferimento a quest'ultima aggiudicazione, si profilerebbero anche i presupposti di una condanna dell'aggiudicatario inadempiente ai sensi dell'art. 587
c.p.c., il che confermerebbe l'illegittima chiusura della procedura per il lotto 5.
L'istante ha poi lamentato la non corretta applicazione dell'art. 591 cpc, circa il ricorso a misure alternative.
Ancora, ha sostenuto come l'ordinanza di vendita avesse consentito ulteriori ribassi,
pagina 5 di 8 mentre il professionista delegato non ha “evidenziato profili di criticità della procedura
(salvo la questione della notifica dell'ordine di abbattimento sulla quale però il CTU non ha potuto riferire alcunchè), né è stata ordinata la liberazione dell'immobile, che costituisce una conditio sine qua non per poter giudicare fondatamente dell'infruttuosità della vendita dello stesso”.
Infine, ha dedotto come non fosse ravvisabile una considerevole ed irragionevole sproporzione tra l'ultimo prezzo base di asta ed il valore iniziale di stima.
L'appellante ha chiesto: “in riforma della predetta ordinanza emessa dal Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere nel procedimento recante n.rg 5276/2012, dichiarare la illegittimità della chiusura anticipata del processo ai sensi dell'art. 164 bis disp. att.
c.p.a. con riferimento al lotto 5 e per l'effetto disporne la prosecuzione”.
Si sono costituiti la e , mentre è intervenuta CP_2 CP_4 Parte_3 la CP_22
Quest'ultima ha dedotto di avere acquistato i crediti vantati nei confronti di debitori dalla Banca Nazionale del Lavoro (note di trattazione scritta del 27.11.2023).
Con ordinanza del 15.9.2022, la Corte ha autorizzato la notifica agli eredi di Parte_5 entro il 15.11.2022, e considerato che, a fronte della citazione di molteplici
[...] soggetti e della costituzione solo di alcuni, non si rinveniva prova certa e tranquillizzante della notificazione a tutti i protagonisti del procedimento nel quale è stata emessa la pronuncia impugnata, ha invitato alla produzione delle notificazioni richieste e ha autorizzato, in ogni caso, la notifica agli altri soggetti partecipanti al giudizio di primo grado entro il 15.11.2022.
Con ordinanza del 23.2.2023, il Collegio ha ritenuto necessaria la rinnovazione della citazione ai soggetti indicati come eredi di , stante l'indicazione, in Parte_5 detto atto, quale de cuius, di appunto, in luogo di . Persona_1 Parte_5
Con ordinanza del 6.7.2023 è stata poi ordinata nuova notificazione a CP_9
.
[...]
Infine, con ordinanza del 14.12.2023, la Corte ha invitato ad interloquire sulla posizione del predetto , indicato nel procedimento di notificazione Controparte_9 come residente presso altra persona.
Ciò posto, l'appello va dichiarato inammissibile.
Anche a volere ritenere valida la notifica a , va detto come la Corte Controparte_9 aderisca all'impostazione giurisprudenziale secondo cui in tema di scioglimento della comunione, gli atti del giudice istruttore relativi al procedimento di vendita sono soggetti al rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi di cui agli artt. 617 e 618 cod. proc. civ., dovendo escludersi l'esperibilità di un'autonoma azione di nullità avverso il pagina 6 di 8 decreto di trasferimento conclusivo del procedimento di vendita. Invero, la finalità del procedimento di vendita dei beni immobili non è diversa nel giudizio divisorio o nel procedimento esecutivo e le scelte legislative degli ultimi lustri, con l'esplicito rinvio, contenuto nell'art. 788 cod. proc. civ., a norme del processo esecutivo, sono la manifestazione di un richiamo ad esse che va inteso come sistematico;
sicché non avrebbe senso scandire il procedimento di vendita con i passi del processo esecutivo e sovrapporgli un apparato rimediale del tutto diverso, privo di quell'efficacia e di quella celerità che deriva sia dalla tipologia delle opposizioni, sia dal meccanismo della sanatoria processuale (Cass. civ. SS.UU 29.07.2013, n. 18185; Cass. civ., II,
27.10.2022, n. 31823).
In applicazione del richiamato principio generale, si deve ritenere che il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi escluda quello dell'appello.
Nella specie, peraltro, viene in rilievo ed è stata contestata scelta tipica comunque riconducibile ai poteri del GE e cioè quella, basata sull'art. 164 bis disp. att. cpc, di chiudere anticipatamente il processo di esecuzione (“quando risulta che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo, è disposta la chiusura anticipata del processo esecutivo”).
Pertanto, in ragione sia di quanto sostenuto dal Tribunale, che - come visto – ha reso tipiche valutazioni inerenti al processo esecutivo, sia dei motivi di impugnazione, volti proprio a contestare queste specialissime valutazioni, certamente non eseguibili dalla
Corte, si ritiene che l'oggetto del contendere non possa che essere regolato con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi.
L'appello va quindi dichiarato inammissibile e non occorre esaminare alcuna altra questione prospettata o prospettabile, ad esempio riferita alla corretta partecipazione, in questo grado di giudizio, di tutti soggetti del procedimento endoesecutivo, nonostante il provvedimento del 15.9.2022 di autorizzazione alla citazione.
Nei rapporti tra l'istante e e , le spese seguono la CP_4 Parte_3 soccombenza di questo grado di giudizio e si liquidano in dispositivo, in forza delle previsioni contenute nel DM 55/14 e successive modificazioni, con applicazione della decurtazione massima, per la non particolare complessità della causa.
Le spese vanno distratte in favore del difensore, come richiesto (cfr. note del 5.2.2025).
Nei rapporti tra l'istante, l' e la a prescindere dalle richieste e CP_2 CP_22 dalle considerazioni fatte da queste due parti appellate, stante la ritenuta posizione di sostanziale convergenza, in ragione della veste di creditori dei predetti soggetti (come pagina 7 di 8 si desume anche dall'ordinanza di vendita in atti di parte appellante;
la si è CP_22 qualificata cessionaria), si reputa sussistano eccezionali ragioni per disporre la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115, così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228, “quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e
l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente decidendo, sull'appello promosso avverso l'ordinanza resa in data 8.3.2022 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nel procedimento R.G. 5276/2012, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• dichiara l'appello inammissibile;
• condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio sostenute da e che liquida in euro 2.904,5, per CP_4 Parte_3 compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA e c.p.a. come per legge, con distrazione delle spese, ex art. 93 cpc, in favore del difensore;
• dichiara integralmente compensate le spese del presente grado di giudizio nei rapporti tra l'appellante, la e la CP_2 CP_22
• dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere parte appellante tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso, in Napoli, in data 24.4.2025.
Il Consigliere estensore dott. Fabio Magistro
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
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