Sentenza 1 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 01/03/2025, n. 1002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1002 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 2671/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 4733/2023, emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata in data 8.05.2023, non notificata, pendente
TRA
(P. IVA: , in persona del Parte_1 P.IVA_1
suo procuratore ad negotia e l.r.p.t. , rappresentata e CP_1
difesa, in forza di procura speciale per notar di Persona_1
Bologna del 17/2/2023 n. rep. 97404 – racc. 12539, dall'avv. Pasquale
Raganati (C.F. ; C.F._1
APPELLANTE
E
virtù di procura alle liti apposta in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Davide Vernillo (C.F. ; C.F._3
APPELLATA
E
, (C.F.: ), residente in [...]C.F._4
Casalnuovo di Napoli (NA) al viale dei Pini n°62;
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: risarcimento danni ex art. 2054 c.c..
Conclusioni:
per l'appellante: “si riporta al contenuto dell'atto di appello, della memoria di discussione in ordine alla richiesta di inibitoria della sen- tenza impugnata (poi accolta) depositata il 9/8/2024, delle note ex art. 352 c.p.c. depositate e ai verbali che precedono. Impugna le avverse conclusioni, nonché il contenuto delle note ex art. 352 c.p.c. depositate dalla difesa dell'appellata , del tutto infondato, in fatto e in _2
diritto. Impugna altresì, ancora una volta, la documentazione prodotta in giudizio dalla predetta difesa, in spregio al dettato dell'art. 345 c.p.c.
3° comma. Insiste nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate nella richiamata memoria ex art. 352 c.p.c. e chiede che la causa venga rimessa in decisione”;
pag. 2/30 per l'appellata: “nel riportarsi integralmente al contenuto del libello difensivo, nonché alla documentazione prodotta ed alle risultanze istruttorie tutte del primo grado di giudizio che fa proprie, e nell'impugnare estensivamente quanto ex adverso, prodotto, dedotto ed eccepito, insiste nell'accoglimento delle conclusioni articolate in atti e chiede, previa acquisizione del fascicolo di primo grado, riservarsi la causa a sentenza con integrale rigetto della domanda di appello e condanna in favore sottoscritto procuratore, antistatario, delle spese del doppio grado di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione, notificata in data 8.11.2018, conveniva, _2
innanzi al Tribunale di Napoli, la nella Parte_1
qualità di compagnia assicuratrice per la r.c.a. del veicolo Fiat Punto tg.
AE545KP, deducendo che: in data 14.01.2012 alle ore 10.00 circa, in
Napoli (NA), alla Via Duomo, essa istante, mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali ivi presenti, veniva investita dall'autovettura tg. AE545KP, il cui conducente, nel ripartire da una posizione di sosta, effettuava una manovra di retromarcia e, non avvedendosi della sua presenza sulla carreggiata, finiva per investirla;
a causa della caduta al suolo, riportava lesioni personali refertate presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale degli Incurabili di Napoli;
a causa della persistente sintomatologia, essa attrice, in stato di gravidanza alla 9a settimana, era costretta a ricorrere nuovamente alle pag. 3/30 cure mediche dell'ospedale Villa Cinzia, i cui sanitari constatavano l'interruzione della gravidanza operando un aborto terapeutico.
Poste tali premesse, l'attrice domandava accertarsi l'esclusiva responsabilità del proprietario della vettura e condannarsi al Parte_1
risarcimento di tutti i danni, biologico, morale, da ITT, ITP e perdita del feto, da essa subiti, da quantificarsi nella misura di euro 26.000,00 o
“della diversa somma maggiore o minore che il Giudice riterrà equa e giusta”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva Parte_1
nella predetta qualità, eccependo, preliminarmente, la nullità
[...]
dell'atto di citazione, l'improponibilità dell'azione per violazione artt.
145 e 148 del Codice delle Assicurazioni Private, la prescrizione del diritto al preteso risarcimento del danno, l'infondatezza della domanda nel merito, la non integrità del contraddittorio, per avere l'attrice omesso di evocare in giudizio il proprietario del veicolo FIAT Punto tg.
AE 545 KP, litisconsorte necessario.
Ordinata dal G.I. l'integrazione del contraddittorio nei confronti di
, proprietario del veicolo FIAT Punto tg. AE 545 KP, Controparte_3
rimasto lo stesso, a seguito di notifica del relativo atto, contumace, istruita la causa con l'audizione di un teste intimato dall'attrice e con l'espletamento di una CTU medico legale, all'esito del giudizio, l'adito
Tribunale pronunciava la sentenza in epigrafe indicata, con la quale, respinta l'eccezione di prescrizione, ritenuta la domanda proponibile, così decideva: “a) dichiara la contumacia di;
b) accoglie Controparte_3
nei termini di cui in parte motiva la domanda proposta da , _2
pag. 4/30 e per l'effetto: c) condanna in persona del l.r.p.t., a Parte_1
risarcire all'attrice i seguenti importi: – per i danni fisici riportati €
1.185,08 all'attualità, oltre interessi di legge dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo e sulla somma di euro 978,60, progressivamente rivalutata di anno in anno secondo gli indici I.S.T.A.T., dal giorno dell'evento dannoso (14 gennaio 2012) fino alla presente pronuncia;
- per i danni da perdita del feto € 104.315,00 all'attualità, oltre interessi di legge dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo e sulla somma di euro 86.139,55, progressivamente rivalutata di anno in anno secondo gli indici I.S.T.A.T., dal giorno dell'evento dannoso (14 gennaio 2012) fino alla presente pronuncia;
d) condanna in persona del l.r.p.t., a rifondere all'attrice le Parte_1
spese del presente giudizio che liquida in € 7.052,00 per compenso di avvocato oltre ad € 600,00 per spese e anticipazioni, oltre rimborso forfettario (15%), I.V.A. e C.P.A., con attribuzione all'avvocato Davide
Vernillo; e) pone definitivamente le spese di CTU, già liquidate in istruttoria, a carico di in persona del l.r.p.t., Parte_1
condannando, quindi, la convenuta a rimborsare l'attrice di quanto eventualmente da ella già versato al CTU, in via provvisoria, in misura maggiore rispetto alla quota in questa sede definitivamente stabilita a suo carico.”.
§ 2.
Avverso l'indicata sentenza, l' interponeva appello, Parte_1
mediante citazione tempestivamente notificata, in data 1.06.2023, a e, in data 8.2.2023, ad , nel rispetto del _2 Controparte_3
pag. 5/30 termine lungo di sei mesi, di cui all'art. 327 c.p.c., chiedendone la riforma nei termini dinanzi riportati ed invocandone, in via preliminare, la sospensiva.
Costituendosi con comparsa depositata il 28.11.2023, , nel _2
resistere all'avversa impugnazione, ne sollecitava l'integrale rigetto.
, benché ritualmente citato, rimaneva contumace. Controparte_3
All'esito della prima udienza, fissata in citazione per il 22.12.2023 e sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., questa Corte, con ordinanza ritualmente comunicata alle parti, così provvedeva: “Dichiara la contumacia di . Rigetta Controparte_3
l'istanza di sospensiva formulata dall'appellante. Fissa per la rimessione della causa in decisione l'udienza del giorno 17.10.2025, assegnando alle parti i termini perentori di cui all'art. 352 c.p.c.. Dà atto che, con successivo provvedimento, verranno comunicate alle parti le modalità di celebrazione della predetta udienza.”.
A seguito dell'adozione di tale ordinanza, presentava istanza Parte_1
di revoca della medesima, deducendo che questa Corte, in diversa composizione, aveva già accolto l'istanza di sospensiva con precedente ordinanza, emessa all'esito del sub-procedimento da essa introdotto ai sensi dell'art. 351 c.p.c..
Su tale istanza, con ordinanza emessa l'1.03.2024, questa Corte così provvedeva: “revoca l'ordinanza depositata il 22.12.2023, nella parte in cui rigettava l'istanza di sospensiva formulata dall'appellante; dà atto che l'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza è stata sospesa con pag. 6/30 ordinanza non impugnabile di questa Corte n. cronol. 125/2023 del
10/08/2023; conferma per la rimessione della causa in decisione l'udienza del giorno 17.10.2025, con concessione alle parti dei termini perentori di cui all'art. 352 c.p.c.”.
Successivamente, in data 7.3.2024, l'appellata depositava _2
richiesta di anticipazione dell'udienza per la rimessione della causa in decisione.
In accoglimento di tale richiesta, questa Corte, con ordinanza ritualmente comunicata alle parti il 15.03.2024, così provvedeva: “A parziale modifica delle ordinanze di questa Corte comunicate alle parti in data 29.12.2023 e 4.3.204, fissa per la rimessione della causa in decisione l'udienza del giorno 21.2.2025, assegnando alle parti i termini perentori di cui all'art. 352 c.p.c.. Dà atto che, con successivo provvedimento, verranno comunicate alle parti le modalità di celebrazione della predetta udienza”.
Quindi, disposta la sostituzione dell'udienza ex art. 352 c.p.c. con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., scaduto il termine accordato alle parti, sulle conclusioni dalle medesime rassegnate nelle note rispettivamente depositate, la causa veniva rimessa alla decisione del Collegio.
§ 3.
Per quanto rileva ai fini in esame, il Giudice di primo grado respingeva l'eccezione di improponibilità della domanda, sollevata dalla convenuta impresa di assicurazione, osservando che “La domanda è
pag. 7/30 altresì proponibile e procedibile: in atti vi è la prova documentale dell'inizio dell'azione legale oltre il termine previsto dalla legge, decorrente dalla data di invio alla della messa in mora Parte_1
avvenuta con lettere racc.te a.r. del 04.08.2014, nr. 14961115910-0 e
14961115178-3, e del 09.03.2015 nr. 14950547412-0. Quest'ultime lettere contengono tutti i requisiti richiesti dal combinato disposto degli artt. 145 e 148 del D. Lgs. n. 209/05 e sussistendo nella fattispecie tutti i presupposti processuali e le condizioni dell'azione.
Difatti, nelle richiamate lettere racc.te a.r., sono stati indicati tutti i dati relativi all'età, data di nascita, codice fiscale, attività, reddito, con riserva di inviare il certificato medico di avvenuta guarigione (cfr. documento del 20.06.2012 del Dr. , allegato nel fascicolo di parte Persona_2
attrice). Nella stessa lettera sono state indicate esattamente le circostanze di come ebbe a verificarsi l'incidente”.
§ 4.
Con il primo motivo l'appellante, nel censurare il capo di sentenza appena richiamato, ne denunciava l'erroneità, opinando che
“contrariamente a quanto affermato dal giudice di prime cure, _2
, in spregio al dettato degli artt. 145 e 148 del Codice delle
[...]
Assicurazioni Private, e nonostante la missiva inviatale il 10/7/2014 nel domicilio eletto (doc.1, produzione giudizio di primo grado), non ha trasmesso alla appellante la Parte_1
documentazione medica relativa alle lesioni subite in conseguenza dell'asserito incidente del 14/1/2012 e neppure la certificazione medica attestante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti”.
pag. 8/30 § 5.
Il motivo è infondato.
Invero, in primo grado, parte attrice, unitamente alla memoria depositata in via telematica in data 30.12.2019, ai sensi dell'art. 183 co.
6 n. 2 c.p.c., aveva prodotto, tra l'altro, la missiva, inoltrata con lettera raccomandata a.r. del 04.09.2014, con la quale aveva invitato Parte_1
a sottoporsi a visita medica presso lo studio del dott. _2
e la successiva comunicazione a mezzo raccomandata Persona_3
a.r., con la quale la medesima la compagnia, dopo aver regolarmente espletato la visita medica, in data 22.01.2015, comunicava che i danni non erano compatibili con l'evento.
Dall'esame di tali risultanze emerge, quindi, chiaramente che non sussista la contestata inosservanza del disposto di cui agli artt. 145 e
148 del Codice delle Assicurazioni Private, avendo l'impresa assicurativa rifiutato di formulare l'offerta risarcitoria per la ritenuta insussistenza del nesso causale tra i danni e la dinamica dell'evento dannoso e per l'affermata assenza di responsabilità in capo al proprio assicurato.
§ 6.
Né, inoltre, merita adesione il rilievo, pure formulato con il primo motivo, secondo cui sarebbe in atti la prova del fatto che l'attrice, oltre a non avere trasmesso il certificato cartaceo di avvenuta guarigione alla in fase stragiudiziale, aveva finanche omesso di Parte_1
pag. 9/30 depositarlo nei termini concessi dal G.I. a norma dell'art. 183 co. 6
c.p.c..
Secondo l'appellante, a tale conclusione dovrebbe pervenirsi valorizzando “.. il fatto che nell'udienza del 14/2/2020 il procuratore della , avv. Vernillo, così dichiarava: “esibisce in formato _2
cartaceo certificato di avvenuta guarigione dell'attrice, già depositato telematicamente in sede di deposito di memorie II termine 183 cpc.
Precisa che in tale occasione il file allegato risultava fallato e, dunque vuoto del documento che si allegava” ..”.
La deduzione non è fondata, per l'assorbente ragione che, come emerge dall'esame del fascicolo d'ufficio telematico del giudizio di primo grado, alla memoria istruttoria depositata dall'attrice in data
30.12.2019, risulta allegata, tra gli altri documenti, la documentazione sanitaria afferente al ricovero presso il PS dell'Ospedale degli
Incurabili di Napoli e la cartella clinica del ricovero presso la Clinica
Villa Bianca (si vedano i file denominati documentazione medica 1 e 2).
§ 7.
Nel merito, il primo Giudice, riteneva che: “l'incidente stradale per cui è causa può essere così ricostruito: il giorno 12.01.2012, alle ore 10.00 circa, in Napoli alla Via Duomo, l'attrice, nella qualità di pedone, nell'attraversare la strada sulle strisce pedonali, veniva investita dall'autovettura Fiat Punto tg. AE545 KP che nel ripartire in retromarcia da una posizione di sosta, la urtava facendola cadere al suolo.
pag. 10/30 L'attrice in seguito al sinistro con la rovinosa caduta al suolo riportava lesioni personali refertate presso il Pronto Soccorso dell'ospedale
“Incurabili” di Napoli, in particolare si confermava la presenza di un embrione vivo (attività cardiaca presente) evidenziando tuttavia una
“zona di distacco placentare di 3 cm.”; inoltre, risultando “perdite ematiche in atto … Minaccia d'aborto”.
Successivamente, a causa della persistente sintomatologia, la – in _2
stato di gravidanza alla 9^ settimana - era costretta a ricorrere nuovamente alle cure mediche dell'ospedale Villa Cinzia, i cui sanitari constatavano “Metrorragia da aborto completo” e ivi si procedeva pertanto ad un sollecito intervento chirurgico di revisione cavitaria strumentale.
Che questa sia stata l'effettiva dinamica del sinistro lo si ricava:
- dalla deposizione testimoniale, precisa, concordante, persuasiva e della quale non vi è motivo di dubitare, di il quale Controparte_4
all'udienza di escussione del 25.09.2020, ha riferito che: “… Sono a conoscenza dell'incidente per avervi assistito occasionalmente. Ricordo che a metà Gennaio del 2012 mi trovavo a Via Duomo in Napoli nei pressi dell'incrocio con Via San Biagio dei Librai a piedi. Mi stavo recando a casa mia che si trova verso Via Foria. Ricordo che sul lato destro di Via
Duomo era parcheggiata una Fiat Punto, modello vecchio, che dalla posizione di sosta iniziò una manovra di retromarcia per immettersi nel flusso della circolazione. La retromarcia fu fatta perché altra auto era parcheggiata davanti alla Punto che aveva bisogno di spazio di manovra per partire. Ricordo che una signora iniziò ad attraversare Via Duomo
pag. 11/30 da sinistra verso destra. La donna, giunta quasi al termine dell'attraversamento, si trovò dietro la Fiat Punto che la investì in retromarcia e cadde a terra. La signora stava attraversando sulle strisce pedonali. Mi avvicinai alla donna per soccorrerla e anche il conducente dell'auto scese per soccorrerla. Il guidatore dell'auto disse di non essersi avveduto del pedone che stava ultimando l'attraversamento. Si creò un capannello di persone. Dopo un po' arrivarono anche dei parenti della signora che era della zona. Diedi il mio nome ad uno dei soggetti intervenuti che mi chiese se ero disposto a testimoniare ed andai via dopo un po'. Sono andato via dopo pochi minuti dal fatto e non so se sia poi arrivata un'ambulanza o le forze dell'ordine. La signora credo avesse sui 30-35 anni. La macchina era parcheggiata subito dopo le strisce e passò su queste ultime investendo la signora. ADR: Ho testimoniato per un altro incidente a cui ho assistito una quindicina di anni fa. La signora cadde a pancia a terra e lamentava dolori all'addome .. In definitiva, ritiene il Tribunale, che la deposizione testimoniale assunta, sufficientemente precisa, la natura delle lesioni riportate, il referto dei sanitari della struttura pubblica (ospedale Incurabili di Napoli) ai quali l'infortunata ebbe subito a dichiarare di essersi fatta male in seguito all'investimento, nonché il giudizio di compatibilità, espresso dal CTU nominato (l'attrice riportò un “Trauma addomino-pelvico con sindrome da minaccia d'aborto evoluta in aborto completo di un embrione, trattandosi di una gravidanza alla nona settimana di gestazione”, pag. 4 della relazione peritale), delle lesioni refertate con la dinamica del sinistro poc'anzi descritta non lasciano dubbi che l'attrice abbia assolto pienamente l'onere probatorio su di lei incombente circa la sussistenza pag. 12/30 dell'incidente e del nesso causale tra l'evento dannoso (investimento) e le lesioni personali patite”.
§ 8.
Nell'impugnare, con il secondo motivo, tale capo di decisione, obiettava “che, contrariamente a quanto affermato dal Parte_1
giudice di prime cure, la deposizione testimoniale resa da tal CP_4
è tutt'altro che “precisa, concordante, persuasiva e
[...]
indubitabile” ..”. Deduceva, al riguardo, che “.. a seguito degli accertamenti espletati successivamente alla richiesta di pagamento delle somme liquidate in sentenza in favore della , che ha _2
conferito procura speciale all'incasso all'avv. (ovvero il Controparte_5
perito – a suo tempo - che aveva redatto la prima richiesta di risarcimento per conto della ), è emerso che quest'ultimo _2
sarebbe coinvolto in almeno altri due sinistri (anche quale patrocinatore) nei quali il testimone è il medesimo . Controparte_4
Tale coincidenza, che ha determinato il passaggio del sinistro all'unità antifrode della di certo scalfisce Parte_1
l'attendibilità del “teste”, sulla quale – a differenza di quanto affermato dal giudice di prime cure – vi è molto da dubitare. L'appellante sottopone infatti alla Corte di Appello le seguenti ulteriori considerazioni. Il
[...]
, sebbene sia stato escusso a distanza di oltre 8 anni dall'asserito CP_4
evento, è stato in grado di riferire una serie di particolari che un soggetto dotato di normale memoria di certo non sarebbe stato in grado di ricordare (mese e anno dell'asserito incidente, modello del veicolo….ecc.); per contro, egli – interrogato da questa difesa - non è
pag. 13/30 stato in grado di precisare circostanze rilevanti quali, ad esempio, il punto della via Duomo in Napoli ove si sarebbe verificato l'incidente. Il teste, inoltre, ha riferito una circostanza che di certo non può rispondere al vero, ossia che: “La signora cadde a pancia a terra e lamentava dolori all'addome”. E', invece, di lapalissiana evidenza che, in conseguenza dell'asserita manovra di retromarcia operata dal conducente della CP_6
, la sig.ra – che a dire del “teste” attraversava la via Duomo
[...] _2
da sinistra verso destra - non avrebbe potuto che essere investita al fianco sinistro e, pertanto, sarebbe potuta cadere solo sul fianco destro, giammai, quindi, “a pancia a terra”, come riferito dal teste…!
Quanto evidenziato è sufficiente a concludere per l'assoluta inattendibilità del “teste” , con la conseguenza che la Controparte_4
domanda proposta dalla , giacché non provata, avrebbe _2
dovuto (come dovrà) essere integralmente rigettata”.
Sempre secondo l'appellante, poi, le conclusioni rassegnate dal CTU, in ordine alla sussistenza del nesso causale tra l'investimento stradale e l'interruzione della gravidanza, dovevano ritenersi inattendibili, perché, come ritenuto in un precedente della Cassazione relativo a fattispecie analoga, ”1) non era stata allegata la data di inizio della gravidanza (come nel caso che ci occupa); 2) il valore delle BETA HCG era risultato particolarmente basso sin dal giorno d'ingresso al P.S. (nel nostro caso neppure rilevato); 3) mancava documentazione medica utile per accertare il corretto impianto del feto (come nel caso che ci occupa);
4) la gestante aveva 38 anni al momento dell'incidente (nel nostro caso
39) e, purtroppo, aborti spontanei si verificano con maggiore frequenza pag. 14/30 in caso di età avanzata della gestante e, soprattutto, nel periodo di gestazione compreso tra la 9ª e la 12ª settimana”.
Ed ancora “nel referto di P.S. non (n.d.r.: erano) descritte quelle tipiche lesioni accessorie della fase d'impatto al suolo (quali, ad esempio, escoriazioni alle mani e/o al volto), che dovrebbero essere presenti quando si realizzano almeno le due prime fasi (urto e proiezione al suolo) descritte dalla dottrina medico legale in casi analoghi. E' evidente, pertanto, che in assenza di lesioni accessorie il nesso causale tra modalità di accadimento e lesioni riportate avrebbe dovuto essere espresso in termini di elevata improbabilità”.
§ 9.
Il motivo è infondato.
Riguardo alla pretesa inattendibilità del teste, giova rimarcare che la deposizione dallo stesso resa sia sufficientemente circostanziata nella descrizione delle circostanze di tempo e di luogo e in quella della dinamica dell'evento lesivo. Né, invero, si registrano particolari discrasie tra quanto dallo stesso riferito e le allegazioni della danneggiata, trasfuse nell'atto di citazione.
Non soccorre il rilievo dell'appellante, afferente ad una pretesa omessa riposta del teste rispetto ad una domanda concernente il punto esatto della via Duomo ove si verificava il fatto, per l'evidente ragione che il difensore della non poneva al teste alcuna domanda di Parte_1
chiarimento (cfr. verbale di udienza del 25.9.2020, presente nel fascicolo d'ufficio telematico del giudizio di primo grado).
pag. 15/30 Tra l'altro, la deduzione è platealmente smentita dal passo della deposizione, nel quale il teste asseriva: “Ricordo che a metà Gennaio del
2012 mi trovavo a Via Duomo in Napoli nei pressi dell'incrocio con Via
San Biagio dei Librai a piedi”.
Con riguardo, poi, alla circostanza che, come da documentazione depositata dall'appellante in uno all'atto di gravame, il medesimo teste abbia reso deposizioni rispetto a precedenti sinistri, si osserva che tale elemento, di per sé ed in assenza di ulteriori emergenze istruttorie capaci di corroborarne la rilevanza probatoria, non consenta di escludere la credibilità della deposizione testimoniale posta a base dell'impugnata sentenza.
Del resto, a conforto di quanto appena detto, giova rimarcare che non ha nemmeno dedotto e documentato la presentazione di Parte_1
una querela in sede penale per il reato di falsa testimonianza a carico del predetto teste, né ha provato la falsità delle testimonianze che lo stesso avrebbe reso in relazione ai diversi sinistri indicati.
In definitiva, le risultanze della banca dati dei sinistri, istituita a norma dell'art. 135 D. Lgs. 209 del 2005, che intende valorizzare, Parte_1
costituiscono un semplice argomento di prova, del tutto inidoneo a privare di rilevanza probatoria la deposizione resa dal teste, in primo grado, dinanzi al G.I. nel contraddittorio delle parti.
Del pari ininfluente è, poi, il dato, di per sé del tutto neutro, che _2
conferiva la procura all'incasso, delle somme liquidate con la
[...]
sentenza di primo grado, all'avv. , il quale risultava Controparte_5
pag. 16/30 coinvolto in almeno altri due sinistri (anche quale patrocinatore) nei quali il testimone era il medesimo . Controparte_4
Anche tale circostanza, di per sé, in assenza di chiari riscontri probatori dai quali emerga il coinvolgimento del citato professionista in fatti penalmente rilevanti (i.e.: truffe ai danni di imprese assicurative), è, ai fini in esame, del tutto irrilevante.
Con riguardo, poi, alla credibilità intrinseca della deposizione, la Corte osserva che le deduzioni dell'appellante non siano condivisibili, avendo il teste riferito una dinamica (i.e.: caduta del pedone a seguito di collisione con l'auto) assolutamente plausibile e che la lamentata assenza di lesioni agli arti superiori, in sé, non è dirimente.
Al riguardo, invero, vale evidenziare che, recatasi al PS dell'Ospedale degli Incurabili, alle ore 16.41 del 14.1.2012, la riferiva ai _2
sanitari che, alle 10.00 circa dello stesso giorno, era stata vittima di investimento da parte di un'autovettura e che era caduta. Inoltre, nel medesimo referto, i sanitari davano atto che la paziente presentava minaccia di aborto.
Quindi, considerato il ridotto lasso temporale intercorso tra il dedotto investimento (causa, secondo il CTU, del successivo aborto) e l'accesso al pronto soccorso, è inverosimile che la danneggiata possa avere riferito ai medici un falso sinistro stradale, al solo fine di precostituirsi la possibilità di ottenere un non dovuto risarcimento.
Del resto, la CTU svolta in primo grado ha attestato la sussistenza del nesso causale tra la riferita dinamica del sinistro e l'evento di danno pag. 17/30 (perdita del feto a seguito di aborto terapeutico) , asserendo che “in conseguenza dell'impatto alla persona con l'auto investitrice e/o della caduta al suolo, la periziata, sig.ra di anni 47, _2
trentasettenne all'epoca dell'incidente, ebbe a riportare: - Trauma addomino-pelvico con sindrome da minaccia d'aborto evoluta in aborto completo di un embrione, trattandosi di una gravidanza alla nona settimana di gestazione. Per quanto riguarda l'esistenza o meno di un nesso di causalità si può riconoscere il nesso fra le modalità di produzione dell'evento traumatico, come riferito all'esame anamnestico e come riportato nell'atto di citazione, e la insorta patologia abortiva”.
Né, invero, l'attendibilità delle conclusioni rassegnate dall'ausiliare è efficacemente contrastata dai rilievi svolti dalla ove si Parte_1
consideri che, in primo grado, l'odierna appellante ometteva finanche di avvalersi del termine concesso dal G.I. ai sensi dell'art. 195 c.p.c. per trasmettere note critiche di parte al CTU e che, comunque, le obiezioni sollevate non appaiono in grado di confutare in maniera convincente l'affermata sussistenza del nesso causale.
In particolare, il riferimento al precedente di legittimità citato (di cui alla sentenza della Cass. civ. n. 40337/2021) non è decisivo, trattandosi di pronuncia nella quale la S.C. aveva ritenuto sufficientemente motivata una sentenza di appello, secondo la quale era mancata la prova della riconducibilità, sul piano causale, dell'aborto di una donna incinta di poche settimane ad un incidente stradale.
A ben vedere, tuttavia, nel precedente richiamato, come si ricava dalla lettura dello stesso, i Giudici di appello avevano ritenuto che “non fosse pag. 18/30 stato provato, secondo il principio del più probabile che non, il nesso di derivazione causale tra l'incidente e l'interruzione della gravidanza, poiché: i) non era stata allegata la data di inizio della gravidanza;
ii) il valore BETA HCG era risultato particolarmente basso sin dal primo giorno d'ingresso al P.S.; iii) mancava documentazione medica utile per accertare il corretto impianto del feto;
iv) la gestante aveva 38 anni;
v) il
CTU non aveva fornito i chiarimenti richiesti circa la verosimiglianza del rapporto di causalità tra l'aborto e il trauma riportato nell'incidente stradale”.
Le criticità valorizzate, nel caso dinanzi richiamato, dal Giudice di secondo grado, non ricorrono affatto nella fattispecie in esame, nella quale l'ausiliare del primo Giudice riferiva testualmente che” La sig.ra di anni 47, riferisce che il giorno 14/01/2012, alle ore _2
10.00 circa, trovandosi in Napoli, mentre percorreva a piedi la Via
Duomo, nell'attraversare la strada sulle strisce pedonali, veniva investita dall'autovettura Fiat Punto tg. AE545 KP che nel ripartire in retromarcia da una posizione di sosta, la urtava facendola cadere al suolo. Accusando dolori addomino-pelvici la perizianda, in stato di gravidanza, si recava c/o il Centro di Ecografia Medica del dott. il quale Persona_4
eseguiva un'ecografia ostetrica (esame allegato) che mostrava una
“gravidanza in normale evoluzione.
Al P.S. del Presidio Ospedaliero Incurabili di Napoli, ove giungeva alle ore
16.41 del 14/01/2012 si procedeva pertanto all'esecuzione di un più accurato esame ecografico transvaginale c/o il Dipartimento di
Ginecologia ed Ostetricia del suddetto nosocomio e tale esame pag. 19/30 confermava la presenza di un embrione vivo (attività cardiaca presente) evidenziando tuttavia una “zona di distacco placentare di 3 cm.”; inoltre, risultando “perdite ematiche in atto”, veniva posta la seguente diagnosi:
“Minaccia d'aborto”; seguiva dimissione con prescrizione specialistica di terapia medica domiciliare antispastica (Spasmex fl. i.m.) e progestinica antiabortiva (Prontogest fl. i.m.). Il quadro clinico subiva un'ulteriore repentina evoluzione per la comparsa di una franca metrorragia con espulsione anche di materiale deciduale, per cui ed alle ore 18.00 dello stesso giorno 14/01/2012 la perizianda si ricoverava c/o la Clinica Villa
Cinzia di Napoli ove si poneva diagnosi di “Metrorragia da aborto completo”; ivi si procedeva pertanto ad un sollecito intervento chirurgico di revisione cavitaria strumentale;
la dimissione dalla Casa di Cura avveniva in pari data alle ore 22.00”.
E', pertanto, evidente che, a differenza del caso citato dall'appellante, nella specie, alcun dubbio sussista in ordine al fatto che, al momento del sinistro, la fosse in stato di gravidanza, essendo il feto _2
risultato, alla prima ed alla seconda ecografia, vivo e vitale, ed essendo risultato che la paziente era alla nona settimana di gestazione.
Quanto, poi, all'idoneità dell'urto, causato dall'investimento ad opera dell'auto, a cagionare l'aborto, le considerazioni espresse dal CTU non sono state minimamente scalfite dalle obiezioni dell'appellante, che, come detto, appaiono incentrate su di una fattispecie concreta radicalmente diversa da quella in esame.
§ 10.
pag. 20/30 Con il terzo motivo, l'appellante sottoponeva a censura il capo della sentenza nel quale il Tribunale aveva liquidato il danno.
In proposito, opinava che “Nulla andava riconosciuto alla Parte_1
in ordine al c.d. danno morale sulla modestissima lesione _2
patita dalla predetta, quantificata dal C.T.U. in 10 giorni di I.T.P. al 75%
e 20 di I.T.P. al 50% e ciò secondo il costante orientamento della Corte di
Cassazione .. Per quanto concerne invece l'asserito danno da “perdita parentale”, l'odierna appellante osserva che, in considerazione della natura immateriale del bene giuridico asseritamente leso, non essendo ipotizzabile il venir meno di una relazione affettiva soltanto potenziale, il risarcimento non può parametrarsi all'interno della forbice di riferimento prevista dalle “tabelle milanesi, proprio perché non sussistono, nella fattispecie che ci occupa, le circostanze in concreto idonee a giustificare l'applicazione “tout court” dei valori tabellari previsti per la perdita del rapporto parentale”.
§ 11.
Il motivo è infondato.
Si deve premettere che “Ai fini della liquidazione del danno biologico, che consegue alla lesione dell'integrità psico-fisica della persona, devono formare oggetto di autonoma valutazione il pregiudizio da invalidità permanente (con decorrenza dal momento della cessazione della malattia e della relativa stabilizzazione dei postumi) e quello da invalidità temporanea (da riconoscersi come danno da inabilità temporanea totale o parziale ove il danneggiato si sia sottoposto a pag. 21/30 periodi di cure necessarie per conservare o ridurre il grado di invalidità residuato al fatto lesivo o impedirne l'aumento, inteso come privazione della capacità psico-fisica in corrispondenza di ciascun periodo e in proporzione al grado effettivo di inabilità sofferto), mentre, ai fini della liquidazione complessiva del danno non patrimoniale, deve tenersi conto altresì delle sofferenze morali soggettive, eventualmente patite dal soggetto in ciascuno degli indicati periodi” (cfr. ex multis, Cass. civ. Sez.
3 - , Ordinanza n. 7126 del 12/03/2021).
Inoltre, sempre secondo la giurisprudenza di legittimità, “Nella liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale per il parto di un feto morto, il giudice di merito, nell'applicare i parametri delle tabelle elaborate dal tribunale di Milano, può operare la necessaria personalizzazione, in base alle circostanze del caso concreto, riconoscendo ai danneggiati una somma inferiore ai valori minimi tabellari in considerazione della mancata instaurazione di una relazione affettiva, in quanto tale circostanza non è riconducibile alle tabelle ed esprime il differente caso di una relazione soltanto potenziale”
(cfr. Cass. civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 22859 del 20/10/2020; Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 22899 del 19/08/2024).
Nella specie, il primo Giudice, a fronte di una valutazione medico legale svolta dal CTU che aveva riconosciuto, alla lesa, un periodo di “10
(dieci) giorni di I.T.P al 75% e di 20 (venti) giorni di I.T.P. mediamente valutati al 50%”, in conseguenza dell'aborto terapeutico cui era stata sottoposta, liquidava “€ 885,83 per il danno biologico temporaneo e €
296,25 per il danno morale”.
pag. 22/30 Inoltre, riguardo alla perdita prematura del feto, il Tribunale dichiarava di fare applicazione del sistema tabellare a punti elaborato dal Tribunale di Milano nel 2022, e, quindi, partendo dal valore tabellare minimo di euro 208.630,00, lo riduceva del 50%, ad euro
104.315,00, avuto riguardo al fatto che si trattava di morte del feto.
Ciò premesso, ad avviso del Collegio, la sentenza resiste alle critiche dell'appellante.
Invero, per quanto, in sentenza, abbia fatto erroneo riferimento alla tabella del tribunale di Milano 2022 per il calcolo del danno biologico di lieve entità, in realtà, il primo Giudice ha applicato, rispetto al danno da ITP, la tabella per la liquidazione delle cd. micropermanenti di cui all'art. 139 D. Lgs. 209 del 2005, nella sua versione ratione temporis vigente, che si identifica con quella adottata con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico dell'8 giugno 2022.
Infatti, la somma di euro 885,83, riconosciuta all'attrice, corrisponde a quella che si ottiene applicando, per ciascuno giorno di ITP considerato dal CTU, rispettivamente, il 75% ed il 50% di euro 50,79, importo, quest'ultimo, che rappresenta l'indennità giornaliera per ITT secondo l'incremento disposto dal citato D.M..
Ciò chiarito, l'avvenuto riconoscimento, a titolo di ristoro del danno morale rispetto al citato periodo di ITP, dell'importo di euro 296,25, non appare censurabile, se si considera che, ai sensi del comma 3 dello stesso art. 139, “Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati pag. 23/30 e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella di cui al comma 4, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 20 per cento” e che, nella specie, è ragionevole supporre che la perdita della gravidanza abbia suscitato, nella nel periodo di trenta giorni considerati _2
dall'ausiliare, uno stato di profonda prostrazione e di sofferenza interiore meritevole di separata considerazione.
Del resto, in tal senso, depone pure il rilievo del CTU secondo il quale
“Al termine di tale periodo (n.d.r.: vale a dire dell'ITP) si può ritenere che la guarigione sia avvenuta con postumi inerenti esclusivamente la sfera neuro-psichica, per l'insorgenza di una sindrome depressiva endoreattiva, come da certificazione rilasciata a distanza di tre mesi dall'evento abortivo dal Dipartimento di Salute Mentale del II Policlinico
Universitario di Napoli;
detti postumi hanno determinato una menomazione dell'integrità psicofisica della persona, avendo inciso sia sullo svolgimento di attività extra-lavorative, che sulla capacità di lavoro generica. Peraltro, tale quadro morboso risulta verosimilmente regredito dopo terapia farmacologica nell'arco dei successivi due mesi, come si può desumere dal fatto che la periziata non abbia ritenuto di eseguire la visita specialistica di controllo prescrittale a distanza di sessanta giorni”.
Quindi, sebbene lo stato di depressione non si sia cronicizzato, è innegabile, in base ai rilievi svolti dal CTU, che, almeno nell'arco temporale dallo stesso considerato, comprensivo del periodo di circa pag. 24/30 tre mesi successivo all'aborto, la abbia patito finanche uno stato _2
depressivo e, quindi, a maggior ragione, una sofferenza soggettiva interiore qualificabile in termini di danno morale.
Venendo, poi, al danno riconosciuto dal Tribunale per la perdita della potenziale relazione affettiva con il feto premorto, si deve osservare che il Tribunale non ha, come genericamente dedotto dall'appellante, riconosciuto una somma determinata all'interno della forbice prevista dalla tabella di Milano.
Infatti, il primo Giudice ha, anzitutto, impiegato il sistema a punti, introdotto dalla versione 2022 della tabella di Milano in sostituzione di quello cd. a forbice, previsto dalla previgente versione della stessa tabella, e, comunque, ha personalizzato il risarcimento, riducendo del
50% il valore minimo tabellare, proprio per valorizzare la circostanza che si fosse al cospetto della perdita di un feto.
§ 12.
Con il quarto motivo, impugnava la sentenza, dolendosi del Parte_1
fatto che il Giudice aveva liquidato la “somma complessiva di €
105.500,00”, nonostante, in citazione, l'attrice avesse contenuto la domanda “entro il limite di € 26.000,00” versando “il contributo unificato corrispondente allo scaglione compreso entro detta somma” e confermando il petitum, così come delimitato, “all'udienza di precisazione delle conclusioni, in occasione della quale la stessa ebbe genericamente a riportarsi ai propri scritti difensivi”. Deduceva che
“Soltanto nelle note di trattazione scritta dell'udienza del 28/4/2023,
pag. 25/30 fissata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la domanda è stata irritualmente precisata dalla nella iperbolica cifra di € 336.500,00. Tale _2
irrituale precisazione è stata ritenuta legittima dal giudice di prime cure il quale, in spregio al chiarissimo dettato dell'art. 183 c.p.c. VI comma, nel quale il termine ultimo per la precisazione della domanda è indicato in quello utile per il deposito della memoria 1° termine, (riportandosi ad una inconferente sentenza del Tribunale di Perugia - sent. 1048/2017) ha ritenuto legittima la variazione del petitum da € 26.000,00 ad €
336.500,00 fatta solo nelle note di trattazione scritta dell'udienza del
28/4/2023 .. E' palese quindi la contraddittorietà della decisione: lo stesso giudice di prime cure, al quale piace sottolineare che la eventuale modifica della domanda non può essere fatta in violazione del diritto di difesa della controparte, ritiene legittima la precisazione della domanda in € 336.500,00 formulata dall'appellata ben oltre il termine di cui al richiamato articolo 183 c.p.c. e, quindi, proprio in violazione del diritto di difesa dell'odierna appellante, che rispetto a quella irrituale precisazione non ha giammai potuto contraddire e difendersi .. La sentenza impugnata è stata, dunque, pronunciata in violazione degli artt. 183, sesto comma n. 1, e 101 c.p.c..
Ne consegue che, nella denegata e assurda ipotesi in cui l'adita Corte dovesse rigettare il gravame in relazione ai precedenti motivi di censura, dovrà, in ogni caso, riformare l'impugnata decisione accogliendo la domanda di parte attrice nel limite in cui è stata formalmente precisata, ovvero in € 26.000,00”.
§ 13.
pag. 26/30 Il motivo è infondato.
Giova premettere che “La formula "somma maggiore o minore risultante all'esito dell'istruttoria" o altre analoghe espressioni, che accompagna le conclusioni con cui una parte chiede la condanna al pagamento di una somma determinata, non costituisce una clausola meramente di stile quando persiste una ragionevole incertezza sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi, con la conseguenza che detta clausola è priva di rilevanza se, all'esito dell'istruttoria, compiuta anche tramite consulenza tecnica d'ufficio, sia risultata una somma maggiore di quella originariamente richiesta e la parte si sia limitata a richiamare le conclusioni rassegnate con l'atto introduttivo e la formula ivi riprodotta” (cfr. Cass. civ. Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 29537 del 15/11/2024).
Nella specie, nella citazione di primo grado, l'attrice aveva domandato la condanna di al pagamento, in suo favore, della somma che Parte_1
sarebbe stata determinata in corso di causa, in misura non superiore ad euro 26.000,00, ovvero della diversa somma maggiore o minore che il Giudice avesse ritenuto equa.
Peraltro, con ordinanza del 16.3.2023, il G.I. disponeva, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza del 28.04.2023, per la precisazione delle conclusioni e la decisione a norma dell'art. 281 sexies c.p.c., con la concessione alle parti del termine per deposito di note scritte fino al 28.4.2023.
pag. 27/30 Nelle note di trattazione scritta depositate in data 20.4.2023, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nel rispetto del termine concesso dal G.I. con la suddetta ordinanza del 16.3.2023, l'attrice concludeva chiedendo condannarsi “parte convenuta al risarcimento di Controparte_7
tutti i danni patiti dall'istante a causa ed a seguito del sinistro per cui è causa e dunque al pagamento in favore dell'istante della somma di euro
336.500,00 ovvero al pagamento della diversa somma maggiore o minore che il giudice riterrà giusta ed equa”.
Deve, pertanto, ritenersi che l'iniziale riferimento ad una somma eventualmente maggiore di quella di euro 26.000,00, operato in citazione, consenta, nella specie, in cui veniva in rilievo un danno necessariamente da liquidarsi in via equitativa (quale quello da perdita della potenziale relazione affettiva con il feto premorto), di superare i rilievi dell'appellante, non essendo ravvisabile, anche alla luce della quantificazione operata da ultimo dall'attrice nelle note scritte sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., la violazione dell'art. 112 c.p.c..
§ 14.
Al rigetto dell'appello segue, infine, la condanna di alla Parte_1
rifusione, in favore dell'appellata, delle spese processuali del presente grado di giudizio.
La relativa liquidazione viene operata, nella misura indicata in dispositivo, a norma del D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con
D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del pag. 28/30 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, applicabile ratione temporis, essendosi la prestazione professionale esaurita, nella specie, in epoca successiva a detta data, con applicazione dello scaglione relativo alle cause di valore da euro 52.001,00 ad euro 260.000,00, tenuto conto del disputatum, con riconoscimento dei compensi tabellari minimi, stante il ridotto numero e la non elevata complessità delle questioni trattate, con distrazione in favore dell'Avv. Davide
Vernillo, dichiaratosi antistatario.
Nulla sulle spese nel rapporto tra l'appellante ed , Controparte_3
stante la contumacia di quest'ultimo.
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla
[...]
avverso la sentenza in epigrafe indicata, così Parte_1
provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna alla rifusione, in favore Parte_1
dell'Avv. Davide Vernillo, procuratore antistatario, delle spese processuali del grado di appello, che liquida in euro 7.160,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
pag. 29/30 c) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 26/02/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
pag. 30/30