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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 15/01/2025, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 153/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Michael Grossmann, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 153/2023 promossa da
- (C.F. ), nato il [...] a [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura depositata telematicamente, dagli Avvocati
BELARDI SILVIO e PALFRADER ALBERT, con domicilio eletto presso lo studio degli stessi in Bolzano, Via Leonardo da Vinci n. 1/E;
- parte attrice -
contro
- (C.F. ), nata l'[...] a [...] CP_1 C.F._2
(Repubblica Popolare Cinese), rappresentata e difesa, giusta procura depositata telematicamente, dagli Avvocati DI MARZIO FABRIZIO, IVONE GIUSEPPINA e
IANNARELLI GRAZIA, con domicilio eletto presso le caselle di posta elettronica certificata degli stessi;
- parte convenuta -
con oggetto: obbligo di contribuzione del comproprietario;
azione di regresso.
1 CONCLUSIONI
dei procuratori di parte attrice:
come da prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. d.d. 05.06.2023
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis:
nel merito: a) accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, che la Sig.ra
[...]
nata il [...] a [...], cod. fisc. CP_1 [...]
, residente in [...], pur essendo C.F._3
comproprietaria per metà indivisa della p.m. 2 della p.ed. 2110 C.C. Badia, non ha
provveduto a versare la metà dei relativi costi e spese, pari complessivamente ad attuali €
867.470,52, somma dalla quale vanno detratti € 117.900,00 corrispondenti alla differenza
pagata dalla Sig.ra sul prezzo di acquisto della p.m. 2 della p.ed. 2110 CP_1
C.C. Badia di cui al contratto di compravendita di data 09.05.2014, e quindi
complessivamente ad attuali € 749.570,52 e condannarla di conseguenza a restituire al Sig.
la metà di tale somma pari ad € 374.785,26 o alla maggiore o minore Parte_1
somma che risulterà in corso di causa e di Giustizia, oltre alla metà delle ulteriori nel
frattempo maturate e maturande rate del mutuo e delle spese per i servizi vari (elettricità,
acqua, telefonia, riscaldamento, raccolta rifiuti, assicurazioni) connessi con la p.m. 2 della
p.ed. 2110 C.C. Badia di comproprietà delle odierne parti, somma da maggiorarsi degli
interessi ai sensi dell'art. 1284 c.c. dalle date delle singole scadenze al saldo;
b) rigettare le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto;
c) con rifusione delle spese di lite.”
dei procuratori di parte convenuta:
come da note scritte d.d. 01.10.2024
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito respingere le domande formulate dal signor Parte_1
per le ragioni tutte esposte nella comparsa di costituzione depositata in data
[...]
2 2.05.2023, come precisata nella memoria istruttoria ex art. 183, comma 6 c.p.c. depositata
in data 4.07.2023, e condannare parte attrice al pagamento degli onorari, diritti e spese,
anche generali, oltre Iva e CPA dovute per legge.
Inoltre, trattandosi di iniziativa processuale connotata da temerarietà e abusività dello
strumento processuale, Voglia altresì condannare il signor ai sensi dell'art. 96, Pt_1
commi 1 e 3 c.p.c., con determinazione della somma in via equitativa, in termini di
proporzionalità con gli importi richiesti a titolo di restituzione.
In via istruttoria (…)”
***
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 18.01.2023 l'attore , in qualità Parte_1
di proprietario della quota di un mezzo indiviso della p.m. 2 della p.ed. 2110 in P.T.
1945/II, C.C. Badia, ha evocato in giudizio la convenuta in qualità di CP_1
proprietaria dell'ulteriore quota di un mezzo indiviso, chiedendone la condanna al pagamento della somma di € 370.983,76, asseritamente dovuta per spese relative al predetto immobile.
L'attore ha esposto, in particolare, quanto segue:
- con contratto di data 09.05.2014 il sig. e l'allora coniuge Parte_1 CP_1
avrebbero acquistato per metà indivisa ciascuno la p.m. 2 della p.ed. 2110, C.C.
[...]
Badia, al prezzo di € 1.205.000,00, corrisposto con assegni tratti sulla Banca Popolare
dell'Alto Adige e con due bonifici, il primo di € 417.900,00 da parte della signora
[...]
ed il secondo, pari ad € 300.000,00, eseguito dal sig. ; CP_1 Parte_1
- ai fini dell'acquisto dell'immobile in oggetto le parti avrebbero stipulato con la Banca
Popolare dell'Alto Adige S.p.a. un contratto di mutuo dell'importo di € 500.000,00;
- per il menzionato immobile il signor avrebbe sostenuto, con mezzi esclusivamente Pt_1
3 propri e senza il contributo della convenuta, le seguenti spese: i) € 546.219,45 per riqualificazione energetica e ampliamento;
ii) € 138.057,14 per “progettazione, impianti,
elettrodomestici, arredamento ecc.”; iii) € 10.497,93 per “utenze varie”;
- le rate del contratto di mutuo sarebbero state saldate dal sig. con risorse personali, Pt_1
per un importo che, dal mese di gennaio 2019 al mese di dicembre 2022, ammonterebbe a complessivi € 165.093,00;
- il sig. si sarebbe dunque fatto carico di spese e costi per complessivi € 859.867,52, Pt_1
cui andrebbero aggiunte le maturande rate del mutuo e le ulteriori spese per le forniture;
- trattandosi di spese sostenute per la cosa comune, la signora sarebbe tenuta a CP_1
corrispondere al signor la metà di sua competenza, corrispondente, a seguito della Pt_1
detrazione del maggior prezzo pagato dalla convenuta all'atto dell'acquisto, pari ad €
117.900,00, a complessivi € 370.983,76.
Costituitasi in giudizio con comparsa depositata in data 02.05.2023, la signora CP_1
ha contestato le deduzioni avversarie e chiesto la reiezione della domanda attorea per
[...]
le ragioni di seguito specificate:
- la convenuta non sarebbe debitrice rispetto all'obbligazione di pagamento dei lavori di riqualificazione energetica, ristrutturazione ed ampliamento, non essendo stata mai interpellata né sui lavori da svolgere, né sull'impresa da incaricare;
neppure sarebbe legittimata passiva in un'azione di regresso da parte dell'odierno attore;
- anche in relazione alla fornitura di materiali e arredi la convenuta non sarebbe stata mai consultata;
- l'attore non avrebbe in ogni caso provato di aver pagato con risorse proprie le somme in oggetto, che, invece, sarebbero state in parte corrisposte mediante bonifici da conto cointestato al signor e alla signora Pt_1 CP_1
- sprovvisti di prova risulterebbero altresì gli asseriti pagamenti per utenze e per rate di
4 mutuo.
La causa non ha richiesto attività istruttoria e dunque, all'esito della fase di trattazione, le parti sono state invitate a precisare le conclusioni.
Le parti hanno rassegnato le conclusioni in epigrafe riportate con note scritte depositate entro il termine ex art. 127-ter c.p.c. del 03.10.2024 e, con ordinanza d.d. 04.10.2024, la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., scaduti in data 23.12.2024.
2. Le domande attoree sono infondate e devono essere rigettate.
2.1. Parte attrice chiede, innanzitutto, la restituzione di metà delle somme pagate per la riqualificazione energetica e per l'ampliamento dell'immobile p.m. 2 della p.ed. 2110 in
P.T. 1945/II, C.C. Badia, in comproprietà con la convenuta, nonché di metà delle spese pagate per “progettazione, impianti, elettrodomestici, arredamento ecc.” e per “utenze varie”.
Secondo la prospettazione attorea la convenuta sarebbe tenuta al rimborso di tali spese in qualità di comproprietaria dell'immobile in oggetto.
Il titolo dedotto in giudizio è pertanto rappresentato dall'obbligo di contribuzione del partecipante alla comunione, come disciplinato dagli artt. 1104 ss. c.c.
L'art. 1104 c.c. dispone che “Ciascun partecipante deve contribuire nelle spese necessarie
per la conservazione e per il godimento della cosa comune e nelle spese deliberate dalla
maggioranza a norma delle disposizioni seguenti, salva la facoltà di liberarsene con la
rinunzia al suo diritto.” L'art. 1105 c.c. prevede che gli atti di ordinaria amministrazione sono deliberati dalla maggioranza dei comunisti, mentre per le innovazioni e gli altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione è necessaria, ai sensi dell'art. 1108 c.c., una maggioranza che rappresenti almeno due terzi del valore della cosa comune. L'art. 1110
c.c. ammette infine il rimborso delle spese necessarie per la conservazione della cosa
5 comune che il singolo comproprietario abbia sostenuto in caso di trascuranza degli altri partecipanti.
Nel caso di specie, per nessuna delle spese in considerazione è stato dedotto e provato che la convenuta abbia concluso insieme all'attore i relativi contratti d'appalto, d'opera, di compravendita o di fornitura.
Esclusa una riconducibilità all'ambito delle spese necessarie per la conservazione della cosa comune, parte attrice non ha neppure provato o offerto di provare che la convenuta abbia approvato ai sensi degli artt. 1104 ss. c.c. il compimento degli atti cha hanno dato origine alle stesse. Risulta invero irrilevante la circostanza secondo cui la signora CP_1
avrebbe sottoscritto la delega al progettista arch. a firmare i progetti da CP_2
presentare in Comune. Parimenti irrilevante deve considerarsi l'avvenuta costituzione,
anche in favore dell'odierna convenuta, della servitù di costruire in deroga alle distanze minime dal confine. Dagli elementi che precedono può invero al più desumersi che la convenuta abbia acconsentito, in generale, all'esecuzione di una ristrutturazione, non già che abbia approvato gli specifici contratti d'appalto e d'opera che hanno dato luogo alle spese in esame. Vertendosi in materia di spese per innovazioni o comunque per atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, e non di spese per la conservazione della cosa comune, parte attrice avrebbe dunque dovuto conseguire e provare l'approvazione di ciascuno di tali atti da parte della convenuta.
Per quanto attiene alle somme asseritamente pagate dall'attore a titolo di utenze deve invece farsi capo alla disciplina relativa alle spese per il godimento della cosa comune. Tali
spese rappresentano atti di ordinaria amministrazione, che necessitano dell'approvazione della maggioranza dei comproprietari. Nella fattispecie in esame non è stata tuttavia né
dedotta, né provata un'approvazione delle stesse ad opera della convenuta. Parte attrice non ha del resto neppure allegato, nei termini perentori a tal fine dettati dal codice di rito, che la
6 convenuta abbia concretamene fruito dell'immobile comune. Deve pertanto concludersi nel senso che le spese in considerazione siano state anticipate dall'attore per un godimento soggettivo e non siano allo stesso rimborsabili (cfr. Cass. civ., Sez. II, 01.08.2003, n.
11747: “In tema di spese relative alle parti comuni di un bene, vanno tenute distinte quelle
per la conservazione, che sono quelle necessarie per custodire, mantenere la cosa comune
in modo che duri a lungo senza deteriorarsi (quali, nella specie, le spese per l'acqua
occorrente per la irrigazione del giardino ), dalle spese per il godimento, che riguardano
le utilità che la cosa comune può offrire (quali, nella specie, le spese per il combustibile e
per l'energia elettrica necessari per il funzionamento dell'impianto di riscaldamento e per
l'acqua potabile). Soltanto le spese per la conservazione, nel caso di inattività degli altri
comproprietari, da accertare in fatto, possono essere anticipate da un partecipante al fine
di evitare il deterioramento della cosa, cui egli stesso e tutti gli altri hanno un oggettivo
interesse, e solo di esse può essere chiesto il rimborso. Relativamente alle spese per il
godimento, le quali, invece, debbono essere sostenute solamente da chi concretamente gode
della cosa comune, il rimborso non è previsto, in quanto il singolo comunista le ha
anticipate per un godimento soggettivo, che è suo personale, e non riguarda anche gli altri
partecipanti alla comunione.”; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, 08.01.2013, n. 253).
Ne consegue il rigetto della domanda.
2.2. L'attore domanda altresì il rimborso di metà delle rate del mutuo asseritamente pagate,
trattandosi di contratto stipulato insieme alla convenuta per l'acquisto dell'immobile in oggetto.
Vertendosi in materia di restituzione di somme corrisposte dal coobbligato in solido, si è in presenza di un'azione di regresso ai sensi dell'art. 1299 c.c.
Nella fattispecie in esame risulta pacifico che il contratto di mutuo sia stato sottoscritto da entrambe le parti e che l'obbligo di pagamento delle rate gravi pertanto su di esse in eguale
7 misura. Parte convenuta contesta tuttavia che le rate siano state pagate con risorse personali dell'attore.
Sul punto si osserva come i documenti prodotti, così come la prova orale richiesta, siano in effetti inidonei a provare la provenienza dal solo attore dei mezzi utilizzati per il saldo delle rate. I documenti sub doc. 32, 33, da 36 a 40, da 82 a 84 e 87 fasc. attoreo attestano infatti unicamente disposizioni di bonifico da conto intestato all'attore ad altro conto intestato allo stesso, non potendosi attribuire alcun rilievo probatorio alla causale unilateralmente indicata da quest'ultimo. Sub doc. 85 e 86 l'attore ha invece prodotto gli estratti del conto corrente presso la Banca Popolare dell'Alto Adige S.p.a., sul quale sono state addebitate le rate del mutuo de quo. Da tali documenti emerge chiaramente che il citato conto corrente è
cointestato all'attore e alla convenuta. Trova pertanto applicazione il principio di diritto in base al quale, nel conto corrente bancario intestato a due persone, in mancanza di prova contraria, le parti di ciascuno si presumono uguali (cfr. Cass. civ., Sez. II, 02.12.2013, n.
26991; Cass. civ., Sez. II, 04.01.2018, n. 77). Deve dunque presumersi che la provvista sia stata fornita in parti uguali dall'attore e dalla convenuta. Gli accrediti provenienti da conti intestati all'attore non valgono a superare tale presunzione, essendo presenti altresì accrediti da conti correnti cointestati alle parti. Gli estratti conto in atti si riferiscono inoltre a movimentazioni relative ad un arco temporale limitato e non danno contezza della complessiva operatività dall'apertura del conto. Come tempestivamente eccepito da parte convenuta, risulta del resto inammissibile ex art. 2721 c.c. la prova testimoniale in ordine alla costituzione della provvista del conto corrente.
Poiché, in definitiva, non risulta provato che le rate di mutuo siano state pagate dall'attore con mezzi propri, l'azione di regresso dallo stesso proposta deve essere respinta.
3. La domanda di condanna per responsabilità processuale aggravata formulata da parte convenuta deve essere rigettata.
8 Non è invero dato ravvisare nella condotta dell'attore i profili di mala fede o colpa grave richiesti dall'art. 96, comma 1, c.p.c. Neppure si riscontra una condotta radicalmente pretestuosa, oggettivamente valutabile alla stregua di abuso del processo in base all'art. 96,
comma 3, c.p.c. (cfr. Cass. civ., Sez. lav., 15.02.2021, n. 3830; Cass. civ., Sez. VI, ord.
24.09.2020, n. 20018; Cass. civ., Sez. VI, ord. 18.11.2019, n. 29812).
4. Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.).
L'attore va dunque condannato alla rifusione in favore della convenuta delle spese del giudizio, da quantificarsi nella misura media prevista dal D.M. n. 55/2014 (tab. n. 2 -
scaglione di valore: da € 260.000,01 ad € 520.000,00) per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, con riduzione del 30%, in considerazione della ridotta complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, e con riduzione del 50% per la fase istruttoria, stante la limitata attività processuale espletata, e dunque in complessivi € 13.637,70, oltre 15% per spese forfettarie, CPA e IVA come per legge e spese successive necessarie.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o deduzione rigettata, assorbita o dichiarata inammissibile:
1) rigetta le domande di parte attrice;
2) condanna l'attore a rifondere alla convenuta Parte_1 CP_1
le spese del presente giudizio, che liquida in € 13.637,70, oltre 15% per spese
[...]
forfettarie, CPA e IVA come per legge e spese successive necessarie.
Bolzano, 15.01.2025
Il Giudice
dott. Michael Grossmann
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Michael Grossmann, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 153/2023 promossa da
- (C.F. ), nato il [...] a [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura depositata telematicamente, dagli Avvocati
BELARDI SILVIO e PALFRADER ALBERT, con domicilio eletto presso lo studio degli stessi in Bolzano, Via Leonardo da Vinci n. 1/E;
- parte attrice -
contro
- (C.F. ), nata l'[...] a [...] CP_1 C.F._2
(Repubblica Popolare Cinese), rappresentata e difesa, giusta procura depositata telematicamente, dagli Avvocati DI MARZIO FABRIZIO, IVONE GIUSEPPINA e
IANNARELLI GRAZIA, con domicilio eletto presso le caselle di posta elettronica certificata degli stessi;
- parte convenuta -
con oggetto: obbligo di contribuzione del comproprietario;
azione di regresso.
1 CONCLUSIONI
dei procuratori di parte attrice:
come da prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. d.d. 05.06.2023
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis:
nel merito: a) accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, che la Sig.ra
[...]
nata il [...] a [...], cod. fisc. CP_1 [...]
, residente in [...], pur essendo C.F._3
comproprietaria per metà indivisa della p.m. 2 della p.ed. 2110 C.C. Badia, non ha
provveduto a versare la metà dei relativi costi e spese, pari complessivamente ad attuali €
867.470,52, somma dalla quale vanno detratti € 117.900,00 corrispondenti alla differenza
pagata dalla Sig.ra sul prezzo di acquisto della p.m. 2 della p.ed. 2110 CP_1
C.C. Badia di cui al contratto di compravendita di data 09.05.2014, e quindi
complessivamente ad attuali € 749.570,52 e condannarla di conseguenza a restituire al Sig.
la metà di tale somma pari ad € 374.785,26 o alla maggiore o minore Parte_1
somma che risulterà in corso di causa e di Giustizia, oltre alla metà delle ulteriori nel
frattempo maturate e maturande rate del mutuo e delle spese per i servizi vari (elettricità,
acqua, telefonia, riscaldamento, raccolta rifiuti, assicurazioni) connessi con la p.m. 2 della
p.ed. 2110 C.C. Badia di comproprietà delle odierne parti, somma da maggiorarsi degli
interessi ai sensi dell'art. 1284 c.c. dalle date delle singole scadenze al saldo;
b) rigettare le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto;
c) con rifusione delle spese di lite.”
dei procuratori di parte convenuta:
come da note scritte d.d. 01.10.2024
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito respingere le domande formulate dal signor Parte_1
per le ragioni tutte esposte nella comparsa di costituzione depositata in data
[...]
2 2.05.2023, come precisata nella memoria istruttoria ex art. 183, comma 6 c.p.c. depositata
in data 4.07.2023, e condannare parte attrice al pagamento degli onorari, diritti e spese,
anche generali, oltre Iva e CPA dovute per legge.
Inoltre, trattandosi di iniziativa processuale connotata da temerarietà e abusività dello
strumento processuale, Voglia altresì condannare il signor ai sensi dell'art. 96, Pt_1
commi 1 e 3 c.p.c., con determinazione della somma in via equitativa, in termini di
proporzionalità con gli importi richiesti a titolo di restituzione.
In via istruttoria (…)”
***
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 18.01.2023 l'attore , in qualità Parte_1
di proprietario della quota di un mezzo indiviso della p.m. 2 della p.ed. 2110 in P.T.
1945/II, C.C. Badia, ha evocato in giudizio la convenuta in qualità di CP_1
proprietaria dell'ulteriore quota di un mezzo indiviso, chiedendone la condanna al pagamento della somma di € 370.983,76, asseritamente dovuta per spese relative al predetto immobile.
L'attore ha esposto, in particolare, quanto segue:
- con contratto di data 09.05.2014 il sig. e l'allora coniuge Parte_1 CP_1
avrebbero acquistato per metà indivisa ciascuno la p.m. 2 della p.ed. 2110, C.C.
[...]
Badia, al prezzo di € 1.205.000,00, corrisposto con assegni tratti sulla Banca Popolare
dell'Alto Adige e con due bonifici, il primo di € 417.900,00 da parte della signora
[...]
ed il secondo, pari ad € 300.000,00, eseguito dal sig. ; CP_1 Parte_1
- ai fini dell'acquisto dell'immobile in oggetto le parti avrebbero stipulato con la Banca
Popolare dell'Alto Adige S.p.a. un contratto di mutuo dell'importo di € 500.000,00;
- per il menzionato immobile il signor avrebbe sostenuto, con mezzi esclusivamente Pt_1
3 propri e senza il contributo della convenuta, le seguenti spese: i) € 546.219,45 per riqualificazione energetica e ampliamento;
ii) € 138.057,14 per “progettazione, impianti,
elettrodomestici, arredamento ecc.”; iii) € 10.497,93 per “utenze varie”;
- le rate del contratto di mutuo sarebbero state saldate dal sig. con risorse personali, Pt_1
per un importo che, dal mese di gennaio 2019 al mese di dicembre 2022, ammonterebbe a complessivi € 165.093,00;
- il sig. si sarebbe dunque fatto carico di spese e costi per complessivi € 859.867,52, Pt_1
cui andrebbero aggiunte le maturande rate del mutuo e le ulteriori spese per le forniture;
- trattandosi di spese sostenute per la cosa comune, la signora sarebbe tenuta a CP_1
corrispondere al signor la metà di sua competenza, corrispondente, a seguito della Pt_1
detrazione del maggior prezzo pagato dalla convenuta all'atto dell'acquisto, pari ad €
117.900,00, a complessivi € 370.983,76.
Costituitasi in giudizio con comparsa depositata in data 02.05.2023, la signora CP_1
ha contestato le deduzioni avversarie e chiesto la reiezione della domanda attorea per
[...]
le ragioni di seguito specificate:
- la convenuta non sarebbe debitrice rispetto all'obbligazione di pagamento dei lavori di riqualificazione energetica, ristrutturazione ed ampliamento, non essendo stata mai interpellata né sui lavori da svolgere, né sull'impresa da incaricare;
neppure sarebbe legittimata passiva in un'azione di regresso da parte dell'odierno attore;
- anche in relazione alla fornitura di materiali e arredi la convenuta non sarebbe stata mai consultata;
- l'attore non avrebbe in ogni caso provato di aver pagato con risorse proprie le somme in oggetto, che, invece, sarebbero state in parte corrisposte mediante bonifici da conto cointestato al signor e alla signora Pt_1 CP_1
- sprovvisti di prova risulterebbero altresì gli asseriti pagamenti per utenze e per rate di
4 mutuo.
La causa non ha richiesto attività istruttoria e dunque, all'esito della fase di trattazione, le parti sono state invitate a precisare le conclusioni.
Le parti hanno rassegnato le conclusioni in epigrafe riportate con note scritte depositate entro il termine ex art. 127-ter c.p.c. del 03.10.2024 e, con ordinanza d.d. 04.10.2024, la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., scaduti in data 23.12.2024.
2. Le domande attoree sono infondate e devono essere rigettate.
2.1. Parte attrice chiede, innanzitutto, la restituzione di metà delle somme pagate per la riqualificazione energetica e per l'ampliamento dell'immobile p.m. 2 della p.ed. 2110 in
P.T. 1945/II, C.C. Badia, in comproprietà con la convenuta, nonché di metà delle spese pagate per “progettazione, impianti, elettrodomestici, arredamento ecc.” e per “utenze varie”.
Secondo la prospettazione attorea la convenuta sarebbe tenuta al rimborso di tali spese in qualità di comproprietaria dell'immobile in oggetto.
Il titolo dedotto in giudizio è pertanto rappresentato dall'obbligo di contribuzione del partecipante alla comunione, come disciplinato dagli artt. 1104 ss. c.c.
L'art. 1104 c.c. dispone che “Ciascun partecipante deve contribuire nelle spese necessarie
per la conservazione e per il godimento della cosa comune e nelle spese deliberate dalla
maggioranza a norma delle disposizioni seguenti, salva la facoltà di liberarsene con la
rinunzia al suo diritto.” L'art. 1105 c.c. prevede che gli atti di ordinaria amministrazione sono deliberati dalla maggioranza dei comunisti, mentre per le innovazioni e gli altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione è necessaria, ai sensi dell'art. 1108 c.c., una maggioranza che rappresenti almeno due terzi del valore della cosa comune. L'art. 1110
c.c. ammette infine il rimborso delle spese necessarie per la conservazione della cosa
5 comune che il singolo comproprietario abbia sostenuto in caso di trascuranza degli altri partecipanti.
Nel caso di specie, per nessuna delle spese in considerazione è stato dedotto e provato che la convenuta abbia concluso insieme all'attore i relativi contratti d'appalto, d'opera, di compravendita o di fornitura.
Esclusa una riconducibilità all'ambito delle spese necessarie per la conservazione della cosa comune, parte attrice non ha neppure provato o offerto di provare che la convenuta abbia approvato ai sensi degli artt. 1104 ss. c.c. il compimento degli atti cha hanno dato origine alle stesse. Risulta invero irrilevante la circostanza secondo cui la signora CP_1
avrebbe sottoscritto la delega al progettista arch. a firmare i progetti da CP_2
presentare in Comune. Parimenti irrilevante deve considerarsi l'avvenuta costituzione,
anche in favore dell'odierna convenuta, della servitù di costruire in deroga alle distanze minime dal confine. Dagli elementi che precedono può invero al più desumersi che la convenuta abbia acconsentito, in generale, all'esecuzione di una ristrutturazione, non già che abbia approvato gli specifici contratti d'appalto e d'opera che hanno dato luogo alle spese in esame. Vertendosi in materia di spese per innovazioni o comunque per atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, e non di spese per la conservazione della cosa comune, parte attrice avrebbe dunque dovuto conseguire e provare l'approvazione di ciascuno di tali atti da parte della convenuta.
Per quanto attiene alle somme asseritamente pagate dall'attore a titolo di utenze deve invece farsi capo alla disciplina relativa alle spese per il godimento della cosa comune. Tali
spese rappresentano atti di ordinaria amministrazione, che necessitano dell'approvazione della maggioranza dei comproprietari. Nella fattispecie in esame non è stata tuttavia né
dedotta, né provata un'approvazione delle stesse ad opera della convenuta. Parte attrice non ha del resto neppure allegato, nei termini perentori a tal fine dettati dal codice di rito, che la
6 convenuta abbia concretamene fruito dell'immobile comune. Deve pertanto concludersi nel senso che le spese in considerazione siano state anticipate dall'attore per un godimento soggettivo e non siano allo stesso rimborsabili (cfr. Cass. civ., Sez. II, 01.08.2003, n.
11747: “In tema di spese relative alle parti comuni di un bene, vanno tenute distinte quelle
per la conservazione, che sono quelle necessarie per custodire, mantenere la cosa comune
in modo che duri a lungo senza deteriorarsi (quali, nella specie, le spese per l'acqua
occorrente per la irrigazione del giardino ), dalle spese per il godimento, che riguardano
le utilità che la cosa comune può offrire (quali, nella specie, le spese per il combustibile e
per l'energia elettrica necessari per il funzionamento dell'impianto di riscaldamento e per
l'acqua potabile). Soltanto le spese per la conservazione, nel caso di inattività degli altri
comproprietari, da accertare in fatto, possono essere anticipate da un partecipante al fine
di evitare il deterioramento della cosa, cui egli stesso e tutti gli altri hanno un oggettivo
interesse, e solo di esse può essere chiesto il rimborso. Relativamente alle spese per il
godimento, le quali, invece, debbono essere sostenute solamente da chi concretamente gode
della cosa comune, il rimborso non è previsto, in quanto il singolo comunista le ha
anticipate per un godimento soggettivo, che è suo personale, e non riguarda anche gli altri
partecipanti alla comunione.”; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, 08.01.2013, n. 253).
Ne consegue il rigetto della domanda.
2.2. L'attore domanda altresì il rimborso di metà delle rate del mutuo asseritamente pagate,
trattandosi di contratto stipulato insieme alla convenuta per l'acquisto dell'immobile in oggetto.
Vertendosi in materia di restituzione di somme corrisposte dal coobbligato in solido, si è in presenza di un'azione di regresso ai sensi dell'art. 1299 c.c.
Nella fattispecie in esame risulta pacifico che il contratto di mutuo sia stato sottoscritto da entrambe le parti e che l'obbligo di pagamento delle rate gravi pertanto su di esse in eguale
7 misura. Parte convenuta contesta tuttavia che le rate siano state pagate con risorse personali dell'attore.
Sul punto si osserva come i documenti prodotti, così come la prova orale richiesta, siano in effetti inidonei a provare la provenienza dal solo attore dei mezzi utilizzati per il saldo delle rate. I documenti sub doc. 32, 33, da 36 a 40, da 82 a 84 e 87 fasc. attoreo attestano infatti unicamente disposizioni di bonifico da conto intestato all'attore ad altro conto intestato allo stesso, non potendosi attribuire alcun rilievo probatorio alla causale unilateralmente indicata da quest'ultimo. Sub doc. 85 e 86 l'attore ha invece prodotto gli estratti del conto corrente presso la Banca Popolare dell'Alto Adige S.p.a., sul quale sono state addebitate le rate del mutuo de quo. Da tali documenti emerge chiaramente che il citato conto corrente è
cointestato all'attore e alla convenuta. Trova pertanto applicazione il principio di diritto in base al quale, nel conto corrente bancario intestato a due persone, in mancanza di prova contraria, le parti di ciascuno si presumono uguali (cfr. Cass. civ., Sez. II, 02.12.2013, n.
26991; Cass. civ., Sez. II, 04.01.2018, n. 77). Deve dunque presumersi che la provvista sia stata fornita in parti uguali dall'attore e dalla convenuta. Gli accrediti provenienti da conti intestati all'attore non valgono a superare tale presunzione, essendo presenti altresì accrediti da conti correnti cointestati alle parti. Gli estratti conto in atti si riferiscono inoltre a movimentazioni relative ad un arco temporale limitato e non danno contezza della complessiva operatività dall'apertura del conto. Come tempestivamente eccepito da parte convenuta, risulta del resto inammissibile ex art. 2721 c.c. la prova testimoniale in ordine alla costituzione della provvista del conto corrente.
Poiché, in definitiva, non risulta provato che le rate di mutuo siano state pagate dall'attore con mezzi propri, l'azione di regresso dallo stesso proposta deve essere respinta.
3. La domanda di condanna per responsabilità processuale aggravata formulata da parte convenuta deve essere rigettata.
8 Non è invero dato ravvisare nella condotta dell'attore i profili di mala fede o colpa grave richiesti dall'art. 96, comma 1, c.p.c. Neppure si riscontra una condotta radicalmente pretestuosa, oggettivamente valutabile alla stregua di abuso del processo in base all'art. 96,
comma 3, c.p.c. (cfr. Cass. civ., Sez. lav., 15.02.2021, n. 3830; Cass. civ., Sez. VI, ord.
24.09.2020, n. 20018; Cass. civ., Sez. VI, ord. 18.11.2019, n. 29812).
4. Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.).
L'attore va dunque condannato alla rifusione in favore della convenuta delle spese del giudizio, da quantificarsi nella misura media prevista dal D.M. n. 55/2014 (tab. n. 2 -
scaglione di valore: da € 260.000,01 ad € 520.000,00) per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, con riduzione del 30%, in considerazione della ridotta complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, e con riduzione del 50% per la fase istruttoria, stante la limitata attività processuale espletata, e dunque in complessivi € 13.637,70, oltre 15% per spese forfettarie, CPA e IVA come per legge e spese successive necessarie.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o deduzione rigettata, assorbita o dichiarata inammissibile:
1) rigetta le domande di parte attrice;
2) condanna l'attore a rifondere alla convenuta Parte_1 CP_1
le spese del presente giudizio, che liquida in € 13.637,70, oltre 15% per spese
[...]
forfettarie, CPA e IVA come per legge e spese successive necessarie.
Bolzano, 15.01.2025
Il Giudice
dott. Michael Grossmann
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