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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 21/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati
Maria Luisa Scarpa PRESIDENTE RELATRICE
Grazia Maria Bagella CONSIGLIERA
Daniela Coinu CONSIGLIERA in esito all'udienza del 20 novembre 2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al n. 290 di RACL dell'anno 2022, proposta da
, nata a [...] il [...], residente in [...], elettivamente domiciliata in Cagliari Parte_1 presso lo studio degli avvocati Giorgio Rodin, Giuliana Murino, e Fabrizio Rodin, che la rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, per procura speciale a margine del ricorso introduttivo
APPELLANTE
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Doa, in virtù di procura generale alle liti in data 23 gennaio
2023, rogito notarile, appartenente all'avvocatura interna, elettivamente domiciliato in Cagliari presso l'Ufficio Legale dell'Ente
APPELLATO
Conclusioni:
Nell'interesse dell'appellante: Voglia la Corte “in parziale riforma della sentenza impugnata”..1)-condannare
l'Istituito appellato al pagamento delle spese del primo grado del giudizio nella misura di €. 3.594,00, oltre spese generali ed accessori di legge o in quella maggiore dopo l'aumento che riterrà di giustizia;
2)-regolare le spese di questo grado del giudizio secondo giustizia, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori, antistatari”. CP_ Nell'interesse dell appellato: Voglia la Corte “1) rigettare l'appello; 2) con vittoria di spese e competenze come per legge.”
Motivi in fatto e in diritto della decisione
ha convenuto in giudizio l per rappresentare di essere affetta da gravi infermità e di Parte_1 CP_2 avere, perciò, proposto domanda amministrativa per ottenere il riconoscimento del diritto di percepire l'indennità di accompagnamento, negata dall , che aveva preso atto dell'esito della visita della CP_1
pagina 1 di 7 competente commissione medica della Asl di Cagliari, a seguito della quale era stata riconosciuta “invalida con totale e permanente inabilità lavorativa al 100% art. 2 e 12 l. 118/71”.
Si era trovata perciò proprio costretta a proporre, avverso tale valutazione, ricorso ex art, 445 bis c.p.c., davanti alla sezione lavoro del Tribunale di Cagliari che, all'esito di consulenza tecnica d'ufficio, con decreto di omologa depositato in data 17/01/2022 aveva riconosciuto che necessitava di assistenza continua dalla data della domanda amministrativa del 06/02/2020. CP_ Il decreto di omologa era stato notificato all il 26/01/2022 e il 23/02/2022 era stato anche inviato il CP_ modello AP70, ma nonostante questo l' che avrebbe dovuto provvedere al riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento e al pagamento dei ratei maturati entro i successivi centoventi giorni, non aveva provveduto al riconoscimento del diritto e al pagamento degli arretrati. CP_ Ritenendo illegittimo il comportamento tenuto dall' con ricorso in data 25/08/2022, ha quindi adito il
Tribunale di Cagliari, in funzione di giudice del lavoro, per domandare il riconoscimento del diritto di percepire l'indennità di accompagnamento con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di CP_ presentazione della domanda amministrativa e la condanna dell' al pagamento dei ratei nel frattempo maturati, con gli accessori di legge.
L si è costituito in giudizio in data 31/10/2022 e, dato atto del pagamento in corso di causa delle CP_2 somme pretese dalla ricorrente, liquidate per 16.993,24 euro il 9/09/2022 e accreditate con lo statino del mese di novembre 2022, comprensive anche di arretrati, ha concluso domandando che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere.
*
Il Tribunale, con sentenza n. 972 pubblicata il 15/11/2022, ha dichiarato cessata la materia del contendere e CP_ condannato l al rimborso in favore della parte ricorrente delle spese del giudizio, liquidandole in complessivi 1.865,00 €, oltre spese generali al 15% e accessori dovuti per legge.
Più precisamente il primo giudice, dopo avere dato atto del tardivo pagamento di quanto dovuto perché intervenuto solo in data successiva al deposito del ricorso introduttivo del giudizio ed oltre la scadenza del termine di centoventi giorni previsto dall'art. 445 bis, comma 5, c.p.c., facendo applicazione del principio della soccombenza virtuale, ha posto le spese di lite integralmente a carico dell'istituto.
I compensi professionali sono stati liquidati in sentenza utilizzando la tabella per la materia previdenziale, con riferimento alle cause di valore compreso tra 5.200,01 e 26.000,00 €, esclusa la liquidazione per la fase istruttoria, con la motivazione che la stessa non si era sostanzialmente svolta e, per le altre fasi, riducendo i compensi medi previsti “nella misura del 50% come previsto dall'art. 4, comma primo, del medesimo decreto, nel testo attualmente vigente in ragione della natura non complessa della controversia e della assai limitata attività processuale”.
Contro la sentenza ha proposto appello , cui ha resistito l Parte_1 CP_2
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ha censurato la statuizione sulle spese contenuta nella sentenza impugnata formulando un Parte_1 unico motivo di censura, ovvero violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 94 c.p.c. e del Regolamento pagina 2 di 7 del approvato con decreto n. 55 del 2014, che determina i parametri per la Controparte_3 liquidazione dei compensi, perché avrebbe disatteso i criteri legali di determinazione delle spese di lite, addivenendo ad una determinazione delle stesse forfettaria ed ad un importo manifestamente inferiore rispetto ai valori minimi legali.
Il Tribunale, nello specifico, aveva liquidato le spese di giudizio escludendo esplicitamente il compenso per la fase istruttoria sul rilievo che non si fosse svolta senza tenere conto dell'effettivo svolgimento della fase di trattazione, come dimostrava la circostanza che, non potendo decidere la causa sulla base di quanto dedotto ed allegato negli atti introduttivi del giudizio, il primo giudice avesse ritenuto necessario tenere un'udienza nella forma della trattazione scritta.
Controversie come quella in esame richiedevano necessariamente un'attività istruttoria di preparazione e CP_ consultazione del materiale documentale, tanto più che nella memoria di costituzione avversa l' aveva prodotto documentazione che aveva reso necessaria un'attività istruttoria di verifica con il cliente, chiedendo, nonostante la evidente soccombenza, la compensazione delle spese di lite ed infatti la Suprema
Corte da tempo aveva chiarito che la fase di trattazione della causa era in ogni caso ineludibile.
Né si era tenuto conto, nella somma liquidata, della nota spese presentata dal ricorrente, della quale non era fatta neanche menzione nella sentenza, benchè nella stessa fosse specificato lo scaglione di riferimento e il relativo compenso previsto per ogni fase del giudizio e fosse stata anche richiesta l'applicazione dell'incremento di cui all'art. 4, comma 8, del DM 55 del 2014.
Il Tribunale aveva, inoltre, leso i minimi tariffari e conseguentemente il decoro e la dignità professionale del difensore giàcchè in presenza di una nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa non poteva immotivatamente procedere ad una globale determinazione dei diritti in misura inferiore a quella esposta senza dare adeguata motivazione della eliminazione o della riduzione operata delle voci indicate nella nota spese in modo da consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l'accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti e dalle tariffe, a norma dell'art. 24 della legge n. 794 del 1942.
Da ciò la necessaria riforma della statuizione sulle spese con conseguente ricalcolo delle stesse che, considerando il valore della causa secondo il criterio dettato dall'art. 13 c.p.c. e tenendo anche conto del dettato dell'art. 4 del DM 55 del 2014, erano pari a 3.594,00 euro, ottenuti considerando i valori minimi previsti per tutte le fasi dalla tabella per le controversie di previdenza di valore compreso tra 5.200,01 e
26.000,00 €, nonché l'incremento ai sensi del comma 8 dell'art. 4 del DM 55 del 2014.
***
L'appello è infondato.
Il collegio ritiene corretta la decisione del primo giudice di non liquidare i compensi per la fase istruttoria e/o di trattazione, neppure in limiti estremamente ridotti, in quanto effettivamente non svolta, perché rispettosa dei criteri normativi, compresi quelli dettati dal DM 55 del 2014 come successivamente modificato, sebbene sia in parte solo implicitamente motivata – la motivazione è esplicita invece per la fase di trattazione e/o istruttoria qui contestata - in ordine alla differenza tra la liquidazione operata in sentenza e quella domandata nella nota spese depositata con le note di trattazione scritta del 8/11/2022. pagina 3 di 7 La ricorrente, infatti, nell'unica udienza che si è tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nel giorno 15.11.2022, ha depositato sintetiche note di trattazione scritta del seguente tenore: “I sottoscritti procuratori, visto il provvedimento di Codesto Ill.mo Giudice, confermano la ricezione del pagamento della prestazione e degli arretrati in data successiva al deposito del ricorso introduttivo ed oltre il termine di legge, e chiedono, pertanto, che venga dichiarata cessata la materia del contendere, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore degli avv. Rodin e
Murino, antistatari. Si deposita, altresì, nota spese, precisando che hanno avuto luogo tutte e quattro le fasi previste dal D.M. 55/2014 per le cause di previdenza, inclusa quella istruttoria che, secondo il consolidato insegnamento della Corte di Cassazione, “è attività da ritenersi in ogni caso ineludibile” (cfr. Ord. Cass Civ Ord. Sez
VI, Num. 21743 Anno 2019 e Cass Civ Ord. Sez. 6 Num. 14483 Anno 2021, che si producono). Si previsa, altresì, che
i valori minimi previsti dal D.M. 55/2014 sono inderogabili, come indicato dalla Suprema Corte nella recentissima ordinanza n°34573/21, e che il riconoscimento da parte di controparte della fondatezza della richiesta attorea giustifica, altresì, l'applicazione di quanto previsto dal D.M. 55/2014 art. 4 comma 8 (“Il compenso da liquidare giudizialmente a carico del soccombente costituito può essere aumentato fino a un terzo rispetto a quello altrimenti liquidabile quando le difese della parte vittoriosa sono risultate manifestamente fondate”). Cagliari, 8 novembre 2022”.
Si tratta con tutta evidenza di note con le quali la ricorrente ha solo precisato le proprie conclusioni, senza sostanzialmente compiere alcuna attività tra quelle ricomprese dal DM 55 del 2014 nella fase di trattazione e/o istruttoria, che correttamente, quindi, non è stata inclusa nella liquidazione delle spese di lite operata dal
Tribunale, visto che il procedimento di primo grado si è risolto in una sola udienza, come sopra evidenziato, in esito alla quale il giudice ha pronunciato la sentenza appellata ed in vista della quale la parte ricorrente, nel verbale sopra riportato, si è limitata a confermare sinteticamente quanto allegato dall nella CP_2 memoria difensiva di costituzione ovvero l'avvenuto pagamento in corso di causa della prestazione e degli arretrati e a precisare le proprie conclusioni, depositando la nota spese.
Nessuna attività istruttoria o finalizzata all'istruttoria, né altra attività che il DM 55/14 ricomprende nella fase in discussione, neppure in termini di trattazione (si vedano gli artt. 183 e 420 c.p.c. per il giudizio di primo grado e l'art. 350 c.p.c. per il giudizio di appello), è stata, quindi, posta in essere dalla parte ricorrente, che si è limitata ad esaminare l'atto introduttivo dell e la documentazione al medesimo allegata CP_2
(attività ricompresa dall'art. 4, c. 5, lett. b) del DM citato nella fase introduttiva), per confermarne i contenuti e a svolgere le restanti attività sopra indicate (precisazione delle conclusioni e deposito nota spese), entrambe ricomprese dall'art. 4, c. 5, lett. d) del DM 55/14 nella fase decisionale, che comprende inoltre l'esame del provvedimento giudiziale con il quale è stata disposta la trattazione scritta dell'unica udienza di discussione, non pronunciato nel corso dell'istruzione, né finalizzato alla medesima, ma anche l'esame del verbale dell'unica udienza che si è tenuta, nel quale il primo giudice ha dato atto della pronuncia della sentenza, con l'evidente fine di garantire la continuità degli eventi nel registro telematico.
La sentenza è quindi rispettosa dell'art. 4, comma 5, e in particolare della lettera c, ultimo capoverso del DM
55/2014, come successivamente modificato, che ha previsto infatti, che “la fase istruttoria”, al pari peraltro di quella di trattazione, “rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta” e si pone in linea con il più recente orientamento della Suprema Corte, che la Corte condivide, secondo cui “in tema di
pagina 4 di 7 liquidazione delle spese processuali, in base al DM n. 55 del 2014, l'effettuazione di singoli atti istruttori e, segnatamente, la produzione di documenti, in altre fasi processuali (come quella introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria e/o di trattazione che, per quanto riguarda il giudizio di appello, può dare luogo al riconoscimento della relativa voce di tariffa unicamente qualora sia effettivamente posta in essere, nel corso della prima udienza di trattazione, una o più delle specifiche attività previste dall'art. 350 c.p.c., ovvero sia fissata un'udienza a tal fine o, comunque, allo scopo di svolgere altre attività istruttorie e/o di trattazione, ma non nel caso in cui alla prima udienza di trattazione sia esclusivamente direttamente fissata l'udienza di precisazione conclusioni, senza il compimento di nessuna ulteriore attività e questo anche ove siano prodotti nuovi documenti in allegato all'atto
d'appello ovvero, successivamente, con o gli scritti conclusionali” (Cass. n. 10206 del 16.04.2021 e n. 21329 del
6.07.2022).
E se è vero che, come rilevato dalla Suprema Corte anche di recente, con le pronunzie n. 8561/2023 e
28627/2023, il DM 55 del 2014 , con le successive modifiche, ha previsto “un compenso unitario per la fase di trattazione, che comprende anche l'eventuale attività istruttoria”, dando quindi rilievo non solo allo svolgimento di attività a contenuto istruttorio, quale l'espletamento di prove orali o di una consulenza tecnica d'ufficio, ma anche di trattazione della causa, è anche vero che ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore per la fase istruttoria/di trattazione, ai sensi del citato art. 4, comma quinto, lettera c, del DM 55 del 2014, ciò che rileva è comunque lo svolgimento effettivo dell'attività di trattazione, effettività dalla quale non si può comunque prescindere.
E tanto ciò è vero che, per esempio, nello specifico caso esaminato dai giudici di legittimità con l'ordinanza n. 8561/2023, la Suprema Corte ha rilevato che in quel caso vi era stata effettivamente, all'esito della prima udienza, una fase di trattazione, nell'ambito della quale era stata disposta “dapprima l'integrazione del contraddittorio agli appellati non costituiti”, essendosi in seguito “proceduto alla ricostruzione dei fascicoli smarriti, con fissazione di apposite udienze per la cura dei suddetti incombenti”, ovvero “nell'ambito della fase di trattazione, un'attività difensiva idonea a giustificare la liquidazione del compenso previsto per la predetta fase processuale, dalla tariffa in vigore”, del tutto assente invece, per le ragioni già sopra precisate, nel caso di Orrù.
Correttamente, pertanto, il primo giudice, proprio in applicazione di tali principi, seppure in quelle fattispecie declinati con riferimento al giudizio di appello, ha escluso che nel caso di specie vi fosse stata una effettiva fase di trattazione, ovvero un'attività difensiva finalizzata all'istruttoria, idonea a giustificare la liquidazione del compenso previsto per la predetta fase processuale.
Non può neppure dirsi, contrariamente a quanto lamentato dall'appellante, che la liquidazione delle fasi di studio, introduttiva e decisionale sia viziata per avere il primo giudice operato la propria liquidazione ledendo i minimi tariffari e conseguentemente il decoro e la dignità professionale del difensore.
Partendo, infatti, dalla tabella 4 del DM 55 del 2014 che disciplina la materia previdenziale, all'esito delle modifiche operate con decreto n. 147 del 13 agosto 2022, qui applicabile ratione temporis, considerando le controversie di valore compreso tra 5.200,01 e 26.000,00 € e i valori medi liquidabili per le fasi di studio (929
€), introduttiva (777 €) e decisionale (2.021,00 €), che sono poi quelle di cui ha dato conto il primo giudice, si ottiene un totale complessivo medio di 3.727,00 € con la conseguenza che, operando per ciascuna fase la pagina 5 di 7 riduzione del 50% - e di tale riduzione ha dato atto il primo giudice - si ottiene l'importo complessivo minimo di 1.863,5 €, ovvero un importo addirittura di poco inferiore a quello di 1.865,00 €, correttamente liquidato in sentenza, senza violazione alcuna dei minimi tariffari.
Non ricorrono, infine, neppure i presupposti per fare applicazione dell'aumento di cui al comma 8 dell'art. 4 del DM 55 del 2014, con le successive modifiche, richiesto dalla difesa appellante, che prevede un aumento fino ad un terzo del compenso da liquidare giudizialmente a carico del soccombente costituito rispetto a quello altrimenti liquidabile nell'ipotesi in cui “le difese della parte vittoriosa siano risultate manifestamente fondate”, dal momento che il riferimento alla manifesta fondatezza delle difese della parte vittoriosa presuppone da un lato che la parte soccombente abbia resistito in giudizio, come non ha fatto l nel caso CP_2 di specie dato che, costituendosi nel primo grado del giudizio, ha riconosciuto il ritardo accumulato nella liquidazione della prestazione richiesta, dando atto che la medesima liquidazione era avvenuta un mese prima e dall'altro, che è ciò che più conta, che la pronta definizione della controversia vada premiata quando sia frutto dell'abilità tecnica dell'avvocato, che attraverso le proprie difese sia riuscito a far emergere come la prestazione del suo assistito fosse chiaramente e pienamente fondata nonostante le difese avversarie (si veda la relazione ministeriale che ha accompagnato il DM 55/2014, peraltro in conformità all'orientamento del
Consiglio di Stato, con parere 161 del 18/01/2013 sulla bozza di revisione dei parametri predisposta all'epoca dal ) e cioè nei casi in cui il difensore di una parte riesca a far emergere la fondatezza nel CP_3 merito dei propri assunti, e l'infondatezza degli assunti di controparte, solo grazie al proprio apporto argomentativo, tutte circostanze non ravvisabili nel caso di specie, in cui il difensore di si è limitato a Pt_1 CP_ dedurre il ritardo nel pagamento della prestazione richiesta, ammesso dall fin dal principio.
E poiché la liquidazione operata dal Tribunale - che è perfettamente conforme ai valori minimi previsti dal
DM 55/2014 nello scaglione di valore da 5200,01 € a 26.000,00 € della tabella relativa alle cause in materia di previdenza per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale ed è motivata in tal senso - risulta del tutto rispettosa dei criteri normativi e comunque in parte conforme alla nota spese già depositata nel giudizio di primo grado, come riportata anche nel ricorso in appello alla pagina 4, dalla quale il primo giudice si è discostato escludendo la liquidazione della fase di trattazione e/o istruttoria, perché effettivamente non svoltasi, ed anche l'aumento di cui al comma ottavo dell'art. 4, che non spetta per le ragioni sopra evidenziate, l'appello proposto deve essere di conseguenza rigettato.
Le spese processuali non seguono la soccombenza, avendo parte appellante comprovato ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. di avere goduto nell'anno precedente alla decisione di un reddito personale pari o inferiore a due volte l'importo del reddito previsto dall'art. 76 e 77 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando: CP_ rigetta l'appello proposto in data 13 dicembre 2022 da nei confronti dell avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Cagliari, sezione lavoro, n. 972 del 15.11.2022; nulla dispone sulle spese.
Cagliari, 21 gennaio 2025 pagina 6 di 7 La Presidente del Collegio
Maria Luisa Scarpa
pagina 7 di 7