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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 31/03/2025, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 108/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Ada Cappello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 108/2020, promossa da:
(C.F. e P.VA ), in persona del Parte_1 P.VA_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Laura Facchetti del Foro di
Bergamo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Treviglio (BG), Viale Oriano
n. 18
- parte attrice opponente- nei confronti di:
P.VA ), in persona del Parte_2 P.VA_2 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Diego Guarnieri del Foro di Lodi, con studio in Lodi (LO), Via Magenta n. 34
- parte convenuta opposta -
Conclusioni di parte attrice opponente
“Nel merito: revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto infondato in fatto e in diritto per tutto quanto argomentato e, per l'effetto, accertare e dichiarare che sussiste obbligo da parte della nei confronti della Parte_1 [...] limitatamente al versamento della somma da € 700,00 ad € Parte_2
800,00 oltre iva, o la maggior o minor somma che verrà accertata in corso di causa per gli interventi volti alla sostituzione del cofano e del condensatore clima della vettura di proprietà della mia assistita - TG DC385WC, tenendo altresì conto delle ragioni tutte esposte in narrativa circa i vizi riportati dal veicolo riparato dall'opposta e alle contestazioni sul prezzo;
-in ogni caso accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione parziale del contratto inter partes, attesa la mancanza degli elementi essenziali del contratto e, più precisamente, in ordine all'accordo delle parti in ordine alle attività di verniciatura del cofano e del
pagina 1 di 12 paraurti, sostituzioni di ricambi meccanici sul veicolo Audi A6 – TG DC385WC, e dichiarare che nulla è dovuto dalla er tali attività; Parte_1
-in ogni caso accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione parziale del contratto inter partes, attesa la gratuità dell'utilizzo del veicolo e, in ogni caso, per la mancanza degli elementi essenziali del contratto e, più precisamente, in ordine all'accordo circa la prezzo di noleggio dell'auto di cortesia modello fiat Panda, messa nella disponibilità dell'opponente dal 12.07.2019 al 31.07.2019 periodo in cui il veicolo Audi A6 – TG DC385WC di proprietà dell'opponente si trovava ricoverata presso l'opposta, e dichiarare che nulla è dovuto dalla er tali attività; Parte_1
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento di intervenuto accordo delle parti in ordine alle attività di verniciatura del cofano e del paraurti, sostituzioni di ricambi meccanici sul veicolo Audi A6 – TG DC385WC, accertare la minor somma dovuta dalla nei confronti della società Parte_1
e per l'effetto ridurre l'ammontare al Parte_2 Parte_2 corrente prezzo di mercato degli interventi effettuati tenendo altresì conto delle ragioni tutte esposte in narrativa circa i vizi riportati dal veicolo riparato dall'opposta e alle contestazioni sul prezzo.
-nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento di intervenuto accordo delle parti in ordine al prezzo di noleggio dell'auto di cortesia modello fiat Panda, messa nella disponibilità dell'opponente dal 12.07.2019 al 31.07.2019 periodo in cui il veicolo Audi A6
– TG385WC di proprietà dell'opponente si trovava ricoverata presso l'opposta, accertare la minor somma dovuta dalla nei confronti della Parte_1 società e per l'effetto ridurre l'ammontare Parte_2 richiesto, al corrente prezzo di mercato del prezzo di noleggio dell'autovettura sopra detta tenendo altresì conto delle contestazioni sul prezzo.
In via istruttoria […]:
In ogni caso.
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio.”.
Conclusioni di parte convenuta opposta
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, respinta e disattesa ogni avversa allegazione, deduzione ed eccezione, previe tutte le declaratorie del caso e di legge, così giudicare:
In via preliminare:
- per tutto quanto esposto in narrativa, concedere ai sensi dell'art. 648 c.p.c. la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1479/19 emesso dal Tribunale di Lodi in data 2.12.19, in quanto l'opposizione non risulta fondata su prova scritta, né di pronta soluzione e, comunque, infondata alla luce della documentazione probatoria versata in atti.
In via preliminare subordinata:
pagina 2 di 12 - per tutto quanto esposto in narrativa, concedere ai sensi dell'art. 648 c.p.c. la provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo n. 1479/19 emesso dal Tribunale di
Lodi in data 2.12.19, sulla minor somma non contestata di € 800,00+VA (€ 976,00), oltre interessi di mora ex D.Lgs n. 231/02 dalla scadenza al saldo, ovvero emettere ordinanza di cui all'art. 186 bis e/o ter c.p.c. sul medesimo importo non contestato di € 800,00+VA (€
976,00), e/o sul diverso importo che il Giudice dovesse ritenere accertato e dovuto, oltre interessi di mora ex D.Lgs 231/02 dalla scadenza al saldo.
Nel merito:
-per tutto quanto esposto in narrativa, rigettare tutte le domande di rito e di merito formulate da in quanto infondate in fatto e in diritto e per Parte_1
l'effetto confermare in ogni caso il decreto ingiuntivo opposto;
-accertata e dichiarata l'infondatezza delle domande tutte formulate da Parte_1 nell'atto introduttivo del presente giudizio contro la convenuta opposta,
[...] comunque accertata e dichiarata l'esecuzione delle lavorazioni di ripristino del veicolo e noleggio auto sostitutiva da parte dell' come meglio Parte_2 identificate in narrativa, per l'effetto dichiarare che la è Parte_1 debitrice nei confronti dell' della somma di € 5.933,50, Parte_2 ovvero la diversa maggiore o minore somma che dovesse essere accertata in corso di causa all'esito della espletanda istruttoria, dovuta per le prestazioni indicate nelle fatture allegate al ricorso per decreto ingiuntivo, e, quale ulteriore effetto, condannare la
a pagare in favore dell' Parte_1 Parte_2
l'importo di € 5.933,50, ovvero la diversa maggiore o minore somma che dovesse essere accertata in corso di causa all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre agli interessi di mora ex D.Lgs. n. 231/02 dalla scadenza sino al saldo, nonché le spese liquidate nel decreto ingiuntivo opposto e le successive sostenute;
-accertare la temerarietà della lite instaurata da e, per Parte_1
l'effetto, condannare la stessa ex art. 96 c.p.c. al risarcimento del danno patito dall' che si propone di determinare in via equitativa. Parte_2
In ogni caso
Con vittoria di spese e competenze dell'intero giudizio, ivi compresi gli oneri accessori di legge, oltre successive occorrende”.
pagina 3 di 12 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132
c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Oggetto del giudizio
La presente controversia ha ad oggetto l'opposizione promossa dalla società
[...] al decreto ingiuntivo n. 1479/2019, con cui il Tribunale di Lodi Parte_1 in data 27.11.2019 ha ingiunto a parte opponente di pagare alla società
[...] la somma di € 5.933,50 per capitale, oltre a interessi ex art. 5 Parte_2
D.Lgs. 231/2002 dal dovuto al saldo e oltre alle spese della procedura monitoria, a titolo di mancato pagamento delle riparazioni effettuate sull'autovettura Audi A6 targata DC385WC intestata all'opponente di cui alla fattura n. 650 del 25.07.2019 di € 4.607,50 nonché del corrispettivo per l'autonoleggio di un'autovettura sostitutiva di cortesia (Fiat Panda) per il periodo 12.07.2019 – 31.07.2019, di cui alla fattura n. 743 del 27.08.2019 di € 976,00.
In particolare, con ricorso monitorio del 25.11.2019 la società Parte_2
(d'ora in avanti: “ ”) ha dedotto le seguenti circostanze:
[...] Parte_2
- durante il mese di luglio 2019 Autofficina ha effettuato, a favore della società
(d'ora in avanti: ), gli interventi Parte_1 Pt_1 di riparazione della parte anteriore dell'autovettura Audi A6 targata DC385WC meglio descritti nella fattura n. 650 del 25.07.2019 di € 4.607,50 nonché risultanti dalle fotografie prodotte nel fascicolo monitorio e ha noleggiato, in favore di un'autovettura Fiat Panda per il periodo 12.07.2019-31.07.2019, come Pt_1 risulta dal contratto di noleggio e dalla fattura n. 743 del 27.08.2019 di € 976,00;
- la diffida di pagamento dell'importo di € 5.933,50 a titolo di saldo, oltre agli interessi di mora ex D.Lgs. 231/2002 dalla scadenza al pagamento effettivo, inviata dal legale di in data 20.09.2019 è rimasta senza esito. Parte_2
Con atto di citazione in opposizione, ritualmente notificato, ha chiesto: in via Pt_1 preliminare la declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo opposto per incompetenza territoriale del Tribunale di Lodi in favore del Tribunale di Bergamo e, in via subordinata, la revoca del decreto ingiuntivo opposto con riconoscimento a favore di Parte_2 dell'importo di Euro 700,00/800,00, o della maggior o minor somma accertata in corso di causa, a titolo di corrispettivo e rimborso materiali per gli interventi volti alla sostituzione del cofano e del condensatore clima, con esclusione di qualsivoglia riconoscimento per gli ulteriori interventi sull'autovettura e del costo del noleggio dell'autovettura sostitutiva;
in via ulteriormente subordinata e previa revoca del decreto ingiuntivo, l'accertamento della minor somma dovuta, applicando i prezzi mercato, anche per la verniciatura del cofano e del paraurti nonché per le sostituzioni dei ricambi meccanici e della minor somma dovuta per l'autonoleggio della vettura sostitutiva. A fondamento delle proprie domande l'opponente ha dedotto quanto segue:
- di aver incaricato l'opposta in data 11.07.2019, tramite il Sig. - marito Persona_1 della legale rappresentante dell'attrice opponente - dell'esecuzione, sulla propria pagina 4 di 12 autovettura Audi A6 targata DC385WC, dei soli interventi di sostituzione del cofano e del condensatore clima, per i quali avrebbe concordato un prezzo di favore di Euro 700,00/800,00 per i soli materiali di ricambio;
- di aver richiesto l'esecuzione delle riparazioni in economia, trattandosi di autovettura vetusta, il cui valore complessivo non era superiore ad Euro 4.000,00; diversamente, le riparazioni sarebbero state antieconomiche tanto da indurre l'attrice opponente a procedere alla sostituzione dell'autovettura;
- di non aver mai visto il preventivo iniziale per le lavorazioni dell'importo di Euro
6.343,33;
- di non aver potuto ritirare l'autovettura il giorno successivo (12.07.2019) a causa della mancanza di un pezzo di ricambio e di aver ottenuto dalla convenuta opposta un'autovettura sostitutiva Fiat Panda a titolo gratuito, avendo necessità di usufruire di un'altra autovettura per un viaggio in Sardegna;
- di aver delegato il Sig. cognato della legale rappresentante della Persona_2 convenuta opposta, per il ritiro dell'autovettura riparata per il giorno 15.07.2019, che aveva esito negativo nonostante il delegato fosse provvisto di delega;
- di aver contestato telefonicamente, sempre tramite il Sig. , la mancata Persona_1 riconsegna dell'autovettura riparata, la cui motivazione era da rinvenire nel mancato pagamento del corrispettivo pari ad € 4.607,50;
- di essere venuta a conoscenza, pertanto, dell'importo totale delle lavorazioni soltanto durante tale telefonata avvenuta tra il 15.07.2019 e il 28.09.2019;
- di aver ritirato l'autovettura Audi A6 targata DC385WC riparata soltanto il giorno
31.07.2019 e di aver immediatamente constatato alcune problematiche conseguenti alle riparazioni e precisamente: il cedimento del paraurti anteriore, del faro anteriore sinistro e dell'incollatura della griglia del paraurti anteriore;
- di aver contestato alla convenuta opposta sia la fattura per le lavorazioni eseguite sia i vizi rinvenuti nonché la richiesta di pagamento del canone di autonoleggio prima verbalmente e poi mediante comunicazione formale del 23.08.2019.
si è costituita con comparsa di costituzione depositata il 30.04.2020, in cui ha Parte_2 chiesto, previa concessione della provvisoria esecutività in corso di causa del decreto ingiuntivo e, in via subordinata, dell'emissione di ordinanza ex art. 186 bis e/o ter c.p.c. sulla minor somma non contestata di Euro 800,00 + VA, la conferma del decreto ingiuntivo opposto e, in caso di revoca, la condanna dell'attrice opponente al pagamento del valore delle riparazioni effettuate sull'autovettura e al pagamento del canone dell'autonoleggio della vettura sostitutiva per l'importo di Euro 5.933,50 o della diversa somma, maggiore o minore, accertata in corso di causa. La convenuta opposta ha, altresì, chiesto la condanna dell'attrice opponente al pagamento di una somma a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. da determinarsi in via equitativa.
In particolare, la convenuta opposta ha contestato integralmente la ricostruzione dei fatti fornita dall'attrice opponente, deducendo:
pagina 5 di 12 - di aver preliminarmente sottoposto all'attrice opponente un preventivo per Euro 6.343,33 per gli interventi da eseguire sull'autovettura;
- di aver ridotto tale preventivo ad Euro 4.607,80 (VA inclusa) a seguito della richiesta dell'attrice opponente di svolgere i lavori in economia, utilizzando pezzi di ricambio usati anziché nuovi;
- di aver stipulato, con l'attrice opponente, un contratto di autonoleggio dell'autovettura sostitutiva per il periodo 12.07.2019 - 31.07.2019, il cui canone giornaliero era stato verbalmente in Euro 50,00, oltre VA, al giorno;
- di essersi resa disponibile ad eliminare i vizi sull'autovettura, trattandosi di semplici riparazioni (quali il riagganciare la griglia anteriore con una semplice manovra);
- di aver ricevuto, dall'attrice opponente, la proposta di coinvolgere la compagnia di assicurazioni attivata sull'autovettura Audi A6 targata DC385WC al fine di richiedere il pagamento delle lavorazioni e di aver rifiutato tale proposta: tale rifiuto avrebbe ingenerato il diniego al pagamento delle due fatture da parte dell'attrice opponente.
Alla prima udienza svoltasi l'1.7.2020 le parti hanno discusso in ordine alla provvisoria esecutività in corso di causa del decreto ingiuntivo nonché in ordine alla concessione dei provvedimenti ex artt. 186 bis e 186 ter c.p.c. chiesti dalla convenuta opposta. Il Tribunale ha ritenuto non fondata l'eccezione di incompetenza territoriale e ha rigettato le istanze ex artt. 648, 186-bis e 186-ter c.p.c., concedendo alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma VI n. 1, 2 e 3 c.p.c. e fissando l'udienza per la discussione sulle istanze istruttorie.
Con provvedimento emesso il 7.8.2021, il Tribunale ha formulato alle parti la seguente proposta conciliativa: pagamento, in capo all'attrice opponente, dell'importo di Euro
3.500,00, spese legali integralmente compensate.
Il tentativo di conciliazione ha dato esito negativo per mancata adesione della convenuta opposta e, pertanto, il giudizio è proseguito con l'istruttoria orale mediante escussione dei testi indicati delle parti alle udienze del 17.2.2023, 13.10.2023 e 21.6.2024.
Alla successiva udienza del 17.7.2024 il Tribunale ha reiterato la proposta conciliativa già formulata con provvedimento del 7.8.2021 di pagamento dell'importo di € 3.500,00, integrato da un concorso nelle spese legali per € 1.000,00 in capo all'attrice opponente, ma il tentativo ha avuto nuovamente esito negativo per mancata adesione dell'attrice opponente e, pertanto, il Giudice ha dichiarato la causa matura per la decisione, fissando udienza per la precisazione delle conclusioni poi celebrata in data 18.9.2024, concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c..
2. L'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Lodi in favore del
Tribunale di Bergamo.
Parte opponente ha eccepito, in via preliminare, l'incompetenza territoriale del Tribunale di
Lodi in favore del Tribunale di Bergamo, stante il carattere non liquido del credito dedotto da parte opposta.
pagina 6 di 12 L'eccezione (invero non reiterata dall'opponente in sede di precisazione delle conclusioni) è infondata e dev'essere rigettata. Il Tribunale di Lodi è, infatti, il foro competente per il luogo in cui l'obbligazione di pagamento è sorta, essendo il Tribunale nel cui circondario si trova la sede di parte opposta
( ), luogo di conclusione dei due contratti aventi ad oggetto le riparazioni Controparte_1 dell'autovettura e il noleggio dell'autovettura sostitutiva. Il Tribunale di Lodi è, altresì, il foro competente per il luogo in cui l'obbligazione di pagamento dev'essere eseguita, in applicazione sia del comma I che del comma III dell'art. 1182 c.c.
Secondo gli usi richiamati dal comma I dell'art. 1182 c.c., il pagamento dei servizi delle autofficine avvengono presso le loro sedi, solitamente al momento della riconsegna delle autovetture riparate, pertanto la somma riferita ai lavori di riparazione dell'autovettura (di cui alla fattura n. 650 del 25.7.2019 dell'importo di € 4.607,50) avrebbe dovuto essere corrisposta al momento della riconsegna dell'autovettura a parte opponente. La somma riferita al canone di noleggio dell'autovettura sostitutiva (di cui alla fattura n. 743 del 23.8.2019 dell'importo di € 976,00) avrebbe dovuto essere corrisposta in via anticipata alla consegna dell'autovettura (12.7.2019) e in via posticipata alla sua restituzione
(31.07.2019), in ogni caso presso la sede della convenuta opposta. Il luogo di esecuzione dell'obbligazione di pagamento è, in entrambi i casi, la sede dell'autofficina, che si trova nel circondario del Tribunale di Lodi.
Si precisa, infine, che si tratta di obbligazione pecuniaria avente ad oggetto somme di denaro già determinate nel loro ammontare e per loro natura liquide che non richiedono il compimento di alcuna operazione da parte del Giudice del processo monitorio, con conseguente applicazione, seppur in via residuale, del comma III dell'art. 1182 c.c., quale criterio per rinvenire nel domicilio del creditore il luogo di esecuzione dell'obbligazione di pagamento.
3. La prova degli interventi di riparazione e la liquidazione degli importi dedotti da parte opposta.
Parte opponente eccepisce la mancanza di qualsiasi accordo avente ad oggetto tanto le lavorazioni compiute dalla convenuta opposta (in punto di an e in punto di quantum) quanto il canone di noleggio dell'autovettura sostitutiva di cortesia.
Deve preliminarmente rilevarsi che incombe sulla convenuta opposta l'onere di fornire la prova sia dell'incarico conferitole sia del corrispettivo concordato con l'opponente. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere
pagina 7 di 12 della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per
l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione).” (cfr. Cass. civ. Sez. U., sent. n. 13533 del 30.10.2001).
La causa è stata istruita sia documentalmente sia attraverso l'assunzione della prova orale.
In particolare, ritiene questo Giudice infondata l'opposizione in quanto parte opposta
(costituente parte attrice in senso sostanziale) ha provato che vi è stata accettazione da parte di del preventivo portato dalla fattura n. 650 del 25.7.2019 dell'importo di € Pt_1
4.067,50, non vi è la prova di un accordo statuente il minore corrispettivo di euro 700/800 prospettata da parte opponente. Infine, vi è la prova della sottoscrizione di un contratto per il noleggio di un'autovettura di cortesia.
In particolare, a tale conclusione il Giudice perviene valorizzando le seguenti circostanze.
Sotto il profilo documentale rilevano:
- fattura n. 650 del 25.7.2019 dell'importo di € 4.067,50, contenente il dettaglio delle lavorazioni eseguite e i materiali utilizzati (doc. 4 parte opposta);
- fotografie relative alle lavorazioni eseguite, che rappresentano lo stato dell'autovettura al momento della consegna e sino al completamento delle lavorazioni prima della riconsegna a parte opponente (doc. n. 3 parte opposta);
- contratto di autonoleggio sottoscritto da parte opponente (doc. n. 5 parte opposta);
- scambio di messaggi What'sApp del 25.7.2019 tra (parte opposta) e Persona_3
(dipendente dell'attrice opponente e marito della legale rappresentante) Persona_1 che ha gestito la vicenda in nome e per conto dell'attrice opponente;
in particolare, nel messaggio delle ore 18.42, ha confermato che avrebbe pagato entrambe le Persona_1 fatture: “Ciao ti faccio gli bonifico delle due fatture sta sera” (doc. n. 7 parte Per_4 opposta).
Sotto il profilo dell'istruttoria orale occorre valorizzare le seguenti dichiarazioni:
a) il teste , fratello del legale rappresentante della convenuta all'epoca dei Persona_3 fatti e operaio presso la stessa, ha confermato la tesi della convenuta opposta, avendo dichiarato che:
- “l'auto era distrutta e non avrebbe potuto circolare con la sostituzione del cofano e del climatizzatore, l'auto veniva portata in autofficina con il carro attrezzi”;
- “Ricordo che fui io a guardare i danni riportati dalla vettura, confermo che venne presentato un preventivo alla il giorno stesso o il giorno dopo. Pt_1
Non ricordo chi fece il preventivo e chi lo consegnò alla confermo il Pt_1 documento 2 del fascicolo dell'opposta come il preventivo che gli venne presentato”;
- “visto che l'auto era vecchia su richiesta della persona che ce l'aveva portato e che già conoscevamo per altri precedenti lavori, abbiamo fatto una riparazione
pagina 8 di 12 in economia. Infatti abbiamo fatto una fattura molto più bassa, come da documento 4 del fascicolo dell'opposta che mi si rammostra e che confermo corrispondere alle lavorazioni che sono state eseguite”;
- “Ricordo che abbiamo cercato un'autovettura a noleggio e non trovando nulla abbiamo dato noi la panda informandolo del costo di 50 euro al giorno. La panda la consegnai io.” Il teste ha, quindi, confermato sia l'accordo sulle lavorazioni eseguite e il corrispettivo richiesto sia l'intervenuto noleggio della Fiat Panda di parte opposta a fronte del pagamento dell'accordo per un corrispettivo di € 50,00 al giorno, precisando altresì che parte opponente era intenzionata “a spendere 2 o tremila euro per il noleggio di un auto”. b) Il teste , carrozziere presso la convenuta opposta all'epoca dei fatti, Testimone_1 ha confermato di aver ordinato lui stesso i pezzi di ricambio usati per l'autovettura (cfr
“io mi sono occupato solo di ordinare i ricambi […]. Il titolare di ezeta mi aveva chiesto di ordinare ricambi usati per la riparazione. Nulla so della fattura, guardando il documento 4 di parte opposta che mi si rammostra ritengo che i pezzi di ricambio siano usati dato il prezzo basso. […]. Il titolare di ezeta all'epoca era
[...]
, fu lui che mi disse di trovare i ricambi usati”. Il teste ha, altresì, confermato Per_5 che il prezzo dell'autonoleggio dell'autovettura di cortesia era stato comunicato a parte opponente: “So che al proprietario venne data un'auto di cortesia, mi era stato chiesto di contattare diversi autonoleggi per trovare l'auto. Alla fine gli venne data una panda di ezeta. Il prezzo era stato comunicato, lui cercava una macchina comoda per andare in vacanza. Ero presente al fatto.” Il teste ha, quindi, confermato sia l'utilizzo di ricambi usati per l'autovettura di parte opponente sia il carattere oneroso del noleggio dell'autovettura di cortesia. c) Il teste ha confermato la fattura dell'importo di € 4.607,50 e le lavorazioni Tes_2 nonché i ricambi ivi esposti, precisando che: “confermo la fattura, sono state eseguiti i ricambi indicati nella fattura;
alcune delle cose indicate possono essere definite come lavori in economia (per esempio la lucidatura fari)”. Il teste ha, altresì, precisato che l'importo di € 700,00-800,00 addotto da parte attrice opponente quale corrispettivo per le lavorazioni non sarebbe stato, in ogni caso, congruo: “Sulla base della mia esperienza e degli interventi che ho fatto è impossibile che quella riparazione costasse
700-800 euro. Solo verniciare un cofano costa 300 euro, figuriamoci ripararne uno storto oppure cambiarlo”. Il teste ha, infine, affermato che: “la macchina è stata portata con il carroattrezzi perché era distrutta davanti, non poteva circolare”. Per_ d) Il teste ha dichiarato che: “Il sig. ha portato l'autovettura con il Testimone_3 carroattrezzi”. La testimonianza di sentito all'udienza del 13.10.2023, non assume rilevanza Persona_2 dirimente, trattandosi di testimonianza de relato: il teste è a conoscenza delle circostanze su cui è stato sentito in quanto riferite dal fratello . Persona_1
pagina 9 di 12 La testimonianza di , sentito all'udienza del 13.10.2023, risulta poco Persona_1 attendibile, visti i rapporti diretti con parte attrice opponente: si tratta del marito della legale rappresentante dell'attrice opponente nonché del soggetto che utilizza abitualmente l'autovettura riparata e che ha seguito direttamente tutta la vicenda. È stata riscontrata, inoltre, un'evidente discrepanza tra le dichiarazioni rese da lui e quelle rese dagli altri testimoni, anche citati dalla stessa parte opponente (si veda, ad esempio, la modalità con cui l'autovettura è stata portata in autofficina l'11.07.2019). La documentazione in atti e le risultanze dell'istruttoria hanno dimostrato l'intervenuto accordo tra le parti sulle riparazioni eseguite sull'autovettura di parte opponente sia sull'an che sul quantum: risulta, infatti, che parte opposta sia stata incaricata dell'esecuzione di tutte le lavorazioni esposte nella fattura n. 650 del 25.9.2019 e che il corrispettivo inizialmente concordato in € 6.343,33, come da preventivo del 12.07.2019 (doc. n. 2 parte opposta), fosse stato successivamente ridotto ad € 4.607,50 per venire incontro alle esigenze di parte opponente di contenimento dei costi, stante la vetustà dell'autovettura.
Con riferimento al canone di autonoleggio, risulta provato che l'autovettura di cortesia è stata noleggiata dietro pagamento del corrispettivo dell'importo di € 50,00/giorno, essendo presente in atti il contratto di noleggio che richiama espressamente l'obbligo di pagamento del corrispettivo (doc. n. 5 parte opposta) e avendo i testi confermato l'onerosità del noleggio.
Il contratto di noleggio auto senza conducente costituisce una fattispecie atipica non disciplinata dal codice civile, che deve essere ricondotta alla fattispecie del contratto di locazione di cose mobili di cui agli artt. 1571 e ss c.c.. Tale contratto prevede, in capo al conduttore, l'obbligazione di pagamento del canone di locazione, come previsto sia all'art. 1571 c.c. Quest'ultima disposizione espressamente richiamata anche nel contratto sottoscritto da parte opponente.
È da escludersi, quindi, la gratuità del noleggio a favore di parte opponente, che risulta esclusa anche dagli usi: l'autovettura di cortesia viene solitamente noleggiata dalle autofficine a titolo oneroso qualora le riparazioni richiedano più giorni di fermo auto e il cliente necessiti di un'autovettura sostitutiva. Si aggiunge, altresì, che un'eventuale gratuità non è neppure da ascrivere al ritardo nella riconsegna dell'autovettura riparata in quanto il ritardo dal 12.07.2019 al 15.07.2019 era da ascrivere alla consegna dei pezzi di ricambio mentre il ritardo dal 15.07.2019 al 31.07.2019 era da ascrivere al mancato pagamento del dovuto alla convenuta opposta. I costi per il carburante e i lubrificanti nonché le spese per l'ordinaria manutenzione costituiscono costi aggiuntivi rispetto al canone di noleggio (doc. n. 5 parte opposta, par. 6).
Ulteriori indizi gravi, precisi e concordanti e, pertanto, rilevanti ai sensi dell'art. 2729 c.c. che depongono a favore di tale conclusione si desumono:
- dal trasporto dell'autovettura in officina avvenuta con il carroattrezzi, non potendo circolare autonomamente. La circostanza conferma che l'autovettura ha necessitato di interventi non di poco conto e non liquidabili in poche centinaia di euro, seppur svolti in economia e mediante ricorso a pezzi di ricambio usati o ricondizionati;
pagina 10 di 12 - dal costo dei ricambi e dei materiali che supererebbero l'importo di € 700,00-800,00 dedotto da parte attrice opponente (docc. nn. 4 e 9 parte opposta), rendendo, così, inverosimile la ricostruzione dei fatti dell'attrice opponente;
- dal messaggio What'sApp del 25.7.2019 di in cui promette a parte Persona_1 opposta di effettuare il bonifico entro la sera stessa (cfr doc. n. 7 parte opposta).
Sebbene la fattura riferita al canone del noleggio della vettura sostitutiva non fosse ancora stata emessa, non vi è ragione di dubitare che il messaggio si riferisca alle due posizioni debitorie della vicenda in esame (il corrispettivo per le riparazioni e il canone di autonoleggio);
- dal contegno di parte opponente, la quale, seppur ha contestato la fattura n. 650 del
25.07.2019 dell'importo di € 4.607,50 sin dall'epoca dei fatti, ha sempre utilizzato l'autovettura così come riparata da parte opposta beneficiando dei lavori eseguiti. Non risulta, infatti, che parte opponente abbia mai chiesto l'asportazione dei pezzi di ricambio di cui non avrebbe chiesto l'installazione e del cui corrispettivo contesta la richiesta di pagamento (e.g. cambio del radiatore, sostituzione elettroventola).
Alla luce di quanto sopra esposto, parte convenuta opposta ha assolto al proprio onere probatorio in merito all'incarico conferitole e al corrispettivo concordato nonché all'effettività delle lavorazioni e del noleggio auto di talché la relativa pretesa creditoria non può che essere confermata, fatto salvo l'accertamento di vizi idonei a paralizzare tale pretesa.
4. I vizi denunciati da parte opponente.
Parte opponente ha dedotto la presenza di vizi successivi agli interventi eseguiti da parte opposta tali da inficiare, anche parzialmente, la richiesta di pagamento di parte opposta: si tratterebbe del cedimento del paraurti anteriore, del faro anteriore sinistro e dell'incollatura della griglia del paraurti anteriore.
L'eccezione è infondata e dev'essere rigettata. L'escussione dei testi ha, infatti, confermato che si è trattato di vizi di lieve entità, facilmente eliminabili e per i quali parte opposta si è resa immediatamente disponibile ad eseguire gli interventi necessari:
- il teste , fratello del legale rappresentante della convenuta all'epoca Persona_3 dei fatti e operaio presso la stessa, ha dichiarato: “Ricordo che contestò i Per_2 lavori, mi mandò delle foto, io gli dissi di riportare l'auto che avremmo provveduto
e lui non si è più fatto sentire. Ricordo che le foto mostravano danni lievissimi, un faro da regolare e una cromatura che era leggermente aperta, ad esagerare tre ore di lavoro per mettere a posto”;
- il teste ha confermato che “erano difetti di poco conto rispetto alla Persona_1 condizione dell'auto che era vecchia”.
Le testimonianze rese confermano che i vizi riscontrati da parte opponente sulle lavorazioni di parte convenuta opposta non sono idonei a paralizzare la pretesa creditoria di parte opposta. In ogni caso, parte opponente non ha provato la sussistenza né ha quantificato i pagina 11 di 12 predetti vizi. Conseguentemente, l'opposizione deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
5. Spese
In applicazione del principio di soccombenza, le spese di lite, liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri medi di cui al d.m. 55/2014 e al d.m. 147/2022 (applicabili ratione temporis), tenuto conto della nota spese depositata da parte convenuta opposta, devono essere poste a carico di parte attrice opponente.
Deve essere rigettata la domanda ex art. 96 c.p.c., formulata da parte convenuta opposta, per insussistenza dei relativi presupposti.
Per questi motivi
il Tribunale di Lodi in composizione monocratica sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, Parte_1 conferma il decreto ingiuntivo n. 1479/2019 emesso dal Tribunale di Lodi in data
27.11.2019 a favore di che dichiara definitivamente Parte_2 esecutivo;
2) condanna a rimborsare in favore di Parte_1 [...]
le spese del presente giudizio di opposizione, che liquida in euro Parte_2
4.996,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA ed VA come per legge.
Lodi, 31 marzo 2025
Il giudice
Ada Cappello
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