Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 06/03/2025, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
Nr. R. G. 4749/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI PERUGIA
PRIMA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE
In composizione collegiale nelle persone di
Dott.ssa Loredana Giglio Presidente rel.
Dott. Luca Marzullo Giudice
Dott.ssa Elena Stramaccioni Giudice
Visti gli artt. 19 ter D.lvo 150/2011 e 281 decies e ss. c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al nr. 4749/2023 promosso da
, nato il [...] a [...] con domicilio in Parte_1 C.F._1
Foligno Via Pollino 7 C.F. ed elettivamente domiciliato in Perugia Via Campo di C.F._2 Marte 6/d presso lo studio dell'avvocato Anna Lombardi Baiardini RICORRENTE
Nei confronti di
, in persona del Ministro p.t. con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato che lo Controparte_1 difende e rappresenta
RESISTENTE Oggetto : impugnazione avverso decreto di diniego di permesso di soggiorno per protezione speciale
SINTETICA ESPOSIZIONE IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente, proveniente dalla Costa d'Avorio , arrivato in Italia nel 2017, ha presentato domanda di protezione internazionale . La Commissione territoriale Controparte_2
di Perugia ha rigettato la domanda;
impugnato il provvedimento in sede
[...] giurisdizionale il ricorso è stato rigettato in primo grado con decisione confermata anche dalla Corte di Cassazione che lo ha reso definitivo. Il 2.9.2022 ha presentato domanda di rilascio di permesso di protezione speciale ai sensi dell'art. 19, co. 1.2, D. Lgs. 286/98, ponendo a fondamento della domanda documentazione attestante lo svolgimento di attività lavorativa, con segnalazione di intervento dell'Ispettorato del Lavoro per la mancata regolarizzazione, la titolarità di alloggio e documentazione relativa alle attività svolte presso le strutture di accoglienza. Con provvedimento del 23.10.2023, con richiamo del parere negativo espresso dalla Commissione Territoriale per la protezione internazionale pagina 1 di 4
La causa, istruita in via documentale, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
2. Alla controversia è applicabile il DL 130/2020 che ha (aveva, essendo stato poi emanato il decreto nr. 20/2023) introdotto all'art. 19, comma 1.1, T.U.I. una nuova ipotesi di divieto di espulsione, stabilendo che: «1.1. … Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine. Il Tribunale, come già espresso in altri precedenti di merito, ritiene che vi sia continuità normativa tra la protezione umanitaria di cui all'art. 5, comma 6, t.u.i. nel testo vigente sino al 22.10.2018) e la protezione speciale, di cui all'art. 19 comma 1.2, come introdotto dal DL 130/20, conv. in L. 173/20. I fatti ai quali il legislatore ha attribuito rilevanza con le nuove disposizioni sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli che fondavano la protezione cosiddetta “umanitaria”, per come conformata dalla giurisprudenza di legittimità e di merito prima della novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1 dicembre 2018, n. 132, e definita dalla Corte di Cassazione come espressione del diritto di asilo costituzionale (tra le tante, Cass. civ., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057). In particolare, con riguardo alla previsione di cui al secondo periodo dell'art. 19, comma 1.1. – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, si osserva che , secondo la nuova normativa, il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione)
pagina 2 di 4 rappresenti, per fondati motivi, una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare nonché del diritto alla salute, ovvero dei diritti riconosciuti dalla Convenzione di
Ginevra sui rifugiati e dalla Carta Europea. Gli elementi che costituiscono parametro di valutazione sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine. Questi indici evocano proprio la precedente protezione umanitaria, il cui riconoscimento era subordinato all'esigenza di tutelare situazioni di vulnerabilità personale derivanti dal rischio del richiedente di essere immesso nuovamente, in conseguenza dell'eventuale rimpatrio, in un contesto sociale, politico e ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei diritti fondamentali e inviolabili (per tutte, Cass. civ., sez. I, 6 aprile
2020, n. 7733). Entrambe le forme di protezione – umanitaria e speciale – richiedono l'apprezzamento del rischio di compromissione di diritti fondamentali scaturente dal rimpatrio, in ragione delle particolari condizioni personali dello straniero. Entrambe, inoltre, fondano il giudizio di accertamento sulla contestualizzazione delle condizioni personali e, dunque, sulla comparazione tra l'esperienza dello straniero sul territorio nazionale e quella nel paese di origine. Come prima, quindi, anche tuttora si deve pervenire alla conclusione per cui non è sufficiente l'allegazione di un'esistenza migliore in Italia, sotto il profilo dell'integrazione sociale, personale o lavorativa, ma è necessaria una valutazione comparativa tra la vita privata e familiare del richiedente in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza e alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio
(Cass. civ., sez. I, n. 7733/2020 cit.), al fine di accertare se lo straniero sia a tal punto sradicato dal paese di provenienza (sul piano socioeconomico e su quello personale) e radicato nel territorio nazionale, che il solo rimpatrio costituisca motivo di pregiudizio di diritti fondamentali personali.
Applicando tali principi al caso in esame si osserva che il ricorrente a fondamento della domanda di concessione di permesso di soggiorno per ragioni di protezione speciale ha allegato documentazione (Comunicazione obbligatoria Unilav presso gli enti previdenziali, contratti, proroghe e buste paga) dalla quale emerge lo svolgimento di attività lavorativa sin dal 2018 presso vari datori di lavoro ( in particolare ha documentato di aver svolto attività lavorativa regolare già nel corso del 2019 e successivamente di aver lavorato con continuità, sia pure in modo irregolare - circostanza confermata dalla documentazione depositata dell'Ispettorato del Lavoro e dalla stessa dichiarazione resa dal titolare della “ Italia OF “ s.l.r.
- dal 2021 in poi presso la “ Italia OF” s.r.l.s. , è stato, inoltre, titolare di contratto di lavoro a tempo determinato per apprendistato con decorrenza dal mese di febbraio del 2023 e scadenza alla data del 16.2.2026) e attualmente è titolare di nuovo contratto di lavoro con scadenza prevista alla data del 30.4.2025 presso Perugia 2000 srl, come operaio agricolo. Inoltre è titolare di contratto di locazione per un immobile sito in Marsciano (cfr. contratto di locazione) e ha documentato di avere instaurato relazioni sociali significative attraverso il deposito di lettera di referenze de La Strada dei Sapori Soc. Coop. Agricola e delle relazioni delle strutture di accoglienza.. E' evidente allora che un rimpatrio verso il Paese di origine, lasciato dallo stesso ben 8 anni fa, priverebbe il ricorrente della possibilità di proseguire nell'inserimento professionale e sociale iniziato in Italia riportandolo dove sarebbe ormai pressoché privo di riferimenti personali e senza possibilità di orientare liberamente e in modo proficuo le sue scelte di vita,
pagina 3 di 4 personali e lavorative afferenti la vita privata realizzata nel paese di accoglienza e in assenza di indici di pericolosità per la sicurezza e ordine pubblico.
Sussistono conclusivamente i presupposti per il rilascio in suo favore del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Le spese legali, considerata la natura della controversia, possono essere dichiarate integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede :
1) Dichiara la sussistenza, in favore del ricorrente, dei presupposti per la concessione in suo favore di permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi degli artt. 5 co.6° , 19 co.1.1 terza e quarta parte D.lvo 285/98 e 32 co.3° D.lvo 25/2008, come modificati dal DL 130/2020, applicabile ai sensi dell'art. 15 alla presente controversia e dispone la trasmissione al Questore di Perugia per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
2) Compensa le spese.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Perugia, 5.3.2025 Il Presidente
Loredana Giglio
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