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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 10/04/2025, n. 1842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1842 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
N. 8228/2022 R.G.
VERBALE DI CAUSA
Oggi 10 aprile 2025 ad ore 13 e 00 innanzi al dott. Alessandro Cabianca, sono comparsi:
Per l'avv. GIACETTI IVAN, oggi sostituito dall'avv. ALESSANDRO Parte_1
LISON
Per ESSUNO COMPARE Controparte_1
Il Giudice invita parte attrice a precisare le conclusioni.
Il procuratore di parte attrice precisa le conclusioni come in atti.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone lettura alle parti non presenti alle ore 15 e 00
Il Giudice
dott. Alessandro Cabianca
pagina 1 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
N. 8228/2022 R.G.
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Alessandro Cabianca ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 8228/2022 R.G. promossa da:
(c.f. , con l'avv. GIACETTI IVAN , Parte_1 C.F._1
attore, contro
c.f. ), contumace, Controparte_1 P.IVA_1
convenuta,
In punto: assicurazione danni.
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da verbale d'udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, , ha convenuto in giudizio Parte_1
chiedendone la condanna al pagamento dell'indennizzo Controparte_1
dovuto ai sensi della polizza infortuni n. 105264168 dalla stessa stipulata con detta
Compagnia.
In punto di fatto l'attrice ha allegato e documentato che:
- In data 19.06.2017, ella conduceva il veicolo Citroen C3, targato CK 677 BX, di proprietà
pagina 2 di 6 di lungo una strada in località Zelarino (Ve) e che nell'occasione rimaneva Parte_2
coinvolta in un sinistro stradale a seguito del quale riportava lesioni personali;
sul luogo del sinistro intervenivano gli agenti della Polizia Locale di Venezia-Mestre;
- nell'immediatezza dei fatti, l'attrice veniva accompagnata presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale dell'Angelo di Mestre dove veniva riconosciuta affetta da “... trauma dorsale lieve.
Episodio sincopale di origine vaso-vagale...”;
- stabilizzati i postumi, in data 15.07.2019, la stessa si sottoponeva a visita medico-legale presso il dott. di Mestre, il quale quantificava un danno biologico residuato Persona_1
in capo alla danneggiata nella misura del 3-4%;
- nel corso della malattia la sig.ra sosteneva spese per cure mediche non mutuabili Pt_1
pari ad euro 1.104,00;
- all'epoca dei fatti l'attrice, in qualità del conducente del veicolo targato CK 677 BX, era titolare di polizza infortuni n. 105264168, stipulata con (Agenzia di Padova Controparte_1
Centro) in data 12.12.2016, con un massimale per invalidità permanente pari ad euro
130.000,00, oltre a rimborso spese sanitarie fino alla concorrenza di euro 775,00;
- il danno sofferto dalla sig.ra in conseguenza dell'infortunio occorsole in data Parte_1
19.6.2017, ai sensi della succitata polizza infortuni, è stato quantificato, pertanto, in capitali
4.550,00 euro, oltre ad euro 775,00 per spese mediche sostenute, per cui il danno risarcibile ammonta ad euro 5.325,00;
- nonostante la denuncia di apertura sinistro effettuata in data 26.6.2017 e le formali diffide inviate in data 1.4.2019, 15.6.2020, 2.12.2021 a quest'ultima non riteneva di Controparte_1
dover adempiere l'obbligazione contrattuale;
- in data 26.07.2022, è stata attivata la procedura di mediazione nr. 462/22 R. Gen. ex D.lgs.
4 marzo 2010 n. 28, presso la Camera arbitrale di Venezia, ma non ha Controparte_1
partecipato all'incontro stabilito per il 5.9.2022.
seppure regolarmente notiziata del procedimento, non si è Controparte_1
costituita in giudizio ed è rimasta contumace.
La causa è stata istruita mediante prova per testi e C.T.U. medico-legale sulla persona pagina 3 di 6 dell'attrice, all'esito della quale è stata rinviata all'udienza odierna per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., con termine sino al 31.3.2025 per il deposito di note conclusive.
La domanda proposta dall'attrice è fondata nei limiti sotto indicati.
Innanzitutto, l'attrice ha documentalmente provato la sussistenza e l'operatività della copertura assicurativa per gli infortuni del conducente.
Infatti ella, in qualità di conducente del veicolo targato CK677BX, all'epoca dei fatti era titolare di polizza infortuni n. 105264168, stipulata con in data 12.12.2016, Controparte_1
che prevede la corresponsione di un indennizzo per le conseguenze di sinistri verificatisi nell'ambito della circolazione stradale, che colpiscano il conducente del veicolo assicurato
(art. 8 condizioni di polizza, doc. 18, fasc. attoreo), individuato nell'autovettura Citroen C3 targata CK677DX (doc. 26, fasc. attoreo).
La polizza prevede, poi, un massimale per l'invalidità permanente pari ad Euro 130.000,00, oltre a rimborso delle spese sanitarie con massimale pari ad Euro 5.165,00.
Infine, l'operatività della polizza discende dal regolare pagamento del premio relativo al periodo in cui si è verificato il sinistro, come risultante dalla quietanza di pagamento per il periodo 12.2.2017 al 12.2.2018 (doc. 26, fasc. attoreo).
L'istruttoria ha, poi, confermato che l'attrice in data 19.6.2017, alla guida dell'autovettura
Citroen C3 targata CK677DX è stata coinvolta in un sinistro stradale, nel quale ha riportato lesioni.
In tal senso il rapporto integrale della Polizia Locale di Venezia agli atti (doc. 27, fasc. attoreo), conferma che in tale data si è verificato il sinistro che ha coinvolto l'attrice e ne ha specificato la dinamica nel seguente senso: “...la conducente del veicolo A, , proveniente Parte_3
da Mestre, percorreva la via Castellana diretta a Zelarino. Giunta all'intersezione semaforizzata con la Via
Scaramuzza, laterale di destra rispetto alla sua direttrice di marcia, iniziava la manovra di svolta a destra per accedere a tale via. Nel frangente veniva tamponata dal veicolo B (Citroen C3 targato CK677DX, ndr) la cui conducente, , con medesima provenienza, stava percorrendo la Via Castellana con moto Parte_1
rettilineo in direzione di Martellago, avvedendosi tardivamente della manovra di svolta messa in atto dal
pagina 4 di 6 veicolo che la precedeva”.
Tale dinamica è stata, poi, confermata dalla teste , conducente dell'auto contro la Parte_3
quale ha colliso l'attrice la quale, sentita all'udienza del 19.3.2024, ha riferito: “...la vettura
Citroen condotta da mi ha tamponato mentre io stavo girando a destra, mi ha preso sul lato. Io Parte_1
ho accostato ed ho aspettato che anche lei lo facesse, mi sono avvicinata mentre lei non riusciva ad uscire dalla macchina, le chiedevo se stesse male, poi è scesa ed era molto turbata, ricordo che ha chiamato il padre, poi
l'ambulanza e sono intervenuti i vigili. Io ho atteso i vigili per firmare il verbale, sono entrata nella loro camionetta e non ricordo se la fosse stata portata via dall'ambulanza”. Pt_1
Con riferimento alla quantificazione delle voci di danno indennizzabili ai sensi della polizza, la C.T.U. medico-legale espletata dalla dott.ssa , le cui conclusioni questo Giudice Per_2
condivide in quanto oggetto di adeguato approfondimento tecnico, ha accertato la compatibilità sotto il profilo causale tra il sinistro ed il trauma contusivo - distorsivo del rachide cervico-dorsale subito dall'attrice, clinicamente e strumentalmente accertato, e ha quantificato il danno biologico permanente da ella subito nella misura del 2%; la CTU ha, inoltre, ritenuto congrue e pertinenti le spese mediche nella misura di Euro 745,00 oltre ad
Euro 370,00 per valutazione medico-legale in fase stragiudiziale, per un totale di Euro
1.115,00 (p. 10, relazione).
Alla luce di tale valutazione, l'indennizzo spettante all'attrice ai sensi di polizza è così quantificabile: danno per invalidità permanente pari al 2% (Euro 130.000 X 2%) Euro
2.600,00 e spese mediche per Euro 1.115,00, per un totale Euro 3.715,00, oltre interessi legali e rivalutazione dal giorno del dovuto al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate, come in dispositivo, sulla base dei parametri medi del D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore effettivo della controversia
(c.d. decisum) e non di quello indicato nell'atto introduttivo del giudizio (cd. disputatum: cfr.
Cass. S.U. 11.9.2007 n. 19014) e comprendono anche quelle della procedura di mediazione.
Le spese di C.T.U. vanno definitivamente poste a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nella causa n. 8228/2022 R.G. promossa da Pt_1
pagina 5 di 6 contro ogni altra diversa domanda ed Pt_1 Controparte_1
eccezione respinta:
- Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
a corrispondere a la somma di €3.715,00 oltre interessi legali e rivalutazione dal Parte_1
giorno del dovuto al saldo.
- Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
a rifondere all'attrice le spese di lite del presente giudizio e di quelle della procedura di mediazione, che si liquidano in €125,00 per spese, €3.403,00 per compensi (€851,00 per mediazione, €2.552,00 giudizio), oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione delle spese a favore del procuratore che si
è dichiarato antistatario.
- Pone definitivamente le spese di C.T.U. a carico di parte convenuta.
Venezia, 10/04/2025
Il Giudice dott. Alessandro Cabianca
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
Venezia, 10 aprile 2025
Il Giudice dott. Alessandro Cabianca
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