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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 17/06/2025, n. 1634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1634 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE IV CIVILE
Il Tribunale di Genova, sezione IV civile, in composizione collegiale, e composto dai sig.ri giudici:
- Dott. Giovanni Maddaleni Presidente est.
- Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
- Dott. Matteo Gatti Giudice
Riunito in Camera di Consiglio in data 13.6.2025 sentita la relazione del giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto a R.G. 10763/2022 pendente tra
Parte_1
( c.f. ) CodiceFiscale_1
Difensore: avv. Rossanna Certo
Domicilio eletto: Genova via Della Fea 15/2 presso lo studio dell'avv. Milena Martino
E
VITERI Controparte_1
( c.f. ) C.F._2
Difensore: avv. Silvia Scasso
Domicilio eletto: Genova via Fieschi 20/4 presso il difensore
1 Con l'intervento del Pubblico Ministero.
avente ad oggetto separazione giudiziale
CONCLUSIONI:
entrambe le parti: la ricorrente: come da note sostitutive di udienza depositate in data 30.1.2025 il resistente: come da note sostitutive di udienza depositate in data 31.1.2025
Il Pubblico Ministero: come da intervento del 14.4.2023
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col ricorso introduttivo ( da ora anche la ricorrente, la moglie o la madre ) Parte_1 allegava in estrema sintesi e per quanto di rilevanza le seguenti circostanze:
- Di avere contratto matrimonio civile, in Genova, in data 4.10.2018, con
[...]
Persona_1
- Che dall'unione in data 16.1.2019 è nata la figlia Per_2
- Che la convivenza è divenuta intollerabile
- Che la casa coniugale è detenuta in regime di locazione con canone di locazione pari ad euro 550, 00 mensili
- Di essere priva di occupazione
- Che il marito svolge invece attività di lavoro dipendente
Su tali premesse chiedeva:
- La pronuncia di separazione
- L'affidamento condiviso della figlia con prevalente collocazione della stessa presso la madre
- La regolamentazione delle frequentazioni padre – figlia
- La previsione di un assegno di mantenimento a proprio favore di euro 400, 00 e di una contribuzione al mantenimento ordinario di euro 300, 00 mensili
- La contribuzione alle spese straordinarie del figlio nella misura del 50% ciascuno
Con vittoria delle spese.
( da ora anche il resistente, il marito o il padre ) si costituiva Persona_1 in relazione alla fase presidenziale mediante comparsa con la quale si associava nella sostanza a tutte le domande di controparte ad eccezione di quella relativa alla liquidazione di assegno di mantenimento in suo favore: rilevava che la ricorrente è donna giovane e capace di procurarsi una occupazione e allegava di percepire una retribuzione di euro
1500, 00 al mese con la quale, oltre al mantenimento della figlia, avrebbe dovuto
2 provvedere anche a locare una abitazione e al proprio mantenimento.
All'udienza di comparizione delle parti in data 27.3.2023 la ricorrente riconosceva di svolgere in nero sporadiche attività di collaboratrice familiare ricavandone circa 200, 00 al mese e aggiungeva che, dovendosi occupare della figlia, non aveva la possibilità di lavorare oltre il periodo della mattina.
Le parti confermavano che al momento l'assegno unico relativo alla figlia, pari ad euro 205, 00 mensili, era percepito tra le stesse in pari misura.
Con ordinanza in data 12.4.2023 il Presidente in via temporanea e urgente autorizzava i coniugi a vivere separati, affidava la figlia in forma condivisa a entrambi i genitori e ne disponeva la prevalente collocazione presso l'abitazione della madre, cui assegnava la casa coniugale;
ne regolamentava le frequentazioni col padre;
poneva a carico del marito l'obbligo di corrispondere alla moglie assegno di mantenimento pari ad euro 200, 00 mensili e contributo al mantenimento ordinario del figlio pari ad euro 400, 00 mensili ( contributo determinato sul presupposto della ripartizione al 50% tra i genitori dell'assegno unico ), ripartiva le spese ordinarie tra i genitori nella misura del 50% ciascuno.
In sede di memorie integrative il difensore della ricorrente allegava e documentava che la stessa aveva nel frattempo reperito occupazione part-time ed a tempo determinato percependo la somma di euro 689, 00 mensili e concludeva per la pronuncia di stato e per la conferma dei provvedimenti emessi a conclusione della fase presidenziale;
il difensore del resistente parimenti confermava nella sostanza le originarie conclusioni.
All'udienza del 21.9.2023 le parti, comparendo davanti al giudice istruttore, concordavano specifiche modalità di frequentazione padre – figlia ad integrazione dell'ordinanza presidenziale
Con le prime memorie ex art. 183 comma sesto cpc le parti confermavano le precedenti conclusioni già rassegnate, salvo che in punto di frequentazioni richiamando le modalità integrative concordate. Il difensore del padre chiedeva l'aggiunta di un pernotto anche durante le settimane che si concluderanno col week end di sua spettanza.
La causa non richiedeva lo svolgimento di attività istruttoria e pertanto le parti precisavano le conclusioni, mediante deposito di note sostitutive di udienza, confermando le ultime conclusioni precisate.
Ciò premesso,
O S S E R V A
Deve essere accolta la domanda di separazione: la convivenza è di fatto ormai cessata da alcuni anni ed entrambi i coniugi hanno mostrato anche in corso di causa, ed a prescindere dal merito delle rispettive posizioni, una conflittualità che renderebbe
3 intollerabile, quanto meno allo stato, la ripresa della convivenza.
Sussistono pertanto i presupposti previsti dall'art. 151 c.c. perché il Tribunale dichiari la separazione.
Con riferimento all'affidamento e alla prevalente collocazione della figlia minore, le parti sono sostanzialmente concordi nel ritenere che l'affidamento debba essere disposto nella forma condivisa e che la prevalente collocazione debba essere presso l'abitazione della madre, così come del resto già previsto in via temporanea e urgente a conclusione della fase presidenziale.
Tali richieste devono essere accolte.
Ai sensi del comma secondo dell'art. 337 ter c.c., come noto, il giudice deve in via prioritaria valutare la possibilità di un affidamento condiviso e può optare per una diversa soluzione solo quando emergano concreti elementi per ritenere che l'affidamento all'uno o ad entrambi i genitori si ponga in contrasto con l'interesse della prole minore di età. Nel caso specifico niente emerge in concreto che possa giustificare la limitazione della capacità genitoriale delle parti.
Quanto al collocamento è un fatto che la minore, peraltro ancora piuttosto piccola, ha sempre convissuto assieme alla madre, sia prima della interruzione della relazione tra i genitori, sia, e sono già trascorsi ormai alcuni anni, dopo tale momento. Non emerge alcuna ragione, quindi, perché la collocazione debba essere modificata.
La prevalente collocazione della minore presso la madre comporta, giusta la previsione dell'art. 337 sexies c.c., l'assegnazione alla donna della casa coniugale. Anche su questo specifico aspetto non vi è contrasto tra le parti.
Con riferimento alle frequentazioni tra il padre e la figlia le parti, integrando le disposizioni di cui all'ordinanza presidenziale, hanno, all'udienza del 21.9.2023, concordato più specifiche modalità che da allora sono sempre state seguite.
Il difensore del resistente, in sede di precisazione delle conclusioni, pur chiedendo la conferma di tali modalità, ha chiesto l'inserimento di un pernotto anche nel corso delle settimane che si concluderanno con il week end di pertinenza del padre;
il difensore della ricorrente, invece, in sede di comparsa conclusionale, pur avendo in sede di precisazione chiesto la conferma dell'ordinanza presidenziale, e quindi essendosi opposto all'aumento dei pernotti del padre, ha chiesto che i due pernotti del padre durante la settimana che si concluderà col week end di pertinenza della madre, vengano accorpati, in modo da evitare nel corso della settimana troppo frequenti spostamenti della minore da un genitore all'altro.
Ritiene il Collegio che entrambe le richieste debbano essere accolte: la prima consentirà un più significativo contatto tra padre e figlio nel corso della settimana lavorativa che si concluderà col week end di sua pertinenza. E' parimenti evidente l'opportunità di accorpare i pernotti col padre durante la settimana che si concluderà col week end di spettanza della madre onde evitare eccessivamente frequenti e frastornati spostamenti della minore da un genitore all'altro e da un domicilio all'altro; tanto più disturbanti dopo che la bambina ha iniziato il percorso scolastico. Durante la settimana che si concluderà col week end di pertinenza della madre, dunque, i due pernotti presso il padre andranno effettuati in due giornate consecutive della settimana.
4 Quanto alla richiesta della a proprio favore di assegno di mantenimento Controparte_2 si osserva quanto segue:
Ai sensi dell'art. 156 comma primo c.c. il coniuge a cui non sia addebitabile la separazione, che non abbia adeguati redditi propri, ha diritto ad ottenere dall'altro coniuge quanto necessario al proprio mantenimento. Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale ( cfr. ex multis Cass. Civ. n. 32349/2024; Cass. Civ. n. 30149 / 2024 ) la quantificazione dell'assegno di mantenimento deve essere parametrata alla conservazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, sempre che, in conseguenza della separazione, anche il tenore di vita del coniuge c.d. forte non sia destinato a scendere sotto i livelli della convivenza matrimoniale;
nel quale ultimo caso la quantificazione va tendenzialmente effettuata in modo di distribuire in pari misura tra i coniugi le perdite economiche conseguenti alla separazione.
Nel caso di specie, pacifico che la separazione non sia addebitabile alla ricorrente, al fine di verificare se alla moglie spetti l'assegno di mantenimento richiesto si tratta di vedere se ella non disponga di adeguati redditi propri ( o della capacità di procurarseli – cfr. Cass. Civ. n. 234/2025 ).
La vive in locazione corrispondendo un canone mensile di euro 550, 00; pur avendo Pt_1 allegato di essere priva di occupazione, in sede di udienza presidenziale ha riconosciuto di svolgere lavori a casa arrivando a percepire circa 200, 00 euro mensili;
del resto il marito ha documentato, fin dalla fase presidenziale, che la donna pubblicizza a mezzo internet la propria attività di manicure attraverso siti internet.
In corso di causa la ricorrente ha anche trovato una provvisoria occupazione con contratto a tempo determinato percependo per qualche mese la retribuzione di euro 689, 00 mensili;
tale occupazione non risulta più in essere.
è persona ancora relativamente giovane e idonea al lavoro, svolge certamente, CP_3 come da ella stessa riconosciuto, attività professionali di manicure da cui è ragionevole tragga redditi assai superiori rispetto a quanto riconosciuto, dato che, diversamente, non sarebbe in grado di sostenere gli oneri di locazione;
in ogni caso, seppure in parte limitata dall'esigenza di accudire la figlia ( il padre però ha manifestato la propria disponibilità a tenere la bambina con sé per più tempo ), e, tanto più trascorsi circa tre anni dalla interruzione della relazione di convivenza, di procurarsi una occupazione che le consenta di sostenersi.
Con riferimento a il suo reddito era stato stimato in sede presidenziale nella misura Per_1 di euro 1738, 00 mensili ( si richiama e si condivide integralmente la motivazione dell'ordinanza presidenziale ); il resistente non ha ottemperato all'ordine impartito dal giudice delegato con la ordinanza 16.4.2024 di aggiornare la documentazione fiscale, talchè deve quanto meno ritenersi che i suoi redditi effettivi non abbiamo stimato flessioni rispetto a quanto accertato in sede presidenziale. Ha invece prodotto documentazione attestante il fatto che, a fine 2024, la parte ha contratto finanziamento per sanare un debito della madre e evitare la vendita all'asta dell'immobile, oggetto di pignoramento, dove la donna convive col resistente;
poiché si tratta di documentazione formatasi dopo le preclusioni istruttorie e peraltro prodotta nella prima udienza successiva, è evidente che la produzione debba ritenersi tempestiva.
Nondimeno la documentazione prodotta non dimostra il peggioramento della condizione economica del rispetto alla situazione valutata in sede presidenziale: egli, infatti, ha Per_1 dimostrato di dovere corrispondere la somma mensile di circa euro 365, 00 mensili per far
5 fronte al finanziamento contratto per evitare l'espropriazione dell'abitazione della madre, anche allegando di abitare all'interno di detta abitazione;
oltre al fatto ( allegato ma assolutamente indimostrato ) di dovere aiutare economicamente il padre immigrato dall'Ecuador ma ancora privo di occupazione.
Va, però, sottolineato come la situazione valutata in sede presidenziale presupponeva il pagamento di un canone di locazione, forfettariamente stabilito in euro 600, 00 mensili, in previsione del suo imminente trasferimento in locazione;
invece, a distanza di oltre due anni dall'adozione dell'ordinanza presidenziale, il resistente continua ad abitare con la propria madre e dunque, a non sopportare oneri di locazione.
Può quindi affermarsi che la situazione sia rimasta identica a quella valutata in sede presidenziale.
Ne consegue che, anche volere quantificare in euro 600, 00 mensili le somme impiegate per il finanziamento contratto e il sostentamento degli altri familiari, e a calcolare in altri
600, 00 euro mensili le somme destinare al proprio stretto mantenimento, bollette ecc. restano al circa 538, 00 euro mensili. Per_1
Meno chiara è, invece la situazione della moglie, e ciò anche per la scelta di svolgere attività lavorativa non regolarizzata sotto il profilo fiscale, ciò che impedisce ogni seria forma di controllo. E' peraltro evidente che i redditi effettivi della donna le consentano il pagamento del canone di locazione e di affrontare le spese necessarie ai fini del proprio mantenimento e della gestione dell'abitazione.
A distanza di circa tre anni dalla interruzione della convivenza ( periodo da ritenersi molto consistente laddove si consideri che la convivenza matrimoniale ha avuto una durata di soli quattro anni ) le esigenze di protezione della donna si sono senz'altro attenuate, né certo il marito può essere a tempo indeterminato esposto alle conseguenze della scelta della moglie di svolgere attività lavorativa di manicure in assenza di partita iva e non regolarizzata.
Tanto più che, in considerazione degli obblighi di contribuzione al mantenimento della figlia, su cui a breve si tornerà, il surplus a disposizione del andrà sostanzialmente Per_1 ad esaurirsi.
Quanto alla misura del contributo al mantenimento della figlia, tenuto conto del fatto che il marito continua a percepire il 50% dell'assegno unico e dei redditi, comunque ragionevolmente modesti della madre, e del fatto che la minore trascorre più tempo con la madre ( art. 337 ter comma quarto nn. 3 e 5 cpc ) deve confermarsi la misura di euro 400,
00 mensili stabilita in sede presidenziale. Le spese straordinarie dovranno essere ripartite tra entrambi i coniugi nella misura del 50% ciasuno.
In considerazione della reciprocità della soccombenza le spese di lite devono essere integralmente compensate.
PQM
Il Tribunale di Genova in composizione collegiale definitivamente pronunciando,
DICHIARA la separazione personale tra e , Parte_1 Persona_1 CP_1
6 legati da matrimonio celebrato a Genova il 4.10.2018 trascritto nei registri dello stato civile del comune di Genova al n. 386 P. I serie 1 anno 2018 autorizzandoli a vivere separati.
nata a Genova il [...] in [...] condiviso a entrambi i Persona_3 genitori disponendone la prevalente collocazione presso l'abitazione della madre dove assumerà la residenza anagrafica
ASSEGNA a la casa coniugale sita a Genova via Coronata . 35 int. 11 Parte_1
DISPONE che il padre tenga con sé la figlia a week end alternati dalle ore 18.00 del venerdì alle ore 19.00 della domenica;
nelle settimane che terminano col week end di competenza paterna il padre terrà con sé la figlia nel pomeriggio del lunedì dalle 18.00 alle
20.00 e del mercoledì con pernotto;
nelle settimane che si concludono col week end di competenza materna il lunedì dalle 18.00 alle 20.00 e due giorni consecutivi a scelta del padre, con pernotto, anche variabili di settimana in settimana pur nel rispetto delle esigenze di studio, ludiche e ricreative della minore e di eventuali esigenze lavorative future della madre, nel corso della settimana lavorativa ( e quindi martedì e mercoledì, mercoledì e giovedì o giovedì e venerdì ). Il padre dovrà comunicare alla madre i due giorni prescelti entro il venerdì della settimana precedente.
DISPONE che in occasione delle festività di fine anno, salvo diverso accordo tra le parti, la minore stia con entrambi i genitori, alternandosi di anno in anno, nei periodi 24-30 dicembre;
31 dicembre – 6 gennaio. Salvo diverso accordo nel 2025 la scelta spetta al genitore che non ha trascorso con la figlia il Natale 2024.
DISPONE che la minore trascorra ad anni alterni la Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro; salvo diverso accordo la Pasqua 2026 sarà trascorsa col genitore che non ha trascorso con la figlia la Pasqua 2025
DISPONE che la minore trascorra con i genitori ad anni alterni il giorno del compleanno, con possibilità per l'altro genitore di presenziare ad eventuale feste aperte ad amici e conoscenti. Il compleanno del 2026 sarà trascorso col genitore che non ha trascorso con la figlia il compleanno 2025
DISPONE che in occasione delle vacanze estive la minore trascorra con entrambi i genitori due settimane anche non consecutive. A tal fine le parti si comunicheranno le rispettive preferenze entro il 30 maggio di ogni anno. In caso di disaccordo prevarrà ad anni alterni la scelta di un genitore. Il primo anno quella della madre.
RIGETTA la domanda di di liquidazione di assegno di mantenimento a Parte_1 proprio favore, con revoca dalla data della sentenza dell'obbligo di contribuzione stabilito a carico del marito con l'ordinanza presidenziale.
PONE a carico di l'obbligo di corrispondere a , Persona_1 Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento della figlia , entro il giorno dieci di ogni mese, Per_2 la somma di euro 400, 00 mensili, con rivalutazione annuale Istat
DISPONE che le spese straordinarie relative alla figlia, individuate secondo quanto stabilito nel verbale della riunione ex art. 47 ord. giud. del 15.9.2016 della IV sezione civile del Tribunale di Genova, siano ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno
DISPONE la integrale compensazione delle spese di lite
DISPONE che la presente sentenza venga annotata nei registri dello stato civile
Così deciso in Genova nella sopra richiamata camera di consiglio del 13.6.2025
7 Il Presidente est.
Dott. Giovanni Maddaleni
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