Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 19/03/2025, n. 642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 642 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1136/2024
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Trani
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro Marco Sabino Loiodice all'esito del deposito delle note ex art. 127ter c.p.c. ha reso la seguente sentenza nella causa iscritta al n.
1136/2024 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
avv. FILANNINO PAOLO, Parte_1 ricorrente
E
, avv. BOVE ANTONIO, CP_1 resistente
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 12.02.2024 e notificato il 06.05.2024 parte ricorrente chiedeva la condanna dell' al pagamento dei ratei dell'assegno CP_1 di invalidità e della pensione di inabilità, derivanti dal riconoscimento in capo a sè della sussistenza dei requisiti sanitari per fruire degli emolumenti richiesti come da sentenza del Tribunale di Trani del 29.09.2023, notificata il
12.10.2023 unitamente al modello AP70.
Costituitosi in giudizio, l' eccepiva l'intervenuta cessazione della materia CP_1 del contendere per essere stata liquidata la prestazione il 25.10.2023 con accredito il 07.03.2024.
Acquisita la documentazione, all'esito della trattazione scritta, lette le relative note, la causa veniva decisa.
2) In via preliminare va dichiarata l'intervenuta cessazione della materia del contendere.
1
Affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass.,
7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass.,
16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass.,
7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass.,
16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perchè solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass.,
2.5.87, n. 4126).
Nel caso di specie sussistono tutti i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere in quanto risulta documentato ed incontestato tra le
2 parti che la pretesa della parte ricorrente sia stata integralmente soddisfatta a seguito di introduzione del giudizio (dopo il deposito del ricorso).
4) Residuano, dunque, le sole spese processuali.
In caso di cessazione della materia del contendere deve trovare applicazione il principio della cd. “soccombenza virtuale”, cioè le spese devono essere poste a carico della parte che sarebbe risultata soccombente, qualora non fosse cessata la materia del contendere.
Nel caso di specie, però, non occorre esaminare il merito della questione in quanto è la stessa parte resistente ad aver ritenuto fondate le pretese della parte ricorrente ammettendo la propria soccombenza.
Rimane da valutare, dunque, la sola causalità del giudizio ed il contegno delle parti nell'instaurazione e nella definizione del giudizio.
Deve osservarsi, infatti, nello specifico, che risulta provato in via documentale,
o non contestato, che:
il 12.10.2023 veniva notificata la sentenza del Tribunale di Trani del
29.09.2023;
il 12.10.2023 veniva comunicato il modello AP70;
il 25.10.2023 veniva liquidata la prestazione;
il 12.02.2024 veniva depositato il ricorso giudiziario;
il 07.03.2024 veniva accreditata la prestazione;
il 06.05.2024 veniva notificato il ricorso giudiziario.
L'art. 445bis, comma 5 c.p.c. dispone che “Il decreto, non impugnabile nè modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni”.
Al riguardo, però, è stato chiarito che il termine dei 120 giorni decorre, ai fini dello spatium deliberandi concesso all' per la verifica dei requisiti socio CP_1 economici della prestazione, dall'invio del relativo modello (AP70) secondo un principio di leale collaborazione tra le parti (cfr. Cass. 22089/2021).
Allo scadere del suddetto termine non interveniva nessun rigetto espresso della prestazione da parte dell' nè una contestazione del diritto azionato. Anzi la CP_1 prestazione veniva liquidata da subito salvo il ritardo nell'accredito della stessa.
3 A seguito di inerzia di pochi giorni da parte dell' , rispetto alla scadenza del CP_1 termine per l'accredito, e senza solleciti stragiudiziali, veniva introdotto il presente giudizio.
La liquidazione interveniva prima del deposito del ricorso e l'accredito prima della notifica del ricorso. La notifica, dunque, non assume alcuna rilevanza causale ai fini della definizione della controversia che sarebbe intervenuta anche a prescindere dal presente giudizio.
Alla luce di ciò, in base al principio di c.d. soccombenza virtuale, le spese processuali seguono la soccombenza dell' e sono liquidate d'ufficio ai sensi CP_1 del D.M. n. 55/14, applicando i valori medi dello scaglione di riferimento, con esclusione della voce relativa alla fase istruttoria e riduzione per le altre fasi, tenuto conto della natura della controversia e delle ragioni della decisione, con distrazione.
Deve procedersi, però, ad una compensazione parziale delle spese nella misura di due terzi alla luce delle seguenti gravi ragioni: il giudizio veniva introdotto dopo la prestazione era stata già liquidata, senza dunque alcun rigetto della stessa, ma solo a seguito di un mero ritardo nell'accredito, senza richieste stragiudiziali;
la liquidazione interveniva prima del deposito del ricorso e prima della notifica;
l'accredito avveniva prima della notifica;
la pronta collaborazione dell' agevolava ed accelerava la definizione del giudizio. CP_2
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, pronunciando definitivamente sulla domanda in epigrafe, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. condanna l' al pagamento delle spese processuali di parte ricorrente, da CP_1 distrarsi in favore del procuratore ai sensi dell'art. 93 c.p.c., che liquida nella misura di un terzo pari ad € 650,00 per onorari, oltre accessori di legge (IVA,
CPA e rimborso spese generali al 15%), compensando i rimanenti due terzi.
Trani, 19/03/2025 Il Giudice del Lavoro
Marco Sabino Loiodice
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