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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 07/03/2025, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1130/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
- Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente;
- Dott. Carla Ciofani Consigliera rel.;
- Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1130/2023 R.G., passata in decisione ex art. 352, ultimo comma, c.p.c., all'udienza, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., del giorno 21.01.2025, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Cacciagrano, del Foro Parte_1 di Pescara, con domicilio eletto presso l'indirizzo di posta elettronica certificata in forza di procure rispettivamente in calce all'atto di Email_1
citazione in appello;
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa quale Controparte_1
mandataria in forza di procura speciale conferita in data 02.08.2018 con atto a rogito Notaio
in Roma rep. n. 10119 racc. n. 4764, la (ora Persona_1 CP_2 [...]
in persona del legale rappresentante Avv. Controparte_3 CP_4
, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Pesenti e dall'avv. Margherita Domenigotti,
[...] entrambi del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'avv.,
Sonia Spinozzi, al Viale Abruzzo, n. 32, di Chieti;
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 240/2023 del Tribunale di Chieti, pubblicata il
4.05.2023 – cessione dei crediti. Conclusioni delle parti:
Per l'appellante:
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di L'Aquila adita, in riforma della sentenza di primo grado, per le causali di cui in narrativa:
- nel merito, accertare e dichiarare che l'appellante non è debitrice nei confronti dell'appellata e, per
l'effetto, annullare la sentenza n. 240/2023 emessa dal Tribunale di Chieti - Sezione Civile, dichiarare che nulla deve l'appellante all'appellata e che, pertanto, gli atti processuali notificati (precetto e pignoramento) sono nulli ovvero vanno annullati;
- con ogni conseguenziale pronuncia in ordine alle spese legali del doppio grado di giudizio, da distrarsi”.
Per l'appellata:
“Piaccia all'Illustrissima Corte d'Appello adita così giudicare:
In via preliminare: accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello avversario, per violazione del disposto di cui all'art. 342 c.p.c. e/o all'art. 348 bis c.p.c.
Nel merito: respingere, per tutte le motivazioni esposte nella presente comparsa, qualsiasi domanda proposta dalla sig.ra , con atto di citazione in appello e, Parte_1 per l'effetto, confermare in ogni sua parte la Sentenza n. 240/2023 emessa il 03/05/2023 dal Tribunale di Chieti. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari, da liquidarsi secondo i valori medi del D.M. 147/2022, tenuto conto del valore di causa dichiarato dalla controparte con atto di citazione in appello, oltre accessori di Legge”.
RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
1. Con l'impugnata sentenza, resa all'esito del giudizio di primo grado n. 136/2022 -promosso da a sensi dell'art. 615, co. 2, c.p.c., nei confronti di (onde Parte_1 Controparte_1 sentir accertare l'insussistenza della pretesa creditoria di cui all'atto di precetto notificatole in data 24.6.2021, oltre spese di notifica, e pedissequo atto di pignoramento in data 14.09.2021, entrambi aventi ad oggetto il credito di € 74.000,00, a titolo di mancato pagamento delle rate del mutuo del 26.01.2006 ripassato tra essa esponente e già di Controparte_5 Controparte_6 cui la controparte si era dichiarata cessionaria in virtù di atto di cessione in data 7.4.2017, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale, Parte seconda, n. 52 del 4.05.2017), giudizio nell'ambito del quale si era costituita la società convenuta chiedendo il rigetto dell'avversa domanda deducendone l'infondatezza- il
Tribunale di Chieti, così statuiva: “(…) definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa: - rigetta l'opposizione proposta da
[...]
; - condanna l'attrice opponente alla refusione delle spese legali, in Parte_1 favore della convenuta opposta, che si quantificano in totali € 4.217,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge”.
1.1. L'attrice, introducendo il giudizio di merito dell'opposizione all'esecuzione inizialmente proposta dinanzi al giudice dell'esecuzione ex art. 615, comma 2, C.P.C., aveva dedotto: - che la controparte aveva agito esecutivamente nei suoi confronti in qualità di cessionaria del credito azionato, in forza della cessione in blocco dei crediti avvenuta da parte della in data 7.4.2017, pubblicata sulla parte seconda Controparte_5 CP_5
della Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4.5.2017; - che il G.E., con ordinanza del 4.12.2021, aveva ritenuto insussistenti i presupposti per la sospensione della procedura esecutiva per difetto del solo periculum in mora; - di aver proposto avverso detta ordinanza reclamo con R.G. n.
2063/2021 (al tempo ancora pendente); - che la convenuta difettava della legittimazione attiva, per non avere quest'ultima dato prova dell'avvenuta cessione del credito controverso, per non risultare questo puntualmente individuato tra quelli di cui alla pubblicazione anzidetta ex art. 58 del T.U.B. (d. Lgs. n. 385/1993), e per non avere la stessa prodotto in giudizio il contratto di cessione, non potendo ritenersi sufficiente ai fini probatori in parola la sola avvenuta riferita pubblicazione.
1.2. La convenuta si era costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'avversa opposizione, deducendone l'infondatezza.
1.3. Il Tribunale di Chieti -richiamati i principi giurisprudenziali in tema di cessione di crediti e rapporti giuridici individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 del T.U.B. (D. Lgs. n. 385/1993), per cui l'onere probatorio a carico del cessionario è assolto tramite la sola produzione dell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale tutte le volte in cui la cessione in blocco ha avuto ad oggetto crediti aventi determinate caratteristiche che consentono di ritenere che il credito oggetto di controversia ne sia incluso in quanto dotato di queste ultimi- giudicava infondata l'opposizione proposta, atteso che, dalla lettura dello stralcio della Gazzetta
Ufficiale versata in atti, era possibile individuare il credito controverso, sicché CP_1 era da reputarsi certamente legittimata attivamente in ordine a quest'ultimo.
[...]
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello , invocando la riforma Parte_1
della stessa, con accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte, sulla scorta dei seguenti motivi di gravame: 1) “Violazione e falsa applicazione degli artt. 58 comma 2
T.U.B., 1260 comma 1 e 1264 comma 1 c.c., 81 c.p.c. e 112 c.p.c.- Inesistenza della cessione del credito, difetto di legittimazione sostanziale e processuale per insussistenza del diritto di credito della della e della CP_1 CP_1 CP_2 CP_7
– Omessa pronuncia sul disconoscimento operato ai sensi dell'art. 2719 c.c.”;
[...] 2) “Violazione e falsa applicazione dell'art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c. – Motivazione apparente
e/o contraddittoria”.
3. Nel presente grado di giudizio si è costituita l'appellata ed ha resistito al gravame, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.
4. Nel corso della prima udienza del giorno 2.04.2024, svoltasi con le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Collegio ha rinviato, ai sensi dell'art. 352
c.p.c., all'udienza del 21.01.2025 (anch'essa sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.), con assegnazione dei termini previsti nel predetto articolo per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Le parti hanno provveduto, nei termini assegnati, a precisare le conclusioni ed a depositare gli scritti conclusionali.
Come detto, anche l'udienza del 21.1.2025 è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte e, all'esito della camera di consiglio da remoto del giorno
23.01.2025 , la causa è stata trattenuta in decisione.
5. La Corte -preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'intero atto di appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. sollevata dalla difesa delle appellate (al riguardo va rilevato come, dall'esame complessivo dell'atto di gravame, sia possibile individuare le parti della sentenza colpite da gravame e sia altresì possibile enucleare le censure mosse dall'appellante, dovendo oltretutto escludersi, come recentemente chiarito da Cass. SS.UU. 27199/2017, la necessità di utilizzo di particolari formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado) e rilevato che l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. sollevata dalla difesa delle appellate va parimenti disattesa a fronte del nuovo testo dell'art. 348 bis c.p.c. introdotto dalla riforma Cartabia al quale il presente giudizio di gravame è soggetto- rileva che il gravame non è meritevole di accoglimento.
6. Entrambi i motivi di appello, i quali si prestano ad una trattazione unitaria, si rivelano infondati.
6.1. Con il primo motivo l'appellante torna a sostenere il difetto di legittimazione attiva in capo alla controparte, adducendo il mancato riscontro probatorio in ordine alla titolarità in capo a quest'ultima del credito controverso azionato in via esecutiva, non avendo l'appellata dimostrato che tale credito le era stato ceduto tramite la cessione in blocco di cui all'avviso sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4.05.2017, prova che avrebbe potuto essere fornita unicamente producendo in giudizio il relativo contratto di cessione del 7.04.2017, tenuto conto dell'avere essa esponente contestato l'esistenza in toto della ridetta cessione in blocco come pure l'efficacia di questa nei propri confronti (richiama sul punto la pronuncia della S.C. n. 17944/2023, secondo cui, in caso di contestazione dell'esistenza della cessione in blocco dei crediti, il relativo avviso nella G.U., sebbene includente le caratteristiche dei crediti ivi contemplati, non può costituire prova della ridetta cessione con specifico riguardo al credito in contestazione).
Prospetta, poi, che l'insussistenza della riferita cessione in blocco sia desumibile dal fatto che l'appellata, sebbene più volte sollecitata, ha omesso di produrre in giudizio il relativo contratto del 7.04.2017, riferito all'avviso pubblicato nella G.U. n. 52 del 4.05.2017.
Sottolinea l'irrilevanza della lista di crediti ricevuta da un notaio, prodotta in primo grado dalla controparte, in quanto priva dell'indicazione della cessionaria.
Adduce, infine, l'inutilizzabilità ai fini probatori in parola, della dichiarazione in data
5.09.2022, attribuita a Intesa San Paolo S.p.A., a mezzo del relativo sottoscrivente, tale Sig.
, (del seguente tenore “quanto innanzi premesso si conferma che tra i creduti Per_2
ceduti con contratto del 07.04.2017 da in favore di Controparte_5
è compreso il credito vantato nei confronti di , ndg CP_1 Controparte_8
originator NDG 3155026, derivante da mutuo ipotecario n. 22-620.8030287. Della suddetta cessione è stata data notizia mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica in data 04.05.2017 al n. 52 parte II”), prodotta ex adverso (documento 3 lett. O, fascicolo , per relativo difetto di valenza probatoria, trattandosi di atto unilaterale Parte_1 sottoscritto in nome dell'anzidetta banca da soggetto di dubbia attendibilità (non risultando specificata di questo qualifica né ruolo), che non ha partecipato né assistito alla stipula della cessione de qua.
Rappresenta oltretutto di aver tempestivamente contestato la conformità della dichiarazione all'inesistente originale.
Con il secondo motivo di gravame, anch'esso diretto a sostenere il difetto di legittimazione attiva in capo all'appellata in ordine al credito controverso, l'appellante censura la sentenza impugnata per carenza motivazionale circa il percorso logico-argomentativo relativo all'avvenuta ricomprensione di tale credito nella cessione in blocco di cui all'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4.05.2017, posto che il giudicante non ne ha indicato le relative caratteristiche, sì da rendere constatabile la rispondenza di queste a quelle riferite ai crediti oggetto dell'anzidetta cessione in blocco, essendosi lo stesso limitato alla trascrizione dell'anzidetto avviso.
Aggiunge che non v'è in ogni caso prova in giudizio dell'avvenuto trasferimento del credito de quo dalla alla CP_5 Controparte_9 [...]
(quale dante causa quest'ultima di , Controparte_5 Controparte_1 evidenziando l'avvenuta originazione di detto credito dal mutuo in data 26.01.2006 stipulato da essa esponente con la prima.
6.2. Va anzitutto condiviso il rilievo dell'appellante in ordine all'erroneità della valutazione del primo giudice nella parte in cui ha ritenuto che l'appellata avesse dato prova in giudizio della titolarità del credito per cui è causa attraverso la sola produzione dell'avviso contenuto nella seconda parte della Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4.05.2017, avente ad oggetto l'intervenuta cessione in blocco dei crediti in suo favore da parte della
[...]
considerato che l'appellante ha contestato, già nel proprio atto Controparte_5
introduttivo del giudizio di merito in primo grado (Cfr. pagina 3 atto di citazione), tramite specifica ed espressa negazione, la circostanza in toto dell'anzidetta cessione in blocco.
La Suprema Corte, negli ultimi approdi (Cass. n. 3405/2024; Cass. n. 17944/2023), ha chiarito che, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco, ai sensi dell'art. 58 TUB, occorre distinguere due ipotesi: l'ipotesi in cui si contesta l'esistenza del contratto di cessione (com'è nel caso di specie) e l'ipotesi in cui non si contesta l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione nella cessione dello specifico credito dedotto in giudizio.
Ed invero, quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete.
In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere dimostrato, ma il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale, in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario. Diversamente, nel caso in cui sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto di cessione, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera "notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neppure se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 TUB, alla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco.
La Suprema Corte ha tuttavia anche precisato che “ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione”
(Cass. n. 17944/2023).
6.3. Ribadito che ai fini della prova della cessione di un credito non è di regola necessaria la forma scritta, si rileva che la parte cessionaria ha fornito prova adeguata di essere titolare del credito per cui è causa, dal momento che non si è limitata a produrre solo l'anzidetto avviso pubblicato nella parte seconda della Gazzette Ufficiale n. 52 in data 4.05.2017
(documento 11 fascicolo primo grado , in cui risultano indicati per Controparte_1
categorie i crediti oggetto della cessione in blocco con le relative caratteristiche, sì da poter individuare i crediti ceduti (compreso quello per cui è causa).
Invero -oltre ad aver dimostrato di essere in possesso del contratto di mutuo da cui il credito controverso ha avuto origine (azionato in via esecutiva contro l'odierna appellante), stipulato in data 26.01.2006 rep. 71991 racc. 32144 (documento 13 fascicolo primo grado
[...]
, nel cui documento di sintesi (allegato “B”) il rapporto contrattuale viene CP_1 segnatamente identificato con il n. 022/620/8030287- ha prodotto l'atto di deposito per Notar
in data 27.04.2017, rep. 3465, racc. 2017 (documento 12 fascicolo primo Persona_3 grado , a cui è allegato l'elenco dei crediti di cui all'anzidetta cessione in Controparte_1
blocco, tra cui è rinvenibile quello oggetto di causa a mezzo del sopra riportato numero identificativo NCRCH . C.F._1
Trattasi di atto di deposito, effettuato da un comune delegato delle banche cedenti (quindi proveniente dalle banche cedenti), indubbiamente riferibile alla cessione del 7.04.2017 (di cui all'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4.05.2017 a cura della cessionaria attesa la perfetta coincidenza tra le banche che, a mezzo del loro comune Controparte_1 delegato hanno proceduto al deposito presso il notaio dell'elenco dei crediti ceduti, e le banche cedenti di cui alla cessione oggetto dell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4.05.2017 (Nuova Banca delle Marche S.p.A., Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio
S.p.A., Nuova Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti S.p.A., Carilo Cassa di Risparmio di Loreto S.p.A., Banca Federico Del Vecchio S.p.A.), ed attesa l'espressa indicazione nell'avviso di cessione che “L'elenco dei crediti è (i) disponibile presso la sede di , CP_10
, e e (ii) depositato presso il Notaio CP_11 CP_12 CP_13 Controparte_14 [...]
, avente sede in Via Ulrico Hoepli 7, 20121 Milano con atto di deposito Per_3
Repertorio n. 3465 Raccolta n. 2017”.
Le suddette prove documentali offrono la prova ragionevolmente certa, non solo della avvenuta cessione di crediti in blocco di cui all'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del
4.05.2017, ma anche dell'inclusione tra i crediti ceduti di quello per cui è causa.
6.4. Sebbene le predette prove documentali siano, da sole, sufficienti a dimostrare l'avvenuta cessione dei crediti in blocco di cui all'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4.05.2017 e la ricomprensione in detta cessione del credito per cui è casa, va rilevato che l'effettività della cessione in blocco di crediti da Nuova Cassa di Risparmio della
Provincia di Chieti S.p.A. a è stata fornita in primo grado dalla parte Controparte_1
odierna appellante anche attraverso la produzione della dichiarazione proveniente da
[...]
(nella quale si è fusa per incorporazione che aveva incorporato CP_15 Controparte_16
per fusione nuova denominazione di nella quale si Controparte_17 Controparte_16 era incorporata per fusione datata 5.09.2022 ed Controparte_5
indirizzata a trasferimento del credito, contenente menzione della Controparte_1 convenzione di cessione e gli estremi del credito ceduto (sull'idoneità della dichiarazione del cedente a fornire la prova della cessione del credito vedi Cass. Civ. n. 10200/2021).
In detta nota la cedente dichiara: “Con contratto cessione del 07.04.2017 Nuova Cassa di
Risparmio della Provincia di Chieti S.p.A.”…”ha ceduto pro soluto dalla società CP_1 nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti in blocco ai sensi degli art. 1 e 4
[...] della legge 30.04.1999 n. 130 in materia di cartolarizzazione dei crediti e dell'art. 58 del
D.Lgs del 1° settembre 1993 n. 385, tutti i crediti individuabili in blocco aventi le caratteristiche indicate nell'atto di cessione. Il tutto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, parte seconda, N. 52 del 04/05/2017”…”Quanto innanzi premesso si conferma che tra i crediti ceduti in blocco con contratto del 07.04.2017 da in Controparte_5
favore di è compreso il credito vantato nei confronti di CP_1 Controparte_8 ndg originator NDG 3155026, derivante da mutuo ipotecario N. 22-620.80330287- Della suddetta cessione è stata data notizia mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana in data 04.05.2017 al n. 52 parte II”.
Non accoglibile si rivela l'eccezione formulata in primo grado dall'odierno appellante ex art. 2719 c.c. in ordine alla non conformità del documento appena esaminato “all'inesistente originale”.
Se è vero che la Suprema Corte, anche in recenti pronunce (Cass. 21054/2020; Cass.
24207/2021; Cass. 3126/2022), ha avuto modo di precisare che “una contestazione della conformità all'originale d'un documento prodotto in copia…è validamente compiuta ai sensi dell'art. 2719 c.c. quando si indichi espressamente in cosa la copia differisca dall'originale, ovvero quando si neghi l'esistenza stessa d'un originale”, si ritiene tuttavia che la negazione dell'esistenza dell'originale debba poggiare su una conoscenza diretta da parte di chi effettua la contestazione (ad esempio per essere l'atto (prodotto in copia) a lui riferibile o per figurare egli quale parte dell'atto stesso) o sull'indicazione delle ragioni per le quali si ritenga verosimile l'inesistenza dell'originale.
6.4. E' poi da ritenersi inammissibile, oltre che priva di consistenza la doglianza relativa al difetto di prova dell'avvenuto trasferimento della titolarità del credito controverso, prima della più volte ripetuta cessione in blocco, da a Controparte_5 [...]
(dante causa di . Controparte_5 Controparte_18
6.4.1. Sotto il (dirimente) profilo dell'inammissibilità va rilevato come l'appellante in primo grado abbia contestato la cessione del credito da a Controparte_5 Controparte_5
Nuova Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti S.p.A., solo in sede di scritti conclusioni, oltre la scadenza del termine previsto per la definitiva formazione del thema decidendum e probandum.
6.4.2. Sotto il profilo dell'infondatezza si rileva che decreto del Ministro dell'Economia e delle
Finanze del 22.11.2015 venne approvato il provvedimento di avvio della risoluzione della in amministrazione straordinaria, adottato dalla Banca Controparte_5
d'Italia con deliberazione n. 553/2015 in data 21.11.2015; con D.L. n. 183, emanato nella stessa data del 22.11.2015, non convertito, ma i cui effetti furono fatti salvi con legge n. 208 del 2015, venne istituita la con funzione di ente Controparte_5
ponte, volto a mantenere la continuità delle funzioni essenziali precedentemente svolte dalla banca e, quando le condizioni di mercato fossero adeguate, a cedere a terzi le partecipazioni al capitale, i diritti, le attività e le passività acquistate. 6.4.3. Orbene i provvedimenti sopra richiamati esulano dal campo dell'onere probatorio, trattandosi di atti normativi con valenza generale la cui conoscenza deve presumersi.
7. Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellata, liquidate come da dispositivo ex D.M. 147/2022 con applicazione dei parametri medi relativi allo scaglione di riferimento (che, diversamente da quanto indicato dall'appellante nell'atto di gravame, non è di valore indeterminabile ma è di valore corrispondente all'importo del credito precettato e cioè di € 79.494,45), con esclusione della voce relativa alla fase di trattazione/istruzione.
8. Trattandosi di impugnazione proposta in data successiva al 31.01.2013, consegue inoltre la ravvisabilità dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002 che prevede l'obbligo da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato (da rapportarsi all'effettivo valore della causa quale sopra determinato al paragrafo 7.) dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) RIGETTA l'appello;
2) CONDANNA l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi € 9.991,00, per competenze, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge.
3) DA' ATTO ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto (sulla scorta dell'effettivo valore della causa, quale individuato in sede di liquidazione delle spese legali) per l'impugnazione proposta.
4) MANDA alla Cancelleria per l'adeguamento del Contributo Unificato come previsto al precedente capo.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 4.02.2025
La Consigliera rel. est. La Presidente
(dott.ssa Carla Ciofani) (dott.ssa Nicoletta Orlandi)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
- Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente;
- Dott. Carla Ciofani Consigliera rel.;
- Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1130/2023 R.G., passata in decisione ex art. 352, ultimo comma, c.p.c., all'udienza, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., del giorno 21.01.2025, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Cacciagrano, del Foro Parte_1 di Pescara, con domicilio eletto presso l'indirizzo di posta elettronica certificata in forza di procure rispettivamente in calce all'atto di Email_1
citazione in appello;
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa quale Controparte_1
mandataria in forza di procura speciale conferita in data 02.08.2018 con atto a rogito Notaio
in Roma rep. n. 10119 racc. n. 4764, la (ora Persona_1 CP_2 [...]
in persona del legale rappresentante Avv. Controparte_3 CP_4
, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Pesenti e dall'avv. Margherita Domenigotti,
[...] entrambi del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'avv.,
Sonia Spinozzi, al Viale Abruzzo, n. 32, di Chieti;
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 240/2023 del Tribunale di Chieti, pubblicata il
4.05.2023 – cessione dei crediti. Conclusioni delle parti:
Per l'appellante:
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di L'Aquila adita, in riforma della sentenza di primo grado, per le causali di cui in narrativa:
- nel merito, accertare e dichiarare che l'appellante non è debitrice nei confronti dell'appellata e, per
l'effetto, annullare la sentenza n. 240/2023 emessa dal Tribunale di Chieti - Sezione Civile, dichiarare che nulla deve l'appellante all'appellata e che, pertanto, gli atti processuali notificati (precetto e pignoramento) sono nulli ovvero vanno annullati;
- con ogni conseguenziale pronuncia in ordine alle spese legali del doppio grado di giudizio, da distrarsi”.
Per l'appellata:
“Piaccia all'Illustrissima Corte d'Appello adita così giudicare:
In via preliminare: accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello avversario, per violazione del disposto di cui all'art. 342 c.p.c. e/o all'art. 348 bis c.p.c.
Nel merito: respingere, per tutte le motivazioni esposte nella presente comparsa, qualsiasi domanda proposta dalla sig.ra , con atto di citazione in appello e, Parte_1 per l'effetto, confermare in ogni sua parte la Sentenza n. 240/2023 emessa il 03/05/2023 dal Tribunale di Chieti. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari, da liquidarsi secondo i valori medi del D.M. 147/2022, tenuto conto del valore di causa dichiarato dalla controparte con atto di citazione in appello, oltre accessori di Legge”.
RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
1. Con l'impugnata sentenza, resa all'esito del giudizio di primo grado n. 136/2022 -promosso da a sensi dell'art. 615, co. 2, c.p.c., nei confronti di (onde Parte_1 Controparte_1 sentir accertare l'insussistenza della pretesa creditoria di cui all'atto di precetto notificatole in data 24.6.2021, oltre spese di notifica, e pedissequo atto di pignoramento in data 14.09.2021, entrambi aventi ad oggetto il credito di € 74.000,00, a titolo di mancato pagamento delle rate del mutuo del 26.01.2006 ripassato tra essa esponente e già di Controparte_5 Controparte_6 cui la controparte si era dichiarata cessionaria in virtù di atto di cessione in data 7.4.2017, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale, Parte seconda, n. 52 del 4.05.2017), giudizio nell'ambito del quale si era costituita la società convenuta chiedendo il rigetto dell'avversa domanda deducendone l'infondatezza- il
Tribunale di Chieti, così statuiva: “(…) definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa: - rigetta l'opposizione proposta da
[...]
; - condanna l'attrice opponente alla refusione delle spese legali, in Parte_1 favore della convenuta opposta, che si quantificano in totali € 4.217,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge”.
1.1. L'attrice, introducendo il giudizio di merito dell'opposizione all'esecuzione inizialmente proposta dinanzi al giudice dell'esecuzione ex art. 615, comma 2, C.P.C., aveva dedotto: - che la controparte aveva agito esecutivamente nei suoi confronti in qualità di cessionaria del credito azionato, in forza della cessione in blocco dei crediti avvenuta da parte della in data 7.4.2017, pubblicata sulla parte seconda Controparte_5 CP_5
della Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4.5.2017; - che il G.E., con ordinanza del 4.12.2021, aveva ritenuto insussistenti i presupposti per la sospensione della procedura esecutiva per difetto del solo periculum in mora; - di aver proposto avverso detta ordinanza reclamo con R.G. n.
2063/2021 (al tempo ancora pendente); - che la convenuta difettava della legittimazione attiva, per non avere quest'ultima dato prova dell'avvenuta cessione del credito controverso, per non risultare questo puntualmente individuato tra quelli di cui alla pubblicazione anzidetta ex art. 58 del T.U.B. (d. Lgs. n. 385/1993), e per non avere la stessa prodotto in giudizio il contratto di cessione, non potendo ritenersi sufficiente ai fini probatori in parola la sola avvenuta riferita pubblicazione.
1.2. La convenuta si era costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'avversa opposizione, deducendone l'infondatezza.
1.3. Il Tribunale di Chieti -richiamati i principi giurisprudenziali in tema di cessione di crediti e rapporti giuridici individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 del T.U.B. (D. Lgs. n. 385/1993), per cui l'onere probatorio a carico del cessionario è assolto tramite la sola produzione dell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale tutte le volte in cui la cessione in blocco ha avuto ad oggetto crediti aventi determinate caratteristiche che consentono di ritenere che il credito oggetto di controversia ne sia incluso in quanto dotato di queste ultimi- giudicava infondata l'opposizione proposta, atteso che, dalla lettura dello stralcio della Gazzetta
Ufficiale versata in atti, era possibile individuare il credito controverso, sicché CP_1 era da reputarsi certamente legittimata attivamente in ordine a quest'ultimo.
[...]
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello , invocando la riforma Parte_1
della stessa, con accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte, sulla scorta dei seguenti motivi di gravame: 1) “Violazione e falsa applicazione degli artt. 58 comma 2
T.U.B., 1260 comma 1 e 1264 comma 1 c.c., 81 c.p.c. e 112 c.p.c.- Inesistenza della cessione del credito, difetto di legittimazione sostanziale e processuale per insussistenza del diritto di credito della della e della CP_1 CP_1 CP_2 CP_7
– Omessa pronuncia sul disconoscimento operato ai sensi dell'art. 2719 c.c.”;
[...] 2) “Violazione e falsa applicazione dell'art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c. – Motivazione apparente
e/o contraddittoria”.
3. Nel presente grado di giudizio si è costituita l'appellata ed ha resistito al gravame, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.
4. Nel corso della prima udienza del giorno 2.04.2024, svoltasi con le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Collegio ha rinviato, ai sensi dell'art. 352
c.p.c., all'udienza del 21.01.2025 (anch'essa sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.), con assegnazione dei termini previsti nel predetto articolo per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Le parti hanno provveduto, nei termini assegnati, a precisare le conclusioni ed a depositare gli scritti conclusionali.
Come detto, anche l'udienza del 21.1.2025 è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte e, all'esito della camera di consiglio da remoto del giorno
23.01.2025 , la causa è stata trattenuta in decisione.
5. La Corte -preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'intero atto di appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. sollevata dalla difesa delle appellate (al riguardo va rilevato come, dall'esame complessivo dell'atto di gravame, sia possibile individuare le parti della sentenza colpite da gravame e sia altresì possibile enucleare le censure mosse dall'appellante, dovendo oltretutto escludersi, come recentemente chiarito da Cass. SS.UU. 27199/2017, la necessità di utilizzo di particolari formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado) e rilevato che l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. sollevata dalla difesa delle appellate va parimenti disattesa a fronte del nuovo testo dell'art. 348 bis c.p.c. introdotto dalla riforma Cartabia al quale il presente giudizio di gravame è soggetto- rileva che il gravame non è meritevole di accoglimento.
6. Entrambi i motivi di appello, i quali si prestano ad una trattazione unitaria, si rivelano infondati.
6.1. Con il primo motivo l'appellante torna a sostenere il difetto di legittimazione attiva in capo alla controparte, adducendo il mancato riscontro probatorio in ordine alla titolarità in capo a quest'ultima del credito controverso azionato in via esecutiva, non avendo l'appellata dimostrato che tale credito le era stato ceduto tramite la cessione in blocco di cui all'avviso sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4.05.2017, prova che avrebbe potuto essere fornita unicamente producendo in giudizio il relativo contratto di cessione del 7.04.2017, tenuto conto dell'avere essa esponente contestato l'esistenza in toto della ridetta cessione in blocco come pure l'efficacia di questa nei propri confronti (richiama sul punto la pronuncia della S.C. n. 17944/2023, secondo cui, in caso di contestazione dell'esistenza della cessione in blocco dei crediti, il relativo avviso nella G.U., sebbene includente le caratteristiche dei crediti ivi contemplati, non può costituire prova della ridetta cessione con specifico riguardo al credito in contestazione).
Prospetta, poi, che l'insussistenza della riferita cessione in blocco sia desumibile dal fatto che l'appellata, sebbene più volte sollecitata, ha omesso di produrre in giudizio il relativo contratto del 7.04.2017, riferito all'avviso pubblicato nella G.U. n. 52 del 4.05.2017.
Sottolinea l'irrilevanza della lista di crediti ricevuta da un notaio, prodotta in primo grado dalla controparte, in quanto priva dell'indicazione della cessionaria.
Adduce, infine, l'inutilizzabilità ai fini probatori in parola, della dichiarazione in data
5.09.2022, attribuita a Intesa San Paolo S.p.A., a mezzo del relativo sottoscrivente, tale Sig.
, (del seguente tenore “quanto innanzi premesso si conferma che tra i creduti Per_2
ceduti con contratto del 07.04.2017 da in favore di Controparte_5
è compreso il credito vantato nei confronti di , ndg CP_1 Controparte_8
originator NDG 3155026, derivante da mutuo ipotecario n. 22-620.8030287. Della suddetta cessione è stata data notizia mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica in data 04.05.2017 al n. 52 parte II”), prodotta ex adverso (documento 3 lett. O, fascicolo , per relativo difetto di valenza probatoria, trattandosi di atto unilaterale Parte_1 sottoscritto in nome dell'anzidetta banca da soggetto di dubbia attendibilità (non risultando specificata di questo qualifica né ruolo), che non ha partecipato né assistito alla stipula della cessione de qua.
Rappresenta oltretutto di aver tempestivamente contestato la conformità della dichiarazione all'inesistente originale.
Con il secondo motivo di gravame, anch'esso diretto a sostenere il difetto di legittimazione attiva in capo all'appellata in ordine al credito controverso, l'appellante censura la sentenza impugnata per carenza motivazionale circa il percorso logico-argomentativo relativo all'avvenuta ricomprensione di tale credito nella cessione in blocco di cui all'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4.05.2017, posto che il giudicante non ne ha indicato le relative caratteristiche, sì da rendere constatabile la rispondenza di queste a quelle riferite ai crediti oggetto dell'anzidetta cessione in blocco, essendosi lo stesso limitato alla trascrizione dell'anzidetto avviso.
Aggiunge che non v'è in ogni caso prova in giudizio dell'avvenuto trasferimento del credito de quo dalla alla CP_5 Controparte_9 [...]
(quale dante causa quest'ultima di , Controparte_5 Controparte_1 evidenziando l'avvenuta originazione di detto credito dal mutuo in data 26.01.2006 stipulato da essa esponente con la prima.
6.2. Va anzitutto condiviso il rilievo dell'appellante in ordine all'erroneità della valutazione del primo giudice nella parte in cui ha ritenuto che l'appellata avesse dato prova in giudizio della titolarità del credito per cui è causa attraverso la sola produzione dell'avviso contenuto nella seconda parte della Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4.05.2017, avente ad oggetto l'intervenuta cessione in blocco dei crediti in suo favore da parte della
[...]
considerato che l'appellante ha contestato, già nel proprio atto Controparte_5
introduttivo del giudizio di merito in primo grado (Cfr. pagina 3 atto di citazione), tramite specifica ed espressa negazione, la circostanza in toto dell'anzidetta cessione in blocco.
La Suprema Corte, negli ultimi approdi (Cass. n. 3405/2024; Cass. n. 17944/2023), ha chiarito che, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco, ai sensi dell'art. 58 TUB, occorre distinguere due ipotesi: l'ipotesi in cui si contesta l'esistenza del contratto di cessione (com'è nel caso di specie) e l'ipotesi in cui non si contesta l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione nella cessione dello specifico credito dedotto in giudizio.
Ed invero, quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete.
In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere dimostrato, ma il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale, in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario. Diversamente, nel caso in cui sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto di cessione, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera "notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neppure se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 TUB, alla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco.
La Suprema Corte ha tuttavia anche precisato che “ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione”
(Cass. n. 17944/2023).
6.3. Ribadito che ai fini della prova della cessione di un credito non è di regola necessaria la forma scritta, si rileva che la parte cessionaria ha fornito prova adeguata di essere titolare del credito per cui è causa, dal momento che non si è limitata a produrre solo l'anzidetto avviso pubblicato nella parte seconda della Gazzette Ufficiale n. 52 in data 4.05.2017
(documento 11 fascicolo primo grado , in cui risultano indicati per Controparte_1
categorie i crediti oggetto della cessione in blocco con le relative caratteristiche, sì da poter individuare i crediti ceduti (compreso quello per cui è causa).
Invero -oltre ad aver dimostrato di essere in possesso del contratto di mutuo da cui il credito controverso ha avuto origine (azionato in via esecutiva contro l'odierna appellante), stipulato in data 26.01.2006 rep. 71991 racc. 32144 (documento 13 fascicolo primo grado
[...]
, nel cui documento di sintesi (allegato “B”) il rapporto contrattuale viene CP_1 segnatamente identificato con il n. 022/620/8030287- ha prodotto l'atto di deposito per Notar
in data 27.04.2017, rep. 3465, racc. 2017 (documento 12 fascicolo primo Persona_3 grado , a cui è allegato l'elenco dei crediti di cui all'anzidetta cessione in Controparte_1
blocco, tra cui è rinvenibile quello oggetto di causa a mezzo del sopra riportato numero identificativo NCRCH . C.F._1
Trattasi di atto di deposito, effettuato da un comune delegato delle banche cedenti (quindi proveniente dalle banche cedenti), indubbiamente riferibile alla cessione del 7.04.2017 (di cui all'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4.05.2017 a cura della cessionaria attesa la perfetta coincidenza tra le banche che, a mezzo del loro comune Controparte_1 delegato hanno proceduto al deposito presso il notaio dell'elenco dei crediti ceduti, e le banche cedenti di cui alla cessione oggetto dell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4.05.2017 (Nuova Banca delle Marche S.p.A., Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio
S.p.A., Nuova Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti S.p.A., Carilo Cassa di Risparmio di Loreto S.p.A., Banca Federico Del Vecchio S.p.A.), ed attesa l'espressa indicazione nell'avviso di cessione che “L'elenco dei crediti è (i) disponibile presso la sede di , CP_10
, e e (ii) depositato presso il Notaio CP_11 CP_12 CP_13 Controparte_14 [...]
, avente sede in Via Ulrico Hoepli 7, 20121 Milano con atto di deposito Per_3
Repertorio n. 3465 Raccolta n. 2017”.
Le suddette prove documentali offrono la prova ragionevolmente certa, non solo della avvenuta cessione di crediti in blocco di cui all'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del
4.05.2017, ma anche dell'inclusione tra i crediti ceduti di quello per cui è causa.
6.4. Sebbene le predette prove documentali siano, da sole, sufficienti a dimostrare l'avvenuta cessione dei crediti in blocco di cui all'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4.05.2017 e la ricomprensione in detta cessione del credito per cui è casa, va rilevato che l'effettività della cessione in blocco di crediti da Nuova Cassa di Risparmio della
Provincia di Chieti S.p.A. a è stata fornita in primo grado dalla parte Controparte_1
odierna appellante anche attraverso la produzione della dichiarazione proveniente da
[...]
(nella quale si è fusa per incorporazione che aveva incorporato CP_15 Controparte_16
per fusione nuova denominazione di nella quale si Controparte_17 Controparte_16 era incorporata per fusione datata 5.09.2022 ed Controparte_5
indirizzata a trasferimento del credito, contenente menzione della Controparte_1 convenzione di cessione e gli estremi del credito ceduto (sull'idoneità della dichiarazione del cedente a fornire la prova della cessione del credito vedi Cass. Civ. n. 10200/2021).
In detta nota la cedente dichiara: “Con contratto cessione del 07.04.2017 Nuova Cassa di
Risparmio della Provincia di Chieti S.p.A.”…”ha ceduto pro soluto dalla società CP_1 nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti in blocco ai sensi degli art. 1 e 4
[...] della legge 30.04.1999 n. 130 in materia di cartolarizzazione dei crediti e dell'art. 58 del
D.Lgs del 1° settembre 1993 n. 385, tutti i crediti individuabili in blocco aventi le caratteristiche indicate nell'atto di cessione. Il tutto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, parte seconda, N. 52 del 04/05/2017”…”Quanto innanzi premesso si conferma che tra i crediti ceduti in blocco con contratto del 07.04.2017 da in Controparte_5
favore di è compreso il credito vantato nei confronti di CP_1 Controparte_8 ndg originator NDG 3155026, derivante da mutuo ipotecario N. 22-620.80330287- Della suddetta cessione è stata data notizia mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana in data 04.05.2017 al n. 52 parte II”.
Non accoglibile si rivela l'eccezione formulata in primo grado dall'odierno appellante ex art. 2719 c.c. in ordine alla non conformità del documento appena esaminato “all'inesistente originale”.
Se è vero che la Suprema Corte, anche in recenti pronunce (Cass. 21054/2020; Cass.
24207/2021; Cass. 3126/2022), ha avuto modo di precisare che “una contestazione della conformità all'originale d'un documento prodotto in copia…è validamente compiuta ai sensi dell'art. 2719 c.c. quando si indichi espressamente in cosa la copia differisca dall'originale, ovvero quando si neghi l'esistenza stessa d'un originale”, si ritiene tuttavia che la negazione dell'esistenza dell'originale debba poggiare su una conoscenza diretta da parte di chi effettua la contestazione (ad esempio per essere l'atto (prodotto in copia) a lui riferibile o per figurare egli quale parte dell'atto stesso) o sull'indicazione delle ragioni per le quali si ritenga verosimile l'inesistenza dell'originale.
6.4. E' poi da ritenersi inammissibile, oltre che priva di consistenza la doglianza relativa al difetto di prova dell'avvenuto trasferimento della titolarità del credito controverso, prima della più volte ripetuta cessione in blocco, da a Controparte_5 [...]
(dante causa di . Controparte_5 Controparte_18
6.4.1. Sotto il (dirimente) profilo dell'inammissibilità va rilevato come l'appellante in primo grado abbia contestato la cessione del credito da a Controparte_5 Controparte_5
Nuova Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti S.p.A., solo in sede di scritti conclusioni, oltre la scadenza del termine previsto per la definitiva formazione del thema decidendum e probandum.
6.4.2. Sotto il profilo dell'infondatezza si rileva che decreto del Ministro dell'Economia e delle
Finanze del 22.11.2015 venne approvato il provvedimento di avvio della risoluzione della in amministrazione straordinaria, adottato dalla Banca Controparte_5
d'Italia con deliberazione n. 553/2015 in data 21.11.2015; con D.L. n. 183, emanato nella stessa data del 22.11.2015, non convertito, ma i cui effetti furono fatti salvi con legge n. 208 del 2015, venne istituita la con funzione di ente Controparte_5
ponte, volto a mantenere la continuità delle funzioni essenziali precedentemente svolte dalla banca e, quando le condizioni di mercato fossero adeguate, a cedere a terzi le partecipazioni al capitale, i diritti, le attività e le passività acquistate. 6.4.3. Orbene i provvedimenti sopra richiamati esulano dal campo dell'onere probatorio, trattandosi di atti normativi con valenza generale la cui conoscenza deve presumersi.
7. Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellata, liquidate come da dispositivo ex D.M. 147/2022 con applicazione dei parametri medi relativi allo scaglione di riferimento (che, diversamente da quanto indicato dall'appellante nell'atto di gravame, non è di valore indeterminabile ma è di valore corrispondente all'importo del credito precettato e cioè di € 79.494,45), con esclusione della voce relativa alla fase di trattazione/istruzione.
8. Trattandosi di impugnazione proposta in data successiva al 31.01.2013, consegue inoltre la ravvisabilità dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002 che prevede l'obbligo da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato (da rapportarsi all'effettivo valore della causa quale sopra determinato al paragrafo 7.) dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) RIGETTA l'appello;
2) CONDANNA l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi € 9.991,00, per competenze, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge.
3) DA' ATTO ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto (sulla scorta dell'effettivo valore della causa, quale individuato in sede di liquidazione delle spese legali) per l'impugnazione proposta.
4) MANDA alla Cancelleria per l'adeguamento del Contributo Unificato come previsto al precedente capo.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 4.02.2025
La Consigliera rel. est. La Presidente
(dott.ssa Carla Ciofani) (dott.ssa Nicoletta Orlandi)