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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 09/06/2025, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
RG Nr. 28/2025
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
- Collegio di Lavoro -
composta dai Signori Magistrati
Dr. . Lucio Benvegnù Presidente
Dr. Annalisa Multari Consigliere rel.
Dr. Andrea Doardo Giudice Ausiliario di Corte di Appello ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 25 febbraio 2025
Da
(C.F. ), nato a [...] l'[...] e residente in Parte_1 C.F._1
34149 Trieste, Via Alpi Giulie n. 7, rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata su foglio separato e depositata telematicamente unitamente al presente ricorso in appello, dall'Avv. Emanuele Carniello del Foro di Padova (C.F. ), elettivamente domiciliato presso il suo Studio in C.F._2
Via G.A. Longhin n. 11, al cui indirizzo PEC e n. di Email_1
fax 049.7806262 potranno essere inviate dalla Cancelleria le comunicazioni di rito nel corso del presente procedimento, appellante
Contro
(C.F. e P.IVA ) con sede legale in Trieste, via dei Controparte_1 P.IVA_1
Lavoratori n. 2, in persona del legale rappresentante pro tempore in carica sig. nato Controparte_2
il 28.10.1962 a Scafati (SA), rappresentata e difesa giusta procura allegata telematicamente al presente atto dall'avv. Daniele Compagnone (C.F. - Pec C.F._3
– fax 0481/549927) del Foro di Gorizia e, anche Email_2 disgiuntamente, dagli avv.ti Jasmina Milosavljevic (C.F. ) e Paolo Penza C.F._4
(C.F. , entrambi del Foro di Udine, ed elettivamente domiciliata, ai fini del C.F._5
presente procedimento presso lo studio degli stessi, sito in Via di Tor Bandena n. 1, Trieste, appellata-appellante incidentale
appello avverso la sentenza n. 166/2024 (N. 35/2024 R.G.), pronunciata dal Tribunale di Trieste in data 16.09.2024 e non notificata
In punto: impugnazione licenziamento disciplinare
CONCLUSIONI
Per parte appellante
Nel merito, in via principale:
Accogliere, per tutti i motivi dedotti in narrativa, il presente appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 166/2024 del Tribunale di Trieste, Sezione Lavoro, Giudice Dott. Paolo Ancora, pubblicata in data 16.9.2024, accogliere le seguenti conclusioni avanzate in prime cure che di seguito si riportano:
«Nel merito: accertato e dichiarato che la condotta contestata al ricorrente è soggetta a sanzione conservativa, ex art. 18 l. 300/1970 comma 4, annullarsi il licenziamento e condannarsi la convenuta alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre al versamento di contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione maggiorati degli interessi nella misura legale, nonché alle retribuzioni relative al periodo di sospensione, maggiorate del relativo TFR, per tutto oltre ad interessi e rivalutazione monetaria;
In subordine: ex art. 18 l. 300/1970 5 comma, dichiararsi risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condannarsi il datore di lavoro al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, in relazione all'anzianità del lavoratore nonché condannare controparte al versamento delle retribuzioni relative al periodo di sospensione, maggiorate del relativo TFR, per tutto oltre ad interessi e rivalutazione monetaria».
In ogni caso: con vittoria di competenze e spese di lite, con maggiorazione del 30% ex art. 4, comma 1 bis, del
D.M. 10 marzo 2014 n. 55, atteso che il presente atto, depositato con modalità telematiche, è redatto
«con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione» che, in particolare,
«consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto», oltre rimborso forfetario spese generali, C.P.A. e IVA, come per legge, per entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria:
Si chiede all'Ecc.ma Corte di Appello adita di ordinare a controparte, ai sensi degli artt. 210 e 213
c.p.c., di produrre in giudizio il fascicolo disciplinare relativo alla sanzione irrogata al lavoratore
in occasione della sua condotta di guida con uso di cellulare risalente al novembre Persona_1
2021.
Si chiede di essere ammessi alla prova per interrogatorio e per testi richiesta nel primo grado di giudizio, sui medesimi capitoli elencati nel ricorso introduttivo dello stesso, che per comodità di seguito si riportano:
1. Vero che analoga vicenda [rispetto a quella che ha interessato il ricorrente] ha visto coinvolto il lavoratore dell'azienda , il quale nel novembre 2021 ha ricevuto una sanzione Persona_1
disciplinare per condotta di guida con uso del telefono cellulare, condotta ripresa da un utente e postata su Twitter, a cui l'azienda ha trattenuto unicamente 4 ore di retribuzione a titolo di multa;
2. Vero che il signor , amministratore del gruppo Facebook in questione [“Te Testimone_1 son de Trieste se…”], interpellato dalla moglie del signor , ha esplicitamente negato di aver Pt_1
mai autorizzato la pubblicazione del video nel gruppo;
3. Vero che in nessuno dei locali aziendali della è affisso il codice Controparte_1
disciplinare;
4. Vero che la pubblicazione del video doc. 11 di parte ricorrente non è stata autorizzata sul gruppo
Facebook “Te son de Trieste se…”.
Si indicano a testi i signori: , e Testimone_1 Persona_1 Tes_2 Tes_3
Tes_4
Si chiede, di essere ammessi a prova contraria sui capitoli di prova che dovessero essere formulati da denegatamente ammessi, con i medesimi testi indicati a prova diretta Controparte_1
e con riserva di indicazione di ulteriori testimoni.
Per parte appellata, appellante incidentale:
In via principale e nel merito Rigettarsi il ricorso proposto dall'appellante e contestualmente, per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale di Trieste, Sezione Lavoro, n. 166/2024 pubblicata in data 17.7.2024-16.9.2024 nell'ambito del procedimento sub RG n. 35/2024.
In via subordinata
Nella denegata ipotesi in cui secondo il giudizio di proporzionalità ex art. 2106 c.c., la sanzione non dovesse essere ritenuta adeguata, a fronte della sicura rilevanza disciplinare del contegno de quo, il regime di risarcibilità non potrà che essere quello meramente risarcitorio di cui al comma 5 dell'art. 18 l. 300/1970 e con accertamento, pertanto, dell'intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro.
In ogni caso, nella denegata e non creduta in cui Codesta Ecc.ma Corte ritenga di dichiarare nullo o illegittimo il provvedimento espulsivo adottato dall'appellata, si chiede di dichiarare in ogni caso cessato il rapporto di lavoro, contenendo l'indennità risarcitoria nei minimi di legge, deducendo
l'aliunde perceptum e percipiendum.
In via incidentale
Riformare la sentenza n. 166/2024 del Tribunale di Trieste, Sezione Lavoro, Giudice dott. Paolo
Ancora, pubblicata in data 17.7.2024-16.9.2024, nella parte in cui ha accolto il ricorso di primo grado con l'accertamento del diritto del sig. a percepire la voce retribuzione/stipendio relativa alla Pt_1 mensilità di novembre 2023 per le giornate dall'1 al 29 novembre 2023 e condannato la società odierna appellata al calcolo ed alla corresponsione del dovuto, oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto fino al soddisfo.
In ogni caso
Spese di lite integralmente rifuse.
In via istruttoria
Ci si oppone all'ammissione dei capitoli di prova ex adverso formulati in quanto generici, esplorativi, inconferenti, irrilevanti.
Si chiede ammettersi a prova contraria, diretta e indiretta, sui capitoli di controparte eventualmente ammessi, oltre che a prova diretta sui relativi capitoli indicati nella memoria difensiva di primo grado, preceduti dalla locuzione “Vero che”, con i testi già indicati nella memoria difensiva di primo grado.
Ci si oppone altresì alla richiesta avversaria di esibizione del fascicolo disciplinare relativo al sig.
in quanto irrilevante ed esplorativa. Persona_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con la sentenza impugnata il tribunale di Trieste rigettava l'impugnazione del licenziamento intimato a dalla società in data 27.12.2023; società di cui era Parte_1 Controparte_1
dipendente, autista, dal 2002 . Parte_2
Il giudice accoglieva l'ulteriore domanda di pagamento della retribuzione per le giornate dall'1.11.23 al 29.11.23, compensando le spese di lite nella misura di ½ e ponendo a carico della società la quota residua.
Il tribunale riteneva infondata l'impugnazione del licenziamento a fronte della condotta contestata al lavoratore, ovvero l'uso del cellulare mentre il era di turno, alla guida del mezzo pubblico e Pt_1
la circostanza che tale condotta era stata documentata e diffusa attraverso un video registrato da un passeggero e pubblicato poi sulla pagina Facebook a commento di un incidente occorso ad un autobus.
Secondo il giudice un tanto deponeva per la prova del danno all'immagine della società dei trasporti;
inoltre la visione del filmato deponeva per una condotta prolungata rispetto alla limitata durata del video.
La gravità del fatto secondo il tribunale era comprovata dalla posizione di garanzia assunta dall'autista rispetto ai soggetti trasportati, ai pedoni ed altri autisti, oltre alla circostanza che l'utilizzo di cellulare alla guida di un mezzo era condotta vietata dal codice della Strada.
Pertanto riteneva integrata la condotta giustificante il recesso anche in ragione della graduazione delle sanzioni disciplinari prevista dall'art. 45 del RD 148/31 che contemplava la destituzione per soggetti che durante il servizio fossero stati trovati in stato di ubriachezza, ovvero che con azioni disonorevoli o immorali si rendevano indegni della pubblica stima.
Il giudice accoglieva tuttavia la domanda di pagamento della mensilità di novembre 2023, ritenuto che dall'esame dei fogli paga emergeva che lo stipendio non era stato corrisposto;
valorizzava sul punto la mancata contestazione da parte della società che soltanto tardivamente, nelle note di discussione, aveva contestato la richiesta attorea.
2. Avverso la sentenza proponeva appello parziale il che instava per la reintegrazione o in Pt_1 subordine per l'indennizzo di cui al comma 5 dell'art. 18 legge n. 300/70, in ragione dell'illegittimità del recesso.
Si costituiva la società che contestava l'appello di cui chiedeva il rigetto e a propria Controparte_1
volta impugnava la sentenza in via incidentale, limitatamente al capo di condanna al pagamento della retribuzione di novembre 2023.
3. La Corte di appello di Trieste, all'esito della discussione orale, all'udienza dell'8 maggio 2025 ha deciso la causa come da dispositivo di cui ha dato lettura alle parti in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. L'appellante, ripercorsa la fase processuale precedente con il richiamo delle proprie doglianze e della pronuncia del giudice di primo grado, con il primo motivo contestava la decisione nel punto in cui il giudice aveva valorizzato il filmato prodotto dalla società. In particolare secondo il il Pt_1
tribunale di Trieste aveva enfatizzato le immagini, fornendone una lettura peggiorativa rispetto alla realtà; ad avviso dell'appellante doveva essere ridimensionato il significato delle immagini che nella loro estrema brevità facevano intravedere il telefono, ma anche l'autista che, pur maneggiando il cellulare, non aveva abbandonato mani e avambracci dal volante. Osservava l'appellante che il volto dell'autista non era ripreso in via diretta, tanto che non era possibile comprendere dove stesse indirizzando lo sguardo e la propria attenzione. Inoltre la velocità dei gesti con le mani rendeva plausibile che il si fosse premurato di collocare il telefono in modalità silenzioso. Pt_1
Contestava la prova del danno all'immagine alla luce delle allegazioni attoree secondo cui lo stesso amministratore del gruppo aveva negato la pubblicazione del post e considerato che comunque la pagina di pubblicazione apparteneva ad un gruppo privato e quindi soltanto i membri dello stesso ne avevano accesso.
Con il secondo motivo contestava l'errata sussunzione della fattispecie nella previsione di cui all'art. 45 del RD 148/31, osservando che le condotte previste erano soltanto dolose, mentre il al più Pt_1 aveva posto in essere una condotta colposa. L'uso del cellulare era una condotta sanzionata come illecito amministrativo, ma la pubblicazione del filmato e il danno all'immagine della società non potevano essere imputati al in quanto condotte poste in essere da terzi. Pt_1
D'altra parte l'utilizzo del cellulare da parte del era giustificato dalla necessità di sbloccare il Pt_1 telefono e porlo in modalità “silenzioso”; trattavasi di condotte che non erano parificabili a quelle dolose di cui all'art. 45 regio decreto del 1931 n. 148, ma piuttosto rientravano nelle ipotesi per le quali erano previste sanzioni conservative della multa o- al più- della sospensione di cui all'art. 42 che era applicabile a inosservanze inerenti l'orario, ovvero mancanze che avevano determinato una irregolarità del servizio.
Non sussisteva pertanto la prova di un fatto che giustificasse il recesso immediato ai sensi dell'art.2119 cc.
In via ulteriore richiamava le difese ed eccezioni sollevate in primo grado rilevando che anche per le condotte più gravi dell'utilizzo del telefono cellulare alla guida da parte di altri colleghi, la società si era astenuta dal recesso, applicando una sanzione conservativa. Insisteva pertanto per ottenere l'annullamento del licenziamento per difetto di proporzionalità.
5. La società nel costituirsi ha insistito per il rigetto dell'appello a fronte della prova Controparte_1 raggiunta in giudizio con il filmato prodotto che ritraeva il , mentre era alla guida dell'autobus Pt_1
utilizzava il cellulare;
la convenuta rilevava che quando al lavoratore era stata consegnata la contestazione il aveva ammesso il fatto, riconoscendo di aver usato il telefonino perché era Pt_1
in attesa della consegna di un pacco che voleva evitare che fosse lasciato in strada. Versione modificata in fase di impugnazione stragiudiziale e giudiziale del recesso.
Eccepiva la gravità della condotta addebitata tenuto conto della circostanza che tale negligenza aveva esposto anche gli utenti del mezzo pubblico ad un pericolo. Evidenziava che se l'utente aveva filmato il lavoratore, all'evidenza, l'autista stava usando il cellulare già da qualche tempo e che la pubblicazione del post sul canale internet aveva comunque creato un danno all'immagine della società, poichè era stato utilizzato a commento della notizia di un incidente stradale da parte di un autista di autobus e si trattava di pagina FACEBOOK che aveva avuto un numero importante di visualizzazioni (cfr. 48.000).
L'appellata evidenziava che il filmato risultava presente sulla pagina del gruppo da dodici settimane e questo era sufficiente a dimostrare come le immagini fossero circolate su internet per almeno tre mesi, con conseguente danno per l'immagine pubblica della società.
Osservava che in primo grado l'appellante non aveva contestato la prova fornita dalla società della pubblicazione e soltanto in fase di appello il lavoratore aveva contestato la validità probatoria dello screenshot allegato sub. 12.
Eccepiva la proporzionalità della sanzione poiché la condotta dell'interessato non era riconducibile a quelle punite con sanzione meramente conservativa, ritenuto che l'utilizzo abusivo del cellulare era stato intenzionale da parte del che era contravvenuto alle norme interne che proibivano Pt_1
l'utilizzo del cellulare in servizio. Contestava quindi che il fatto fosse ascrivibile a mera irregolarità del servizio.
La diffusione mediatica del video sui social network amplificava poi la gravità della condotta realizzata dall'interessato, insieme al rischio concreto di incidente che tale condotta avesse arrecato agli utenti e agli altri soggetti che circolavano sulla strada.
Riproponeva le eccezioni di aliunde perceptum e percipiendum già sollevate in primo grado.
In via incidentale contestava la sentenza nel punto in cui il giudice aveva condannato la società al pagamento della retribuzione del mese di novembre, rilevando di non essere incorsa in alcuna decadenza poiché il contestato pagamento costituiva una mera difesa rispetto alle eccezioni sollevate dall'appellante. A fronte della produzione documentale delle buste paga e del Ccnl era il giudice che avrebbe dovuto verificare la fondatezza della tesi attorea del mancato pagamento del mese di novembre che, dai cedolini dimessi dallo stesso , risultava pagato. Pt_1
6. L'appello principale merita parziale accoglimento per le assorbenti ragioni che seguono.
a seguito di contestazione disciplinare di data 29.11.23 era stato immediatamente sospeso Pt_1
dalla datrice di lavoro dal servizio senza retribuzione.
Le condotte contestate erano le seguenti :” “Sulla piattaforma Facebook all'interno del gruppo
[...]
25/11/2023 è stato pubblicato un filmato le cui immagini, riprese Parte_3 dall'interno di un autobus in movimento, evidenziano il conducente seduto in cabina guida che, contemporaneamente alla guida, usa uno smartphone. Sul video appare la scritta : “ore 10 questa mattina, in Via Udine linea 5 direzione Perugino. Autobus 1683 treno 4 meno”. Per tutta la durata del filmato si vede il conducente, mentre l'autobus è in movimento, con entrambe le mani regge uno smartphone e contemporaneamente con le stesse digita sull'apparecchio telefonico. Per quanto di nostra conoscenza, il filmato postato sul web dura alcuni secondi e le immagini iniziano con il conducente che non sta reggendo il volante con entrambe le mani perché già impegnate entrambe ad usare lo smartphone. L'amministratore del gruppo Facebook ha avvisato la ed ha Controparte_1
inoltrato il video che è stato successivamente rimosso. Il gruppo Facebook vanta 48.000 iscritti e la visione di un video con tale contenuto compromette significativamente l'immagine di
[...]
Sabato 25/11/23, dalle ore 5:58 alle ore 13:06 , Le è stata assegnata la linea 5, treno 4 CP_1
vettura 1683. In considerazione delle indicazioni postate assieme al video e del turno assegnatoLe ,
Lei è il conducente ripreso nel filmato”. Veniva inoltre contestato al ricorrente che il suo comportamento aveva comportato un grave pericolo per la sicurezza dell'esercizio ed elevatissimo rischio per l'incolumità dei passeggeri, ed era disciplinarmente rilevante anche per il risalto mediatico che il fatto aveva avuto.
6.1.Il presentava le proprie giustificazioni ammettendo la propria disattenzione, pur non Pt_1 aderendo alla ricostruzione che ne aveva fatto l'azienda, sottolineando il curriculum lavorativo e la sua condotta di guida negli anni, nonché il fatto che non aveva mai ricevuto contravvenzioni per infrazioni del codice della strada, né decurtazione di punti della patente.
Comunicava altresì di essersi reso parte diligente e di aver fatto contattare l'amministratore del gruppo Facebook sul quale il video era stato asseritamente pubblicato e che il signor
[...]
– amministratore del gruppo Facebook in questione – aveva assicurato che il video non Tes_1
era stato pubblicato in quanto non ne era stata accettata la pubblicazione. Con lettera di data 12.12.23 consegnata in data 14.12.23 la resistente comunicava al ricorrente l'opinamento della sua destituzione facendo riferimento alla “contestazione disciplinare già effettuata” da intendersi richiamata.
In seguito, con lettera raccomandata 27.12.23 ricevuta in data 29.12.23 la Controparte_1
notificava al ricorrente il provvedimento disciplinare consistente nella risoluzione del rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 2119 c.c., a decorrere dal ricevimento della missiva.
7. Il primo giudice rigettate le eccezioni formali proposte dal ricorrente e che non hanno costituito motivo di appello specifico da parte dell'odierno appellante, nell'esaminare la doglianza del difetto di proporzionalità e sussunzione della condotta contestata al nell'alveo delle condotte Pt_1
sanzionabili con provvedimenti conservativi, aveva rigettato il ricorso con le seguenti argomentazioni. “Tuttavia, oggetto di contestazione al ricorrente nel licenziamento de quo non è solo ed unicamente l'aver fatto uso del cellulare mentre era alla guida di un mezzo pubblico, ma anche
l'ulteriore circostanza per cui tale condotta è stata documentata e diffusa attraverso un video registrato da un passeggero, poi pubblicato sui Facebook, e per di più a commento di una notizia attinente ad un incidente stradale (doc. 12 allegato alla memoria di parte resistente). E' oggettivo il fatto che tale video, ormai introdotto nell'incontrollabile flusso delle informazioni circolanti in rete, fosse ormai divenuto di pubblico dominio e che l'azienda, a fronte dell'impossibilità di bloccare la circolazione ulteriore del file, si sia trovata nella posizione, a parere dello scrivente obbligata, di tutelare la propria immagine di gestore di un servizio pubblico attento alle esigenze di sicurezza degli utenti e dei cittadini circolanti su strada, in un contesto nel quale il vincolo fiduciario si deve ritenere del tutto compromesso. 19. Quanto sopra risulta con immediata evidenza da una serie di considerazioni che scaturiscono e dalla visione del file e dall'analisi del contesto nel quale il ricorrente ha tenuto la propria condotta: -il ricorrente fa uso del telefonino con entrambe le mani e digitando più tasti, sicchè la giustificazione dell'aver voluto mettere il dispositivo in modalità
“silenziosa” appare non credibile;
-la condotta in questione si esaurisce solo al secondo nr. 7 del video e fin dall'inizio del video non si nota la mano destra del ricorrente sul volante, mentre dal secondo nr. 3 è chiaro che il ricorrente prende il telefonino con due mani e si appoggia con il dorso delle stesse sul volante, digitando sulla tastiera;
-si deve presumere, secondo un criterio del “più probabile che non” che anche prima dell'inizio del video il ricorrente stesse facendo uso del telefonino, altrimenti non si comprende perché l'ignoto utente avrebbe deciso di filmare;
-a tali constatazioni si devono aggiungere quelle ovvie e scontate, derivanti dal particolare contesto nel quale si svolgono i fatti e dal ruolo di garanzia della pubblica sicurezza affidato al ricorrente: l'uso del cellulare è vietato dal Codice della Strada ed è condotta di estrema pericolosità qualora posta in essere da qualsiasi automobilista, con una sola mano e per una frazione di secondo, anche solo per dare una veloce occhiata al display del dispositivo;
-nel caso di specie il ricorrente ha del tutto abbandonato il volante ivi poggiandosi con il dorso delle mani che reggevano il proprio cellulare, per poi interagire ripetutamente con la tastiera del proprio dispositivo. Un improvviso pericolo, circostanza tutt'altro che improbabile in una strada urbana quale quella che il ricorrente stava attraversando, ovvero un passante imprudente, oppure un bambino sfuggito alla sorveglianza del proprio genitore, o anche un ciclista intento ad attraversare la sede stradale in senso trasversale lo avrebbero colto del tutto impreparato;
-a tale contesto oggettivo si deve aggiungere quello di natura soggettiva, inerente il ruolo di pertinenza del ricorrente, il quale svolgendo le mansioni di autista assume una posizione di garanzia nei confronti dell'utenza presente sul mezzo di trasporto, ma anche nei confronti di pedoni ed autisti di altri mezzi (Cass. pen. 7778/2016). A tale riflessione ne va aggiunta una ulteriore, che è quella relativa alle caratteristiche del mezzo condotto, che per dimensioni e tonnellaggio e dunque capacità in astratto di procurare danni di entità superiore a quella di altri mezzi di locomozione, richiede un surplus di diligenza. omissis”. Ed ancora:”… 21.
Sotto altro profilo, peraltro, non è corretto affermare, come fa parte ricorrente, che incorre “nella destituzione chi si rende colpevole di un comportamento doloso e comunque si rende protagonista di una condotta di evento, mentre incorre nella multa colui che si rende colpevole di mancanze di diligenza che non abbiano arrecato danno al servizio ovvero si renda autore di irregolarità di servizio che non abbiano carattere di gravità. La sospensione di cui all'art. 42, invece, è prevista espressamente per comportamenti che abbiano arrecato danno al servizio o per gravi comportamenti dolosi”. Un tanto non corrisponde a verità, in quanto l'art. 45 del R.D. 148/31 contempla anche ipotesi che non prevedono condotte di evento, danni al servizio o comportamenti dolosi, essendo prevista la destituzione anche per: “chi, durante il servizio in funzioni attinenti alla sicurezza dell'esercizio, è trovato in istato di ubriachezza;
o chi, anche se non addetto a tali funzioni, venga trovato abitualmente in istato di ubriachezza”, ed ancora per “chi, per azioni disonorevoli od immorali, ancorché non costituiscano reato o trattisi di cosa estranea al servizio si renda indegno della pubblica stima”. Si tratta, come evidente, di situazioni soggettive che il legislatore del tempo ha ritenuto idonee a ledere il vincolo fiduciario sottostante al rapporto di lavoro e che a ben vedere possono essere accostate alla situazione in oggetto, non certo disciplinabile nel 1931. 22. Alla luce di quanto sopra argomentato, si deve pertanto ritenere la legittimità del licenziamento, in quanto ricorre, a fronte dei fatti contestati, una giusta causa, essendo stato affermato che “La giusta causa di licenziamento deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro e, in particolare, dell'elemento fiduciario, dovendo il giudice valutare, da un lato, la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi e all'intensità del profilo intenzionale, dall'altro, la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta, per stabilire se la lesione dell'elemento fiduciario, su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro, sia tale, in concreto, da giustificare la massima sanzione disciplinare” (Cass. 14235/12) e “in tema di licenziamento per giusta causa,
l'operazione valutativa compiuta dal giudice di merito nell'applicare clausole generali come quella dell'art. 2119 c.c., non sfugge ad una verifica in sede di giudizio di legittimità, tenuto conto che per giustificare un licenziamento disciplinare i fatti addebitati devono rivestire il carattere di grave violazione degli obblighi del rapporto di lavoro, tale da lederne irrimediabilmente l'elemento fiduciario. La relativa valutazione deve essere operata con riferimento agli aspetti concreti afferenti alla natura e alla utilità del singolo rapporto, alla posizione delle parti, al grado di affidamento richiesto dalle specifiche mansioni del dipendente, al nocumento eventualmente arrecato, alla portata soggettiva dei fatti stessi, ossia alle circostanze del loro verificarsi, ai motivi e all'intensità dell'elemento intenzionale o di quello colposo. Pertanto, va valutato il comportamento del lavoratore non solo nel suo contenuto oggettivo - ossia con riguardo alla natura e alla qualità del rapporto, al vincolo che esso comporta e al grado di affidamento che sia richiesto dalle mansioni espletate - ma anche nella sua portata soggettiva e, quindi, con riferimento alle particolari circostanze e condizioni in cui è stato posto in essere, ai modi, ai suoi effetti e all'intensità dell'elemento psicologico dell'agente” (Cass., n. 25608 del 2014; Cass. 4243/15). 23. Deve sottolinearsi che le condotte accertate, valutate complessivamente, si connotano di particolare gravità, sia in senso oggettivo, quanto alla deviazione dai doveri attinenti alle mansioni di pertinenza, sia dal punto di vista soggettivo, essendosi in presenza di una condotta caratterizzata da marcata intenzionalità…omissis”( sentenza impugnata).
8. Questo Collegio non condivide le conclusioni del primo giudice.
La condotta contestata non è stata negata dal lavoratore che ha ammesso di essere il soggetto ritratto nel filmato;
tuttavia sono state contestate le modalità ed anche l'elemento soggettivo doloso lamentato anche in giudizio dalla datrice di lavoro. In appello parte appellante ha ulteriormente contestato il raggiungimento della prova del danno all'immagine, ritenuto che il documento dimesso a sostegno della pubblicazione e diffusione del post ( cfr. doc. 12 parte appellata ) non era significativo e in ogni caso il gruppo di riferimento ( il “famoso” gruppo Te son de Trieste se) aveva comunque natura privata e quindi il filmato non aveva avuto la propalazione on line di cui alla contestazione disciplinare.
8.1. In merito questa Corte osserva che il video dimesso dalle parti ( cfr. doc. 11 di parte appellante), ha una durata non superiore a 8 secondi;
le immagini sono state riprese dal passeggero dal lato laterale della cabina di guida e quindi la visione del filmato non consente di vedere il volto dell'autista, né tanto meno consente di cogliere dove sia rivolto lo sguardo dell'autista. La rapidità delle riprese permette soltanto di cogliere che il dorso delle mani del e poggiato Pt_1
sul volante del bus e che il conducente- rapidamente- digita con le dita qualche tasto della tastiera del telefono, per poi riprendere immediatamente- quanto meno con la mano destra- il volante e riporre il telefono sulla propria sinistra.
Va escluso che l'autista sia stato distratto da una chiamata telefonica o che avesse in corso una conversazione telefonica.
8.2. Dalla produzione documentale della società emerge inoltre che i precedenti disciplinari del
, piuttosto datati ( cfr. dal 2003 al 2007, doc. 5 parte appellata), non riguardavano l'utilizzo Pt_1
del cellulare o comportamenti analoghi a quello contestato.
8.3. Dagli ordini di servizio dimessi sub. 6 da parte della società risulta altresì provato che la società aveva vietato l'utilizzo di cellari e/o cuffie durante la guida, o comunque la manovra del telefono mobile sì da distrarre il conducente, pena l'applicazione di provvedimenti disciplinari di contenuto non espressamente indicato.
8.4. E' poi provato che un altro collega del cui era stato contestato l'utilizzo del telefono Pt_1
mobile alla guida ed in particolare di avere parlato al telefono mentre era in servizio( cfr. doc. 10 parte appellante), era stato sanzionato con sanzione conservativa. D'altra parte anche la destituzione inflitta ad altro collega da parte della società ( cfr. doc. 10 parte appellata), era stata applicata per un episodio di uso del telefono alla guida con digitazione di messaggio per la durata di oltre un minuto, ed anche la pubblicazione e diffusione della notizia sulla stampa. Condotta e clamore mediatico ben diverso dalla fattispecie per cui è causa.
9. Il danno all'immagine non è stato provato poiché la schermata dimessa dalla società sub. 12 e da cui dovrebbe desumersi che il post pubblicato sulla pagina Facebook del gruppo era stato visualizzato ed era rimasto nell'etere per almeno dodici settimane, è stato contrastato dall'appellante che con i messaggi dimessi (cfr. doc. 12 fascicolo di parte ricorrente), aveva provato che l'amministratore del gruppo aveva escluso che il video fosse stato pubblicato.
In ogni caso trattasi di pagina appartenente ad un gruppo ristretto di persone e quindi non è provato che la diffusione del filmato abbia recato un pregiudizio all'immagine della società; valutazione confermata anche dalla circostanza che con la contestazione di novembre 2023 l'ente si era riservato di verificare la diffusività del filmato. Successivamente in fase di licenziamento la società non aveva sciolto la riserva e ciò induce a ritenere non sussistente un particolare pregiudizio per l'immagine della società.
A ciò si aggiunga che anche in giudizio, ad eccezione della immagine dimessa sub. 12 e cit., la società non ha introdotto ulteriori elementi di prova in merito.
Pertanto questo aspetto della contestazione non può ritenersi provato. 10. La condotta imputata al ha rilevanza disciplinare poiché l'interessato ha disatteso le norme Pt_1 regolamentari interne sopra citate e le disposizioni del codice della strada che vietano l'uso del cellulare alla guida tanto da sanzionarlo come illecito amministrativo;
d'altra parte la gravità della condotta trasgressiva del rispetto agli altri guidatori di mezzi a motore è superiore in ragione Pt_1
della sua posizione di garanzia rispetto agli utenti del mezzo pubblico e dei terzi che circolano sulla pubblica via.
Gravità cui corrisponde sotto il profilo civilistico dell'adempimento della prestazione lavorativa l'onere di particolare diligenza richiesta all'autista di un mezzo pubblico che è responsabile non soltanto per la propria sicurezza sulla strada, ma anche di quella dei soggetti trasportati;
considerati anche i riflessi risarcitori della società ex art. 2049 cc.
Si concorda quindi con il primo giudice sulla rilevanza e sussistenza del fatto, ma non sulla legittimità della sanzione applicata che, nell'ambito della graduazione e proporzionalità di cui all'art. 2106 c.c. risulta eccessiva.
11. Come evidenziato nei punti motivazionali che precedono, la società ha contestato al la Pt_1
violazione delle norme disciplinari ed in particolare che la sua condotta sia stata così grave da integrare le fattispecie della destituzione;
ne consegue che al fine di valutare le censure dell'appellante ed in particolare il secondo motivo di appello, devono essere esaminate le norme di cui al regio decreto 148/31.
Le norme rilevanti sono le seguenti:”.. Art. 40. La censura, che ha un carattere di preliminare richiamo, si infligge all'agente che commette in servizio mancanze lievi non specificate negli articoli successivi, e nei casi di inadempienze agli ordini superiori o alle disposizioni regolamentari, commesse senza l'intenzione di offendere persone o cose dell'azienda.
L'articolo 41 prevede la multa per le seguenti ipotesi: 1° per la inosservanza dell'orario di servizio o per la mancanza di diligenza nel proprio ufficio che non abbiano recato danno al servizio;
2° per irregolarità di servizio, abusi e negligenze, quando non abbiano carattere di gravità o non dipendano da proposito deliberato;
3° per assenze arbitrarie, che non superino un giorno e non abbiano recato danno al servizio;
4° per inosservanza delle misure di prevenzione contro gli infortuni o la malaria
o di altre disposizioni congeneri, sia che la mancanza abbia prodotto danno solo al colpevole sia che non abbia prodotto danno ad alcuno. Nei casi previsti dal paragrafo 3, la punizione si applica indipendentemente dalla perdita dello stipendio e della paga per la durata della assenza.
L'articolo 42 prevede la sospensione nei seguenti casi: 1° per la inosservanza dell'orario di servizio
o per la mancanza di diligenza nel proprio ufficio quando abbia recato danno al servizio;
2° per contegno inurbano o scorretto verso il pubblico;
3° per avere commesso atti irrispettosi verso i funzionari dipendenti dall'Ispettorato generale ferrovie, tramvie ed automobili, verso i superiori o l'azienda o per non avere altrimenti osservato i doveri di subordinazione, quando le mancanze non assumano una figura più grave;
4° per alterchi, ingiurie verbali o disordini sui treni, lungo le linee, nei locali della azienda e dipendenze;
5° per essersi presentato ad assumere servizio in istato di ubriachezza;
6° per avere mancato di trasferirsi, senza legittimo impedimento, nel termine prefisso, dove fu ordinato dai superiori;
7° per simulazione di malattia o per sotterfugi diretti a sottrarsi all'obbligo del servizio;
8° per assenze arbitrarie di durata maggiore di un giorno e non superiore a cinque;
9° per irregolarità nei viaggi o trasporti in genere, quando non rivestano carattere di frode;
10° per volontario inadempimento dei doveri di ufficio o per negligenza, la quale abbia apportato danni al servizio o agli interessi dell'azienda; 11° per non avere osservato o fatto osservare le misure di prevenzione contro gli infortuni o la malaria od altre disposizioni congeneri, quando la mancanza abbia prodotto danni ad altre persone;
12° per essere stato sorpreso in istato di ubriachezza nel disimpegno di funzioni non interessanti la sicurezza dell'esercizio; 13° per rifiuto di risposte precise
e categoriche da parte di chi è interrogato come testimonio nei procedimenti amministrativi, sempre che le domande si riferiscano a questioni di servizio;
14° per dimostrazioni di scherno o di disprezzo ai superiori od agli atti dell'azienda, sia per iscritto che in presenza di testimoni;
15° per alterchi con vie di fatto, ingiurie verbali, disordini, risse o violenze sui treni, lungo le linee, nei locali dell'azienda o loro dipendenze;
16° per mancanze da cui siano derivate irregolarità nell'esercizio o da cui avrebbe potuto derivare danno alla sicurezza dell'esercizio; 17° per ritardato versamento o consegna di valori od oggetti derivanti da colpevole negligenza o da altra causa non dolosa;
18° per avere rivolte accuse infondate, specialmente se a mezzo di scritti anonimi od ingiurie scritte, contro altri agenti dell'azienda; 19° per avere ecceduto nel valersi della propria autorità verso il personale dipendente;
20° per avere domandato mance o regali in qualsiasi caso, oppure per averne accettati allo scopo di procurare vantaggi ad estranei in ogni ramo del servizio, quando la mancanza non assuma figura più grave.
L'art. 43 prevede la proroga del termine per l'aumento dello stipendio o della paga nei seguenti casi:
1° per falso deposto o calcolata reticenza nelle risposte, in caso d'inchiesta su irregolarità di servizio allo scopo di occultare la verità per giovare ad altri agenti;
2° per assenze arbitrarie fino a cinque giorni, avvenute nonostante divieto da parte dei superiori;
3° per rifiuto di obbedienza ad ordini attinenti al servizio, minacce od ingiurie gravi verso i superiori od altre mancanze congeneri;
4° per calunnie o diffamazioni verso l'azienda o verso altri agenti, benchè non superiori di grado ed in quest'ultimo caso quando possa derivarne qualsiasi danno al servizio;
5° per contravvenzioni alle disposizioni dell'art. 5 o per occupazioni che possano risultare in contrasto coi doveri d'ufficio.
Ed infine l'art. 44 prevede la retrocessione per tutte le gravissime fattispecie ivi indicate che contemplano comportamenti dolosi. Infine si ha la destituzione di cui all'art. 45 per i fatti seguenti: 1° chi si rende colpevole di offesa contro la persona del Re, dei Principi della Real Casa, del Capo del Governo e contro il Regime;
2° chi simula aggressioni, attentati, contravvenzioni od altri fatti congeneri, o comunque adopera artifici o si vale della propria condizione od autorità per recar danno altrui, per procurarsi o far lucrare ad altri premi, compensi o vantaggi indebiti, ancorché non ne siano derivati inconvenienti di servizio;
3° chi, nei casi previsti dall'art. 314 del Codice penale, abbia recato pregiudizio alla sicurezza dell'esercizio, causando accidenti nella marcia dei treni con danno delle persone o grave danno del materiale;
4° che, nonostante restituzione, scientemente si appropri o contribuisca a che altri si appropri di somme, valori, materiale od oggetti spettanti all'azienda, o ad essa affidati per qualsiasi causa;
o scientemente, e nonostante restituzione, defraudi o contribuisca, a che altri defraudi l'azienda dei suoi averi, diritti o interessi, anche se tali mancanze siano rimaste allo stato di tentativo;
5° chi dolosamente percepisca somme indebite a carico del pubblico;
6° chi, per azioni disonorevoli od immorali, ancorché non costituiscano reato o trattisi di cosa estranea al servizio si renda indegno della pubblica stima;
7° chi sia incorso in condanna penale, sia pure condizionale, per delitti, anche mancati o solo tentati, o abbia altrimenti riportata la pena della interdizione dai pubblici uffici;
8° chi, dolosamente, rechi o tenti recar danno all'azienda nei contratti per lavori, provviste, accolli e vendite o in qualunque altro ramo del servizio;
9° chi, scientemente e per qualsiasi motivo, altera o falsifica biglietti di viaggio o altri documenti di trasporto, altera, falsifica, sottrae o distrugge documenti di servizio, registri od atti qualsiasi appartenenti alla azienda o che la possano comunque interessare;
10° chi, anche senza fine di lucro, viola un segreto di ufficio, la cui divulgazione possa riuscir di pregiudizio agli interessi dell'azienda o di altri agenti comunque interessati, qualora la notizia non sia una denuncia di violazione dei regolamenti o delle leggi inerenti al funzionamento dell'esercizio o di fatti costituenti comunque un reato;
11° chi si rende colpevole di vie di fatto contro superiori o di altri atti di grave insubordinazione;
12° chi, durante il servizio in funzioni attinenti alla sicurezza dell'esercizio, è trovato in istato di ubriachezza;
o chi, anche se non addetto a tali funzioni, venga trovato abitualmente in istato di ubriachezza;
13° chi trasgredisce scientemente le istruzioni e le cautele prescritte per il trasporto delle materie infiammabili od esplodenti, benchè non ne sia derivato alcun danno;
14° chi per mancanza di diligenza è causa di incendi a danno dell'azienda; 15° chi altera dolosamente i piombi;
16° chi sta arbitrariamente assente dal servizio oltre cinque giorni, nel qual caso la destituzione decorre dal primo giorno dell'assenza arbitraria;
17° chi, senza giustificazione di una causa di forza maggiore, non restituisce o restituisce manomessi i gruppi, i bagagli, le merci o i materiali in genere avuti in consegna, custodia o sorveglianza;
18° chi, facendo parte del personale viaggiante oppure essendo addetto al ricevimento, alla manipolazione o custodia di bagagli, merci, valori o generi di magazzino, o anche alla lavorazione o manipolazione di materiali, ricusi di assoggettarsi o tenti di sottrarsi alle visite personali da eseguirsi sia da ufficiali od agenti di pubblica sicurezza, sia, in qualunque luogo pertinente all'azienda, anche da agenti di questa a ciò incaricati;
19° gli agenti indicati nel paragrafo precedente, che siano trovati muniti di ordigni od oggetti atti a perpetrare o mascherare manomissioni, i quali non siano fra quelli di cui possa essere giustificato il possesso;
20° chi, avendo avuto cognizione o conoscendo da chi siano stati perpetrati furti o manomissioni di bagagli o merci
o di qualsivoglia altro oggetto, di spettanza dell'azienda o ad essa affidato per qualsiasi causa, ne abbia deliberatamente occultato ai superiori il nome e le circostanze di fatto. “.
12. Il primo giudice ha ritenuto che la condotta desumibile dal filmato – o comunque che si doveva presumere secondo il criterio del “ più probabile che non “ ( vedi pag. 13 sentenza primo grado citata)- rientrasse nelle fattispecie della destituzione essendo paragonabile alle condotte di cui agli alinea 6 e
12 della disposizione di cui all'art. 45 cit ( ipotesi sottolineate dalla scrivente).
12.1. Questo Collegio non concorda con questa conclusione: nel caso di specie oltre alla violazione del codice della Strada rispetto all'utilizzo del cellulare ( fattispecie sanzionata in via amministrativa), la condotta del conducente non ha provocato incidenti, né vi è prova che gli utenti si siano lamentati con la società del comportamento del;
né c'è stato il rilievo di un disservizio conseguente al Pt_1
gesto del filmato da un passeggero. Pt_1
Inoltre, come si evince dalla disamina della disposizione normativa invocata, la fattispecie individuata dal legislatore per la pronuncia della destituzione, pur non potendo contemplare l'uso di uno strumento non ancora esistente nella realtà, tuttavia è caratterizzata da condotte continuative e dalla permanenza di trasgressioni di cui non c'è prova nel caso di specie.
Il riferimento alla “abitualità dello stato di ubriachezza”, ovvero la “commissione di azioni disonorevoli o immorali che rendano indegno il lavoratore alla pubblica stima”, induce l'interprete a ritenere che ciò che si voleva sanzionare era una pluralità di comportamenti, ovvero la ripetizione di condotte trasgressive, di cui la società non ha dato prova in giudizio.
13. Ritiene il Collegio che la mancanza imputata al , ferma restando la rilevanza disciplinare Pt_1
del suo comportamento, consenta di ascrivere la condotta ad altre fattispecie disciplinari similari sanzionate in modo più lieve e -comunque- con provvedimenti conservativi.
In particolare, ritenuta la diligenza specifica alla guida imposta all'autista, l'inosservanza delle norme regolamentari interne e del codice della strada, consente di assimilare, in via interpretativa, la sua condotta a quelle sanzionate con il provvedimento della sospensione di cui all'art. 42. In particolare all'alinea n. 16 riportato sopra, la sospensione è prevista per le “mancanze da cui siano derivate irregolarità nell'esercizio o da cui avrebbe potuto derivare danno alla sicurezza dell'esercizio”. Come evidenziato dalla società il gesto del in un tratto stradale come quello di Via Udine- Pt_1
cfr. docc. 8,9 parte appellata) aveva una potenzialità di incidente e quindi di danno alla sicurezza del mezzo e alla linea di trasporto, oltre che alle persone, superiore ad altri luoghi della città.
14. Pertanto in accoglimento del secondo motivo di appello e in riforma della sentenza di primo grado, questo Collegio ritiene che il licenziamento impugnato sia illegittimo trattandosi di fatto che poteva essere sanzionato con una sanzione più lieve e che pertanto non assume la connotazione di gravità sufficiente a giustificare né un recesso immediato, né un recesso con preavviso del . Pt_1
In applicazione dell'art. 18 comma 5 legge n. 300/1970, il rapporto di lavoro va dichiarato risolto alla data del licenziamento di data 29.12.2023 e la società appellata, tenuto conto dell'anzianità di servizio del ( venti anni), delle dimensioni della società che gestisce tutto il trasporto pubblico locale, Pt_1 va condannata al pagamento di una indennità risarcitoria commisurata a quindici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, con gli interessi, previa rivalutazione, dalla data del recesso al saldo.
15. Residua l'esame dell'appello incidentale con cui la società ha contestato la condanna al pagamento della retribuzione di novembre di cui al capo 1 del dispositivo.
Il giudice aveva motivato la decisione con la seguente motivazione:” 24. Lamenta infine il lavoratore che il datore di lavoro non gli avrebbe corrisposto l'importo per retribuzione e stipendio per la mensilità di novembre 2023, in quanto mancherebbe in busta paga la voce retribuzione/stipendio
(cfr. busta paga del mese di novembre 2023 relativa alla mensilità di ottobre 2023, ns. doc. 13), essendo stati corrisposti al ricorrente unicamente le indennità, i giorni di malattia e l'assegno alimentare. In questo caso la prospettazione di parte ricorrente è corretta, e se ne trae conferma esaminando la busta paga di dicembre 2023, relativa alle prestazioni lavorative di ottobre 2023, dalla quale risulta che la voce “retribuzione/stipendio 1000” (doc. 13) non trova compenso alcuno, mentre la stessa voce è presente per la busta paga di novembre 2023 (doc. 14), compensata con €
2.054,98 a fronte di 30 gg con valore unitario di € 68,50. Del resto era parte resistente che aveva
l'onere di provare di aver adempiuto all'obbligo di pagamento a fronte di un dedotto inadempimento, ma nella memoria difensiva nulla ha contestato al riguardo, con le conseguenti decadenze sul punto.
25. Ne deriva che deve essere accolta solo sul punto la domanda attorea, ed accertato il diritto del ricorrente a percepire la voce retribuzione/stipendio relativa alla mensilità di novembre 2023 per le giornate dall'1 al 29 novembre 2023, nonchè condannata la società convenuta al calcolo ed alla corresponsione del dovuto, oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto fino al soddisfo. “.
In primo grado il aveva lamentato quanto segue:”.. Come si può vedere dalla busta paga del Pt_1
ricorrente del dicembre 2023 relativa alla mensilità di novembre (ns. doc. 14), al ricorrente sono stati calcolati unicamente 21 giorni lavorativi anziché i 30 (6 riposi + 2 giorni di malattia + 1 giorno di sospensione non sono stati posti a calcolo). Manca in busta paga la voce retribuzione/stipendio (cfr. busta paga del mese di novembre 2023 relativa alla mensilità di ottobre 2023, ns. doc. 13), essendo stati corrisposti al ricorrente unicamente le indennità, i giorni di malattia e l'assegno alimentare. Chiede pertanto che gli venga corrisposto l'importo trattenuto per retribuzione per la mensilità lavorata del novembre 2023 (compresa la giornata di illegittima sospensione) oltre a quanto dovuto per le voci conseguenti all'illegittimo licenziamento”.
La società nella memoria di costituzione nulla aveva contestato, evidenziando poi in sede di discussione e note autorizzate, che dalla produzione di controparte risultava provato il pagamento di quanto richiesto in giudizio.
16. Questo Collegio concorda con le doglianze dell'appellante incidentale;
infatti dalla produzione di parte attrice non risulta provato il lamentato inadempimento.
Nel foglio paga relativo alla mensilità di novembre 2023 - in pagamento dal 30.11.2023- di cui al doc. 13 di parte appellante, nella prima colonna delle competenze a destra è riportato il dato unitario della “ retribuzione stipendio” regolarmente corrisposta ( netto complessivo del mese 1710,64 tenuto conto della cessione del quinto per un finanziamento autorizzato e delle trattenute fiscali).
Analogamente nel foglio del mese di dicembre 2023 ( cfr. doc. 14 parte appellante),- attesa la sospensione disciplinare subita dal lavoratore dal momento della contestazione alla destituzione- in luogo della retribuzione/stipendio è stato corrisposto l'assegno alimentare previsto dalla norma e corrispondente al 50% dello stipendio (pari ad euro 1027,50).
Pertanto le allegazioni attoree di mancato pagamento della mensilità di novembre 2023, non sono state provate dalla parte ricorrente in primo grado;
conseguentemente la sentenza va riformata in parte qua a nulla rilevando, in assenza di prova del credito, la mancata immediata contestazione da parte della società che in sede di discussione aveva comunque chiarito come alla luce della produzione documentale di controparte la domanda azionata risultasse destituita di fondamento.
Trattandosi di fatto – il pagamento- desumibile dalla documentazione allegata si conviene con la parte appellante che trattasi di eccezione in senso lato proponibile anche in appello senza alcuna violazione dell'art. 345 c.p.c. ( in tema di eccezione di pagamento quale eccezione in senso lato proponibile anche in appello vedi Cass. civ. sez. 2, 3155/2025).
In accoglimento dell'appello incidentale la sentenza va pertanto riformata anche nella parte in cui il giudice ha condannato la al pagamento della retribuzione per i giorni dall'1 al 29 Controparte_1
novembre 2023.
17. Entrambi gli appelli – principale e incidentale- vanno accolti parzialmente;
la soccombenza reciproca consente a questo punto di compensare nella misura di ½ le spese di lite di entrambi i gradi.
La quota residua è posta a carico della società che è soccombente rispetto alla domanda principale attorea di accertamento della illegittimità del recesso. Le spese sono liquidate per entrambi i gradi in ragione del valore indeterminabile- prima fascia- della domanda azionata e tenuto conto dei criteri di cui al DM 55/14 e ss modificazioni.
PER QUESTI MOTIVI
In parziale accoglimento dell'appello principale, in riforma della sentenza impugnata, in applicazione dell'art. 18 comma 5 legge n. 300/1970, dichiara risolto il rapporto alla data del recesso e condanna la società appellata, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di di una indennità risarcitoria commisurata a 15 mensilità dell'ultima retribuzione Parte_1
globale di fatto, con gli interessi legali, previa rivalutazione, dal recesso al saldo;
accoglie l'appello incidentale e , in riforma del capo 1 della sentenza impugnata, rigetta la domanda di pagamento degli importi retributivi per le giornate dall'1 al 29 novembre 2023; compensa tra le parti metà delle spese di entrambi i gradi e condanna la società a Controparte_1
rifondere al la quota residua che in detta frazione liquida quanto al primo grado in euro Pt_1
3689,00, quanto al secondo grado in euro 3473,00 per compensi, oltre a rimborso spese generali, IVA
e CPA come per legge;
Trieste, 8 maggio 2025
Il Consigliere estensore
Annalisa Multari
Il Presidente
Lucio Benvegnù
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
- Collegio di Lavoro -
composta dai Signori Magistrati
Dr. . Lucio Benvegnù Presidente
Dr. Annalisa Multari Consigliere rel.
Dr. Andrea Doardo Giudice Ausiliario di Corte di Appello ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 25 febbraio 2025
Da
(C.F. ), nato a [...] l'[...] e residente in Parte_1 C.F._1
34149 Trieste, Via Alpi Giulie n. 7, rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata su foglio separato e depositata telematicamente unitamente al presente ricorso in appello, dall'Avv. Emanuele Carniello del Foro di Padova (C.F. ), elettivamente domiciliato presso il suo Studio in C.F._2
Via G.A. Longhin n. 11, al cui indirizzo PEC e n. di Email_1
fax 049.7806262 potranno essere inviate dalla Cancelleria le comunicazioni di rito nel corso del presente procedimento, appellante
Contro
(C.F. e P.IVA ) con sede legale in Trieste, via dei Controparte_1 P.IVA_1
Lavoratori n. 2, in persona del legale rappresentante pro tempore in carica sig. nato Controparte_2
il 28.10.1962 a Scafati (SA), rappresentata e difesa giusta procura allegata telematicamente al presente atto dall'avv. Daniele Compagnone (C.F. - Pec C.F._3
– fax 0481/549927) del Foro di Gorizia e, anche Email_2 disgiuntamente, dagli avv.ti Jasmina Milosavljevic (C.F. ) e Paolo Penza C.F._4
(C.F. , entrambi del Foro di Udine, ed elettivamente domiciliata, ai fini del C.F._5
presente procedimento presso lo studio degli stessi, sito in Via di Tor Bandena n. 1, Trieste, appellata-appellante incidentale
appello avverso la sentenza n. 166/2024 (N. 35/2024 R.G.), pronunciata dal Tribunale di Trieste in data 16.09.2024 e non notificata
In punto: impugnazione licenziamento disciplinare
CONCLUSIONI
Per parte appellante
Nel merito, in via principale:
Accogliere, per tutti i motivi dedotti in narrativa, il presente appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 166/2024 del Tribunale di Trieste, Sezione Lavoro, Giudice Dott. Paolo Ancora, pubblicata in data 16.9.2024, accogliere le seguenti conclusioni avanzate in prime cure che di seguito si riportano:
«Nel merito: accertato e dichiarato che la condotta contestata al ricorrente è soggetta a sanzione conservativa, ex art. 18 l. 300/1970 comma 4, annullarsi il licenziamento e condannarsi la convenuta alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre al versamento di contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione maggiorati degli interessi nella misura legale, nonché alle retribuzioni relative al periodo di sospensione, maggiorate del relativo TFR, per tutto oltre ad interessi e rivalutazione monetaria;
In subordine: ex art. 18 l. 300/1970 5 comma, dichiararsi risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condannarsi il datore di lavoro al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, in relazione all'anzianità del lavoratore nonché condannare controparte al versamento delle retribuzioni relative al periodo di sospensione, maggiorate del relativo TFR, per tutto oltre ad interessi e rivalutazione monetaria».
In ogni caso: con vittoria di competenze e spese di lite, con maggiorazione del 30% ex art. 4, comma 1 bis, del
D.M. 10 marzo 2014 n. 55, atteso che il presente atto, depositato con modalità telematiche, è redatto
«con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione» che, in particolare,
«consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto», oltre rimborso forfetario spese generali, C.P.A. e IVA, come per legge, per entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria:
Si chiede all'Ecc.ma Corte di Appello adita di ordinare a controparte, ai sensi degli artt. 210 e 213
c.p.c., di produrre in giudizio il fascicolo disciplinare relativo alla sanzione irrogata al lavoratore
in occasione della sua condotta di guida con uso di cellulare risalente al novembre Persona_1
2021.
Si chiede di essere ammessi alla prova per interrogatorio e per testi richiesta nel primo grado di giudizio, sui medesimi capitoli elencati nel ricorso introduttivo dello stesso, che per comodità di seguito si riportano:
1. Vero che analoga vicenda [rispetto a quella che ha interessato il ricorrente] ha visto coinvolto il lavoratore dell'azienda , il quale nel novembre 2021 ha ricevuto una sanzione Persona_1
disciplinare per condotta di guida con uso del telefono cellulare, condotta ripresa da un utente e postata su Twitter, a cui l'azienda ha trattenuto unicamente 4 ore di retribuzione a titolo di multa;
2. Vero che il signor , amministratore del gruppo Facebook in questione [“Te Testimone_1 son de Trieste se…”], interpellato dalla moglie del signor , ha esplicitamente negato di aver Pt_1
mai autorizzato la pubblicazione del video nel gruppo;
3. Vero che in nessuno dei locali aziendali della è affisso il codice Controparte_1
disciplinare;
4. Vero che la pubblicazione del video doc. 11 di parte ricorrente non è stata autorizzata sul gruppo
Facebook “Te son de Trieste se…”.
Si indicano a testi i signori: , e Testimone_1 Persona_1 Tes_2 Tes_3
Tes_4
Si chiede, di essere ammessi a prova contraria sui capitoli di prova che dovessero essere formulati da denegatamente ammessi, con i medesimi testi indicati a prova diretta Controparte_1
e con riserva di indicazione di ulteriori testimoni.
Per parte appellata, appellante incidentale:
In via principale e nel merito Rigettarsi il ricorso proposto dall'appellante e contestualmente, per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale di Trieste, Sezione Lavoro, n. 166/2024 pubblicata in data 17.7.2024-16.9.2024 nell'ambito del procedimento sub RG n. 35/2024.
In via subordinata
Nella denegata ipotesi in cui secondo il giudizio di proporzionalità ex art. 2106 c.c., la sanzione non dovesse essere ritenuta adeguata, a fronte della sicura rilevanza disciplinare del contegno de quo, il regime di risarcibilità non potrà che essere quello meramente risarcitorio di cui al comma 5 dell'art. 18 l. 300/1970 e con accertamento, pertanto, dell'intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro.
In ogni caso, nella denegata e non creduta in cui Codesta Ecc.ma Corte ritenga di dichiarare nullo o illegittimo il provvedimento espulsivo adottato dall'appellata, si chiede di dichiarare in ogni caso cessato il rapporto di lavoro, contenendo l'indennità risarcitoria nei minimi di legge, deducendo
l'aliunde perceptum e percipiendum.
In via incidentale
Riformare la sentenza n. 166/2024 del Tribunale di Trieste, Sezione Lavoro, Giudice dott. Paolo
Ancora, pubblicata in data 17.7.2024-16.9.2024, nella parte in cui ha accolto il ricorso di primo grado con l'accertamento del diritto del sig. a percepire la voce retribuzione/stipendio relativa alla Pt_1 mensilità di novembre 2023 per le giornate dall'1 al 29 novembre 2023 e condannato la società odierna appellata al calcolo ed alla corresponsione del dovuto, oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto fino al soddisfo.
In ogni caso
Spese di lite integralmente rifuse.
In via istruttoria
Ci si oppone all'ammissione dei capitoli di prova ex adverso formulati in quanto generici, esplorativi, inconferenti, irrilevanti.
Si chiede ammettersi a prova contraria, diretta e indiretta, sui capitoli di controparte eventualmente ammessi, oltre che a prova diretta sui relativi capitoli indicati nella memoria difensiva di primo grado, preceduti dalla locuzione “Vero che”, con i testi già indicati nella memoria difensiva di primo grado.
Ci si oppone altresì alla richiesta avversaria di esibizione del fascicolo disciplinare relativo al sig.
in quanto irrilevante ed esplorativa. Persona_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con la sentenza impugnata il tribunale di Trieste rigettava l'impugnazione del licenziamento intimato a dalla società in data 27.12.2023; società di cui era Parte_1 Controparte_1
dipendente, autista, dal 2002 . Parte_2
Il giudice accoglieva l'ulteriore domanda di pagamento della retribuzione per le giornate dall'1.11.23 al 29.11.23, compensando le spese di lite nella misura di ½ e ponendo a carico della società la quota residua.
Il tribunale riteneva infondata l'impugnazione del licenziamento a fronte della condotta contestata al lavoratore, ovvero l'uso del cellulare mentre il era di turno, alla guida del mezzo pubblico e Pt_1
la circostanza che tale condotta era stata documentata e diffusa attraverso un video registrato da un passeggero e pubblicato poi sulla pagina Facebook a commento di un incidente occorso ad un autobus.
Secondo il giudice un tanto deponeva per la prova del danno all'immagine della società dei trasporti;
inoltre la visione del filmato deponeva per una condotta prolungata rispetto alla limitata durata del video.
La gravità del fatto secondo il tribunale era comprovata dalla posizione di garanzia assunta dall'autista rispetto ai soggetti trasportati, ai pedoni ed altri autisti, oltre alla circostanza che l'utilizzo di cellulare alla guida di un mezzo era condotta vietata dal codice della Strada.
Pertanto riteneva integrata la condotta giustificante il recesso anche in ragione della graduazione delle sanzioni disciplinari prevista dall'art. 45 del RD 148/31 che contemplava la destituzione per soggetti che durante il servizio fossero stati trovati in stato di ubriachezza, ovvero che con azioni disonorevoli o immorali si rendevano indegni della pubblica stima.
Il giudice accoglieva tuttavia la domanda di pagamento della mensilità di novembre 2023, ritenuto che dall'esame dei fogli paga emergeva che lo stipendio non era stato corrisposto;
valorizzava sul punto la mancata contestazione da parte della società che soltanto tardivamente, nelle note di discussione, aveva contestato la richiesta attorea.
2. Avverso la sentenza proponeva appello parziale il che instava per la reintegrazione o in Pt_1 subordine per l'indennizzo di cui al comma 5 dell'art. 18 legge n. 300/70, in ragione dell'illegittimità del recesso.
Si costituiva la società che contestava l'appello di cui chiedeva il rigetto e a propria Controparte_1
volta impugnava la sentenza in via incidentale, limitatamente al capo di condanna al pagamento della retribuzione di novembre 2023.
3. La Corte di appello di Trieste, all'esito della discussione orale, all'udienza dell'8 maggio 2025 ha deciso la causa come da dispositivo di cui ha dato lettura alle parti in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. L'appellante, ripercorsa la fase processuale precedente con il richiamo delle proprie doglianze e della pronuncia del giudice di primo grado, con il primo motivo contestava la decisione nel punto in cui il giudice aveva valorizzato il filmato prodotto dalla società. In particolare secondo il il Pt_1
tribunale di Trieste aveva enfatizzato le immagini, fornendone una lettura peggiorativa rispetto alla realtà; ad avviso dell'appellante doveva essere ridimensionato il significato delle immagini che nella loro estrema brevità facevano intravedere il telefono, ma anche l'autista che, pur maneggiando il cellulare, non aveva abbandonato mani e avambracci dal volante. Osservava l'appellante che il volto dell'autista non era ripreso in via diretta, tanto che non era possibile comprendere dove stesse indirizzando lo sguardo e la propria attenzione. Inoltre la velocità dei gesti con le mani rendeva plausibile che il si fosse premurato di collocare il telefono in modalità silenzioso. Pt_1
Contestava la prova del danno all'immagine alla luce delle allegazioni attoree secondo cui lo stesso amministratore del gruppo aveva negato la pubblicazione del post e considerato che comunque la pagina di pubblicazione apparteneva ad un gruppo privato e quindi soltanto i membri dello stesso ne avevano accesso.
Con il secondo motivo contestava l'errata sussunzione della fattispecie nella previsione di cui all'art. 45 del RD 148/31, osservando che le condotte previste erano soltanto dolose, mentre il al più Pt_1 aveva posto in essere una condotta colposa. L'uso del cellulare era una condotta sanzionata come illecito amministrativo, ma la pubblicazione del filmato e il danno all'immagine della società non potevano essere imputati al in quanto condotte poste in essere da terzi. Pt_1
D'altra parte l'utilizzo del cellulare da parte del era giustificato dalla necessità di sbloccare il Pt_1 telefono e porlo in modalità “silenzioso”; trattavasi di condotte che non erano parificabili a quelle dolose di cui all'art. 45 regio decreto del 1931 n. 148, ma piuttosto rientravano nelle ipotesi per le quali erano previste sanzioni conservative della multa o- al più- della sospensione di cui all'art. 42 che era applicabile a inosservanze inerenti l'orario, ovvero mancanze che avevano determinato una irregolarità del servizio.
Non sussisteva pertanto la prova di un fatto che giustificasse il recesso immediato ai sensi dell'art.2119 cc.
In via ulteriore richiamava le difese ed eccezioni sollevate in primo grado rilevando che anche per le condotte più gravi dell'utilizzo del telefono cellulare alla guida da parte di altri colleghi, la società si era astenuta dal recesso, applicando una sanzione conservativa. Insisteva pertanto per ottenere l'annullamento del licenziamento per difetto di proporzionalità.
5. La società nel costituirsi ha insistito per il rigetto dell'appello a fronte della prova Controparte_1 raggiunta in giudizio con il filmato prodotto che ritraeva il , mentre era alla guida dell'autobus Pt_1
utilizzava il cellulare;
la convenuta rilevava che quando al lavoratore era stata consegnata la contestazione il aveva ammesso il fatto, riconoscendo di aver usato il telefonino perché era Pt_1
in attesa della consegna di un pacco che voleva evitare che fosse lasciato in strada. Versione modificata in fase di impugnazione stragiudiziale e giudiziale del recesso.
Eccepiva la gravità della condotta addebitata tenuto conto della circostanza che tale negligenza aveva esposto anche gli utenti del mezzo pubblico ad un pericolo. Evidenziava che se l'utente aveva filmato il lavoratore, all'evidenza, l'autista stava usando il cellulare già da qualche tempo e che la pubblicazione del post sul canale internet aveva comunque creato un danno all'immagine della società, poichè era stato utilizzato a commento della notizia di un incidente stradale da parte di un autista di autobus e si trattava di pagina FACEBOOK che aveva avuto un numero importante di visualizzazioni (cfr. 48.000).
L'appellata evidenziava che il filmato risultava presente sulla pagina del gruppo da dodici settimane e questo era sufficiente a dimostrare come le immagini fossero circolate su internet per almeno tre mesi, con conseguente danno per l'immagine pubblica della società.
Osservava che in primo grado l'appellante non aveva contestato la prova fornita dalla società della pubblicazione e soltanto in fase di appello il lavoratore aveva contestato la validità probatoria dello screenshot allegato sub. 12.
Eccepiva la proporzionalità della sanzione poiché la condotta dell'interessato non era riconducibile a quelle punite con sanzione meramente conservativa, ritenuto che l'utilizzo abusivo del cellulare era stato intenzionale da parte del che era contravvenuto alle norme interne che proibivano Pt_1
l'utilizzo del cellulare in servizio. Contestava quindi che il fatto fosse ascrivibile a mera irregolarità del servizio.
La diffusione mediatica del video sui social network amplificava poi la gravità della condotta realizzata dall'interessato, insieme al rischio concreto di incidente che tale condotta avesse arrecato agli utenti e agli altri soggetti che circolavano sulla strada.
Riproponeva le eccezioni di aliunde perceptum e percipiendum già sollevate in primo grado.
In via incidentale contestava la sentenza nel punto in cui il giudice aveva condannato la società al pagamento della retribuzione del mese di novembre, rilevando di non essere incorsa in alcuna decadenza poiché il contestato pagamento costituiva una mera difesa rispetto alle eccezioni sollevate dall'appellante. A fronte della produzione documentale delle buste paga e del Ccnl era il giudice che avrebbe dovuto verificare la fondatezza della tesi attorea del mancato pagamento del mese di novembre che, dai cedolini dimessi dallo stesso , risultava pagato. Pt_1
6. L'appello principale merita parziale accoglimento per le assorbenti ragioni che seguono.
a seguito di contestazione disciplinare di data 29.11.23 era stato immediatamente sospeso Pt_1
dalla datrice di lavoro dal servizio senza retribuzione.
Le condotte contestate erano le seguenti :” “Sulla piattaforma Facebook all'interno del gruppo
[...]
25/11/2023 è stato pubblicato un filmato le cui immagini, riprese Parte_3 dall'interno di un autobus in movimento, evidenziano il conducente seduto in cabina guida che, contemporaneamente alla guida, usa uno smartphone. Sul video appare la scritta : “ore 10 questa mattina, in Via Udine linea 5 direzione Perugino. Autobus 1683 treno 4 meno”. Per tutta la durata del filmato si vede il conducente, mentre l'autobus è in movimento, con entrambe le mani regge uno smartphone e contemporaneamente con le stesse digita sull'apparecchio telefonico. Per quanto di nostra conoscenza, il filmato postato sul web dura alcuni secondi e le immagini iniziano con il conducente che non sta reggendo il volante con entrambe le mani perché già impegnate entrambe ad usare lo smartphone. L'amministratore del gruppo Facebook ha avvisato la ed ha Controparte_1
inoltrato il video che è stato successivamente rimosso. Il gruppo Facebook vanta 48.000 iscritti e la visione di un video con tale contenuto compromette significativamente l'immagine di
[...]
Sabato 25/11/23, dalle ore 5:58 alle ore 13:06 , Le è stata assegnata la linea 5, treno 4 CP_1
vettura 1683. In considerazione delle indicazioni postate assieme al video e del turno assegnatoLe ,
Lei è il conducente ripreso nel filmato”. Veniva inoltre contestato al ricorrente che il suo comportamento aveva comportato un grave pericolo per la sicurezza dell'esercizio ed elevatissimo rischio per l'incolumità dei passeggeri, ed era disciplinarmente rilevante anche per il risalto mediatico che il fatto aveva avuto.
6.1.Il presentava le proprie giustificazioni ammettendo la propria disattenzione, pur non Pt_1 aderendo alla ricostruzione che ne aveva fatto l'azienda, sottolineando il curriculum lavorativo e la sua condotta di guida negli anni, nonché il fatto che non aveva mai ricevuto contravvenzioni per infrazioni del codice della strada, né decurtazione di punti della patente.
Comunicava altresì di essersi reso parte diligente e di aver fatto contattare l'amministratore del gruppo Facebook sul quale il video era stato asseritamente pubblicato e che il signor
[...]
– amministratore del gruppo Facebook in questione – aveva assicurato che il video non Tes_1
era stato pubblicato in quanto non ne era stata accettata la pubblicazione. Con lettera di data 12.12.23 consegnata in data 14.12.23 la resistente comunicava al ricorrente l'opinamento della sua destituzione facendo riferimento alla “contestazione disciplinare già effettuata” da intendersi richiamata.
In seguito, con lettera raccomandata 27.12.23 ricevuta in data 29.12.23 la Controparte_1
notificava al ricorrente il provvedimento disciplinare consistente nella risoluzione del rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 2119 c.c., a decorrere dal ricevimento della missiva.
7. Il primo giudice rigettate le eccezioni formali proposte dal ricorrente e che non hanno costituito motivo di appello specifico da parte dell'odierno appellante, nell'esaminare la doglianza del difetto di proporzionalità e sussunzione della condotta contestata al nell'alveo delle condotte Pt_1
sanzionabili con provvedimenti conservativi, aveva rigettato il ricorso con le seguenti argomentazioni. “Tuttavia, oggetto di contestazione al ricorrente nel licenziamento de quo non è solo ed unicamente l'aver fatto uso del cellulare mentre era alla guida di un mezzo pubblico, ma anche
l'ulteriore circostanza per cui tale condotta è stata documentata e diffusa attraverso un video registrato da un passeggero, poi pubblicato sui Facebook, e per di più a commento di una notizia attinente ad un incidente stradale (doc. 12 allegato alla memoria di parte resistente). E' oggettivo il fatto che tale video, ormai introdotto nell'incontrollabile flusso delle informazioni circolanti in rete, fosse ormai divenuto di pubblico dominio e che l'azienda, a fronte dell'impossibilità di bloccare la circolazione ulteriore del file, si sia trovata nella posizione, a parere dello scrivente obbligata, di tutelare la propria immagine di gestore di un servizio pubblico attento alle esigenze di sicurezza degli utenti e dei cittadini circolanti su strada, in un contesto nel quale il vincolo fiduciario si deve ritenere del tutto compromesso. 19. Quanto sopra risulta con immediata evidenza da una serie di considerazioni che scaturiscono e dalla visione del file e dall'analisi del contesto nel quale il ricorrente ha tenuto la propria condotta: -il ricorrente fa uso del telefonino con entrambe le mani e digitando più tasti, sicchè la giustificazione dell'aver voluto mettere il dispositivo in modalità
“silenziosa” appare non credibile;
-la condotta in questione si esaurisce solo al secondo nr. 7 del video e fin dall'inizio del video non si nota la mano destra del ricorrente sul volante, mentre dal secondo nr. 3 è chiaro che il ricorrente prende il telefonino con due mani e si appoggia con il dorso delle stesse sul volante, digitando sulla tastiera;
-si deve presumere, secondo un criterio del “più probabile che non” che anche prima dell'inizio del video il ricorrente stesse facendo uso del telefonino, altrimenti non si comprende perché l'ignoto utente avrebbe deciso di filmare;
-a tali constatazioni si devono aggiungere quelle ovvie e scontate, derivanti dal particolare contesto nel quale si svolgono i fatti e dal ruolo di garanzia della pubblica sicurezza affidato al ricorrente: l'uso del cellulare è vietato dal Codice della Strada ed è condotta di estrema pericolosità qualora posta in essere da qualsiasi automobilista, con una sola mano e per una frazione di secondo, anche solo per dare una veloce occhiata al display del dispositivo;
-nel caso di specie il ricorrente ha del tutto abbandonato il volante ivi poggiandosi con il dorso delle mani che reggevano il proprio cellulare, per poi interagire ripetutamente con la tastiera del proprio dispositivo. Un improvviso pericolo, circostanza tutt'altro che improbabile in una strada urbana quale quella che il ricorrente stava attraversando, ovvero un passante imprudente, oppure un bambino sfuggito alla sorveglianza del proprio genitore, o anche un ciclista intento ad attraversare la sede stradale in senso trasversale lo avrebbero colto del tutto impreparato;
-a tale contesto oggettivo si deve aggiungere quello di natura soggettiva, inerente il ruolo di pertinenza del ricorrente, il quale svolgendo le mansioni di autista assume una posizione di garanzia nei confronti dell'utenza presente sul mezzo di trasporto, ma anche nei confronti di pedoni ed autisti di altri mezzi (Cass. pen. 7778/2016). A tale riflessione ne va aggiunta una ulteriore, che è quella relativa alle caratteristiche del mezzo condotto, che per dimensioni e tonnellaggio e dunque capacità in astratto di procurare danni di entità superiore a quella di altri mezzi di locomozione, richiede un surplus di diligenza. omissis”. Ed ancora:”… 21.
Sotto altro profilo, peraltro, non è corretto affermare, come fa parte ricorrente, che incorre “nella destituzione chi si rende colpevole di un comportamento doloso e comunque si rende protagonista di una condotta di evento, mentre incorre nella multa colui che si rende colpevole di mancanze di diligenza che non abbiano arrecato danno al servizio ovvero si renda autore di irregolarità di servizio che non abbiano carattere di gravità. La sospensione di cui all'art. 42, invece, è prevista espressamente per comportamenti che abbiano arrecato danno al servizio o per gravi comportamenti dolosi”. Un tanto non corrisponde a verità, in quanto l'art. 45 del R.D. 148/31 contempla anche ipotesi che non prevedono condotte di evento, danni al servizio o comportamenti dolosi, essendo prevista la destituzione anche per: “chi, durante il servizio in funzioni attinenti alla sicurezza dell'esercizio, è trovato in istato di ubriachezza;
o chi, anche se non addetto a tali funzioni, venga trovato abitualmente in istato di ubriachezza”, ed ancora per “chi, per azioni disonorevoli od immorali, ancorché non costituiscano reato o trattisi di cosa estranea al servizio si renda indegno della pubblica stima”. Si tratta, come evidente, di situazioni soggettive che il legislatore del tempo ha ritenuto idonee a ledere il vincolo fiduciario sottostante al rapporto di lavoro e che a ben vedere possono essere accostate alla situazione in oggetto, non certo disciplinabile nel 1931. 22. Alla luce di quanto sopra argomentato, si deve pertanto ritenere la legittimità del licenziamento, in quanto ricorre, a fronte dei fatti contestati, una giusta causa, essendo stato affermato che “La giusta causa di licenziamento deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro e, in particolare, dell'elemento fiduciario, dovendo il giudice valutare, da un lato, la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi e all'intensità del profilo intenzionale, dall'altro, la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta, per stabilire se la lesione dell'elemento fiduciario, su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro, sia tale, in concreto, da giustificare la massima sanzione disciplinare” (Cass. 14235/12) e “in tema di licenziamento per giusta causa,
l'operazione valutativa compiuta dal giudice di merito nell'applicare clausole generali come quella dell'art. 2119 c.c., non sfugge ad una verifica in sede di giudizio di legittimità, tenuto conto che per giustificare un licenziamento disciplinare i fatti addebitati devono rivestire il carattere di grave violazione degli obblighi del rapporto di lavoro, tale da lederne irrimediabilmente l'elemento fiduciario. La relativa valutazione deve essere operata con riferimento agli aspetti concreti afferenti alla natura e alla utilità del singolo rapporto, alla posizione delle parti, al grado di affidamento richiesto dalle specifiche mansioni del dipendente, al nocumento eventualmente arrecato, alla portata soggettiva dei fatti stessi, ossia alle circostanze del loro verificarsi, ai motivi e all'intensità dell'elemento intenzionale o di quello colposo. Pertanto, va valutato il comportamento del lavoratore non solo nel suo contenuto oggettivo - ossia con riguardo alla natura e alla qualità del rapporto, al vincolo che esso comporta e al grado di affidamento che sia richiesto dalle mansioni espletate - ma anche nella sua portata soggettiva e, quindi, con riferimento alle particolari circostanze e condizioni in cui è stato posto in essere, ai modi, ai suoi effetti e all'intensità dell'elemento psicologico dell'agente” (Cass., n. 25608 del 2014; Cass. 4243/15). 23. Deve sottolinearsi che le condotte accertate, valutate complessivamente, si connotano di particolare gravità, sia in senso oggettivo, quanto alla deviazione dai doveri attinenti alle mansioni di pertinenza, sia dal punto di vista soggettivo, essendosi in presenza di una condotta caratterizzata da marcata intenzionalità…omissis”( sentenza impugnata).
8. Questo Collegio non condivide le conclusioni del primo giudice.
La condotta contestata non è stata negata dal lavoratore che ha ammesso di essere il soggetto ritratto nel filmato;
tuttavia sono state contestate le modalità ed anche l'elemento soggettivo doloso lamentato anche in giudizio dalla datrice di lavoro. In appello parte appellante ha ulteriormente contestato il raggiungimento della prova del danno all'immagine, ritenuto che il documento dimesso a sostegno della pubblicazione e diffusione del post ( cfr. doc. 12 parte appellata ) non era significativo e in ogni caso il gruppo di riferimento ( il “famoso” gruppo Te son de Trieste se) aveva comunque natura privata e quindi il filmato non aveva avuto la propalazione on line di cui alla contestazione disciplinare.
8.1. In merito questa Corte osserva che il video dimesso dalle parti ( cfr. doc. 11 di parte appellante), ha una durata non superiore a 8 secondi;
le immagini sono state riprese dal passeggero dal lato laterale della cabina di guida e quindi la visione del filmato non consente di vedere il volto dell'autista, né tanto meno consente di cogliere dove sia rivolto lo sguardo dell'autista. La rapidità delle riprese permette soltanto di cogliere che il dorso delle mani del e poggiato Pt_1
sul volante del bus e che il conducente- rapidamente- digita con le dita qualche tasto della tastiera del telefono, per poi riprendere immediatamente- quanto meno con la mano destra- il volante e riporre il telefono sulla propria sinistra.
Va escluso che l'autista sia stato distratto da una chiamata telefonica o che avesse in corso una conversazione telefonica.
8.2. Dalla produzione documentale della società emerge inoltre che i precedenti disciplinari del
, piuttosto datati ( cfr. dal 2003 al 2007, doc. 5 parte appellata), non riguardavano l'utilizzo Pt_1
del cellulare o comportamenti analoghi a quello contestato.
8.3. Dagli ordini di servizio dimessi sub. 6 da parte della società risulta altresì provato che la società aveva vietato l'utilizzo di cellari e/o cuffie durante la guida, o comunque la manovra del telefono mobile sì da distrarre il conducente, pena l'applicazione di provvedimenti disciplinari di contenuto non espressamente indicato.
8.4. E' poi provato che un altro collega del cui era stato contestato l'utilizzo del telefono Pt_1
mobile alla guida ed in particolare di avere parlato al telefono mentre era in servizio( cfr. doc. 10 parte appellante), era stato sanzionato con sanzione conservativa. D'altra parte anche la destituzione inflitta ad altro collega da parte della società ( cfr. doc. 10 parte appellata), era stata applicata per un episodio di uso del telefono alla guida con digitazione di messaggio per la durata di oltre un minuto, ed anche la pubblicazione e diffusione della notizia sulla stampa. Condotta e clamore mediatico ben diverso dalla fattispecie per cui è causa.
9. Il danno all'immagine non è stato provato poiché la schermata dimessa dalla società sub. 12 e da cui dovrebbe desumersi che il post pubblicato sulla pagina Facebook del gruppo era stato visualizzato ed era rimasto nell'etere per almeno dodici settimane, è stato contrastato dall'appellante che con i messaggi dimessi (cfr. doc. 12 fascicolo di parte ricorrente), aveva provato che l'amministratore del gruppo aveva escluso che il video fosse stato pubblicato.
In ogni caso trattasi di pagina appartenente ad un gruppo ristretto di persone e quindi non è provato che la diffusione del filmato abbia recato un pregiudizio all'immagine della società; valutazione confermata anche dalla circostanza che con la contestazione di novembre 2023 l'ente si era riservato di verificare la diffusività del filmato. Successivamente in fase di licenziamento la società non aveva sciolto la riserva e ciò induce a ritenere non sussistente un particolare pregiudizio per l'immagine della società.
A ciò si aggiunga che anche in giudizio, ad eccezione della immagine dimessa sub. 12 e cit., la società non ha introdotto ulteriori elementi di prova in merito.
Pertanto questo aspetto della contestazione non può ritenersi provato. 10. La condotta imputata al ha rilevanza disciplinare poiché l'interessato ha disatteso le norme Pt_1 regolamentari interne sopra citate e le disposizioni del codice della strada che vietano l'uso del cellulare alla guida tanto da sanzionarlo come illecito amministrativo;
d'altra parte la gravità della condotta trasgressiva del rispetto agli altri guidatori di mezzi a motore è superiore in ragione Pt_1
della sua posizione di garanzia rispetto agli utenti del mezzo pubblico e dei terzi che circolano sulla pubblica via.
Gravità cui corrisponde sotto il profilo civilistico dell'adempimento della prestazione lavorativa l'onere di particolare diligenza richiesta all'autista di un mezzo pubblico che è responsabile non soltanto per la propria sicurezza sulla strada, ma anche di quella dei soggetti trasportati;
considerati anche i riflessi risarcitori della società ex art. 2049 cc.
Si concorda quindi con il primo giudice sulla rilevanza e sussistenza del fatto, ma non sulla legittimità della sanzione applicata che, nell'ambito della graduazione e proporzionalità di cui all'art. 2106 c.c. risulta eccessiva.
11. Come evidenziato nei punti motivazionali che precedono, la società ha contestato al la Pt_1
violazione delle norme disciplinari ed in particolare che la sua condotta sia stata così grave da integrare le fattispecie della destituzione;
ne consegue che al fine di valutare le censure dell'appellante ed in particolare il secondo motivo di appello, devono essere esaminate le norme di cui al regio decreto 148/31.
Le norme rilevanti sono le seguenti:”.. Art. 40. La censura, che ha un carattere di preliminare richiamo, si infligge all'agente che commette in servizio mancanze lievi non specificate negli articoli successivi, e nei casi di inadempienze agli ordini superiori o alle disposizioni regolamentari, commesse senza l'intenzione di offendere persone o cose dell'azienda.
L'articolo 41 prevede la multa per le seguenti ipotesi: 1° per la inosservanza dell'orario di servizio o per la mancanza di diligenza nel proprio ufficio che non abbiano recato danno al servizio;
2° per irregolarità di servizio, abusi e negligenze, quando non abbiano carattere di gravità o non dipendano da proposito deliberato;
3° per assenze arbitrarie, che non superino un giorno e non abbiano recato danno al servizio;
4° per inosservanza delle misure di prevenzione contro gli infortuni o la malaria
o di altre disposizioni congeneri, sia che la mancanza abbia prodotto danno solo al colpevole sia che non abbia prodotto danno ad alcuno. Nei casi previsti dal paragrafo 3, la punizione si applica indipendentemente dalla perdita dello stipendio e della paga per la durata della assenza.
L'articolo 42 prevede la sospensione nei seguenti casi: 1° per la inosservanza dell'orario di servizio
o per la mancanza di diligenza nel proprio ufficio quando abbia recato danno al servizio;
2° per contegno inurbano o scorretto verso il pubblico;
3° per avere commesso atti irrispettosi verso i funzionari dipendenti dall'Ispettorato generale ferrovie, tramvie ed automobili, verso i superiori o l'azienda o per non avere altrimenti osservato i doveri di subordinazione, quando le mancanze non assumano una figura più grave;
4° per alterchi, ingiurie verbali o disordini sui treni, lungo le linee, nei locali della azienda e dipendenze;
5° per essersi presentato ad assumere servizio in istato di ubriachezza;
6° per avere mancato di trasferirsi, senza legittimo impedimento, nel termine prefisso, dove fu ordinato dai superiori;
7° per simulazione di malattia o per sotterfugi diretti a sottrarsi all'obbligo del servizio;
8° per assenze arbitrarie di durata maggiore di un giorno e non superiore a cinque;
9° per irregolarità nei viaggi o trasporti in genere, quando non rivestano carattere di frode;
10° per volontario inadempimento dei doveri di ufficio o per negligenza, la quale abbia apportato danni al servizio o agli interessi dell'azienda; 11° per non avere osservato o fatto osservare le misure di prevenzione contro gli infortuni o la malaria od altre disposizioni congeneri, quando la mancanza abbia prodotto danni ad altre persone;
12° per essere stato sorpreso in istato di ubriachezza nel disimpegno di funzioni non interessanti la sicurezza dell'esercizio; 13° per rifiuto di risposte precise
e categoriche da parte di chi è interrogato come testimonio nei procedimenti amministrativi, sempre che le domande si riferiscano a questioni di servizio;
14° per dimostrazioni di scherno o di disprezzo ai superiori od agli atti dell'azienda, sia per iscritto che in presenza di testimoni;
15° per alterchi con vie di fatto, ingiurie verbali, disordini, risse o violenze sui treni, lungo le linee, nei locali dell'azienda o loro dipendenze;
16° per mancanze da cui siano derivate irregolarità nell'esercizio o da cui avrebbe potuto derivare danno alla sicurezza dell'esercizio; 17° per ritardato versamento o consegna di valori od oggetti derivanti da colpevole negligenza o da altra causa non dolosa;
18° per avere rivolte accuse infondate, specialmente se a mezzo di scritti anonimi od ingiurie scritte, contro altri agenti dell'azienda; 19° per avere ecceduto nel valersi della propria autorità verso il personale dipendente;
20° per avere domandato mance o regali in qualsiasi caso, oppure per averne accettati allo scopo di procurare vantaggi ad estranei in ogni ramo del servizio, quando la mancanza non assuma figura più grave.
L'art. 43 prevede la proroga del termine per l'aumento dello stipendio o della paga nei seguenti casi:
1° per falso deposto o calcolata reticenza nelle risposte, in caso d'inchiesta su irregolarità di servizio allo scopo di occultare la verità per giovare ad altri agenti;
2° per assenze arbitrarie fino a cinque giorni, avvenute nonostante divieto da parte dei superiori;
3° per rifiuto di obbedienza ad ordini attinenti al servizio, minacce od ingiurie gravi verso i superiori od altre mancanze congeneri;
4° per calunnie o diffamazioni verso l'azienda o verso altri agenti, benchè non superiori di grado ed in quest'ultimo caso quando possa derivarne qualsiasi danno al servizio;
5° per contravvenzioni alle disposizioni dell'art. 5 o per occupazioni che possano risultare in contrasto coi doveri d'ufficio.
Ed infine l'art. 44 prevede la retrocessione per tutte le gravissime fattispecie ivi indicate che contemplano comportamenti dolosi. Infine si ha la destituzione di cui all'art. 45 per i fatti seguenti: 1° chi si rende colpevole di offesa contro la persona del Re, dei Principi della Real Casa, del Capo del Governo e contro il Regime;
2° chi simula aggressioni, attentati, contravvenzioni od altri fatti congeneri, o comunque adopera artifici o si vale della propria condizione od autorità per recar danno altrui, per procurarsi o far lucrare ad altri premi, compensi o vantaggi indebiti, ancorché non ne siano derivati inconvenienti di servizio;
3° chi, nei casi previsti dall'art. 314 del Codice penale, abbia recato pregiudizio alla sicurezza dell'esercizio, causando accidenti nella marcia dei treni con danno delle persone o grave danno del materiale;
4° che, nonostante restituzione, scientemente si appropri o contribuisca a che altri si appropri di somme, valori, materiale od oggetti spettanti all'azienda, o ad essa affidati per qualsiasi causa;
o scientemente, e nonostante restituzione, defraudi o contribuisca, a che altri defraudi l'azienda dei suoi averi, diritti o interessi, anche se tali mancanze siano rimaste allo stato di tentativo;
5° chi dolosamente percepisca somme indebite a carico del pubblico;
6° chi, per azioni disonorevoli od immorali, ancorché non costituiscano reato o trattisi di cosa estranea al servizio si renda indegno della pubblica stima;
7° chi sia incorso in condanna penale, sia pure condizionale, per delitti, anche mancati o solo tentati, o abbia altrimenti riportata la pena della interdizione dai pubblici uffici;
8° chi, dolosamente, rechi o tenti recar danno all'azienda nei contratti per lavori, provviste, accolli e vendite o in qualunque altro ramo del servizio;
9° chi, scientemente e per qualsiasi motivo, altera o falsifica biglietti di viaggio o altri documenti di trasporto, altera, falsifica, sottrae o distrugge documenti di servizio, registri od atti qualsiasi appartenenti alla azienda o che la possano comunque interessare;
10° chi, anche senza fine di lucro, viola un segreto di ufficio, la cui divulgazione possa riuscir di pregiudizio agli interessi dell'azienda o di altri agenti comunque interessati, qualora la notizia non sia una denuncia di violazione dei regolamenti o delle leggi inerenti al funzionamento dell'esercizio o di fatti costituenti comunque un reato;
11° chi si rende colpevole di vie di fatto contro superiori o di altri atti di grave insubordinazione;
12° chi, durante il servizio in funzioni attinenti alla sicurezza dell'esercizio, è trovato in istato di ubriachezza;
o chi, anche se non addetto a tali funzioni, venga trovato abitualmente in istato di ubriachezza;
13° chi trasgredisce scientemente le istruzioni e le cautele prescritte per il trasporto delle materie infiammabili od esplodenti, benchè non ne sia derivato alcun danno;
14° chi per mancanza di diligenza è causa di incendi a danno dell'azienda; 15° chi altera dolosamente i piombi;
16° chi sta arbitrariamente assente dal servizio oltre cinque giorni, nel qual caso la destituzione decorre dal primo giorno dell'assenza arbitraria;
17° chi, senza giustificazione di una causa di forza maggiore, non restituisce o restituisce manomessi i gruppi, i bagagli, le merci o i materiali in genere avuti in consegna, custodia o sorveglianza;
18° chi, facendo parte del personale viaggiante oppure essendo addetto al ricevimento, alla manipolazione o custodia di bagagli, merci, valori o generi di magazzino, o anche alla lavorazione o manipolazione di materiali, ricusi di assoggettarsi o tenti di sottrarsi alle visite personali da eseguirsi sia da ufficiali od agenti di pubblica sicurezza, sia, in qualunque luogo pertinente all'azienda, anche da agenti di questa a ciò incaricati;
19° gli agenti indicati nel paragrafo precedente, che siano trovati muniti di ordigni od oggetti atti a perpetrare o mascherare manomissioni, i quali non siano fra quelli di cui possa essere giustificato il possesso;
20° chi, avendo avuto cognizione o conoscendo da chi siano stati perpetrati furti o manomissioni di bagagli o merci
o di qualsivoglia altro oggetto, di spettanza dell'azienda o ad essa affidato per qualsiasi causa, ne abbia deliberatamente occultato ai superiori il nome e le circostanze di fatto. “.
12. Il primo giudice ha ritenuto che la condotta desumibile dal filmato – o comunque che si doveva presumere secondo il criterio del “ più probabile che non “ ( vedi pag. 13 sentenza primo grado citata)- rientrasse nelle fattispecie della destituzione essendo paragonabile alle condotte di cui agli alinea 6 e
12 della disposizione di cui all'art. 45 cit ( ipotesi sottolineate dalla scrivente).
12.1. Questo Collegio non concorda con questa conclusione: nel caso di specie oltre alla violazione del codice della Strada rispetto all'utilizzo del cellulare ( fattispecie sanzionata in via amministrativa), la condotta del conducente non ha provocato incidenti, né vi è prova che gli utenti si siano lamentati con la società del comportamento del;
né c'è stato il rilievo di un disservizio conseguente al Pt_1
gesto del filmato da un passeggero. Pt_1
Inoltre, come si evince dalla disamina della disposizione normativa invocata, la fattispecie individuata dal legislatore per la pronuncia della destituzione, pur non potendo contemplare l'uso di uno strumento non ancora esistente nella realtà, tuttavia è caratterizzata da condotte continuative e dalla permanenza di trasgressioni di cui non c'è prova nel caso di specie.
Il riferimento alla “abitualità dello stato di ubriachezza”, ovvero la “commissione di azioni disonorevoli o immorali che rendano indegno il lavoratore alla pubblica stima”, induce l'interprete a ritenere che ciò che si voleva sanzionare era una pluralità di comportamenti, ovvero la ripetizione di condotte trasgressive, di cui la società non ha dato prova in giudizio.
13. Ritiene il Collegio che la mancanza imputata al , ferma restando la rilevanza disciplinare Pt_1
del suo comportamento, consenta di ascrivere la condotta ad altre fattispecie disciplinari similari sanzionate in modo più lieve e -comunque- con provvedimenti conservativi.
In particolare, ritenuta la diligenza specifica alla guida imposta all'autista, l'inosservanza delle norme regolamentari interne e del codice della strada, consente di assimilare, in via interpretativa, la sua condotta a quelle sanzionate con il provvedimento della sospensione di cui all'art. 42. In particolare all'alinea n. 16 riportato sopra, la sospensione è prevista per le “mancanze da cui siano derivate irregolarità nell'esercizio o da cui avrebbe potuto derivare danno alla sicurezza dell'esercizio”. Come evidenziato dalla società il gesto del in un tratto stradale come quello di Via Udine- Pt_1
cfr. docc. 8,9 parte appellata) aveva una potenzialità di incidente e quindi di danno alla sicurezza del mezzo e alla linea di trasporto, oltre che alle persone, superiore ad altri luoghi della città.
14. Pertanto in accoglimento del secondo motivo di appello e in riforma della sentenza di primo grado, questo Collegio ritiene che il licenziamento impugnato sia illegittimo trattandosi di fatto che poteva essere sanzionato con una sanzione più lieve e che pertanto non assume la connotazione di gravità sufficiente a giustificare né un recesso immediato, né un recesso con preavviso del . Pt_1
In applicazione dell'art. 18 comma 5 legge n. 300/1970, il rapporto di lavoro va dichiarato risolto alla data del licenziamento di data 29.12.2023 e la società appellata, tenuto conto dell'anzianità di servizio del ( venti anni), delle dimensioni della società che gestisce tutto il trasporto pubblico locale, Pt_1 va condannata al pagamento di una indennità risarcitoria commisurata a quindici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, con gli interessi, previa rivalutazione, dalla data del recesso al saldo.
15. Residua l'esame dell'appello incidentale con cui la società ha contestato la condanna al pagamento della retribuzione di novembre di cui al capo 1 del dispositivo.
Il giudice aveva motivato la decisione con la seguente motivazione:” 24. Lamenta infine il lavoratore che il datore di lavoro non gli avrebbe corrisposto l'importo per retribuzione e stipendio per la mensilità di novembre 2023, in quanto mancherebbe in busta paga la voce retribuzione/stipendio
(cfr. busta paga del mese di novembre 2023 relativa alla mensilità di ottobre 2023, ns. doc. 13), essendo stati corrisposti al ricorrente unicamente le indennità, i giorni di malattia e l'assegno alimentare. In questo caso la prospettazione di parte ricorrente è corretta, e se ne trae conferma esaminando la busta paga di dicembre 2023, relativa alle prestazioni lavorative di ottobre 2023, dalla quale risulta che la voce “retribuzione/stipendio 1000” (doc. 13) non trova compenso alcuno, mentre la stessa voce è presente per la busta paga di novembre 2023 (doc. 14), compensata con €
2.054,98 a fronte di 30 gg con valore unitario di € 68,50. Del resto era parte resistente che aveva
l'onere di provare di aver adempiuto all'obbligo di pagamento a fronte di un dedotto inadempimento, ma nella memoria difensiva nulla ha contestato al riguardo, con le conseguenti decadenze sul punto.
25. Ne deriva che deve essere accolta solo sul punto la domanda attorea, ed accertato il diritto del ricorrente a percepire la voce retribuzione/stipendio relativa alla mensilità di novembre 2023 per le giornate dall'1 al 29 novembre 2023, nonchè condannata la società convenuta al calcolo ed alla corresponsione del dovuto, oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto fino al soddisfo. “.
In primo grado il aveva lamentato quanto segue:”.. Come si può vedere dalla busta paga del Pt_1
ricorrente del dicembre 2023 relativa alla mensilità di novembre (ns. doc. 14), al ricorrente sono stati calcolati unicamente 21 giorni lavorativi anziché i 30 (6 riposi + 2 giorni di malattia + 1 giorno di sospensione non sono stati posti a calcolo). Manca in busta paga la voce retribuzione/stipendio (cfr. busta paga del mese di novembre 2023 relativa alla mensilità di ottobre 2023, ns. doc. 13), essendo stati corrisposti al ricorrente unicamente le indennità, i giorni di malattia e l'assegno alimentare. Chiede pertanto che gli venga corrisposto l'importo trattenuto per retribuzione per la mensilità lavorata del novembre 2023 (compresa la giornata di illegittima sospensione) oltre a quanto dovuto per le voci conseguenti all'illegittimo licenziamento”.
La società nella memoria di costituzione nulla aveva contestato, evidenziando poi in sede di discussione e note autorizzate, che dalla produzione di controparte risultava provato il pagamento di quanto richiesto in giudizio.
16. Questo Collegio concorda con le doglianze dell'appellante incidentale;
infatti dalla produzione di parte attrice non risulta provato il lamentato inadempimento.
Nel foglio paga relativo alla mensilità di novembre 2023 - in pagamento dal 30.11.2023- di cui al doc. 13 di parte appellante, nella prima colonna delle competenze a destra è riportato il dato unitario della “ retribuzione stipendio” regolarmente corrisposta ( netto complessivo del mese 1710,64 tenuto conto della cessione del quinto per un finanziamento autorizzato e delle trattenute fiscali).
Analogamente nel foglio del mese di dicembre 2023 ( cfr. doc. 14 parte appellante),- attesa la sospensione disciplinare subita dal lavoratore dal momento della contestazione alla destituzione- in luogo della retribuzione/stipendio è stato corrisposto l'assegno alimentare previsto dalla norma e corrispondente al 50% dello stipendio (pari ad euro 1027,50).
Pertanto le allegazioni attoree di mancato pagamento della mensilità di novembre 2023, non sono state provate dalla parte ricorrente in primo grado;
conseguentemente la sentenza va riformata in parte qua a nulla rilevando, in assenza di prova del credito, la mancata immediata contestazione da parte della società che in sede di discussione aveva comunque chiarito come alla luce della produzione documentale di controparte la domanda azionata risultasse destituita di fondamento.
Trattandosi di fatto – il pagamento- desumibile dalla documentazione allegata si conviene con la parte appellante che trattasi di eccezione in senso lato proponibile anche in appello senza alcuna violazione dell'art. 345 c.p.c. ( in tema di eccezione di pagamento quale eccezione in senso lato proponibile anche in appello vedi Cass. civ. sez. 2, 3155/2025).
In accoglimento dell'appello incidentale la sentenza va pertanto riformata anche nella parte in cui il giudice ha condannato la al pagamento della retribuzione per i giorni dall'1 al 29 Controparte_1
novembre 2023.
17. Entrambi gli appelli – principale e incidentale- vanno accolti parzialmente;
la soccombenza reciproca consente a questo punto di compensare nella misura di ½ le spese di lite di entrambi i gradi.
La quota residua è posta a carico della società che è soccombente rispetto alla domanda principale attorea di accertamento della illegittimità del recesso. Le spese sono liquidate per entrambi i gradi in ragione del valore indeterminabile- prima fascia- della domanda azionata e tenuto conto dei criteri di cui al DM 55/14 e ss modificazioni.
PER QUESTI MOTIVI
In parziale accoglimento dell'appello principale, in riforma della sentenza impugnata, in applicazione dell'art. 18 comma 5 legge n. 300/1970, dichiara risolto il rapporto alla data del recesso e condanna la società appellata, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di di una indennità risarcitoria commisurata a 15 mensilità dell'ultima retribuzione Parte_1
globale di fatto, con gli interessi legali, previa rivalutazione, dal recesso al saldo;
accoglie l'appello incidentale e , in riforma del capo 1 della sentenza impugnata, rigetta la domanda di pagamento degli importi retributivi per le giornate dall'1 al 29 novembre 2023; compensa tra le parti metà delle spese di entrambi i gradi e condanna la società a Controparte_1
rifondere al la quota residua che in detta frazione liquida quanto al primo grado in euro Pt_1
3689,00, quanto al secondo grado in euro 3473,00 per compensi, oltre a rimborso spese generali, IVA
e CPA come per legge;
Trieste, 8 maggio 2025
Il Consigliere estensore
Annalisa Multari
Il Presidente
Lucio Benvegnù