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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 23/06/2025, n. 500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 500 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Sez. II CIVILE
Il Collegio, riunito in camera di Consiglio e composto dai Sig.ri:
dr. Giuseppe Minutoli Presidente dr. Antonino Zappalà Consigliere dr. Maria Grazia Lau Consigliere relatore ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta in grado di appello al n. R.G.A. 423/2022, cui è stata riunita la causa iscritta in grado di appello al n 450/2022, concernente l'impugnativa della sentenza n.
942/2021 del Tribunale di Patti, pubblicata in data 10/12/2021, avente ad oggetto:
occupazione di immobile;
proposta da
nuova denominazione di cod. fisc. Parte_1 Parte_2
, in proprio e quale mandataria di con sede in Roma alla via P.IVA_1 Parte_2
Ombrone n. 2, rappresentata e difesa dall 'avv. Carlo Vermiglio presso il cui studio cui è
elettivamente domiciliata in Messina alla via Nino Bixio n. 89 per procura in atti;
- appellante nel proc. n. 423/2022 -
contro
1 , nato a [...] il [...], cod. fisc. Parte_3 C.F._1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Pietro Carrozza e Carlo Carrozza, elettivamente
[...]
domiciliato nello studio legale Carrozza in Messina, via C. Battisti, 167, per procura in atti;
- appellante nel proc. n. 450/2022 –
Società con Sede Legale in Roma, al Viale Europa, 190, C.F. Parte_4
- P. IVA , in persona del Legale Rappresentante pro tempore, P.IVA_2 P.IVA_3
rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Cingari, elettivamente domiciliata presso
[...]
S.S. 114 Km 5,200 Pistunina Messina, per procura in atti;
Parte_4
- appellata -
Conclusioni dei procuratori delle parti rese all'udienza, a trattazione scritta, del
20.6.2024: “I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi agli atti e verbali di
causa, con rigetto di ogni contraria eccezione, deduzione difesa”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 1.9.2015, ritualmente notificata, conveniva in Parte_3
giudizio ed esponendo di avere acquistato da Pt_2 Parte_2 [...]
con atto di compravendita del 16.11.2009 in OT , Rep. N. Parte_4 Persona_1
25.198 e racc. n. 6455, la piena proprietà del piano terra e del primo piano, con annesso cortile ed aree di pertinenza, di un immobile sito in S. Stefano d Camastra alle vie Roma n.
1, Vittoria e Giacomo Leopardi, censite in catasto con particelle - foglio 2, part. 1452, sub.
1, sub 7, sub 9 e sub. 10 - foglio 2 part. 1453 sub. 1 e sub 3 . All'art. 4 dell'atto di compravendita il venditore ha dichiarato che “quanto venduto è libero da persone e/o da
cose, non è condotto in locazione, non è concesso in uso e/o in comodato, ad eccezione
del sub. 9) (cabina detenuta dall senza titolo”; la particella citata, in particolare, Pt_2 Pt_2
è stata concessa in uso dalle all' per l'impianto e l'esercizio di una cabina Pt_4 Pt_2
elettrica, sino alla data del 31 dicembre 1996 Alla scadenza di tale termine, la concessione
2 non è stata più rinnovata con la conseguenza che la porzione di fondo in questione deve intendersi detenuta dall e/o sine titulo. Pt_2 Parte_2
L'attore rappresentava di aver acquistato l'immobile con l'intenzione di procedere alla totale ristrutturazione dello stesso, con la riqualificazione degli spazi aperti e la loro utilizzazione a fini commerciali, data la collocazione urbanistica e paesaggistica degli stessi. Preliminare
a ciò era l'abbattimento della cabina e la realizzazione di un nuovo edificio di minore impatto, nonché la rimodulazione dell'area restante e circostante, che non è stato possibile realizzare per l'occupazione da parte dell' dell'immobile senza titolo e senza Pt_2
corrispondere al proprietario alcuna somma
Chiedeva pertanto la condanna al rilascio della porzione di immobile detenuta senza titolo,
previa eliminazione degli impianti esistenti, nonché il risarcimento del danno per occupazione illegittima, per mancata realizzazione del nuovo immobile nell'area su cui insiste la cabina e per il ritardo nell'esecuzione dei lavori prospettati.
Con comparsa di risposta del 30 novembre 2015 si costituiva in giudizio Parte_2
in proprio e quale mandataria di contestando la fondatezza delle
[...] Parte_2
domande attoree, proponendo domanda riconvenzionale per il riconoscimento della proprietà per intervenuta usucapione del manufatto cabina elettrica in catasto al foglio 2,
part. 1452 sub. 9, in subordine eccepiva l'acquisto del diritto al mantenimento delle installazioni e delle relative servitù strumentali, a titolo contrattuale dal dante causa dell'attore e dall'attore stesso. Il 3.5.2016, si costituiva in giudizio Parte_4
chiamata in causa, a garanzia e manleva da contestando e chiedendo il rigetto della Pt_5
domanda di usucapione proposta in riconvenzionale da in proprio Pt_2 Parte_2
e quale mandataria di e chiedendo, altresì di rigettare la domanda di garanzia Parte_2
per evizione svolta da , stante la detenzione del manufatto sine titulo. Veniva Parte_3
disposta consulenza tecnica d'ufficio, al fine di quantificare, in base a criteri oggettivi l'indennizzo da occupazione sine titulo del bene e i danni calcolabili per il ritardo
3 nell'esecuzione dei lavori al prospetto del fabbricato sub 14 e per la mancata realizzazione di un nuovo immobile sull'area su cui insiste il torrino, come lamentati da parte attrice.
Con sentenza n. 942/2021 del 10.12.2021, il Tribunale di Patti tanto statuiva: “- Rigetta la
domanda di rilascio formulata in citazione da e la conseguente Parte_3
domanda di corresponsione di un indennizzo per illegittima occupazione del bene per le
causali di cui in motivazione;
- Rigetta la domanda riconvenzionale di usucapione avanzata
da - in accoglimento della domanda risarcitoria di parte attrice, Parte_1
condanna in persona del legale rappresentante pro tempore a pagare Parte_1
a la somma complessiva di 79.600,00, oltre interessi legali dalla data Parte_3
della domanda al soddisfo e rivalutazione monetaria;
- Rigetta la domanda di garanzia
formulata dall'attore nei confronti di - Compensa per metà le spese di Parte_4
lite fra l'attore e il convenuto;
- Condanna in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore al pagamento, in favore di , della restante Parte_3
metà delle spese del presente giudizio che liquida in € 6.715,00 per compensi, oltre IVA e
CPA e spese generali (15%) come per legge oltre alla metà 31 degli esborsi sostenuti
dall'attore per spese di notifica dell'atto di citazione, di diritti di segreteria e contributo
unificato; - Pone definitivamente le spese di CTU, come provvisoriamente liquidate in atti,
per metà a carico dell'attore e per la restante metà a carico del convenuto;
- Condanna
[...]
al pagamento, in favore di delle spese di lite che liquida Parte_3 Parte_4
in € 3.972,00 per compensi, oltre IVA e CPA e spese generali (15%) come per legge”
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello la soc. , in proprio e Parte_1
quale mandataria di con atto notificato in data 6.6.2022, censurando la Parte_2
statuizione di primo grado con tre motivi di appello. La società appellante, in particolare,
chiede alla Corte adita il rigetto della domanda di risarcimento del danno formulata dal dott.
, essendo la detenzione di legittimamente fondata su Parte_3 Parte_1
titolo contrattuale e perché, in ogni caso, l'appellante non avrebbe abusato del diritto
4 contrattualmente acquisito, né violato i princìpi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del rapporto;
in subordine, previo rinnovo della CTU, chiede dichiararsi l'insussistenza dei danni lamentati dall'attore e riconosciuti dalla sentenza impugnata, mancando la dimostrazione che la presenza della cabina elettrica abbia impedito i lavori di rifacimento del prospetto del frontistante corpo di fabbrica dell' e non essendo giuridicamente Pt_3
possibile l'edificazione di un ulteriore corpo di fabbrica in luogo della cabina, a distanza inferiore rispetto a quella di legge.
Parimenti è stato proposto appello principale da che cha censurato il capo di Pt_3
sentenza che ha escluso la detenzione sine titulo e il risarcimento del danno per occupazione illegittima, dichiarando il diritto di al mantenimento delle Parte_2
opere in virtù delle condizioni di contratto. Nonché impugnato il capo di sentenza concernente la regolamentazione delle spese del giudizio, anche nei confronti di
[...]
. Pt_4
Il 6.10.2022 si è costituita in giudizio chiedendo la conferma della sentenza di Parte_4
primo grado, vinte le spese
Stante la connessione oggettiva e soggettiva, la Corte, con ordinanza del 10.11.2022,
provvedeva a riunire il fascicolo portate il n. 450/2022 R.G. a quello portate il n. 423/2022
R.G.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 20.6.2024, resa a trattazione scritta, la
Corte assumeva la causa in decisione, con i termini di legge per gli atti conclusivi finali.
Motivi della decisione
Vengono esaminati il primi due motivi di gravame proposti da censuranti il capo di Pt_3
sentenza che ha escluso la detenzione sine titulo e il risarcimento del danno per occupazione illegittima, dichiarando il diritto di al mantenimento delle Parte_2
opere in virtù delle condizioni di contratto. L'appellante afferma che mancherebbe la Pt_3
prova del consenso dell' rispetto all'esecuzione e al mantenimento degli impianti, Pt_3
5 eccependo la mancato sottoscrizione del contratto di somministrazione e la vessatorietà
della clausola che impegna il cliente a tollerare, sul proprio fondo, la realizzazione degli impianti occorrenti all'elettrificazione. In uno vengono esaminati i primi due motivi di gravame formulati da che chiede alla Corte adita il rigetto della domanda di Controparte_1
risarcimento del danno formulata dal dott. , essendo la detenzione di Parte_3
legittimamente fondata su titolo contrattuale e perché, in ogni caso, Parte_1
l'appellante non avrebbe abusato del diritto contrattualmente acquisito, né violato i princìpi
di correttezza e buona fede nell'esecuzione del rapporto
In relazione alle doglianze di cui sopra la Corte osserva che per l'installazione di un cabina elettrica su fondo altrui, il gestore del servizio deve necessariamente ottenere la costituzione di una servitù, che può avvenire in forma volontaria o coattiva. La servitù
volontaria deve essere costituita mediante atto scritto ad substantiam ex art. 1350 c.c., non essendo sufficiente il mero consenso fattuale del proprietario del fondo servente né la sottoscrizione di un contratto di fornitura di energia elettrica che subordini espressamente la fornitura all'ottenimento delle necessarie servitù. La servitù coattiva, invece, può essere costituita mediante provvedimento amministrativo o sentenza del giudice, previa autorizzazione dell'autorità competente e dichiarazione di pubblica utilità dell'opera.
Nel caso in questione manca un valido titolo costitutivo della servitù e proprietario Pt_3
del fondo illegittimamente occupato, non può pretendere il pagamento di un'indennità ma può chiedere la rimozione delle opere e il risarcimento dei danni, che devono essere specificamente provati nel loro ammontare non potendo la consulenza tecnica d'ufficio supplire alla carenza di allegazioni probatorie.
Tanto trova l'avallo della Suprema Corte di Cassazione, la quale ha avuto modo di affermare che: “L'apprensione "sine titulo" di un suolo di proprieta' privata, occorrente per l'impianto
di un elettrodotto nuovo o per la variante di altro preesistente, sia che la realizzazione
dell'opera non sia stata autorizzata dalla competente autorita', sia che non sia assistita da
6 declaratoria di pubblica utilita', sia che, pur in presenza di detta autorizzazione e di detta
declaratoria, non vi sia stato un valido asservimento per via di provvedimento
amministrativo, non determina la costituzione di una servitu', secondo lo schema della
cosiddetta occupazione acquisitiva, i cui estremi non sono ravvisabili con riguardo ai diritti
reali "in re aliena", ma configura un illecito a carattere permanente, il quale perdura fino a
quando non venga rimosso l'impianto, o cessi il suo esercizio, o sia costituita regolare
servitu' mediante sentenza del giudice ordinario (sempre che, in quest'ultimo caso,
l'impianto ed il suo esercizio siano stati autorizzati dall'autorita' competente). A fronte di
tale illecito, e per il caso che manchino la autorizzazione e la dichiarazione sopra indicate,
il privato puo' chiedere, oltre al risarcimento dei danni (a partire da cinque anni prima della
domanda), anche la rimozione dell'opera e la "restitutio in integrum", posto che l'attivita'
materiale dell'autore e del gestore dell'impianto non e' qualificabile come pubblica;
invece,
per il caso in cui siano intervenute l'autorizzazione e la dichiarazione medesime, ma manchi
il provvedimento amministrativo di imposizione dell'asservimento, al privato spetta solo il
risarcimento per equivalente, non anche in forma specifica, stante il divieto di condanna
dell'amministrazione ad un "facere", di cui all'art. 4 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all.
e “
( Cass. Sez Unite sentenza n. 4519 del 6.11.1989)
III Con il terzo motivo di gravame l'appellante lamenta erronea Parte_1
valutazione delle prove in violazione dell'art. 116 c.p.c. e dell'art. 9 DM 1444/1968. Secondo
l'assunto della soc. , il CTU avrebbe determinato il danno da ritardo Parte_1
nell'esecuzione delle opere di manutenzione dei prospetti di proprietà dell'attore senza dar conto di come la presenza della torre adibita a cabina impedisse o ritardasse tali opere.
avrebbe potuto procedere comunque alla manutenzione in quanto tra la cabina ed il Pt_3
fabbricato principale esisterebbe un'intercapedine di una certa ampiezza, tale comunque da
7 consentire l'allestimento di un ponteggio per la rifinitura del prospetto. Chiede la rinnovazione della CTU
Il motivo è fondato
Il quesito demandato all'accertamento peritale era del seguente tenore “quantifichi in base
a criteri oggettivi i danni calcolabili per il ritardo nell'esecuzione dei lavori al prospetto del
fabbricato sub 14 e per la mancata realizzazione di un nuovo immobile sull'area su cui
insiste il torrino, come lamentati da parte attrice”.
Al riguardo la Corte osserva che manca la prova di concreta esecuzione delle opere di manutenzione dei prospetti e altresì dalle foto versate in atti e allegate alla CTU si evince chiaramente che la cabina elettrica non è addossata al fabbricato ma si rinviene un margine di distacco, tale da poter intervenire nei lavori ai prospetti dell'edificio anche con l'ausilio di ponteggio mobile ovvero cestello, per cui non compete a la soma di euro 22. 000,00 Pt_3
quantificata dal CTU come ritardo esecuzione lavori, danno quantificabile come decremento di valore dell'immobile calcolato come differenza tra il valore di mercato con i prospetti ultimati e quello nelle attuali condizioni.
Mentre per ciò che concerne la mancata riqualificazione degli gli spazi aperti e mancata realizzazione un nuovo edificio di minore impatto, utilizzandolo per fini commerciali, manca sia la prova di utilizzo concreto da parte del proprietario, sia che l'asserita e non provata riqualificazione degli gli spazi aperti e mancata realizzazione un nuovo edificio di minore impatto sia stata pregiudicata dalla permanenza della cabina elettrica.
Merita accoglimento il terzo motivo di gravame con il quale i duole per essere stato Pt_3
condannato a rifondere le spese al terzo chiamato in garanzia, nonostante la domanda di garanzia fosse fondata, siccome l'esigenza è sorta a seguito della domanda di usucapione formulata in primo grado da , che è stata rigettata e rispetto alla quale si è Controparte_1
formato il giudicato.
8 L'esito complessivo del giudizio giustifica la compensazione per metà delle spese, mentre nei confronti di le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate ex Parte_4
D.M. 147/2022, come in dispositivo.
P.Q.M
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta in grado di appello al n. R.G.A.
423/2022, cui è stata riunita la causa iscritta in grado di appello al n 450/2022, concernente l'impugnativa della sentenza n. 942/2021 del Tribunale di Patti, pubblicata in data
10/12/2021, avente ad oggetto: occupazione di immobile, ogni contraria istanza preclusa e/o assorbita, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello 450/2022 e in parziale riforma della sentenza appellata, condanna in proprio e quale mandataria di al Controparte_2 Parte_2
rilascio in favore di della porzione di fondo sito in S. Stefano di Camastra in Parte_3
catasto foglio 2 particella 1452 sub. 9 e 1453 sub 3 ove insiste la cabina elettrica, con l'eliminazione di tutti gli impianti ivi installati;
- condanna in proprio e quale mandataria di al Controparte_2 Parte_2
pagamento in favore di delle spese del primo grado di giudizio, liquidate Parte_4
in euro 3.970,00 oltre rimborso spese generali 15%, c.p a. e iva;
- in parziale accoglimento dell'appello iscritto a ruolo generale n. 423/2022 rigetta la domanda risarcitoria di nei confronti di , Parte_3 Controparte_2
conferma nel resto l'impugnata sentenza;
- compensa per metà le spese del presente grado tra e e condanna CP_3 Pt_3
a rifondere a la restante metà delle spese Controparte_2 Parte_3
liquidate nell'intero in euro 9.900,00 oltre euro 1.138,50 per spese non imponibili, oltre spese generali 15%, cpa e iva;
- condanna a rifondere a le spese dl presente Controparte_2 Parte_4
grado che liquida in complessive euro 3.000,00 oltre rimborso forfettario spese 15%, c.p.a
9 e iva;
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 5.6.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
(dr. Maria Grazia Lau) ( dr. Giuseppe Minutoli)
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