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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 14/01/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
____________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente
2) dott. Natalino Sapone Consigliere
3) dott.ssa Stefania Maria Gambino G. A., Relatore ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 49.2017 R.G., introitata in decisione con ordinanza resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 06.03.2023 svoltasi con le modalità di cui all'art. 221, IV comma D.L. 19-5-2020 n. 34 conv. con mod. in L. 7-7-2020 n.
77, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. , e Parte_1 C.F._1 Pt_2
nato a [...] il [...], C.F. , rappresentati e
[...] C.F._2 difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Giuseppe Basile (C.F. ) ed C.F._3 elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Reggio Calabria alla Via Trieste n. 1, pec
Email_1
CONTRO corrente in Piazza Salimbeni n. 3, C.F. Controparte_1 CP_1
, in persona di nella qualità di Preposto di Reparto di P.IVA_1 Controparte_2
Capogruppo Bancaria con funzione di “Recupero Crediti” con livello di procura E5 giusta procura del 12/5/14 al rogito Dott. Notaio in rappresentata e difesa, giusta Persona_1 CP_1 procura in atti, dall'avv. Giovanni Mazzitelli (C.F. , elettivamente C.F._4 domiciliata presso il suo studio sito in via G. Spagnolio 14/a di Reggio Calabria, pec
Email_2
APPELLATA
OGGETTO
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 1063/2016 del 21.06.2016 e pubblicata in pari data, non notificata
CONCLUSIONI
1 All'udienza del 06.03.2023, svoltasi in ossequio al disposto dell'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni mediante istanze di assegnazione a sentenza depositate telematicamente riportandosi ai precedenti scritti difensivi ed a conclusioni rassegnate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Gli appellanti proponevano in primo grado opposizione all'atto di precetto notificatogli nell'interesse del in data 29.11.2013 con il quale si intimava il Controparte_1 pagamento della somma di € 102.292,23, oltre interessi maturati e maturandi.
La somma veniva indicata come dovuta in forza di contratto di mutuo per notaio Persona_2 di Reggio Calabria n. 19.452 di rep. e 10682 di originari euro 110.000,00 stipulato ai sensi dell'art. 38 e ss. a D. Lgs.
1.9.93 n. 385, in relazione al quale i germani si erano resi Pt_1 inadempienti nel pagamento della somma di euro 51.497,63 per n. 49 rate scadute e insolute dal 30.6.09 al 30.6.13 oltre interessi convenzionali dalla scadenza della rata al soddisfo, ed euro
50.644,64 per capitale residuo all'01.07.13.
Riportandosi alle circostanze più ampiamente dedotte in atti di causa per quanto attiene l'iter del primo grado di giudizio, anche in considerazione che ex art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto, si rileva quanto segue.
In atto di opposizione gli attuali appellanti, parte debitrice, eccepivano essere il precetto viziato per: - illegittimità del mutuo fondiario ipotecario nello scopo, poiché veniva stipulato per ripianare degli scoperti di conto corrente bancario presso il medesimo istituto ( Parte_1
c/c n 26448,86 e c/c n 42243.04), e non per l'acquisto di un bene immobile;
- Parte_2 per applicazione di tassi usurari ed addebiti non dovuti contrattualmente e, quindi, l'illiceità del contratto di mutuo per violazione del divieto di usura;
- per illegittimità della condotta dell'istituto, anche per violazione degli artt. 1175 e 1375 e 2043 del codice civile, formulando specifica richiesta risarcitoria.
Chiedevano, quindi: 1) volersi dichiarare nullo e/o privo di effetti giuridici nei loro confronti il mutuo fondiario indicato “e quindi il precetto opposto, o comunque invalido e privo di effetti giuridici con conseguente revoca per le ragioni di cui in parte motiva, tanto sotto il profilo della scorrettezza contrattuale ex art. 1175 e 1375 c.c., quanto ex art. 2043 c.c.; 2) in conseguenza dichiarare che nessuna somma è più dovuta dagli odierni attori in favore della banca 3) condannare il convenuto al pagamento, in favore Controparte_1 dei germani e della somma di euro 10.000,00 a solo titolo di Parte_1 Pt_2 risarcimento del danno morale ed esistenziale, o a quella somma di denaro ritenuta equa e di giustizia” oltre vittoria di spese e competenze di lite.
2 Si costituiva l'opposta per resistere alla domanda e chiederne l'integrale rigetto contestando in toto le pretese avversarie sia in fatto -per non essere esistito nel mutuo in esame uno scopo contrario alla legge né volto all'acquisto di immobile, per non essere stati applicati tassi usurari e per inesistenza delle condotte illegittime lamentate -, che in diritto.
Ammessa CTU contabile e precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione.
Con sentenza impugnata il Tribunale adito rigettava l'opposizione.
In particolare, così provvedeva: a) rigettava l'eccezione di nullità non ritenendo essere stati applicati tassi usurari, non condividendo “i risultati cui è pervenuta la c.t.u. in quanto essi sono il frutto del cumulo di interessi corrispettivi e moratori nella determinazione del tasso soglia”
e ritenendo non doversi operare, “ai fini della determinazione del carattere usurario degli interessi applicati dalla Banca …il cumulo del tasso di interesse corrispettivo e del tasso di interesse moratorio” attesa la loro diversità “ontologica e funzionale”; b) rigettava l'eccezione di illegittimità del contratto per diverso scopo perseguito, ritenendo che il mutuo fondiario in esame non poteva considerarsi mutuo di scopo, e pertanto il contratto era legittimo;
c) compensava le spese di lite tra le parti.
Avverso la indicata sentenza proponevano gravame le parti opponenti in primo grado, rimaste soccombenti, ritenendone errata e contraddittoria la motivazione nella parte in cui è stata rigettata l'eccezione della natura usuraria del mutuo, pur in presenza di una perizia favorevole agli opponenti, instando per il riconoscimento della presenza di tassi usurari e “la declaratoria di nullità del mutuo de quo, in quanto strumento viziato ab origine da una natura usuraria insanabile. Ciò è stato il frutto di una condotta scellerata della Banca MPS, che ha agito in spregio alla legge, nonché ai principi di lealtà e buona fede ex artt. 1175 e 1375 C.c. nei confronti dei germani e . Parte_1 Pt_2
In particolare, reputavano doversi ammettere la sommatoria degli interessi corrispettivi e moratoria nella determinazione del tasso soglia, così confermando il calcolo operato dal consulente, essendo la motivazione fornita sul punto non corretta e contraddittoria.
Concludevano, quindi, chiedendo alla Corte di voler “previo accertamento e conseguente declaratoria in riforma della sentenza appellata, dichiarare nullo e/o privo di effetti giuridici nei confronti dei sigg.ri e il mutuo fondiario di Parte_1 Parte_2 Controparte_1
stipulato in data 14.3.2007 per notaio avv. in Reggio Calabria rep.
[...] Persona_2
n. 19452 – racc. n. 10682, con vittoria di spese e competenze di causa per entrambi i gradi di giudizio”.
Si costituiva l'appellato istituto di credito per resistere al gravame e chiederne il rigetto.
3 In via preliminare eccepiva l'inammissibilità del gravame ex art. 348 bis c.p.c. per non avere l'impugnazione alcuna ragionevole probabilità di essere accolta e l'irritualità, inammissibilità
e improponibilità dell'appello per genericità dei motivi e mancanza di una specifica censura, in contrasto con l'art. 342 c.p.c..
Nel merito ribadiva che la sentenza impugnata era scevra da vizi e conforme ai principi di diritto prevalenti in merito all'oggetto del contendere, di cui il giudicante aveva fatto corretta applicazione, argomentando sulla infondatezza dell'opposizione e dell'appello avversario e riproponendo le difese svolte in primo grado.
In specie, rilevava l'infondatezza di ogni eccezione sulla presunta illegittimità dello scopo del mutuo e sull'inesistenza di una condotta illegittima di parte appellata, la incontestabilità del divieto di cumulo di interesse corrispettivo e del tasso di interesse moratorio ai fini della valutazione dell'usura, nonché la mancanza di contrasto con la sentenza n. 350/2013 della
Suprema Corte richiamata dal giudice di prime cure.
Concludeva, quindi, chiedendo alla Corte di voler: “In via preliminare: dichiarare inammissibile e/o improponibile l'atto di appello per i motivi in premessa indicati;
in subordine dichiararlo infondato in fatto e in diritto o non provato;
con conferma della sentenza appellata
e rigetto dei motivi di appello proposti dagli appellanti e con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.”
A seguito di alcuni differimenti d'ufficio, all'udienza del 06.03.2023, svoltasi con le modalità di cui all'art. 221, IV comma, D.L. 19-5-2020 n. 34 conv. con mod. in L. 7-7-2020 n. 77, le parti costituite depositavano note di trattazione scritta e precisavano le conclusioni come riportate.
Con successiva ordinanza la Corte poneva la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, devono essere rigettate le eccezioni sollevate dall'appellato istituto di credito.
In particolare, si rileva che l'eccezione di inammissibilità del gravame per violazione del disposto dell'art ex art. 348 bis c.p.c. proposta dalla banca appellata è stata implicitamente disattesa dalla Corte con ordinanza di fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, implicitamente ritenendo in tal modo non formulabile un giudizio prognostico in termini di evidente alta probabilità di insuccesso del gravame sulla base di una valutazione sommaria,
4 atteso che la facoltà per il giudice di appello di rendere l'ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. deve essere esercitata all'udienza di cui all'art. 350 c.p.c. prima di procedere alla trattazione.
Parimenti, si rigetta l'eccezione di inammissibilità dell'intero gravame per genericità e violazione del disposto dell'art ex art. 342 c.p.c., in applicazione del principio dettato dalla
Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 27199 del 16/11/2017, che si richiama, secondo il quale gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012 convertito con modifiche dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere a pena di inammissibilità una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (in senso conforme, anche sentt. Cass.
Civ. nn. 7675/2019 e 13535/2018 e più recente ordinanza n. 1932/2024).
Nel caso in esame, l'atto di appello deve intendersi limitato alla impugnazione relativa alla presunta errata applicazione del principio di diritto del divieto di cumulo degli interessi compensativi e moratori ai fini del calcolo del tasso usurario, con espressa richiesta di dichiarazione di nullità del mutuo, avendo gli appellanti espressamente indicato di censurare la pronuncia nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto che “ai fini della determinazione del carattere usurario degli interessi applicati dalla non va operato il cumulo del tasso CP_1
di interesse corrispettivo e del tasso di interesse moratorio. Tale metodologia non può essere condivisa non trovando riscontro né nella legge né nel diritto vivente” ritenendola gli appellanti in contrasto con il diverso principio indicato da diversa giurisprudenza che vieta la scissione dei due interessi ai fini della natura usuraria del contratto e, quindi, contraddittoria rispetto a quanto indicato in sentenza della Corte di Cassazione n. 350/2013 richiamata.
Anche la presunta violazione di legge e dei principi di lealtà e buona fede ex artt. 1175 e 1375
c.c. è connessa alla illegittimità del contratto per applicazione di tassi usurai, non essendo stata rilevata diversa condotta dell'istituto di credito né riproposta la domanda risarcitoria di danno come formulata in primo grado.
Dovendosi intendere l'appello come gravame ad effetto devolutivo limitato dalle specifiche censure avanzate dalle parti nell'atto, ex art. 346 c.p.c. le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado che non sono espressamente riproposte si intendono rinunciate.
5 Così delimitata la domanda, rispetto alle più ampie difese proposte dall'appellata anche relativamente a parti della sentenza non oggetto di gravame (anche in relazione alla non esistenza di alcun illegittimo mutuo di scopo o di una condotta illegittima della banca),
l'eccezione preliminare viene rigettata.
Nel merito l'appello è infondato.
La questione di diritto sulla quale è fondato il gravame è stata ormai definita ed è pacifica sia nella giurisprudenza di merito che di legittimità.
La Suprema Corte, confermando il principio fatto proprio dal giudice del primo grado, ha escluso la sommatoria tra tasso d'interesse corrispettivo e tasso d'interesse moratorio ai fini del superamento della soglia antiusura, secondo un indirizzo giurisprudenziale invero già affermato all'epoca della sentenza impugnata.
Infatti, è ormai pacifico ed incontestato, come correttamente evidenziato dal primo giudice, che gli interessi corrispettivi e quelli moratori, pur essendo entrambi finalizzati a compensare il creditore per la mancata disponibilità delle somme concesse in prestito, rimangono due categorie giuridicamente separate ed autonome, costituendo i primi la remunerazione normale ed ordinaria prevista per il prestito in considerazione della naturale fruttuosità del denaro ed avendo, invece, i secondi funzione e natura risarcitoria trovando applicazione solo nel caso di ritardo nel pagamento delle rate, ovvero di inadempimento del mutuatario, così da compensare, in misura preventiva e forfettizzata il danno da ritardo nell'adempimento.
Ciò considerato, la giurisprudenza ha inequivocabilmente evidenziato che, trattandosi di due categorie autonome e separate, ai fini dell'accertamento della presenza o meno di applicazione di tassi usurari, non sono cumulabili, ovvero non può darsi luogo alla sommatoria degli uni con gli altri, ma l'accertamento del superamento del tasso soglia antiusura va compiuto separatamente per gli interessi corrispettivi e/o per quelli moratori avendo riguardo al tasso degli uni e degli altri autonomamente considerato.
Ne consegue, evidentemente, che l'eventuale usurarietà degli interessi moratori può incidere solo su di essi, ma non può di certo estendere i suoi effetti giuridici sugli interessi corrispettivi pattuiti né è possibile operare il cumulo tra gli stessi.
In tal senso, la Cassazione in sentenza del 17 ottobre 2019 n. 26286 ha precisato che < nei rapporti bancari, gli interessi corrispettivi e quelli moratori contrattualmente previsti vengono percepiti ricorrendo presupposti diversi e antitetici, giacché i primi costituiscono la controprestazione del mutuante e i secondi hanno natura di clausola penale, in quanto
6 costituiscono una determinazione convenzionale preventiva del danno da inadempimento>>, non per cui non si possono tra di loro cumulare.
Analogamente, in sentenza del 20 maggio 2020, n. 9237 la Suprema Corte ha dettato la massima secondo cui <La nullità della convenzione riguardante gli interessi di mora, stabiliti in misura superiore al tasso soglia di cui all'art. 2 della l. n. 108 del 1996, non si estende alla pattuizione concernente gli interessi corrispettivi in quanto, pur avendo entrambi l'analoga funzione di remunerare chi ha prestato il denaro, i due interessi non coesistono nell'attuazione del rapporto, ma si succedono, sostituendosi gli uni agli altri dopo la scadenza del termine di restituzione della somma, e vanno considerati, anche in caso di inadempimento, come autonomi
e non cumulabili ai fini del calcolo del loro ammontare>>.
Sull'argomento si sono pronunciate anche le Sezioni Unite in sentenza n. 19597/2020 (Cass. civ., Sez. Unite, Sent. data ud. 07/07/2020, 18/09/2020, n. 19597) cui si ha ribadito ed articolato la diversità tra le categorie degli interessi corrispettivi e degli interessi moratori dettando i criteri di debenza dei distinti interessi in caso di applicazione dei tassi usurai ed individuando una soglia antiusura diversa per gli stessi.
Il principio è stato, altresì, confermato negli anni successivi nelle pronunce di legittimità e di merito.
Ex multis, in successiva sentenza della Cass. Sez.
6-1 n. 31615 del 2021 si è ribadito che in tema di usura bancaria, ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi come prima detto, anche richiamando la pronuncia del 2019, tant'è che il debitore non deve corrispondere il cumulo degli stessi ed <è necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza>>, ed in ulteriore ordinanza Cass. 14214/2022 si è confermato che < Il "principio di sommatoria" di tasso degli interessi corrispettivi e tasso degli interessi di mora per stabilire il tasso contrattuale da confrontare con la soglia antiusura è incompatibile con i principi stabiliti dalla citata sentenza delle Sezioni unite, oltre a essere stato espressamente ripudiato in altre sentenze
(Cass. 17.10.2019, n. 26286, cit.; Cass. 4.11.2021, n. 31615). Viceversa, non risulta che il criterio della sommatoria sia mai stato affermato nella giurisprudenza di legittimità>>, precisando e ribadendo che <gli interessi corrispettivi e quelli moratori si fondano su presupposti diversi e antitetici, essendo i primi previsti per il caso di (e fino al) regolare adempimento del contratto e i secondi per il caso di (e in conseguenza dell') inadempimento
7 del contratto>> e dettando la ulteriore massima secondo cui <In tema di usura bancaria, ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi, sicché è necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza>>, secondo i diversi criteri indicati dalla Suprema Corte.
Il principio è ormai consolidato, confermato in tutte le pronunce successive (es., tra le altre, ordinanza Cass. n. 30581/2023 del 3.11.2023, Cass. Sez. 1, 29.12.2023, n. 36404, Cass. Civ.
Sez. I 15 maggio 2023 n. 13144, anche se in diverso contratto Cass. 3930/2024 ed altre), condiviso, quindi, anche da questa Corte.
Si precisa, infine, che la sentenza impugnata non ha errato neanche con riferimento alla non applicazione della sentenza n.350/2013 nel senso fatto proprio dagli appellanti in primo grado.
Invero la pronuncia ha dato adito a numerose impugnazioni, tant'è che la stessa Cassazione è intervenuta in diverse pronunce chiarendo che la corretta interpretazione della sentenza indicata non dispone il cumulo del tasso corrispettivo e moratorio per la verifica della usurarietà di un mutuo ipotecario, in quanto si è limitata soltanto a ribadire che la disciplina relativa al tasso soglia, con le relative sanzioni, riguarda anche gli interessi moratori in sé considerati ma in tal caso l'eventuale superamento del tasso soglia deve essere valutato distintamente rispetto agli interessi corrispettivi (anche in sent. Sezioni Unite richiamate), senza legittimare alcun criterio di sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso di mora per come prima indicato.
A conferma, il giudice di prime cure ha precisato di non poter trarre “argomenti di segno contrario” dalla pronuncia indicata che ha ritenuto non contenere il principio di diritto in esame
(“senza tuttavia aver espresso il principio che i tassi pattuiti, con funzioni distinte ed autonome, debbano essere considerati unitariamente”).
A chiarimento di ogni possibile dubbio, il Tribunale ha chiarito di non condividere alcun possibile cumulo “proprio in relazione alla diversità ontologica e funzionale delle due categorie di interessi”.
Né è decisivo, o determina un vizio di motivazione, come asserito dagli appellanti in note di trattazione, il mero richiamo alla sentenza n. 29 del 25.02.2002 operato in sentenza, anche in tal caso effettuato senza che il Tribunale la ritenesse decisiva o condividerla.
A conferma, la stessa Cassazione a Sezioni Unite nella già richiamata pronuncia del 2020 ha affermato la <mancanza di cogenza della pronuncia della Corte costituzionale 25 febbraio
2002, n. 29, laddove ha ritenuto "plausibile senza necessità di specifica motivazione - l'assunto,
8 del resto fatto proprio anche dal giudice di legittimità, secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori", trattandosi di pronuncia sulla mera ammissibilità della questione: ove il giudice delle leggi si limita a reputare non irragionevole una data interpretazione resa possibile dall'enunciato, non a darle il crisma della inconfutabilità>>, come chiarito negli anni successivi.
Atteso che è posto in capo al debitore provare l'entità usuraria dei tassi applicati e la clausola negoziale nulla, in applicazione degli ordinari criteri di riparto sanciti dall'art. 2697 c.c., nel caso in esame gli appellanti, non hanno fornito differenti elementi per ritenere essere stati applicati tassi usurari così da giustificare la domanda di accertamento della nullità delle clausole del contratto, avendo il CTU in primo grado quantificato il superamento della soglia di usura cumulando gli interessi moratori agli interessi corrispettivi nella determinazione del tasso soglia.
Ne consegue il mancato riconoscimento della condotta illegittima indicata in appello e la infondatezza della domanda di nullità per applicazione di interessi oltre il tasso soglia.
L'appello è, pertanto, infondato e viene rigettato, con conferma della sentenza impugnata in merito.
Al rigetto dell'appello non può seguire alcun nuovo regolamento delle spese processuali, del primo grado, sia configurandosi la domanda proposta dagli appellanti come mera richiesta connessa alla integrale riforma della pronuncia e accoglimento della domanda e non come specifico motivo di appello, sia ritenendosi inammissibile la domanda di parte appellata di statuire la “vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di lite” poiché non formulata come impugnazione incidentale rispetto alla compensazione prevista in primo grado, che viene rigettata per quanto attiene alla precedente fase di giudizio.
Ai fini della valutazione degli oneri connessi alla chiesta refusione di spese e competenze di lite del presente grado di lite, invece, la parte appellante risulta complessivamente vittoriosa, così dovendosi provvedere ex art. 91 c.p.c.
Si osserva, però, che l'appello è stato introdotto in un periodo in cui, se pur in presenza di orientamento giurisprudenziale prevalente nel senso opposto a quello fatto proprio dagli appellanti, la Suprema Corte non aveva ancora chiaramente escluso l'invocato criterio di calcolo dell'usura, tant'è che le pronunce richiamate in narrativa sono successive all'instaurazione del giudizio.
Pertanto, la mancata definizione del contrasto interpretativo, valutata unitamente ed all'oggetto del contendere ed al rigetto delle eccezioni preliminari di parte appellata, inducono a
9 compensare per un mezzo le spese del grado, con liquidazione delle stesse in base ai parametri aggiornati di cui al d.m. 147/2022, vigente alla data della presente pronuncia, che si liquidano in applicazione dei parametri minimi ritenuti rapportati al complessivo tenore delle difese svolte ed alla non complessità dei motivi di diritto, al valore della domanda (€ 102.000,00) ed a tutte le fasi di lite.
La Corte condanna, pertanto, e in solido, alla refusione delle Parte_1 Parte_2
competenze di lite del presente grado in favore del , in persona Controparte_1
del suo legale rappresentante p.t., che, per le motivazioni indicate, liquida nella somma, già compensata per un mezzo, di € 3.580,00, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge.
Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del Dpr 30 maggio 2002, n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e contro il Parte_1 Parte_2 Controparte_1
, in persona del suo legale rappresentante p.t., avverso la sentenza del Tribunale di
[...]
Reggio Calabria n. 1063/2016 del 21.06.2016, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1- rigetta l'appello per i motivi in narrativa, confermando la sentenza impugnata;
2- condanna gli appellanti, in solido, alla refusione delle competenze del presente grado di lite in favore della parte appellata che liquida, già compensate per un mezzo, in complessive €
3.580,00, oltre al rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
3- dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del Dpr 30 maggio 2002, n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Così deciso, in Reggio Calabria, nella camera di consiglio della sezione civile della Corte
d'Appello, in data 10.01.2025
La Giudice ausiliario estensore La Presidente
(Dott.ssa Stefania Maria Gambino) (Dott.ssa Patrizia Morabito)
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I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
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La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente
2) dott. Natalino Sapone Consigliere
3) dott.ssa Stefania Maria Gambino G. A., Relatore ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 49.2017 R.G., introitata in decisione con ordinanza resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 06.03.2023 svoltasi con le modalità di cui all'art. 221, IV comma D.L. 19-5-2020 n. 34 conv. con mod. in L. 7-7-2020 n.
77, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. , e Parte_1 C.F._1 Pt_2
nato a [...] il [...], C.F. , rappresentati e
[...] C.F._2 difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Giuseppe Basile (C.F. ) ed C.F._3 elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Reggio Calabria alla Via Trieste n. 1, pec
Email_1
CONTRO corrente in Piazza Salimbeni n. 3, C.F. Controparte_1 CP_1
, in persona di nella qualità di Preposto di Reparto di P.IVA_1 Controparte_2
Capogruppo Bancaria con funzione di “Recupero Crediti” con livello di procura E5 giusta procura del 12/5/14 al rogito Dott. Notaio in rappresentata e difesa, giusta Persona_1 CP_1 procura in atti, dall'avv. Giovanni Mazzitelli (C.F. , elettivamente C.F._4 domiciliata presso il suo studio sito in via G. Spagnolio 14/a di Reggio Calabria, pec
Email_2
APPELLATA
OGGETTO
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 1063/2016 del 21.06.2016 e pubblicata in pari data, non notificata
CONCLUSIONI
1 All'udienza del 06.03.2023, svoltasi in ossequio al disposto dell'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni mediante istanze di assegnazione a sentenza depositate telematicamente riportandosi ai precedenti scritti difensivi ed a conclusioni rassegnate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Gli appellanti proponevano in primo grado opposizione all'atto di precetto notificatogli nell'interesse del in data 29.11.2013 con il quale si intimava il Controparte_1 pagamento della somma di € 102.292,23, oltre interessi maturati e maturandi.
La somma veniva indicata come dovuta in forza di contratto di mutuo per notaio Persona_2 di Reggio Calabria n. 19.452 di rep. e 10682 di originari euro 110.000,00 stipulato ai sensi dell'art. 38 e ss. a D. Lgs.
1.9.93 n. 385, in relazione al quale i germani si erano resi Pt_1 inadempienti nel pagamento della somma di euro 51.497,63 per n. 49 rate scadute e insolute dal 30.6.09 al 30.6.13 oltre interessi convenzionali dalla scadenza della rata al soddisfo, ed euro
50.644,64 per capitale residuo all'01.07.13.
Riportandosi alle circostanze più ampiamente dedotte in atti di causa per quanto attiene l'iter del primo grado di giudizio, anche in considerazione che ex art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto, si rileva quanto segue.
In atto di opposizione gli attuali appellanti, parte debitrice, eccepivano essere il precetto viziato per: - illegittimità del mutuo fondiario ipotecario nello scopo, poiché veniva stipulato per ripianare degli scoperti di conto corrente bancario presso il medesimo istituto ( Parte_1
c/c n 26448,86 e c/c n 42243.04), e non per l'acquisto di un bene immobile;
- Parte_2 per applicazione di tassi usurari ed addebiti non dovuti contrattualmente e, quindi, l'illiceità del contratto di mutuo per violazione del divieto di usura;
- per illegittimità della condotta dell'istituto, anche per violazione degli artt. 1175 e 1375 e 2043 del codice civile, formulando specifica richiesta risarcitoria.
Chiedevano, quindi: 1) volersi dichiarare nullo e/o privo di effetti giuridici nei loro confronti il mutuo fondiario indicato “e quindi il precetto opposto, o comunque invalido e privo di effetti giuridici con conseguente revoca per le ragioni di cui in parte motiva, tanto sotto il profilo della scorrettezza contrattuale ex art. 1175 e 1375 c.c., quanto ex art. 2043 c.c.; 2) in conseguenza dichiarare che nessuna somma è più dovuta dagli odierni attori in favore della banca 3) condannare il convenuto al pagamento, in favore Controparte_1 dei germani e della somma di euro 10.000,00 a solo titolo di Parte_1 Pt_2 risarcimento del danno morale ed esistenziale, o a quella somma di denaro ritenuta equa e di giustizia” oltre vittoria di spese e competenze di lite.
2 Si costituiva l'opposta per resistere alla domanda e chiederne l'integrale rigetto contestando in toto le pretese avversarie sia in fatto -per non essere esistito nel mutuo in esame uno scopo contrario alla legge né volto all'acquisto di immobile, per non essere stati applicati tassi usurari e per inesistenza delle condotte illegittime lamentate -, che in diritto.
Ammessa CTU contabile e precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione.
Con sentenza impugnata il Tribunale adito rigettava l'opposizione.
In particolare, così provvedeva: a) rigettava l'eccezione di nullità non ritenendo essere stati applicati tassi usurari, non condividendo “i risultati cui è pervenuta la c.t.u. in quanto essi sono il frutto del cumulo di interessi corrispettivi e moratori nella determinazione del tasso soglia”
e ritenendo non doversi operare, “ai fini della determinazione del carattere usurario degli interessi applicati dalla Banca …il cumulo del tasso di interesse corrispettivo e del tasso di interesse moratorio” attesa la loro diversità “ontologica e funzionale”; b) rigettava l'eccezione di illegittimità del contratto per diverso scopo perseguito, ritenendo che il mutuo fondiario in esame non poteva considerarsi mutuo di scopo, e pertanto il contratto era legittimo;
c) compensava le spese di lite tra le parti.
Avverso la indicata sentenza proponevano gravame le parti opponenti in primo grado, rimaste soccombenti, ritenendone errata e contraddittoria la motivazione nella parte in cui è stata rigettata l'eccezione della natura usuraria del mutuo, pur in presenza di una perizia favorevole agli opponenti, instando per il riconoscimento della presenza di tassi usurari e “la declaratoria di nullità del mutuo de quo, in quanto strumento viziato ab origine da una natura usuraria insanabile. Ciò è stato il frutto di una condotta scellerata della Banca MPS, che ha agito in spregio alla legge, nonché ai principi di lealtà e buona fede ex artt. 1175 e 1375 C.c. nei confronti dei germani e . Parte_1 Pt_2
In particolare, reputavano doversi ammettere la sommatoria degli interessi corrispettivi e moratoria nella determinazione del tasso soglia, così confermando il calcolo operato dal consulente, essendo la motivazione fornita sul punto non corretta e contraddittoria.
Concludevano, quindi, chiedendo alla Corte di voler “previo accertamento e conseguente declaratoria in riforma della sentenza appellata, dichiarare nullo e/o privo di effetti giuridici nei confronti dei sigg.ri e il mutuo fondiario di Parte_1 Parte_2 Controparte_1
stipulato in data 14.3.2007 per notaio avv. in Reggio Calabria rep.
[...] Persona_2
n. 19452 – racc. n. 10682, con vittoria di spese e competenze di causa per entrambi i gradi di giudizio”.
Si costituiva l'appellato istituto di credito per resistere al gravame e chiederne il rigetto.
3 In via preliminare eccepiva l'inammissibilità del gravame ex art. 348 bis c.p.c. per non avere l'impugnazione alcuna ragionevole probabilità di essere accolta e l'irritualità, inammissibilità
e improponibilità dell'appello per genericità dei motivi e mancanza di una specifica censura, in contrasto con l'art. 342 c.p.c..
Nel merito ribadiva che la sentenza impugnata era scevra da vizi e conforme ai principi di diritto prevalenti in merito all'oggetto del contendere, di cui il giudicante aveva fatto corretta applicazione, argomentando sulla infondatezza dell'opposizione e dell'appello avversario e riproponendo le difese svolte in primo grado.
In specie, rilevava l'infondatezza di ogni eccezione sulla presunta illegittimità dello scopo del mutuo e sull'inesistenza di una condotta illegittima di parte appellata, la incontestabilità del divieto di cumulo di interesse corrispettivo e del tasso di interesse moratorio ai fini della valutazione dell'usura, nonché la mancanza di contrasto con la sentenza n. 350/2013 della
Suprema Corte richiamata dal giudice di prime cure.
Concludeva, quindi, chiedendo alla Corte di voler: “In via preliminare: dichiarare inammissibile e/o improponibile l'atto di appello per i motivi in premessa indicati;
in subordine dichiararlo infondato in fatto e in diritto o non provato;
con conferma della sentenza appellata
e rigetto dei motivi di appello proposti dagli appellanti e con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.”
A seguito di alcuni differimenti d'ufficio, all'udienza del 06.03.2023, svoltasi con le modalità di cui all'art. 221, IV comma, D.L. 19-5-2020 n. 34 conv. con mod. in L. 7-7-2020 n. 77, le parti costituite depositavano note di trattazione scritta e precisavano le conclusioni come riportate.
Con successiva ordinanza la Corte poneva la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, devono essere rigettate le eccezioni sollevate dall'appellato istituto di credito.
In particolare, si rileva che l'eccezione di inammissibilità del gravame per violazione del disposto dell'art ex art. 348 bis c.p.c. proposta dalla banca appellata è stata implicitamente disattesa dalla Corte con ordinanza di fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, implicitamente ritenendo in tal modo non formulabile un giudizio prognostico in termini di evidente alta probabilità di insuccesso del gravame sulla base di una valutazione sommaria,
4 atteso che la facoltà per il giudice di appello di rendere l'ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. deve essere esercitata all'udienza di cui all'art. 350 c.p.c. prima di procedere alla trattazione.
Parimenti, si rigetta l'eccezione di inammissibilità dell'intero gravame per genericità e violazione del disposto dell'art ex art. 342 c.p.c., in applicazione del principio dettato dalla
Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 27199 del 16/11/2017, che si richiama, secondo il quale gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012 convertito con modifiche dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere a pena di inammissibilità una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (in senso conforme, anche sentt. Cass.
Civ. nn. 7675/2019 e 13535/2018 e più recente ordinanza n. 1932/2024).
Nel caso in esame, l'atto di appello deve intendersi limitato alla impugnazione relativa alla presunta errata applicazione del principio di diritto del divieto di cumulo degli interessi compensativi e moratori ai fini del calcolo del tasso usurario, con espressa richiesta di dichiarazione di nullità del mutuo, avendo gli appellanti espressamente indicato di censurare la pronuncia nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto che “ai fini della determinazione del carattere usurario degli interessi applicati dalla non va operato il cumulo del tasso CP_1
di interesse corrispettivo e del tasso di interesse moratorio. Tale metodologia non può essere condivisa non trovando riscontro né nella legge né nel diritto vivente” ritenendola gli appellanti in contrasto con il diverso principio indicato da diversa giurisprudenza che vieta la scissione dei due interessi ai fini della natura usuraria del contratto e, quindi, contraddittoria rispetto a quanto indicato in sentenza della Corte di Cassazione n. 350/2013 richiamata.
Anche la presunta violazione di legge e dei principi di lealtà e buona fede ex artt. 1175 e 1375
c.c. è connessa alla illegittimità del contratto per applicazione di tassi usurai, non essendo stata rilevata diversa condotta dell'istituto di credito né riproposta la domanda risarcitoria di danno come formulata in primo grado.
Dovendosi intendere l'appello come gravame ad effetto devolutivo limitato dalle specifiche censure avanzate dalle parti nell'atto, ex art. 346 c.p.c. le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado che non sono espressamente riproposte si intendono rinunciate.
5 Così delimitata la domanda, rispetto alle più ampie difese proposte dall'appellata anche relativamente a parti della sentenza non oggetto di gravame (anche in relazione alla non esistenza di alcun illegittimo mutuo di scopo o di una condotta illegittima della banca),
l'eccezione preliminare viene rigettata.
Nel merito l'appello è infondato.
La questione di diritto sulla quale è fondato il gravame è stata ormai definita ed è pacifica sia nella giurisprudenza di merito che di legittimità.
La Suprema Corte, confermando il principio fatto proprio dal giudice del primo grado, ha escluso la sommatoria tra tasso d'interesse corrispettivo e tasso d'interesse moratorio ai fini del superamento della soglia antiusura, secondo un indirizzo giurisprudenziale invero già affermato all'epoca della sentenza impugnata.
Infatti, è ormai pacifico ed incontestato, come correttamente evidenziato dal primo giudice, che gli interessi corrispettivi e quelli moratori, pur essendo entrambi finalizzati a compensare il creditore per la mancata disponibilità delle somme concesse in prestito, rimangono due categorie giuridicamente separate ed autonome, costituendo i primi la remunerazione normale ed ordinaria prevista per il prestito in considerazione della naturale fruttuosità del denaro ed avendo, invece, i secondi funzione e natura risarcitoria trovando applicazione solo nel caso di ritardo nel pagamento delle rate, ovvero di inadempimento del mutuatario, così da compensare, in misura preventiva e forfettizzata il danno da ritardo nell'adempimento.
Ciò considerato, la giurisprudenza ha inequivocabilmente evidenziato che, trattandosi di due categorie autonome e separate, ai fini dell'accertamento della presenza o meno di applicazione di tassi usurari, non sono cumulabili, ovvero non può darsi luogo alla sommatoria degli uni con gli altri, ma l'accertamento del superamento del tasso soglia antiusura va compiuto separatamente per gli interessi corrispettivi e/o per quelli moratori avendo riguardo al tasso degli uni e degli altri autonomamente considerato.
Ne consegue, evidentemente, che l'eventuale usurarietà degli interessi moratori può incidere solo su di essi, ma non può di certo estendere i suoi effetti giuridici sugli interessi corrispettivi pattuiti né è possibile operare il cumulo tra gli stessi.
In tal senso, la Cassazione in sentenza del 17 ottobre 2019 n. 26286 ha precisato che < nei rapporti bancari, gli interessi corrispettivi e quelli moratori contrattualmente previsti vengono percepiti ricorrendo presupposti diversi e antitetici, giacché i primi costituiscono la controprestazione del mutuante e i secondi hanno natura di clausola penale, in quanto
6 costituiscono una determinazione convenzionale preventiva del danno da inadempimento>>, non per cui non si possono tra di loro cumulare.
Analogamente, in sentenza del 20 maggio 2020, n. 9237 la Suprema Corte ha dettato la massima secondo cui <La nullità della convenzione riguardante gli interessi di mora, stabiliti in misura superiore al tasso soglia di cui all'art. 2 della l. n. 108 del 1996, non si estende alla pattuizione concernente gli interessi corrispettivi in quanto, pur avendo entrambi l'analoga funzione di remunerare chi ha prestato il denaro, i due interessi non coesistono nell'attuazione del rapporto, ma si succedono, sostituendosi gli uni agli altri dopo la scadenza del termine di restituzione della somma, e vanno considerati, anche in caso di inadempimento, come autonomi
e non cumulabili ai fini del calcolo del loro ammontare>>.
Sull'argomento si sono pronunciate anche le Sezioni Unite in sentenza n. 19597/2020 (Cass. civ., Sez. Unite, Sent. data ud. 07/07/2020, 18/09/2020, n. 19597) cui si ha ribadito ed articolato la diversità tra le categorie degli interessi corrispettivi e degli interessi moratori dettando i criteri di debenza dei distinti interessi in caso di applicazione dei tassi usurai ed individuando una soglia antiusura diversa per gli stessi.
Il principio è stato, altresì, confermato negli anni successivi nelle pronunce di legittimità e di merito.
Ex multis, in successiva sentenza della Cass. Sez.
6-1 n. 31615 del 2021 si è ribadito che in tema di usura bancaria, ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi come prima detto, anche richiamando la pronuncia del 2019, tant'è che il debitore non deve corrispondere il cumulo degli stessi ed <è necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza>>, ed in ulteriore ordinanza Cass. 14214/2022 si è confermato che < Il "principio di sommatoria" di tasso degli interessi corrispettivi e tasso degli interessi di mora per stabilire il tasso contrattuale da confrontare con la soglia antiusura è incompatibile con i principi stabiliti dalla citata sentenza delle Sezioni unite, oltre a essere stato espressamente ripudiato in altre sentenze
(Cass. 17.10.2019, n. 26286, cit.; Cass. 4.11.2021, n. 31615). Viceversa, non risulta che il criterio della sommatoria sia mai stato affermato nella giurisprudenza di legittimità>>, precisando e ribadendo che <gli interessi corrispettivi e quelli moratori si fondano su presupposti diversi e antitetici, essendo i primi previsti per il caso di (e fino al) regolare adempimento del contratto e i secondi per il caso di (e in conseguenza dell') inadempimento
7 del contratto>> e dettando la ulteriore massima secondo cui <In tema di usura bancaria, ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi, sicché è necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza>>, secondo i diversi criteri indicati dalla Suprema Corte.
Il principio è ormai consolidato, confermato in tutte le pronunce successive (es., tra le altre, ordinanza Cass. n. 30581/2023 del 3.11.2023, Cass. Sez. 1, 29.12.2023, n. 36404, Cass. Civ.
Sez. I 15 maggio 2023 n. 13144, anche se in diverso contratto Cass. 3930/2024 ed altre), condiviso, quindi, anche da questa Corte.
Si precisa, infine, che la sentenza impugnata non ha errato neanche con riferimento alla non applicazione della sentenza n.350/2013 nel senso fatto proprio dagli appellanti in primo grado.
Invero la pronuncia ha dato adito a numerose impugnazioni, tant'è che la stessa Cassazione è intervenuta in diverse pronunce chiarendo che la corretta interpretazione della sentenza indicata non dispone il cumulo del tasso corrispettivo e moratorio per la verifica della usurarietà di un mutuo ipotecario, in quanto si è limitata soltanto a ribadire che la disciplina relativa al tasso soglia, con le relative sanzioni, riguarda anche gli interessi moratori in sé considerati ma in tal caso l'eventuale superamento del tasso soglia deve essere valutato distintamente rispetto agli interessi corrispettivi (anche in sent. Sezioni Unite richiamate), senza legittimare alcun criterio di sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso di mora per come prima indicato.
A conferma, il giudice di prime cure ha precisato di non poter trarre “argomenti di segno contrario” dalla pronuncia indicata che ha ritenuto non contenere il principio di diritto in esame
(“senza tuttavia aver espresso il principio che i tassi pattuiti, con funzioni distinte ed autonome, debbano essere considerati unitariamente”).
A chiarimento di ogni possibile dubbio, il Tribunale ha chiarito di non condividere alcun possibile cumulo “proprio in relazione alla diversità ontologica e funzionale delle due categorie di interessi”.
Né è decisivo, o determina un vizio di motivazione, come asserito dagli appellanti in note di trattazione, il mero richiamo alla sentenza n. 29 del 25.02.2002 operato in sentenza, anche in tal caso effettuato senza che il Tribunale la ritenesse decisiva o condividerla.
A conferma, la stessa Cassazione a Sezioni Unite nella già richiamata pronuncia del 2020 ha affermato la <mancanza di cogenza della pronuncia della Corte costituzionale 25 febbraio
2002, n. 29, laddove ha ritenuto "plausibile senza necessità di specifica motivazione - l'assunto,
8 del resto fatto proprio anche dal giudice di legittimità, secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori", trattandosi di pronuncia sulla mera ammissibilità della questione: ove il giudice delle leggi si limita a reputare non irragionevole una data interpretazione resa possibile dall'enunciato, non a darle il crisma della inconfutabilità>>, come chiarito negli anni successivi.
Atteso che è posto in capo al debitore provare l'entità usuraria dei tassi applicati e la clausola negoziale nulla, in applicazione degli ordinari criteri di riparto sanciti dall'art. 2697 c.c., nel caso in esame gli appellanti, non hanno fornito differenti elementi per ritenere essere stati applicati tassi usurari così da giustificare la domanda di accertamento della nullità delle clausole del contratto, avendo il CTU in primo grado quantificato il superamento della soglia di usura cumulando gli interessi moratori agli interessi corrispettivi nella determinazione del tasso soglia.
Ne consegue il mancato riconoscimento della condotta illegittima indicata in appello e la infondatezza della domanda di nullità per applicazione di interessi oltre il tasso soglia.
L'appello è, pertanto, infondato e viene rigettato, con conferma della sentenza impugnata in merito.
Al rigetto dell'appello non può seguire alcun nuovo regolamento delle spese processuali, del primo grado, sia configurandosi la domanda proposta dagli appellanti come mera richiesta connessa alla integrale riforma della pronuncia e accoglimento della domanda e non come specifico motivo di appello, sia ritenendosi inammissibile la domanda di parte appellata di statuire la “vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di lite” poiché non formulata come impugnazione incidentale rispetto alla compensazione prevista in primo grado, che viene rigettata per quanto attiene alla precedente fase di giudizio.
Ai fini della valutazione degli oneri connessi alla chiesta refusione di spese e competenze di lite del presente grado di lite, invece, la parte appellante risulta complessivamente vittoriosa, così dovendosi provvedere ex art. 91 c.p.c.
Si osserva, però, che l'appello è stato introdotto in un periodo in cui, se pur in presenza di orientamento giurisprudenziale prevalente nel senso opposto a quello fatto proprio dagli appellanti, la Suprema Corte non aveva ancora chiaramente escluso l'invocato criterio di calcolo dell'usura, tant'è che le pronunce richiamate in narrativa sono successive all'instaurazione del giudizio.
Pertanto, la mancata definizione del contrasto interpretativo, valutata unitamente ed all'oggetto del contendere ed al rigetto delle eccezioni preliminari di parte appellata, inducono a
9 compensare per un mezzo le spese del grado, con liquidazione delle stesse in base ai parametri aggiornati di cui al d.m. 147/2022, vigente alla data della presente pronuncia, che si liquidano in applicazione dei parametri minimi ritenuti rapportati al complessivo tenore delle difese svolte ed alla non complessità dei motivi di diritto, al valore della domanda (€ 102.000,00) ed a tutte le fasi di lite.
La Corte condanna, pertanto, e in solido, alla refusione delle Parte_1 Parte_2
competenze di lite del presente grado in favore del , in persona Controparte_1
del suo legale rappresentante p.t., che, per le motivazioni indicate, liquida nella somma, già compensata per un mezzo, di € 3.580,00, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge.
Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del Dpr 30 maggio 2002, n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e contro il Parte_1 Parte_2 Controparte_1
, in persona del suo legale rappresentante p.t., avverso la sentenza del Tribunale di
[...]
Reggio Calabria n. 1063/2016 del 21.06.2016, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1- rigetta l'appello per i motivi in narrativa, confermando la sentenza impugnata;
2- condanna gli appellanti, in solido, alla refusione delle competenze del presente grado di lite in favore della parte appellata che liquida, già compensate per un mezzo, in complessive €
3.580,00, oltre al rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
3- dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del Dpr 30 maggio 2002, n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Così deciso, in Reggio Calabria, nella camera di consiglio della sezione civile della Corte
d'Appello, in data 10.01.2025
La Giudice ausiliario estensore La Presidente
(Dott.ssa Stefania Maria Gambino) (Dott.ssa Patrizia Morabito)
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