Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 19/02/2025, n. 699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 699 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 13090/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. AN Tinelli Presidente relatore dott. Michele Posio Giudice dott.ssa Costanza Teti Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio iscritto al n. 13090/2024 R.G. instaurato da
) con gli avv.ti MARIO GORLANI e ANNA Parte_1 C.F._1
GORLANI contro con l'avv. PATRIZIA ARGETTA CP_1 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte: «pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
affidamento condiviso del figlio AN, con collocamento presso la madre;
il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio AN, tenendo conto delle esigenze e della volontà del minore. Al fine di superare le difficoltà relazionali attualmente presenti, la madre si impegna a cooperare col padre per garantire una serena ripresa dei rapporti;
il padre verserà alla madre, per il mantenimento dei figli e AN, entro il giorno 1 di Per_1
ogni mese, un assegno di euro 350,00 per ciascun figlio, oltre rivalutazione annuale ISTAT.
Nell'assegno di mantenimento non sono comprese le spese straordinarie, da ripartire al 50% fra i genitori, disciplinate secondo il «Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli» di questo Tribunale, sottoscritto in data 14 luglio 2016. La 1
la madre percepirà integralmente l'assegno unico per i due figli e potrà beneficiare delle relative detrazioni;
il padre si farà carico integralmente del mantenimento ordinario e straordinario della figlia Per_2
e percepirà interamente il relativo assegno unico;
il marito verserà alla moglie, entro il giorno 1 di ogni mese, un assegno divorzile di euro 150,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo indici
ISTAT; spese di lite compensate;
le parti dichiarano di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza».
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 30/09/2000, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di SAN NO LI (atto n. 5 parte II serie A) e, dopo un avvio contenzioso del processo, hanno raggiunto un accordo e hanno presentato le conclusioni congiunte sopra trascritte.
Tali conclusioni meritano accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Le spese di lite saranno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. compensa le spese di lite;
3. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 18/02/2025.
Il Presidente estensore
AN Tinelli
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